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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 2944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2944 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 232/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 232 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, avverso l'ordinanza n. 1316/2020, del Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere,
Sezione I, pubblicata in data 9.12.2021,
TRA
(P.iva: ) con sede in Parte_1 P.IVA_1
Casagiove (CE) alla via Nazionale Appia n. 265, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di Parte_2 appello, dall'avv. Vincenzo Capuano (c.f.: , con il quale C.F._1
elettivamente domicilia in Napoli alla Via A. Depretis n. 19.
Appellante
E
, (P.IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Direttore Generale, dott. , legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_2
in , Via Unità Italiana n. 28, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Massimiano CP_1
Sciascia (c.f.: C.F._2
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la società appellante, in qualità di centro accreditato con il per lo svolgimento di CP_3
prestazioni sanitarie specialistiche afferenti alla branca di medicina nucleare e radiodiagnostica, deduceva di aver sottoscritto nell'anno 2017 il contratto prot. n. 12812 con l' avente ad oggetto la disciplina per l'anno 2017 di volumi e tipologie Parte_3
delle prestazioni relativamente alla branca di competenza e i correlati limiti di spesa, di essere, dunque, creditrice nei confronti dell' della somma di € 36.592,09 a Parte_3
titolo di saldo sulle prestazioni di assistenza sanitaria rese nel primo e secondo trimestre dell'anno 2017.
Su queste premesse, rassegnava le seguenti conclusioni:
“previa disapplicazione dei DCA in quanto illegittimi (DCA n. 101/2013; DCA n. Part 89/2016) nonché delle note prot. n. 43526/ASL del 16/02/2018 e prot. n. 58907/ASL del 06/03/2018 e dei relativi atti presupposti, accertare e dichiarare il diritto della
alla corresponsione dell'importo Parte_1 complessivo di € 36.592,09 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'insorgenza del credito e fino all'effettivo soddisfo, per le prestazioni erogate in favore del SSR, ovvero di tutte quelle somme minori o maggiori che verranno ritenute di giustizia;
- conseguentemente condannare la resistente , in persona del legale rapp.te Parte_3
p.t., al pagamento della somma di € 36.592,09 oltre accessori di legge, interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'insorgenza del credito e fino all'effettivo soddisfo, ovvero di tutte quelle somme minori o maggiori che verranno ritenute di giustizia”.
2. Instaurato il contraddittorio, con comparsa ritualmente depositata si è costituita la l' che si è opposta alla pretesa della eccependo: CP_4 Parte_1
--che con i decreti n.88 del 24.7.2013 e n.101 del 10.10.2013, la Regione Campania definiva i limiti di spesa ed i relativi contratti da stipulare con gli erogatori privati;
--che in applicazione dell'art.
5-bis del contratto a norma del decreto n.89/2016, il tetto di spesa annale assegnato alla branca di radiologia pari ad € 21.312.000,00 veniva suddiviso in undicesimi;
R.G. n. 232/2022 Sentenza Pagina 2 aveva correttamente adempiuto ai suoi obblighi comunicando con varie note CP_5
l'avvenuto superamento del tetto di spesa e che, in particolare con le note inerenti l'anno 2017 trasmesse a mezzo p.e.c. – anche al - aveva inviato la Parte_1
tabella del monitoraggio periodico e sollecitato i soggetti erogatori ad inviare i dati al fine di consentire l'elaborazione dei monitoraggi in tempi utili alla programmazione mensile dell'eventuale sforamento del tetto massimo previsto dal Decreto Regionale
89/2016;
--in particolare, per la vicenda con il centro Pt_1
“- con nota del 29.8.2017, comunicava che nell'allegata tabella “sono riportati i dati relativi alle prestazioni R erogate nel periodo Gennaio – Luglio 2017”, ricordando che
Part
“per le prestazioni erogate dalle strutture afferenti alla scrivente il limite annuale da rispettare risulta essere:
1. per i residenti in [...]n.16.444, 2. per i residenti Fuori Regione n.819”;
- con nota in data 20.10.2017 comunicava che nell'allegata tabella “sono riportati i dati relativi alle prestazioni R erogate nel periodo Gennaio – Settembre 2017”, Part ricordando che “per le prestazioni erogate dalle strutture afferenti alla scrivente il limite annuale da rispettare risulta essere:
1. per i residenti in [...]
