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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 11699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11699 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 23311/2024 r.g.a.c.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico
ET Pastore AL ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 23311/2024 RGAC e vertente
TRA
e elettivamente domiciliati in Parte_1 Parte_2 Parte_3
Villaricca al Via G. B. Vico 57 presso gli avv.ti Agostino Pellegrino e Tommaso
Pellegrino, dai quali sono rappresentati e difesi come da procura allegata telematicamente all'atto di citazione
ATTORI
E
, residente in [...] int. 2 Controparte_1
pagina 1 di 8 , quale impresa designata per la Regione Campania dal FGVS, in Controparte_2
persona dei ll.rr.pp.tt.., elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore alla Via Giacomo
Matteotti 46 presso l'avv. Alfredo Crescenzo, dal quale è rappresentata e difesa come da procura alle liti rilasciata in data 18/12/2014 in Mogliano Veneto (Treviso) con atto per notaio rep. 186.905 Persona_1
, residente in [...] int. 2 Persona_2
CONVENUTI
Oggetto: Risarcimento danni da sinistro stradale
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta, per quanto di ragione.
e hanno convenuto nel presente Parte_1 Parte_2 Parte_3
Con giudizio , e , chiedendo di Controparte_1 Controparte_3 Persona_2
dichiarare responsabile esclusivo di un sinistro verificatosi in data 2/4/2023 in Per_2
Napoli, tra l'autovettura Ford Focus tg. BH120FS di proprietà di condotta CP_1
da e non assicurata per la Rca, e il motociclo Honda SH 150 cc tg. EX57498 Per_2
condotto da figlio dell'attrice e fratello degli attori , Controparte_4 Pt_3 Pt_1
che a seguito dell'evento era deceduto – e condannare i convenuti in solido a risarcire i danni subiti dagli attori per la morte del congiunto, con vittoria delle spese di lite;
si è costituita quale impresa designata per la Regione Campania dal Controparte_2
FGVS, chiedendo di dichiarare nulla la citazione per essere generici petitum e causa petendi, eccependo il massimale di € 6.070.000, e chiedendo di rigettare la domanda pagina 2 di 8 perché infondata;
nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione, ed ora la causa va decisa.
Preliminarmente la domanda va dichiarata proponibile, avendo gli attori chiesto tempestivamente il risarcimento alla impresa designata, con messaggio pec (con allegato il certificato di stato di famiglia della vittima) ricevuto il 22/11/2023 anche da Consap, come prescritto dall'art. 287 Cod.Ass., e non avendo l'impresa designata, prima del giudizio, chiesto che tale richiesta venisse integrata.
Costituendosi, ha eccepito che questo processo dovesse essere Controparte_3
sospeso sino a quando non fosse stato definito il processo penale a carico di Per_2
, imputato del reato di omicidio stradale ai danni di in cui erano
[...] Controparte_4
costituiti quali persone offese gli odierni attori e Parte_1 Parte_2 [...]
oltre a quel processo, al quale non sembra che CP_5 Controparte_6
partecipassero né né , ai quali la sentenza Controparte_1 Controparte_2
penale non sarebbe stata comunque opponibile, si è concluso con la sentenza 1196/2024 colla quale il GUP ha applicato la pena su richiesta ex art. 644 cpp, divenuta irrevocabile il 12/7/2024: sentenza che non è efficace nel processo civile di risarcimento, non trattandosi di sentenza irrevocabile di condanna a seguito di dibattimento (art. 651 cpp); ma nemmeno una sentenza che rispondesse ai requisiti richiesti dall'art. 651 cpp sarebbe stata opponibile agli attori, che erano presenti in quel processo quali persone offese ma non erano costituiti parti civili.
