Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/05/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
n. 4082 / 2023 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 7.5.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
13 Maggio 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 13/05/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 4082/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto:Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria;
T R A
(C.F. , rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. G. Martino;
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
[...]
- in persona del Ministro in
[...] carica e legale rappresentante p.t., , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Reggio Calabria;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.08.2023 il ricorrente, indicato in epigrafe, ha formulato domanda di riconoscimento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere e dei relativi benefici.
Specificando di aver prestato servizio in qualità di Maresciallo Aiutante dell'Arma dei
Carabinieri nella missione militare in Kosovo (periodo 06.06.2001 – 03.02.2002), a sostegno della propria richiesta ha affermato che in data 17.10.2001, successivamente all'arresto nel territorio in
Orahovac di un latitante, accusato dei reati di detenzione illegale di armi e munizioni da guerra, detenzione di banconote false e contrabbando, nel corso della perquisizione presso l'abitazione dell'arrestato sita a Samodraze si era arrampicato su un muretto di circa 2,50 metri, cadendo rovinosamente a terra dopo averne percorso un tratto.
Successivamente ad una serie di controlli medici, in data 07.06.2002, la CMO di Napoli lo aveva sottoposto a visita medico-collegiale riscontrando “Esiti di trauma distrattivo della spalla dx. e sx. con tendinopatia del muscolo sovraspinoso” e ascrivendo la patologia alla Tab.B, giusta P.V.
Mod.ML/AB n.1077 del 07.06.2002.
Inoltre il con D.M. n.4086/06 del 17.02.2006, visto il parere del CVCS Controparte_2 del 27.09.2005, aveva riconosciuto l'infermità sopraindicata come dipendente da causa di servizio con successiva concessione dell'equo indennizzo (decreto n.452/C del 12.02.2020).
A seguito di ulteriore visita effettuata in data 07.11.2018 dalla CMO di Messina e il riscontro dell'affezione di “Esiti di trauma distrattivo della spalla dx. e sx. con tendinopatia del muscolo sovraspinoso”, avvinti da legame causale con lo “specifico evento traumatico di servizio del
17.10.2001”, il aveva escluso il riconoscimento dello status di vittima del Controparte_1 dovere ai sensi dell'art. 1, comma 564, l. 266/05, con Decreto n.333/Ass/3/E/8/CC/2398/NEG del
06.03.2023.
Lamentando l'illegittimità e illogicità del diniego opposto e sostenendo che vi fossero tutti gli elementi per il riconoscimento dell'anzidetto status in ragione del contesto operativo in Kosovo nonché dell'avvenuto accertamento della sussistenza di un infortunio dipendente da causa di servizio, ha concluso chiedendo l'accertamento del diritto e la conseguente condanna alla corresponsione della speciale elargizione nella misura del 35%, oltre alla ulteriore condanna del resistente alla CP_1
corresponsione dell'assegno vitalizio non reversibile, soggetto a perequazione automatica, ex art. 1,
L.407/98, esteso alle Vittime del Dovere, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), n. 1, D.P.R. 243/2006, nella misura di euro 500,00 mensili, come implementato dall'art. 4 comma 238 della Legge
n.350/2003 (Legge Finanziaria 2004), a decorrere dal 01.01.2006 (data di data di entrata in vigore del
D.P.R. 243/2006); nonché dello speciale assegno vitalizio non reversibile, nella misura di euro
1,033,00 mensili, soggetto a perequazione automatica di cui all'art.5, comma 3, della L. 206/2004, esteso alle Vittime del Dovere, a partire dal 2008, dall'art. 2, comma 105, L. 244/2007 (Legge
Finanziaria 2008), a decorrere dal 01.01.2008 (data di entrata in vigore della Legge 244/07).
Si è costituito in giudizio il il quale ha evidenziato che, alla luce delle Controparte_1 modalità di verificazione dell'evento, la fattispecie non può essere ricondotta ad alcuna delle ipotesi di cui all'art. 1, comma 563, l. 266/2005, né del successivo comma 564.
In particolare ha evidenziato la natura accidentale dell'evento traumatico causato da una condotta imprudente del ricorrente.
Contestando, altresì, la percentuale di invalidità permanente complessiva, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.
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Il ricorso risulta infondato.
Il thema decidendum attiene, come anticipato, al riconoscimento - per lesioni riportate a seguito di una caduta da un muretto alto 2,50 m circa, avvenuta il 17.10.2001 nel corso di una perlustrazione portata avanti presso l'abitazione di un latitante poco prima arrestato nel territorio in Orahovac, nell'ambito dell'operazione militare condotta in Kosovo - dello status di soggetto equiparato alle
“Vittime del Dovere” e alla concessione dei conseguenti benefici, negati con decreto prot.
n.333/Ass/3/E/8/CC/2398/NEG del 06.03.2023.
