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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lucca, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lucca |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 12/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DEL FORNO ANTONIO, Presidente
GRASSI MM, Relatore
MENGONI ENRICO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 319/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Via Grezar 14 00100 Roma RM
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 06284202400001410001 VARIE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione, a seguito della sentenza n. 407/25 del Tribunale di Pisa che dichiarava difetto di giurisdizione in favore di quella tributaria, Ricorrente_1 impugnava l'atto di pignoramento presso terzi (Resistente_1 ) in epigrafe indicato, emesso dalla Agenzia delle Entrate Riscossione di Lucca per la somma totale di euro 102.683,55, comprensiva di interessi, per crediti tributari relativi a sei cartelle di pagamento.
Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente eccepiva la prescrizione dei crediti e sanzioni, in quanto il termine prescrizionale era decorso dalla notifica delle cartelle di pagamento alla notifica della intimazione di pagamento, atto prodromico al pignoramento impugnato.
Con il secondo motivo, il ricorrente eccepiva il difetto di motivazione, in quanto l'atto di pignoramento presso terzi non indicava specificamente i crediti per i quali si procedeva.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che preliminarmente chiedeva dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
Precisava inoltre che avverso lo stesso atto di pignoramento presso terzi era stato proposto ricorso innanzi a questa Corte, conclusosi con la sentenza n.6/25, avverso la quale veniva interposto appello, iscritto al n.
292/25 presso la Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Firenze. Eccepiva pertanto la litispendenza
Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso.
Depositava memoria il ricorrente che contestava quanto argomentato nelle controdeduzioni e chiedeva un congruo rinvio in attesa della sentenza nel giudizio di appello
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame degli atti risulta evidente la litispendenza, in quanto la stessa causa ( medesima causa petendi e petitum) è pendente presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Firenze, a seguito di appello avverso la sentenza n. 6/25 di questa Corte. Pertanto si deve dichiarare l'estinzione del giudizio. Sussistono valide ragioni per compensare fra le parti le spese processuali
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per litispendenza;
compensa tra le parti le spese della controversia.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DEL FORNO ANTONIO, Presidente
GRASSI MM, Relatore
MENGONI ENRICO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 319/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Via Grezar 14 00100 Roma RM
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 06284202400001410001 VARIE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione, a seguito della sentenza n. 407/25 del Tribunale di Pisa che dichiarava difetto di giurisdizione in favore di quella tributaria, Ricorrente_1 impugnava l'atto di pignoramento presso terzi (Resistente_1 ) in epigrafe indicato, emesso dalla Agenzia delle Entrate Riscossione di Lucca per la somma totale di euro 102.683,55, comprensiva di interessi, per crediti tributari relativi a sei cartelle di pagamento.
Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente eccepiva la prescrizione dei crediti e sanzioni, in quanto il termine prescrizionale era decorso dalla notifica delle cartelle di pagamento alla notifica della intimazione di pagamento, atto prodromico al pignoramento impugnato.
Con il secondo motivo, il ricorrente eccepiva il difetto di motivazione, in quanto l'atto di pignoramento presso terzi non indicava specificamente i crediti per i quali si procedeva.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che preliminarmente chiedeva dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
Precisava inoltre che avverso lo stesso atto di pignoramento presso terzi era stato proposto ricorso innanzi a questa Corte, conclusosi con la sentenza n.6/25, avverso la quale veniva interposto appello, iscritto al n.
292/25 presso la Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Firenze. Eccepiva pertanto la litispendenza
Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso.
Depositava memoria il ricorrente che contestava quanto argomentato nelle controdeduzioni e chiedeva un congruo rinvio in attesa della sentenza nel giudizio di appello
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame degli atti risulta evidente la litispendenza, in quanto la stessa causa ( medesima causa petendi e petitum) è pendente presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Firenze, a seguito di appello avverso la sentenza n. 6/25 di questa Corte. Pertanto si deve dichiarare l'estinzione del giudizio. Sussistono valide ragioni per compensare fra le parti le spese processuali
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per litispendenza;
compensa tra le parti le spese della controversia.