L'impresa designata ha poi eccepito che l'atto di citazione sia nullo “per impossibile individuazione del petitum e della causa petendi”. Nell'atto di citazione è ben descritto l'evento per il quale gli attori ritengono di avere diritto ad essere risarciti, anche sulla base della dichiarazione confessoria resa da all'Autorità Giudiziaria, Persona_2
riportata per esteso nel punto saliente, per cui la causa petendi è chiara;
per quanto concerne il petitum, ecco com'è descritto in citazione: “condannare Sig. ,in Persona_2
solido con proprietario dell'auto investirice tg BH120FS Controparte_1
(scoperta di garanzia assicurativa) e l in persona del Controparte_7
pagina 3 di 8 suo legale rapp.te pro tempore, nella qualità come in atti, al risarcimento di tutti i danni subiti dagli istanti, patrimoniali e non, sia biologici iure hereditatis che per la perdita parentale, allo stato indeterminabili ,o della somma che il Giudice riterrà più congrua, in applicazione del principio d'integralità del risarcimento ex art. 1223 c.c. ovvero, in quella che il Giudice riterrà di giustizia secondo il suo prudente apprezzamento”. Una formulazione indubbiamente sintetica, dalla quale si ricava l'esistenza di un solo tipo di danno risarcibile: quello da perdita parentale, ricavabile semplicemente dal fatto che gli attori lamentano la perdita del legame col rispettivo fratello e figlio – e liquidabile in base a validi elementi presuntivi;
nessun'altra tipologia di danno è adeguatamente individuata.
Parte attrice ha prodotto un certificato cronologico dal quale risulta che l'autovettura tg.
BH120FS al momento del sinistro apparteneva a , ed una Controparte_1
dichiarazione di Consap dalla quale emerge che alla data del 2/4/2023 dai database
ANIA non risultava un assicuratore per la RC del veicolo tg. BH120FS.
E' in atti il “rapporto incidente stradale” redatto dalla Polizia Municipale di Napoli, relativamente al sinistro per cui è causa: vi si legge che in data 2/4/2023 presuntivamente alle ore 16.45, in Napoli alla Via Cannavino altezza pali della luce 243-
112 e 243-113, collisero frontalmente l'autovettura privata tg. EX57498 condotta da e il motociclo a solo tg. BH120FS condotto da , il quale a Controparte_4 Persona_2
seguito del sinistro, due giorni dopo morì; in realtà, dal rapporto non si evince che Per_3
guidasse il motociclo e guidasse l'autovettura, e che fu a morire, ma questi Pt_1 Per_3
sono dati pacifici;
risulta invece dal rapporto la posizione finale assunta dai veicoli, con il veicolo A, quello condotto da , nel senso opposto di marcia: ossia fu il veicolo Pt_1
condotto da ad invadere l'opposto senso di marcia e a provocare l'incidente. Pt_1
Nel capo d'imputazione formulato a carico di nel processo conclusosi Controparte_4
con la sentenza penale 1196/2024 di applicazione della pena su richiesta, si legge che
“… postosi alla guida dell'autovettura marca Ford Focus tg. BH120FS … Persona_2
mentre percorreva alle ore 16.45 circa del 2.4.2023 un tratto di strada rettilineo pagina 4 di 8 (carreggiata a doppio senso di circolazione) in Napoli, alla via Cannavino in direzione di via Pallucci, tratto di strada compreso tra il palo dell'illuminazione pubblica n. 243-112
e quello n. 243-113, pianeggiante, con manto stradale asfaltato, sia pure in cattivo stato di manutenzione, e con fondo asciutto, in condizioni di traffico scarso e di buona visibilità, anche in considerazione del tempo sereno, invadeva la corsia di marcia opposta ed investiva frontalmente il motociclo Honda Sh 150 tg. EX57498 condotto da
(che viaggiava regolarmente nella sua corsia di marcia), in tal modo Controparte_4
rendendo inevitabile l'impatto…”; su questa imputazione, ha patteggiato la pena Per_2
di anni 3 di reclusione;
nella sentenza del GUP si conferma l'attendibilità della versione dei fatti contenuta nell'atto di citazione sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del
PM – e si concedono le attenuanti generiche “in considerazione delle dichiarazioni contenute nel verbale di interrogatorio del 9.5.2024”, dichiarazioni evidentemente di natura confessoria, se hanno indotto il GUP a concedere le attenuanti generiche, deve ritenersi per la condotta collaborativa in sede di indagini, visto che nella ricostruzione del GUP non attenuavano la gravità della condotta delittuosa in sé. In atto di citazione, parte attrice riporta quanto a suo tempo dichiarato da all'autorità Persona_2
giudiziaria: “giunti sulla via Cannavino, per il manto stradale deformato, circolavo al centro della carreggiata, poiché improvvisamente un gatto mi ha attraversato la strada, per evitare di investirlo, ho sterzato verso sinistra e contestualmente giungeva un motociclo che non ho potuto evitare…”; non si rinviene agli atti il verbale di tale dichiarazione, ma la difesa di , che avrebbe potuto accedere agli Controparte_3
atti per verificare la correttezza dell'affermazione, non ha contestato che queste dichiarazioni siano state effettivamente rese (si tratta, deve ritenersi, delle dichiarazioni rese il 9/5/2024, menzionate in sentenza). Sulla base di tali elementi, si ritiene che vada dichiarato responsabile esclusivo del sinistro per cui è causa: Per_2
invase completamente la corsia di marcia percorsa dal motociclo condotto da , Pt_1
che percorreva regolarmente la propria, andando ad impattarlo frontalmente – e lo fece a velocità elevata, perché una velocità elevata spiega l'improvviso sbandamento e la totale pagina 5 di 8 invasione dell'opposta corsia di marcia: e se si considera la ben diversa massa di un'autovettura Ford Focus e di un motociclo Honda SH 150, si vede che la morte di
è stata determinata interamente dalla condotta di guida del conducente Controparte_4
dell'autovettura Ford.
