Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 02/03/2026, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. 45/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. NI AT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di pensione, iscritto al n. 37127 del registro di segreteria, a istanza della sig.ra:
xxxxxxx, nata a [...] (xx) il xxxxx (xxxxxx) e residente in xxxxxx (xx) alla via xxxxx n. xxxx, rappresentata e difesa dall’Avv. Danilo Lorenzo ([...]) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lecce alla via 47° Reggimento Fanteria n. 4 (danilo@pec.studiolorenzo.eu);
contro:
Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Ilaria De Leonardis ([...]) ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura regionale correnti alla via N. Putignani n. 108 (avv.ilaria.deleonardis@postacert.inps.gov.it);
Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso ai sensi dell’art. 158 del d.lgs. 26.8.2016, n. 174 (codice di giustizia contabile, c.g.c.);
Esaminati gli atti e i documenti di causa;
Uditi alla pubblica udienza dell’11.2.2026 l’Avv. NI Loria, presente in sostituzione dell’Avv. Danilo Lorenzo, per la ricorrente e l’Avv. Ilaria De Leonardis per l’INPS;
Ritenuto e considerato quanto segue in FATTO e DIRITTO 1. – Con ricorso depositato il xxxxxx, promosso nei confronti dell’INPS e del Ministero della Difesa, la sig.ra xxxxxx, premesso che:
· il coniuge, sig. xxxxxx, militare di carriera dal xxxxx al xxxx (data del decesso), ha prestato servizio presso reparti operativi, con mansioni di meccanico di mezzi cingolati, prendendo parte a esercitazioni diurne e notturne, prodigandosi in servizi armati di caserma e reparto e operando presso campi d’arma con pernottamento in tenda;
· nello svolgimento delle operazioni suddette, il sig. xxxxxx è stato sottoposto a prolungati eventi perfrigeranti, a costanti avversità climatiche, alla complessità delle situazioni ambientali circostanti e a una persistente condizione di stress psico-fisico;
· in data xxxxx è stata diagnosticata al sig. xxxxxx, tra le altre patologie, una «duodenopatia superficiale bulbare iperemico erosiva»;
· con decreto n. xxxx del xxxxxx il Ministero della Difesa ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio dell’infermità citata, con contestuale liquidazione dell’equo indennizzo;
· con istanza depositata il xxxxx, in qualità di coniuge superstite, ha chiesto il riconoscimento della pensione privilegiata indiretta per l’infermità suddetta;
· in riscontro alla domanda di interdipendenza-aggravamento di infermità dipendente da causa di servizio, avanzata dal sig. xxxx il xxxxx, con verbale BL/B n. xxxx E.I. del xxxx, la CMO di xxxx – dopo aver espresso il seguente giudizio diagnostico:
«A) Neoplasia del colon retto metastatizzato, esitato con decesso.
1) Duodenopatia superficiale bulbare iperemico erosiva.
2) Spondiloartrosi C% con alterazioni della lordosi, lieve alterazione spazi intervertebrali dorsali e schisi dell’arco post. 1 sacrale con alterazione della lordosi. In atto: NON Constatata.
3) Ipoacusia bilaterale.
4) Iperemia congiunturale di natura infiammatoria. In atto pregressa
5) Pregresse turbe depressive ansiose con somatizzazione»
nonché ascritto la patologia sub 1) alla Tabella A, cat. 8^, non suscettibile di miglioramento, concludeva che «la morte NON è conseguenza dell’infermità/lesione in sub 1) del riepilogo»;
· con determina n. xxxxxx l’INPS le ha riconosciuto la pensione ordinaria indiretta, contestualmente rigettando la domanda di pensione privilegiata indiretta; ciò sul rilievo del parere negativo (n. xxxxxx) espresso nella seduta del xxxxxx dal Comitato di verifica per le cause di servizio (CVCS) del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che aveva escluso l’interdipendenza dell’infermità «neoplasia del colon retto metastatizzato, esitato con decesso» con l’affezione duodenopatia superficiale bulbare iperemico erosiva;
ha formulato le seguenti conclusioni: «a) previo annullamento in parte qua della Determina INPS n. xxxxxxxx limitatamente alla parte in cui viene rigettata la richiesta di pensione privilegiata ordinaria indiretta, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al trattamento pensionistico privilegiato indiretto per l’infermità duodenopatia superficiale bulbare iperemico erosiva già riconosciuta Si dipendente da causa di servizio ed ascritta alla Tabella A - VIII categoria max; b) per l’effetto condannare l’INPS alla riliquidazione della pensione iscriz. n. xxxxxx secondo i parametri e il diritto sub a), con decorrenza dal xxxxx e sino all’effettivo soddisfo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge; c) con vittoria di spese e competenze da liquidarsi con distrazione».
