Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/06/2025, n. 2332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2332 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
II Giudice del Lavoro del Tribunale di NI, G.O.T. dott. Alessia Trovato, all'esito dell'attività di cui all'art 127 ter c.p.c, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2194/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa da
, nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
Giovanni La Punta (CT) nella via per Aci Bonaccorsi n. 5, C.F. C.F._1 elettivamente domiciliata in Acireale (CT), via Dott. O. Scionti n. 15, presso lo studio dell'avv.
Paolo G. Mirabella del Foro di NI (C.F. che la rappresenta e difende C.F._2 giusta procura in atti;
-Ricorrente –
CONTRO
(C.F. – PARTITA IVA Controparte_1 P.IVA_1
), con sede centrale in Roma, in persona del presidente e legale rap-presentante P.IVA_2
P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza, che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti n. 37875/7313, a rogito del 22.03.2024 del notaio Persona_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso depositato il 28.02.2024 proponeva opposizione avverso l'avviso Parte_1 di addebito n. 59320230004491259000 notificato il 19.01.2024, con cui si intimava il CP_ pagamento di somme iscritte a ruolo dall' Sede di NI a titolo di contributi e sanzioni dovuti alla Gestione commercianti, afferenti il periodo 03/202-12/2022.
Quali motivi di opposizione l'opponente deduceva l'infondatezza dell'azione di recupero intrapresa dall'Istituto, considerato il mancato espletamento di attività commerciale nei periodi di lite, dal momento che egli avrebbe rivestito unicamente la qualità di socio amministratore della Intermediaction s.r.l.s.. Concludeva chiedendo, previa sospensione dell'avviso opposto, annullarsi lo stesso.
CP_ Ricorso e decreto sono stati notificati all' che si costituiva per ivi rilevare l'infondatezza dell'opposizione proposta che, di cui ne chiedeva per l'effetto il rigetto.
Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva
(contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R.
602/1973, etc.)
Ne consegue che va innanzitutto, verificata la tempestività dell'opposizione.
Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla
Suprema Corte di Cassazione (Cfr.: Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617
c.p.c., inoltre, Cass. 8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007; Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata
l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da
Pag. 2 di 7 notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo
2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L 35/2005, conv. in L 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha anche di recente ribadito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente
"ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da Cass. 14963/2012 (Cfr.: Cass. 15116/2015, che richiama Cass.
25757/2008 e Cass. 18207/2003).
Va quindi dichiarata la tempestività dell'opposizione tenuto conto della data di notifica dell'avviso di addebito (19.01.2024) essendo stato depositato il ricorso (28.02.2024) nel rispetto del termine di 40 giorni di cui all'art 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999 rispettato il termine di 40 giorni .
Nel merito si osserva quanto segue.
Per la soluzione della controversia va richiamata la disciplina che regola l'iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, come modificata dall'art.1, co.203, legge n°662/1996, che ha così sostituito l'art. 29, co.1, legge n°160/1975, è invece la seguente:
"L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22.7.1966, n. 613, e succ. modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi com-presi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli".
Pag. 3 di 7 L'iscrizione alla gestione commercianti è quindi obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le fattispecie previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
L'obbligo contributivo degli iscritti alle Gestioni previdenziali per i lavoratori autonomi è determinato all'art.1 della legge n.233/1990:
“1. A decorrere dal 1°/7/1990 l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, è pari al 12% del reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini
IRPEF, relativo all'anno precedente.
2. (…).
3. Il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni di cui al co.1 da ciascun assicurato è fissato nella misura del minimale annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero stabilito, al 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono i contributi, per gli operai del settore artigianato e commercio dall'art.1 del d.l. n.402/ 1981, conv., con modificazioni, dalla legge n.537/1981, e succ. modificazioni ed integrazioni.
4. In presenza di un reddito di impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite viene presa in considerazione, ai fini dei versamenti dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari a 2/3 del limite stesso”.
Il contributo c.d. a percentuale, ovvero sulla quota di reddito eccedente il minimale, in base alla legge n. 233 cit., è calcolato sul reddito di impresa dell'assicurato.
In forza dell'art. 3 bis D.L. n.384/1992, conv. con modificazioni in legge n.438/1992, la base imponibile per il calcolo del contributo eccedente il minimale è rappresentata dalla totalità dei redditi di impresa dichiarati ai fini IRPEF prodotti nello stesso anno al quale si riferisce il contributo.
I soggetti tenuti alla iscrizione nella gestione commercianti devono quindi versare il contributo previdenziale sulla base del reddito di impresa (da distinguere dai profitti che sono redditi da capitale distribuiti sotto forma di dividendi), come espressamente dispone l'art. 1 legge n°233/1990.
In ordine all'obbligo di iscrizione a ruolo dei soggetti iscritti nel registro delle imprese commerciali ha avuto modo di pronunziarsi la Suprema Corte con la sentenza resa dalla sezione lavoro n. 14660/2001: “Il lavoratore autonomo che sia venuto meno all' obbligo di iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi e che nello stesso tempo è iscritto
Pag. 4 di 7 nel registro delle imprese commerciali tenuto dalla camera di commercio è tenuto al pagamento dei contributi previdenziali dovendosi legittimamente presumere il regolare svolgimento dell'attività commerciale”.
