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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/07/2025, n. 2267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2267 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 2372 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2017
TRA
, e , quali Parte_1 Parte_2 Parte_3
eredi di , rappresentati e difesi dall'avv. Anna Mancino Persona_1
attori
E
, in qualità di titolare della ditta individuale CP_1 [...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Davide De Prisco Parte_4
convenuto
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Baratta e Matilde Controparte_2
Baratta chiamata in causa avente ad
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 18/12/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 12.04.2017 , e Parte_1 Parte_2
, quali eredi di convenivano in giudizio per Parte_3 Persona_1 l'udienza del 13/07/2017 NO , nella qualità di titolare della ditta individuale CP_1
Imperial “Cumm è Buon, esponendo che in data 20/04/2011 in Nocera Inferiore all'interno della caffetteria alla via Barbarulo 95/97 la loro dante causa era Pt_4
caduta a causa del gradino posto in prossimità dell'ingresso/uscita reso scivoloso da una sostanza non meglio identificata, non segnalata e non visibile riportando la frattura distacco epitrocleare omerale sinistro e frattura epifisaria distale del radio di destra e conseguenti postumi invalidanti permanenti pari all' 8% oltre giorni 40 di I.T.T. e giorni 55 di I.T.P. al 50%, quantificati nell'importo complessivo di € 17.855,27, come da richiesta specifica dell'atto introduttivo del presente giudizio e fondata sul giudizio di ATP contraddistinto dal n. RG. 6187/2013 conclusosi innanzi al Giudice di Pace di
Nocera Inferiore.
Tanto premesso, gli attori chiedevano di dichiarare il convenuto unico responsabile, quale custode ex art. 2051 c.c., delle lesioni personali subite dalla sig.ra Per_1
e, per l'effetto, sentirlo condannare al risarcimento della somma di € 17.855,27
[...]
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Si costituiva il convenuto sig. NO , già titolare della ditta individuale CP_1
Caffetteria Imperial “Cumm è Buon”, il quale impugnava e contestava tutto quanto dedotto e prodotto da parte attrice chiedendone l'integrale rigetto, in quanto infondato sia in fatto che in diritto, nonché inammissibile e improponibile.
Preliminarmente il convenuto chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in garanzia della compagnia assicurativa società che all'epoca dell'evento Controparte_2
dannoso per cui è causa copriva per la R.C.T. la Caffetteria Imperial, con polizza assicurativa n° 5504243, ragion per cui l'udienza veniva differita al 22.02.2018 al fine di consentire al convenuto di chiamare in garanzia l'assicuratore.
Si costituiva altresì la , eccependo in via preliminare la nullità dell'atto Controparte_2
di citazione e conseguentemente dell'atto di chiamata in causa (privo dei requisiti di cui ai numeri 3, e 4 dell'art. 163 c.p.c..), la propria carenza di legittimazione passiva, contestando poi la fondatezza della domanda attorea e comunque chiedendo, in via gradata, il rigetto della domanda di garanzia avanzata da perché CP_1
infondata e non provata.
All'istruttoria del fascicolo si procedeva mediante l'assunzione di prova testimoniale oltre che sulla base dei documenti offerti in comunicazione dalle parti.
Veniva quindi fissata udienza per la precisazione delle conclusioni in data 18/12/2024 all'esito della quale il giudice tratteneva la causa in decisione senza termini.
La domanda è infondata e va pertanto rigettata.
Giova all'uopo richiamare il principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., in virtù del quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.
(Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019).
Venendo pertanto al merito della causa, gli attori non hanno dato compiuta dimostrazione dei fatti posti a fondamento della domanda.
Innanzitutto, nell'atto introduttivo del giudizio il fatto è descritto troppo genericamente tralasciando di indicare, fra l'altro, l'orario dell'accadimento.
Nell'allegare l'infortunio subito dalla dante causa in ragione di una insidia presente all'interno della caffetteria parte attorea non ha precisato la natura ed entità di Pt_4
quest'ultima né ha sopperito a tale lacuna producendo materiale fotografico che potesse dar conto con certezza dello stato dei luoghi al momento dell'asserito sinistro.
Analogamente i capitoli di prova dichiarativa di parte attorea sono stati formulati genericamente con le conseguenti ripercussioni sul valore probatorio delle dichiarazioni rilasciate dai testimoni in assenza di chiarimenti dettagliati (anche in ordine alla posizione del gradino all'interno dell'esercizio commerciale). Non è stato accertato nemmeno che tipo di sostanza avrebbe reso scivoloso il gradino
(vedasi le dichiarazioni rese dai testi di parte attorea) o il pavimento.
Né risulta che un simile accertamento sia avvenuto in contraddittorio con il gestore della caffetteria.