In via istruttoria, la ricorrente ha chiesto disporsi una consulenza tecnica d’ufficio per accertare la dipendenza da causa di servizio dell’infermità di che trattasi e la sua corretta classificazione tabellare.
2. – L’INPS si è costituito con memoria depositata il xxxxx, con cui ha chiesto di: i) rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto; ii) in subordine, dichiarare prescritto il diritto di parte ricorrente al conseguimento dei benefici economici richiesti e/o in via ulteriormente gradata dichiarare prescritti i ratei di pensioni maturati, eventualmente dovuti, e non riscossi, relativi al periodo precedente la data ultima di costituzione in mora; con condanna della parte ricorrente alla rifusione di spese e competenze di giudizio.
3. – Il Ministero della Difesa si è costituito con memoria depositata il xxxx, con cui ha chiesto di: i) in via principale, essere estromesso dal giudizio per mancanza di legittimazione passiva; ii) in via subordinata, dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione ovvero inammissibile per violazione dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c.; iii) in ulteriore subordine, rigettare il ricorso perché infondato in fatto e diritto con vittoria delle spese di giudizio; in ulteriore subordine, chiamare in causa il MEF con condanna alle spese di giudizio.
4. – Con sentenza parziale n. 734 del 22.12.2022, resa all’esito dell’udienza del xxxxx, il giudice ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dello stesso Ministero della Difesa (liquidate in € 400,00, oltre accessori di legge e riservando l’adozione di separata ordinanza per l’ulteriore istruzione della causa.
5. – Con ordinanza n. 15 del 27.2.2023 il giudice – ai fini di una più avvisata giustizia e impregiudicata ogni decisione in rito e nel merito – ha:
· chiesto all’Ufficio Medico Legale (UML) del Ministero della Salute di rendere un parere medico-legale sui seguenti quesiti: «Indicare, alla luce di tutta la documentazione disponibile, compresa quella di parte: 1) quale sia l’esatta diagnosi della patologia “duodenopatia superficiale bulbare iperemico erosiva” da cui era affetto il Sig. xxxxxx; 2) se la patologia suddetta possa riconoscersi come dipendente da causa o da concausa di servizio; 3) quale sia l’esatta classificazione tabellare della menzionata infermità»;
· assegnato i seguenti termini: i) all’UML, 120 giorni per la redazione di una relazione scritta e la sua trasmissione alle parti costituite; ii) alle parti, i successivi 15 giorni per far pervenire all’organo di consulenza le proprie eventuali osservazioni; iii) all’UML, i successivi 30 giorni per la trasmissione, alla Segreteria della Sezione, della relazione, delle osservazioni eventualmente formulate dalle parti, di una relazione suppletiva recante la sintetica valutazione delle osservazioni stesse, in uno all’eventuale verbale delle operazioni peritali, agli atti di nomina dei consulenti tecnici di parte, alle memorie, alla documentazione acquisita nel corso delle operazioni peritali e alla documentazione relativa agli incombenti espletati;
· fissato per il prosieguo del giudizio l’udienza del xxxx.
6. – Con ordinanza fuori udienza n. 12 del 14.9.2023 il giudice, preso atto che con nota del xxxxx l’UML ha prospettato la redazione del richiesto parere medico-legale entro il terzo trimestre 2024, ha:
· revocato l’incarico conferito al ridetto Ufficio e contestualmente ordinato l’espletamento dell’incombente istruttorio medico-legale da parte Collegio Medico Legale (CML) presso la Corte dei conti;
· assegnato i seguenti termini: i) al CML, fino al xxxx per la redazione della relazione scritta e la sua trasmissione alle parti costituite; ii) alle parti, fino al xxxx per far pervenire all’organo di consulenza le proprie eventuali osservazioni sulla relazione; iii) all’organo di consulenza, fino al xxxx per la trasmissione, alla Segreteria della Sezione, della relazione, delle osservazioni eventualmente formulate dalle parti, di una relazione suppletiva recante la sintetica valutazione delle osservazioni stesse, in uno all’eventuale verbale delle operazioni peritali, agli atti di nomina dei consulenti tecnici di parte, alle memorie, alla documentazione acquisita nel corso delle operazioni peritali e alla documentazione relativa agli incombenti espletati;
· fissato per il prosieguo del giudizio l’udienza del xxxxx.
