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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/04/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Antonella Guerra Presidente dott. Massimo Vaccari Giudice dott. IA Dal Martello Giudice rel/est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 856/2022 avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ZIVIANI PAOLA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Giovanni
Lupatoto (VR), P.zza Umberto Primo n. 109
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
MARAI SILVIA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA SIEDLCE, 1/F 37026
PESCANTINA,
CONVENUTA/RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Con note scritte in sostituzione di udienza le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 8 Parte ricorrente: “1) ridursi l'assegno divorzile percepito dalla sig.ra nella CP_1 misura che sarà determinata dal Tribunale all'esito dell'attività istruttoria espletata e/o ritenuta di giustizia anche in considerazione dell'importo dalla medesima percepito a titolo di pensione e tenuto anche conto della ripetuta accettazione da parte del sig. della Parte_1
proposta formulata in prima udienza dal Tribunale di Verona e riproposta, in sede conciliativa, al Ctu incaricato;
3) ordinarsi la cancellazione, con l'emananda sentenza di divorzio, ex art. 2884 c.c., dell'iscrizione ipotecaria RG 41054 e RP 5563 del 10.12.2013 su tutti i beni del sig.
quali indicati nella nota di iscrizione prodotta in causa;
Parte_1
3) Spese, compensi di causa, rimborso forfettario al 15%, cpa ed iva integralmente rifuse anche in considerazione di quanto precisato al punto 1 delle presenti conclusioni;
In via istruttoria: Nell'ipotesi in cui il Giudice ritenesse di rimettere la causa in istruttoria ci si riporta alle richieste già formulate nelle memorie 183 cpc già depositate da aversi qui per integralmente riportate e trascritte compresa la richiesta di integrazione della Ctu e/o di richiesta di chiarimenti al medesimo consulente tecnico dell'ufficio sulla base delle contestazioni ed osservazioni già effettuate.”
Parte resistente: “Respinta ogni diversa istanza,
- dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra la signora e il signor il 6 maggio 1979 in Verona e trascritto CP_1 Parte_1 nel registro degli atti di matrimonio dell'anzidetto Comune, al n. 45, parte 2, serie A, anno
1979, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio stesso;
- disporsi a carico del signor la corresponsione dell'assegno divorzile in Parte_1
favore della signora nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00) netti mensili o CP_1
nella diversa somma che verrà ritenuta di Giustizia, e, comunque, in misura non inferiore a euro 2.175,50 (duemilacentosettantacinque/50) somma corrispondente all'importo di euro
1.900,00 (millenovecento/00) rivalutato al giugno 2022, entro il giorno 5 di ciascun mese, da rivalutarsi annualmente;
- spese e competenze di causa rifuse.
In via istruttoria si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori come indicati nella propria memoria ex art. 183, comma 2, cpc.”
pagina 2 di 8 Conclusioni del PM: “Nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con sentenza n. 206/2023, pronunciata da questo Tribunale, pubblicata in data
1.02.2023 e passata in giudicato, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 06/05/1979 tra e Parte_1 [...]
ai sensi dell'art. 4, comma XII, l. 898/70, disponendo con separata ordinanza CP_1
la prosecuzione del giudizio per la decisione sulle ulteriori domande, di fatto limitate alla determinazione dell'assegno divorzile ed all'istanza del ricorrente di ordinare la cancellazione dell'ipoteca iscritta a garanzia del credito della ex coniuge sui suoi beni immobili.
Le parti sono nate, rispettivamente, il ricorrente nel 1952, la resistente nel 1953; hanno contratto matrimonio il 6 maggio 1979. Dal matrimonio sono nati 5 figli, ora tutti maggiorenni ed autosufficienti sul piano economico. La sentenza di separazione è stata emessa il 23 giugno 2011; le condizioni di separazione sono state poi modificate con provvedimento del 4.05.2013. In questo provvedimento il Tribunale di Verona, riprendendo gli accordi intercorsi in sede di separazione, ha stabilito che la quantificazione del contributo al mantenimento per la coniuge, stabilito nella somma di euro 2.700.00, sarebbe stata mantenuta sino al momento in cui la sig.ra avesse maturato il diritto alla prestazione CP_1
previdenziale della pensione: nel momento in cui si fosse avverata tale condizione, è previsto che torni ad applicarsi la disposizione dell'art. 2 delle condizioni di separazione come concordate tra le parti, ossia il versamento della somma di euro 1.900,00 mensili.