Orbene, considerato che il presupposto per la concessione dei benefici previdenziali richiesti dal ricorrente è costituito dall'accertamento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere ai sensi del comma 564, l. 266/2005, giova osservare come il Giudice Ordinario, almeno fino al 2022, abbia ampliato notevolmente l'ambito applicativo della normativa in esame, ritenendo applicabile la tutela indennitaria ogni qualvolta l'attività svolta dal soggetto fuoriesca, per qualsiasi ragione, dall'ordinario modo di svolgimento della stessa, cioè dalla modalità con cui, originariamente, era previsto che si svolgesse. Sarebbe sufficiente, allora, il ricorrere di qualsiasi evenienza non contemplata dalla previsione relativa al normale modo di svolgimento di una determinata funzione
(Cass.Civ., Sez. Lav., 30.5. 2022, n. 17433;Cass. Civ., Sez. Lav., 29.4.2021, n. 11343;Cass. Civ., SS.UU., 21.9.2017, n. 21969;Cass. Civ., Sez. Lav., 8.6.2018, n. 15027;Cass. Civ., Sez. Lav.,
5.10.2018, n. 24592;Cass. Civ., Sez. Lav., 4 .11.2020, n. 24604;Cass. Civ., Sez. Lav., 5.5.2022, n.
14346;Cass. Civ., Sez. Lav., 20.9.2021, n. 25403;Cass. Civ., Sez. Lav., 8.3.2021, n. 6312;Cass. Civ.,
Sez. Lav., 5.10.2018, n. 24592;Cass. Civ., Sez. Lav., 22.7.2019, n. 19677.), arrivando a sostenere che la "particolarità" delle condizioni ambientali ed operative potrebbe risiedere anche in un errore organizzativo della Pubblica Amministrazione, ovvero dalla negligente o imprudente fase di gestione del rapporto di lavoro da parte della stessa Amministrazione (Cass. Civ., Sez. Lav., 5.5.2022, n.
14346;Cass. Civ., SS.UU., 17.11.2016, n. 23396).
Posto che la violazione del generico obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087c.c. costituirebbe di per sé, circostanza straordinaria in grado di esporre il dipendente a maggiori rischi per la propria integrità fisica, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, anche l'errore o il difetto di manutenzione di un mezzo di trasporto sono state ritenute ipotesi idonee ad integrare la nozione di “particolari condizioni” (Cass. n. 20543/2022, anche Cass. Civ., Sez. Lav.,
30.5.2022, n. 17437;Cass. Civ., Sez. Lav., 4.11.2020, n. 24604); al pari della sussistenza di avverse condizioni metereologiche, rispetto alle quali si rivelavano inadeguate le condizioni di un mezzo di trasporto. (v.Cass. Civ., Sez. Lav., 8.3.2021, n. 6312; Cass. Civ.;Cass. Civ., Sez. Lav., 22.7.2019, n.
19675;Cass. Civ., Sez. Lav., 17.7.2019, n. 19266); o la negligenza del pilota o del conducente.
(v.Cass. Civ., Sez. Lav., 22.7.2019, n. 19674;Cass. Civ., SS.UU., 15485/2017;Cass. Civ., Sez. Lav.,
17.7.2019, n. 19268;Cass. Civ., Sez. Lav., 16.7.2019, n. 19035;Cass. Civ., Sez. Lav., 8.11.2018, n.
28587).
In tale quadro, invero, dal 2022 l'indirizzo interpretativo della Suprema Corte risulta mutato, focalizzandosi sulla necessità di un quid pluris rispetto alle condizioni ordinarie di lavoro e precisandosi che i termini "particolare" e "straordinario" devono essere intesi come fuori dal comune e dall'ordinario (v. Cass. Civ., Sez. Lav., 29819/2022; Cass. Civ., Sez. Lav., 5.5.2022, n. 13436,Cass.
Civ., Sez. Lav., 24.3.2023, n. 8511;Cass. Civ., Sez. Lav., 23.3.2023, n. 8369;Cass. Civ., Sez. Lav.,
12.6.2023, n. 16532;Cass. Civ. Sez. Lav. n.29618/2024), tanto che da sostenere (Cass. Civ. Sez. L.,
n.29819/2022): "In diritto, si richiama preliminarmente la disciplina applicabile, dettata dalla L. n.
