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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 04/03/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
813/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice est.
Dott.ssa Elais Mellace Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 813 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: Separazione giudiziale vertente
TRA
(CF ) rappresentato e difeso, giusta procura in calce Parte_1 C.F._1 al ricorso, dall'avv. GARERI ANDREA presso cui elettivamente domicilia;
- RICORRENTE-
E
CF. ), rappresentata e difesa, giusta procura in calce Controparte_1 C.F._2 al ricorso, dall'avv. SCOZZAFAVA ROBERTA presso cui elettivamente domicilia;
-RESISTENTE-
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
-INTERVENTORE EX LEGE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/03/2021 , premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con la sig.ra in data 22.06.2013, in Catanzaro, dalla cui Controparte_1 unione è nato (14.06.2017), rappresentava la volontà di separarsi dalla moglie in quanto Per_1 viveva una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Il ricorrente domandava, dunque, pronunciarsi separazione personale dei coniugi, alle condizioni riportate nel ricorso.
Con comparsa del 5 dicembre 2021 si costituiva , la quale, seppur non opponendosi Controparte_1 alla domandata separazione, contestava quanto ex adverso riportato e formulava le proprie condizioni come indicate nella comparsa.
Pronunciati i provvedimenti provvisori e urgenti, a seguito dell'udienza presidenziale, e istruita la causa con la concessione delle memorie ex art. 183 co. 6 cpc, nelle more del giudizio i coniugi riferivano di aver ricostituito l'unione matrimoniale e di non avere più interesse a coltivare il presente giudizio.
Conseguentemente le domande di separazione devono ritenersi abbandonate ai sensi dell'articolo 154 c.c. con perdita di efficacia dei provvedimenti provvisori adottati ex art. 708 c.p.c.
Va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere.
Tenuto conto dell'esito della controversia, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede:
• Dichiara cessata la materia del contendere;
• compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 8/01/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice est.
Dott.ssa Elais Mellace Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 813 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: Separazione giudiziale vertente
TRA
(CF ) rappresentato e difeso, giusta procura in calce Parte_1 C.F._1 al ricorso, dall'avv. GARERI ANDREA presso cui elettivamente domicilia;
- RICORRENTE-
E
CF. ), rappresentata e difesa, giusta procura in calce Controparte_1 C.F._2 al ricorso, dall'avv. SCOZZAFAVA ROBERTA presso cui elettivamente domicilia;
-RESISTENTE-
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
-INTERVENTORE EX LEGE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/03/2021 , premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con la sig.ra in data 22.06.2013, in Catanzaro, dalla cui Controparte_1 unione è nato (14.06.2017), rappresentava la volontà di separarsi dalla moglie in quanto Per_1 viveva una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Il ricorrente domandava, dunque, pronunciarsi separazione personale dei coniugi, alle condizioni riportate nel ricorso.
Con comparsa del 5 dicembre 2021 si costituiva , la quale, seppur non opponendosi Controparte_1 alla domandata separazione, contestava quanto ex adverso riportato e formulava le proprie condizioni come indicate nella comparsa.
Pronunciati i provvedimenti provvisori e urgenti, a seguito dell'udienza presidenziale, e istruita la causa con la concessione delle memorie ex art. 183 co. 6 cpc, nelle more del giudizio i coniugi riferivano di aver ricostituito l'unione matrimoniale e di non avere più interesse a coltivare il presente giudizio.
Conseguentemente le domande di separazione devono ritenersi abbandonate ai sensi dell'articolo 154 c.c. con perdita di efficacia dei provvedimenti provvisori adottati ex art. 708 c.p.c.
Va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere.
Tenuto conto dell'esito della controversia, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede:
• Dichiara cessata la materia del contendere;
• compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 8/01/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo