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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 07/10/2025, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO VERBALE DI UDIENZA RG 564/2022
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
APERTO ORE 12:08
Il giorno 07/10/2025, innanzi al G.O.T. dott.ssa Vitalba Pipitone sono comparsi l'avv. Vita Marino per l'attore, l'avv. Elia Zucchetto per l
[...]
. CP_1
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti difensivi e chiedono che venga decisa
IL GIUDICE ISTRUTTORE decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., allegandola al presente verbale depositato in uno alle ore 18:45
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P., dott.ssa Vitalba Pipitone, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n° 564 Ruolo Generale del contenzioso civile dell'anno 2022 promossa
DA
(C.f.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Vita Marino in virtù di procura in calce ex art 83 c.p.c all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Campobello di Licata nella via Barone La Lomia n 29 attore
CONTRO
, ( P.Iva Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'avv. Elia Zucchetto come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, in esecuzione della delibera n. 964 del 06.06.2022, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in , Viale CP_1 della Vittoria n°211. convenuto
Oggetto: responsabilità 2043 c.c. risarcimento danni
2 Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, , nella Parte_1 generale premessa di aver prestato attività lavorativa dal 01.01.2012 al
15.01.2012 presso l' di e dal 16.01.2012 al CP_3 CP_1
31.12.2012, presso di Palermo;
che l , datrice di CP_4 Controparte_1 lavoro e sostituto d'imposta, trasmetteva all'Agenzia delle Entrate il modello 770/2013, certificando erroneamente di aver corrisposto al dipendente, per l'anno 2012, redditi per complessivi €.18.209,00; che successivamente, verificata la posizione dell'attore, l , con Controparte_1 operazione di conguaglio chiedeva e otteneva la restituzione dell'importo di €.16.841 ,43, in quanto indebitamente percepito;
che l non provvedeva alla successiva rettifica del Controparte_1 modello 770/2013 con la conseguenza che l'Agenzia delle Entrate notificava l'avviso di accertamento n. TY505BI00476/2017, contestando all'attore di non avere dichiarato e/o inserito nel Modello 730/2013 il reddito di €uro 18.209,00 risultante dal mod. 770/2013 presentato dall' n. 1 di per l'anno 2012, irrogando maggiori imposte, CP_1 CP_1 interessi e sanzioni per complessivi €.8.831,79; che a seguito della notifica, dell'intimazione di pagamento n.ro 29120209001286752 di
€.9.688,71, l'attore, in data 25.06.2020, provvedeva al pagamento della somma intimata;
che la diffida del 27.10.2020 inviata all Controparte_1 ed il successivo invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita del 3.01.2022 non sortivano effetto, che pertanto l'attore adiva il Tribunale in intestazione per sentire accogliere le richiamate conclusioni “ accertare
e dichiarare, per i motivi indicati in narrativa, che la responsabilità per il danno arrecato al IG , a seguito Controparte_5 dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate, è da imputare all
[...]
in persona del Direttore pro Controparte_6 tempore;
accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del danno in favore dell'attore, portato dalle maggiori imposte e sanzioni pari a 9.688,71 €uro irrogate dall'Agenzia delle Entrate;
conseguentemente condannare
l in persona del Direttore Controparte_6
3 pro tempore, al pagamento della somma complessiva di 9.688,71 €uro e/o nella diversa ed anche maggiore somma accertata in corso di causa, a titolo di risarcimento danni e/o restituzione somme, oltre interessi legali;
condannare, in ogni caso, l Controparte_6
in persona del Direttore pro tempore al pagamento delle spese
[...]
e competenze professionali, oltre spese generali 15%, I.V.A. 22% e
C.P.A. 4% come per legge del presente giudizio.”
Si costituiva in giudizio con deposito di comparsa di costituzione e risposta l , in persona del legale Controparte_6 rappresentante p.t., la quale contestava le avverse domande, in particolare deduceva l'illegittimità e la pretestuosità delle somme relative a sanzioni diverse da quelle erogate per redditi da lavoro dipendente e riferibili ad irregolarità relative al reddito da fabbricati, invocava una colposa omissione da parte dell'attore che non si attivava impugnando l'avviso di accertamento ricevuto, né si adoperava con la presentazione di istanza in autotutela per ottenere il discarico delle somme iscritte a ruolo, comportamento ritenuto sufficiente per escludere il vantato diritto al risarcimento ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Instava, pertanto, per il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente Giudizio.
Le difese della convenuta inducevano l'attore a precisare la domanda rinunciando nella memoria ex art 183 co 6, c.p.c. primo termine, alla somma di € 277,69 relativa all'accertamento di una maggiore imposta per redditi da fabbricato.
