TAR Roma, sez. 4T, sentenza 13/04/2026, n. 6567
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Decreto cautelare 1 luglio 2025
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Ordinanza cautelare 31 luglio 2025
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Ordinanza collegiale 24 dicembre 2025
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Sentenza 13 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità del comma 5 dell’art. 1 del bando

    Il Collegio ritiene che il primo motivo di ricorso sia infondato, non potendosi predicare la nullità del bando per la mancata equiparazione del SCN al SCU, ma dovendosi invece procedere alla sua corretta interpretazione come prospettato dal ricorrente nel secondo motivo di censura.

  • Accolto
    Nullità della graduatoria per mancata valutazione del titolo relativo al SCN

    La questione relativa al riconoscimento al servizio civile nazionale del valore di titolo di riserva nell’ambito della procedura concorsuale in esame è stata già affrontata, come anticipato, da questa Sezione nella sentenza n. 12019/2025, qui richiamata con valore di precedente conforme ai sensi degli artt. 74, comma 1, e 88, comma 2, lett. d), c.p.a. Si ritiene che una interpretazione dell’articolo 18, comma 4, del d.lgs n. 40/2017 che sia costituzionalmente orientata al rispetto del principio di uguaglianza formale di cui all’articolo 3 della Costituzione non può che condurre a ritenere la riserva ivi prevista estensibile anche al Servizio Civile Nazionale. La riforma introdotta dal d.l. n. 25/2025, all'art. 4, comma 4, ha previsto che "All'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, dopo le parole: «servizio civile universale» sono inserite le seguenti: «ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001». La norma, pur valendo pro futuro, recepisce una lettura estensiva già possibile secundum constitutionem. Il richiamo alla "unitarietà" delle attività dei due servizi porta il Collegio a concludere nel senso che, anche con riguardo a concorsi banditi in data antecedente alla riforma dell’articolo 18, la platea dei beneficiari della riserva di cui al comma 4 deve intendersi rivolta ai volontari di entrambi i servizi. Non sussistono significative differenze fra il SCN e l'SCU che giustifichino la mancata equiparazione ai fini della riserva.

  • Accolto
    Annullamento graduatoria per mancata valutazione del titolo relativo al SCN

    La decisione segue le medesime argomentazioni del punto precedente, ritenendo fondata la doglianza per la mancata valutazione del SCN come titolo di riserva.

  • Accolto
    Annullamento avvisi di pubblicazione graduatorie

    L'annullamento degli avvisi di pubblicazione delle graduatorie consegue all'accoglimento del ricorso avverso le graduatorie stesse.

  • Accolto
    Omissione valutazione titolo per riserva SCN

    L'omessa valutazione del titolo di riserva per il SCN è il vizio che inficia gli atti di valutazione dei titoli.

  • Accolto
    Annullamento atti conseguenziali

    L'annullamento degli atti presupposti comporta l'annullamento degli atti conseguenziali.

  • Accolto
    Annullamento contratti di lavoro stipulati

    L'annullamento degli atti presupposti comporta l'annullamento degli atti conseguenziali.

  • Accolto
    Annullamento atti presupposti e conseguenziali

    L'accoglimento del ricorso comporta l'annullamento di tutti gli atti viziati.

  • Accolto
    Diritto alla rettifica del punteggio e posizione in graduatoria

    L'accoglimento del ricorso comporta il riconoscimento del diritto alla rettifica del punteggio e della posizione in graduatoria.

  • Accolto
    Condanna alla rivalutazione titoli e ammissione in graduatoria

    La condanna delle Amministrazioni deriva dall'accoglimento del ricorso e dal riconoscimento del diritto alla riserva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4T, sentenza 13/04/2026, n. 6567
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6567
    Data del deposito : 13 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo