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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/06/2025, n. 2570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2570 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 900/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per modifica delle condizioni di divorzio n. 900/2025 R.G. promosso da
C.F. , con l'Avv. FRANCUCCI LUISA Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), con l'Avv. BERTUZZI JENNIFER Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 13.6.2025)
1) “revocare e/o comunque dichiarare non più dovuta, l'obbligazione di pagamento gravante sul
Sig. quale contributo al mantenimento della figlia con decorrenza dal Pt_1 Parte_3 marzo 2023 (data di inizio della convivenza more uxorio della figlia con il sig. Parte_3 CP_1
;
[...]
2) il sig. dichiara di rinunciare ad ogni pretesa nei confronti della sig.ra Parte_1
relativa alla richiesta di restituzione somme dalla stessa percepite a titolo di Parte_2 assegno di mantenimento per la figlia e, pertanto, la relativa domanda promossa Parte_3 in giudizio deve intendersi rinunciata;
3) La sig.ra dichiara di rinunciare ad ogni pretesa nei confronti del sig. Parte_2
relativa al contributo al mantenimento della figlia di carattere Parte_1 Parte_3 ordinario, straordinario e per indicizzazione Istat;
4) Le parti e dichiarano, pertanto, di aver definito ogni Parte_1 Parte_2 pregresso rapporto patrimoniale esistente fra loro e relativo al mantenimento della figlia
[...]
dichiarando di nulla più avere reciprocamente a pretendere. Parte_3
5) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a HE (BS) in data 8.7.2000, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di HE al n. 1, parte I, anno 2000. Dall'unione è nata la figlia il 6.9.2002, oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Il divorzio è stato Parte_3
pronunciato con sentenza del Tribunale di Brescia n. 2297/2017 pubblicata in data 26.7.2017 e passata in giudicato.
La parte ricorrente, con atto introduttivo depositato il 30.1.2025, ha chiesto la modifica delle condizioni del divorzio secondo condizioni alle quali, infine, in sede di prima udienza dinanzi al
Giudice delegato, celebrata il giorno 11.6.2025, la resistente ha aderito.
All'udienza del 13.6.2025, celebrata in modalità cartolare, quindi, le parti, autorizzate dal Giudice, hanno rassegnato le conclusioni congiunte sopra trascritte e il Giudice si è riservato di riferire la causa al Collegio in vista della decisione.
***
La domanda di modifica delle condizioni del divorzio merita accoglimento, in quanto le condizioni proposte sono adeguate e conformi all'interesse delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. dispone la modifica delle condizioni di divorzio in conformità all'accordo delle parti sopra trascritto;
2. spese di lite compensate.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 17.6.2025. La Presidente estensora
Claudia Gheri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per modifica delle condizioni di divorzio n. 900/2025 R.G. promosso da
C.F. , con l'Avv. FRANCUCCI LUISA Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), con l'Avv. BERTUZZI JENNIFER Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 13.6.2025)
1) “revocare e/o comunque dichiarare non più dovuta, l'obbligazione di pagamento gravante sul
Sig. quale contributo al mantenimento della figlia con decorrenza dal Pt_1 Parte_3 marzo 2023 (data di inizio della convivenza more uxorio della figlia con il sig. Parte_3 CP_1
;
[...]
2) il sig. dichiara di rinunciare ad ogni pretesa nei confronti della sig.ra Parte_1
relativa alla richiesta di restituzione somme dalla stessa percepite a titolo di Parte_2 assegno di mantenimento per la figlia e, pertanto, la relativa domanda promossa Parte_3 in giudizio deve intendersi rinunciata;
3) La sig.ra dichiara di rinunciare ad ogni pretesa nei confronti del sig. Parte_2
relativa al contributo al mantenimento della figlia di carattere Parte_1 Parte_3 ordinario, straordinario e per indicizzazione Istat;
4) Le parti e dichiarano, pertanto, di aver definito ogni Parte_1 Parte_2 pregresso rapporto patrimoniale esistente fra loro e relativo al mantenimento della figlia
[...]
dichiarando di nulla più avere reciprocamente a pretendere. Parte_3
5) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a HE (BS) in data 8.7.2000, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di HE al n. 1, parte I, anno 2000. Dall'unione è nata la figlia il 6.9.2002, oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Il divorzio è stato Parte_3
pronunciato con sentenza del Tribunale di Brescia n. 2297/2017 pubblicata in data 26.7.2017 e passata in giudicato.
La parte ricorrente, con atto introduttivo depositato il 30.1.2025, ha chiesto la modifica delle condizioni del divorzio secondo condizioni alle quali, infine, in sede di prima udienza dinanzi al
Giudice delegato, celebrata il giorno 11.6.2025, la resistente ha aderito.
All'udienza del 13.6.2025, celebrata in modalità cartolare, quindi, le parti, autorizzate dal Giudice, hanno rassegnato le conclusioni congiunte sopra trascritte e il Giudice si è riservato di riferire la causa al Collegio in vista della decisione.
***
La domanda di modifica delle condizioni del divorzio merita accoglimento, in quanto le condizioni proposte sono adeguate e conformi all'interesse delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. dispone la modifica delle condizioni di divorzio in conformità all'accordo delle parti sopra trascritto;
2. spese di lite compensate.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 17.6.2025. La Presidente estensora
Claudia Gheri