La causa, di natura squisitamente documentale, proseguiva, dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c., senza attività istruttoria
Precisate, dunque, le conclusioni all'udienza del 30.01.2024 la causa veniva rinviata per la discussione orale ex art 281 sexies c.p.c all'udienza del 20.05.2025 rinviata in quella data all'udienza odierna.
4 Così delineato nei termini qui sintetizzati l'oggetto del contendere si osserva che la domanda spiegata da risulta Parte_1 parzialmente fondata per i motivi che di seguito si vanno ad illustrare.
Preliminarmente occorre chiarire il quadro normativo di riferimento.
La materia è disciplinata dagli artt. 23 e ss del DPR 600/73 (sostituto d'imposta e relativi obblighi) e dal D.P.R. 322/98 (obblighi di certificazione).
In particolare l'art. 64 D.P.R. n. 600 del 1973 definisce sostituto d'imposta
"chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto". Il "sostituto" è tenuto al pagamento di imposte in relazione a manifestazioni di capacità contributiva riferibili ad un altro soggetto, detto
"sostituito". Il meccanismo realizza una deviazione dell'obbligazione tributaria da un soggetto ad un altro e coinvolge come sostituto il soggetto che eroga un reddito al sostituito, di modo che il prelievo tributario avvenga sotto forma di ritenuta cronologicamente coincidente col momento in cui il pagamento viene eseguito, per questa ragione si parla di "ritenute alla fonte". I sostituti di imposta (Enti o società committenti delle prestazioni professionali) sono tenuti a certificare le ritenute di imposta operate su redditi da lavoro autonomo ai sensi dell'art. 25 D.P.R.
n. 600 del 1973.
Il sostituto di imposta deve rilasciare entro il mese di marzo dell'anno successivo alla prestazione, la certificazione per i compensi di lavoro autonomo che sono stati assoggettati alla ritenuta alla fonte ex art. 25 del
D.P.R. n. 600 del 1973.
I sostituti d'imposta sono tenuti a presentare annualmente una dichiarazione relativa a tutti i soggetti in favore dei quali hanno erogato compensi nell'anno precedente, tramite la presentazione del modello 770, entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di effettuazione delle ritenute e comprendente tutti i dati e gli elementi relativi al meccanismo di sostituzione d'imposta, necessari anche al fine di consentire l'attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria. A carico del soggetto
5 sostituito residuano, quindi, i normali obblighi dichiarativi che incombono sulla generalità dei contribuenti, con l'unica particolarità che egli, in sede di dichiarazione annuale, provvede a scomputare dall'imposta dovuta le somme già trattenute dal sostituto a titolo di ritenute d'acconto, in base alle certificazioni rilasciate dal sostituto d'imposta, che ha operato ritenute alla fonte.
Non appare trascurabile il fatto che al sostituto d'imposta è data la possibilità di presentare “dichiarazioni correttive” qualora intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata ovvero “dichiarazioni integrative” qualora siano scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, per rettificare o integrare la stessa presentando una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti.
In particolare, il sostituto d'imposta può integrare la dichiarazione: • nell'ipotesi di ravvedimento prevista dall'art. 13, comma 1, lett. b) del
D.Lgs. n. 472 del 1997, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo. Tale dichiarazione può essere presentata sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche e consente l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre alla corresponsione degli interessi dovuti per legge;
• nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8 del D.P.R. n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni cui consegua un maggior debito d'imposta e fatta salva l'applicazione delle sanzioni;
• nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8-bis del D.P.R. n. 322 del 1998, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior debito d'imposta o di un minor credito.
Ebbene, nel caso di specie l , quale sostituto d'imposta, Controparte_1 trasmetteva all'Agenzia delle Entrate un modello 770/2013 errato, certificando di aver corrisposto al dott. , per l'anno 2012 redditi per Pt_1
6 complessivi euro 18.209,00, essendo peraltro documentato (e incontestato) l'errore di certificazione che ha determinato poi l'emissione dell'avviso di accertamento n. TY505BI00476/2017.
Risulta inoltre documentato e non contestato che l'Asp convenuta, nel corso del 2013 si avvedeva di aver corrisposto somme per stipendi non dovuti e ne chiedeva la restituzione ( doc. n. 5 di parte attrice) ottenendo il rimborso del dovuto in data 12.08.2013 ( doc n. 6).
Pertanto, nella decorrenza dei termini ratione temporis applicabili,
l'Azienda avrebbe dovuto trasmettere all'Amministrazione finanziaria una dichiarazione integrativa indicando il minor reddito da lavoro dipendente corrisposto nell'anno 2012 all'attore.