Con lettera del febbraio 2021 la sig.ra ha comunicato l'inizio della percezione CP_1
della pensione.
Nell'ordinanza presidenziale depositata i 14.11.2022 sono state confermate le condizioni di separazione. L'ordinanza è stata oggetto di reclamo avanti alla Corte di Appello di
Venezia, che lo ha respinto con provvedimento depositato il 18.01.2022.
In corso di causa il ricorrente ha insistito per la modifica delle condizioni in essere, lamentando in particolare difficoltà di accesso al credito e ai finanziamenti bancari. L'istanza
è stata rigettata.
La causa è stata istruita a mezzo CTU ricostruttiva delle capacità reddituali e patrimoniali delle parti, affidata al dr. Si anticipa sin d'ora che si Persona_1
pagina 3 di 8 condividono le conclusioni cui perviene il CTU, in quanto frutto di attento esame documentale e di argomentazioni logiche prive di vizi.
Non si ritiene utile disporre ulteriore attività istruttoria, ritenendo sufficienti gli elementi acquisiti.
1) Assegno divorzile.
Rispetto al contributo al mantenimento proprio della separazione personale, il cui fine è quello di far conservare al coniuge economicamente più debole, per quanto possibile, il medesimo tenore di vita tenuto durante la convivenza matrimoniale, l'assegno divorzile ha una natura diversa. Esso, infatti, include le componenti assistenziali, perequativo- compensativo e risarcitoria. Quanto a tale ultimo aspetto, di applicazione del tutto residuale e per lo più nelle limitate fattispecie di “divorzio diretto”, esso può essere considerato nei procedimenti divorzili che seguono alla separazione personale tra i coniugi solo allorché le cause della separazione siano state sviscerate nella sentenza di separazione con il riconoscimento dell'addebito, ovvero quando, comunque, nella pronuncia emergano condotte contrarie ai doveri matrimoniali che abbiano determinato la fine della relazione coniugale. Nel caso in esame, quindi, non si potrà tenere conto della componente risarcitoria, posto che la sentenza di separazione ha infine accolto le conclusioni congiunte delle parti senza alcun riferimento a tali aspetti (doc. 4 ricorrente). Ne consegue, quindi, la superfluità di approfondimenti istruttori relativi alle cause della fine del matrimonio.
Si tratta di verificare se, alla luce delle diverse attuali condizioni reddituali/patrimoniali delle parti, sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile e, a seguire, per la sua eventuale quantificazione.
Giova evidenziare che nelle proprie conclusioni formulate sin dall'inizio del procedimento il ricorrente non si oppone al riconoscimento di un assegno in favore della resistente/convenuta, ma ne chiede la riduzione rispetto agli importi stabiliti nella separazione (in particolare evidenzia di avere accettato la proposta conciliativa per il riconoscimento di un assegno di euro 1.600,00 mensili). Del resto da quanto dedotto, allegato e documentato dalle parti è dimostrata la sussistenza della componente quanto meno compensativa-perequativa dell'assegno divorzile.
pagina 4 di 8 Come anticipato, in corso di causa è stata disposta CTU al fine di verificare le reali capacità patrimoniali e reddituali delle parti, alla luce, in particolare, del lamentato peggioramento delle proprie condizioni da parte del ricorrente, contestato dalla resistente.
Le risultanze della CTU, cui si rinvia, ripercorrono l'andamento del patrimonio complessivo delle parti, distinguendolo tra patrimonio mobiliare ed immobiliare, negli anni che vanno dal
2017 (per il ricorrente) e dal 2018 (per la resistente) al 2022 incluso, e dei redditi complessivi per il medesimo periodo. Quanto a tale ultima voce, il CTU formula due ipotesi in relazione alla posizione del ricorrente a seconda che si tenga conto o meno dei dividendi societari rinunciati.