In ogni caso allorquando si affronta un gradino occorre adoperare la dovuta prudenza e le allegazioni attoree, unitamente alla prova dichiarativa, inducono a ritenere sussistenti nella specie i presupposti del caso fortuito costituito dalla negligenza della stessa danneggiata.
La caduta era sicuramente evitabile utilizzando l'ordinaria diligenza ed attenzione anche perché era già entrata nel locale per verificare se erano presenti Persona_1
le cugine come dichiarato dalla signora che, a differenza delle Parte_5
altre testimoni, ha riferito che la sostanza liquida era presente sul pavimento e non sul gradino.
Alcuna responsabilità di parte convenuta è altresì riscontrabile ai sensi dell'art. 2043
c.c. atteso che anche in tal caso, ai fini dell'integrazione della fattispecie della responsabilità extracontrattuale derivante dalla violazione del divieto di neminem laedere, è necessario l'accertamento della sussistenza della cd. insidia, ossia una situazione di pericolo che, dal punto di vista oggettivo, per natura ed entità dell'anomalia, costituisca un ostacolo a cui devono imprescindibilmente aggiungersi la non prevedibilità ed inevitabilità (Cass. 1214/84; Cass. Civ. 5670/97).
Ed alcuna insidia o situazione di pericolo è configurabile a carico di parte convenuta per i motivi anzidetti.
Il rigetto della domanda attorea è assorbente rispetto alla domanda di manleva proposta dal convenuto nei confronti della compagnia assicurativa.
Le spese seguono la soccombenza nel rapporto fra attori e convenuto e vanno liquidate in relazione al valore della causa (fra € 5.201,00 ed € 26.000,00) ed alle fasi svolte
(studio, introduzione, istruttoria e fase conclusionale). Conseguentemente le spese del giudizio di ATP restano a carico di parte attorea, all'epoca ricorrente.
Sussistono invece giusti motivi per la compensazione delle spese fra convenuto e chiamata in causa stante l'opportunità della chiamata in garanzia in caso di accoglimento della domanda.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta ogni domanda.
2) Condanna in solido gli attori al pagamento in favore del convenuto delle spese del giudizio, che liquida in euro 5.077,00, per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
3) Pone a carico di parte attorea le spese del giudizio di ATP.
4) Compensa le spese nel rapporto fra convenuto e chiamata in causa.
Così deciso in Nocera Inferiore il 9/07/2025
Il giudice dott. Andrea Loffredo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 2372 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2017
TRA
, e , quali Parte_1 Parte_2 Parte_3
eredi di , rappresentati e difesi dall'avv. Anna Mancino Persona_1
attori
E
, in qualità di titolare della ditta individuale CP_1 [...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Davide De Prisco Parte_4
convenuto
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Baratta e Matilde Controparte_2
Baratta chiamata in causa avente ad
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 18/12/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 12.04.2017 , e Parte_1 Parte_2
, quali eredi di convenivano in giudizio per Parte_3 Persona_1 l'udienza del 13/07/2017 NO , nella qualità di titolare della ditta individuale CP_1
Imperial “Cumm è Buon, esponendo che in data 20/04/2011 in Nocera Inferiore all'interno della caffetteria alla via Barbarulo 95/97 la loro dante causa era Pt_4
caduta a causa del gradino posto in prossimità dell'ingresso/uscita reso scivoloso da una sostanza non meglio identificata, non segnalata e non visibile riportando la frattura distacco epitrocleare omerale sinistro e frattura epifisaria distale del radio di destra e conseguenti postumi invalidanti permanenti pari all' 8% oltre giorni 40 di I.T.T. e giorni 55 di I.T.P. al 50%, quantificati nell'importo complessivo di € 17.855,27, come da richiesta specifica dell'atto introduttivo del presente giudizio e fondata sul giudizio di ATP contraddistinto dal n. RG. 6187/2013 conclusosi innanzi al Giudice di Pace di
Nocera Inferiore.
Tanto premesso, gli attori chiedevano di dichiarare il convenuto unico responsabile, quale custode ex art. 2051 c.c., delle lesioni personali subite dalla sig.ra Per_1
e, per l'effetto, sentirlo condannare al risarcimento della somma di € 17.855,27
[...]
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Si costituiva il convenuto sig. NO , già titolare della ditta individuale CP_1
Caffetteria Imperial “Cumm è Buon”, il quale impugnava e contestava tutto quanto dedotto e prodotto da parte attrice chiedendone l'integrale rigetto, in quanto infondato sia in fatto che in diritto, nonché inammissibile e improponibile.
Preliminarmente il convenuto chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in garanzia della compagnia assicurativa società che all'epoca dell'evento Controparte_2
dannoso per cui è causa copriva per la R.C.T. la Caffetteria Imperial, con polizza assicurativa n° 5504243, ragion per cui l'udienza veniva differita al 22.02.2018 al fine di consentire al convenuto di chiamare in garanzia l'assicuratore.
