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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 08/06/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1277/2024 Ruolo Generale
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Presidente di Sezione dott. Vito Colucci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1277/2024 Ruolo Generale avente ad oggetto:
Opposizione avverso provvedimento di declaratoria di inammissibilità di istanza di liquidazione di spese legali, in relazione a difesa di ufficio, emesso dalla Corte di Appello di Salerno – Sezione Unica Penale, in composizione collegiale, nel proc. n. 891/23 Registro liquidazioni della Corte di Appello di
Salerno, proc. pen. N. 571/22 R.GEN. Corte Appello Salerno, datato 23/X/24, depositato in data 23/10/2024, avente ad oggetto “Decreto di liquidazione della istanza di liquidazione e di pagamento delle spettanze del difensore di ufficio di imputato irreperibile”, e vertente
TRA
Avv. Renato Lamberti, nella qualità di difensore, nominato ex art. 97, 4° comma, c.p.p., della sig.ra nata in [...] il Parte_1
17.09.76 e res.te in Roccadaspide (SA) alla Via Mazzini n. 61, difensore di se stesso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno alla via S.
Mobilio n. 82;
RICORRENTE OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_1
RESISTENTE OPPOSTO CONTUMACE
1 Conclusioni.
La parte ricorrente ha rassegnato le sue conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 22/5/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 4/12/2024 l'avv. Renato
Lamberti, nella qualità di difensore, nominato ex art. 97, 4° comma, c.p.p., della sig.ra nata in [...] il [...], ha proposto Parte_1
opposizione avverso provvedimento di declaratoria di inammissibilità di istanza di liquidazione di spese legali, in relazione a difesa di ufficio, emesso dalla Corte di Appello di Salerno – Sezione Unica Penale, in composizione collegiale, nel proc. n. 891/23 Registro liquidazioni della Corte di Appello di
Salerno, proc. pen. N. 571/22 R.GEN. Corte Appello Salerno, datato 23/X/24, depositato in data 23/10/2024, nei confronti del . Controparte_1
La parte resistente non si è costituita. La parte ricorrente ha rassegnato le sue conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 22/5/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il provvedimento impugnato.
Il provvedimento impugnato è costituito dal decreto di declaratoria di inammissibilità di istanza di liquidazione di spese legali, in relazione a difesa di ufficio, emesso dalla Corte di Appello di Salerno – Sezione Unica
Penale, più sopra indicato. Con tale decreto la Corte di Appello ha dichiarato la inammissibilità dell'istanza di liquidazione proposta, in data 27/12/2023, dall'avv. Lamberti, nella veste più sopra specificata, in relazione al compenso concernente l'attività da tale difensore svolta con riguardo al processo penale n. 571/22 R.GEN. Corte Appello Salerno;
questo processo penale è stato definito con sentenza della Corte di Appello di Salerno – Sezione Unica
Penale n. 2321/2022 Reg. Sent. del 19/12/2022, la quale ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Salerno n. 1798/2022 del
12/4/2022.
La Corte di Appello – Sezione Unica Penale con il decreto attualmente impugnato ha dichiarato la inammissibilità dell'istanza di
2 liquidazione proposta dall'avv. Lamberti, quale difensore di ufficio di sulla base della seguente motivazione: «RILEVATO Parte_1
… Che il difensore aveva già richiesto la liquidazione dei compensi in questione ma l'istanza era stata rigettata da questa Corte con decreto del 10-
11-2023, in quanto non erano state effettuate ricerche all'estero, come necessario, essendo la originaria della Polonia;
… Che il Parte_1
difensore, a seguito del suddetto rigetto, ha presentato una nuova istanza di liquidazione, adducendo di aver tentato di rintracciare la propria assistita presso il Consolato di riferimento polacco in Italia e di non avere avuto alcuna risposta;
… Che a fronte di un decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione che non è stato oggetto di ricorso in opposizione ex art. 84
D.P.R. n. 115/02 il difensore non può presentare nuova istanza di liquidazione in ordine allo stesso credito seppur fondata su nuovi elementi di prova del diritto di credito stesso;
… Che non era, dunque, possibile ripresentare una nuova istanza di liquidazione ma era proponibile ricorso in opposizione ex art. 84 D.P.R. 115/2002 (TUSG), ai sensi dell'art. 170 TUSG, che richiama la disciplina di cui all'art. 15 D. Lgs. 150/2011 e cioè il rito civile sommario di cognizione presso le sezioni civili affari contenziosi;
CONCLUSIONI In conclusione, l'istanza dell'avvocato LAMBERTI va dichiarata inammissibile per bis in idem».
I motivi della impugnazione.