n.16.444, 2. per i residenti Fuori Regione n.819”;
- con nota in data 16.2.2018 trasmessa a mezzo pec (anche) al l'ASL Parte_1
CE comunicava che il limite delle prestazioni erogabili in favore dei residenti in
Regione Campania era stato raggiunto il 31.7.2017 e, pertanto, le prestazioni successive non potevano essere riconosciute a carico del chiedendo, dunque, CP_6
l'emissione di nota di credito per € 15.139,42;
- con nota in data 6.3.2018 trasmessa a mezzo pec (anche) al l'ASL CE Parte_1
comunicava che il limite delle prestazioni erogabili in favore dei residenti in [...]
Campania era stato raggiunto il 15.11.2017 e, pertanto, le prestazioni successive non potevano essere riconosciute a carico del chiedendo, dunque, l'emissione di nota CP_6 di credito per € 21.452,67”;
--che, dunque, per il superamento del tetto di spesa e la conseguente regressione tariffaria il credito preteso era inesigibile.
3. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha, in primo luogo, considerato che la natura del rapporto tra il centro erogatore e la P.A. è di tipo concessorio, di tal che trova applicazione la disciplina di cui all'art. 33, D. lgs. n.
R.G. n. 232/2022 Sentenza Pagina 3 80/1998 – applicabile ratione temporis - nel testo sostituito dall'art. 7, L. n. 205/2000, quale risultante all'esito della sentenza della Corte Costituzionale del 6/7/2004, n. 204, la quale ha dichiarato l'incostituzionalità degli artt. 33, commi 1° e 2° e 34, comma 1°,
D. lgs. n. 80/1998, come sostituiti dall'art. 7, lettere a) e b), L. n. 205/2000; che, dunque, ai sensi dell'art. 133 comma 1 lett. c) del CPA, tutte le “controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi”, rientrano nella giurisdizione esclusiva del
Giudice Amministrativo, e che per esse il riparto di giurisdizione deve operarsi sulla base del criterio generale del petitum sostanziale.
Ha poi ritenuto che il petitum sostanziale della fattispecie concreta chiama in gioco la verifica della correttezza dell'azione amministrativa autoritativa della P.A., in particolare in quanto adottata in violazione di legge proprio nella parte in cui si è fatto ricorso alla regressione tariffaria e sono state escluse le prestazioni “R” dalla regola del limite dei tetti di spesa, in quanto oggetto di “scorporo” da parte del decreto n. 101 del
10.10.2013.
4. Avverso la decisione di primo grado spiega appello la con cui deduce, Parte_1
in rito, che erroneamente il tribunale ha ritenuto il difetto di giurisdizione e, nel merito, denuncia l'omessa pronuncia sulla spettanza dei suoi crediti.
Allega che la è incorsa in gravi violazioni contrattuali, avendo CP_4
giustificato il mancato pagamento sulla base di note pervenute a febbraio e marzo 2018 con cui tardivamente ha comunicato il superamento del tetto di spesa per terzo e quarto trimestre del 2017, ma senza aver adempiuto ai preliminari obblighi di monitoraggio e informazione e senza istituire il cd. “tavolo tecnico”
Ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, contrariis reiectis:
- accogliere il presente appello e, riformata/annullata l'ordinanza impugnata, previa declaratoria sulla giurisdizione in favore del giudice ordinario, accertare e dichiarare il diritto di alla corresponsione Parte_1 dell'importo complessivo di € 36.592,09, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dalla data dell'insorgenza del credito e fino all'effettivo soddisfo, per le prestazioni erogate in favore del SSR, ovvero di tutte quelle somme minori o maggiori che verranno ritenute di giustizia;
- conseguentemente condannare la resistente in persona del legale Parte_3
rappresentante p.t., al pagamento della somma di € 36.592,09, oltre accessori di legge,
R.G. n. 232/2022 Sentenza Pagina 4 interessi moratori e rivalutazione monetaria dalla data dell'insorgenza del credito e fino all'effettivo soddisfo, ovvero di tutte quelle somme minori o maggiori che verranno ritenute di giustizia.