Fondata è dunque la domanda di risarcimento del danno costituito dalle sanzioni irrogate dall'Agenzia delle Entrate all'attore con l'emissione dell'avviso di accertamento esecutivo n. TY505BI00476/2017 notificato in data 8.06.2017 poiché l'Asp di Agrigento è venuta meno ad un preciso obbligo, predisponendo una certificazione errata sulla quale l'attore riponeva legittimo affidamento per la predisposizione della sua dichiarazione dei redditi;
Non possono essere riconosciute le ulteriori somme risultanti dall'intimazione di pagamento notificata il 21.02.2020 dovuti per compensi di riscossione, spese e interessi di mora maturati in data successiva alla notifica dell'avviso di accertamento pari ad € 880,07, ravvisandosi nell'inerzia protratta dalla ricezione dell'avviso di accertamento esecutivo alla ricezione dell'intimazione di pagamento un comportamento colposamente omissivo a causa della mancata tempestiva segnalazione dell'errore all'amministrazione finanziaria.
Peraltro in base al principio di autoresponsabilità l'attore, ben avrebbe potuto procedere al pagamento in misura ridotta ovvero presentare ricorso nelle opportune sedi giudiziarie.
In definitiva, va accolta la domanda risarcitoria per l'errata certificazione dei redditi operata dall' UD 2013 per l'anno 2012) che Controparte_1 ha determinato un danno pari a complessivi € 8831,69 dalla quale va
7 detratta la somma di € 277,69 rinunciata dall'attore e comunque non dovuta dalla convenuta.
Le spese di lite possono compensarsi per metà, in ragione del parziale accoglimento della domanda e si liquidano in dispositivo sulla scorta del
DM 55/2014 e in base all'attività svolta
PQM
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P avv. Vitalba Pipitone ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 564/2022,
- in parziale accoglimento della domanda, condanna l' , in Controparte_1 persona del l.r.p.t., al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di € 8.554,00
- compensa per metà le spese di lite e condanna l al Controparte_1 pagamento della restante parte che liquida in € 132,00 per spese ed €
1300,00 per onorari oltre rimborso forfetario spese generali iva e cpa di legge
Così deciso in Agrigento all'esito dell'udienza del 7.10.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Vitalba Pipitone
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
8
9
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
APERTO ORE 12:08
Il giorno 07/10/2025, innanzi al G.O.T. dott.ssa Vitalba Pipitone sono comparsi l'avv. Vita Marino per l'attore, l'avv. Elia Zucchetto per l
[...]
. CP_1
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti difensivi e chiedono che venga decisa
IL GIUDICE ISTRUTTORE decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., allegandola al presente verbale depositato in uno alle ore 18:45
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P., dott.ssa Vitalba Pipitone, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n° 564 Ruolo Generale del contenzioso civile dell'anno 2022 promossa
DA
(C.f.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Vita Marino in virtù di procura in calce ex art 83 c.p.c all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Campobello di Licata nella via Barone La Lomia n 29 attore
CONTRO
, ( P.Iva Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'avv. Elia Zucchetto come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, in esecuzione della delibera n. 964 del 06.06.2022, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in , Viale CP_1 della Vittoria n°211. convenuto
Oggetto: responsabilità 2043 c.c. risarcimento danni
2 Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, , nella Parte_1 generale premessa di aver prestato attività lavorativa dal 01.01.2012 al
15.01.2012 presso l' di e dal 16.01.2012 al CP_3 CP_1
31.12.2012, presso di Palermo;
che l , datrice di CP_4 Controparte_1 lavoro e sostituto d'imposta, trasmetteva all'Agenzia delle Entrate il modello 770/2013, certificando erroneamente di aver corrisposto al dipendente, per l'anno 2012, redditi per complessivi €.18.209,00; che successivamente, verificata la posizione dell'attore, l , con Controparte_1 operazione di conguaglio chiedeva e otteneva la restituzione dell'importo di €.16.841 ,43, in quanto indebitamente percepito;
che l non provvedeva alla successiva rettifica del Controparte_1 modello 770/2013 con la conseguenza che l'Agenzia delle Entrate notificava l'avviso di accertamento n. TY505BI00476/2017, contestando all'attore di non avere dichiarato e/o inserito nel Modello 730/2013 il reddito di €uro 18.209,00 risultante dal mod. 770/2013 presentato dall' n. 1 di per l'anno 2012, irrogando maggiori imposte, CP_1 CP_1 interessi e sanzioni per complessivi €.8.831,79; che a seguito della notifica, dell'intimazione di pagamento n.ro 29120209001286752 di
€.9.688,71, l'attore, in data 25.06.2020, provvedeva al pagamento della somma intimata;
che la diffida del 27.10.2020 inviata all Controparte_1 ed il successivo invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita del 3.01.2022 non sortivano effetto, che pertanto l'attore adiva il Tribunale in intestazione per sentire accogliere le richiamate conclusioni “ accertare
e dichiarare, per i motivi indicati in narrativa, che la responsabilità per il danno arrecato al IG , a seguito Controparte_5 dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate, è da imputare all
[...]