Il ricorrente avv. Lamberti ha, in particolare, posto a fondamento dell'impugnazione i seguenti motivi: «… -che il sottoscritto difensore ha svolto attività professionale di difensore di ufficio in favore della sig.ra
…, di fatto ormai irreperibile, -che il sottoscritto ha Parte_1
difeso la predetta sig.ra nella predisposizione e deposito dell'atto Parte_1
di appello avverso la sentenza n. 1798/22 del Tribunale di Salerno, nel procedimento RGA n. 571/22, RGNR n. 604/18 dinanzi alla Corte di Appello di Salerno, Presidente dr. Rulli, con udienza non partecipata del 19.12.22, conclusosi con sentenza n. 2321/22 resa dalla Corte di Appello di Salerno, - che l'attività svolta dal sottoscritto difensore è consistita in fase di studio per
€ 225,00 e fase introduttiva per € 450,00, per un totale di € 675,00, oltre rimborso 15% L.P:, IVA e CPA se dovute;
-che il Giudice di Pace di Salerno, dr.ssa a seguito di ricorso per ingiunzione depositato dal Pt_2
3 sottoscritto, ha emesso D.I. n. 478/23, R.G. n. 317/23, in data 08.03.23, notificato il 03.04.23, con cui ha ingiunto di pagare al sottoscritto la somma di € 675,00, oltre € 200,00 per compensi, nonché rimborso 15%, IVA e CPA,
-che tale decreto, non opposto, è stato munito di esecutorietà il 24.05.23, -che il 12.06.23 il sottoscritto ha notificato atto di precetto per la somma di €
1.387,36 alla sig.ra ma la predetta è risultata irreperibile, poiché, Parte_1
a seguito di esecuzione di sfratto per morosità, veniva allocata dai servizi sociali presso una struttura convenzionata col Comune di Magliano Vetere
(cfr. relata di notifica dell'atto di precetto), -che, successivamente, il sottoscritto ha richiesto certificato di residenza, da cui veniva confermata la residenza in Roccadaspide (SA) alla Via Mazzini n. 61, -che dal fascicolo
Perso d'ufficio non risultano altri indirizzi, -che il sottoscritto ha richiesto da cui risulta che la sig.ra non è mai stata detenuta, -che il Parte_1
sottoscritto ha inviato anche pec al Comune di Magliano Vetere per sapere dove potesse trovarsi la predetta, il tutto senza esito, -che il sottoscritto difensore ha inviato istanza web di liquidazione, ma la Corte di Appello di
Salerno ha rigettato tale richiesta, poiché il sottoscritto non aveva eseguito ricerche presso il Consolato/Ambasciata della Polonia, -che in data 05.12.23 il sottoscritto ha inviato pec al Consolato/Ambasciata della Polonia, al fine di rintracciare la sig.ra il tutto senza esito, -che in data 27.12.23, il Parte_1
sottoscritto difensore ha inviato nuova istanza web di liquidazione, allegando pec al Consolato/Ambasciata della Polonia, -che, con provvedimento del
23.10.24, depositato il 23.10.24, comunicato al sottoscritto il 02.12.24, la
Corte di Appello di Salerno, Presidente dr. Rulli, Consigliere Estensore dr
Stefano Berni Canani, dichiarava inammissibile tale seconda istanza di liquidazione, adducendo che;
“… a fronte di un decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione che non è stato oggetto di ricorso in opposizione ex art. 84
DPR 115/02, il difensore non può presentare nuova istanza di liquidazione in ordine allo stesso credito, seppur fondata su nuovi elementi di prova del diritto di credito spesso”. -che tale provvedimento di inammissibilità della liquidazione delle spese legali da difesa d'ufficio è totalmente errato ed ingiusto. Difatti, la Corte di Cassazione ha statuito che: “In tema di liquidazione del compenso al difensore d'ufficio, il provvedimento reiettivo non è suscettibile di acquisire valore di giudicato, trattandosi di
4 provvedimento emesso allo stato degli atti. Ne consegue che la relativa istanza, in presenza di utili sopravvenienze, è riproponibile” (cfr. Cassaz.
Pen. Sez. IV, 16.04.08 n. 15740). Inoltre, la Corte di Cassazione, con
Ordinanza del 16.02.2022 n. 8618, –su un caso simile consistente in un provvedimento di rigetto di liquidazione, non opposto, e successiva nuova istanza di liquidazione, conclusasi con decreto di inammissibilità- ha dichiarato che è possibile ripresentare l'istanza di liquidazione. D'altronde, la giurisprudenza costante e consolidata ritiene che: “ Il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso del difensore, non è un atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali…” (cfr. Corte Costituzionale sent.
24.04.2020 n. 80 e Cassaz. Sez. VI Civ. ordinanza 16.03.2022 n. 8618).
