Ordinanza cautelare 5 aprile 2023
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 11/04/2025, n. 7124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7124 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07124/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04453/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4453 del 2023, proposto da
Condor s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Damiano Lipani, Francesca Sbrana, Jacopo Polinari ed Eleonora Schneider, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;
per l’annullamento
- della nota del 10 gennaio 2023, n. 455, recante rigetto dell’istanza di rinnovo dell’autorizzazione ministeriale prot. n. 20947/PR/OP/PONT/A del 2 maggio 2003, relativa al ponteggio metallico a tubi e giunti - denominazione commerciale “ULISSE” - marchi “E COMEC” e “EC”, inoltrata da Condor s.p.a.;
- della circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 28 maggio 2018, n. 10;
- della circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 27 agosto 2010, n. 29;
nonché per il risarcimento dei danni subiti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2025 la dott.ssa Annalisa Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO
1. Con ricorso notificato il 28 febbraio 2023 (dep. il successivo 10 marzo), Condor s.p.a. ha esposto che:
a) con atto prot. n. 20947/PR/OP/PONT/A del 2 maggio 2003, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di seguito, anche solo “Ministero”) ha rilasciato alla Nuova Edilcomec s.r.l. l’autorizzazione alla costruzione e all’impiego del ponteggio fisso metallico a tubi e giunti - denominazione commerciale “ULISSE” - marchi “E COMEC” e “EC” (di seguito, anche solo “ULISSE”) per utilizzo su campate da 1.80 m con impalcato firmato da tavole metalliche;
b) successivamente, la Nuova Edilcomec s.r.l. è stata incorporata mediante fusione dalla Condor s.p.a, con atto rep. 148523 raccolta 35521 del 1° ottobre 2012, e, quindi, cancellata dal registro delle imprese in data 5 ottobre 2012 (prot. reg. imprese 123811/2012);
c) estinta la Nuova Edilcomec s.r.l., dal 1° gennaio 2013 è divenuta operativa la Nuova.Edilcomec s.r.l.;
d) in data 28 febbraio 2018, la Nuova.Edilcomec s.r.l. ha presentato al Ministero l’istanza di “rinnovo” dell’autorizzazione ministeriale ULISSE; in data 6 novembre 2018, la medesima Nuova.Edilcomec s.r.l. ha trasmesso al Ministero: (i) il citato atto di fusione del 1° ottobre 2012; (ii) la visura camerale della Nuova.Edilcomec s.r.l. per l’esatta identificazione della ragione sociale;
e) trascorsi quattro anni senza ottenere riscontro da parte del Ministero, con nota del 15 settembre 2022, trasmessa via PEC il 6 ottobre 2022, la Nuova.Edilcomec s.r.l. ha sollecitato formalmente e per iscritto il Ministero alla conclusione del procedimento di rinnovo, allegando ulteriore documentazione, tra cui anche il verbale di assemblea del 29 marzo 2018 della Nuova.Edilcomec s.r.l., recante la dichiarazione di assunzione di responsabilità solidale, riferita alla produzione di ponteggi, di Condor s.p.a. rispetto a Nuova.Edilcomec s.r.l., “che ha acquistato - alla sua costituzione - la titolarità di macchinari, attrezzature e autorizzazioni ministeriali mediante conferimento da Condor S.p.A.” ;
