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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 06/10/2025, n. 1369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1369 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Alessandra Pesci – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per la regolamentazione dell'affidamento del figlio nato al di fuori del matrimonio e del contributo al suo mantenimento R.G. n. 3131/2025, promosso con ricorso depositato in data
19.6.2025 da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Simone Pantaleoni giusta mandato allegato telematicamente al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Treviso, viale Appiani n. 20/B;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Cecilia Bianchini giusta mandato allegato telematicamente alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Venezia Mestre, viale
Ancona n. 17; c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 3.10.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
Per parte ricorrente e resistente:
1) disporsi l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la Persona_1
madre nella casa familiare sita a Casale Sul Sile -Via Masotti 14/2-, con la precisazione che i genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
2) tenuto conto delle condizioni di IS e dei turni lavorativi del padre – che lo stesso si impegna a comunicare alla signora entro il giorno 22 del mese antecedente – lo stesso potrà trascorrere con il figlio Pt_1 Per_1
- almeno tre pomeriggi alla settimana, dall'uscita di scuola fino alle 19, con la possibilità di un pernotto durante la settimana, previo accordo tra i genitori e compatibilmente con i turni lavorativi del padre;
con la precisazione che qualora i pomeriggi di disponibilità durante la settimana del signor coincidano con quelli del lunedì e martedì della signora CP_1
, i genitori si alterneranno nella frequentazione di (lunedì l'uno, martedì l'altro, e viceversa); Pt_1 Per_1
- due weekend ogni due mesi, che in linea di massima comprenderanno il sabato e la domenica;
- nella settimana in cui il genitore avrà con sé il figlio dovrà accompagnare puntualmente lo stesso ad ogni attività
scolastica ed extrascolastica rispettando gli impegni scolastici, sportivi e di altra natura del minore ed in caso di impossibilità richiedendo la disponibilità dell'altro genitore, con facoltà di delegare chi farà le veci del genitore in quella giornata;
Per i colloqui con gli insegnanti ed i rapporti con la scuola i genitori potranno presenziare contestualmente ed in caso di impedimento di un genitore chi presenzierà riferirà all'altro il contenuto degli incontri genitori- insegnanti;
- le festività, i ponti e le ricorrenze tutte verranno equamente divisi tra i genitori ad anni alterni nel rispetto dei turni lavorativi;
2 - nelle vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore quindici giorni anche non consecutivi, da comunicarsi non appena saranno noti a ciascun genitore i rispettivi periodi di ferie dal lavoro e non oltre il mese di maggio di ciascun anno;
- in caso di malattia di o di particolare necessità, per cui non possa allontanarsi dalla casa familiare, previa Per_1 Per_1
comunicazione alla madre, il padre potrà accedere alla casa familiare per far visita al minore;
3) darsi atto che, in caso di accordo, i presenti turni e modalità di suddivisione potranno essere modificati;
nel caso in cui
l'accordo difetti, i genitori si atterranno a quanto qui concordato;
4) darsi atto che i genitori concordano che, a tutela dei diritti ed interessi del minore, la frequentazione di con Per_1
eventuali partner/compagni dei genitori sia autorizzata dopo che l'altro genitore ne abbia fatto la conoscenza attraverso una serie di incontri, seguendo comunque le indicazioni del Centro Samarotto;
5) darsi atto che le parti si impegnano a richiedere al Centro Samarotto di farsi assistere nella modalità di frequentazione
e di approccio con in vista della separazione e del trasferimento del padre in altra dimora, dichiarando di accettarne Per_1
sin d'ora le indicazioni;
6) assegnarsi la casa familiare sita a Casale Sul Sile, Via Masotti 14/2, alla signora con conseguente Parte_1
godimento esclusivo, disponendo che il signor rilasci la casa familiare entro un termine congruo e comunque CP_1
entro 60 giorni a decorrere dal 2.10.2025, nonché che la signora volturi le utenze della casa familiare entro 7 Pt_1