Ebbene, per quanto riguarda il valore del patrimonio in capo al ricorrente se ne riscontra un progressivo aumento, nel senso che, sia quanto a valore degli immobili che quanto a valore del patrimonio mobiliare, gli importi passano da euro 2.720.578,00 del 2017 ad euro
3.384.601,00 per l'anno 2022.
Venendo alla capacità reddituale, si riscontra anche in questo caso un progressivo aumento dal 2017 al 2022.
Come detto il CTU ha distinto due ipotesi. Nel caso non si tenga conto dei dividendi rinunciati il reddito annuo del ricorrente passa da euro 71.908,00 del 2017 ad euro 96.277,00 per il 2022 (con un picco intermedio di euro 101.158,00 per il 2021 e il successivo contenuto calo per il 2022). Invece, qualora si consideri nella capacità reddituale anche la voce dei dividendi rinunciati, la progressione in aumento del reddito è decisamente accentuata proprio dal 2020 al 2022, senza alcuna diminuzione intermedia: si passa di 71.908 euro annui per il
2017 ad euro 148.777,00 per il 2022.
Considerate le partecipazioni del ricorrente nelle società Dott. SE PA SR
(partecipazione al 100%) e dell'84% nella società Dr. SE SR (fino al 2018 dell'88%), che gli garantiscono una maggioranza tale da determinare anche da solo le scelte societarie, inclusa la distribuzione degli utili, come chiarito dal Ctu (in specie a 23-24 dell'elaborato), si ritiene attendibile la stima che considera anche la voce degli utili non distribuiti.
Al riguardo deve evidenziarsi che, se il ricorrente lamenta una diminuzione delle proprie risorse – invero smentita dagli accertamenti –, ciò è dovuto a proprie iniziative: come evidenziato a pag. 23 dell'elaborato il ricorrente nel 2017 e nel 2019 il ricorrente ha donato a ciascuno dei figli IA e il 4% delle quote della Dr. SE s.r.l. Non solo. Per_2
pagina 5 di 8 Con delibera in assemblea straordinaria della Dr. SE s.r.l. del 27 gennaio 2021 è stato modificato lo statuto nel senso di prevedere una diversa distribuzione degli utili, disomogenea e sproporzionata rispetto alle partecipazioni: in misura del 24% in favore dei soci Parte_2
, e e in misura del 4% per il socio maggioritario
[...] Per_2 Pt_3 Pt_4 [...]
Va ribadito che la partecipazione del ricorrente alla società è di tale Parte_1
entità da consentirgli in ogni momento la modifica dello statuto e della ripartizione degli utili.
Venendo, ora, ad analizzare la situazione patrimoniale/reddituale della resistente/convenuta, così come ricostruita dal CTU per gli anni che vanno dal 2018 al 2022, risulta un valore costante del patrimonio immobiliare (euro 178.719,00), corrispondente alla proprietà dell'immobile in cui vive.
Consta, poi, quanto al patrimonio mobiliare, un progressivo miglioramento piuttosto contenuto tra il 2018 ed il 2020 (da euro 84.330,00 ad euro 265.997,00), in più consistente aumento dal 2021 (euro 291.853,00) per assestarsi nel 2022 in euro 291.263,00. Tale incremento è attribuibile all'inizio della percezione della pensione.
Raffrontate le condizioni economiche delle parti, va ora analizzata e valutata la componente perequativa-compensativa dell'assegno divorzile.
Il matrimonio ha avuto una durata quasi trentennale: è stato contratto il 6 maggio 1979 e il ricorso per separazione è stato depositato il 24.10.2008.
Dal matrimonio sono nati cinque figli.
La signora , già dal 1975 dipendente INAIL, allega di avere definitivamente CP_1
abbandonato il posto di lavoro nel 1986, dopo anni di aspettativa, per dedicarsi alla famiglia ed ai figli. La circostanza non è oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente.
È peraltro indubbio che l'impegno di cura e di assistenza per la crescita ed il sostegno di cinque figli sia particolarmente intenso. La resistente afferma di non essersi limitata ad occuparsi in tutti questi anni degli aspetti di cura della casa e della famiglia, ma di avere apportato un significativo contributo all'ampliamento ed al consolidamento delle attività imprenditoriali del marito.
