Sentenza breve 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza breve 21/05/2025, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/05/2025
N. 01102/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00636/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 636 del 2025, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Mariano Consentino e Fabrizio Rizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Pantelleria, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Saverio Lo Monaco e Salvatore Rizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Salvatore Rizzo in Palermo, Via Siracusa, n.10;
per l'annullamento
previa sospensione
- dell’ordinanza -OMISSIS- di demolizione e messa in pristino dello stato dei luoghi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria di costituzione in giudizio, con i relativi allegati, del Comune di Pantelleria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice la dott.ssa Anna Pignataro;
Uditi, nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2025, i difensori delle parti presenti ai quali è stato dato avviso ai sensi dell’art. 60, c.p.a., della possibile definizione della causa con sentenza in forma semplificata, così come specificato nel verbale;
CONSIDERATO che il ricorrente in epigrafe, con atto notificato il 20 marzo 2025 e depositato il 22 aprile seguente, ha impugnato, al fine dell’annullamento, previa sospensione cautelare, l’ordinanza di demolizione -OMISSIS-, notificatagli il 20 gennaio seguente, avente a oggetto le opere realizzate in violazione dell’art. 146 del D. lgs. n. 42/2004, dell’art. 13 della L. n.394/1991 e dell’art. 20 del D. lgs. n. 285/1992, sul terreno di sua proprietà, in catasto alla -OMISSIS-, ricadente: in zona E1 – “Aree agricole”; zona H1 - Fascia di rispetto stradale; zona H3 - Fasce di rispetto delle aree boscate; zona Viabilità esistente ExUrb - Viabilità extra urbana esistente; all’interno del Vincolo Paesaggistico parzialmente in ambito TO 16 – “Ambiti territoriali del paesaggio naturale” e parzialmente in ambito MO_67 – “Ambiti territoriali del paesaggio con insediamenti rurali”; all’interno del Parco Nazionale Isola di Pantelleria in zona Zona_3 – “Zona con elevato grado di antropizzazione”; parzialmente all’interno del vincolo idrogeologico;
CONSIDERATO che l’ordine di demolizione si basa sulla relazione tecnica di sopralluogo prot. -OMISSIS-– ivi espressamente richiamata - redatta dai funzionari del Settore IV - area tecnica – Servizio Urbanistica del Comune di Pantelleria, dalla quale si evince che sul confine con la stradella comunale denominata Sciuvechi – Madonna delle Grazie, è stata posta dal ricorrente una rete metallica sorretta da pali di legno infissi nel terreno e consolidati con una gettata di cemento armato al fine della recinzione di un’area estesa 33 mq circa che ha ristretto la sede stradale di 21 mq circa, precludendo il passaggio degli automezzi.
Nella motivazione dell’atto impugnato è spiegato che seppure l’apposizione della recinzione è opera di edilizia libera ai sensi dell’art. 3 della L.R. n.16/2016, non sono stati preventivamente chiesti: l’autorizzazione paesaggistica, in violazione dell’art. 146 del D. lgs. n. 42/2004; il nulla osta dell’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria, in violazione dell’art. 13 della L. n. 394/1991; mentre l’occupazione della sede stradale configura la violazione dell’art. 20 del D. lgs. n. 285/1992;
CONSIDERATO che:
- parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’atto impugnato per il solo motivo procedurale di “ violazione e falsa applicazione degli articoli 7 e 9 della l. 241/1990 ” a causa dell’omessa comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, nonostante si tratti di un atto di natura vincolata;
- l’Amministrazione comunale intimata si è costituita in giudizio il 7 maggio 2025, con memoria, evidenziando la natura formale del vizio dedotto e l’omessa contestazione della violazione delle norme indicate nel provvedimento impugnato per effetto della realizzazione dell’opera di che trattasi;
- alla camera di consiglio del 12 maggio 2025, fissata per la trattazione della domanda cautelare incidentalmente proposta, è stato dato avviso alle parti della possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60, cod. proc. amm., e la causa è stata trattenuta in decisione;
RITENUTO che il ricorso è manifestamente infondato.
In primo luogo, va osservato che parte ricorrente non ha mosso alcuna sostanziale censura riguardo alla circostanza fattuale della realizzazione del manufatto in assenza dei necessari atti autorizzativi degli Enti preposti alla tutela dei plurimi vincoli gravanti sulla zona.
In secondo luogo, quanto all’unico asserito vizio procedurale, va ricordato che alla stregua del granitico orientamento giurisprudenziale, condiviso anche riguardo al caso di specie, il potere di repressione degli abusi edilizi ha natura vincolata, con la conseguenza che l’ordinanza di demolizione costituisce un atto dovuto a contenuto rigorosamente vincolato (cfr. ex multis , tra le più recenti, Cons. Stato, II, 16 aprile 2025, n. 3270; id . 9 maggio 2024, n. 4198); ciò, non soltanto rende inutile un eventuale apporto partecipativo da parte dell’interessato in sede procedimentale, che non avrebbe pertanto fondato motivo per dolersi della mancata previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della l. n. 241/1990 (cfr. ex multis T.A.R. Lazio, II quater , 9 gennaio 2025, n. 428), ma comporta, altresì, che l’ordine demolitorio è da considerarsi sufficientemente motivato mediante la descrizione delle opere abusive e l’illustrazione dei motivi di contrasto con la normativa urbanistico-edilizia, elementi che, nel caso di specie, risultano presenti (la gravata ordinanza, infatti, contiene la puntuale descrizione del manufatto ed il riferimento all’assenza dei necessari titoli abilitativi e al contesto normativo di riferimento);
RITENUTO, pertanto, che il ricorso va rigettato, con salvezza dell’atto impugnato;
RITENUTO che le spese di lite vanno poste a carico di parte ricorrente soccombente, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta, con salvezza dell’atto impugnato.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del Comune di Pantelleria che liquida in € 2.000,00 (euro duemila/00) oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Bruno, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere, Estensore
Luca Girardi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Pignataro | Francesco Bruno |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.