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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/10/2025, n. 8126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8126 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
Sent. N. R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Cron. N.
Il Tribunale di Milano, Sezione Quarta civile, nella persona del Giudice Rep. N.
R. Gen. N. unico dott.ssa Laura Brambilla
ha pronunciato la seguente 36073/2024
S E N T E N Z A iv. N. Pt_1
nella causa civile n. 36073/2024 Ruolo Generale promossa
D A
(P. IVA ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_1
OGGETTO: rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to REPOSSI
Proprietà
per procura in atti Parte_3
RICORRENTE
c o n t r o
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
(C.F. ), CP_2 C.F._2 Pt_4
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi
[...] C.F._3
dall'Avv.to EN UL per procura in atti
RESISTENTE
e nei confronti di
(C.F. ), Controparte_3 C.F._4 CP_4
(C.F. ),
[...] C.F._5 Controparte_5
(C.F. , (C.F. C.F._6 Controparte_6 - 2 -
), (C.F. C.F._7 Controparte_7
), tutti rappresentati e difesi dall'Avv.to C.F._8
EN UL per procura in atti
INTERVENUTI
In punto: Proprietà
CONCLUSIONI
Del ricorrente
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria
istanza, deduzione o eccezione, così giudicare:
IN PRINCIPALITA' E NEL MERITO:
- accertare e dichiarare che la società con sede in Parte_2
Forlì (FC), Viale Risorgimento n. 226, p. IVA , in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore sig. è l'effettiva ed attuale proprietaria CP_8
dell'autoveicolo Maserati tipo 26 telaio n. 13;
- ordinare al competente Conservatore del Pubblico Registro Autom-
bilistico di provvedere alle opportune annotazioni e trascrivere l'emananda
sentenza ai sensi dell'art. 2686 c.c. con esonero di ogni responsabilità, al fine di
consentire di ottenere il rilascio della carta di circolazione e del certificato di
proprietà in favore della ricorrente, con sede in Forlì (FC), Viale Parte_2
Risorgi-mento n. 226, p. IVA , in persona del legale rappresentante P.IVA_1
pro tempore sig. ” CP_8
Dei resistenti - 3 -
“I resistenti sig. , e Controparte_1 CP_2 [...]
nulla oppongano ed anzi aderiscano alla domanda della e Pt_4 Parte_2
ciò – ovviamente a spese compensate – con accertamento della proprietà in capo
alla medesima dell'auto de qua e contestuale ordine al PRA di provvedere alla
nuova intestazione.”
Degli intervenuti
“i resistenti dichiarano di aver ricevuto (da intendersi rinunciato)
all'eredità del Signor , figlio del Signor chiedono Controparte_9 CP_10
pertanto di essere estromessi dal giudizio a spese compensate.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 16 ottobre
2024 premettendo di aver acquistato dalla società inglese Parte_2
QU AU NT TD l'autoveicolo Maserati 26 - telaio n.
13 targato DS 8198 al prezzo di euro 800.000,00, ha convenuto in giudizio e , quali eredi di Pt_4 CP_2 Controparte_1 CP_10
formale intestatario del mezzo nel Pubblico Registro Automobilistico
(PRA).
ha, dunque, chiesto al Tribunale di accertare e Parte_2
dichiarare che la stessa è proprietaria dell'autoveicolo per cui è causa, e di ordinare ai sensi dell'art. 2686 c.c. al Conservatore del Pubblico Registro
Automobilistico la trascrizione dell'emananda sentenza, così da poter ottenere il rilascio, da parte degli Enti competenti, della documentazione - 4 -
necessaria alla circolazione del veicolo.
Costituendosi in giudizio e Pt_4 CP_2 Controparte_1
hanno dichiarato di aderire alla domanda della ricorrente senza
[...]
nulla opporre.
In sede di prima udienza è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei figli di (nipoti di Controparte_9 [...]
; a seguito dell'integrazione del contraddittorio si sono costituiti CP_10
in giudizio , e , CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 Controparte_7
dichiarando di aver rinunciato all'eredità del padre ed hanno CP_9
pertanto chiesto di essere estromessi dal presente giudizio.
