TRIB
Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/07/2025, n. 6320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6320 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO DECIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 22261 / 2022 RG, promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1
(cod. fisc. ) Parte_2 C.F._2
(cod. fisc. ) Parte_3 C.F._3 col procuratore domiciliatario avv. CANEGRATI ANGELA, LO IS
IMMACOLATA
PARTE ATTRICE
contro
:
(cod. fisc. Controparte_1 P.IVA_1 col procuratore domiciliatario avv. POLIMENE VALERIA
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice conferma le conclusioni dell'atto di citazione, cioè:
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
1- ACCERTARE E DICHIARARE LA ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ - DEL SIG. Sig. NELLA CAUSAZIONE DEL Controparte_2
SINISTRO DE QUO e, per l'effetto, condannare la Compagnia di Assicurazione
[...]
Impresa designata per il FGVS, … al risarcimento del danno subito dai predetti CP_1 congiunti, come sopra specificati, nella misura complessiva pari ad EURO 370.000,00 o nella misura che sarà accertata in corso di causa, avendo maturato il diritto al risarcimento dei danni patiti, morali e materiali, da liquidarsi in favore degli stessi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione delle
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 22261 / 2022 - pag. 1 spese a favore dell'avv. Cristina Immacolata Grillo, che rende la dichiarazione prevista dall'art. 93 c.p.c.”
Parte convenuta conferma le conclusioni della comparsa di risposta, cioè:
“In via principale Respingere le domande così come svolte dagli attori … Con vittoria delle spese”
Lo svolgimento del processo
Con atto di citazione datato 31.5.2022 gli attori esponevano che:
• alle ore 2.05 del 30 agosto 2012, nel territorio di MILANO sulla strada A/51, all'altezza del chilometro 2+047, s'era verificato “un gravissimo incidente stradale durante il quale restava vittima il sig. nato in [...], il [...] che decedeva Persona_1 immediatamente”;
• il predetto figlio e fratello degli attori, era nell'occasione “terzo Persona_1 trasportato sul sedile posteriore destro della vettura Sangyong Corando, tg. EF 318HB, assicurata per la R.C. con polizza nr. 061347147, con scadenza Controparte_3 al 11.01.2013, di proprietà della Sig.ra nata a [...] il Persona_2
12.09.1040 … e condotta dal Sig. nato in [...], il [...] Controparte_2
(deceduto nell'incidente)”;
• la Polizia Stradale di Milano Ovest, intervenuta nella circostanza, aveva redatto verbale e scheda riepilogativa dell'incidente;
• “da accertamenti effettuati dall'Autorità, è risultato che il veicolo su cui si trovava trasportato il sig. era stato posto in circolazione contro la volontà del Persona_1 proprietario, poiché risultava rubato”;
• “la denuncia di furto era stata presentata il 07agosto 2012 presso il Commissariato di Vigevano da ”; Parte_4
• la responsabilità del sinistro andava ascritta “al conducente del veicolo, perché ha violato il codice della strada, ponendosi alla guida in condizioni fisiche non buone o comunque tenendo una condotta negligente, in quanto a causa di un probabile colpo di sonno o distrazione o altro, in deriva verso sinistra andava ad occupare con le ruote di sinistra lo spartitraffico che separa le due carreggiate, compiendo quindi una errata manovra” mentre “è pacifico che il defunto sig. in qualità di terzo trasportato, non ha Persona_1 nessuna responsabilità quanto al verificarsi dell'evento”;
• “in seguito al decesso del congiunto i familiari hanno perso la loro fonte di sostentamento e si trovano in notevole disagio economico”;
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 22261 / 2022 - pag. 2 • malgrado le richieste, la società designata dal Fondo vittime Controparte_1 della strada, non aveva risarcito il danno;
• secondo le tabelle di questo tribunale, agli attori spettavano i seguenti importi:
◦ alla madre non convivente, € 220.000,00 Parte_1
◦ al fratello non convivente, € 75.000,00 Parte_2
◦ al fratello , non convivente, € 75.000,00 Parte_3
e così in totale € 370.000,00.
La parte attrice pertanto concludeva chiedendo la condanna della convenuta a pagare la cifra sopra indicata.
La società convenuta si costituiva con comparsa depositata il 17.10.2022 osservando che:
• mancava la prova dell'esistenza di un vincolo familiare tra gli attori e la vittima, giacché i documenti offerti non suffragavano l'esistenza del loro vincolo parentale col defunto;
• mancava la prova del fatto che il loro congiunto fosse trasportato sul veicolo, poiché “la disamina completa del doc. 1 attoreo, lascia ampi dubbi in proposito. Invero, risulta innanzitutto che i due uomini rinvenuti all'interno dell'abitacolo, entrambi deceduti sul colpo, fossero privi di documenti identificativi. Si legge poi, a pagina 4 del documento in esame, che “l'intervento di molto personale medico, paramedico e dei Vigili del Fuoco modificava in modo involontario la scena dell'evento infortunistico che comunque non comprometteva l'accertamento della dinamica del sinistro”. Le salme di entrambi i ragazzi deceduti venivano poi trasportate “presso l'obitorio di piazzale Gorini Milano da personale del Comune di Milano a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.” (pag. 5, doc. 1). Proseguendo la lettura del documento 1 ex adverso prodotto, a pag. 13 viene indicato come conducente il signor e come trasportato il signor Controparte_4 Persona_1 mentre a pag. 17 viene apposta una correzione manoscritta e viene indicato come conducente il signor e come trasportato il signor ”; Persona_1 CP_4
• negava che la vittima fosse inconsapevole della circolazione illegale del veicolo, essendovi anzi “ben più indizi di senso contrario”;
• contestava la responsabilità del sinistro, poiché “gli agenti intervenuti abbiano constatato che “il trasportato del sedile posteriore destro (NdR: uno dei due uomini trovati all'interno dell'abitacolo) privo di ritenuta con cinture di sicurezza, veniva sbalzato in avanti urtando in modo violento con il capo contro il parabrezza staccandolo dalla propria sede, medesimo riportava lo sfondamento del cranio per il quale decedeva immediatamente”. (doc. 1 attoreo, pag. 2, ultimo capoverso)” sicché doveva ritenersi che qualora il passeggero fosse stato “seduto correttamente e ritenuto dalle cinture di sicurezza, il sinistro non avrebbe avuto per lui un esito letale”, con conseguente necessità di ridurre l'eventuale risarcimento.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 22261 / 2022 - pag. 3 La parte convenuta quindi concludeva chiedendo il rigetto delle domande.