Con vittoria di spese ed onorari, oltre a IVA e CPA come per legge, da attribuirsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”
5. Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 7.04.2021 si è costituita in giudizio la che ha eccepito: CP_4
-l'inammissibilità dell'appello introduttivo del presente giudizio, per violazione dell'art. 702 quater c.p.c., essendo stato proposto oltre il termine di giorni 30 ivi previsto;
-la correttezza della decisione del primo giudice sulla giurisdizione;
-nel merito l'infondatezza della pretesa;
ha concluso per il rigetto del gravame, con la conferma dell'ordinanza appellata.
5.1. Confermata per la comparizione l'udienza in citazione del 24.1.2022, la causa è stata rinviata d'ufficio all'11.5.2022, poi per la precisazione delle conclusioni al
22.1.2025.
In data 22.01.2025 all'esito di trattazione scritta, preso atto del deposito delle note sostitutive della presenza fisica in udienza, questa Corte ha assegnato la causa in decisione concedendo i termini ordinari di giorni 60+20 di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c. per il deposito e lo scambio delle comparse conclusionali.
Sono stati depositati dalle parti scritti conclusionali, anche in replica.
Risulta acquisito il fascicolo di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. In via preliminare va disattesa l'eccezione di tardività dell'appello, che non tiene conto del fatto che il giorno 8 gennaio 2022, di scadenza del termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, avvenuta il 9.12.2021, è caduto di sabato, dunque è stato prorogato al lunedì successivo, 10 gennaio 2022, data in cui l'appello risulta ritualmente Part notificato alla ppellata.
7.1. Il primo motivo, di censura alla decisione per aver rilevato – d'ufficio – il difetto di giurisdizione, è fondato.
7.2. La controversia è stata instaurata per il pagamento delle prestazioni rese dalla nell'anno 2017, nella branca di assistenza specialistica ambulatoriale, in Parte_1
particolare per le prestazioni definite con la lettera R tra cui, rammenta il centro rientrano, per esempio, quelle di indagini genetiche. La ha chiesto il pagamento Pt_1 dell'importo di euro 36.592,90 deducendo l'illegittimità delle comunicazioni con cui la
R.G. n. 232/2022 Sentenza Pagina 5 Parte ha chiesto l'emissione di note di credito perché è stato superato il tetto fissato per le cd. prestazioni “R”. Part La società creditrice ha dedotto l'illegittimità dell'operato della ed, a monte, dei decreti commissariali che hanno fissato dei tetti regionali particolari per le prestazioni cd. R.
Dunque, erroneamente il giudice di prime cure ha declinato la giurisdizione perché la causa ha ad oggetto diritti soggettivi, dal momento che il thema decidendum e il petitum sostanziale della vicenda non riguardano ai poteri autoritativi della P.A., ma il diritto soggettivo della società appellante al conseguimento delle somme richieste per le prestazioni rese nel 2017.
7.3. Come osservato anche in numerose pronunce di questa Corte, in questi casi non si verte in materia di esercizio dei poteri discrezionali di cui gode la P.A., poiché non è in discussione la portata della concessione, ma esclusivamente la misura del corrispettivo spettante ai soggetti che hanno svolto le prestazioni. Tanto si osserva sulla scorta di interpretazione pacifica della Suprema Corte secondo cui: “In tema di attività sanitaria esercitata in regime di cd. accreditamento, la domanda di condanna dell'azienda sanitaria pubblica al pagamento del corrispettivo per le prestazioni eccedenti il limite di spesa, proposta dalla società accreditata, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia il cui "petitum" sostanziale investe unicamente la verifica dell'esatto adempimento di una obbligazione correlata ad una pretesa del privato riconducibile nell'alveo dei diritti soggettivi, senza coinvolgere il controllo di legittimità dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio. Tale conclusione non viene meno qualora l'azienda sanitaria eccepisca il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sul presupposto che la pretesa creditoria è stata comunque incisa dalle deliberazioni autoritative adottate dall'ente pubblico, a meno che non siano le conseguenti repliche del creditore a concretizzare una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato circa l'illegittimità del provvedimento posto a fondamento dell'eccezione sollevata dall'azienda sanitaria, perché in tale ipotesi il "petitum" sostanziale investe anche l'esercizio del potere autoritativo, e la giurisdizione appartiene pertanto al giudice amministrativo” (ex multis, Cass. 372/2021). Part Nel caso in esame l'illegittimità dell'operato della riferito dal ricorrente ad una serie di atti, alcuni dei quali mere comunicazioni, altri delibere del Commissario ad
Acta, viene in rilievo come fatto processuale, mentre il petitum attiene esclusivamente al pagamento.