7. – In assenza di osservazioni al parere preliminare reso in data xxxx, con parere definitivo trasmesso il xxxxx il CML ha espresso il seguente avviso: «l’esatta diagnosi della infermità da cui era affetto il Sig. xxxxx è “duodenopatia bulbare iperemico erosiva” e la patologia suddetta deve riconoscersi dipendente da causa di servizio. L’esatta classificazione tabellare per la menzionata infermità è in 8^ (ottava) categoria di tabella A annessa al DPR 915/1978».
8. – Con ordinanza n. 33 del 19.4.2024, resa all’esito dell’udienza del xxxx, il giudice – rilevato che nel citato parere del xxxxx si affermava:
· per un verso, che «la duodenite, isolata a carico del bulbo duodenale non detiene particolari caratteri di aggressività ma appare essere stabile nel tempo nel corso della storia clinica esplorata, di modo che si possa, ai fini della PPO e rispondendo ai quesiti della Ecc.ma Corte confutare, che la infermità/menomazione “Duodenopatia bulbare iperemico erosiva “è dipendente da fatti di servizio ed ascrivibile alla ottava categoria della Tabella A di cui al DPR n. 915/78» (enfasi aggiunta);
· per altro verso, che «l’esatta diagnosi della infermità da cui era affetto il Sig. xxxxxx è “duodenopatia bulbare iperemico erosiva” e la patologia suddetta deve riconoscersi dipendente da causa di servizio. L’esatta classificazione tabellare per la menzionata infermità è in 8^ (ottava) categoria di tabella A annessa al DPR 915/1978» (enfasi aggiunta);
ha chiesto al CML chiarimenti in ordine ai passaggi riportati nonché sul ruolo dei fattori richiamati nel verbale della C.M.O. di xxxx n. AB n. xxxx del xxxx (esposizione a strapazzi fisici, disagi ambientali, stress psichici e disordini alimentari) rispetto al determinismo della patologia nonché fissato per il prosieguo del giudizio l’udienza del xxxx.
9. – Con nota del xxxx il CML ha fornito il parere integrativo chiesto con l’ordinanza n. 33/2024, chiarendo che «l’esatta diagnosi della infermità da cui era affetto il Sig. xxxxxxx è “duodenopatia bulbare iperemico erosiva” e la patologia suddetta deve riconoscersi dipendente da causa di servizio. L’esatta classificazione tabellare per la menzionata infermità è in 8^ (ottava) categoria di tabella A annessa al DPR 915/1978».
10. – Con ordinanza n. 46 del 25.7.2024, resa all’esito dell’udienza del xxxx, il giudice ha:
· commissionato all’INAIL un supplemento istruttorio medico-legale, finalizzato a «Indicare, alla luce di tutta la documentazione disponibile, compresa quella di parte: 1) quale sia l’esatta diagnosi della patologia “duodenopatia superficiale bulbare iperemico erosiva” da cui era affetto il Sig. xxxxxx; 2) se la patologia suddetta possa riconoscersi come dipendente da causa o da concausa di servizio; 3) quale sia l’esatta classificazione tabellare della menzionata infermità»;
· assegnato i seguenti termini: i) all’organo di consulenza, 90 giorni per la redazione di una relazione scritta e la sua trasmissione alle parti costituite; ii) alle parti, i successivi 15 giorni per far pervenire all’organo di consulenza le proprie eventuali osservazioni; iii) all’organo di consulenza, i successivi 30 giorni per la trasmissione, alla Segreteria della Sezione, della relazione, delle osservazioni eventualmente formulate dalle parti, di una relazione suppletiva recante la sintetica valutazione delle osservazioni stesse, in uno all’eventuale verbale delle operazioni peritali, agli atti di nomina dei consulenti tecnici di parte, alle memorie, alla documentazione acquisita nel corso delle operazioni peritali e alla documentazione relativa agli incombenti espletati;
· rinviato l’udienza a data da destinarsi, onerando la parte più diligente del deposito dell’istanza di fissazione.