All'udienza di prima comparizione tenuta l'8.11.2022, venivano assegnati i termini ex a. 183/6 cpc. All'udienza del 16.3.20233 venivano ammesse alcune delle prove dedotte dalle parti. All'udienza dell'11.5.2023 venivano interrogati i testimoni Testimone_1
(comandante della sottosezione polizia stradale Milano ovest) e (precedente Tes_2 comandante della sottosezione polizia stradale Milano ovest). All'udienza del 28.9.2023 venivano interrogati i testimoni (agente Testimone_3 di polizia che si era occupato dei rilievi al tempo del sinistro) e Testimone_4
(sovrintendente della polizia, autore di una correzione manoscritta sul doc. 1 attori). Con ordinanza 2.10.2023 veniva disposta, ex a. 213 cpc, la trasmissione di informazioni scritte dalla Polizia stradale, che venivano inserite nel fascicolo telematico il 13.10.2023.
Sulla concorde istanza svolta dalle parti all'udienza dell'8.2.2024, con provvedimento 9.2.2024 veniva dichiarata chiusa l'istruttoria. All'udienza del giorno 18/12/2024 le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte. Scaduti il 10.3.2025 i termini per le conclusionali e le repliche, il giudice pronuncia questa sentenza.
I motivi della decisione
È necessario sintetizzare dapprima le testimonianze rese in giudizio:
• (comandante della sottosezione della polizia stradale): premetto che non Tes_1 intervenni personalmente sul luogo del fatto, cioè sulla tangenziale est di Milano. Tuttavia, firmai io la relazione (NDR, cioè di notizia di reato) del 30/08/2012, prodotta dagli attori come doc. 1, che nel blocco firma in calce alla pag. 5 menziona oltre a me (che vi ho apposto pure la mia sigla autografa) anche il nome del collega “ISP. SUP. SUPS ”, Tes_2 Tes_2 che tuttavia nella data del sinistro era assente per ferie, come si ricava dalla sigla (che mi rendo conto essere piuttosto criptica) “A, P, C, O”, cioè “assente per congedo ordinario”. Preciso, pertanto, che neppure il intervenne sul posto del sinistro siccome era Tes_2 assente per ferie. … Non so dire in che data sia stata compilata la scheda “informatica”. Non so neppure precisare in che data tale scheda sia stata corretta a mano. Non so dire nemmeno chi abbia corretto tale scheda colle aggiunte a mano.
• (precedente comandante della sottosezione polizia stradale Milano ovest) non Tes_2 assistetti al sinistro, né intervenni sul luogo del sinistro il 30 agosto 2012. Quel giorno infatti ero assente per ferie. Non fui io ad occuparmi della redazione del rapporto né mi occupai della scheda notizia di reato (ovvero NDR). Mi viene rammostrato il doc. 1 attori: escludo di
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 22261 / 2022 - pag. 4 essermi occupato della sua redazione, escludo inoltre di essermi occupato della revisione o correzione di tale NDR. Mi viene rammostrata anche la diciassettesima pagina di tale doc. 1 degli attori, cioè quello che risulta essere un fax del 12/11/2012 ore 19:08 ed escludo d'essermi occupato della redazione di tale SCHEDA RIEPILOGATIVA. Non ricordo che in altri casi siano state apportate CORREZIONI A PENNA rispetto all'identità dei trasportati e dei conducenti, quantomeno nel caso di sinistri mortali. ADR Non sono in grado di identificare univocamente la sigla in basso a sinistra di tale diciassettesima pagina, ma credo che tale sigla possa appartenere al sovraintendente … Non sono perciò in grado di dire qui chi Tes_4 fosse il conducente e chi fosse il trasportato, né sono in grado di dire chi abbia effettuato le correzioni manoscritte sulla diciassettesima pagina, cioè sulla scheda riepilogativa sopra descritta, né posso dire in quale data le correzioni siano state apportate >>
• (agente di polizia): sono l'agente che ha proceduto (insieme all'agente Tes_3
ai rilievi del sinistro stradale avvenuto, per quanto ho letto Testimone_5 sull'intimazione, nel 2012. Non sono in grado di ricordare i fatti essendo trascorsi undici anni. Mi viene rammostrato il doc. 1 di parte attrice e insieme al giudice ne leggo sommariamente il contenuto. In particolare, rilevo che da tale documento risulta che sono stato io ad essermi occupato dei rilievi eseguiti in occasione dell'intervento su strada, subito dopo il sinistro. Dalla prima pagina del documento rilevo che fu accertata l'identità di uno soltanto dei quattro occupanti del veicolo ON, in particolare una donna (che nella comunicazione pag. 1 e 2 risulta essere stata trovata sul sedile posteriore sinistro, dietro il conducente, che dal seguito inviato al PM risulta si chiamasse Persona_3
. Per contro, del conducente maschio, deceduto, nonché del passeggero maschio
[...] che occupava il sedile posteriore destro (anch'egli deceduto) e della donna che sedeva accanto al conducente non ho evidentemente rinvenuto documenti, non avendone io fatto cenno né menzione nella relazione in discorso. Sottolineo che tale relazione dattiloscritta non fu da me compilata, giacché io mi limito a compilare un modulo predisposto che si chiama modello 360 e che certamente è agli atti della stradale di Milano Ovest, ufficio infortunistica. Non sono in grado di spiegare il motivo per cui nella scheda riepilogativa incidente n. 765 del 2012 i ruoli conducente e trasportato furono cancellati a penna e invertiti con appostazioni manoscritte non siglate. Nella parte superiore destra di tale scheda leggo che responsabile era l'ispettore D'Alto …
• (sovrintendente della polizia, autore di una correzione manoscritta sul doc. 1 attori) Tes_4
Mi viene rammostrato il doc. 1 di parte attrice (di diciotto facciate) e insieme al giudice ne leggo sommariamente il contenuto. In particolare, rilevo che in calce alla quinta pagina del documento prodotto telematicamente vi è la firma dell'isp. sup. Testimone_1
(poiché l'isp. sup. era in ferie), il quale però dà atto che la CNR (comunicazione Tes_2 notizia di reato) da lui firmata era stata in realtà da me redatta in quanto intervenuto su richiesta dell'assistente e dell'agente . Fu richiesto il mio intervento Tes_3 Tes_5