giorni dalla richiesta del signor CP_1
7) darsi atto che le parti concordano che l'Assegno Unico venga richiesto ed assegnato in via integrale ed esclusiva alla
signora ; Pt_1
8) in considerazione delle condizioni economiche delle parti, delle esigenze di dell'importo dell'Assegno Unico e dei Per_1
tempi di permanenza con l'uno e l'altro genitore, disporsi a carico del signor – con decorrenza dal suo trasferimento CP_1
– un contributo mensile al mantenimento di pari ad euro 350,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Per_1
ISTAT a partire da ottobre 2026, da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente della IG , alle coordinate che la signora si impegna a comunicare;
Parte_1
3 9) disporsi che le spese straordinarie individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Treviso vengano sostenute con il provento della somma che percepisce a titolo di indennità di frequenza, o altra che venisse riconosciuta, ed il residuo Per_1
dai genitori nella misura del 66% a carico del padre e 34% a carico della madre;
10) darsi atto che le parti concordano che il conto corrente in comune presso Credit Agricole rimarrà acceso ed utilizzato da entrambi al solo fine di corrispondere la rata del mutuo e l'assicurazione mensile, che rimarranno a carico di entrambi nella misura del 50%; pertanto le parti si impegnano a versare mensilmente la loro quota parte entro e non oltre il giorno
5 di ogni mese;
11) darsi che le parti dichiarano di suddividere i permessi ex L. 104/1992 in modo equo, concordando la distribuzione dei permessi e comunicando anticipatamente all'altro genitore la disponibilità a rinunciarvi;
12) darsi atto che le parti concordano che entrambe le nonne continueranno a mantenere la frequentazione con il nipote;
13) spese di lite compensate.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.6.2025, la signora conveniva in giudizio il signor Pt_1 CP_1
chiedendo al Tribunale di determinare le condizioni di affido, collocazione e mantenimento del figlio
, nato dalla relazione more uxorio tra le parti. Per_1
Il Giudice relatore, con decreto del 20.6.2025, previo rigetto dell'istanza ex art. 473 bis.15 cod. proc. civ. formulata dalla ricorrente, fissava l'udienza per la prima comparizione delle parti dinnanzi a sé abbreviando i termini processuali ai sensi dell'art. 473 bis.12 cod. proc. civ.
Si costituiva in giudizio in data 11.9.2025 il signor , contrastando le domande formulate dalla CP_1
ricorrente e altresì chiedendo, a sua volta, l'accoglimento delle conclusioni indicate nella propria memoria.
Le parti depositavano le proprie memorie ex art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
4 All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 1.10.2025, le parti venivano sentite separatamente dal Giudice. Nel corso della successiva discussione orale, emergeva la volontà delle parti di addivenire ad una soluzione concordata della vertenza.
I procuratori delle parti, quindi, precisavano congiuntamente le conclusioni sopra epigrafate.
A seguito della discussione orale della causa, nella quale i procuratori si riportavano all'accordo raggiunto, il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
* * *
Il Tribunale ritiene che possano essere accolte le condizioni concordate, posto che le stesse appaiono congrue in relazione alle condizioni economiche e reddituali delle parti, come documentate in atti, nonché conformi all'interesse del figlio minore . Per_1
Anche l'integrale compensazione delle spese di lite è congrua, stante l'intervenuto accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1) dispone l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1
prevalente presso la madre nella casa familiare sita a Casale Sul Sile -Via Masotti 14/2-, con la precisazione che i genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione,
potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
2) tenuto conto delle condizioni di IS e dei turni lavorativi del padre – che lo stesso si impegna a comunicare alla signora entro il giorno 22 del mese antecedente – lo stesso potrà trascorrere Pt_1
con il figlio : Per_1
- almeno tre pomeriggi alla settimana, dall'uscita di scuola fino alle 19, con la possibilità di un pernotto durante la settimana, previo accordo tra i genitori e compatibilmente con i turni lavorativi del padre;
con la precisazione che qualora i pomeriggi di disponibilità durante la settimana del signor CP_1
