Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 10/04/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 570/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 570/2025 V.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 19.03.2025, congiuntamente da:
nata a [...] il [...] (CF: Controparte_1
ed ivi residente in [...] C.F._1
e nato a [...] il [...] (CF: CP_2
) e residente in [...], C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Lucia Biagini ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Pistoia (PT), Via dei Gelli n. 10, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 19.03.2025,
[...]
e esponendo di aver contratto matrimonio in CP_1 CP_2 data 20.09.1998 in Pistoia (PT), precisavano che dalla loro unione erano nati i figli (il 14.08.2000) e (il 13.05.2004). Per_1 Per_2
Le parti evidenziavano peraltro che a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni, tra i coniugi veniva meno la comunione di intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
a) i coniugi vivranno separatamente portandosi reciproco rispetto;
b) la casa coniugale, posta in Pistoia, Via Pratese n. 16, di proprietà in comunione legale di entrambi i coniugi nella misura del 50% viene assegnata alla moglie.
I beni costituenti l'arredo della casa coniugale sono stati lasciati nella disponibilità della sig.ra CP_1
c) riguardo ai figli maggiorenni attualmente economicamente autosufficienti, essi rimarranno presso l'abitazione, già casa coniugale;
d) i Sig.ri e si dichiarano Controparte_1 CP_2 economicamente indipendenti, avendo ciascuno una propria occupazione, pertanto rinunciano al reciproco mantenimento;
e) i coniugi dichiarano di avere conti correnti separati e che non vi sono questioni economiche pendenti tra di loro se non per quel che concerne l'abitazione coniugale e annesso locale al piano seminterrato ad uso cantina, beni sui quali verrà operato il trasferimento della quota pari al 50% della piena proprietà da parte del sig. alla sig.ra ; CP_2 Controparte_1
f) quale funzione compensativa e solutoria della crisi familiare insorta, a beneficio della moglie, sig.ra Controparte_1
2 ed anche dei figli, sebbene maggiorenni il sig. cede e CP_2 trasferisce alla sig.ra che accetta con ogni garanzia Controparte_1 di legge, la quota di proprietà pari al 50% dei beni costituiti dall'immobile adibito a casa coniugale e dalla unità immobiliare ad uso cantina ubicata al piano seminterrato, e precisamente:
Identificazione catastale:
● CIVILE ABITAZIONE PIANO TERRA E SEMINTERRATO
Unità immobiliare di civile abitazione a piano terra e cantina al piano seminterrato, con accesso da Via Pratese n.16, rappresentata al Catasto Fabbricati del Comune di Pistoia al:
Foglio di mappa 225 Particella 105 subalterno 3, categoria A/3, classe 4, consistenza vani 7, sup. cat. Totale 137 mq, sup. escluse aree esterne 122 mq, rendita catastale € 451,90; con rendita e classamento rettificati, ex DM 701/94, a seguito di variazione nel classamento del 20 febbraio 2004 Prat. N. PT 0078294 in atti dal
20 luglio 2004.
Intestati: 1) proprietà ½ in regime di comunione Controparte_1 dei beni con CP_2
2) proprietà ½ in regime di comunione dei beni con CP_2
Controparte_1
Ai fini della cronistoria catastale e per la continuità delle trascrizioni, si precisa che il subalterno 3 della Particella 105 derivava dal subalterno 1 della Particella 105, giusta Denuncia di
Variazione per divisione n. 790.1/2004 del 20 febbraio 2004, Prat.
n. PT0017111, in atti da pari data. La planimetria in atti risulta aggiornata con detta variazione.
Confini: distacchi del fabbricato di proprietà Parte_1 [...]
e , Via Pratese, Ferrovie dello Stato, salvo se Per_3 Persona_4 altri e più precisi confinanti.
A tale unità i coniugi attribuiscono un valore di € 52.194,45
Il valore della quota oggetto di trasferimento, pari al 50%, è dunque di € 26.097,23
● PORZIONE DI PIANO SEMINTERRATO ADIBITO A
CANTINA
3 Unità immobiliare ad uso cantina ubicata al piano seminterrato, rappresentata al Catasto Fabbricati del Comune di Pistoia al:
Foglio di mappa 225 Particella 105 subalterno 6, categoria C/2,
Classe 5, superficie consistenza 41 mq, sup.cat. totale 49 mq, rendita di € 156,69; con rendita e classamento rettificati, ex DM
701/94, a seguito di variazione nel classamento del 10 aprile 2020
Prat. N. PT 0012265 in atti da pari data.