R.G. n. 232/2022 Sentenza Pagina 6 Né muta questa valutazione la circostanza che la società appellante abbia chiesto, per le delibere del Commissario ad Acta, la loro disapplicazione, non essendo questa una richiesta di annullamento del provvedimento autoritativo con efficacia di giudicato.
Proprio su caso omologo si è infatti già pronunciata la Cassazione con pronuncia rese a
Sezioni Unite, in cui ha puntualizzato che la domanda con cui una concessionaria di un pubblico servizio sanitario chieda la condanna al pagamento di somme dovute quali corrispettivi per l'espletamento delle prestazioni a favore di soggetti provenienti da una regione diversa da quella ove operi, chiedendo la disapplicazione (e non l'annullamento) dei provvedimenti e delle delibere che, nel regime dei "tetti di spesa sanitaria", vi hanno compreso anche l'espletamento di dette prestazioni, va proposta, secondo il criterio del
"petitum sostanziale", innanzi all' poiché la disapplicazione è potere in astratto CP_7
interno alla sua giurisdizione.
La Corte ha anche rilevato che in casi siffatti il giudice ordinario deve decidere la controversia considerando validi ed efficaci i citati provvedimenti e delibere se ed in quanto non impugnati o non utilmente contestati presso l' titolare CP_8
di giurisdizione esclusiva al riguardo, mentre, qualora siano "sub iudice", è tenuto a sospendere il processo ex art. 295 c.p.c. (cf Cass SU sent. 23536/2019).
7.4. In conclusione, in riforma dell'ordinanza impugnata, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario e rimesse le parti dinanzi al giudice di primo grado, assorbito ogni altro motivo.
Non può invece accogliersi l'ulteriore conclusione, formulata sempre in via principale dall'appellante, di pronunciare nel merito e accertare il diritto al pagamento della somma di euro 36.592,09 oltre accessori, una volta riconosciuta la giurisdizione del
G.O..
Ai sensi dell'art. 353 cpc – applicabile ratione temporis - le parti vanno rimesse dinanzi al tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
8. All'accoglimento parziale dell'appello consegue che il regime delle spese deve essere nuovamente regolato anche per la precedente fase di giudizio, secondo la regola della soccombenza.
La va condannata a pagare alla CP_4 Parte_1
le spese del doppio grado di giudizio, quantificate secondo i parametri di cui al
[...]
DM 147/2022, con riferimento al valore della controversia, rientrante nello scaglione da euro 25.001,00 ad euro 52.000,00, con riferimento alle sole attività effettivamente
R.G. n. 232/2022 Sentenza Pagina 7 svolte, con esclusione, per la fase di appello, della fase istruttoria, con distrazione al difensore dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso l'ordinanza n. 1316/2020, del Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, Sezione
I, pubblicata in data 9.12.2021, non notificata, così provvede:
--accoglie l'appello per le ragioni indicate in motivazione e, per l'effetto, previa riforma dell'ordinanza impugnata, rimette le parti dinanzi al tribunale di Santa Maria Capua
Vetere;
--condanna la al pagamento in favore dell'appellante CP_4 [...]
delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per Parte_1
il primo grado in euro 3.810,00 per onorario e per il secondo grado in euro 804,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per onorario, oltre, sui soli onorari, rimborso forfetario al 15%,
IVA e CAP, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 4.06.2025
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
R.G. n. 232/2022 Sentenza Pagina 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 232 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, avverso l'ordinanza n. 1316/2020, del Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere,
Sezione I, pubblicata in data 9.12.2021,
TRA
(P.iva: ) con sede in Parte_1 P.IVA_1
Casagiove (CE) alla via Nazionale Appia n. 265, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di Parte_2 appello, dall'avv. Vincenzo Capuano (c.f.: , con il quale C.F._1
elettivamente domicilia in Napoli alla Via A. Depretis n. 19.