11. – Decorsi i termini sopra indicati senza osservazioni delle parti, l’INAIL ha fornito il parere in data xxxxx, concludendo come segue: «1) l’esatta diagnosi della patologia da cui era affetto il Sig. xxxxx è “duodenopatia bulbare iperemico erosiva”; 2) La patologia suddetta è dipendente da causa o da concausa di servizio; 3) la menzionata infermità è da classificare nella 8^ (ottava) categoria di tabella A annessa al DPR 915/1978».
12. – A fronte dell’istanza depositata da parte ricorrente il xxxx, con decreto di pari data è stata fissata l’udienza dell’11.2.2026 per il prosieguo della causa.
13. – All’odierna udienza la difesa della ricorrente ha chiesto un supplemento istruttorio relativamente alla patologia tumorale che trasse a morte il sig. xxxxx. La difesa dell’INPS si è opposta alla richiesta, sul presupposto che la stessa integri un’estensione del petitum.
All’esito della camera di consiglio la causa è stata posta in decisione e definita mediante lettura del dispositivo in aula.
14. – La questione sottoposta all’esame di questo giudice attiene alla pretesa della ricorrente, in qualità di coniuge superstite, in ordine al trattamento pensionistico privilegiato indiretto per l’infermità «duodenopatia bulbare iperemico erosiva» sofferta dal proprio de cuius e riconosciuta dipendente da causa di servizio.
15. – In via preliminare, si reputa che il supplemento istruttorio invocato all’odierna udienza da parte ricorrente non possa trovare accoglimento.
Ai sensi dell’art. 164 c.g.c., «Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate previa autorizzazione del giudice»; sicché nel rito pensionistico avanti alla Corte dei conti (analogamente a quanto accade nel rito del lavoro davanti al giudice ordinario: art. 420 c.p.c.) l’unica modificazione della domanda consentita è la c.d. emendatio libelli, che però deve essere autorizzata dal giudice ove ricorrano gravi motivi (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. reg. Calabria, sent. n. 15 del 13.1.2022).
In proposito, non emergono, né la parte ha prospettato, gravi motivi per modificare la domanda così come proposta.
16. – Ciò posto, e venendo al merito, in base all’art. 67, comma 1, del d.P.R. 29.12.1973, n. 1092, «Al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento spetta la pensione».
A norma dell’art. 64 del medesimo d.P.R., «le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante».
Ai fini della verifica della sussistenza di presupposti per la concessione della pensione privilegiata, occorre dunque accertare che l’infermità denunciata derivi da specifici fatti di servizio, ovvero eventi e circostanze strettamente correlati all’adempimento degli obblighi di servizio gravanti sul soggetto interessato, ossia che questi ne siano stati causa diretta o, quantomeno, concausa efficiente e determinante.
In particolare, la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente ribadito che i fattori di servizio costituiscono concausa efficiente e determinante di infermità o lesione invalidante ogni qualvolta gli stessi abbiano, in modo prevalente rispetto ai fattori estranei al servizio, contribuito a determinare l’effetto dannoso, in misura tale che, ove tali fattori fossero mancati, detto effetto sarebbe stato diverso o non si sarebbe verificato.
Il servizio, pertanto, deve costituire non solo l’occasione per l’insorgenza dell’infermità ma esercitare in concreto un’influenza giuridicamente rilevante, inscrivendosi nel momento genetico della stessa o nel suo decorso evolutivo, non essendo la mera coincidenza cronologica tra l’insorgere della infermità e la prestazione del servizio sufficiente a integrare la prova della dipendenza in questione.
In buona sostanza, per assurgere a fattore efficiente e determinante, è necessario che il servizio sia stato svolto in condizioni di particolare gravosità «rispondendo ad un dato di comune esperienza che ogni attività lavorativa - fisica o intellettuale che sia - esponga, per sua natura, a generici fattori potenzialmente idonei a determinare una molteplicità di patologie» (Corte dei conti, Sez. giur. per la Regione Siciliana, sent. n. 514 dell’11.6.2018).
17. – Così inquadrato il contesto normativo di riferimento, come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte, reputa questo giudice che non via siano ragioni per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dagli organi consulenziali (CML e INAIL) in merito alla presenza di un nesso causale fra il servizio svolto dal sig. xxxxx e le infermità denunciate.