La ricorrente è iscritta alla gestione commercianti dal 03/2022 in quanto socio unico e amministratore unico della società Controparte_2
, avente Codice fiscale: , a seguito della delibera del flusso
[...] P.IVA_3
ComUnica attraverso il quale essa, nella predetta qualità, ha richiesto l'iscrizione, com-pilando il quadro AC (in all.), ove ha dichiarato di “essere tenuto all'iscrizione alla Gestione speciale CP_ degli esercenti attività commerciali in quanto partecipa direttamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza”, ed indicando quale Data Inizio Attività il 21.03.2022.
Il provvedimento di iscrizione, correttamente notificato (cfr. comunicazione iscr. in all.), non è stato oggetto di ricorso amministrativo.
La ricorrente, diversamente da quanto asserito in ricorso, durante i periodi oggetto di recupe- ro con l'avviso di addebito opposto non risulta avere alcuna copertura contributiva (cfr estratto contributivo in all.).
Inoltre la società INTERMEDIACTION srls risulta avere dipendenti soltanto a far data dal
03.05.2023 (cfr. doc.ne in all.) e non nel periodo precedente, cui si riferisce l'omissione contributiva contestata.
L'iscrizione è alla gestione Commercianti è dunque avvenuta ex lege, in quanto scaturente dal CP_ flusso della procedura "Comunica " (cfr. doc.ne in all.) per la trasmissione all' della ca-rica sociale rivestita dal ricorrente, prevista dall'art. 9 del d.l. n. 7/2007, conv. in legge n. 40/2007.
La suddetta procedura è prevista dal 2010 per la pratica di Comunicazione Unica, ed è valida ai fini fiscali, previdenziali ed assicurativi;
essa deve essere inviata, previa apposizione della firma digitale, all'Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio di competenza, che CP_ provvederà ad inoltrarla tempestivamente agli altri Enti (Agenzia delle Entrate, INAIL,
SUAP).
Le ricevute e tutte le comunicazioni inerenti alla pratica vanno recapitate all'indirizzo PEC indicato dall'impresa ai fini del procedimento, consentendo tracciabilità e trasparenza sull'iter procedurale.
Entro 5 giorni la Camera di Commercio di competenza comunica l'iscrizione all'indirizzo PEC
d'impresa (e al mittente della pratica come di consueto) ed entro 7 giorni i singoli enti comunicano gli esiti di competenza sia all'impresa che al Registro delle Imprese.
Questa comunicazione, è valida ai fini fiscali, previdenziali ed assicurativi (art. 9, comma 2, d.l. citato).
La Comunicazione Unica deve essere inoltrata, utilizzando la firma digitale, all'Ufficio del
Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di competenza, che provvede ad CP_ inoltrarla a sua volta agli altri Enti (Agenzia delle Entrate, INAIL).
Pag. 5 di 7 Il flusso che perviene all'Istituto con la suddetta comunicazione, presuppone quindi, che già di per sé sussistano i presupposti per l'iscrizione, non solo alla Camera di Commercio, ma anche CP_ all' e quindi, l'abitualità e la prevalenza dell'espletamento di attività commerciale.
Con riferimento alle deduzioni di parte ricorrente secondo cui la stessa non avrebbe svolto attività nei periodi di lite che pertanto non ricorrono i presupposti per l'iscrizione alla gestione
Commercianti, va dedotto in contrario come esse risultino smentite, ex actis, dalla stessa domanda di iscrizione che riveste, in quanto dichiarazione resa alla parte, indubitabilmente natura confessoria ex art. 2935 c.c. e preclude l'espletamento di qualsivoglia istruttoria nel giudizio de quo.
Il carattere di attivabilità a domanda della iscrizione nell'Albo delle imprese Commerciali determina peraltro la facoltatività della iscrizione medesima, che viene pertanto ad attivarsi soltanto su richiesta e dalla richiesta medesima.
Orbene, nel caso di specie la richiesta di iscrizione è stata effettuata dalla stessa ricorrente, in quanto socio unico/amministratore dell'azienda INTERMEDIACTION s.r.l.s.; appare dunque incontestabile l'espletamento di attività commerciale con i caratteri di abitualità e prevalenza, dalla medesima ammessi nella suddetta Comunicazione Unica.
Tale titolarità nella conduzione di attività implica sicuramente la presunzione di svolgimento di attività assoggettabile all'imposizione contributiva.
In fattispecie analoghe questo Tribunale ha ritenuto infatti la sussistenza dell'obbligo CP_ contributivo in ipotesi di avvenuta formulazione di domanda alla C.C.I.A. ed all mediante compilazione del quadro AC della Comunicazione Unica, con sentenze nn. 134/2021 e
1686/2020, favorevoli per l'Istituto.
Inoltre parte opponente non ha dedotto né ha articolato alcun mezzo istruttorio idoneo a scalfire la suddetta presunzione, con le consequenziali decadenze che da detta mancata allegazione e deduzione ne derivano, atteso il rigido sistema di preclusioni cui è improntato il rito del lavoro.
Avuto riguardo alla evoluzione giurisprudenziale nella materia trattata sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Alessia Trovato definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2194/2024 R.G. disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
rigetta l'opposizione e conferma l'avviso di addebito impugnato;
spese compensate.
Così deciso in NI, li 03.06.2025
Il GOT
Dott.ssa Alessia Trovato
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