Art. 4.
L' art. 4 della legge 30 aprile 1959, n. 286 , e' sostituito dal seguente:
"Il personale delle Societa' ex concessionarie di cui all'art. 1 ha facolta' di optare, entro il termine di tre mesi dalla data di partecipazione della qualifica assegnata dalla Azienda delle ferrovie dello Stato, per l'iscrizione al Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, di cui al decreto 22 aprile 1909, numero 229, e successive modificazioni, dalla data di inquadramento nei ruoli del personale delle Ferrovie dello Stato.
In tal caso il servizio prestato anteriormente a tale data presso le Societa' ex concessionarie, con iscrizione allo speciale Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' utile ai fini della cessazione dal servizio sia d'ufficio che a domanda, ai sensi dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, nonche' ai fini del trattamento di pensione ai sensi del predetto decreto. Lo speciale Fondo del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto trasferira' al Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato la relativa riserva matematica, corrispondente ai versamenti effettuati per ciascun dipendente.
Il personale di cui al presente articolo, il quale abbia gia' compiuto, o compira' entro trenta giorni dalla data di opzione per il Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato, i limiti di eta' e di servizio stabiliti dalla tabella (allegato n. 15) annessa al primo comma dell'art. 165 dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, sara' collocato a riposo con decorrenza non posteriore al predetto termine di trenta giorni, salvo quanto previsto dai commi seguenti.
Entro lo stesso termine di trenta giorni dall'opzione e data facolta' di chiedere il mantenimento in impiego fino al compimento di un biennio oltre il limite di eta', previsto dal quarto comma dell'art. 165 del citato stato giuridico, al personale il cui limite di eta' e' fissato in anni 58 e 60 e che abbia gia' compiuto tale limite o al quale manchino meno di sei mesi al compimento del limite stesso. Delle facolta' previste dal presente articolo puo' avvalersi anche il personale eventualmente gia' cessato dal servizio in applicazione dell' art. 4 della legge 30 aprile 1959, n. 286 .
Per il personale che sara' eventualmente riammesso in impiego ai sensi del comma precedente, il periodo di assenza dal servizio sara' utile a tutti gli effetti. La riammissione competera' la corresponsione della differenza fra gli assegni fissi di attivita' di servizio, con esclusione delle competenze accessorie, e le somme eventualmente corrisposte al personale stesso a titolo di pensione.
Gli agenti, che non si siano avvalsi della facolta' di opzione per il Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato, prevista dai precedenti commi, continueranno a rimanere iscritti allo speciale Fondo per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, gestito dallo Istituto nazionale della previdenza sociale.
Al personale di cui al comma precedente dovranno applicarsi, ai fini della cessazione dal servizio, sia d'ufficio che a domanda, le norme contenute nello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato.
L' art. 12 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 , potra' trovare applicazione solo nel caso di collocamento a riposo per limiti di eta' e di servizio, disposto d'ufficio dalla Azienda ferroviaria in base all'art. 165 dello stato giuridico del personale ferroviario prima del raggiungimento dei limiti di eta' e di servizio fissati dalle norme che regolano il collocamento a riposo degli addetti ai pubblici servizi di trasporto iscritti al predetto Fondo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
In tutti gli altri casi di cessazione dal servizio, sia d'ufficio che a domanda, il personale medesimo consegue il diritto al trattamento di quiescenza solo se abbia compiuto i limiti di eta' e di servizio previsti dalle norme che regolano il citato Fondo.
Si applicano, anche agli agenti di cui al comma sesto del presente articolo, le disposizioni di cui ai precedenti commi terzo, quarto e quinto".
L' art. 4 della legge 30 aprile 1959, n. 286 , e' sostituito dal seguente:
"Il personale delle Societa' ex concessionarie di cui all'art. 1 ha facolta' di optare, entro il termine di tre mesi dalla data di partecipazione della qualifica assegnata dalla Azienda delle ferrovie dello Stato, per l'iscrizione al Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, di cui al decreto 22 aprile 1909, numero 229, e successive modificazioni, dalla data di inquadramento nei ruoli del personale delle Ferrovie dello Stato.
In tal caso il servizio prestato anteriormente a tale data presso le Societa' ex concessionarie, con iscrizione allo speciale Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' utile ai fini della cessazione dal servizio sia d'ufficio che a domanda, ai sensi dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, nonche' ai fini del trattamento di pensione ai sensi del predetto decreto. Lo speciale Fondo del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto trasferira' al Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato la relativa riserva matematica, corrispondente ai versamenti effettuati per ciascun dipendente.
Il personale di cui al presente articolo, il quale abbia gia' compiuto, o compira' entro trenta giorni dalla data di opzione per il Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato, i limiti di eta' e di servizio stabiliti dalla tabella (allegato n. 15) annessa al primo comma dell'art. 165 dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, sara' collocato a riposo con decorrenza non posteriore al predetto termine di trenta giorni, salvo quanto previsto dai commi seguenti.
Entro lo stesso termine di trenta giorni dall'opzione e data facolta' di chiedere il mantenimento in impiego fino al compimento di un biennio oltre il limite di eta', previsto dal quarto comma dell'art. 165 del citato stato giuridico, al personale il cui limite di eta' e' fissato in anni 58 e 60 e che abbia gia' compiuto tale limite o al quale manchino meno di sei mesi al compimento del limite stesso. Delle facolta' previste dal presente articolo puo' avvalersi anche il personale eventualmente gia' cessato dal servizio in applicazione dell' art. 4 della legge 30 aprile 1959, n. 286 .
Per il personale che sara' eventualmente riammesso in impiego ai sensi del comma precedente, il periodo di assenza dal servizio sara' utile a tutti gli effetti. La riammissione competera' la corresponsione della differenza fra gli assegni fissi di attivita' di servizio, con esclusione delle competenze accessorie, e le somme eventualmente corrisposte al personale stesso a titolo di pensione.
Gli agenti, che non si siano avvalsi della facolta' di opzione per il Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato, prevista dai precedenti commi, continueranno a rimanere iscritti allo speciale Fondo per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, gestito dallo Istituto nazionale della previdenza sociale.
Al personale di cui al comma precedente dovranno applicarsi, ai fini della cessazione dal servizio, sia d'ufficio che a domanda, le norme contenute nello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato.
L' art. 12 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 , potra' trovare applicazione solo nel caso di collocamento a riposo per limiti di eta' e di servizio, disposto d'ufficio dalla Azienda ferroviaria in base all'art. 165 dello stato giuridico del personale ferroviario prima del raggiungimento dei limiti di eta' e di servizio fissati dalle norme che regolano il collocamento a riposo degli addetti ai pubblici servizi di trasporto iscritti al predetto Fondo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
In tutti gli altri casi di cessazione dal servizio, sia d'ufficio che a domanda, il personale medesimo consegue il diritto al trattamento di quiescenza solo se abbia compiuto i limiti di eta' e di servizio previsti dalle norme che regolano il citato Fondo.
Si applicano, anche agli agenti di cui al comma sesto del presente articolo, le disposizioni di cui ai precedenti commi terzo, quarto e quinto".