5 coincidano con quelli del lunedì e martedì della signora , i genitori si alterneranno nella Pt_1
frequentazione di (lunedì l'uno, martedì l'altro, e viceversa); Per_1
- due weekend ogni due mesi, che in linea di massima comprenderanno il sabato e la domenica;
- nella settimana in cui il genitore avrà con sé il figlio dovrà accompagnare puntualmente lo stesso ad ogni attività scolastica ed extrascolastica rispettando gli impegni scolastici, sportivi e di altra natura del minore ed in caso di impossibilità richiedendo la disponibilità dell'altro genitore, con facoltà di delegare chi farà le veci del genitore in quella giornata;
Per i colloqui con gli insegnanti ed i rapporti con la scuola i genitori potranno presenziare contestualmente ed in caso di impedimento di un genitore chi presenzierà riferirà all'altro il contenuto degli incontri genitori- insegnanti;
- le festività, i ponti e le ricorrenze tutte verranno equamente divisi tra i genitori ad anni alterni nel rispetto dei turni lavorativi;
- nelle vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore quindici giorni anche non consecutivi, da comunicarsi non appena saranno noti a ciascun genitore i rispettivi periodi di ferie dal lavoro e non oltre il mese di maggio di ciascun anno;
- in caso di malattia di o di particolare necessità, per cui non possa allontanarsi dalla casa Per_1 Per_1
familiare, previa comunicazione alla madre, il padre potrà accedere alla casa familiare per far visita al minore;
3) dà atto che, in caso di accordo, i presenti turni e modalità di suddivisione potranno essere modificati;
nel caso in cui l'accordo difetti, i genitori si atterranno a quanto qui concordato;
4) dà atto che i genitori concordano che, a tutela dei diritti ed interessi del minore, la frequentazione di con eventuali partner/compagni dei genitori sia autorizzata dopo che l'altro genitore ne abbia Per_1
fatto la conoscenza attraverso una serie di incontri, seguendo comunque le indicazioni del Centro
Samarotto;
6 5) dà atto che le parti si impegnano a richiedere al Centro Samarotto di farsi assistere nella modalità di frequentazione e di approccio con in vista della separazione e del trasferimento del padre in altra Per_1
dimora, dichiarando di accettarne sin d'ora le indicazioni;
6) assegna la casa familiare sita a Casale Sul Sile, Via Masotti 14/2, alla signora con Parte_1
conseguente godimento esclusivo, disponendo che il signor rilasci la casa familiare entro un CP_1
termine congruo e comunque entro 60 giorni a decorrere dal 2.10.2025, nonché che la signora volturi le utenze della casa familiare entro 7 giorni dalla richiesta del signor;
Pt_1 CP_1
7) dà atto che le parti concordano che l'Assegno Unico venga richiesto ed assegnato in via integrale ed esclusiva alla signora;
Pt_1
8) in considerazione delle condizioni economiche delle parti, delle esigenze di , dell'importo Per_1
dell'Assegno Unico e dei tempi di permanenza con l'uno e l'altro genitore, dispone a carico del signor
– con decorrenza dal suo trasferimento – un contributo mensile al mantenimento di pari CP_1 Per_1
ad euro 350,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a partire da ottobre 2026, da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente della IG
[...]
, alle coordinate che la signora si impegna a comunicare;
Pt_1
9) dispone che le spese straordinarie individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Treviso vengano sostenute con il provento della somma che percepisce a titolo di indennità di frequenza, o altra Per_1
che venisse riconosciuta, ed il residuo dai genitori nella misura del 66% a carico del padre e 34% a carico della madre;
10) dà atto che le parti concordano che il conto corrente in comune presso Credit Agricole rimarrà acceso ed utilizzato da entrambi al solo fine di corrispondere la rata del mutuo e l'assicurazione mensile, che rimarranno a carico di entrambi nella misura del 50%; pertanto le parti si impegnano a versare mensilmente la loro quota parte entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
7 11) dà che le parti dichiarano di suddividere i permessi ex L. 104/1992 in modo equo, concordando la distribuzione dei permessi e comunicando anticipatamente all'altro genitore la disponibilità a rinunciarvi;
12) dà atto che le parti concordano che entrambe le nonne continueranno a mantenere la frequentazione con il nipote;
13) spese di lite compensate.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 3.10.2025.