f) con nota del 21 ottobre 2022, prot. n. 9676, il Ministero ha comunicato alla Nuova.Edilcomec s.r.l. il preavviso di rigetto, ai sensi dell’art. 10- bis l. 7 agosto 1990, n. 241, dell’istanza di rinnovo dell’autorizzazione presentata dalla medesima società, rilevando che: “…nella documentazione trasmessa non risulta alcun provvedimento di subentro nell’autorizzazione ministeriale originariamente intestata a Nuova Edilcomec S.r.l. [la preesistente società senza il “punto” nella ragione sociale] con partita Iva 03032050019, in favore della Nuova.Edilcomec S.r.l., con codice fiscale e partita Iva 10831010011. Risulta, invece, solo la copia di un verbale assembleare del 29 marzo 2018, in cui si legge: ‘la creazione della nuova società Nuova.Edilcomec S.r.l. ha, infatti, avuto connotazione esclusivamente formale ed è legata esclusivamente ad una riorganizzazione di natura societaria’ (omissis...) Nuova.Edilcomec S.r.l. ha acquistato alla sua costituzione, la titolarità di macchinari, attrezzature e autorizzazioni ministeriali mediante conferimento di Condor S.p.a.” ; pertanto, secondo il Ministero, la “Nuova.Edilcomec S.r.l., al momento della proposizione dell’istanza del 12 giugno 2018, non era legittimata a richiedere il rinnovo dell’autorizzazione ministeriale, prot. 20947/PR/OP/PONT/A del 02.05.2003 mancando il provvedimento di subentro in suo favore” ;
g) in riscontro al preavviso di rigetto, con nota del 28 ottobre 2022 (prot. n. 10030 del 31 ottobre 2022), la Nuova.Edilcomec s.r.l. ha rappresentato la sussistenza di identità soggettiva dal punto di vista economico, produttivo e organizzativo tra Condor s.p.a. (P.IVA 05797860961), Nuova Edilcomec s.r.l. (P.IVA 03032050019, fusa per incorporazione nella prima) e la Nuova.Edilcomec s.r.l. (P.IVA 10831010011);
h) ad IA , al fine di rafforzare anche dal punto di vista formale l’identità tra le due società, con nota del 28 ottobre 2022, la Condor s.p.a. ha presentato, anche a nome proprio, l’istanza di rinnovo già trasmessa nel 2018 dalla società Nuova.Edilcomec s.r.l.;
i) con nota del 15 dicembre 2022, prot. n. 11739, il Ministero ha rigettato definitivamente l’istanza della Nuova.Edilcomec s.r.l. sul presupposto che “la legittimazione a richiedere il rinnovo dell’autorizzazione prot. n. 20947/PR/OP/PONT/A del 2 maggio 2003 fosse in capo a Condor S.p.A., in virtù dell’intervenuta incorporazione mediante fusione della Nuova*Edilcomec s.r.l. (codice fiscale/partita IVA n.03032050019)” ;
l) tuttavia, contestualmente, con nota del 15 dicembre 2022, prot. n. 11732, lo stesso Ministero ha inviato il preavviso di rigetto, ex art. 10- bis l. n. 241/1990, anche dell’istanza di rinnovo presentata da Condor s.p.a., adducendo che “non [risulterebbe] agli atti alcuna istanza di rinnovo dell’autorizzazione in esame, presentata antecedentemente al 28 ottobre 2022” dalla stessa società e che “la richiesta di rinnovo in oggetto, datata 27 ottobre 2022 è, dunque, tardiva” , in quanto intervenuta dopo il 15 giugno 2018 (cfr. art. 131, co. 5, d.lgs. n. 81/2008);
m) in data 30 novembre 2022 sono state adottate le delibere di fusione per incorporazione della Nuova.Edilcomec s.r.l. nella Condor s.p.a.; la fusione in questione è stata poi effettivamente attuata in data 17 gennaio 2023 (atto rep. 164001, raccolta 47108 del 17 gennaio 2023).
n) con nota del 22 dicembre 2022 (prot. n. 12143 del 23 dicembre 2022), la Condor s.p.a. ha trasmesso le proprie osservazioni al Ministero evidenziando, in particolare, che “la formulazione, ritenuta irrituale, è giustificata sulla scorta dell’identità del soggetto giuridico della scrivente con la società Nuova.Edilcomec S.r.l., p.i 10831010011, che al 12.06.2018 ha proposto regolare istanza di rinnovo. L’identità è comprovata, come largamente documentato nelle precedenti comunicazioni […] . L’atto di fusione è lo step conclusivo di un processo di identificazione che ha avuto formazione progressiva, come ampiamente documentato. Alla luce di tali elementi la richiesta è da considerarsi rituale” ;
o) tuttavia, con nota del 10 gennaio 2023, prot. n. 455, il Ministero ha confermato il rigetto dell’istanza di rinnovo dell’autorizzazione rilasciata il 2 maggio 2003.