Al riguardo deve rilevarsi come lo stesso ricorrente dia atto (in specie nella memoria integrativa depositata il 23.12.2022) che la resistente/convenuta ha svolto il ruolo di membro del CDA della Dr. SE s.r.l. ed è stata titolare del 10% del capitale sociale, e che ella fosse retribuita con regolare versamento dei contributi previdenziali (doc. 13, 14, 15).
pagina 6 di 8 In parte, quanto al profilo compensativo-perequativo, vi è stato un riconoscimento già in corso del matrimonio da parte del ricorrente dell'apporto fornito dalla resistente/convenuta anche alle attività economiche riconducibili all'ex coniuge, limitatamente ai periodi in cui è stata remunerata e le sono stati versati i contributi previdenziali, che, attualmente, le consentono di percepire mensilmente poco più di 1.000,00 euro di pensione.
Resta inoltre il fatto che, a fianco dell'impegno nella società del marito, la resistente è stata onerata per anni dell'accudimento dei cinque figli, abbandonando il lavoro svolto presso l'Inail.
Si ritiene, quindi, che il contributo fornito dalla resistente al formarsi del patrimonio familiare e del ricorrente sia importante, in termini di aiuto diretto oltre che di impegno nella famiglia, sì di consentire al ricorrente di potersi dedicare appieno alle proprie attività imprenditoriali.
Considerata la ricostruzione delle condizioni economico-reddituale di cui alla CTU, tenuto conto della natura dell'assegno divorzile, appare congruo riconoscere in euro 1.800,00 mensili, espressi all'attualità, l'ammontare dell'assegno divorzile in favore della resistente/convenuta, a decorrere dalla pubblicazione della sentenza, oltre a rivalutazione annuale ISTAT.
2) Cancellazione dell'ipoteca.
Il ricorrente chiede che sia ordinata la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta dalla resistente sui suoi beni immobili di cui alla nota di iscrizione RG 41054 e RP 5563 del
10.12.2013.
Come chiarito dalla costante giurisprudenza di legittimità sul punto, i presupposti per l'iscrizione o il mantenimento dell'ipoteca a garanzia del credito derivante da contributo al mantenimento o da assegno divorzile sono l'effettivo inadempimento o il concreto pericolo di inadempimento. Nel caso in esame non consta tali presupposti sussistano, posto che l'opposizione della resistente si basa su assunti generici e privi di supporto probatorio.
La domanda del ricorrente va quindi accolta.
3) Spese di lite e di CTU.
Considerato l'esito della vertenza, la natura neutra della pronuncia sullo status e la reciproca parziale soccombenza (se, da un lato, l'istanza economica della resistente è solo in parte accolta rispetto alle maggiori pretese, dall'altro va ricordato che il ricorrente è risultato soccombente nel giudizio di reclamo avanti alla Corte di Appello, che ha rimesso al merito la pagina 7 di 8 regolamentazione delle spese), sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
Quanto alle spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, trattandosi di approfondimento istruttorio resosi necessario per le posizioni assunte dal ricorrente in ordine all'asserito peggioramento della propria complessiva situazione reddituale/patrimoniale
(peggioramento smentito dalle risultanze tecniche), esse vanno definitivamente poste per l'intero a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa ovvero assorbita, dato atto della sentenza con cui è stata pronunciato il divorzio tra le parti, così dispone:
1) Pone a carico di l'obbligo di versare a titolo di assegno Parte_1
divorzile a favore di la somma di euro 1.800,00 mensili, entro il Controparte_1
giorno 10 di ogni mese, a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, con rivalutazione annuale ISTAT;
2) Ordina la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria effettuata dalla resistente/convenuta sui beni del ricorrente, di cui alla nota di iscrizione RG 41054 e RP 5563 del
10.12.2013;
3) Compensa integralmente le spese di lite;
4) Pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, a carico del ricorrente.
Così deciso, in Verona, nella Camera di Consiglio del giorno 1 aprile 2025.