Per liquidare il danno da perdita parentale subito dagli attori, si utilizzerà la tabella elaborata dal Tribunale di Milano per l'anno 2022, ossia quella immediatamente antecedente all'evento per cui è causa. Cass. 761/2025 ha affermato: “Nella liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, nelle sue componenti della sofferenza morale soggettiva e della compromissione dinamico-relazionale derivante dalla morte del congiunto, il giudice, quando fa uso dello strumento tabellare, è tenuto ad indicare nella motivazione gli elementi di calcolo impiegati al fine di rendere palese il percorso svolto per addivenire ad una liquidazione aderente agli elementi di prova, anche di natura presuntiva, emersi nel corso del giudizio.”. Si precisa che in questo caso l'unico dato noto per valutare il danno è costituito dal certificato integrale di stato di famiglia del allegato alla richiesta di risarcimento inviata alla impresa Controparte_8
designata ed a Consap, dal quale risulta che gli attori ed il defunto convivevano. I dedotti rapporti di parentela non sono stati contestati dalla convenuta costituita.
madre della vittima, aveva 73 anni al momento del sinistro, mentre la Controparte_9
vittima ne aveva 23; convivente colla vittima da meno di 30 anni;
vi erano altri 5 familiari;
intensità della relazione media, mancando elementi per poter ritenere diversamente: ha diritto ad € 225.455, ne ha ricevuti 123.834,20, ha diritto ad altri €
101.620,80; oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 2/4/2023 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 2/4/2023 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo.
sorella della vittima, aveva 47 anni al momento del sinistro, mentre la Parte_1
vittima ne aveva 23; convivente con la vittima da meno di 30 anni;
vi erano altri 5 familiari;
intensità della relazione media, mancando elementi per poter ritenere diversamente: ha diritto ad € 97.900,40, ne ha ricevuti 49.921,20, ha diritto ad altri €
pagina 6 di 8 47.979,20; oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 2/4/2023 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 2/4/2023 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo.
fratello della vittima, aveva 45 anni al momento del sinistro, mentre la Parte_2
vittima ne aveva 23; convivente con la vittima da meno di 30 anni;
vi erano altri 5 familiari;
intensità della relazione media, mancando elementi per poter ritenere diversamente: ha diritto ad € 97.900,40, ne ha ricevuti 49.921,20, ha diritto ad altri €
47.979,20; oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 2/4/2023 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 2/4/2023 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo.
In tali termini vanno accolte le domande degli attori;
non si supera il massimale di €
6.070.000 a sinistro, eccepito dalla convenuta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico ET Pastore
AL, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 23311/2024 RGAC tra: Con
e attori;
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1
e , convenuti;
così provvede: Controparte_3 Persona_2
1) Dichiara responsabile esclusivo del sinistro per cui è causa, e Persona_2
responsabile civile in solido;
Controparte_1
2) Condanna i convenuti in solido a pagare a titolo di risarcimento agli attori, oltre a quanto già liquidato dalla impresa designata prima del giudizio, le seguenti cifre: a
€ 101.620,80; a € 47.979,20; a Parte_3 Parte_1 Parte_2
€ 47.979,20; per ciascuno, oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 2/4/2023 alla pagina 7 di 8 pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal
2/4/2023 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo;
3) Condanna i convenuti in solido a rimborsare agli attori le spese del giudizio, che liquida in 576,35 per esborsi ed € 22.564 per compenso, oltre spese generali, Iva e
Cpa.