Il Presidente dott.ssa Alessandra Pesci
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Alessandra Pesci – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per la regolamentazione dell'affidamento del figlio nato al di fuori del matrimonio e del contributo al suo mantenimento R.G. n. 3131/2025, promosso con ricorso depositato in data
19.6.2025 da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Simone Pantaleoni giusta mandato allegato telematicamente al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Treviso, viale Appiani n. 20/B;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Cecilia Bianchini giusta mandato allegato telematicamente alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Venezia Mestre, viale
Ancona n. 17; c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 3.10.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
Per parte ricorrente e resistente:
1) disporsi l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la Persona_1
madre nella casa familiare sita a Casale Sul Sile -Via Masotti 14/2-, con la precisazione che i genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
2) tenuto conto delle condizioni di IS e dei turni lavorativi del padre – che lo stesso si impegna a comunicare alla signora entro il giorno 22 del mese antecedente – lo stesso potrà trascorrere con il figlio Pt_1 Per_1
- almeno tre pomeriggi alla settimana, dall'uscita di scuola fino alle 19, con la possibilità di un pernotto durante la settimana, previo accordo tra i genitori e compatibilmente con i turni lavorativi del padre;
con la precisazione che qualora i pomeriggi di disponibilità durante la settimana del signor coincidano con quelli del lunedì e martedì della signora CP_1
, i genitori si alterneranno nella frequentazione di (lunedì l'uno, martedì l'altro, e viceversa); Pt_1 Per_1
- due weekend ogni due mesi, che in linea di massima comprenderanno il sabato e la domenica;
- nella settimana in cui il genitore avrà con sé il figlio dovrà accompagnare puntualmente lo stesso ad ogni attività
scolastica ed extrascolastica rispettando gli impegni scolastici, sportivi e di altra natura del minore ed in caso di impossibilità richiedendo la disponibilità dell'altro genitore, con facoltà di delegare chi farà le veci del genitore in quella giornata;
Per i colloqui con gli insegnanti ed i rapporti con la scuola i genitori potranno presenziare contestualmente ed in caso di impedimento di un genitore chi presenzierà riferirà all'altro il contenuto degli incontri genitori- insegnanti;
- le festività, i ponti e le ricorrenze tutte verranno equamente divisi tra i genitori ad anni alterni nel rispetto dei turni lavorativi;
2 - nelle vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore quindici giorni anche non consecutivi, da comunicarsi non appena saranno noti a ciascun genitore i rispettivi periodi di ferie dal lavoro e non oltre il mese di maggio di ciascun anno;
- in caso di malattia di o di particolare necessità, per cui non possa allontanarsi dalla casa familiare, previa Per_1 Per_1
comunicazione alla madre, il padre potrà accedere alla casa familiare per far visita al minore;
3) darsi atto che, in caso di accordo, i presenti turni e modalità di suddivisione potranno essere modificati;
nel caso in cui
l'accordo difetti, i genitori si atterranno a quanto qui concordato;
4) darsi atto che i genitori concordano che, a tutela dei diritti ed interessi del minore, la frequentazione di con Per_1
eventuali partner/compagni dei genitori sia autorizzata dopo che l'altro genitore ne abbia fatto la conoscenza attraverso una serie di incontri, seguendo comunque le indicazioni del Centro Samarotto;
5) darsi atto che le parti si impegnano a richiedere al Centro Samarotto di farsi assistere nella modalità di frequentazione
e di approccio con in vista della separazione e del trasferimento del padre in altra dimora, dichiarando di accettarne Per_1
sin d'ora le indicazioni;
6) assegnarsi la casa familiare sita a Casale Sul Sile, Via Masotti 14/2, alla signora con conseguente Parte_1
godimento esclusivo, disponendo che il signor rilasci la casa familiare entro un termine congruo e comunque CP_1
entro 60 giorni a decorrere dal 2.10.2025, nonché che la signora volturi le utenze della casa familiare entro 7 Pt_1
giorni dalla richiesta del signor CP_1
7) darsi atto che le parti concordano che l'Assegno Unico venga richiesto ed assegnato in via integrale ed esclusiva alla