18. – Con il citato parere del 14.2.2024 xxxx il CML, dopo un’esaustiva ricostruzione della vicenda controversa, ha, quanto:
· al primo quesito posto con l’ordinanza n. 12/2023 («1) quale sia l’esatta diagnosi della patologia “Duodenopatia superficiale bulbare iperemico erosiva” da cui era affetto il Sig. xxxxxx»), confermato che la diagnosi corretta è «duodenopatia bulbare iperemico-erosiva», condivisibilmente rilevando il carattere contraddittorio delle aggettivazioni «superficiale» ed «erosiva» contenute nel giudizio diagnostico formulato dalla CMO di xxxx con verbale modello AB n. xxx del xxxx; ciò sulla base dell’evidente considerazione che «Non può difatti convivere il concetto che ciò che eroda possa presentare caratteristiche di superficialità».
L’organo di consulenza ha poi rilevato che dalla esofagogastroduodenoscopia dell’xxxx emergono erosioni a carico della mucosa duodenale che, a dispetto della qualificazione come «minime» effettuata dall’endoscopista, «sono presenti ed insistono a carico del duodeno infiammato».
Infine, lo stesso organo, nell’inquadrare sul piano scientifico la patologia de qua («La duodenite è un’infiammazione del duodeno, e ne determina la patologia denominata appunto duodenopatia. La duodenite è un disturbo correlato a un aumento della secrezione acida dello stomaco (ipercloridria)»), ne ha posto in luce i diversi fattori causali, annoverandovi i) «le infezioni sostenute da Helicobacter pylori, che possono portare all'insorgenza di gastriti e ulcere peptiche», ii) la gastrite (gastroduodenite), iii) la «assunzione di alcuni tipi di farmaci, come, ad esempio, i FANS, antinfiammatori dotati di potere gastrolesivo a carico della mucosa gastrica» nonché iv) «lo stress e un’alimentazione scorretta»;
· al secondo quesito («2) se la patologia suddetta possa riconoscersi come dipendente da causa o da concausa di servizio»), rappresentato che l’infermità «duodenopatia bulbare iperemico erosiva» era stata già riconosciuta dipendente da causa di servizio, come emerge dalla documentazione presente nel fascicolo e dall’ultimo giudizio espresso dal CVCS in data xxxx, aggiungendo che «ciò può essere facilmente confermato dallo scrivente Collegio alla disamina dell’attività lavorativa svolta dal sig. xxxxx. Egli risulta aver prestato servizio in qualità di meccanico di mezzi cingolati, prendendo parte in tal modo a numerose esercitazioni diurne e notturne al fine di garantire il buon funzionamento tecnico dei mezzi dei quali era responsabile quale meccanico, nonché per aver partecipato routinariamente a servizi armati e campi d’arma».
Muovendo dal citato verbale della CMO di xxxx del xxxx (che aveva indicato l’esposizione a strapazzi fisici, disagi ambientali, stress psichici, disordini alimentari), il CML ha quindi ritento «possibile correlare gli esiti di malattia duodeno-gastrica del de cuius, proprio alle concause mansionali descritte ed alle attività svolte ripetutamente dallo stesso», valutando siccome eziologicamente determinanti «sia la costante di una alimentazione scorretta per modalità di assunzione e per orari di consumazione, sia per una attività di lavoro particolarmente stressante da punto di vista psicofisico». In relazione a ciò, per l’organo di consulenza risultano «rispettati e validati i criteri cronologico, modale e qualitativo, nello sviluppo della duodenopatia, ponendosi il servizio svolto in nesso causale con l’attività lavorativa svolta»;
· al terzo quesito («3) quale sia l’esatta classificazione tabellare della menzionata infermità»), ascritto la patologia per cui è causa alla 8^ categoria della Tabella A di cui al d.P.R. 23.12.1978, n. 915.
In relazione a quanto precede, il CML ha quindi così concluso: «l’esatta diagnosi della infermità da cui era affetto il Sig. xxxxxx è “duodenopatia bulbare iperemico erosiva” e la patologia suddetta deve riconoscersi dipendente da causa di servizio. L’esatta classificazione tabellare per la menzionata infermità è in 8^ (ottava) categoria di tabella A annessa al DPR 915/1978».