Appellante
E
, (P.IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Direttore Generale, dott. , legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_2
in , Via Unità Italiana n. 28, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Massimiano CP_1
Sciascia (c.f.: C.F._2
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la società appellante, in qualità di centro accreditato con il per lo svolgimento di CP_3
prestazioni sanitarie specialistiche afferenti alla branca di medicina nucleare e radiodiagnostica, deduceva di aver sottoscritto nell'anno 2017 il contratto prot. n. 12812 con l' avente ad oggetto la disciplina per l'anno 2017 di volumi e tipologie Parte_3
delle prestazioni relativamente alla branca di competenza e i correlati limiti di spesa, di essere, dunque, creditrice nei confronti dell' della somma di € 36.592,09 a Parte_3
titolo di saldo sulle prestazioni di assistenza sanitaria rese nel primo e secondo trimestre dell'anno 2017.
Su queste premesse, rassegnava le seguenti conclusioni:
“previa disapplicazione dei DCA in quanto illegittimi (DCA n. 101/2013; DCA n. Part 89/2016) nonché delle note prot. n. 43526/ASL del 16/02/2018 e prot. n. 58907/ASL del 06/03/2018 e dei relativi atti presupposti, accertare e dichiarare il diritto della
alla corresponsione dell'importo Parte_1 complessivo di € 36.592,09 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'insorgenza del credito e fino all'effettivo soddisfo, per le prestazioni erogate in favore del SSR, ovvero di tutte quelle somme minori o maggiori che verranno ritenute di giustizia;
- conseguentemente condannare la resistente , in persona del legale rapp.te Parte_3
p.t., al pagamento della somma di € 36.592,09 oltre accessori di legge, interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'insorgenza del credito e fino all'effettivo soddisfo, ovvero di tutte quelle somme minori o maggiori che verranno ritenute di giustizia”.
2. Instaurato il contraddittorio, con comparsa ritualmente depositata si è costituita la l' che si è opposta alla pretesa della eccependo: CP_4 Parte_1
--che con i decreti n.88 del 24.7.2013 e n.101 del 10.10.2013, la Regione Campania definiva i limiti di spesa ed i relativi contratti da stipulare con gli erogatori privati;
--che in applicazione dell'art.
5-bis del contratto a norma del decreto n.89/2016, il tetto di spesa annale assegnato alla branca di radiologia pari ad € 21.312.000,00 veniva suddiviso in undicesimi;
R.G. n. 232/2022 Sentenza Pagina 2 aveva correttamente adempiuto ai suoi obblighi comunicando con varie note CP_5
l'avvenuto superamento del tetto di spesa e che, in particolare con le note inerenti l'anno 2017 trasmesse a mezzo p.e.c. – anche al - aveva inviato la Parte_1
tabella del monitoraggio periodico e sollecitato i soggetti erogatori ad inviare i dati al fine di consentire l'elaborazione dei monitoraggi in tempi utili alla programmazione mensile dell'eventuale sforamento del tetto massimo previsto dal Decreto Regionale
89/2016;
--in particolare, per la vicenda con il centro Pt_1
“- con nota del 29.8.2017, comunicava che nell'allegata tabella “sono riportati i dati relativi alle prestazioni R erogate nel periodo Gennaio – Luglio 2017”, ricordando che
Part
“per le prestazioni erogate dalle strutture afferenti alla scrivente il limite annuale da rispettare risulta essere:
1. per i residenti in [...]n.16.444, 2. per i residenti Fuori Regione n.819”;
- con nota in data 20.10.2017 comunicava che nell'allegata tabella “sono riportati i dati relativi alle prestazioni R erogate nel periodo Gennaio – Settembre 2017”, Part ricordando che “per le prestazioni erogate dalle strutture afferenti alla scrivente il limite annuale da rispettare risulta essere:
1. per i residenti in [...]