La causa, ravvisatane la natura documentale, è stata infine trattenuta in decisione sulle precisate conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata l'estromissione dal presente giudizio degli intervenuti ex art. 102 c.p.c. Giorgio, CP_4 CP_5
e ; risulta infatti documentalmente provato che CP_6 Controparte_7
gli stessi hanno rinunciato all'eredità relitta dal loro padre CP_9
cosicché gli stessi non sono eredi per rappresentazione di
[...] [...]
CP_10
Passando all'esame del merito, la domanda svolta da Parte_2
è fondata e merita pertanto accoglimento nei termini e per le ragioni che seguono. - 5 -
È documentato agli atti che:
- con contratto datato 27 ottobre 2022 QU AU
NT TD ha venduto a l'autoveicolo Maserati 26 Parte_2
targato DS 8198 telaio n. 13 al prezzo di euro 800.000,00 (doc. 3-3.1);
- ha corrisposto integralmente il prezzo di vendita, Parte_2
versando un acconto di euro 80.000,00 in data 19.10.2022 e il saldo per l'importo di euro 720.000,00 in data 23.12.2022 (doc. 4 e 5);
- il veicolo è stato esportato in Italia in data 27 ottobre 2022 (doc. 6,
6.1).
- l'autoveicolo, targato DS 8198, risultava essere di proprietà di
QU AU NT TD a far tempo dal 20 ottobre 2016 (doc.
6 - carta di circolazione inglese);
- il bene, con la targa MI011805, era stato acquistato da
[...]
in data 10 giugno 1947, senza che vi siano ulteriori annotazioni CP_10
nel registro automobilistico italiano (cfr. estratto cronologico ACI –
AU Club Italia, doc. 7-8).
Valga premettere in diritto che la trascrizione del contratto di vendita di autoveicolo nel pubblico registro automobilistico ai sensi dell'art. 6 del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436 (convertito in legge 19
febbraio 1928, n. 510) è preordinata al solo fine di regolare i conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso veicolo da parte di coloro che abbiano causa dal medesimo autore;
le risultanze del predetto registro hanno un - 6 -
valore di presunzione semplice in ordine alla efficacia e alla validità
dell'atto traslativo, che può essere vinta con ogni mezzo di prova (cfr. Cass.,
19599/2004).
Trattandosi di un contratto di compravendita di autoveicolo non è,
dunque, necessario per il relativo perfezionamento l'adozione di forme particolari, dal momento in cui l'effetto traslativo, al pari di tutte le altre ipotesi di compravendita di cosa mobile determinata, ha luogo all'atto dell'incontro del "consensus in idem placitum" legittimamente manifestato dai contraenti;
d'altro canto, la trascrizione nei pubblici registri non costituisce un requisito di validità ed efficacia del trasferimento, avendo funzione meramente dichiarativa, finalizzata esclusivamente a dirimere eventuali, futuri conflitti tra più acquirenti dal medesimo dante causa (cfr.
Cass., 5270/1947).
Facendo applicazione dei superiori principi di diritto, è agevole far rilevare come nel caso concreto non vi siano pretese contrastanti sul veicolo di causa, dal momento in cui i resistenti, succeduti quali eredi nella posizione di formale intestatario della vettura nel registro CP_10
PRA, non si sono opposti all'accoglimento della domanda attorea avendo formulato espressa adesione.
Per l'effetto, deve essere affermata la validità del contratto di compravendita concluso tra QU AU NT TD e la quale è diventata proprietaria dell'autovettura Maserati Parte_2 - 7 -
26 - telaio n. 13 targato DS 8198
Da ultimo si compensano integralmente le spese di lite tra le parti,
come da richiesta congiunta svolta in causa.
P . Q . M .
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
definitivamente pronunciando,
1. accerta e dichiara che è diventata proprietaria Parte_2
dell'autovettura Maserati 26 - telaio n. 13 targato DS 8198 in forza del contratto di compravendita perfezionato in data 27 ottobre 2022 con
QU AU NT TD;
2. per l'effetto, ordina ai sensi dell'art. 2686 c.c. al competente
Conservatore del Pubblico Registro Automobilistico la trascrizione della presente sentenza, con esonero di ogni responsabilità,
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Milano, il giorno 28 ottobre 2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Laura Brambilla)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Cron. N.
