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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/02/2025, n. 1998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1998 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA- 1^ SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, in funzione di giudice del lavoro, dr.ssa Elisabetta Capaccioli, a seguito dell' udienza di trattazione scritta del 17/2/2025 nella causa civile iscritta sotto il numero 21327 R.G. dell'anno 2024, e vertente tra
( avv. M. Armelisasso ) Parte_1 ricorrente e
resistente contumace Controparte_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe esponeva in fatto aveva prestato attività lavorativa ininterrottamente dal 27.12.2022 al 13.4.2024 alle dipendenze della convenuta con sede legale in Roma;
per l'intero periodo, ha svolto mansioni di operaio comune addetto all'apertura e chiusura di tracce murario per il passaggio di tubazioni e cavi elettrici, alla posa della guaina impermeabilizzante, rasatura, posa dell'intonaco, tinteggiatura di superfici, alla realizzazione del massetto, alle operazioni di carico e scarico di materiali edili alla pulizia del cantiere mediante rimozione del materiale di risulta;
le predette mansioni appartengono al livello D1 C.c.n.l. Metalmeccanici – Piccola Industria, applicato dalla convenuta;
per l'intero periodo il ricorrente ha
-
lavorato con orario 7.30 – 16.00 con riposo tra le 12.00 e le 12.30 per cinque giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, per complessive 40 ore settimanali;
era stato sottoposto al potere direttivo, organizzativo, gerarchico e disciplinare del sig. Per_1 amministratore unico della convenuta;
per l'intero periodo, aveva percepito unicamente l'importo indicato nella busta paga di febbraio 2023 nonché ulteriori €.700,00 a titolo di retribuzione della mensilità di marzo 2023; nelle buste paga di giugno e luglio 2023 - non percepite e non sottoscritte dal ricorrente il lavoratore viene indicato come apprendista operaio con livello da acquisire 2; tuttavia, le parti non hanno mai stipulato alcun contratto di apprendistato;
quand'anche fosse stato sottoscritto tra le parti un contratto di apprendistato, esso sarebbe nullo in quanto, al momento della sua stipula, tra le parti era già in essere un ordinario rapporto di lavoro subordinato;
in ogni caso, non è mai stato garantito al ricorrente alcun effettivo addestramento professionale finalizzato all'acquisizione del livello indicato nelle buste paga di giugno e luglio 2023; né il legale rappresentante p.t. della convenuta, sig. Per_1 né altro soggetto da questi designato ha mai svolto alcuna attività di tutoraggio sull'attività svolta dal ricorrente;
aveva lavorato nei giorni dell'anno destinati a ferie senza percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non godute e nelle ore dell'anno destinate a permessi senza percepire l'indennità sostitutiva dei permessi non fruiti.Concludeva chiedendo cha il Tribunale adito volesse "dichiarare la inesistenza e/o nullità e/o inefficacia del contratto di apprendistato menzionato nelle buste paga di giugno e luglio 2023; b) condannare CP_1
[...] nella persona del legale rappresentante p.t. al pagamento della somma di €.28.354,07 per differenze retributive, mensilità aggiuntiva, ratei ferie e indennità di ferie non godute, permessi, T.F.R. e indennità di mancato preavviso, meglio indicata nel sopraesteso conteggio per i titoli ivi specificati o per quelle maggiori o minori somme ritenute più giuste ed eque;
c) con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dell'avv. Marina Armelisasso che se ne dichiara antistataria Nonostante la ritualità della notifica, la convenuta restava contumace. Ammesse ed espletate prove testimoniali, autorizzato il deposito di conteggi subordinati, disposta la trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza.
La domanda è fondata. La sussistenza di rapporto di lavoro subordinato inter partes nel periodo dal
27/12/2022 al 13/4/2024 risulta dalla documentazione depositata dalla ricorrente ( all da 3 a 5 al ricorso). Il teste escusso indifferente Testimone_1 ha riferito : "Ho lavorato per la convenuta dal 12/1/2022 al 14/9/2023 con mansione di operaio comune Conosco il ricorrente che ha lavorato con me circa da un annetto dopo con mansioni di operaio addetto alle tracce murarie, pittura و
rasatura, impermeabilizzazione tetto, montaggio e smontaggio ponteggi. Lavoravamo dalle 7.30 alle 16. 00 con mezz'ora di pausa pranzo A quel che mi risulta godevamo dei permessi, io ne godevo
Tali dichiarazioni confermano lo svolgimento da parte della ricorrente di mansioni riconducibili al liv. D1 CCNL Metalmeccanica - piccola industria applicato dalla convenuta nonché della decorrenza del rapporto di lavoro subordinato ( nulla risulta provato in ordine ad eventuale rapporto di apprendistato) , ed orari allegati .Pertanto, alla stregua dei conteggi subordinati effettuati secondo corretti parametri con espunzione della voce permessi e festività, la convenuta deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente di € 10.908,16,oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo.Le spese di lite, liquidate come in dispositivo nonché distratte ex art. 93 c.p.c., seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della convenuta.