La Giudice est. La Presidente
IA Dal Martello Antonella Guerra
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Antonella Guerra Presidente dott. Massimo Vaccari Giudice dott. IA Dal Martello Giudice rel/est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 856/2022 avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ZIVIANI PAOLA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Giovanni
Lupatoto (VR), P.zza Umberto Primo n. 109
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
MARAI SILVIA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA SIEDLCE, 1/F 37026
PESCANTINA,
CONVENUTA/RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Con note scritte in sostituzione di udienza le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 8 Parte ricorrente: “1) ridursi l'assegno divorzile percepito dalla sig.ra nella CP_1 misura che sarà determinata dal Tribunale all'esito dell'attività istruttoria espletata e/o ritenuta di giustizia anche in considerazione dell'importo dalla medesima percepito a titolo di pensione e tenuto anche conto della ripetuta accettazione da parte del sig. della Parte_1
proposta formulata in prima udienza dal Tribunale di Verona e riproposta, in sede conciliativa, al Ctu incaricato;
3) ordinarsi la cancellazione, con l'emananda sentenza di divorzio, ex art. 2884 c.c., dell'iscrizione ipotecaria RG 41054 e RP 5563 del 10.12.2013 su tutti i beni del sig.
quali indicati nella nota di iscrizione prodotta in causa;
Parte_1
3) Spese, compensi di causa, rimborso forfettario al 15%, cpa ed iva integralmente rifuse anche in considerazione di quanto precisato al punto 1 delle presenti conclusioni;
In via istruttoria: Nell'ipotesi in cui il Giudice ritenesse di rimettere la causa in istruttoria ci si riporta alle richieste già formulate nelle memorie 183 cpc già depositate da aversi qui per integralmente riportate e trascritte compresa la richiesta di integrazione della Ctu e/o di richiesta di chiarimenti al medesimo consulente tecnico dell'ufficio sulla base delle contestazioni ed osservazioni già effettuate.”
Parte resistente: “Respinta ogni diversa istanza,
- dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra la signora e il signor il 6 maggio 1979 in Verona e trascritto CP_1 Parte_1 nel registro degli atti di matrimonio dell'anzidetto Comune, al n. 45, parte 2, serie A, anno
1979, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio stesso;
- disporsi a carico del signor la corresponsione dell'assegno divorzile in Parte_1
favore della signora nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00) netti mensili o CP_1
nella diversa somma che verrà ritenuta di Giustizia, e, comunque, in misura non inferiore a euro 2.175,50 (duemilacentosettantacinque/50) somma corrispondente all'importo di euro
1.900,00 (millenovecento/00) rivalutato al giugno 2022, entro il giorno 5 di ciascun mese, da rivalutarsi annualmente;
- spese e competenze di causa rifuse.
In via istruttoria si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori come indicati nella propria memoria ex art. 183, comma 2, cpc.”
pagina 2 di 8 Conclusioni del PM: “Nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con sentenza n. 206/2023, pronunciata da questo Tribunale, pubblicata in data
1.02.2023 e passata in giudicato, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 06/05/1979 tra e Parte_1 [...]
ai sensi dell'art. 4, comma XII, l. 898/70, disponendo con separata ordinanza CP_1
la prosecuzione del giudizio per la decisione sulle ulteriori domande, di fatto limitate alla determinazione dell'assegno divorzile ed all'istanza del ricorrente di ordinare la cancellazione dell'ipoteca iscritta a garanzia del credito della ex coniuge sui suoi beni immobili.
Le parti sono nate, rispettivamente, il ricorrente nel 1952, la resistente nel 1953; hanno contratto matrimonio il 6 maggio 1979. Dal matrimonio sono nati 5 figli, ora tutti maggiorenni ed autosufficienti sul piano economico. La sentenza di separazione è stata emessa il 23 giugno 2011; le condizioni di separazione sono state poi modificate con provvedimento del 4.05.2013. In questo provvedimento il Tribunale di Verona, riprendendo gli accordi intercorsi in sede di separazione, ha stabilito che la quantificazione del contributo al mantenimento per la coniuge, stabilito nella somma di euro 2.700.00, sarebbe stata mantenuta sino al momento in cui la sig.ra avesse maturato il diritto alla prestazione CP_1
previdenziale della pensione: nel momento in cui si fosse avverata tale condizione, è previsto che torni ad applicarsi la disposizione dell'art. 2 delle condizioni di separazione come concordate tra le parti, ossia il versamento della somma di euro 1.900,00 mensili.