Il Tribunale di Milano, Sezione Quarta civile, nella persona del Giudice Rep. N.
R. Gen. N. unico dott.ssa Laura Brambilla
ha pronunciato la seguente 36073/2024
S E N T E N Z A iv. N. Pt_1
nella causa civile n. 36073/2024 Ruolo Generale promossa
D A
(P. IVA ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_1
OGGETTO: rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to REPOSSI
Proprietà
per procura in atti Parte_3
RICORRENTE
c o n t r o
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
(C.F. ), CP_2 C.F._2 Pt_4
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi
[...] C.F._3
dall'Avv.to EN UL per procura in atti
RESISTENTE
e nei confronti di
(C.F. ), Controparte_3 C.F._4 CP_4
(C.F. ),
[...] C.F._5 Controparte_5
(C.F. , (C.F. C.F._6 Controparte_6 - 2 -
), (C.F. C.F._7 Controparte_7
), tutti rappresentati e difesi dall'Avv.to C.F._8
EN UL per procura in atti
INTERVENUTI
In punto: Proprietà
CONCLUSIONI
Del ricorrente
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria
istanza, deduzione o eccezione, così giudicare:
IN PRINCIPALITA' E NEL MERITO:
- accertare e dichiarare che la società con sede in Parte_2
Forlì (FC), Viale Risorgimento n. 226, p. IVA , in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore sig. è l'effettiva ed attuale proprietaria CP_8
dell'autoveicolo Maserati tipo 26 telaio n. 13;
- ordinare al competente Conservatore del Pubblico Registro Autom-
bilistico di provvedere alle opportune annotazioni e trascrivere l'emananda
sentenza ai sensi dell'art. 2686 c.c. con esonero di ogni responsabilità, al fine di
consentire di ottenere il rilascio della carta di circolazione e del certificato di
proprietà in favore della ricorrente, con sede in Forlì (FC), Viale Parte_2
Risorgi-mento n. 226, p. IVA , in persona del legale rappresentante P.IVA_1
pro tempore sig. ” CP_8
Dei resistenti - 3 -
“I resistenti sig. , e Controparte_1 CP_2 [...]
nulla oppongano ed anzi aderiscano alla domanda della e Pt_4 Parte_2
ciò – ovviamente a spese compensate – con accertamento della proprietà in capo
alla medesima dell'auto de qua e contestuale ordine al PRA di provvedere alla
nuova intestazione.”
Degli intervenuti
“i resistenti dichiarano di aver ricevuto (da intendersi rinunciato)
all'eredità del Signor , figlio del Signor chiedono Controparte_9 CP_10
pertanto di essere estromessi dal giudizio a spese compensate.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 16 ottobre
2024 premettendo di aver acquistato dalla società inglese Parte_2
QU AU NT TD l'autoveicolo Maserati 26 - telaio n.
13 targato DS 8198 al prezzo di euro 800.000,00, ha convenuto in giudizio e , quali eredi di Pt_4 CP_2 Controparte_1 CP_10
formale intestatario del mezzo nel Pubblico Registro Automobilistico
(PRA).
ha, dunque, chiesto al Tribunale di accertare e Parte_2
dichiarare che la stessa è proprietaria dell'autoveicolo per cui è causa, e di ordinare ai sensi dell'art. 2686 c.c. al Conservatore del Pubblico Registro
Automobilistico la trascrizione dell'emananda sentenza, così da poter ottenere il rilascio, da parte degli Enti competenti, della documentazione - 4 -
necessaria alla circolazione del veicolo.
Costituendosi in giudizio e Pt_4 CP_2 Controparte_1
hanno dichiarato di aderire alla domanda della ricorrente senza
[...]
nulla opporre.
In sede di prima udienza è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei figli di (nipoti di Controparte_9 [...]
; a seguito dell'integrazione del contraddittorio si sono costituiti CP_10
in giudizio , e , CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 Controparte_7
dichiarando di aver rinunciato all'eredità del padre ed hanno CP_9
pertanto chiesto di essere estromessi dal presente giudizio.