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 22261 / 2022 - pag. 5 nella mia qualità di ufficiale di polizia giudiziaria essendo morte due persone nel sinistro. Rilevo che dalla quinta pagina del documento in questione risulta che i due deceduti furono trasportati all'obitorio di piazzale Gorini e che venne richiesto l'intervento della polizia scientifica presso l'obitorio per accertare le loro identità. Rilevo che l'autovettura ON era di provenienza furtiva. Nella diciassettesima pagina del documento 1 attrice rilevo che la parola dattiloscritta conducente, accanto al nome di , è Controparte_5 stata sostituita con trasportato, mentre la frase dattiloscritta “trasportati 3 persone” è stata sostituita a mano dalla scritta “trasportati 2 persone” e poi accanto al nome di Per_1
, è stata aggiunta a penna la scritta “conducente”. Tali tre correzioni sono state
[...] apposte di mio pugno come ricavo anche dalla sigla PV che si trova a cavallo del rigo verticale sinistro in basso. Non so che cosa significhi la sigla manoscritta sul margine Tes_6 destro. Non so spiegarmi la ragione, né l'epoca della correzione manoscritta. Prendo atto che nella relazione datata 27/11/2012, alla facciata tredicesima e ss. del doc. 1 di parte attrice, la prima pagina indica che conducente era e indica l' come trasportato ma CP_5 Per_1 non dà conto di nessun accertamento volto alle rispettive identificazioni. Prendo atto del fatto che tale relazione risulta cmq priva della quarta pagina poiché dopo la pagina tre c'è la pagina cinque >>
Quanto alle modalità del sinistro, dalla relazione datata 27.12.2012, inviata dalla Polizia stradale Milano Ovest al Pubblico ministero (pag. 13 e seguenti del doc. 1 attori nonché pag. 1 e seguenti del documento qui trasmesso dalla stessa Polstrada e inserito nel fascicolo telematico il 13.10.2023) si ricava anzitutto che l'autovettura ON ND targata EF318HB, sulla quale gli attori dichiarano che il loro congiunto si trovava come trasportato, era di proprietà di (residente in [...]) sicché quel veicolo costituiva compendio di Persona_2 furto.
Come si legge a pag. 26 dell'informativa – notizia di reato qui prodotta il 13.10.2023 dalla Polizia stradale:
<< Il giorno 31 Agosto 2012 verso le ore 02:05 circa, il conducente di autovettura di colore grigio targata EF318HB con a bordo in qualità di Parte_5 trasportati 4 persone, percorreva la tangenziale est di Milano in direzione Venezia impegnando verosimilmente la terza corsia.
Giunto all'altezza della progressiva chilometrica 2+047, dove la strada si presenta a cinque corsie di marcia unidirezionali e delimitata a destra da sicurvia metallico e a sinistra da manto erboso con paletti segnalimite e a tratti da sicurvia metallico con conformazione rettilinea pianeggiante, il conducente della vettura ON probabilmente a causa dello stato di alterazione psico-fisico dovuto all'ingerimento si sostanze alcoliche e/o all'assunzione di sostanze stupefacenti, perdeva il controllo del veicolo condotto;
quest'ultimo fuoriusciva gradatamente dalla sede stradale deviando verso sinistra invadendo il manto erboso a sinistra della carreggiata fino ad impattare con le
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 22261 / 2022 - pag. 6 strutture anteriori contro la manina inizio sicurvia metallico posto a sinistra della carreggiata.
A seguito di quanto sopra descritto il veicolo dopo aver divelto il sicurvia metallico impuntandosi con la parte anteriore, ruotava in senso orario di circa 90° trovando posizione di quiete sul manto erboso con la parte posteriore rivolta verso sinistra a la parte anteriore incastrata sotto il sicurvia metallico in posizione trasversale all'asse stradale.
Nell'occorso il conducente, incastrato sul seggiolino anteriore sinistro col capo riverso sulla portiera lato guida, riportava ferite mortali;
il trasportato posteriore destro, privo di cintura di sicurezza, veniva proiettato in avanti andando ad impattare con il lobo frontale contro il sicurvia metallico riportando ferite mortali rimanendo poi in posizione supina con la testa riversa sul cruscotto ed il corpo lungo il canale del cambio della vettura.
La trasportata anteriore destra restava incastrata all'interno del veicolo riportando lesioni gravi mentre la trasportata posteriore sinistra anch'essa all'interno del veicolo riportava lesioni.
… Per quanto concerne il conducente ed il trasportato posteriore il medico dott. CONTRO
ne costatava il decesso. CP_6
Al momento solo la trasportata posteriore sinistra del veicolo ON risultava in possesso di documento di identificazione mentre gli altri coinvolti al momento non erano in possesso di alcuna documentazione identificativa o similare … >>.
A pagina 28 della stessa relazione il Comandante Isp. Sup. dichiarava: Tes_2
<< In seguito all'informativa preliminare inerente al sinistro in oggetto a Voi trasmessa in data 30/08/2012 con prof. Nr. 10256, si rende noto che, il veniva Controparte_7 identificato quale conducente, il quale trasportato sedile posteriore destro e Persona_1 quale trasportata sedile anteriore destro >> Persona_4
A pag. 4 della relazione in discorso, però, si legge che:
<< Gli occupanti della vettura riportavano gravi lesioni rimanendo incastrati fra le lamiere,
sul posto intervenivano due squadre dei Vigili del Fuoco che provvedevano ad estrarre le due donne ferite ed i corpi dei due uomini privi di vita. Si da atto che per poter procedere al soccorso delle persone all'interno della vettura i Vigili del Fuoco sono stati costretti a tagliare le cerniere delle portiere staccando dalla sede quella di destra, mentre quelle di sinistra venivano piegate, alla posteriore veniva infranto il lunotto. L'intervento di molto personale medico, paramedico e dei
Vigili del fuoco modificava in modo involontario la scena dell'evento infortunistico che comunque non comprometteva l'accertamento della dinamica del sinistro >>
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 22261 / 2022 - pag. 7 A pag. 8 della relazione suddetta è inserita la nota del 9.4.2013 della Direzione centrale della polizia criminale, Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia, nella quale si legge:
<< Con riferimento alla nota a margine, si comunica che il collaterale Servizio a Rabat, interessato in ordine alla richiesta di esatta identificazione di cadavere sconosciuto ha riferito quanto segue: "Noi vi informiamo che le impronte da voi trasmesse corrispondono a quelle del cittadino marocchino nato a [...]