Con lettera del febbraio 2021 la sig.ra ha comunicato l'inizio della percezione CP_1
della pensione.
Nell'ordinanza presidenziale depositata i 14.11.2022 sono state confermate le condizioni di separazione. L'ordinanza è stata oggetto di reclamo avanti alla Corte di Appello di
Venezia, che lo ha respinto con provvedimento depositato il 18.01.2022.
In corso di causa il ricorrente ha insistito per la modifica delle condizioni in essere, lamentando in particolare difficoltà di accesso al credito e ai finanziamenti bancari. L'istanza
è stata rigettata.
La causa è stata istruita a mezzo CTU ricostruttiva delle capacità reddituali e patrimoniali delle parti, affidata al dr. Si anticipa sin d'ora che si Persona_1
pagina 3 di 8 condividono le conclusioni cui perviene il CTU, in quanto frutto di attento esame documentale e di argomentazioni logiche prive di vizi.
Non si ritiene utile disporre ulteriore attività istruttoria, ritenendo sufficienti gli elementi acquisiti.
1) Assegno divorzile.
Rispetto al contributo al mantenimento proprio della separazione personale, il cui fine è quello di far conservare al coniuge economicamente più debole, per quanto possibile, il medesimo tenore di vita tenuto durante la convivenza matrimoniale, l'assegno divorzile ha una natura diversa. Esso, infatti, include le componenti assistenziali, perequativo- compensativo e risarcitoria. Quanto a tale ultimo aspetto, di applicazione del tutto residuale e per lo più nelle limitate fattispecie di “divorzio diretto”, esso può essere considerato nei procedimenti divorzili che seguono alla separazione personale tra i coniugi solo allorché le cause della separazione siano state sviscerate nella sentenza di separazione con il riconoscimento dell'addebito, ovvero quando, comunque, nella pronuncia emergano condotte contrarie ai doveri matrimoniali che abbiano determinato la fine della relazione coniugale. Nel caso in esame, quindi, non si potrà tenere conto della componente risarcitoria, posto che la sentenza di separazione ha infine accolto le conclusioni congiunte delle parti senza alcun riferimento a tali aspetti (doc. 4 ricorrente). Ne consegue, quindi, la superfluità di approfondimenti istruttori relativi alle cause della fine del matrimonio.
Si tratta di verificare se, alla luce delle diverse attuali condizioni reddituali/patrimoniali delle parti, sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile e, a seguire, per la sua eventuale quantificazione.
Giova evidenziare che nelle proprie conclusioni formulate sin dall'inizio del procedimento il ricorrente non si oppone al riconoscimento di un assegno in favore della resistente/convenuta, ma ne chiede la riduzione rispetto agli importi stabiliti nella separazione (in particolare evidenzia di avere accettato la proposta conciliativa per il riconoscimento di un assegno di euro 1.600,00 mensili). Del resto da quanto dedotto, allegato e documentato dalle parti è dimostrata la sussistenza della componente quanto meno compensativa-perequativa dell'assegno divorzile.
pagina 4 di 8 Come anticipato, in corso di causa è stata disposta CTU al fine di verificare le reali capacità patrimoniali e reddituali delle parti, alla luce, in particolare, del lamentato peggioramento delle proprie condizioni da parte del ricorrente, contestato dalla resistente.
Le risultanze della CTU, cui si rinvia, ripercorrono l'andamento del patrimonio complessivo delle parti, distinguendolo tra patrimonio mobiliare ed immobiliare, negli anni che vanno dal
2017 (per il ricorrente) e dal 2018 (per la resistente) al 2022 incluso, e dei redditi complessivi per il medesimo periodo. Quanto a tale ultima voce, il CTU formula due ipotesi in relazione alla posizione del ricorrente a seconda che si tenga conto o meno dei dividendi societari rinunciati.
