TRIB
Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/09/2025, n. 3557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3557 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice onorario dott.ssa
Rosalba Musillami, nella causa civile iscritta al N. 4459/2025 R.G.L. promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Elisabetta
Ricchiuti ed elettivamente domiciliato presso il Suo Studio in Bergamo (BG), Via Antonio Locatelli
n.22, come da procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
- C.F. -Sede di Palermo - in persona del suo Regionale
[...] P.IVA_1 CP_2
per la Sicilia, legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, Viale del
Fante n. 58/D presso gli Uffici dell'Avvocatura Regionale Inail, rappresentato e difeso dall'Avv.ta
Loredana Di Salvo
-resistente -
Avente ad oggetto: indennizzo per danno biologico
All'udienza del 09.09.2025 ha pronunciato – ai sensi dell'art. 429 cpc – la seguente
SENTENZA
Munita di dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento della metà delle spese di lite che liquida in € 850,00 per compensi, CP_1
oltre rimborso spese forfetario, CPA ed IVA come per legge e che distrae in favore dell'Avv. Elisabetta
Ricchiuti ai sensi dell'art. 93 cpc.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 21.03.2025, il ricorrente – premesso di essere calciatore professionista
- esponeva di avere subito in data 09.02.2023 un trauma distorsivo al ginocchio destro in occasione di una seduta di allenamento. A seguito dell'infortunio riportava la “lesione completa del LCA ginocchio dx”. Quindi veniva sottoposto, in data 24.03.2023, ad un intervento di “ricostruzione LCA con tendini gracile e semitendinoso autologhi ginocchio destro” e successivamente iniziava un programma di riabilitazione dapprima in struttura ospedaliera e successivamente a casa.
Atteso l'infortunio, denunciava l'accaduto all' al fine di ottenere le prestazioni assicurative CP_1
previste per legge.
L' liquidava unicamente l'indennità di temporanea dal 15.02.2023 al 30.03.2023 in complessivi CP_1
€ 2.467,80 ritenendo non dovuta l'indennità per i giorni antecedenti al 15.02.2023 per ritardata segnalazione dell'infortunio da parte del datore di lavoro. Nulla riconosceva per danno biologico ritenendo insussistente una “menomazione dell'integrità psicofisica”.
Il ricorrente pertanto promuoveva il presente giudizio per il riconoscimento del danno biologico nella misura del 9% o comunque nella misura di giustizia con conseguente liquidazione del relativo indennizzo.
Si costituiva in giudizio parte convenuta che, riesaminata la documentazione medica dell'assicurato, rappresentava “la disponibilità dell' al riconoscimento in favore di a CP_1 Parte_1
seguito dell'infortunio del 09.02.2023, di un danno biologico del 7%, con compensazione, almeno parziale, delle spese di lite”.
Successivamente depositava provvedimento di liquidazione del danno biologico e dell'invalidità temporanea assoluta.
All'udienza di oggi le parti davano atto di avere raggiunto l'accordo in ordine al risarcimento del danno e alla parziale compensazione delle spese di lite.
La causa pertanto viene decisa come in epigrafe.
^
Il Giudice, esaminata la documentazione prodotta ed atteso che invero il ricorrente ha dichiarato, giusta verbale del 06.06.2025, di accettare l'offerta dell' di liquidazione del danno biologico CP_1
nella misura del 7% e di non avere più nulla a pretendere col pagamento del relativo indennizzo;
ritenuto che
all'udienza di oggi le parti hanno dato atto di avere raggiunto l'accordo anche per la parziale compensazione delle spese di lite;
ritenuto che
è venuto meno l'interesse in capo al ricorrente atteso il provvedimento di liquidazione del danno sia in relazione al danno biologico che in relazione all'ITA; dichiara cessata la materia del contendere.
Quanto alla regolazione delle spese legali esse vengono compensate per metà e la restante metà viene posta a carico dell' e liquidata, secondo i criteri di cui al DM 55/2014 e s.m.i., come in dispositivo CP_1
e con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo 09.09.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente