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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 21/02/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. Vg 1884/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Francesco Lupia Presidente dott.ssa Rosa Maria Bova Giudice rel. ed est. dott. ssa Chiara Pulicati Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto da:
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Erika Osimani C.F._2
RICORRENTI con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio a domanda congiunta
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 22.11.2024
Motivi della decisione in fatto e in diritto 1. Con ricorso congiunto depositato in data 02/05/2024, e Parte_1 Parte_2
premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 11.05.2014 a Tivoli (RM), trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune, al numero 13, parte 2, serie A, anno 2014, che dalla loro unione era nato il figlio , il 01.10.2014, che con decreto del 16/01/2023 il Tribunale Persona_1
aveva omologato le condizioni della separazione concordate tra i coniugi, che dalla separazione i coniugi non si erano più riconciliati ed era venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale degli stessi, hanno adito il Tribunale al fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
All'udienza del 22 novembre 2024 svoltasi mediante deposito di note di trattazione scritta, precisate le conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. La domanda è fondata e va accolta.
Dagli atti processuali, dalla documentazione ivi allegata e dalle dichiarazioni rese dalle parti emerge che:
a) il matrimonio è stato celebrato in data 11.05.2014 a Tivoli (RM), trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune, al numero 13, parte 2, serie A, anno 2014;
b) con decreto del giorno 09/01/2023, depositato in data 16.01.2023, il Tribunale di Tivoli ha omologato le condizioni della separazione personale tra i coniugi;
c) la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale (07/11/2022) nell'ambito del giudizio succitato (RG n.
4617/2022);
d) dal matrimonio è nato il figlio , in data 01.10.2014; Persona_1
e) non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
f) è stato dato avviso al P.M. che non è intervenuto in udienza;
g) sussistono i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2) lett. b) Legge 1.12.1970 n.898, novellato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 6.6.2015 n. 55, in relazione all'art. 4, comma 16, Legge
898/1970 nel testo modificato dalla Legge 6.3.1987 n. 74;
h) le condizioni indicate dai coniugi sono conformi ai principi fissati dal legislatore in materia di affidamento e mantenimento dei figli minori d'età.
3.In ragione della domanda congiunta, nulla per le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposta con il ricorso indicato in epigrafe, così provvede: - pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 11.05.2014 a Tivoli
(RM), trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune, al numero 13, parte 2, serie A, anno 2014, tra e alle condizioni di cui al ricorso sottoscritto dalle Parte_1 Parte_2
parti e ripetute con le note di trattazione scritta allegate in data 07.11.2024 per l'udienza del
22.11.2024, ossia:
“il figlio sia affidato ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, Per_1
restando però a vivere con la madre, nella sua abitazione sita in 00019 Tivoli (RM) Via Due Giugno,
18. Pertanto, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative al figlio. La Sig.ra Parte_2
ha la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di trasferire altrove la propria abitazione e quella
[...]
del figlio purché ne dia notizia al Sig. con congruo preavviso. Pt_1
Il Sig.re potrà vedere e tenere con sé il figlio con ampia libertà a week end alterni, partendo Pt_1
dal venerdì pomeriggio e fino alla domenica. Inoltre potrà tenerlo con sé un giorno infrasettimanale
e comunque allorquando ne faccia richiesta concordandolo direttamente e preventivamente con la madre, la quale cercherà per quanto possibile e in considerazione anche degli impegni del figlio, di assecondare la richiesta del padre. Per le vacanze estive resterà con il padre 15 giorni Per_1
consecutivi, da concordare preventivamente tra i coniugi di anno in anno, in linea di massima nel mese di agosto e resterà con la madre 15 giorni consecutivi da concordare preventivamente tra i genitori di anno in anno in linea di massima nel mese di agosto. Per quanto concerne le vacanze natalizie, ad anni alterni resterà con il padre da Natale a Capodanno e con la madre da Per_1 capodanno all'epifania, l'anno successivo si farà il contrario. Per le vacanze pasquali ad anni alterni
resterà con il padre da venerdì Santo alla domenica di Pasqua a pranzo e con la madre dal Per_1 pomeriggio di Pasqua al martedì successivo, l'anno successivo si farà al contrario.
Il Sig. si impegna a corrispondere alla Sig.ra mensilmente la somma di € 200,00 Pt_1 Pt_2
(euro duecento) così come concordato in sede di separazione a titolo di concorso spese per il mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di
Tivoli. Il suddetto importo verrà rivalutato di anno in anno, a far data dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, secondo la variazione degli indici ISTAT e dovrà essere corrisposto attraverso versamento diretto nelle mani della Sig.ra entro il giorno cinque di ogni mese. Pt_2
I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto. I coniugi danno fin da ora l'assenso all'espatrio del figlio . Persona_1
I coniugi provvederanno ciascuno al loro mantenimento.”;
- nulla sulle spese di lite;
- dispone la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di competenza per le annotazioni sull'atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del
21 gennaio 2025 svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Rosa
Maria Bova
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Rosa Maria Bova Dott. Francesco Lupia