La causa, ravvisatane la natura documentale, è stata infine trattenuta in decisione sulle precisate conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata l'estromissione dal presente giudizio degli intervenuti ex art. 102 c.p.c. Giorgio, CP_4 CP_5
e ; risulta infatti documentalmente provato che CP_6 Controparte_7
gli stessi hanno rinunciato all'eredità relitta dal loro padre CP_9
cosicché gli stessi non sono eredi per rappresentazione di
[...] [...]
CP_10
Passando all'esame del merito, la domanda svolta da Parte_2
è fondata e merita pertanto accoglimento nei termini e per le ragioni che seguono. - 5 -
È documentato agli atti che:
- con contratto datato 27 ottobre 2022 QU AU
NT TD ha venduto a l'autoveicolo Maserati 26 Parte_2
targato DS 8198 telaio n. 13 al prezzo di euro 800.000,00 (doc. 3-3.1);
- ha corrisposto integralmente il prezzo di vendita, Parte_2
versando un acconto di euro 80.000,00 in data 19.10.2022 e il saldo per l'importo di euro 720.000,00 in data 23.12.2022 (doc. 4 e 5);
- il veicolo è stato esportato in Italia in data 27 ottobre 2022 (doc. 6,
6.1).
- l'autoveicolo, targato DS 8198, risultava essere di proprietà di
QU AU NT TD a far tempo dal 20 ottobre 2016 (doc.
6 - carta di circolazione inglese);
- il bene, con la targa MI011805, era stato acquistato da
[...]
in data 10 giugno 1947, senza che vi siano ulteriori annotazioni CP_10
nel registro automobilistico italiano (cfr. estratto cronologico ACI –
AU Club Italia, doc. 7-8).
Valga premettere in diritto che la trascrizione del contratto di vendita di autoveicolo nel pubblico registro automobilistico ai sensi dell'art. 6 del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436 (convertito in legge 19
febbraio 1928, n. 510) è preordinata al solo fine di regolare i conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso veicolo da parte di coloro che abbiano causa dal medesimo autore;
le risultanze del predetto registro hanno un - 6 -
valore di presunzione semplice in ordine alla efficacia e alla validità
dell'atto traslativo, che può essere vinta con ogni mezzo di prova (cfr. Cass.,
19599/2004).
Trattandosi di un contratto di compravendita di autoveicolo non è,
dunque, necessario per il relativo perfezionamento l'adozione di forme particolari, dal momento in cui l'effetto traslativo, al pari di tutte le altre ipotesi di compravendita di cosa mobile determinata, ha luogo all'atto dell'incontro del "consensus in idem placitum" legittimamente manifestato dai contraenti;
d'altro canto, la trascrizione nei pubblici registri non costituisce un requisito di validità ed efficacia del trasferimento, avendo funzione meramente dichiarativa, finalizzata esclusivamente a dirimere eventuali, futuri conflitti tra più acquirenti dal medesimo dante causa (cfr.
Cass., 5270/1947).
Facendo applicazione dei superiori principi di diritto, è agevole far rilevare come nel caso concreto non vi siano pretese contrastanti sul veicolo di causa, dal momento in cui i resistenti, succeduti quali eredi nella posizione di formale intestatario della vettura nel registro CP_10
PRA, non si sono opposti all'accoglimento della domanda attorea avendo formulato espressa adesione.
Per l'effetto, deve essere affermata la validità del contratto di compravendita concluso tra QU AU NT TD e la quale è diventata proprietaria dell'autovettura Maserati Parte_2 - 7 -
26 - telaio n. 13 targato DS 8198
Da ultimo si compensano integralmente le spese di lite tra le parti,
come da richiesta congiunta svolta in causa.
P . Q . M .
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
definitivamente pronunciando,
1. accerta e dichiara che è diventata proprietaria Parte_2
dell'autovettura Maserati 26 - telaio n. 13 targato DS 8198 in forza del contratto di compravendita perfezionato in data 27 ottobre 2022 con
QU AU NT TD;
2. per l'effetto, ordina ai sensi dell'art. 2686 c.c. al competente
Conservatore del Pubblico Registro Automobilistico la trascrizione della presente sentenza, con esonero di ogni responsabilità,
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Milano, il giorno 28 ottobre 2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Laura Brambilla)