Old Yaich il 20.06.1987" >>
Ancora, a pag. 9 della relazione si legge l'appostazione manoscritta:
<< giunti sul posto si rinveniva il veicolo “A” … sul posto era già presente la V186 RIPS
Milano, personale del 118 e VVFF di Milano. All'interno del veicolo il conducente era riverso sulla portiera ant. sx privo di vita mentre la trasportata ant. dx era incastrata nell'abitacolo il trasportato post. dx era stato proiettato in avanti ed era rimasto supino con la testa nel cruscotto ed il corpo lungo il canale del veicolo, privo di vita.
All'interno del veicolo si rinvenivano varie bottiglie di birra rotte e semi integre e inoltre addosso al conducente si rinveniva sostanza ritenuta stupefacente tipo cocaina. Al momento solo la trasportata posteriore sx risultava in possesso di un documento di identificazione >>
Risulta perciò certo che nell'auto in questione fossero presenti due uomini (uno alla guida e uno sul sedile posteriore destro) e due donne. I due uomini furono identificati in e nel Persona_5 congiunto degli odierni attori. Dopo un'iniziale inversione dei nomi attribuiti ai due corpi, la polizia italiana, grazie alla cooperazione di quella marocchina, poté accertare che le impronte della persona trovata riversa sulla portiera sinistra in corrispondenza del posto di guida era
[...]
di modo che non possono esservi ragionevoli dubbi circa il fatto che l'altro uomo, cioè il Per_5 passeggero deceduto, fosse , congiunto degli attori. Persona_1
Risulta dunque fondata la domanda di risarcimento del danno sofferto dagli attori per la lesione del legame parentale col predetto passeggero, rispetto al quale appare sufficientemente documentata la parentela, giacché il certificato anagrafico prodotto con traduzione asseverata sub doc. 15 attesta che (nato “nel 1988”) era fratello germano di e di Persona_1 Parte_2 Pt_3
(le cui date di nascita sono indicate -nel doc. 13- come 13.6.1986 per e 15.11.1995 per
[...] Pt_2
) nonché figlio di (nata il [...]) e di “ iglio di Pt_3 Parte_1 Per_6
. Per_7
In ragione delle circostanze sopra evidenziate, peraltro, ai congiunti spetta il risarcimento per una frazione soltanto del danno, giacché:
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 22261 / 2022 - pag. 8 • manca prova certa della consapevolezza, in capo alla vittima primaria, della provenienza furtiva del veicolo, e dunque della sua circolazione illegale (che farebbe venir meno in radice ogni diritto al risarcimento);
• vi è per contro prova certa del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, che avrebbero invece consentito di evitare l'esito letale, come dimostra la diversa sorte delle due passeggere;
• è “più probabile che non” il fatto che la vittima primaria fosse consapevole della condizione di alterazione psicofisica in cui si trovava il conducente (ciò che palmarmente ha favorito, se non del tutto determinato, il sinistro), e ciò si ricava in particolare dall'acclarata presenza sul veicolo rubato di varie bottiglie di birra (anche rotte e semi integre) e dai restanti accertamenti della polizia sopra ricordati. Ciò porta a ritenere che la vittima primaria, colle sue molteplici negligenze, abbia contribuito causalmente al verificarsi del danno, e si stima equo attribuire alla vittima almeno i due terzi della corresponsabilità.
Gli attori hanno dunque diritto a essere risarciti solamente per un terzo degli importi risultanti dall'applicazione delle tabelle 2024 normalmente adottate in questo tribunale per la liquidazione del danno non patrimoniale in questione.
Occorre poi tenere conto, oltre che delle età della vittima primaria (ventiquattrenne) e di quelle dei congiunti come sopra determinate, anche della mancanza di convivenza, della mancata allegazione (prima ancora che prova) di elementi che giustifichino il riconoscimento di un'intensità del rapporto superiore al minimo (anche in considerazione della distanza tra le rispettive residenze) e della sopravvivenza di almeno altri due congiunti.
Sulla scorta di tali elementi, il danno totale va così rispettivamente determinato:
• per la madre cinquantenne: 56 punti per € 3.911 = EUR 219.016
• per il fratello ventiseienne : 48 punti per € 1.698 = EUR 81.504 Parte_2
• per il fratello diciassettenne :50 punti per € 1.698 = EUR 84.900 Parte_3
Dovendosi però considerare il concorso colposo della vittima primaria, ex a. 1227 cc, stimato per le ragioni già indicate nei due terzi del totale, spetta dunque agli attori il risarcimento nei limiti di un terzo delle cifre sopra determinate (già attualizzate, tenendo conto del periodico aggiornamento delle tabelle):
➢ per : EUR 73.005 Parte_1
➢ per : EUR 27.168 Parte_2
➢ per : EUR 28.300 Parte_3
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 22261 / 2022 - pag. 9 In conclusione, in parziale accoglimento delle domande, la convenuta va condannata a pagare agli attori le cifre sopra precisate, oltre interessi legali da oggi al saldo.
L'accoglimento solo parziale della domanda impone di condannare la convenuta a rifondere un terzo delle spese di lite, liquidato in dispositivo applicando i parametri del DM 55/2014 aggiornati dal DM 147/2022, in un importo fra i minimi e i medi, con compensazione dei restanti due terzi e con distrazione come da richiesta ex a. 93 cpc.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide: (1) accoglie parzialmente le domande degli attori;
(2) per l'effetto, condanna la convenuta soc. quale impresa Controparte_1 designata dal Fondo garanzia vittime della strada, a pagare: a) in favore l'importo di EUR 73.005 oltre agli Parte_1 interessi legali da oggi al saldo;
b) in favore l'importo di EUR 27.168 oltre agli interessi legali da Parte_2 oggi al saldo;
c) in favore l'importo di EUR 28.300 oltre agli interessi legali Parte_3 da oggi al saldo;
(3) condanna la convenuta a rifondere un terzo delle spese di lite degli attori, liquidato in € 405,00 per spese e € 4.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore delle avvocate CANEGRATI ANGELA e LO IS IMMACOLATA;
compensa i residui due terzi di dette spese.
Così deciso il giorno 30 luglio 2025 dal tribunale di Milano.