2. Avverso il provvedimento da ultimo menzionato, l’odierna ricorrente ha proposto ricorso, censurandolo per il seguente motivo:
1. “Violazione, falsa applicazione dell’art. 131 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81; violazione, falsa applicazione dell’art. 2504-bis c.c.; violazione, falsa applicazione della circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 27 agosto 2010, n. 29; violazione, falsa applicazione della circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 28 maggio 2018, n. 10; violazione, falsa applicazione degli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione; eccesso di potere per violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà, travisamento in fatto e diritto, difetto di proporzionalità, illogicità e irragionevolezza” – in sintesi, secondo parte ricorrente:
- né dalla normativa di rango primario (ossia l’art. 131, co. 5, del Testo Unico) né dall’interpretazione datane dal Ministero (circolari nn. 29/2010 e 10/2018) emerge la previsione di un termine perentorio, dovendosi escludere che l’unica finestra temporale per ottenere il rinnovo delle autorizzazioni rilasciate prima dell’entrata in vigore del Testo Unico sia irrimediabilmente scaduta il 15 giugno 2018;
- in ogni caso, la conseguenza del mancato rinnovo nel termine decennale non dovrebbe essere la revoca dell’autorizzazione, bensì, al più, la sua sospensione (nelle more della regolarizzazione);
- il rigetto dell’istanza di rinnovo sarebbe espressione di vacuo formalismo dal momento che (i) tutta la documentazione necessaria per provvedere all’istruttoria è già in possesso dell’Amministrazione; (ii) non è intervenuto alcun significativo “progresso tecnico” che possa giustificare una revisione dell’autorizzazione; (iii) nel corso degli oltre vent’anni di utilizzo del ponteggio ULISSE non si sono mai verificati incidenti che possano metterne in dubbio la sicurezza;
- l’Amministrazione, sin dal 2018, ossia non appena fu formulata l’istanza originaria, ben avrebbe potuto rappresentare le criticità consentendo alla Condor s.p.a. di regolarizzare l’istanza, senza attendere oltre quattro anni per respingere un’istanza, peraltro regolarizzata secondo le indicazioni ricevute proprio dal Ministero (cfr. nota del 21 ottobre 2022).
2.1. Con il ricorso in epigrafe, la Condor s.p.a. ha altresì formulato domanda di risarcimento dei danni asseritamente subiti.
3. Il Ministero intimato si è costituito in resistenza e ha chiesto il rigetto del ricorso.
4. Con ordinanza n. 1884/2023, è stata respinta l’istanza di misure cautelari, ritenuto che “nella fattispecie non ricorre il requisito del c.d. fumus boni iuris atteso che l’istanza di rinnovo dell’autorizzazione è stata formalmente presentata da soggetto giuridico diverso dal titolare della stessa”.
5. Con ordinanza n. 2756/2023, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, “atteso che la domanda di rinnovo del 2018 è stata già respinta […] , e che la successiva domanda della società ricorrente in data 27 ottobre 2022 risulta inevitabilmente tardiva”.
6. All’udienza pubblica dell’11 marzo 2025, in vista della quale parte ricorrente ha depositato una memoria, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Il presente giudizio concerne il rinnovo dell’autorizzazione per la costruzione e l’impiego dei ponteggi metallici fissi “Ulisse”, utilizzati principalmente nel settore delle costruzioni.
2.1. Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dagli artt. 131 e ss. d.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), ai sensi dei quali il fabbricante è tenuto a chiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’autorizzazione alla costruzione e all’impiego dei ponteggi, corredando la domanda di una relazione tecnica, completa degli elementi di cui all’art. 132.
L’autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni, per verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico, così come espressamente stabilito dall’art. 131, co. 5.
3. In primo luogo, non merita accoglimento la tesi dell’assenza di un termine perentorio per la presentazione dell’istanza di rinnovo di autorizzazioni rilasciate prima dell’entrata in vigore del Testo Unico.
3.1. Al riguardo, si rileva che, come “recentemente osservato da questo Tribunale (sez. V, 30.6.2023, n. 10956), la previsione normativa di cui al comma 5 del medesimo articolo 131 (‘l’autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico’) rappresenta una novità rilevante rispetto alla normativa previgente, che non prevedeva alcun limite alla validità di tali provvedimenti; in particolare, essa è volta a consentire la verifica di adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico, e quindi – giova soggiungere – la sicurezza di tali installazioni a beneficio dei lavoratori e, più in generale, della collettività.
