Sentenza 11 dicembre 2007
Massime • 1
La cognizione delle opposizioni alle ordinanze ingiunzioni applicative di sanzioni per la violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale è attribuita dall'art. 205 del d.lgs. n. 285 del 1992 all'autorità giudiziaria ordinaria (Nella specie, le S.U. hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e cassato la sentenza del giudice di pace che l'aveva denegata a motivo della asserita esistenza di una giurisdizione dell'Ispettorato del lavoro, in materia di lavoro, in controversia relativa ad opposizione a sanzione pecuniaria per violazione dell'art. 174 del d.lgs. n. 285 del 1992, sui limiti di durata della guida di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/12/2007, n. 25833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25833 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Primo Presidente f.f. -
Dott. SENESE Salvatore - Presidente di sezione -
Dott. PREDEN Roberto - Presidente di sezione -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - rel. Consigliere -
Dott. TIRELLI CO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI BE SC, IT SA, BE NO, AL OV, domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato MACCARI RAFFAELE, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTO DI MESSINA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 4509/04 del Giudice di pace di MESSINA, depositata il 04/11/04;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 13/11/07 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli il quale chiede che la Suprema Corte di Cassazione, a sezioni unite, accolga il ricorso e dichiari la giurisdizione del giudice ordinario, con le pronunce di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CO Di EL, SA IT, AN RB e NN IC hanno impugnato davanti al Giudice di pace di Messina le ordinanze ingiunzioni in data 22 luglio 2003, con cui il Prefetto di Messina aveva irrogato loro sanzioni pecuniarie, per avere, quali esercenti attività di trasporto per conto terzi, superato i periodi di guida consentiti dall'art. 174 C.d.S..
Con sentenza del 4 novembre 2004 il Giudice di pace, "constatato che l'infrazione commessa rientra nella materia del Lavoro e quindi come tale di competenza dell'Ispettorato del Lavoro che comporta la sua mancanza di giurisdizione", ha dichiarato "la propria incompetenza disponendo che le parti riassumano la causa entro novanta giorni dalla notifica della presente sentenza davanti all'ispettorato del Lavoro di Messina".
Contro tale sentenza CO Di EL, SA IT, RB AN e NN IC hanno proposto ricorso per cassazione, in base a un motivo. Il Prefetto di Messina non ha svolto attività difensive nel giudizio di legittimità.
Il Procuratore generale, nel restituire gli atti che gli erano stati trasmessi ai sensi dell'art. 138 disp. att. c.p.c., ha concluso per l'accoglimento del ricorso, per manifesta fondatezza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il motivo addotto a sostegno del ricorso CO Di EL, SA IT, AN RB e NN IC lamentano che il giudice a quo, nonostante gli appartenesse il potere di decidere la controversia, sotto i profili sia della giurisdizione sia della competenza, ha rimesso le parti davanti all'ispettorato del lavoro. La doglianza è fondata.
La cognizione delle opposizioni alle ordinanze ingiunzioni applicative di sanzioni per la violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale è attribuita dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 205, all'autorità giudiziaria ordinaria.
Erroneamente, pertanto, il Giudice di pace di Messina si è spogliato della causa e ne ha disposto la riassunzione davanti a un organo amministrativo, quale l'ispettorato del lavoro.
in accoglimento del ricorso, dunque, previa dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario, la sentenza impugnata deve essere cassata. Non occorre provvedere, ai sensi dell'art. 382 c.p.c., anche sulla competenza, poiché la relativa questione, alla quale nel ricorso pure si fa cenno, è comunque preclusa, poiché non era stata rilevata nei termini stabiliti dall'art. 38 c.p.c.. La causa va quindi rinviata ad altro Giudice di pace di Messina, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;
rinvia la causa ad altro Giudice di pace di Messina, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 13 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2007