signora ; Pt_1
8) in considerazione delle condizioni economiche delle parti, delle esigenze di dell'importo dell'Assegno Unico e dei Per_1
tempi di permanenza con l'uno e l'altro genitore, disporsi a carico del signor – con decorrenza dal suo trasferimento CP_1
– un contributo mensile al mantenimento di pari ad euro 350,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Per_1
ISTAT a partire da ottobre 2026, da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente della IG , alle coordinate che la signora si impegna a comunicare;
Parte_1
3 9) disporsi che le spese straordinarie individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Treviso vengano sostenute con il provento della somma che percepisce a titolo di indennità di frequenza, o altra che venisse riconosciuta, ed il residuo Per_1
dai genitori nella misura del 66% a carico del padre e 34% a carico della madre;
10) darsi atto che le parti concordano che il conto corrente in comune presso Credit Agricole rimarrà acceso ed utilizzato da entrambi al solo fine di corrispondere la rata del mutuo e l'assicurazione mensile, che rimarranno a carico di entrambi nella misura del 50%; pertanto le parti si impegnano a versare mensilmente la loro quota parte entro e non oltre il giorno
5 di ogni mese;
11) darsi che le parti dichiarano di suddividere i permessi ex L. 104/1992 in modo equo, concordando la distribuzione dei permessi e comunicando anticipatamente all'altro genitore la disponibilità a rinunciarvi;
12) darsi atto che le parti concordano che entrambe le nonne continueranno a mantenere la frequentazione con il nipote;
13) spese di lite compensate.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.6.2025, la signora conveniva in giudizio il signor Pt_1 CP_1
chiedendo al Tribunale di determinare le condizioni di affido, collocazione e mantenimento del figlio
, nato dalla relazione more uxorio tra le parti. Per_1
Il Giudice relatore, con decreto del 20.6.2025, previo rigetto dell'istanza ex art. 473 bis.15 cod. proc. civ. formulata dalla ricorrente, fissava l'udienza per la prima comparizione delle parti dinnanzi a sé abbreviando i termini processuali ai sensi dell'art. 473 bis.12 cod. proc. civ.
Si costituiva in giudizio in data 11.9.2025 il signor , contrastando le domande formulate dalla CP_1
ricorrente e altresì chiedendo, a sua volta, l'accoglimento delle conclusioni indicate nella propria memoria.
Le parti depositavano le proprie memorie ex art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
4 All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 1.10.2025, le parti venivano sentite separatamente dal Giudice. Nel corso della successiva discussione orale, emergeva la volontà delle parti di addivenire ad una soluzione concordata della vertenza.
I procuratori delle parti, quindi, precisavano congiuntamente le conclusioni sopra epigrafate.
A seguito della discussione orale della causa, nella quale i procuratori si riportavano all'accordo raggiunto, il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
* * *
Il Tribunale ritiene che possano essere accolte le condizioni concordate, posto che le stesse appaiono congrue in relazione alle condizioni economiche e reddituali delle parti, come documentate in atti, nonché conformi all'interesse del figlio minore . Per_1
Anche l'integrale compensazione delle spese di lite è congrua, stante l'intervenuto accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1) dispone l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1
prevalente presso la madre nella casa familiare sita a Casale Sul Sile -Via Masotti 14/2-, con la precisazione che i genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione,
potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
2) tenuto conto delle condizioni di IS e dei turni lavorativi del padre – che lo stesso si impegna a comunicare alla signora entro il giorno 22 del mese antecedente – lo stesso potrà trascorrere Pt_1
con il figlio : Per_1
- almeno tre pomeriggi alla settimana, dall'uscita di scuola fino alle 19, con la possibilità di un pernotto durante la settimana, previo accordo tra i genitori e compatibilmente con i turni lavorativi del padre;
con la precisazione che qualora i pomeriggi di disponibilità durante la settimana del signor CP_1
5 coincidano con quelli del lunedì e martedì della signora , i genitori si alterneranno nella Pt_1
frequentazione di (lunedì l'uno, martedì l'altro, e viceversa); Per_1
