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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 29/05/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 858/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. CANNATELLI NICOLA Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. GRANDIZIO VALERIA
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10 maggio 2018, la sig.ra proponeva Parte_1 opposizione avverso il provvedimento dell' del 29 novembre 2016, con il quale CP_2
veniva informata che, a seguito della revisione delle operazioni di calcolo, era stato riscontrato un presunto indebito pari ad euro 8.429,69, relativo alla pensione di reversibilità, categoria V, n. 14 02 63 60, del sig. (deceduto il 30 Persona_1
giugno 2006).
1 Successivamente, con comunicazione del 26 luglio 2017, l' notificava alla CP_2
ricorrente che avrebbe avviato, a decorrere dalla prima data utile, un recupero dell'indebito mediante trattenute mensili di € 120 sulla pensione diretta, categoria B, n.
140 200 62 78, a lei intestata.
La ricorrente proponeva ricorso amministrativo, rimasto privo di esito, e quindi ricorreva in sede giudiziale, deducendo: a) la decadenza dell' dall'azione di CP_2 recupero, ai sensi dell'art. 13, comma 2, L. 412/1991; b) l'illegittimità sostanziale della pretesa, per violazione delle norme di cui all'art. 1, L. 662/1996, all'art. 38, L.
448/2001, e all'art. 52, L. 88/1989.
Nel costituirsi, l' chiedeva il rigetto del ricorso. Tuttavia, nelle more del giudizio, CP_2
l'ente comunicava l'intervenuto abbandono della pretesa creditoria per sopravvenuta prescrizione, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese.
La ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso, chiedendo la condanna dell' CP_2
alla restituzione delle somme già trattenute e al pagamento delle spese di lite, evidenziando che la delibera di abbandono era sopravvenuta oltre un anno dopo l'effettiva riscossione da parte dell'ente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1. La trattenuta mensile di € 120 sulla pensione della ricorrente, eseguita dall' per il CP_2
presunto indebito, è avvenuta in assenza di un valido titolo giustificativo, essendo la pretesa creditizia dell'Istituto estinta per decorso del termine di decadenza previsto dall'art. 13, comma 2, L. 412/1991, secondo cui il recupero di prestazioni indebite può essere esercitato entro l'anno successivo a quello dell'erogazione della prestazione.
2. Nel caso in esame, la pensione del sig. si è estinta per decesso del Persona_1 titolare nel 2006, e l' ha notificato il primo provvedimento solo nel 2016, con CP_2
recupero effettivo iniziato nel 2017, in evidente eccesso rispetto ai termini di legge.
3. La successiva rinuncia dell'ente alla pretesa conferma l'infondatezza della stessa e giustifica la condanna alla restituzione di quanto illegittimamente trattenuto dalla pensione della ricorrente.
2 4. Non vi sono ragioni per disporre la compensazione delle spese, dovendo l'ente rispondere degli effetti del proprio comportamento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:
1. Accoglie il ricorso proposto da;
Parte_1
2. Dichiara illegittimo il recupero dell'indebito di cui al provvedimento del 29 CP_2
novembre 2016;
3. Condanna l' alla restituzione in favore della ricorrente delle somme CP_2
indebitamente trattenute, oltre interessi legali dalla data di ciascuna trattenuta al saldo;
4. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00 per CP_2
compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali ex art. 2, DM 55/2014
Così deciso, 29/05/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 858/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. CANNATELLI NICOLA Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. GRANDIZIO VALERIA
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10 maggio 2018, la sig.ra proponeva Parte_1 opposizione avverso il provvedimento dell' del 29 novembre 2016, con il quale CP_2
veniva informata che, a seguito della revisione delle operazioni di calcolo, era stato riscontrato un presunto indebito pari ad euro 8.429,69, relativo alla pensione di reversibilità, categoria V, n. 14 02 63 60, del sig. (deceduto il 30 Persona_1
giugno 2006).
1 Successivamente, con comunicazione del 26 luglio 2017, l' notificava alla CP_2
ricorrente che avrebbe avviato, a decorrere dalla prima data utile, un recupero dell'indebito mediante trattenute mensili di € 120 sulla pensione diretta, categoria B, n.
140 200 62 78, a lei intestata.
La ricorrente proponeva ricorso amministrativo, rimasto privo di esito, e quindi ricorreva in sede giudiziale, deducendo: a) la decadenza dell' dall'azione di CP_2 recupero, ai sensi dell'art. 13, comma 2, L. 412/1991; b) l'illegittimità sostanziale della pretesa, per violazione delle norme di cui all'art. 1, L. 662/1996, all'art. 38, L.
448/2001, e all'art. 52, L. 88/1989.
Nel costituirsi, l' chiedeva il rigetto del ricorso. Tuttavia, nelle more del giudizio, CP_2
l'ente comunicava l'intervenuto abbandono della pretesa creditoria per sopravvenuta prescrizione, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese.
La ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso, chiedendo la condanna dell' CP_2
alla restituzione delle somme già trattenute e al pagamento delle spese di lite, evidenziando che la delibera di abbandono era sopravvenuta oltre un anno dopo l'effettiva riscossione da parte dell'ente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1. La trattenuta mensile di € 120 sulla pensione della ricorrente, eseguita dall' per il CP_2
presunto indebito, è avvenuta in assenza di un valido titolo giustificativo, essendo la pretesa creditizia dell'Istituto estinta per decorso del termine di decadenza previsto dall'art. 13, comma 2, L. 412/1991, secondo cui il recupero di prestazioni indebite può essere esercitato entro l'anno successivo a quello dell'erogazione della prestazione.
2. Nel caso in esame, la pensione del sig. si è estinta per decesso del Persona_1 titolare nel 2006, e l' ha notificato il primo provvedimento solo nel 2016, con CP_2
recupero effettivo iniziato nel 2017, in evidente eccesso rispetto ai termini di legge.
3. La successiva rinuncia dell'ente alla pretesa conferma l'infondatezza della stessa e giustifica la condanna alla restituzione di quanto illegittimamente trattenuto dalla pensione della ricorrente.
2 4. Non vi sono ragioni per disporre la compensazione delle spese, dovendo l'ente rispondere degli effetti del proprio comportamento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:
1. Accoglie il ricorso proposto da;
Parte_1
2. Dichiara illegittimo il recupero dell'indebito di cui al provvedimento del 29 CP_2
novembre 2016;
3. Condanna l' alla restituzione in favore della ricorrente delle somme CP_2
indebitamente trattenute, oltre interessi legali dalla data di ciascuna trattenuta al saldo;
4. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00 per CP_2
compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali ex art. 2, DM 55/2014
Così deciso, 29/05/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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