Il giudice Roberto PERTILE
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 22261 / 2022 - pag. 10
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 22261 / 2022 RG, promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1
(cod. fisc. ) Parte_2 C.F._2
(cod. fisc. ) Parte_3 C.F._3 col procuratore domiciliatario avv. CANEGRATI ANGELA, LO IS
IMMACOLATA
PARTE ATTRICE
contro
:
(cod. fisc. Controparte_1 P.IVA_1 col procuratore domiciliatario avv. POLIMENE VALERIA
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice conferma le conclusioni dell'atto di citazione, cioè:
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
1- ACCERTARE E DICHIARARE LA ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ - DEL SIG. Sig. NELLA CAUSAZIONE DEL Controparte_2
SINISTRO DE QUO e, per l'effetto, condannare la Compagnia di Assicurazione
[...]
Impresa designata per il FGVS, … al risarcimento del danno subito dai predetti CP_1 congiunti, come sopra specificati, nella misura complessiva pari ad EURO 370.000,00 o nella misura che sarà accertata in corso di causa, avendo maturato il diritto al risarcimento dei danni patiti, morali e materiali, da liquidarsi in favore degli stessi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione delle
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 22261 / 2022 - pag. 1 spese a favore dell'avv. Cristina Immacolata Grillo, che rende la dichiarazione prevista dall'art. 93 c.p.c.”
Parte convenuta conferma le conclusioni della comparsa di risposta, cioè:
“In via principale Respingere le domande così come svolte dagli attori … Con vittoria delle spese”
Lo svolgimento del processo
Con atto di citazione datato 31.5.2022 gli attori esponevano che:
• alle ore 2.05 del 30 agosto 2012, nel territorio di MILANO sulla strada A/51, all'altezza del chilometro 2+047, s'era verificato “un gravissimo incidente stradale durante il quale restava vittima il sig. nato in [...], il [...] che decedeva Persona_1 immediatamente”;
• il predetto figlio e fratello degli attori, era nell'occasione “terzo Persona_1 trasportato sul sedile posteriore destro della vettura Sangyong Corando, tg. EF 318HB, assicurata per la R.C. con polizza nr. 061347147, con scadenza Controparte_3 al 11.01.2013, di proprietà della Sig.ra nata a [...] il Persona_2
12.09.1040 … e condotta dal Sig. nato in [...], il [...] Controparte_2
(deceduto nell'incidente)”;
• la Polizia Stradale di Milano Ovest, intervenuta nella circostanza, aveva redatto verbale e scheda riepilogativa dell'incidente;
• “da accertamenti effettuati dall'Autorità, è risultato che il veicolo su cui si trovava trasportato il sig. era stato posto in circolazione contro la volontà del Persona_1 proprietario, poiché risultava rubato”;
• “la denuncia di furto era stata presentata il 07agosto 2012 presso il Commissariato di Vigevano da ”; Parte_4
• la responsabilità del sinistro andava ascritta “al conducente del veicolo, perché ha violato il codice della strada, ponendosi alla guida in condizioni fisiche non buone o comunque tenendo una condotta negligente, in quanto a causa di un probabile colpo di sonno o distrazione o altro, in deriva verso sinistra andava ad occupare con le ruote di sinistra lo spartitraffico che separa le due carreggiate, compiendo quindi una errata manovra” mentre “è pacifico che il defunto sig. in qualità di terzo trasportato, non ha Persona_1 nessuna responsabilità quanto al verificarsi dell'evento”;
• “in seguito al decesso del congiunto i familiari hanno perso la loro fonte di sostentamento e si trovano in notevole disagio economico”;
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 22261 / 2022 - pag. 2 • malgrado le richieste, la società designata dal Fondo vittime Controparte_1 della strada, non aveva risarcito il danno;
• secondo le tabelle di questo tribunale, agli attori spettavano i seguenti importi:
◦ alla madre non convivente, € 220.000,00 Parte_1
◦ al fratello non convivente, € 75.000,00 Parte_2
◦ al fratello , non convivente, € 75.000,00 Parte_3
e così in totale € 370.000,00.
La parte attrice pertanto concludeva chiedendo la condanna della convenuta a pagare la cifra sopra indicata.
La società convenuta si costituiva con comparsa depositata il 17.10.2022 osservando che:
• mancava la prova dell'esistenza di un vincolo familiare tra gli attori e la vittima, giacché i documenti offerti non suffragavano l'esistenza del loro vincolo parentale col defunto;
• mancava la prova del fatto che il loro congiunto fosse trasportato sul veicolo, poiché “la disamina completa del doc. 1 attoreo, lascia ampi dubbi in proposito. Invero, risulta innanzitutto che i due uomini rinvenuti all'interno dell'abitacolo, entrambi deceduti sul colpo, fossero privi di documenti identificativi. Si legge poi, a pagina 4 del documento in esame, che “l'intervento di molto personale medico, paramedico e dei Vigili del Fuoco modificava in modo involontario la scena dell'evento infortunistico che comunque non comprometteva l'accertamento della dinamica del sinistro”. Le salme di entrambi i ragazzi deceduti venivano poi trasportate “presso l'obitorio di piazzale Gorini Milano da personale del Comune di Milano a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.” (pag. 5, doc. 1). Proseguendo la lettura del documento 1 ex adverso prodotto, a pag. 13 viene indicato come conducente il signor e come trasportato il signor Controparte_4 Persona_1 mentre a pag. 17 viene apposta una correzione manoscritta e viene indicato come conducente il signor e come trasportato il signor ”; Persona_1 CP_4
• negava che la vittima fosse inconsapevole della circolazione illegale del veicolo, essendovi anzi “ben più indizi di senso contrario”;
• contestava la responsabilità del sinistro, poiché “gli agenti intervenuti abbiano constatato che “il trasportato del sedile posteriore destro (NdR: uno dei due uomini trovati all'interno dell'abitacolo) privo di ritenuta con cinture di sicurezza, veniva sbalzato in avanti urtando in modo violento con il capo contro il parabrezza staccandolo dalla propria sede, medesimo riportava lo sfondamento del cranio per il quale decedeva immediatamente”. (doc. 1 attoreo, pag. 2, ultimo capoverso)” sicché doveva ritenersi che qualora il passeggero fosse stato “seduto correttamente e ritenuto dalle cinture di sicurezza, il sinistro non avrebbe avuto per lui un esito letale”, con conseguente necessità di ridurre l'eventuale risarcimento.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 22261 / 2022 - pag. 3 La parte convenuta quindi concludeva chiedendo il rigetto delle domande.