Ebbene, per quanto riguarda il valore del patrimonio in capo al ricorrente se ne riscontra un progressivo aumento, nel senso che, sia quanto a valore degli immobili che quanto a valore del patrimonio mobiliare, gli importi passano da euro 2.720.578,00 del 2017 ad euro
3.384.601,00 per l'anno 2022.
Venendo alla capacità reddituale, si riscontra anche in questo caso un progressivo aumento dal 2017 al 2022.
Come detto il CTU ha distinto due ipotesi. Nel caso non si tenga conto dei dividendi rinunciati il reddito annuo del ricorrente passa da euro 71.908,00 del 2017 ad euro 96.277,00 per il 2022 (con un picco intermedio di euro 101.158,00 per il 2021 e il successivo contenuto calo per il 2022). Invece, qualora si consideri nella capacità reddituale anche la voce dei dividendi rinunciati, la progressione in aumento del reddito è decisamente accentuata proprio dal 2020 al 2022, senza alcuna diminuzione intermedia: si passa di 71.908 euro annui per il
2017 ad euro 148.777,00 per il 2022.
Considerate le partecipazioni del ricorrente nelle società Dott. SE PA SR
(partecipazione al 100%) e dell'84% nella società Dr. SE SR (fino al 2018 dell'88%), che gli garantiscono una maggioranza tale da determinare anche da solo le scelte societarie, inclusa la distribuzione degli utili, come chiarito dal Ctu (in specie a 23-24 dell'elaborato), si ritiene attendibile la stima che considera anche la voce degli utili non distribuiti.
Al riguardo deve evidenziarsi che, se il ricorrente lamenta una diminuzione delle proprie risorse – invero smentita dagli accertamenti –, ciò è dovuto a proprie iniziative: come evidenziato a pag. 23 dell'elaborato il ricorrente nel 2017 e nel 2019 il ricorrente ha donato a ciascuno dei figli IA e il 4% delle quote della Dr. SE s.r.l. Non solo. Per_2
pagina 5 di 8 Con delibera in assemblea straordinaria della Dr. SE s.r.l. del 27 gennaio 2021 è stato modificato lo statuto nel senso di prevedere una diversa distribuzione degli utili, disomogenea e sproporzionata rispetto alle partecipazioni: in misura del 24% in favore dei soci Parte_2
, e e in misura del 4% per il socio maggioritario
[...] Per_2 Pt_3 Pt_4 [...]
Va ribadito che la partecipazione del ricorrente alla società è di tale Parte_1
entità da consentirgli in ogni momento la modifica dello statuto e della ripartizione degli utili.
Venendo, ora, ad analizzare la situazione patrimoniale/reddituale della resistente/convenuta, così come ricostruita dal CTU per gli anni che vanno dal 2018 al 2022, risulta un valore costante del patrimonio immobiliare (euro 178.719,00), corrispondente alla proprietà dell'immobile in cui vive.
Consta, poi, quanto al patrimonio mobiliare, un progressivo miglioramento piuttosto contenuto tra il 2018 ed il 2020 (da euro 84.330,00 ad euro 265.997,00), in più consistente aumento dal 2021 (euro 291.853,00) per assestarsi nel 2022 in euro 291.263,00. Tale incremento è attribuibile all'inizio della percezione della pensione.
Raffrontate le condizioni economiche delle parti, va ora analizzata e valutata la componente perequativa-compensativa dell'assegno divorzile.
Il matrimonio ha avuto una durata quasi trentennale: è stato contratto il 6 maggio 1979 e il ricorso per separazione è stato depositato il 24.10.2008.
Dal matrimonio sono nati cinque figli.
La signora , già dal 1975 dipendente INAIL, allega di avere definitivamente CP_1
abbandonato il posto di lavoro nel 1986, dopo anni di aspettativa, per dedicarsi alla famiglia ed ai figli. La circostanza non è oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente.
È peraltro indubbio che l'impegno di cura e di assistenza per la crescita ed il sostegno di cinque figli sia particolarmente intenso. La resistente afferma di non essersi limitata ad occuparsi in tutti questi anni degli aspetti di cura della casa e della famiglia, ma di avere apportato un significativo contributo all'ampliamento ed al consolidamento delle attività imprenditoriali del marito.