in persona del Direttore pro Controparte_6 tempore;
accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del danno in favore dell'attore, portato dalle maggiori imposte e sanzioni pari a 9.688,71 €uro irrogate dall'Agenzia delle Entrate;
conseguentemente condannare
l in persona del Direttore Controparte_6
3 pro tempore, al pagamento della somma complessiva di 9.688,71 €uro e/o nella diversa ed anche maggiore somma accertata in corso di causa, a titolo di risarcimento danni e/o restituzione somme, oltre interessi legali;
condannare, in ogni caso, l Controparte_6
in persona del Direttore pro tempore al pagamento delle spese
[...]
e competenze professionali, oltre spese generali 15%, I.V.A. 22% e
C.P.A. 4% come per legge del presente giudizio.”
Si costituiva in giudizio con deposito di comparsa di costituzione e risposta l , in persona del legale Controparte_6 rappresentante p.t., la quale contestava le avverse domande, in particolare deduceva l'illegittimità e la pretestuosità delle somme relative a sanzioni diverse da quelle erogate per redditi da lavoro dipendente e riferibili ad irregolarità relative al reddito da fabbricati, invocava una colposa omissione da parte dell'attore che non si attivava impugnando l'avviso di accertamento ricevuto, né si adoperava con la presentazione di istanza in autotutela per ottenere il discarico delle somme iscritte a ruolo, comportamento ritenuto sufficiente per escludere il vantato diritto al risarcimento ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Instava, pertanto, per il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente Giudizio.
Le difese della convenuta inducevano l'attore a precisare la domanda rinunciando nella memoria ex art 183 co 6, c.p.c. primo termine, alla somma di € 277,69 relativa all'accertamento di una maggiore imposta per redditi da fabbricato.
La causa, di natura squisitamente documentale, proseguiva, dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c., senza attività istruttoria
Precisate, dunque, le conclusioni all'udienza del 30.01.2024 la causa veniva rinviata per la discussione orale ex art 281 sexies c.p.c all'udienza del 20.05.2025 rinviata in quella data all'udienza odierna.
4 Così delineato nei termini qui sintetizzati l'oggetto del contendere si osserva che la domanda spiegata da risulta Parte_1 parzialmente fondata per i motivi che di seguito si vanno ad illustrare.
Preliminarmente occorre chiarire il quadro normativo di riferimento.
La materia è disciplinata dagli artt. 23 e ss del DPR 600/73 (sostituto d'imposta e relativi obblighi) e dal D.P.R. 322/98 (obblighi di certificazione).
In particolare l'art. 64 D.P.R. n. 600 del 1973 definisce sostituto d'imposta
"chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto". Il "sostituto" è tenuto al pagamento di imposte in relazione a manifestazioni di capacità contributiva riferibili ad un altro soggetto, detto
"sostituito". Il meccanismo realizza una deviazione dell'obbligazione tributaria da un soggetto ad un altro e coinvolge come sostituto il soggetto che eroga un reddito al sostituito, di modo che il prelievo tributario avvenga sotto forma di ritenuta cronologicamente coincidente col momento in cui il pagamento viene eseguito, per questa ragione si parla di "ritenute alla fonte". I sostituti di imposta (Enti o società committenti delle prestazioni professionali) sono tenuti a certificare le ritenute di imposta operate su redditi da lavoro autonomo ai sensi dell'art. 25 D.P.R.
n. 600 del 1973.
Il sostituto di imposta deve rilasciare entro il mese di marzo dell'anno successivo alla prestazione, la certificazione per i compensi di lavoro autonomo che sono stati assoggettati alla ritenuta alla fonte ex art. 25 del
D.P.R. n. 600 del 1973.