n.16.444, 2. per i residenti Fuori Regione n.819”;
- con nota in data 16.2.2018 trasmessa a mezzo pec (anche) al l'ASL Parte_1
CE comunicava che il limite delle prestazioni erogabili in favore dei residenti in
Regione Campania era stato raggiunto il 31.7.2017 e, pertanto, le prestazioni successive non potevano essere riconosciute a carico del chiedendo, dunque, CP_6
l'emissione di nota di credito per € 15.139,42;
- con nota in data 6.3.2018 trasmessa a mezzo pec (anche) al l'ASL CE Parte_1
comunicava che il limite delle prestazioni erogabili in favore dei residenti in [...]
Campania era stato raggiunto il 15.11.2017 e, pertanto, le prestazioni successive non potevano essere riconosciute a carico del chiedendo, dunque, l'emissione di nota CP_6 di credito per € 21.452,67”;
--che, dunque, per il superamento del tetto di spesa e la conseguente regressione tariffaria il credito preteso era inesigibile.
3. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha, in primo luogo, considerato che la natura del rapporto tra il centro erogatore e la P.A. è di tipo concessorio, di tal che trova applicazione la disciplina di cui all'art. 33, D. lgs. n.
R.G. n. 232/2022 Sentenza Pagina 3 80/1998 – applicabile ratione temporis - nel testo sostituito dall'art. 7, L. n. 205/2000, quale risultante all'esito della sentenza della Corte Costituzionale del 6/7/2004, n. 204, la quale ha dichiarato l'incostituzionalità degli artt. 33, commi 1° e 2° e 34, comma 1°,
D. lgs. n. 80/1998, come sostituiti dall'art. 7, lettere a) e b), L. n. 205/2000; che, dunque, ai sensi dell'art. 133 comma 1 lett. c) del CPA, tutte le “controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi”, rientrano nella giurisdizione esclusiva del
Giudice Amministrativo, e che per esse il riparto di giurisdizione deve operarsi sulla base del criterio generale del petitum sostanziale.
Ha poi ritenuto che il petitum sostanziale della fattispecie concreta chiama in gioco la verifica della correttezza dell'azione amministrativa autoritativa della P.A., in particolare in quanto adottata in violazione di legge proprio nella parte in cui si è fatto ricorso alla regressione tariffaria e sono state escluse le prestazioni “R” dalla regola del limite dei tetti di spesa, in quanto oggetto di “scorporo” da parte del decreto n. 101 del
10.10.2013.
4. Avverso la decisione di primo grado spiega appello la con cui deduce, Parte_1
in rito, che erroneamente il tribunale ha ritenuto il difetto di giurisdizione e, nel merito, denuncia l'omessa pronuncia sulla spettanza dei suoi crediti.
Allega che la è incorsa in gravi violazioni contrattuali, avendo CP_4
giustificato il mancato pagamento sulla base di note pervenute a febbraio e marzo 2018 con cui tardivamente ha comunicato il superamento del tetto di spesa per terzo e quarto trimestre del 2017, ma senza aver adempiuto ai preliminari obblighi di monitoraggio e informazione e senza istituire il cd. “tavolo tecnico”
Ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, contrariis reiectis:
- accogliere il presente appello e, riformata/annullata l'ordinanza impugnata, previa declaratoria sulla giurisdizione in favore del giudice ordinario, accertare e dichiarare il diritto di alla corresponsione Parte_1 dell'importo complessivo di € 36.592,09, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dalla data dell'insorgenza del credito e fino all'effettivo soddisfo, per le prestazioni erogate in favore del SSR, ovvero di tutte quelle somme minori o maggiori che verranno ritenute di giustizia;
- conseguentemente condannare la resistente in persona del legale Parte_3
rappresentante p.t., al pagamento della somma di € 36.592,09, oltre accessori di legge,
R.G. n. 232/2022 Sentenza Pagina 4 interessi moratori e rivalutazione monetaria dalla data dell'insorgenza del credito e fino all'effettivo soddisfo, ovvero di tutte quelle somme minori o maggiori che verranno ritenute di giustizia.