PQM
Definitivamente pronunciando così provvede : condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente di € 10.908,16, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla maturazione al saldo;
condanna la predetta convenuta al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 3100,00 oltre rimb forf iva e cpa come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario del ricorrente
Roma, 17/2/2025
Il giudice
Elisabetta Capaccioli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, in funzione di giudice del lavoro, dr.ssa Elisabetta Capaccioli, a seguito dell' udienza di trattazione scritta del 17/2/2025 nella causa civile iscritta sotto il numero 21327 R.G. dell'anno 2024, e vertente tra
( avv. M. Armelisasso ) Parte_1 ricorrente e
resistente contumace Controparte_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe esponeva in fatto aveva prestato attività lavorativa ininterrottamente dal 27.12.2022 al 13.4.2024 alle dipendenze della convenuta con sede legale in Roma;
per l'intero periodo, ha svolto mansioni di operaio comune addetto all'apertura e chiusura di tracce murario per il passaggio di tubazioni e cavi elettrici, alla posa della guaina impermeabilizzante, rasatura, posa dell'intonaco, tinteggiatura di superfici, alla realizzazione del massetto, alle operazioni di carico e scarico di materiali edili alla pulizia del cantiere mediante rimozione del materiale di risulta;
le predette mansioni appartengono al livello D1 C.c.n.l. Metalmeccanici – Piccola Industria, applicato dalla convenuta;
per l'intero periodo il ricorrente ha
-
lavorato con orario 7.30 – 16.00 con riposo tra le 12.00 e le 12.30 per cinque giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, per complessive 40 ore settimanali;
era stato sottoposto al potere direttivo, organizzativo, gerarchico e disciplinare del sig. Per_1 amministratore unico della convenuta;
per l'intero periodo, aveva percepito unicamente l'importo indicato nella busta paga di febbraio 2023 nonché ulteriori €.700,00 a titolo di retribuzione della mensilità di marzo 2023; nelle buste paga di giugno e luglio 2023 - non percepite e non sottoscritte dal ricorrente il lavoratore viene indicato come apprendista operaio con livello da acquisire 2; tuttavia, le parti non hanno mai stipulato alcun contratto di apprendistato;
quand'anche fosse stato sottoscritto tra le parti un contratto di apprendistato, esso sarebbe nullo in quanto, al momento della sua stipula, tra le parti era già in essere un ordinario rapporto di lavoro subordinato;
in ogni caso, non è mai stato garantito al ricorrente alcun effettivo addestramento professionale finalizzato all'acquisizione del livello indicato nelle buste paga di giugno e luglio 2023; né il legale rappresentante p.t. della convenuta, sig. Per_1 né altro soggetto da questi designato ha mai svolto alcuna attività di tutoraggio sull'attività svolta dal ricorrente;
aveva lavorato nei giorni dell'anno destinati a ferie senza percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non godute e nelle ore dell'anno destinate a permessi senza percepire l'indennità sostitutiva dei permessi non fruiti.Concludeva chiedendo cha il Tribunale adito volesse "dichiarare la inesistenza e/o nullità e/o inefficacia del contratto di apprendistato menzionato nelle buste paga di giugno e luglio 2023; b) condannare CP_1
[...] nella persona del legale rappresentante p.t. al pagamento della somma di €.28.354,07 per differenze retributive, mensilità aggiuntiva, ratei ferie e indennità di ferie non godute, permessi, T.F.R. e indennità di mancato preavviso, meglio indicata nel sopraesteso conteggio per i titoli ivi specificati o per quelle maggiori o minori somme ritenute più giuste ed eque;
c) con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dell'avv. Marina Armelisasso che se ne dichiara antistataria Nonostante la ritualità della notifica, la convenuta restava contumace. Ammesse ed espletate prove testimoniali, autorizzato il deposito di conteggi subordinati, disposta la trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza.
La domanda è fondata. La sussistenza di rapporto di lavoro subordinato inter partes nel periodo dal
27/12/2022 al 13/4/2024 risulta dalla documentazione depositata dalla ricorrente ( all da 3 a 5 al ricorso). Il teste escusso indifferente Testimone_1 ha riferito : "Ho lavorato per la convenuta dal 12/1/2022 al 14/9/2023 con mansione di operaio comune Conosco il ricorrente che ha lavorato con me circa da un annetto dopo con mansioni di operaio addetto alle tracce murarie, pittura و
rasatura, impermeabilizzazione tetto, montaggio e smontaggio ponteggi. Lavoravamo dalle 7.30 alle 16. 00 con mezz'ora di pausa pranzo A quel che mi risulta godevamo dei permessi, io ne godevo
Tali dichiarazioni confermano lo svolgimento da parte della ricorrente di mansioni riconducibili al liv. D1 CCNL Metalmeccanica - piccola industria applicato dalla convenuta nonché della decorrenza del rapporto di lavoro subordinato ( nulla risulta provato in ordine ad eventuale rapporto di apprendistato) , ed orari allegati .Pertanto, alla stregua dei conteggi subordinati effettuati secondo corretti parametri con espunzione della voce permessi e festività, la convenuta deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente di € 10.908,16,oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo.Le spese di lite, liquidate come in dispositivo nonché distratte ex art. 93 c.p.c., seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della convenuta.
PQM
Definitivamente pronunciando così provvede : condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente di € 10.908,16, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla maturazione al saldo;
condanna la predetta convenuta al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 3100,00 oltre rimb forf iva e cpa come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario del ricorrente
Roma, 17/2/2025
Il giudice
Elisabetta Capaccioli