Intestati: 1) proprietà ½ in regime di comunione dei Controparte_1 beni con CP_2
2) proprietà ½ in regime di comunione dei beni con CP_2
Controparte_1
Ai fini della cronistoria catastale e per la continuità delle trascrizioni, si precisa che il subalterno 6 della Particella 105 derivava dal subalterno 4, giusta denuncia di variazione per Divisione n.
6932.1/2019 del 05/06/2019 Prat. N. PT0023128 in atti dal
06/06/2019. Il Subalterno 4 risulta a sua volta derivante dalla
Particella 250 unita alla Particella 105 subalterno 1, giusta Denuncia di Variazione per divisione n. 790.1/2004 del 20 febbraio 2004,
Prat. n. PT0017111, in atti da pari data. La planimetria in atti risulta aggiornata con pratica di Divisione, sopra citata, n. 6932.1/2019 del
05/06/2019 Prat. N. PT0023128 in atti dal 06/06/2019.
Confini: distacchi del fabbricato di proprietà su più Parte_1 lati, su più lati, salvo se altri e più precisi confinanti. Persona_5
A tale unità i coniugi attribuiscono un valore di € 18.097,70
Il valore della quota oggetto di trasferimento, pari al 50%, è dunque di € 9.048,85.
Le parti dichiarano che è stata verificata la coincidenza degli intestatari catastali con le risultanze dei Registri immobiliari.
1) I coniugi, quali intestatari degli immobili oggetto di trasferimento, si riferiscono e all'uopo richiamano le planimetrie che li raffigurano, così come depositate in Catasto, e dichiarano la conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia, riportandosi integralmente ed espressamente alla Relazione Tecnica a firma dell'Ing. in cui si certifica che gli immobili sopra Persona_6
4 descritti sono conformi nei dati di identificazione e non contengono difformità rilevati ai fini della rendita catastale e che pertanto lo stato di fatto rilevato è coerente con le planimetrie conservate presso la banca dati dell'Agenzia delle Entrate, come allegati.
Regolarità urbanistica e catastale: (valida per entrambe le unità immobiliari)
L'originaria costruzione del fabbricato in cui si trovano le unità immobiliari di proprietà risale a prima del 1942; Persona_7 questo viene ampliato prima del 1967, con Permesso per Lavori
Affare n. 10415 Prot. n. 1497 del 19.09.1952; dopo l'ultimazione dei lavori il fabbricato è stato dichiarato abitabile in data 20 dicembre
1953 a seguito di domanda presentata il 14.12.1953 protocollo n.
23930.
Nel 1959 il fabbricato viene rialzato con Affare N. 11065/1001 del
10 giugno 1959; lo stesso fabbricato è stato dichiarato abitabile in data 13 agosto 1960 a seguito di domanda presentata il 12 luglio
1960 protocollo n. 12698.
Successivamente sulle unità immobiliari in oggetto sono state presentate le seguenti Pratiche edilizie:
• DIA per lavori di manutenzione straordinaria a piano terra e seminterrato, P.E. n. 288/2004, presentata al Controparte_3
Prot. Gen. 10599 del 19.02.2004.
• Lavori di manutenzione ordinaria alla copertura condominiale di cui alla , P.E. n. 2152/2014, protocollo n. 61377 del 29 agosto Pt_2
2014.
I lavori eseguiti ed ultimati su tale U.I. sono conformi agli strumenti urbanistici vigenti.
Ai sensi dell'art. 13 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, gli impianti presenti nel fabbricato sono conformi alle norme dell'epoca della loro realizzazione, dotati di certificato di conformità e funzionanti.
2) I coniugi dichiarano che i suddetti beni sono loro pervenuti come segue:
Provenienze:
● CIVILE ABITAZIONE (F 225 M 105 sub 3):
5 ai Signori e i diritti di proprietà CP_2 Controparte_1 indivisa in regime di comunione legale dei beni, sull'unità immobiliare di civile abitazione posta al piano Terra e , CP_4 identificata al Foglio di mappa 225 Particella 105 subalterno 3, sono pervenuti dai Signori e mediante Parte_3 Parte_4
Atto di compravendita ai rogiti del Notaio Dott. Persona_8
Repertorio N. 179.505 Raccolta N. 29.030, Registrato a Pistoia il 02 luglio 2004 al n. 2195 Serie 1T, Trascritto a Pistoia il 03 luglio 2004 al n. 4213 Reg.Part. ai Signori e erano pervenuti: Parte_3 Parte_4 in parte per Successione in morte di apertasi a Persona_9
Pistoia il 20 marzo 1988, den.n. 79/1042, registrata a Pistoia il 20 marzo 1989 e trascritta a Pistoia il 23 gennaio 1990 al n. 424 reg.part. e successiva denuncia a rettifica n. 39 vol. 1240, registrata a Pistoia il 01 giugno 2004, ed in parte mediante successione in morte di , apertasi a Pistoia il 09 Persona_10 novembre 2001, den.n. 71/1212, registrata a Pistoia il 21 febbraio
2002 e trascritta a Pistoia il 24 marzo 2003 al n. 1951 reg.part.