All'udienza di prima comparizione tenuta l'8.11.2022, venivano assegnati i termini ex a. 183/6 cpc. All'udienza del 16.3.20233 venivano ammesse alcune delle prove dedotte dalle parti. All'udienza dell'11.5.2023 venivano interrogati i testimoni Testimone_1
(comandante della sottosezione polizia stradale Milano ovest) e (precedente Tes_2 comandante della sottosezione polizia stradale Milano ovest). All'udienza del 28.9.2023 venivano interrogati i testimoni (agente Testimone_3 di polizia che si era occupato dei rilievi al tempo del sinistro) e Testimone_4
(sovrintendente della polizia, autore di una correzione manoscritta sul doc. 1 attori). Con ordinanza 2.10.2023 veniva disposta, ex a. 213 cpc, la trasmissione di informazioni scritte dalla Polizia stradale, che venivano inserite nel fascicolo telematico il 13.10.2023.
Sulla concorde istanza svolta dalle parti all'udienza dell'8.2.2024, con provvedimento 9.2.2024 veniva dichiarata chiusa l'istruttoria. All'udienza del giorno 18/12/2024 le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte. Scaduti il 10.3.2025 i termini per le conclusionali e le repliche, il giudice pronuncia questa sentenza.
I motivi della decisione
È necessario sintetizzare dapprima le testimonianze rese in giudizio:
• (comandante della sottosezione della polizia stradale): premetto che non Tes_1 intervenni personalmente sul luogo del fatto, cioè sulla tangenziale est di Milano. Tuttavia, firmai io la relazione (NDR, cioè di notizia di reato) del 30/08/2012, prodotta dagli attori come doc. 1, che nel blocco firma in calce alla pag. 5 menziona oltre a me (che vi ho apposto pure la mia sigla autografa) anche il nome del collega “ISP. SUP. SUPS ”, Tes_2 Tes_2 che tuttavia nella data del sinistro era assente per ferie, come si ricava dalla sigla (che mi rendo conto essere piuttosto criptica) “A, P, C, O”, cioè “assente per congedo ordinario”. Preciso, pertanto, che neppure il intervenne sul posto del sinistro siccome era Tes_2 assente per ferie. … Non so dire in che data sia stata compilata la scheda “informatica”. Non so neppure precisare in che data tale scheda sia stata corretta a mano. Non so dire nemmeno chi abbia corretto tale scheda colle aggiunte a mano.
• (precedente comandante della sottosezione polizia stradale Milano ovest) non Tes_2 assistetti al sinistro, né intervenni sul luogo del sinistro il 30 agosto 2012. Quel giorno infatti ero assente per ferie. Non fui io ad occuparmi della redazione del rapporto né mi occupai della scheda notizia di reato (ovvero NDR). Mi viene rammostrato il doc. 1 attori: escludo di
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 22261 / 2022 - pag. 4 essermi occupato della sua redazione, escludo inoltre di essermi occupato della revisione o correzione di tale NDR. Mi viene rammostrata anche la diciassettesima pagina di tale doc. 1 degli attori, cioè quello che risulta essere un fax del 12/11/2012 ore 19:08 ed escludo d'essermi occupato della redazione di tale SCHEDA RIEPILOGATIVA. Non ricordo che in altri casi siano state apportate CORREZIONI A PENNA rispetto all'identità dei trasportati e dei conducenti, quantomeno nel caso di sinistri mortali. ADR Non sono in grado di identificare univocamente la sigla in basso a sinistra di tale diciassettesima pagina, ma credo che tale sigla possa appartenere al sovraintendente … Non sono perciò in grado di dire qui chi Tes_4 fosse il conducente e chi fosse il trasportato, né sono in grado di dire chi abbia effettuato le correzioni manoscritte sulla diciassettesima pagina, cioè sulla scheda riepilogativa sopra descritta, né posso dire in quale data le correzioni siano state apportate >>
• (agente di polizia): sono l'agente che ha proceduto (insieme all'agente Tes_3
ai rilievi del sinistro stradale avvenuto, per quanto ho letto Testimone_5 sull'intimazione, nel 2012. Non sono in grado di ricordare i fatti essendo trascorsi undici anni. Mi viene rammostrato il doc. 1 di parte attrice e insieme al giudice ne leggo sommariamente il contenuto. In particolare, rilevo che da tale documento risulta che sono stato io ad essermi occupato dei rilievi eseguiti in occasione dell'intervento su strada, subito dopo il sinistro. Dalla prima pagina del documento rilevo che fu accertata l'identità di uno soltanto dei quattro occupanti del veicolo ON, in particolare una donna (che nella comunicazione pag. 1 e 2 risulta essere stata trovata sul sedile posteriore sinistro, dietro il conducente, che dal seguito inviato al PM risulta si chiamasse Persona_3
. Per contro, del conducente maschio, deceduto, nonché del passeggero maschio
[...] che occupava il sedile posteriore destro (anch'egli deceduto) e della donna che sedeva accanto al conducente non ho evidentemente rinvenuto documenti, non avendone io fatto cenno né menzione nella relazione in discorso. Sottolineo che tale relazione dattiloscritta non fu da me compilata, giacché io mi limito a compilare un modulo predisposto che si chiama modello 360 e che certamente è agli atti della stradale di Milano Ovest, ufficio infortunistica. Non sono in grado di spiegare il motivo per cui nella scheda riepilogativa incidente n. 765 del 2012 i ruoli conducente e trasportato furono cancellati a penna e invertiti con appostazioni manoscritte non siglate. Nella parte superiore destra di tale scheda leggo che responsabile era l'ispettore D'Alto …
• (sovrintendente della polizia, autore di una correzione manoscritta sul doc. 1 attori) Tes_4
Mi viene rammostrato il doc. 1 di parte attrice (di diciotto facciate) e insieme al giudice ne leggo sommariamente il contenuto. In particolare, rilevo che in calce alla quinta pagina del documento prodotto telematicamente vi è la firma dell'isp. sup. Testimone_1
(poiché l'isp. sup. era in ferie), il quale però dà atto che la CNR (comunicazione Tes_2 notizia di reato) da lui firmata era stata in realtà da me redatta in quanto intervenuto su richiesta dell'assistente e dell'agente . Fu richiesto il mio intervento Tes_3 Tes_5