Al fine di stabilire criteri applicativi della norma da ultimo citata, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha emanato la circolare n. 10 del 28 maggio 2018, ribadendo la necessità di ‘analizzare lo stato di evoluzione del progresso tecnico riguardante la costruzione dei ponteggi fissi, in relazione ai criteri e alle modalità con cui sono state rilasciate […] le autorizzazioni in corso, tenuto anche conto di quanto previsto dall’articolo 132 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008. Ciò anche in considerazione della recente entrata in vigore del decreto interministeriale 17 gennaio 2018, recante l’aggiornamento delle ‘Norme tecniche per le costruzioni’. […] la già citata circolare ha previsto che ‘il titolare dell’autorizzazione ministeriale deve trasmettere al MLPS apposita istanza di rinnovo delle autorizzazioni in corso, corredando tale richiesta da una copia delle singole autorizzazioni a suo tempo rilasciate da questa Amministrazione e da una dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, circa il mantenimento dei requisiti di sicurezza del ponteggio nonché da una dichiarazione, anch’essa resa ai sensi del medesimo d.P.R. n. 445/2000, dalla quale risulti che la produzione del ponteggio è tuttora in corso. Tale istanza dovrà pervenire a questa Direzione Generale entro il 15 giugno 2018 […] ’.
Si è infine precisato, in adesione al dettato normativo dell’art. 131, comma 5, che ‘l’autorizzazione ministeriale si intenderà automaticamente revocata nei confronti del titolare dell’autorizzazione medesima qualora, per quest’ultima, non sia stata trasmessa regolare istanza di rinnovo entro il richiamato termine del 15 giugno 2018’.
A ciò si aggiunga che la circolare n. 29 del 27 agosto 2010 […] richiamata da ultimo nella circolare n. 10 del 28 maggio 2018 del medesimo Ministero, ha chiarito che ‘La validità decennale delle autorizzazioni ministeriali, rilasciate prima del 15 maggio 2008, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., decorre dalla medesima data, quindi detta validità si intende estesa fino al 14 maggio 2018’.
In proposito, deve essere sottolineato che l’applicabilità del limite temporale di dieci anni anche alle autorizzazioni rilasciate prima dell’entrata in vigore del testo unico rappresenta, a ben vedere, l’unica interpretazione compatibile con il significato letterale della fonte primaria e, soprattutto, con l’intenzione del legislatore. Invero, come sopra osservato, la limitazione temporale serve a verificare, tempo per tempo, che i ponteggi assicurino gli standard di sicurezza esigibili in base al progresso della tecnica; tale necessità sarebbe, dunque, irrimediabilmente frustrata ove si consentisse alle autorizzazioni rilasciate prima dell’entrata in vigore del citato decreto legislativo di continuare a produrre effetti senza essere sottoposte al doveroso controllo da parte dell’Amministrazione” (Tar Lazio, sez. V- ter , 27 ottobre 2023, n. 15986).
In definitiva, se fosse consentito agli operatori di chiedere il rinnovo delle autorizzazioni in qualunque istante, anche con notevole intervallo di tempo dalla scadenza dei titoli abilitativi, l’Amministrazione sarebbe di fatto privata del potere-dovere, espressamente affidatole dal legislatore, di compiere con regolarità il controllo sulle autorizzazioni già rilasciate, necessario per garantire la sicurezza dei ponteggi, a tutela dei lavoratori e, più in generale, della collettività.
Alla luce di quanto esposto, va, dunque, esclusa la fondatezza della censura in esame.
3.2. Al contempo, non è condivisibile l’assunto della ricorrente secondo cui la mancata presentazione dell’istanza di rinnovo nel termine decennale possa comportare, al più, la sospensione dell’autorizzazione, atteso che l’art. 131 stabilisce chiaramente che l’autorizzazione “è soggetta a rinnovo ogni dieci anni” , non contemplando eventuali cause di sospensione del titolo.