Così deciso in Portici in data 5/12/2025 Il giudice unico pagina 8 di 8
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico
ET Pastore AL ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 23311/2024 RGAC e vertente
TRA
e elettivamente domiciliati in Parte_1 Parte_2 Parte_3
Villaricca al Via G. B. Vico 57 presso gli avv.ti Agostino Pellegrino e Tommaso
Pellegrino, dai quali sono rappresentati e difesi come da procura allegata telematicamente all'atto di citazione
ATTORI
E
, residente in [...] int. 2 Controparte_1
pagina 1 di 8 , quale impresa designata per la Regione Campania dal FGVS, in Controparte_2
persona dei ll.rr.pp.tt.., elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore alla Via Giacomo
Matteotti 46 presso l'avv. Alfredo Crescenzo, dal quale è rappresentata e difesa come da procura alle liti rilasciata in data 18/12/2014 in Mogliano Veneto (Treviso) con atto per notaio rep. 186.905 Persona_1
, residente in [...] int. 2 Persona_2
CONVENUTI
Oggetto: Risarcimento danni da sinistro stradale
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta, per quanto di ragione.
e hanno convenuto nel presente Parte_1 Parte_2 Parte_3
Con giudizio , e , chiedendo di Controparte_1 Controparte_3 Persona_2
dichiarare responsabile esclusivo di un sinistro verificatosi in data 2/4/2023 in Per_2
Napoli, tra l'autovettura Ford Focus tg. BH120FS di proprietà di condotta CP_1
da e non assicurata per la Rca, e il motociclo Honda SH 150 cc tg. EX57498 Per_2
condotto da figlio dell'attrice e fratello degli attori , Controparte_4 Pt_3 Pt_1
che a seguito dell'evento era deceduto – e condannare i convenuti in solido a risarcire i danni subiti dagli attori per la morte del congiunto, con vittoria delle spese di lite;
si è costituita quale impresa designata per la Regione Campania dal Controparte_2
FGVS, chiedendo di dichiarare nulla la citazione per essere generici petitum e causa petendi, eccependo il massimale di € 6.070.000, e chiedendo di rigettare la domanda pagina 2 di 8 perché infondata;
nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione, ed ora la causa va decisa.
Preliminarmente la domanda va dichiarata proponibile, avendo gli attori chiesto tempestivamente il risarcimento alla impresa designata, con messaggio pec (con allegato il certificato di stato di famiglia della vittima) ricevuto il 22/11/2023 anche da Consap, come prescritto dall'art. 287 Cod.Ass., e non avendo l'impresa designata, prima del giudizio, chiesto che tale richiesta venisse integrata.
Costituendosi, ha eccepito che questo processo dovesse essere Controparte_3
sospeso sino a quando non fosse stato definito il processo penale a carico di Per_2
, imputato del reato di omicidio stradale ai danni di in cui erano
[...] Controparte_4
costituiti quali persone offese gli odierni attori e Parte_1 Parte_2 [...]
oltre a quel processo, al quale non sembra che CP_5 Controparte_6
partecipassero né né , ai quali la sentenza Controparte_1 Controparte_2
penale non sarebbe stata comunque opponibile, si è concluso con la sentenza 1196/2024 colla quale il GUP ha applicato la pena su richiesta ex art. 644 cpp, divenuta irrevocabile il 12/7/2024: sentenza che non è efficace nel processo civile di risarcimento, non trattandosi di sentenza irrevocabile di condanna a seguito di dibattimento (art. 651 cpp); ma nemmeno una sentenza che rispondesse ai requisiti richiesti dall'art. 651 cpp sarebbe stata opponibile agli attori, che erano presenti in quel processo quali persone offese ma non erano costituiti parti civili.