19. – Tale conclusione è stata confermata dal parere integrativo reso dal CML il xxxx, con cui è stato argomentato che nel caso di specie lo stress e un’alimentazione scorretta rappresentano l’ipotesi eziologica «maggiormente percorribile e facilmente correlabile quantomeno concausalmente al servizio prestato in vita dal xxxx, in quanto soddisfa tutti i criteri medico-legali richiesti, a partire dalla mansione svolta ripetutamente dal militare, che assurge a momento sciogliente e rivelatore vista la costante alimentazione scorretta agente in sinergia con una attività di lavoro particolarmente stressante dal punto di vista psicofisico, svolta dal xxxxx e oggettivata ai rapporti circostanziali presenti agli atti».
20. – Da ultimo, al medesimo approdo è pervenuto anche il citato parere del xxxx, con cui l’INAIL ha sostenuto che:
· «possa affermarsi, con buona attendibilità, che la corretta diagnosi debba essere di duodenopatia bulbare iperemico erosiva»;
· «il meccanismo patogenetico invocabile nella patologia infiammatoria del bulbo duodenale è quello della esposizione a strapazzi fisici, disagi ambientali, stress psichici, disordini alimentari, che agiscono in maniera -almeno- concausale nel determinismo della infermità. Tutti tali elementi concorrenti sono identificabili nei rapporti descrittivi delle attività di servizio svolte dal xxxxxxx»;
· è «riconoscibile che la duodenopatia bulbare iperemico erosiva è patologia dipendente da concausa di servizio; infatti l’attività di servizio ha avuto ruolo concorrente determinante attraverso un’alimentazione scorretta tanto per modalità di assunzione e per orari di consumazione, quanto per una attività di lavoro particolarmente stressante da punto di vista psicofisico»;
· «l’ascrizione a tabella consente di attribuire alla 8^ categoria della Tabella A, la duodenopatia bulbare iperemico erosiva».
21. – Ciò posto, ritiene questo giudice che le valutazioni spese dai due CTU officiati siano motivate e sorrette da un congruo apparato medico-scientifico, connotandosi per una convincente valenza esplicativa rispetto alle cause dell’insorgenza della «duodenopatia bulbare iperemico erosiva» sofferta dal sig. xxxxx.
In senso contrario, non appaiono dirimenti le conclusioni formulate dalla CMO di xxxxx con il citato verbale modello BL/B n. xxxxx/E.I. del xxxx e dal CVCS con il richiamato parere n. xxxx del xxxxx; invero, entrambi gli organi si sono espressi sull’interdipendenza dell’infermità neoplastica, causa del decesso del sig. xxxxx, con l’affezione duodenopatia bulbare iperemico erosiva, non pronunciandosi sulla diversa questione – oggetto del presente giudizio – relativa alla dipendenza da causa di servizio dell’affezione da ultimo richiamata.
22. – Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, dovendosi dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento della pensione privilegiata indiretta per l’infermità sofferta dal suo dante causa, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Circa la decorrenza del trattamento, in base all’art. 4 del d.P.R. 30.6.1972, n. 423, in caso di decesso di dipendente statale in attività di servizio la decorrenza della pensione, ai fini del pagamento, ha inizio dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.
Essendo il sig. xxxxx deceduto in servizio il xxxxx, il trattamento deve essere riconosciuto dall’xxxxxxx.
La natura eminentemente tecnica e la complessità delle questioni affrontate giustificano la compensazione delle spese di lite.
23. – Gli onorari e le spese della CTU resa dall’INAIL (dott. Vincenzo Castaldo), da liquidarsi con separato decreto, sono posti a carico della parte soccombente (INPS).
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 37127, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Così deciso in Bari, all’esito della pubblica udienza dell’11.2.2026.
Il Giudice
(NI AT)
Depositata il 2.3.2026 (f.to digitalmente)
Il Funzionario
(CA MA FA)
(f.to digitalmente)
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del d.lgs. 30.6.2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali,
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente nonché degli eventuali danti e aventi causa.
Il Giudice
(NI AT)
Depositata il 2.3.2026 (f.to digitalmente)
Il Funzionario
(CA MA FA)
(f.to digitalmente)
In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.
Bari 2.3.2026 Il Funzionario
(CA MA FA)
(f.to digitalmente)