Si costituiva altresì la , eccependo in via preliminare la nullità dell'atto Controparte_2
di citazione e conseguentemente dell'atto di chiamata in causa (privo dei requisiti di cui ai numeri 3, e 4 dell'art. 163 c.p.c..), la propria carenza di legittimazione passiva, contestando poi la fondatezza della domanda attorea e comunque chiedendo, in via gradata, il rigetto della domanda di garanzia avanzata da perché CP_1
infondata e non provata.
All'istruttoria del fascicolo si procedeva mediante l'assunzione di prova testimoniale oltre che sulla base dei documenti offerti in comunicazione dalle parti.
Veniva quindi fissata udienza per la precisazione delle conclusioni in data 18/12/2024 all'esito della quale il giudice tratteneva la causa in decisione senza termini.
La domanda è infondata e va pertanto rigettata.
Giova all'uopo richiamare il principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., in virtù del quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.
(Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019).
Venendo pertanto al merito della causa, gli attori non hanno dato compiuta dimostrazione dei fatti posti a fondamento della domanda.
Innanzitutto, nell'atto introduttivo del giudizio il fatto è descritto troppo genericamente tralasciando di indicare, fra l'altro, l'orario dell'accadimento.
Nell'allegare l'infortunio subito dalla dante causa in ragione di una insidia presente all'interno della caffetteria parte attorea non ha precisato la natura ed entità di Pt_4
quest'ultima né ha sopperito a tale lacuna producendo materiale fotografico che potesse dar conto con certezza dello stato dei luoghi al momento dell'asserito sinistro.
Analogamente i capitoli di prova dichiarativa di parte attorea sono stati formulati genericamente con le conseguenti ripercussioni sul valore probatorio delle dichiarazioni rilasciate dai testimoni in assenza di chiarimenti dettagliati (anche in ordine alla posizione del gradino all'interno dell'esercizio commerciale). Non è stato accertato nemmeno che tipo di sostanza avrebbe reso scivoloso il gradino
(vedasi le dichiarazioni rese dai testi di parte attorea) o il pavimento.
Né risulta che un simile accertamento sia avvenuto in contraddittorio con il gestore della caffetteria.
In ogni caso allorquando si affronta un gradino occorre adoperare la dovuta prudenza e le allegazioni attoree, unitamente alla prova dichiarativa, inducono a ritenere sussistenti nella specie i presupposti del caso fortuito costituito dalla negligenza della stessa danneggiata.
La caduta era sicuramente evitabile utilizzando l'ordinaria diligenza ed attenzione anche perché era già entrata nel locale per verificare se erano presenti Persona_1
le cugine come dichiarato dalla signora che, a differenza delle Parte_5
altre testimoni, ha riferito che la sostanza liquida era presente sul pavimento e non sul gradino.
Alcuna responsabilità di parte convenuta è altresì riscontrabile ai sensi dell'art. 2043
c.c. atteso che anche in tal caso, ai fini dell'integrazione della fattispecie della responsabilità extracontrattuale derivante dalla violazione del divieto di neminem laedere, è necessario l'accertamento della sussistenza della cd. insidia, ossia una situazione di pericolo che, dal punto di vista oggettivo, per natura ed entità dell'anomalia, costituisca un ostacolo a cui devono imprescindibilmente aggiungersi la non prevedibilità ed inevitabilità (Cass. 1214/84; Cass. Civ. 5670/97).
Ed alcuna insidia o situazione di pericolo è configurabile a carico di parte convenuta per i motivi anzidetti.
Il rigetto della domanda attorea è assorbente rispetto alla domanda di manleva proposta dal convenuto nei confronti della compagnia assicurativa.
Le spese seguono la soccombenza nel rapporto fra attori e convenuto e vanno liquidate in relazione al valore della causa (fra € 5.201,00 ed € 26.000,00) ed alle fasi svolte
(studio, introduzione, istruttoria e fase conclusionale). Conseguentemente le spese del giudizio di ATP restano a carico di parte attorea, all'epoca ricorrente.
Sussistono invece giusti motivi per la compensazione delle spese fra convenuto e chiamata in causa stante l'opportunità della chiamata in garanzia in caso di accoglimento della domanda.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta ogni domanda.
2) Condanna in solido gli attori al pagamento in favore del convenuto delle spese del giudizio, che liquida in euro 5.077,00, per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
3) Pone a carico di parte attorea le spese del giudizio di ATP.
4) Compensa le spese nel rapporto fra convenuto e chiamata in causa.
Così deciso in Nocera Inferiore il 9/07/2025
Il giudice dott. Andrea Loffredo