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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/04/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona della giudice dr.ssa Francesca
Garofalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3106 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
nato il [...] a [...] -SP- Brasile C.F. Parte_1
; C.F._1
nato il [...] a [...]–SP- Brasile C.F. Parte_2
; C.F._2
nato il [...] a [...] -SP- Brasile C. F. Parte_3
; C.F._3
nato il [...] a [...]-SP-BrasileC. F. Parte_4
; tutti difesi, in virtù di procura speciale alle liti munite di C.F._4
Apostille, dall'avv. Attilio Di Camillo del foro di Pescara (cf. ) C.F._5
come da procura in atti.
- RICORRENTI -
E
, (C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
-
RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , Controparte_1
chiedendo che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dalla cittadina italiana.
Deducevano i ricorrenti di essere discendenti di nata nel Comune di Persona_1
Belsito (CS) il 17/09/1921, successivamente trasferitasi in Brasile, ove il suo nome ha avuto le declinazioni , , Persona_1 Persona_2 Persona_3
ma senza che la stessa abbia mai acquisito la cittadinanza straniera né rinunciato alla cittadinanza italiana come comprovato dal Certificato Negativo di Naturalizzazione pagg. 1-5), in data 31/10/1937 sposava a PI (SP) (doc. 7- Persona_4
11) ed infine decedeva a San Paolo in data 26/01/1999 (doc. 4); dal matrimonio tra
[...]
e nasceva a San Caetano do Sul (SP) in data Persona_1 Persona_4
9/5/1940 (pagg. 12-14) la quale a sua volta si univa in matrimonio a Persona_5
San Paolo in data 27/12/1962 con (pagg. 15- Persona_6
17),dall'unione coniugale nascevano in data 14/9/1965 il ricorrente
[...]
(pagg. 18-20) il quale in data 09.12.1988 a Campinas-SP-si univa in Parte_1
matrimonio (pagg. 21-23),da tale unione coniugale nascevano Persona_7
(pagg. 24-26), la quale in data15/12/2018 sposava Parte_2 [...]
(pagg. 27-29), (pagg. 30-32), e Persona_8 Parte_3 [...]
(pagg. 33-35). Parte_4
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la Controparte_1
domanda di cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale all'udienza dell'11 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
In via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana
Pag. 2 di 6 sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di Belsito, (CS) circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in
Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana, unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino agli odierni ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n.
25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione depositata emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (precisamente nata nel Persona_1
Comune di Belsito (CS) il 17/09/1921, in data 31/10/1937 sposava a PI (SP) ed infine decedeva a San Paolo in data 26/01/1999 ). Persona_4
La trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Pag. 3 di 6 Va, pertanto, richiamato l'insegnamento della Corte Costituzionale che con sentenza n.
30 del 28.01.1983 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge
13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale sentenza ha riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della Costituzione (01.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile
1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29
Cost., l'art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009 ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte
Costituzionale n. 30 del 1983 - così come quella della sentenza n. 87 del 1975 - riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima del 01.01.1948 e precisando che “sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente
e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non
l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Pag. 4 di 6 Le norme precostituzioni riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati” (v. sent. Sez. Un. cit.).
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita.
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata e della sostanziale mancata opposizione della parte convenuta, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A)Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo di cittadini italiani di: CP_2
nato il [...] a [...] -SP- Brasile C.F. Parte_1
; C.F._1
nato il [...] a [...]–SP- Brasile C.F. Parte_2
; C.F._2
nato il [...] a [...] -SP- Brasile C. F. Parte_3
; C.F._3
Pag. 5 di 6 nato il [...] a [...]-SP-Brasile C. F. Parte_4
. C.F._4
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro 19.4.2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Garofalo
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona della giudice dr.ssa Francesca
Garofalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3106 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
nato il [...] a [...] -SP- Brasile C.F. Parte_1
; C.F._1
nato il [...] a [...]–SP- Brasile C.F. Parte_2
; C.F._2
nato il [...] a [...] -SP- Brasile C. F. Parte_3
; C.F._3
nato il [...] a [...]-SP-BrasileC. F. Parte_4
; tutti difesi, in virtù di procura speciale alle liti munite di C.F._4
Apostille, dall'avv. Attilio Di Camillo del foro di Pescara (cf. ) C.F._5
come da procura in atti.
- RICORRENTI -
E
, (C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
-
RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , Controparte_1
chiedendo che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dalla cittadina italiana.
Deducevano i ricorrenti di essere discendenti di nata nel Comune di Persona_1
Belsito (CS) il 17/09/1921, successivamente trasferitasi in Brasile, ove il suo nome ha avuto le declinazioni , , Persona_1 Persona_2 Persona_3
ma senza che la stessa abbia mai acquisito la cittadinanza straniera né rinunciato alla cittadinanza italiana come comprovato dal Certificato Negativo di Naturalizzazione pagg. 1-5), in data 31/10/1937 sposava a PI (SP) (doc. 7- Persona_4
11) ed infine decedeva a San Paolo in data 26/01/1999 (doc. 4); dal matrimonio tra
[...]
e nasceva a San Caetano do Sul (SP) in data Persona_1 Persona_4
9/5/1940 (pagg. 12-14) la quale a sua volta si univa in matrimonio a Persona_5
San Paolo in data 27/12/1962 con (pagg. 15- Persona_6
17),dall'unione coniugale nascevano in data 14/9/1965 il ricorrente
[...]
(pagg. 18-20) il quale in data 09.12.1988 a Campinas-SP-si univa in Parte_1
matrimonio (pagg. 21-23),da tale unione coniugale nascevano Persona_7
(pagg. 24-26), la quale in data15/12/2018 sposava Parte_2 [...]
(pagg. 27-29), (pagg. 30-32), e Persona_8 Parte_3 [...]
(pagg. 33-35). Parte_4
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la Controparte_1
domanda di cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale all'udienza dell'11 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
In via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana
Pag. 2 di 6 sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di Belsito, (CS) circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in
Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana, unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino agli odierni ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n.
25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione depositata emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (precisamente nata nel Persona_1
Comune di Belsito (CS) il 17/09/1921, in data 31/10/1937 sposava a PI (SP) ed infine decedeva a San Paolo in data 26/01/1999 ). Persona_4
La trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Pag. 3 di 6 Va, pertanto, richiamato l'insegnamento della Corte Costituzionale che con sentenza n.
30 del 28.01.1983 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge
13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale sentenza ha riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della Costituzione (01.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile
1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29
Cost., l'art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009 ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte
Costituzionale n. 30 del 1983 - così come quella della sentenza n. 87 del 1975 - riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima del 01.01.1948 e precisando che “sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente
e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non
l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Pag. 4 di 6 Le norme precostituzioni riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati” (v. sent. Sez. Un. cit.).
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita.
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata e della sostanziale mancata opposizione della parte convenuta, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A)Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo di cittadini italiani di: CP_2
nato il [...] a [...] -SP- Brasile C.F. Parte_1
; C.F._1
nato il [...] a [...]–SP- Brasile C.F. Parte_2
; C.F._2
nato il [...] a [...] -SP- Brasile C. F. Parte_3
; C.F._3
Pag. 5 di 6 nato il [...] a [...]-SP-Brasile C. F. Parte_4
. C.F._4
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro 19.4.2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Garofalo
Pag. 6 di 6