L'impresa designata ha poi eccepito che l'atto di citazione sia nullo “per impossibile individuazione del petitum e della causa petendi”. Nell'atto di citazione è ben descritto l'evento per il quale gli attori ritengono di avere diritto ad essere risarciti, anche sulla base della dichiarazione confessoria resa da all'Autorità Giudiziaria, Persona_2
riportata per esteso nel punto saliente, per cui la causa petendi è chiara;
per quanto concerne il petitum, ecco com'è descritto in citazione: “condannare Sig. ,in Persona_2
solido con proprietario dell'auto investirice tg BH120FS Controparte_1
(scoperta di garanzia assicurativa) e l in persona del Controparte_7
pagina 3 di 8 suo legale rapp.te pro tempore, nella qualità come in atti, al risarcimento di tutti i danni subiti dagli istanti, patrimoniali e non, sia biologici iure hereditatis che per la perdita parentale, allo stato indeterminabili ,o della somma che il Giudice riterrà più congrua, in applicazione del principio d'integralità del risarcimento ex art. 1223 c.c. ovvero, in quella che il Giudice riterrà di giustizia secondo il suo prudente apprezzamento”. Una formulazione indubbiamente sintetica, dalla quale si ricava l'esistenza di un solo tipo di danno risarcibile: quello da perdita parentale, ricavabile semplicemente dal fatto che gli attori lamentano la perdita del legame col rispettivo fratello e figlio – e liquidabile in base a validi elementi presuntivi;
nessun'altra tipologia di danno è adeguatamente individuata.
Parte attrice ha prodotto un certificato cronologico dal quale risulta che l'autovettura tg.
BH120FS al momento del sinistro apparteneva a , ed una Controparte_1
dichiarazione di Consap dalla quale emerge che alla data del 2/4/2023 dai database
ANIA non risultava un assicuratore per la RC del veicolo tg. BH120FS.
E' in atti il “rapporto incidente stradale” redatto dalla Polizia Municipale di Napoli, relativamente al sinistro per cui è causa: vi si legge che in data 2/4/2023 presuntivamente alle ore 16.45, in Napoli alla Via Cannavino altezza pali della luce 243-
112 e 243-113, collisero frontalmente l'autovettura privata tg. EX57498 condotta da e il motociclo a solo tg. BH120FS condotto da , il quale a Controparte_4 Persona_2
seguito del sinistro, due giorni dopo morì; in realtà, dal rapporto non si evince che Per_3
guidasse il motociclo e guidasse l'autovettura, e che fu a morire, ma questi Pt_1 Per_3
sono dati pacifici;
risulta invece dal rapporto la posizione finale assunta dai veicoli, con il veicolo A, quello condotto da , nel senso opposto di marcia: ossia fu il veicolo Pt_1
condotto da ad invadere l'opposto senso di marcia e a provocare l'incidente. Pt_1
Nel capo d'imputazione formulato a carico di nel processo conclusosi Controparte_4
con la sentenza penale 1196/2024 di applicazione della pena su richiesta, si legge che
“… postosi alla guida dell'autovettura marca Ford Focus tg. BH120FS … Persona_2
mentre percorreva alle ore 16.45 circa del 2.4.2023 un tratto di strada rettilineo pagina 4 di 8 (carreggiata a doppio senso di circolazione) in Napoli, alla via Cannavino in direzione di via Pallucci, tratto di strada compreso tra il palo dell'illuminazione pubblica n. 243-112
e quello n. 243-113, pianeggiante, con manto stradale asfaltato, sia pure in cattivo stato di manutenzione, e con fondo asciutto, in condizioni di traffico scarso e di buona visibilità, anche in considerazione del tempo sereno, invadeva la corsia di marcia opposta ed investiva frontalmente il motociclo Honda Sh 150 tg. EX57498 condotto da
(che viaggiava regolarmente nella sua corsia di marcia), in tal modo Controparte_4
rendendo inevitabile l'impatto…”; su questa imputazione, ha patteggiato la pena Per_2
di anni 3 di reclusione;
nella sentenza del GUP si conferma l'attendibilità della versione dei fatti contenuta nell'atto di citazione sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del
PM – e si concedono le attenuanti generiche “in considerazione delle dichiarazioni contenute nel verbale di interrogatorio del 9.5.2024”, dichiarazioni evidentemente di natura confessoria, se hanno indotto il GUP a concedere le attenuanti generiche, deve ritenersi per la condotta collaborativa in sede di indagini, visto che nella ricostruzione del GUP non attenuavano la gravità della condotta delittuosa in sé. In atto di citazione, parte attrice riporta quanto a suo tempo dichiarato da all'autorità Persona_2
giudiziaria: “giunti sulla via Cannavino, per il manto stradale deformato, circolavo al centro della carreggiata, poiché improvvisamente un gatto mi ha attraversato la strada, per evitare di investirlo, ho sterzato verso sinistra e contestualmente giungeva un motociclo che non ho potuto evitare…”; non si rinviene agli atti il verbale di tale dichiarazione, ma la difesa di , che avrebbe potuto accedere agli Controparte_3
atti per verificare la correttezza dell'affermazione, non ha contestato che queste dichiarazioni siano state effettivamente rese (si tratta, deve ritenersi, delle dichiarazioni rese il 9/5/2024, menzionate in sentenza). Sulla base di tali elementi, si ritiene che vada dichiarato responsabile esclusivo del sinistro per cui è causa: Per_2
invase completamente la corsia di marcia percorsa dal motociclo condotto da , Pt_1
che percorreva regolarmente la propria, andando ad impattarlo frontalmente – e lo fece a velocità elevata, perché una velocità elevata spiega l'improvviso sbandamento e la totale pagina 5 di 8 invasione dell'opposta corsia di marcia: e se si considera la ben diversa massa di un'autovettura Ford Focus e di un motociclo Honda SH 150, si vede che la morte di
è stata determinata interamente dalla condotta di guida del conducente Controparte_4
dell'autovettura Ford.