Al riguardo deve rilevarsi come lo stesso ricorrente dia atto (in specie nella memoria integrativa depositata il 23.12.2022) che la resistente/convenuta ha svolto il ruolo di membro del CDA della Dr. SE s.r.l. ed è stata titolare del 10% del capitale sociale, e che ella fosse retribuita con regolare versamento dei contributi previdenziali (doc. 13, 14, 15).
pagina 6 di 8 In parte, quanto al profilo compensativo-perequativo, vi è stato un riconoscimento già in corso del matrimonio da parte del ricorrente dell'apporto fornito dalla resistente/convenuta anche alle attività economiche riconducibili all'ex coniuge, limitatamente ai periodi in cui è stata remunerata e le sono stati versati i contributi previdenziali, che, attualmente, le consentono di percepire mensilmente poco più di 1.000,00 euro di pensione.
Resta inoltre il fatto che, a fianco dell'impegno nella società del marito, la resistente è stata onerata per anni dell'accudimento dei cinque figli, abbandonando il lavoro svolto presso l'Inail.
Si ritiene, quindi, che il contributo fornito dalla resistente al formarsi del patrimonio familiare e del ricorrente sia importante, in termini di aiuto diretto oltre che di impegno nella famiglia, sì di consentire al ricorrente di potersi dedicare appieno alle proprie attività imprenditoriali.
Considerata la ricostruzione delle condizioni economico-reddituale di cui alla CTU, tenuto conto della natura dell'assegno divorzile, appare congruo riconoscere in euro 1.800,00 mensili, espressi all'attualità, l'ammontare dell'assegno divorzile in favore della resistente/convenuta, a decorrere dalla pubblicazione della sentenza, oltre a rivalutazione annuale ISTAT.
2) Cancellazione dell'ipoteca.
Il ricorrente chiede che sia ordinata la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta dalla resistente sui suoi beni immobili di cui alla nota di iscrizione RG 41054 e RP 5563 del
10.12.2013.
Come chiarito dalla costante giurisprudenza di legittimità sul punto, i presupposti per l'iscrizione o il mantenimento dell'ipoteca a garanzia del credito derivante da contributo al mantenimento o da assegno divorzile sono l'effettivo inadempimento o il concreto pericolo di inadempimento. Nel caso in esame non consta tali presupposti sussistano, posto che l'opposizione della resistente si basa su assunti generici e privi di supporto probatorio.
La domanda del ricorrente va quindi accolta.
3) Spese di lite e di CTU.
Considerato l'esito della vertenza, la natura neutra della pronuncia sullo status e la reciproca parziale soccombenza (se, da un lato, l'istanza economica della resistente è solo in parte accolta rispetto alle maggiori pretese, dall'altro va ricordato che il ricorrente è risultato soccombente nel giudizio di reclamo avanti alla Corte di Appello, che ha rimesso al merito la pagina 7 di 8 regolamentazione delle spese), sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
Quanto alle spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, trattandosi di approfondimento istruttorio resosi necessario per le posizioni assunte dal ricorrente in ordine all'asserito peggioramento della propria complessiva situazione reddituale/patrimoniale
(peggioramento smentito dalle risultanze tecniche), esse vanno definitivamente poste per l'intero a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa ovvero assorbita, dato atto della sentenza con cui è stata pronunciato il divorzio tra le parti, così dispone:
1) Pone a carico di l'obbligo di versare a titolo di assegno Parte_1
divorzile a favore di la somma di euro 1.800,00 mensili, entro il Controparte_1
giorno 10 di ogni mese, a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, con rivalutazione annuale ISTAT;
2) Ordina la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria effettuata dalla resistente/convenuta sui beni del ricorrente, di cui alla nota di iscrizione RG 41054 e RP 5563 del
10.12.2013;
3) Compensa integralmente le spese di lite;
4) Pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, a carico del ricorrente.
Così deciso, in Verona, nella Camera di Consiglio del giorno 1 aprile 2025.
La Giudice est. La Presidente
IA Dal Martello Antonella Guerra
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