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 22261 / 2022 - pag. 5 nella mia qualità di ufficiale di polizia giudiziaria essendo morte due persone nel sinistro. Rilevo che dalla quinta pagina del documento in questione risulta che i due deceduti furono trasportati all'obitorio di piazzale Gorini e che venne richiesto l'intervento della polizia scientifica presso l'obitorio per accertare le loro identità. Rilevo che l'autovettura ON era di provenienza furtiva. Nella diciassettesima pagina del documento 1 attrice rilevo che la parola dattiloscritta conducente, accanto al nome di , è Controparte_5 stata sostituita con trasportato, mentre la frase dattiloscritta “trasportati 3 persone” è stata sostituita a mano dalla scritta “trasportati 2 persone” e poi accanto al nome di Per_1
, è stata aggiunta a penna la scritta “conducente”. Tali tre correzioni sono state
[...] apposte di mio pugno come ricavo anche dalla sigla PV che si trova a cavallo del rigo verticale sinistro in basso. Non so che cosa significhi la sigla manoscritta sul margine Tes_6 destro. Non so spiegarmi la ragione, né l'epoca della correzione manoscritta. Prendo atto che nella relazione datata 27/11/2012, alla facciata tredicesima e ss. del doc. 1 di parte attrice, la prima pagina indica che conducente era e indica l' come trasportato ma CP_5 Per_1 non dà conto di nessun accertamento volto alle rispettive identificazioni. Prendo atto del fatto che tale relazione risulta cmq priva della quarta pagina poiché dopo la pagina tre c'è la pagina cinque >>
Quanto alle modalità del sinistro, dalla relazione datata 27.12.2012, inviata dalla Polizia stradale Milano Ovest al Pubblico ministero (pag. 13 e seguenti del doc. 1 attori nonché pag. 1 e seguenti del documento qui trasmesso dalla stessa Polstrada e inserito nel fascicolo telematico il 13.10.2023) si ricava anzitutto che l'autovettura ON ND targata EF318HB, sulla quale gli attori dichiarano che il loro congiunto si trovava come trasportato, era di proprietà di (residente in [...]) sicché quel veicolo costituiva compendio di Persona_2 furto.
Come si legge a pag. 26 dell'informativa – notizia di reato qui prodotta il 13.10.2023 dalla Polizia stradale:
<< Il giorno 31 Agosto 2012 verso le ore 02:05 circa, il conducente di autovettura di colore grigio targata EF318HB con a bordo in qualità di Parte_5 trasportati 4 persone, percorreva la tangenziale est di Milano in direzione Venezia impegnando verosimilmente la terza corsia.
Giunto all'altezza della progressiva chilometrica 2+047, dove la strada si presenta a cinque corsie di marcia unidirezionali e delimitata a destra da sicurvia metallico e a sinistra da manto erboso con paletti segnalimite e a tratti da sicurvia metallico con conformazione rettilinea pianeggiante, il conducente della vettura ON probabilmente a causa dello stato di alterazione psico-fisico dovuto all'ingerimento si sostanze alcoliche e/o all'assunzione di sostanze stupefacenti, perdeva il controllo del veicolo condotto;
quest'ultimo fuoriusciva gradatamente dalla sede stradale deviando verso sinistra invadendo il manto erboso a sinistra della carreggiata fino ad impattare con le
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 22261 / 2022 - pag. 6 strutture anteriori contro la manina inizio sicurvia metallico posto a sinistra della carreggiata.
A seguito di quanto sopra descritto il veicolo dopo aver divelto il sicurvia metallico impuntandosi con la parte anteriore, ruotava in senso orario di circa 90° trovando posizione di quiete sul manto erboso con la parte posteriore rivolta verso sinistra a la parte anteriore incastrata sotto il sicurvia metallico in posizione trasversale all'asse stradale.
Nell'occorso il conducente, incastrato sul seggiolino anteriore sinistro col capo riverso sulla portiera lato guida, riportava ferite mortali;
il trasportato posteriore destro, privo di cintura di sicurezza, veniva proiettato in avanti andando ad impattare con il lobo frontale contro il sicurvia metallico riportando ferite mortali rimanendo poi in posizione supina con la testa riversa sul cruscotto ed il corpo lungo il canale del cambio della vettura.
La trasportata anteriore destra restava incastrata all'interno del veicolo riportando lesioni gravi mentre la trasportata posteriore sinistra anch'essa all'interno del veicolo riportava lesioni.
… Per quanto concerne il conducente ed il trasportato posteriore il medico dott. CONTRO
ne costatava il decesso. CP_6
Al momento solo la trasportata posteriore sinistra del veicolo ON risultava in possesso di documento di identificazione mentre gli altri coinvolti al momento non erano in possesso di alcuna documentazione identificativa o similare … >>.
A pagina 28 della stessa relazione il Comandante Isp. Sup. dichiarava: Tes_2
<< In seguito all'informativa preliminare inerente al sinistro in oggetto a Voi trasmessa in data 30/08/2012 con prof. Nr. 10256, si rende noto che, il veniva Controparte_7 identificato quale conducente, il quale trasportato sedile posteriore destro e Persona_1 quale trasportata sedile anteriore destro >> Persona_4
A pag. 4 della relazione in discorso, però, si legge che:
<< Gli occupanti della vettura riportavano gravi lesioni rimanendo incastrati fra le lamiere,
sul posto intervenivano due squadre dei Vigili del Fuoco che provvedevano ad estrarre le due donne ferite ed i corpi dei due uomini privi di vita. Si da atto che per poter procedere al soccorso delle persone all'interno della vettura i Vigili del Fuoco sono stati costretti a tagliare le cerniere delle portiere staccando dalla sede quella di destra, mentre quelle di sinistra venivano piegate, alla posteriore veniva infranto il lunotto. L'intervento di molto personale medico, paramedico e dei
Vigili del fuoco modificava in modo involontario la scena dell'evento infortunistico che comunque non comprometteva l'accertamento della dinamica del sinistro >>
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 22261 / 2022 - pag. 7 A pag. 8 della relazione suddetta è inserita la nota del 9.4.2013 della Direzione centrale della polizia criminale, Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia, nella quale si legge:
<< Con riferimento alla nota a margine, si comunica che il collaterale Servizio a Rabat, interessato in ordine alla richiesta di esatta identificazione di cadavere sconosciuto ha riferito quanto segue: "Noi vi informiamo che le impronte da voi trasmesse corrispondono a quelle del cittadino marocchino nato a [...]