Con vittoria di spese ed onorari, oltre a IVA e CPA come per legge, da attribuirsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”
5. Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 7.04.2021 si è costituita in giudizio la che ha eccepito: CP_4
-l'inammissibilità dell'appello introduttivo del presente giudizio, per violazione dell'art. 702 quater c.p.c., essendo stato proposto oltre il termine di giorni 30 ivi previsto;
-la correttezza della decisione del primo giudice sulla giurisdizione;
-nel merito l'infondatezza della pretesa;
ha concluso per il rigetto del gravame, con la conferma dell'ordinanza appellata.
5.1. Confermata per la comparizione l'udienza in citazione del 24.1.2022, la causa è stata rinviata d'ufficio all'11.5.2022, poi per la precisazione delle conclusioni al
22.1.2025.
In data 22.01.2025 all'esito di trattazione scritta, preso atto del deposito delle note sostitutive della presenza fisica in udienza, questa Corte ha assegnato la causa in decisione concedendo i termini ordinari di giorni 60+20 di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c. per il deposito e lo scambio delle comparse conclusionali.
Sono stati depositati dalle parti scritti conclusionali, anche in replica.
Risulta acquisito il fascicolo di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. In via preliminare va disattesa l'eccezione di tardività dell'appello, che non tiene conto del fatto che il giorno 8 gennaio 2022, di scadenza del termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, avvenuta il 9.12.2021, è caduto di sabato, dunque è stato prorogato al lunedì successivo, 10 gennaio 2022, data in cui l'appello risulta ritualmente Part notificato alla ppellata.
7.1. Il primo motivo, di censura alla decisione per aver rilevato – d'ufficio – il difetto di giurisdizione, è fondato.
7.2. La controversia è stata instaurata per il pagamento delle prestazioni rese dalla nell'anno 2017, nella branca di assistenza specialistica ambulatoriale, in Parte_1
particolare per le prestazioni definite con la lettera R tra cui, rammenta il centro rientrano, per esempio, quelle di indagini genetiche. La ha chiesto il pagamento Pt_1 dell'importo di euro 36.592,90 deducendo l'illegittimità delle comunicazioni con cui la
R.G. n. 232/2022 Sentenza Pagina 5 Parte ha chiesto l'emissione di note di credito perché è stato superato il tetto fissato per le cd. prestazioni “R”. Part La società creditrice ha dedotto l'illegittimità dell'operato della ed, a monte, dei decreti commissariali che hanno fissato dei tetti regionali particolari per le prestazioni cd. R.
Dunque, erroneamente il giudice di prime cure ha declinato la giurisdizione perché la causa ha ad oggetto diritti soggettivi, dal momento che il thema decidendum e il petitum sostanziale della vicenda non riguardano ai poteri autoritativi della P.A., ma il diritto soggettivo della società appellante al conseguimento delle somme richieste per le prestazioni rese nel 2017.
7.3. Come osservato anche in numerose pronunce di questa Corte, in questi casi non si verte in materia di esercizio dei poteri discrezionali di cui gode la P.A., poiché non è in discussione la portata della concessione, ma esclusivamente la misura del corrispettivo spettante ai soggetti che hanno svolto le prestazioni. Tanto si osserva sulla scorta di interpretazione pacifica della Suprema Corte secondo cui: “In tema di attività sanitaria esercitata in regime di cd. accreditamento, la domanda di condanna dell'azienda sanitaria pubblica al pagamento del corrispettivo per le prestazioni eccedenti il limite di spesa, proposta dalla società accreditata, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia il cui "petitum" sostanziale investe unicamente la verifica dell'esatto adempimento di una obbligazione correlata ad una pretesa del privato riconducibile nell'alveo dei diritti soggettivi, senza coinvolgere il controllo di legittimità dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio. Tale conclusione non viene meno qualora l'azienda sanitaria eccepisca il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sul presupposto che la pretesa creditoria è stata comunque incisa dalle deliberazioni autoritative adottate dall'ente pubblico, a meno che non siano le conseguenti repliche del creditore a concretizzare una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato circa l'illegittimità del provvedimento posto a fondamento dell'eccezione sollevata dall'azienda sanitaria, perché in tale ipotesi il "petitum" sostanziale investe anche l'esercizio del potere autoritativo, e la giurisdizione appartiene pertanto al giudice amministrativo” (ex multis, Cass. 372/2021). Part Nel caso in esame l'illegittimità dell'operato della riferito dal ricorrente ad una serie di atti, alcuni dei quali mere comunicazioni, altri delibere del Commissario ad
Acta, viene in rilievo come fatto processuale, mentre il petitum attiene esclusivamente al pagamento.