Preliminarmente, si fa rilevare che principio cardine, nel caso in esame, è che una volta che difensore d'ufficio, abbia espletato inutilmente l'iter procedimentale per il recupero del credito, senza esito, questi deve essere pagato. Difatti, il meccanismo previsto dall'art. 116 DPR 115/2002 non richiede la non abbienza dell'imputato, né presume che lo stesso sia insolvibile per provvedere al pagamento del difensore. Tale meccanismo consiste in una anticipazione che lo Stato versa al difensore sulla somma che verrà liquidata dal giudice! Il difensore di ufficio deve essere retribuito, poiché la difesa d'ufficio è un Istituto fondamentale per la Repubblica
Italiana. Non si può ostacolare tale diritto, altrimenti risulterebbe violata la
Carta Costituzionale Italiana, allorchè elenca i diritti del lavoratore (art. 36).
L'istituto della difesa d'ufficio non può costringere gli avvocati a lavorare gratis. Appare strano che, in assenza di una pec al Consolato/Ambasciata della Polonia, la Corte di Appello di Salerno, abbia emesso un provvedimento di rigetto. Sarebbe stato più corretto che la Corte avesse richiesto al difensore di integrare l'istanza con la produzione di tale richiesta al
Consolato/Ambasciata. Successivamente al primo rigetto, lo scrivente ha inoltrato pec al per ricercare l'imputata. Quindi, un provvedimento Parte_3
di inammissibilità appare del tutto gratuito e ingiusto. Occorre che la
Giustizia entri nel merito delle questioni, più che nelle forme… Allo stato degli atti, appare evidente che la Corte di Appello di Salerno ha cercato in
5 tutti i modi di non riconoscere il compenso al sottoscritto difensore, per l'attività svolta…».
Il ricorrente ha, quindi, chiesto quanto segue: «PIACCIA AL
TRIBUANALE DI SALERNO Reietta ogni contraria istanza, eccezione o difesa, 1)accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare il provvedimento datato 23.10.24 reso dalla Corte di Appello di Salerno,
Presidente dr. Rulli, depositato in Cancelleria il 23.10.24, comunicato al sottoscritto difensore il 02.12.24, nel giudizio avente R.G.N.R. 604/2018,
RGA n. 571/2022, Registro Liq. n. 891/23; 2)e, per l'effetto, liquidare il compenso spettante per il patrocinio da difesa d'ufficio prestato in favore di nel processo penale avente i suindicati numeri di Parte_1 ruolo nella somma di € 1.387,36 (somma precettata), ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
3)con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da attribuirsi al sottoscritto difensore».
La decisione.
L'opposizione è infondata e va rigettata, nel senso e con le precisazioni qui di seguito esposte.
L'art. 116 del D.P.R. n. 30/5/2002, n. 115, dispone quanto segue:
«Art. 116 (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio) 1.
L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio».
L'art. 117 del D.P.R. n. 30/5/2002, n. 115, dispone quanto segue: «Art. 117
(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile) 1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. 2. Lo
Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si è reso successivamente reperibile».
6 Il decreto impugnato non è corretto quanto alla affermazione della non riproponibilità dell'istanza. La cassazione ha, infatti, affermato che, in tema di liquidazione del compenso del difensore d'ufficio, il provvedimento reiettivo (nella specie: in difetto del previo esperimento delle procedure esecutive in danno della parte assistita) non è suscettibile di acquisire valore di giudicato, trattandosi di provvedimento emesso "allo stato degli atti"; ne consegue che la relativa istanza, in presenza di utili sopravvenienze (nella specie, a seguito di esito infruttuoso delle suddette procedure esecutive), è riproponibile [cfr. Cass. pen., sez. 4, sentenza n. 15740 del 18/3/2008 Cc.
(dep. 16/4/2008); cfr., in senso analogo, Cass. pen., sez. 4, ordinanza n.
9853/21, depositata il 12/3/2021].
La Corte di Appello penale avrebbe dovuto, invece, decidere nel merito sull'istanza e non dichiarare la inammissibilità dell'istanza.
In questa sede, quindi, occorre stabilire se la richiesta di informazioni inviata dall'avv. Lamberti possa costituire elemento valutabile in maniera positiva al fine si stabilire se il difensore abbia dimostrato di avere esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali, con riguardo alla istanza di liquidazione in questione.
Va, su questo punto, osservato che l'opposizione va rigettata.
