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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/03/2025, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1904/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13.2.2024 da
1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadino/a: Italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Paolo Porta presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: CP_1
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Paolo Porta presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in ZA RD il 27.4.2013
(anno 2013 atto n. 1 reg. parte II serie A)
In separazione dei beni.
pagina 1 di 5 con i seguenti figli: nato a [...], il [...], cittadino italiano Persona_1 ata a Milano (MI) 17.08.2018, cittadina italiana Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13.02.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...], Parte_1 codice fiscale , e , nato a [...], il [...], C.F._1 Parte_2 codice fiscale;
C.F._2
• ordinare al Comune di ZA RD di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) I figli minori e saranno affidati congiuntamente ai genitori, con Persona_2 Parte_3 collocamento prevalente presso la madre.
2) La casa familiare sita a ZA RD (MI), via Madre Teresa di Calcutta n. 2, di proprietà esclusiva della sig.ra sarà assegnata alla stessa, che continuerà ad abitarla insieme con Parte_1
i figli minori.
3) Per quanto riguarda il tempo trascorso dai figli con ciascun genitore, il padre e la madre concordano che:
a. Durante il periodo scolastico, viste le esigenze lavorative del padre e per semplificare l'entrata a scuola, i figli pernotteranno presso la madre da domenica a giovedì;
b. I pomeriggi di lunedì, martedì e mercoledì vedranno la presenza di entrambi i genitori per l'organizzazione e la frequentazione delle attività extra scolastiche;
c. Il sig. potrà tenere e con sé il venerdì dalle 16,30 ed il mattino di Pt_2 Pt_3 Per_2 sabato sino a dopo pranzo, con pernottamento, e li riaccompagnerà dalla madre in orario da valutare di volta in volta in base agli impegni lavorativi, così come potrà essere concordato il pernottamento presso il padre anche per il sabato;
d. La domenica entrambi i genitori potranno trascorrere del tempo con i figli, da valutare in base alle attività ricreative;
e. Le festività Natalizie e Pasquali seguiranno il principio dell'alternanza, così come eventuali ponti;
il giorno del compleanno dei figli, se richiesto dagli stessi, verrà trascorso con entrambi i genitori;
per le vacanze estive i genitori concordano che ciascuno trascorrerà almeno un periodo di almeno una settimana continuativa con i figli.
4) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei Parte_2 Parte_1 figli la somma di €.300,00 (€.150,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata alla sig.ra Pt_1 anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di marzo 2025, e sarà
[...] pagina 2 di 5 annualmente rivalutata al 100% in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al FOI (prima rivalutazione marzo 2026).
5) Ciascun genitore terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di
Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c pagina 3 di 5 DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ) che hanno contratto matrimonio in ZA Parte_2 C.F._2
RD il 27.04.2013;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ZA RD perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 19.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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