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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 31/10/2025, n. 3797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3797 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona della dott.ssa Antonella Paone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al RG n. 10107/2024, tra
, (che subentra a titolo universale nei rapporti di Parte_1
, incorporante di , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e , ai sensi dell'art. 1, D.L. 193 del 22/10/2016, convertito in Legge
[...] Controparte_4
225/2016 del 1°dicembre 2016, in G.U. 282 del 2/12/2016) con sede in Roma, via G. Grezar
n.14, P.IVA n. in persona del legale rapp.te p.t. e per procura speciale al sig. P.IVA_1
in virtù dei poteri conferiti giusto atto notarile, Repertorio nr 181515 Parte_2
raccolta nr 12772 del 25/07/2024 , rapp.ta e difesa dall'avv. Alessandra Vignola (C.F.
come da incarico conferito il 29/08/2024 atteso che “l'Ente può C.F._1
procedere – ai sensi dell'art. 1 comma 8 del Decreto Legge n. 193 del 2016 e nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 –
all'affidamento del relativo incarico di rappresentanza e difesa in giudizio a un avvocato del libero foro, iscritto nell'Elenco avvocati dell'Ente, pubblicato sul sito internet del medesimo.
APPELLANTE
e
, (C.f. ), nato a [...] il [...], Controparte_5 C.F._2
residente in [...] elettivamente dom.to in Trentola Ducenta (CE), alla via Caracas,28 presso lo studio del sottoscritto Avv. Gennaro Grassia
che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATO
nonché
in persona del sindaco p.t, c.f. con sede in Controparte_6 P.IVA_2
alla via Tito Livio,4 elettivamente dom.to in napoli, alla via D. Fontana,98 presso CP_6
lo studio del procuratore costituito nel giudizio di Primo Grado Avv. F. Avallone
APPELLATO contumace avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli Nord n.
10703/2024 pubblicata il 20.8.2024 nel giudizio nrg. 13061/2021 non notificata
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l' ha proposto appello Pt_3
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli Nord n. 10703/2024 pubblicata il
20.8.2024 nel giudizio nrg. 13061/2021 non notificata, deducendo, tra i vari motivi, quello,
assorbente, dell'inammissibilità dell'opposizione con impugnativa ad estratto di ruolo e l'erroneità della sentenza di prime cure che l'aveva superata, per non essere stato tenuto in conto quanto previsto dal DL 146/2021, entrato in vigore in corso di giudizio di prime cure, salvo poi chiedere in subordine il rigetto della domanda per non essere maturata la prescrizione.
Emerge dagli atti di causa che il giudizio era stato introdotto sul presupposto dell'aver l'opponente in primo grado, a seguito di estratto di ruolo, appreso della esistenza di una posta debitoria a proprio carico, risultante dalla cartella n. 02820160007994933000,
connessa all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del
C.d.S., con richiesta di accertamento della intervenuta prescrizione del credito derivante dalla suddetta cartella, anche in considerazione dell'omessa notifica di qualsivoglia atto.
, nel costituirsi nel presente giudizio, ha dedotto l'inapplicabilità del DL Controparte_5
146/2021, per essere entrato in vigore in data successiva all'introduzione del giudizio in primo grado, dunque per l'impossibilità di applicazione reatroattiva dello stesso, nel merito insistendo per la non regolarità della notifica della cartella e l'intervenuta prescrizione.
Il sebbene regolarmente citato, non si è costituito. Ne va pertanto Controparte_6
dichiarata la contumacia.
Sciogliendo la riserva assunta in data 28.10.2025, la causa viene decisa.
L'appello è fondato per la ragione, assorbente, che si va ad esporre.
Nel corso del giudizio di primo grado è intervenuto il legislatore il quale, con l'art.