Old Yaich il 20.06.1987" >>
Ancora, a pag. 9 della relazione si legge l'appostazione manoscritta:
<< giunti sul posto si rinveniva il veicolo “A” … sul posto era già presente la V186 RIPS
Milano, personale del 118 e VVFF di Milano. All'interno del veicolo il conducente era riverso sulla portiera ant. sx privo di vita mentre la trasportata ant. dx era incastrata nell'abitacolo il trasportato post. dx era stato proiettato in avanti ed era rimasto supino con la testa nel cruscotto ed il corpo lungo il canale del veicolo, privo di vita.
All'interno del veicolo si rinvenivano varie bottiglie di birra rotte e semi integre e inoltre addosso al conducente si rinveniva sostanza ritenuta stupefacente tipo cocaina. Al momento solo la trasportata posteriore sx risultava in possesso di un documento di identificazione >>
Risulta perciò certo che nell'auto in questione fossero presenti due uomini (uno alla guida e uno sul sedile posteriore destro) e due donne. I due uomini furono identificati in e nel Persona_5 congiunto degli odierni attori. Dopo un'iniziale inversione dei nomi attribuiti ai due corpi, la polizia italiana, grazie alla cooperazione di quella marocchina, poté accertare che le impronte della persona trovata riversa sulla portiera sinistra in corrispondenza del posto di guida era
[...]
di modo che non possono esservi ragionevoli dubbi circa il fatto che l'altro uomo, cioè il Per_5 passeggero deceduto, fosse , congiunto degli attori. Persona_1
Risulta dunque fondata la domanda di risarcimento del danno sofferto dagli attori per la lesione del legame parentale col predetto passeggero, rispetto al quale appare sufficientemente documentata la parentela, giacché il certificato anagrafico prodotto con traduzione asseverata sub doc. 15 attesta che (nato “nel 1988”) era fratello germano di e di Persona_1 Parte_2 Pt_3
(le cui date di nascita sono indicate -nel doc. 13- come 13.6.1986 per e 15.11.1995 per
[...] Pt_2
) nonché figlio di (nata il [...]) e di “ iglio di Pt_3 Parte_1 Per_6
. Per_7
In ragione delle circostanze sopra evidenziate, peraltro, ai congiunti spetta il risarcimento per una frazione soltanto del danno, giacché:
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 22261 / 2022 - pag. 8 • manca prova certa della consapevolezza, in capo alla vittima primaria, della provenienza furtiva del veicolo, e dunque della sua circolazione illegale (che farebbe venir meno in radice ogni diritto al risarcimento);
• vi è per contro prova certa del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, che avrebbero invece consentito di evitare l'esito letale, come dimostra la diversa sorte delle due passeggere;
• è “più probabile che non” il fatto che la vittima primaria fosse consapevole della condizione di alterazione psicofisica in cui si trovava il conducente (ciò che palmarmente ha favorito, se non del tutto determinato, il sinistro), e ciò si ricava in particolare dall'acclarata presenza sul veicolo rubato di varie bottiglie di birra (anche rotte e semi integre) e dai restanti accertamenti della polizia sopra ricordati. Ciò porta a ritenere che la vittima primaria, colle sue molteplici negligenze, abbia contribuito causalmente al verificarsi del danno, e si stima equo attribuire alla vittima almeno i due terzi della corresponsabilità.
Gli attori hanno dunque diritto a essere risarciti solamente per un terzo degli importi risultanti dall'applicazione delle tabelle 2024 normalmente adottate in questo tribunale per la liquidazione del danno non patrimoniale in questione.
Occorre poi tenere conto, oltre che delle età della vittima primaria (ventiquattrenne) e di quelle dei congiunti come sopra determinate, anche della mancanza di convivenza, della mancata allegazione (prima ancora che prova) di elementi che giustifichino il riconoscimento di un'intensità del rapporto superiore al minimo (anche in considerazione della distanza tra le rispettive residenze) e della sopravvivenza di almeno altri due congiunti.
Sulla scorta di tali elementi, il danno totale va così rispettivamente determinato:
• per la madre cinquantenne: 56 punti per € 3.911 = EUR 219.016
• per il fratello ventiseienne : 48 punti per € 1.698 = EUR 81.504 Parte_2
• per il fratello diciassettenne :50 punti per € 1.698 = EUR 84.900 Parte_3
Dovendosi però considerare il concorso colposo della vittima primaria, ex a. 1227 cc, stimato per le ragioni già indicate nei due terzi del totale, spetta dunque agli attori il risarcimento nei limiti di un terzo delle cifre sopra determinate (già attualizzate, tenendo conto del periodico aggiornamento delle tabelle):
➢ per : EUR 73.005 Parte_1
➢ per : EUR 27.168 Parte_2
➢ per : EUR 28.300 Parte_3
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 22261 / 2022 - pag. 9 In conclusione, in parziale accoglimento delle domande, la convenuta va condannata a pagare agli attori le cifre sopra precisate, oltre interessi legali da oggi al saldo.
L'accoglimento solo parziale della domanda impone di condannare la convenuta a rifondere un terzo delle spese di lite, liquidato in dispositivo applicando i parametri del DM 55/2014 aggiornati dal DM 147/2022, in un importo fra i minimi e i medi, con compensazione dei restanti due terzi e con distrazione come da richiesta ex a. 93 cpc.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide: (1) accoglie parzialmente le domande degli attori;
(2) per l'effetto, condanna la convenuta soc. quale impresa Controparte_1 designata dal Fondo garanzia vittime della strada, a pagare: a) in favore l'importo di EUR 73.005 oltre agli Parte_1 interessi legali da oggi al saldo;
b) in favore l'importo di EUR 27.168 oltre agli interessi legali da Parte_2 oggi al saldo;
c) in favore l'importo di EUR 28.300 oltre agli interessi legali Parte_3 da oggi al saldo;
(3) condanna la convenuta a rifondere un terzo delle spese di lite degli attori, liquidato in € 405,00 per spese e € 4.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore delle avvocate CANEGRATI ANGELA e LO IS IMMACOLATA;
compensa i residui due terzi di dette spese.
Così deciso il giorno 30 luglio 2025 dal tribunale di Milano.
Il giudice Roberto PERTILE
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 22261 / 2022 - pag. 10