I sostituti d'imposta sono tenuti a presentare annualmente una dichiarazione relativa a tutti i soggetti in favore dei quali hanno erogato compensi nell'anno precedente, tramite la presentazione del modello 770, entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di effettuazione delle ritenute e comprendente tutti i dati e gli elementi relativi al meccanismo di sostituzione d'imposta, necessari anche al fine di consentire l'attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria. A carico del soggetto
5 sostituito residuano, quindi, i normali obblighi dichiarativi che incombono sulla generalità dei contribuenti, con l'unica particolarità che egli, in sede di dichiarazione annuale, provvede a scomputare dall'imposta dovuta le somme già trattenute dal sostituto a titolo di ritenute d'acconto, in base alle certificazioni rilasciate dal sostituto d'imposta, che ha operato ritenute alla fonte.
Non appare trascurabile il fatto che al sostituto d'imposta è data la possibilità di presentare “dichiarazioni correttive” qualora intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata ovvero “dichiarazioni integrative” qualora siano scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, per rettificare o integrare la stessa presentando una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti.
In particolare, il sostituto d'imposta può integrare la dichiarazione: • nell'ipotesi di ravvedimento prevista dall'art. 13, comma 1, lett. b) del
D.Lgs. n. 472 del 1997, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo. Tale dichiarazione può essere presentata sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche e consente l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre alla corresponsione degli interessi dovuti per legge;
• nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8 del D.P.R. n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni cui consegua un maggior debito d'imposta e fatta salva l'applicazione delle sanzioni;
• nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8-bis del D.P.R. n. 322 del 1998, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior debito d'imposta o di un minor credito.
Ebbene, nel caso di specie l , quale sostituto d'imposta, Controparte_1 trasmetteva all'Agenzia delle Entrate un modello 770/2013 errato, certificando di aver corrisposto al dott. , per l'anno 2012 redditi per Pt_1
6 complessivi euro 18.209,00, essendo peraltro documentato (e incontestato) l'errore di certificazione che ha determinato poi l'emissione dell'avviso di accertamento n. TY505BI00476/2017.
Risulta inoltre documentato e non contestato che l'Asp convenuta, nel corso del 2013 si avvedeva di aver corrisposto somme per stipendi non dovuti e ne chiedeva la restituzione ( doc. n. 5 di parte attrice) ottenendo il rimborso del dovuto in data 12.08.2013 ( doc n. 6).
Pertanto, nella decorrenza dei termini ratione temporis applicabili,
l'Azienda avrebbe dovuto trasmettere all'Amministrazione finanziaria una dichiarazione integrativa indicando il minor reddito da lavoro dipendente corrisposto nell'anno 2012 all'attore.
Fondata è dunque la domanda di risarcimento del danno costituito dalle sanzioni irrogate dall'Agenzia delle Entrate all'attore con l'emissione dell'avviso di accertamento esecutivo n. TY505BI00476/2017 notificato in data 8.06.2017 poiché l'Asp di Agrigento è venuta meno ad un preciso obbligo, predisponendo una certificazione errata sulla quale l'attore riponeva legittimo affidamento per la predisposizione della sua dichiarazione dei redditi;
Non possono essere riconosciute le ulteriori somme risultanti dall'intimazione di pagamento notificata il 21.02.2020 dovuti per compensi di riscossione, spese e interessi di mora maturati in data successiva alla notifica dell'avviso di accertamento pari ad € 880,07, ravvisandosi nell'inerzia protratta dalla ricezione dell'avviso di accertamento esecutivo alla ricezione dell'intimazione di pagamento un comportamento colposamente omissivo a causa della mancata tempestiva segnalazione dell'errore all'amministrazione finanziaria.
Peraltro in base al principio di autoresponsabilità l'attore, ben avrebbe potuto procedere al pagamento in misura ridotta ovvero presentare ricorso nelle opportune sedi giudiziarie.
In definitiva, va accolta la domanda risarcitoria per l'errata certificazione dei redditi operata dall' UD 2013 per l'anno 2012) che Controparte_1 ha determinato un danno pari a complessivi € 8831,69 dalla quale va
7 detratta la somma di € 277,69 rinunciata dall'attore e comunque non dovuta dalla convenuta.
Le spese di lite possono compensarsi per metà, in ragione del parziale accoglimento della domanda e si liquidano in dispositivo sulla scorta del
DM 55/2014 e in base all'attività svolta
PQM
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P avv. Vitalba Pipitone ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 564/2022,
- in parziale accoglimento della domanda, condanna l' , in Controparte_1 persona del l.r.p.t., al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di € 8.554,00
- compensa per metà le spese di lite e condanna l al Controparte_1 pagamento della restante parte che liquida in € 132,00 per spese ed €
1300,00 per onorari oltre rimborso forfetario spese generali iva e cpa di legge
Così deciso in Agrigento all'esito dell'udienza del 7.10.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Vitalba Pipitone
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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