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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 15/02/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9307/2024
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA
Prima Sezione Civile Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado sopra emarginata e promossa da: nata a [...] il [...](C.F. Parte_1
), C.F._1 rappresentata e difesa dall' Avv. Simone ANGELICI, ed elettivamente domiciliata nel suo studio a Bologna, Via San Vitale, 57 RICORRENTE contro ato a Sfax (Tunisia) il 21 luglio 1982 (C.F. Controparte_1
), C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
***** OGGETTO: scioglimento del matrimonio
*****
CONCLUSIONI La parte costituita ha concluso come da verbale dell'udienza del 5 novembre 2024.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio il 30 Parte_1 Controparte_1 aprile 2016 a San Lazzaro di Savena. Dalla loro unione non sono nati figli. Con sentenza n. 1597/2022, pubblicata il 22 giugno 2022, è stata pronunciata la separazione tra i coniugi con addebito a carico del signor e con rigetto CP_1 della domanda di riconoscimento in proprio favore di un assegno di mantenimento formulata dalla signora Pt_1
***
pagina 1 di 2 Con ricorso depositato il 25 giugno 2024 ha chiesto che sia Parte_1 pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con Controparte_1
Il signor pur se regolarmente citato, non si è costituito ed è CP_1 pertanto stato dichiarato contumace. All'udienza del 11 febbraio 2025 è comparsa la ricorrente, la quale ha confermato il contenuto dei propri atti difensivi. La Giudice delegata ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 15 luglio 2024. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, stante il principio giurisprudenziale, cui si attiene questo Ufficio, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
.*** Lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro dichiarato, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 01.12.1970 n. 898, posto che la separazione perdura ininterrottamente da anni e che pertanto sono ampiamente decorsi i termini di legge senza che i coniugi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale. Del resto, l'impossibilità di una riconciliazione e di ricostituire la comunione spirituale e materiale propria dell'istituto del matrimonio è confermata dal tenore degli atti, dalle dichiarazioni del ricorrente e dalla contumacia del convenuto. Nulla va disposto sulle spese di lite, stante la natura necessaria del giudizio e la mancata opposizione del convenuto alla domanda del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio tra nata a [...] il 18 Parte_1 settembre 1969 e nato il [...] a [...], Controparte_1 unitisi in matrimonio il 30 aprile 2016 a San Lazzaro di Savena, atto iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 8, Parte I, anno 2016;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza. Nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 12 febbraio 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA
Prima Sezione Civile Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado sopra emarginata e promossa da: nata a [...] il [...](C.F. Parte_1
), C.F._1 rappresentata e difesa dall' Avv. Simone ANGELICI, ed elettivamente domiciliata nel suo studio a Bologna, Via San Vitale, 57 RICORRENTE contro ato a Sfax (Tunisia) il 21 luglio 1982 (C.F. Controparte_1
), C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
***** OGGETTO: scioglimento del matrimonio
*****
CONCLUSIONI La parte costituita ha concluso come da verbale dell'udienza del 5 novembre 2024.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio il 30 Parte_1 Controparte_1 aprile 2016 a San Lazzaro di Savena. Dalla loro unione non sono nati figli. Con sentenza n. 1597/2022, pubblicata il 22 giugno 2022, è stata pronunciata la separazione tra i coniugi con addebito a carico del signor e con rigetto CP_1 della domanda di riconoscimento in proprio favore di un assegno di mantenimento formulata dalla signora Pt_1
***
pagina 1 di 2 Con ricorso depositato il 25 giugno 2024 ha chiesto che sia Parte_1 pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con Controparte_1
Il signor pur se regolarmente citato, non si è costituito ed è CP_1 pertanto stato dichiarato contumace. All'udienza del 11 febbraio 2025 è comparsa la ricorrente, la quale ha confermato il contenuto dei propri atti difensivi. La Giudice delegata ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 15 luglio 2024. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, stante il principio giurisprudenziale, cui si attiene questo Ufficio, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
.*** Lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro dichiarato, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 01.12.1970 n. 898, posto che la separazione perdura ininterrottamente da anni e che pertanto sono ampiamente decorsi i termini di legge senza che i coniugi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale. Del resto, l'impossibilità di una riconciliazione e di ricostituire la comunione spirituale e materiale propria dell'istituto del matrimonio è confermata dal tenore degli atti, dalle dichiarazioni del ricorrente e dalla contumacia del convenuto. Nulla va disposto sulle spese di lite, stante la natura necessaria del giudizio e la mancata opposizione del convenuto alla domanda del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio tra nata a [...] il 18 Parte_1 settembre 1969 e nato il [...] a [...], Controparte_1 unitisi in matrimonio il 30 aprile 2016 a San Lazzaro di Savena, atto iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 8, Parte I, anno 2016;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza. Nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 12 febbraio 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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