Per liquidare il danno da perdita parentale subito dagli attori, si utilizzerà la tabella elaborata dal Tribunale di Milano per l'anno 2022, ossia quella immediatamente antecedente all'evento per cui è causa. Cass. 761/2025 ha affermato: “Nella liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, nelle sue componenti della sofferenza morale soggettiva e della compromissione dinamico-relazionale derivante dalla morte del congiunto, il giudice, quando fa uso dello strumento tabellare, è tenuto ad indicare nella motivazione gli elementi di calcolo impiegati al fine di rendere palese il percorso svolto per addivenire ad una liquidazione aderente agli elementi di prova, anche di natura presuntiva, emersi nel corso del giudizio.”. Si precisa che in questo caso l'unico dato noto per valutare il danno è costituito dal certificato integrale di stato di famiglia del allegato alla richiesta di risarcimento inviata alla impresa Controparte_8
designata ed a Consap, dal quale risulta che gli attori ed il defunto convivevano. I dedotti rapporti di parentela non sono stati contestati dalla convenuta costituita.
madre della vittima, aveva 73 anni al momento del sinistro, mentre la Controparte_9
vittima ne aveva 23; convivente colla vittima da meno di 30 anni;
vi erano altri 5 familiari;
intensità della relazione media, mancando elementi per poter ritenere diversamente: ha diritto ad € 225.455, ne ha ricevuti 123.834,20, ha diritto ad altri €
101.620,80; oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 2/4/2023 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 2/4/2023 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo.
sorella della vittima, aveva 47 anni al momento del sinistro, mentre la Parte_1
vittima ne aveva 23; convivente con la vittima da meno di 30 anni;
vi erano altri 5 familiari;
intensità della relazione media, mancando elementi per poter ritenere diversamente: ha diritto ad € 97.900,40, ne ha ricevuti 49.921,20, ha diritto ad altri €
pagina 6 di 8 47.979,20; oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 2/4/2023 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 2/4/2023 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo.
fratello della vittima, aveva 45 anni al momento del sinistro, mentre la Parte_2
vittima ne aveva 23; convivente con la vittima da meno di 30 anni;
vi erano altri 5 familiari;
intensità della relazione media, mancando elementi per poter ritenere diversamente: ha diritto ad € 97.900,40, ne ha ricevuti 49.921,20, ha diritto ad altri €
47.979,20; oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 2/4/2023 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 2/4/2023 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo.
In tali termini vanno accolte le domande degli attori;
non si supera il massimale di €
6.070.000 a sinistro, eccepito dalla convenuta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico ET Pastore
AL, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 23311/2024 RGAC tra: Con
e attori;
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1
e , convenuti;
così provvede: Controparte_3 Persona_2
1) Dichiara responsabile esclusivo del sinistro per cui è causa, e Persona_2
responsabile civile in solido;
Controparte_1
2) Condanna i convenuti in solido a pagare a titolo di risarcimento agli attori, oltre a quanto già liquidato dalla impresa designata prima del giudizio, le seguenti cifre: a
€ 101.620,80; a € 47.979,20; a Parte_3 Parte_1 Parte_2
€ 47.979,20; per ciascuno, oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 2/4/2023 alla pagina 7 di 8 pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal
2/4/2023 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo;
3) Condanna i convenuti in solido a rimborsare agli attori le spese del giudizio, che liquida in 576,35 per esborsi ed € 22.564 per compenso, oltre spese generali, Iva e
Cpa.
Così deciso in Portici in data 5/12/2025 Il giudice unico pagina 8 di 8