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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 20/11/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 427/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr.ssa Angela DI GIROLAMO Presidente Estensore
Dr. Massimo CANOSA Giudice
Dr. Giovanni NAPPI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 427/2025 V.G., vertente
n. ad Atessa il 10.05.1975 – CF , difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Antonella Marchetti
E
, n. ad Atessa il 29.01.1980 – CF difesa Parte_2 C.F._2 dall'Avv. Antonella Marchetti
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Omologa separazione consensuale.
FATTO
- vista la domanda di separazione personale avanzata dai coniugi;
- rilevato che i coniugi all'udienza del 04.11.2025, tenutasi in forma scritta, si riportavano alle condizioni di cui al ricorso depositato il 05.09.2025, del seguente preciso tenore:
1) i coniugi vivranno separatamente, assumendo l'obbligo al reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in Atessa alla Via Pietre n. 107, di cui il Sig. Parte_1
è unico proprietario in virtù di donazione del 23.08.2021 Rep n. 77871,
[...] rimane di proprietà del Sig. ; Parte_1
3) la sig.ra lascerà la casa coniugale portando con sé i beni e gli arredi di Pt_2 sua proprietà, già entro e non oltre il 5.9.2025;
4) l'autovettura CI LO tg. DP707EN, attualmente di proprietà del marito e in uso alla coniuge, sarà definitivamente ceduta a quest'ultima, con contestuale trasferimento della proprietà a suo favore. La sig.ra si impegna a Pt_2 sostenere integralmente, a proprio esclusivo carico, le spese di trasferimento proprietà, i futuri pagamenti di bollo e polizza assicurativa;
5) il sig. si impegna ad estinguere a suo esclusivo carico, senza aver nulla a Pt_1 pretendere nei confronti della sig.ra ogni posizione debitoria in cui Pt_2 risulta cointestataria e/o garante la sig.ra ivi compresa a mero titolo Pt_2 esemplificativo e non esaustivo il mutuo chirografario n. 2458 del 06.11.2024 stipulato presso BCC Abruzzo e Molise per l'importo di € 10.000,00 e la fideiussione prestata da sino all'ammontare di € 20.000,00. Parte_2
- ritenuto essersi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151 c.c.;
- ritenuto che le condizioni concordemente stabilite dalle parti rispondono alle esigenze familiari;
- ritenuto di dover fissare nuova udienza (posteriore al passaggio in giudicato della presente sentenza) per la prosecuzione del giudizio, al termine del quale si disporrà in ordine al regolamento delle spese processuali
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_2 Parte_1 alle condizioni concordate e sopra testualmente riportate da considerarsi parte integrante della sentenza
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Atessa, in cui il matrimonio è stato trascritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio Anno 2010, n. 19, Parte II serie A Ufficio 1;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Angela Di Girolamo
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 20.11.2025.
Il Presidente Estensore Angela Di Girolamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr.ssa Angela DI GIROLAMO Presidente Estensore
Dr. Massimo CANOSA Giudice
Dr. Giovanni NAPPI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 427/2025 V.G., vertente
n. ad Atessa il 10.05.1975 – CF , difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Antonella Marchetti
E
, n. ad Atessa il 29.01.1980 – CF difesa Parte_2 C.F._2 dall'Avv. Antonella Marchetti
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Omologa separazione consensuale.
FATTO
- vista la domanda di separazione personale avanzata dai coniugi;
- rilevato che i coniugi all'udienza del 04.11.2025, tenutasi in forma scritta, si riportavano alle condizioni di cui al ricorso depositato il 05.09.2025, del seguente preciso tenore:
1) i coniugi vivranno separatamente, assumendo l'obbligo al reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in Atessa alla Via Pietre n. 107, di cui il Sig. Parte_1
è unico proprietario in virtù di donazione del 23.08.2021 Rep n. 77871,
[...] rimane di proprietà del Sig. ; Parte_1
3) la sig.ra lascerà la casa coniugale portando con sé i beni e gli arredi di Pt_2 sua proprietà, già entro e non oltre il 5.9.2025;
4) l'autovettura CI LO tg. DP707EN, attualmente di proprietà del marito e in uso alla coniuge, sarà definitivamente ceduta a quest'ultima, con contestuale trasferimento della proprietà a suo favore. La sig.ra si impegna a Pt_2 sostenere integralmente, a proprio esclusivo carico, le spese di trasferimento proprietà, i futuri pagamenti di bollo e polizza assicurativa;
5) il sig. si impegna ad estinguere a suo esclusivo carico, senza aver nulla a Pt_1 pretendere nei confronti della sig.ra ogni posizione debitoria in cui Pt_2 risulta cointestataria e/o garante la sig.ra ivi compresa a mero titolo Pt_2 esemplificativo e non esaustivo il mutuo chirografario n. 2458 del 06.11.2024 stipulato presso BCC Abruzzo e Molise per l'importo di € 10.000,00 e la fideiussione prestata da sino all'ammontare di € 20.000,00. Parte_2
- ritenuto essersi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151 c.c.;
- ritenuto che le condizioni concordemente stabilite dalle parti rispondono alle esigenze familiari;
- ritenuto di dover fissare nuova udienza (posteriore al passaggio in giudicato della presente sentenza) per la prosecuzione del giudizio, al termine del quale si disporrà in ordine al regolamento delle spese processuali
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_2 Parte_1 alle condizioni concordate e sopra testualmente riportate da considerarsi parte integrante della sentenza
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Atessa, in cui il matrimonio è stato trascritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio Anno 2010, n. 19, Parte II serie A Ufficio 1;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Angela Di Girolamo
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 20.11.2025.
Il Presidente Estensore Angela Di Girolamo