- due weekend ogni due mesi, che in linea di massima comprenderanno il sabato e la domenica;
- nella settimana in cui il genitore avrà con sé il figlio dovrà accompagnare puntualmente lo stesso ad ogni attività scolastica ed extrascolastica rispettando gli impegni scolastici, sportivi e di altra natura del minore ed in caso di impossibilità richiedendo la disponibilità dell'altro genitore, con facoltà di delegare chi farà le veci del genitore in quella giornata;
Per i colloqui con gli insegnanti ed i rapporti con la scuola i genitori potranno presenziare contestualmente ed in caso di impedimento di un genitore chi presenzierà riferirà all'altro il contenuto degli incontri genitori- insegnanti;
- le festività, i ponti e le ricorrenze tutte verranno equamente divisi tra i genitori ad anni alterni nel rispetto dei turni lavorativi;
- nelle vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore quindici giorni anche non consecutivi, da comunicarsi non appena saranno noti a ciascun genitore i rispettivi periodi di ferie dal lavoro e non oltre il mese di maggio di ciascun anno;
- in caso di malattia di o di particolare necessità, per cui non possa allontanarsi dalla casa Per_1 Per_1
familiare, previa comunicazione alla madre, il padre potrà accedere alla casa familiare per far visita al minore;
3) dà atto che, in caso di accordo, i presenti turni e modalità di suddivisione potranno essere modificati;
nel caso in cui l'accordo difetti, i genitori si atterranno a quanto qui concordato;
4) dà atto che i genitori concordano che, a tutela dei diritti ed interessi del minore, la frequentazione di con eventuali partner/compagni dei genitori sia autorizzata dopo che l'altro genitore ne abbia Per_1
fatto la conoscenza attraverso una serie di incontri, seguendo comunque le indicazioni del Centro
Samarotto;
6 5) dà atto che le parti si impegnano a richiedere al Centro Samarotto di farsi assistere nella modalità di frequentazione e di approccio con in vista della separazione e del trasferimento del padre in altra Per_1
dimora, dichiarando di accettarne sin d'ora le indicazioni;
6) assegna la casa familiare sita a Casale Sul Sile, Via Masotti 14/2, alla signora con Parte_1
conseguente godimento esclusivo, disponendo che il signor rilasci la casa familiare entro un CP_1
termine congruo e comunque entro 60 giorni a decorrere dal 2.10.2025, nonché che la signora volturi le utenze della casa familiare entro 7 giorni dalla richiesta del signor;
Pt_1 CP_1
7) dà atto che le parti concordano che l'Assegno Unico venga richiesto ed assegnato in via integrale ed esclusiva alla signora;
Pt_1
8) in considerazione delle condizioni economiche delle parti, delle esigenze di , dell'importo Per_1
dell'Assegno Unico e dei tempi di permanenza con l'uno e l'altro genitore, dispone a carico del signor
– con decorrenza dal suo trasferimento – un contributo mensile al mantenimento di pari CP_1 Per_1
ad euro 350,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a partire da ottobre 2026, da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente della IG
[...]
, alle coordinate che la signora si impegna a comunicare;
Pt_1
9) dispone che le spese straordinarie individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Treviso vengano sostenute con il provento della somma che percepisce a titolo di indennità di frequenza, o altra Per_1
che venisse riconosciuta, ed il residuo dai genitori nella misura del 66% a carico del padre e 34% a carico della madre;
10) dà atto che le parti concordano che il conto corrente in comune presso Credit Agricole rimarrà acceso ed utilizzato da entrambi al solo fine di corrispondere la rata del mutuo e l'assicurazione mensile, che rimarranno a carico di entrambi nella misura del 50%; pertanto le parti si impegnano a versare mensilmente la loro quota parte entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
7 11) dà che le parti dichiarano di suddividere i permessi ex L. 104/1992 in modo equo, concordando la distribuzione dei permessi e comunicando anticipatamente all'altro genitore la disponibilità a rinunciarvi;
12) dà atto che le parti concordano che entrambe le nonne continueranno a mantenere la frequentazione con il nipote;
13) spese di lite compensate.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 3.10.2025.
Il Presidente dott.ssa Alessandra Pesci
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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