266 del 2005, art. 1, comma 564. Mentre il comma 563 del citato articolo prevede le vittime del dovere in senso stretto, il comma 564, prevede invece i soggetti "equiparati" alle vittime del dovere, disponendo che "Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563, coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative". Successivamente, in attuazione di quanto stabilito della stessa L. n. 266 del 2005, art. 1, comma
565, è stato emesso, col D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, il Regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, che all'art. 1, comma 1, prevede che ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi L. 13 agosto 1980, n.
466, L. 20 ottobre 1990, n. 302, L. 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e L. 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente
a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
La normativa, di che trattasi è stata oggetto di interpretazione ed applicazione da parte delle
Sezioni Unite di questa Corte, che hanno distinto i benefici di previdenza privilegiata per le invalidità contratte per causa di servizio e quelli previsti per le vittime del dovere ed equiparati, la cui attribuzione presuppone che i compiti, rientranti nella normale attività d'istituto, siano svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, e si siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari, ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente
e ordinariamente connesso all'ambiente militare (Sez. U., Sentenza n. 23396 del 17/11/2016, Rv.
641634 - 01; Sez. L, Sentenza n. 13114 del 24/06/2015, Rv. 635861 - 01). In particolare, Sez. U.,
Sentenza n. 21969 del 21/09/2017 (Rv. 645320 - 01), ha affermato che, affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che quest'ultima sia legata a "particolari condizioni ambientali o operative" implicanti l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito.
La pronuncia da ultimo richiamata, in particolare, ha affermato nettamente che, perché si possa avere una vittima del dovere che abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non basta che ci sia la semplice dipendenza da causa di servizio, altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere. Occorre che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di "particolari condizioni", che è un concetto aggiuntivo e specifico. Bisogna, dunque, identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio che ambisca ad essere riconosciuto vittima del dovere, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito.
Il principio è stato poi ribadito e specificato da altre pronunce, secondo le quali, se il diritto ai benefici di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 564, non è definito attraverso la tipizzazione di singole attività, delineando la previsione normativa una fattispecie aperta, presidio di tutela contro la morte ed i fatti lesivi che attingano il personale militare in occasione di missioni di qualunque natura, i benefici restano condizionati alle condizioni ambientali od operative "particolari", per tali dovendosi intendere quelle che abbiano comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto (Sez. L, ord. n. 8322 del 2018;
Sez. L, Sentenza n. 24592 del 05/10/2018, Rv. 650679 - 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 13367 del
01/07/2020, Rv. 658519 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 28696 del 16/12/2020, Rv. 659882 - 01;).”
In forza di tali principi di diritto, condivisi da questo giudicante, è evidente come, ai fini della qualificazione di un soggetto come equiparato alle vittime del dovere ai sensi dell'art. 1, comma 564 citato, non sia sufficiente il rischio insito nello svolgimento di normali compiti di servizio, richiedendosi la sussistenza un quid pluris consistente in rischi e fatiche ulteriori rispetto al rischio già insito nell'espletamento delle ordinarie mansioni a cui è addetto il dipendente pubblico.
Ebbene, nella specie, dalla descrizione dei fatti fornita in ricorso non emergono quelle circostanze eccezionali tali da integrare un rischio ulteriore rispetto a quello insito nell'attività svolta nell'ambito della missione disimpegnata in Kosovo.
Premesso che non vengono chiarite le dinamiche specifiche della condotta consistita nell'arrampicarsi su di un muro alto circa 2,50 metri, la stessa non può assurgere a elemento di rischio tale da fuoriuscire dal perimetro di quegli elementi fattuali che connotano ontologicamente un'ordinaria attività di polizia, condotta certamente in una zona di guerra e in un contesto operativo ostile in cui, tuttavia, altre circostanze o eventi, di rilievo maggiormente eccezionale, avrebbero potuto riportare il comportamento posto in essere in quelli descritti e definiti nell'art. 1, comma 1,
DPR 243/2006.
In definitiva, sotto il profilo probatorio, non è stato addotto alcun elemento fattuale tale da garantire la qualificazione del fatto storico verificatosi, eziologicamente legato all'infortunio, come evento di natura eccezionale o straordinaria, al contrario collocandosi nell'ambito dei fatti intesi quale sviluppo ordinario dell'attività di servizio assegnata. Ne discende che, in virtù del mancato riconoscimento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere, la successiva domanda di condanna all'attribuzione degli emolumenti di natura previdenziale non merita accoglimento.
In omaggio al principio di soccombenza, le spese di lite – da liquidarsi ex art. 4, comma 1, Dm
147/22, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità e considerato il valore indeterminabile della causa – vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese di lite che CP_1 si liquidano in € 4.630,00, oltre accessori come per legge.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Reggio Calabria, lì 13/05/2025.
Il Giudice
Francesco De Leo