3.3. Non colgono nel segno neanche le censure che si appuntano sul fatto che l’Amministrazione avrebbe dovuto adottare un approccio sostanzialistico (valutando la permanenza dei requisiti di sicurezza e dando conto di tale verifica), piuttosto che arrestarsi su meri profili di natura formale, con riguardo al soggetto (Nuova.Edilcomec s.r.l.) che aveva presentato l’istanza di rinnovo nel 2018.
Nel caso in esame, l’autorizzazione originaria (posta in capo alla Nuova Edilcomec s.r.l.) risale al 2003; dunque, è stata rilasciata prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2008 e, in particolare, della disposizione che limita a dieci anni la durata del titolo abilitativo (art. 131, co. 5).
La società ricorrente (Condor s.p.a.) ha formulato istanza di rinnovo soltanto nel 2022, dunque ben oltre il termine di dieci anni più volte menzionato; pertanto, la cessazione degli effetti del titolo rilasciato nel 2003 - non tempestivamente rinnovato - è conseguenza immediata e diretta di quanto previsto dalla legge.
In senso contrario, non si può addurre il disposto dell’art. 2504- bis c.c. e sostenere che l’odierna Condor s.p.a. sia invero il medesimo soggetto dell’originaria titolare dell’autorizzazione.
Al riguardo, basti osservare che l’autorizzazione quale strumento di controllo preventivo è finalizzata alla verifica della compatibilità delle attività private con la tutela degli interessi portati dall’amministrazione.
Questo Tribunale ha già affermato che “ [l] a naturale dinamicità delle attività economiche rende […] possibile in linea di principio fenomeni di circolazione dei titoli amministrativi che abilitano allo svolgimento di attività economiche; ciò che ordinariamente avviene attraverso un procedimento di voltura, diretto a ottenere la sostituzione dell’originario intestatario del provvedimento ampliativo tipicamente in coincidenza con una vicenda successoria riguardante l’attività autorizzata (es. cessione o affitto d’azienda, fusione o scissione societaria, ecc.). Come tale, esso concreta una fattispecie di novazione soggettiva (di norma, parziale) del titolo.
Nondimeno, l’amministrazione è pur sempre tenuta a svolgere un apprezzamento (sulla possibilità di subentro nel rapporto) dall’ampiezza variamente determinata dal legislatore: nei casi di attività liberalizzate essa si riduce al mero riscontro della sussistenza degli inerenti requisiti di legge, specifici (contemplati dalla normativa di settore) o generali (a es. insussistenza di eventuali incapacità giuridiche o di agire o di interdizioni, comunque denominate, all’esercizio di attività d’impresa).
E si tratta di accertamento doveroso, atteso che nel caso contrario sarebbe ben più che concreto il rischio di interposizioni fraudolentemente preordinate all’elusione delle eventuali inibitorie all’esercizio dell’attività” (sent. sez. III- ter , 8 gennaio 2015, n. 212).
In questo stesso ordine di idee si è detto, in una fattispecie in cui veniva in rilievo l’efficacia di una “voltura privatisticamente effettuata” (a seguito di fusione per incorporazione dei soggetti interessati) prima del formale “recepimento” in via amministrativa (Cons. Stato, sez. III, 15 novembre 2022, n. 10032), che “ [l] a vicenda modificativa, sul piano soggettivo, conseguente alla manifestazione di autonomia privata delle parti incide […] sui presupposti dell’originaria autorizzazione, sicché risulta del tutto ragionevole e proporzionato all’esigenza di tutela degli interessi superindividuali coinvolti (come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 355 del 2002), che l’autorizzazione […] riacquisti […] efficacia secondo lo schema “norma-potere-effetto”: dunque solo all’esito dell’adozione del provvedimento di voltura, che implica un esercizio di potere […].
L’atto di autonomia negoziale spiega infatti effetti diretti fra le parti: ma la pretesa di ritenere che esso produca immediate ed automatiche conseguenze sul distinto rapporto con l’amministrazione è sprovvista di fondamento normativo, ed anzi contraria alle […] disposizioni [rilevanti nella specifica fattispecie] .