La cassazione ha affermato che, in tema di patrocinio a spese dello
Stato, l'irreperibilità dell'assistito, ai sensi dell'art. 117 del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, pur essendo una situazione sostanziale e di fatto, indipendente dall'emissione del decreto ex artt. 159 e 160 c.p.p., non coincide con la circostanza che lo straniero sia senza fissa dimora in Italia;
ne consegue che il difensore d'ufficio, il quale chieda la liquidazione del compenso per la difesa dell'imputato straniero i cui dati anagrafici siano conosciuti con sicurezza, ha l'onere di provare che questo sia irreperibile anche nello Stato di provenienza e, in caso contrario, che sia impedito il recupero del credito all'estero [cfr.
Cass. civ., sez. 6 – 2, ordinanza n. 8111 del 7/4/2014].
Nel caso in esame in un primo tempo il difensore aveva già richiesto la liquidazione dei compensi in questione, ma l'istanza era stata rigettata dalla Corte di Appello Penale con decreto datato 10/11/2023, in quanto non erano state effettuate ricerche presso il Consolato di riferimento, come necessario, essendo la originaria della Polonia. Parte_1
7 L'avv. Lamberti, quindi, a seguito di questo rigetto, ha presentato una nuova istanza di liquidazione e ha dedotto di aver tentato di rintracciare la propria assistita presso il Consolato di riferimento polacco in Italia e di non avere avuto alcuna risposta.
Dalla documentazione prodotta, peraltro, emerge che l'avv.
Lamberti ha inviato una richiesta di informazioni al consolato polacco di
Roma e all'ambasciata a Varsavia. La richiesta prodotta, tuttavia, risulta del tutto generica, avendo l'avv. Lamberti unicamente indicato di essere difensore di ufficio di nata in Polonia in [...] Parte_1
17/9/1976, e avendo egli chiesto di conoscerne la residenza o il domicilio.
L'avv. Lamberti nella richiesta non ha, fra l'altro, indicato le ragioni della richiesta, non ha specificato quali fossero i precedenti recapiti della non ha chiarito, in particolare, che la si trovava, Parte_1 Parte_1
almeno in precedenza, in Italia e in quale epoca. Dalla documentazione prodotta, peraltro, non emerge neppure se la richiesta sia stata proposta anche con una opportuna traduzione in lingua polacca o in lingua inglese o francese.
La richiesta, quindi, è stata formulata, ma in maniera del tutto inadeguata e, quindi, è ben spiegabile che tale richiesta non abbia ricevuto risposta dai destinatari.
Da quanto esposto consegue che nel caso in esame la disciplina applicabile è senz'altro quella di cui all'art. 116 del d.p.r. n. 115 del 2002 e non quella dell'art. 117 del medesimo d.p.r., atteso che non è configurabile una irreperibilità, neppure di fatto, di Da quanto più Parte_1
sopra esposto evidenziato, peraltro, emerge che il ricorrente opponente non ha esperito in maniera adeguata (oltre che con esito infruttuoso) le procedure per il recupero dei crediti professionali. Correttamente, quindi, la Corte di
Appello non ha accolto l'istanza di liquidazione, sia pure con le precisazioni più sopra indicate quanto ai motivi del mancato accoglimento.
L'opposizione, pertanto, va rigettata, nel senso più sopra specificato e con le precisazioni più sopra indicate.
Nulla va disposto per le spese, atteso che l'Amministrazione resistente, non soccombente, non si è costituita in giudizio.
Va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti perché la ricorrente opponente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di
8 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/5/2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Presidente di Sezione dott. Vito Colucci, pronunciando, in particolare, in ordine, alla Opposizione avverso provvedimento di declaratoria di inammissibilità di istanza di liquidazione di spese legali, in relazione a difesa di ufficio, emesso dalla Corte di Appello di
Salerno – Sezione Unica Penale, in composizione collegiale, nel proc. n.
891/23 Registro liquidazioni della Corte di Appello di Salerno, proc. pen. N.
571/22 R.GEN. Corte Appello Salerno, datato 23/X/24, depositato in data
23/10/2024, avente ad oggetto “Decreto di liquidazione della istanza di liquidazione e di pagamento delle spettanze del difensore di ufficio di imputato irreperibile”, proposta nell'interesse dell'Avv. Renato Lamberti, nella qualità di difensore, nominato ex art. 97, 4° comma, c.p.p., della sig.ra nata in [...] il [...] e res.te in Roccadaspide Parte_1
(SA) alla Via Mazzini n. 61, nei confronti del , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, resistente opposto contumace, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda, deduzione o eccezione, così provvede:
1. dichiara la contumacia del , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore;
2. rigetta l'opposizione;
3. conferma il provvedimento impugnato nel senso di cui in motivazione;
4. nulla per le spese del presente procedimento;
5. la Corte di Appello dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte ricorrente opponente Avv. Renato Lamberti sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/5/2002, se dovuto.
Salerno, 7/6/2025
Il Presidente di Sezione
Dott. Vito Colucci
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