La predetta unità immobiliare è gravata da Ipoteca volontaria per concessione a garanzia di , Iscritta presso la Parte_5
Conservatoria dei Registri di Pistoia il 03/7/2004, Reg. Gen. 6695 –
Reg. Part. 1516, a seguito di Atto di Mutuo ai rogiti Notaio Dott.
Rep. n. 179.506, Racc. n. 29.031. Persona_8
Ipoteca rinnovata in data 19/6/2024, Reg. Gen. 5883 – Reg. Part. 767.
La sig.ra risulta “parte mutuataria e datrice di ipoteca” CP_1 mentre il sig. è “parte datrice di ipoteca” CP_2
● (F 225 M 105 sub 6): Pt_6
i diritti di proprietà indivisa in regime di comunione legale dei beni sull'unità immobiliare posta al piano seminterrato adibita a cantina ed identificata al Foglio di mappa 225 Particella 105 subalterno 6, sono pervenuti ai Signori e dai Controparte_1 CP_2
Signori e con Atto di Parte_7 Parte_4 compravendita ai rogiti del Notaio Dott. Repertorio n. Persona_11
6 10479 Raccolta n. 5776, Trascritto a Pistoia in data 22 luglio 2019
Reg. Gen. 6301, Reg. Part. 4282.
Precedentemente alla compravendita agli Atti del Notaio Per_11 sopra citata, l'unità immobiliare era pervenuta nel seguente
[...] modo: al Signor in parte per Successione in morte di Parte_4
apertasi a Pistoia il 20 marzo 1988, den.n. 79/1042, Persona_9 registrata a Pistoia il 20 marzo 1989 e trascritta a Pistoia il 23 gennaio 1990 al n. 424 reg.part. e successiva denuncia a rettifica n.
39 vol. 1240, registrata a Pistoia il 01 giugno 2004, ed in parte mediante successione in morte di , apertasi a Persona_10
Pistoia il 09 novembre 2001, den.n. 71/1212, registrata a Pistoia il
21 febbraio 2002 e trascritta a Pistoia il 24 marzo 2003 al n. 1951 reg.part.; al Signor per successione testamentaria al padre Parte_7 signor , nato a [...] il [...], apertasi a Parte_3
Pistoia il 10 ottobre 2006, devoluta in virtù di testamento olografo pubblicato con verbale ai rogiti del notaio di Persona_12
Pistoia in data 15 aprile 2010, repertorio n. 37701/5952, registrato a Pistoia il 26 aprile 2010 al n. 3060 e trascritto a Pistoia il 28 aprile
2010 al n. 2165 di formalità (denuncia di successione registrata a
Pistoia in data 31 luglio 2007 n. 59, vol. 1276, successiva denuncia integrativa registrata a Pistoia in data 8 ottobre 2007 al n. 46 vol.
1278, trascritta a Pistoia il 28 dicembre 2007 al n. 7115 di formalità
e successiva denuncia modificativa registrata a Pistoia il 14 luglio
2010 al n. 826 vol. 9990 trascritta a Pistoia il 5 ottobre 2010 al n.
4930 di formalità, con accettazione tacita di eredità trascritta a
Pistoia il 14 maggio 2010 al n. 2533 di formalità).
Quanto sopra viene trasferito a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, conosciuto ed accettato dalla parte cessionaria, e comprende tutti i diritti accessori, servitù attive e passive con le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni.
3) I coniugi dichiarano che l'unità immobiliare di civile abitazione è dotata dell'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) trasmessa al
SIERT in data 12/3/2025, mentre l'unità immobiliare adibita a
7 cantina non è dotata di APE in quanto non necessaria ai sensi della vigente normativa.
4) Il Sig. prestando le garanzie di legge, trasferisce la CP_2 quota di proprietà pari al 50% dei beni costituiti dall'immobile adibito a casa coniugale e dalla unità immobiliare ad uso cantina ubicata al piano seminterrato, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova con ogni suo diritto, accessorio, accessione e pertinenza, servitù attive e passive, libero da pesi ed oneri ad eccezione dell'Ipoteca volontaria per concessione a garanzia di
[...]