Diversamente argomentando si avrebbe la pretesa di modificare direttamente, mediante un atto di autonomia privata, un rapporto giuridico soggetto a (e sorretto da) un titolo rilasciato dall’amministrazione al dante causa, in assenza di una verifica della perdurante sussistenza, in capo all’avente causa, dei requisiti per il mantenimento del titolo medesimo.
La circostanza che la vicenda considerata si connoti per una continuità soggettiva, che sarebbe certificata dal ricorso all’istituto della fusione, non altera il superiore assunto, posto che è proprio tale tratto a dovere essere comunque oggetto di (previa) verifica, funzionale al mantenimento del titolo in capo al nuovo soggetto.
L’affermazione per cui il regime della fusione per incorporazione, non determinando l’estinzione della società, implicherebbe una sorta di identità (recte: continuità) soggettiva è certamente valida sul piano dell’ordinamento privatistico: ma la vicenda modificativa, come accennato, implica comunque, sul piano della titolarità dei rapporti con la pubblica amministrazione, una previa verifica della perdurante sussistenza delle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione”.
Dunque, non possono trovare accoglimento le deduzioni di parte ricorrente, atteso che nel caso de quo non è stata mai presentata alcuna istanza di subentro nell’autorizzazione da parte di Nuova.Edilcomec s.r.l. né da parte di Condor s.p.a. (e non è mai stata data neanche alcuna “comunicazione” di avvenuto subentro).
3.4. Per le stesse ragioni, ossia tenuto conto della mancata presentazione - a suo tempo - di un’istanza di subentro nell’autorizzazione, non merita condivisione l’assunto secondo cui ogni responsabilità del mancato rinnovo andrebbe posta in capo al Ministero, che avrebbe dovuto farsi parte attiva per rappresentare, senza ritardo, le criticità dell’istanza di rinnovo presentata nel 2018 dalla Nuova.Edilcomec s.r.l. e la via per superarle, in modo da consentirne, per tempo, la “regolarizzazione”.
3.5. Inoltre, non pare possa ragionevolmente sostenersi che non sia “intervenuto alcun significativo ‘progresso tecnico’ che possa giustificare una revisione dell’autorizzazione” ; basti al riguardo considerare che, al contrario, “il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha emanato la circolare n. 10 del 28 maggio 2018, ribadendo la necessità di ‘analizzare lo stato di evoluzione del progresso tecnico riguardante la costruzione dei ponteggi fissi, in relazione ai criteri e alle modalità con cui sono state rilasciate […] le autorizzazioni in corso, tenuto anche conto di quanto previsto dall’articolo 132 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008. Ciò anche in considerazione della recente entrata in vigore del decreto interministeriale 17 gennaio 2018, recante l’aggiornamento delle ‘Norme tecniche per le costruzioni’. A tal fine è stato costituito un apposito Gruppo di lavoro tecnico composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, dell’INAIL e dell’Istituto per le tecnologie della costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche; le risultanze elaborate da tale Gruppo di lavoro consentono di definire, in maniera aggiornata, un insieme di indicazioni tecniche necessarie a verificare l’adeguatezza delle autorizzazioni attualmente in corso all’evoluzione del progresso tecnico” (Tar Lazio, n. 15986/2023, cit.).
3.6. Né, agli odierni fini e per quanto innanzi detto, rileva l’affermazione secondo cui , “nel corso degli oltre vent’anni di utilizzo del ponteggio ULISSE non si [sarebbero] mai verificati incidenti che possano metterne in dubbio la sicurezza” .
4. In conclusione, la domanda caducatoria deve essere respinta.
4.1. Peraltro, come rappresentato dal Ministero medesimo, nella nota prot. n. 455/2023, “resta fermo che [la] Società potrà chiedere una nuova autorizzazione ministeriale, secondo quanto previsto dagli artt. 131 e ss. del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” .
5. Va, parimenti, respinta la domanda risarcitoria, che si fonda sull’illegittimità degli atti gravati.
6. La novità delle questioni sottese al giudizio, con riguardo al tempo in cui è stato introdotto, giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sezione Quinta Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Mario Alberto di Nezza, Presidente
Annalisa Tricarico, Referendario, Estensore
Pierluigi Tonnara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annalisa Tricarico | Mario Alberto di Nezza |
IL SEGRETARIO