R.G. n. 232/2022 Sentenza Pagina 6 Né muta questa valutazione la circostanza che la società appellante abbia chiesto, per le delibere del Commissario ad Acta, la loro disapplicazione, non essendo questa una richiesta di annullamento del provvedimento autoritativo con efficacia di giudicato.
Proprio su caso omologo si è infatti già pronunciata la Cassazione con pronuncia rese a
Sezioni Unite, in cui ha puntualizzato che la domanda con cui una concessionaria di un pubblico servizio sanitario chieda la condanna al pagamento di somme dovute quali corrispettivi per l'espletamento delle prestazioni a favore di soggetti provenienti da una regione diversa da quella ove operi, chiedendo la disapplicazione (e non l'annullamento) dei provvedimenti e delle delibere che, nel regime dei "tetti di spesa sanitaria", vi hanno compreso anche l'espletamento di dette prestazioni, va proposta, secondo il criterio del
"petitum sostanziale", innanzi all' poiché la disapplicazione è potere in astratto CP_7
interno alla sua giurisdizione.
La Corte ha anche rilevato che in casi siffatti il giudice ordinario deve decidere la controversia considerando validi ed efficaci i citati provvedimenti e delibere se ed in quanto non impugnati o non utilmente contestati presso l' titolare CP_8
di giurisdizione esclusiva al riguardo, mentre, qualora siano "sub iudice", è tenuto a sospendere il processo ex art. 295 c.p.c. (cf Cass SU sent. 23536/2019).
7.4. In conclusione, in riforma dell'ordinanza impugnata, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario e rimesse le parti dinanzi al giudice di primo grado, assorbito ogni altro motivo.
Non può invece accogliersi l'ulteriore conclusione, formulata sempre in via principale dall'appellante, di pronunciare nel merito e accertare il diritto al pagamento della somma di euro 36.592,09 oltre accessori, una volta riconosciuta la giurisdizione del
G.O..
Ai sensi dell'art. 353 cpc – applicabile ratione temporis - le parti vanno rimesse dinanzi al tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
8. All'accoglimento parziale dell'appello consegue che il regime delle spese deve essere nuovamente regolato anche per la precedente fase di giudizio, secondo la regola della soccombenza.
La va condannata a pagare alla CP_4 Parte_1
le spese del doppio grado di giudizio, quantificate secondo i parametri di cui al
[...]
DM 147/2022, con riferimento al valore della controversia, rientrante nello scaglione da euro 25.001,00 ad euro 52.000,00, con riferimento alle sole attività effettivamente
R.G. n. 232/2022 Sentenza Pagina 7 svolte, con esclusione, per la fase di appello, della fase istruttoria, con distrazione al difensore dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso l'ordinanza n. 1316/2020, del Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, Sezione
I, pubblicata in data 9.12.2021, non notificata, così provvede:
--accoglie l'appello per le ragioni indicate in motivazione e, per l'effetto, previa riforma dell'ordinanza impugnata, rimette le parti dinanzi al tribunale di Santa Maria Capua
Vetere;
--condanna la al pagamento in favore dell'appellante CP_4 [...]
delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per Parte_1
il primo grado in euro 3.810,00 per onorario e per il secondo grado in euro 804,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per onorario, oltre, sui soli onorari, rimborso forfetario al 15%,
IVA e CAP, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 4.06.2025
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
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