, Iscritta presso la Conservatoria dei Registri di Pistoia il Parte_5
03/7/2004, Reg. Gen. 6695 – Reg. Part. 1516, a seguito di Atto di
Mutuo ai rogiti Notaio Dott. Rep. n. 179.506, Racc. n. Persona_8
29.031.
Ipoteca rinnovata in data 19/6/2024, Reg. Gen. 5883 – Reg. Part. 767.
VALORE DELL'IMMOBILE CEDUTO: La Sig.ra Controparte_1 dichiara di volersi avvalere delle agevolazioni vigenti per il trasferimento della proprietà sulla “prima casa”, sussistendovi i presupposti di cui alla nota II bis dell'art.1 della Tariffa allegata al
D.P.R. 131/86, come modificata dall'art. 3 comma 131 della Legge
28 dicembre 1995 n° 549, pubblicata sulla G.U. del 29 dicembre
1995 n. 153 e D.Lgs. 23/2011; dichiara inoltre di avere residenza nel medesimo immobile e di non essere titolare esclusiva o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui
è situato l'immobile oggetto del presente atto.
Relativamente al c.d. “prezzo valore”, di cui all'art.1, comma 497, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, il valore imponibile viene calcolato mediante la rivalutazione della rendita catastale, ai sensi della L. n. 266/2005, ottenendo così i seguenti importi:
• civile abitazione con cantina F 225 M 105 sub 3:
€ 451,90 x 115,5 = € 52.194,45
• cantina pertinenziale al piano seminterrato F 225 M 105 sub 6:
€ 156,69 x 115,5 = € 18.097,70
Per totali € 70.292,15, di cui la quota parte relativa al 50% risulta:
8 € 35.146,08
5) Le parti dichiarano che in considerazione dei complessivi rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti, la presente cessione è stata conclusa senza corresponsione di alcuna somma di denaro da parte della sig.ra al sig. . Controparte_1 CP_2
6) Le parti convengono che la sig.ra provvederà al Controparte_1 pagamento del residuo mutuo gravante sulla unità immobiliare adibita a civile abitazione.
7) Le parti, per quanto possa occorrere, per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano, sin da ora, ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 cod. civ., con esonero del
Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
8) Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il trasferimento da parte del sig. alla CP_2 sig.ra della quota di proprietà pari al 50% dei beni Controparte_1 costituiti dall'immobile adibito a casa coniugale e dalla unità immobiliare ad uso cantina ubicata al piano seminterrato, costituisce elemento funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi familiare a beneficio della moglie e dei figli, sebbene maggiorenni, con conseguente richiesta di registrazione dell'atto in esenzione dalla imposta di registro, ipotecaria, catastale, nonché l'esenzione dall'imposta di bollo e da ogni altra tassa ai sensi dell'art. 19
L.74/1987, della Sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 e della successiva sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione.
9) Le parti sono consapevoli che l'accordo del procedimento di definizione consensuale in quanto inserito nel verbale di udienza, redatto da un ausiliario del Giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699 c.c. e costituisce valido titolo per la trascrizione a norma dell'art. 2657 c.c.
10) Le parti altresì si impegnano espressamente a procedere autonomamente alla trascrizione dell'accordo presso i competenti
9 registri immobiliari e ad effettuare la relativa voltura catastale, esonerando la cancelleria da ogni possibile onere anche fiscale conseguente e relativo, con impegno a comunicare alla stessa cancelleria l'intervenuta esecuzione di tali adempimenti.
A tal proposito le parti dichiarano di essere consapevoli che il cancelliere e il Tribunale non assumono alcuna responsabilità in relazione alla esattezza dei dati catastali, alla titolarità dell'immobile, all'esistenza di pesi, oneri e vincoli di qualunque genere e tipo, alla legittimità urbanistica e alla regolarità impiantistica e più in generale in merito alla validità e trascrivibilità dell'accordo.
11) Le spese per il trasferimento, ivi comprese le eventuali imposte, le spese tecniche, e quant'altro si renderà necessario e conseguente al trasferimento sono concordemente poste a carico di entrambi in ragione della metà ciascuno.
12) Le parti dichiarano che il trasferimento è avvenuto senza l'intervento di un mediatore.
All'udienza del 09.04.2025, le parti si riportavano alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo e preso atto del parere favorevole espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
10 Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
nata a [...] il [...] e CP_1 CP_2 nato a [...] il [...] che hanno contratto matrimonio in data 20.09.1998 in Pistoia (PT), alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Pistoia (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
274, P. 2, S. A, anno 1998);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 10.04.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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