3-bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215/2021, novellando l'art. 12 del DPR n. 602/1973, intitolato alla “Formazione e contenuto dei ruoli”, ha inserito il comma 4-bis, secondo cui “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di
pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli
casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un
pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto
nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente
decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Le Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. S.U., Sentenza 6/09/2022 n. 26283/2022) hanno chiarito che detta norma si applica anche ai processi in corso in quanto, sebbene non si tratti di una norma di interpretazione autentica né avente efficacia retroattiva, essa conforma e normativizza l'interesse ad agire che, quale condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione.
In applicazione della citata norma, dunque, rilevante nel giudizio di primo grado in ossequio al principio tempus regit processum e di un principio generale sotteso al vaglio della sussistenza dell'interesse ad agire sino al momento dell'emissione della decisione,
non certo sulla scorta di un'applicazione reatroattiva, il giudice di prime cure, che si è
pronunciato in data successiva alla relativa entrata in vigore, avrebbe dovuto ritenere non sussistente l'interesse ad agire dell'opponente all'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 12, co.
4-bis, d.P.R. n. 602/1973 per l'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
In conclusione, l'appello va accolto in quanto l'opposizione proposta innanzi al giudice di pace andava dichiarata inammissibile, motivo che assorbe ogni altra questione.
In ossequio al principio della soccombenza va disposta la condanna di , Controparte_5
attrice in primo grado, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, avendo riguardo all'ammontare del credito sotteso alla cartella, per quanto riguarda il valore della causa, con applicazione dei parametri medi, ed esclusione, per entrambi i gradi, della fase istruttoria, non svoltasi.
Si evidenzia che nessuna statuizione viene assunta in riferimento al Controparte_6
costituito in primo grado, non destinatario di una sentenza di condanna alle spese in quella sede, atteso che quivi non si è costituito per chiedere la riforma della sentenza con condanna alle spese per tenerlo indenne da quelle affrontate per il primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n.
10107/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli
Nord n. 10703/2024 pubblicata il 20.8.2024 nel giudizio nrg. 13061/2021 non notificata,
ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia del Controparte_6
- accoglie l'appello e per l'effetto in riforma integrale del provvedimento gravato, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta innanzi al Giudice di prime cure;
- condanna alla rifusione in favore dell'odierna appellante delle Controparte_5 Pt_3
spese sostenute per la costituzione e difesa in primo grado, che quantifica in euro 278,00
per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, come per legge;
- condanna alla rifusione in favore dell'odierna appellante delle Controparte_5 Pt_3
spese sostenute per la costituzione e difesa in secondo grado, che quantifica in euro 64,50 per esborsi ed 462,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, come per legge.
Aversa, 31.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Antonella Paone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona della dott.ssa Antonella Paone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al RG n. 10107/2024, tra
, (che subentra a titolo universale nei rapporti di Parte_1
, incorporante di , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e , ai sensi dell'art. 1, D.L. 193 del 22/10/2016, convertito in Legge
[...] Controparte_4
225/2016 del 1°dicembre 2016, in G.U. 282 del 2/12/2016) con sede in Roma, via G. Grezar
n.14, P.IVA n. in persona del legale rapp.te p.t. e per procura speciale al sig. P.IVA_1
in virtù dei poteri conferiti giusto atto notarile, Repertorio nr 181515 Parte_2
raccolta nr 12772 del 25/07/2024 , rapp.ta e difesa dall'avv. Alessandra Vignola (C.F.
come da incarico conferito il 29/08/2024 atteso che “l'Ente può C.F._1
procedere – ai sensi dell'art. 1 comma 8 del Decreto Legge n. 193 del 2016 e nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 –
all'affidamento del relativo incarico di rappresentanza e difesa in giudizio a un avvocato del libero foro, iscritto nell'Elenco avvocati dell'Ente, pubblicato sul sito internet del medesimo.
APPELLANTE
e
, (C.f. ), nato a [...] il [...], Controparte_5 C.F._2
residente in [...] elettivamente dom.to in Trentola Ducenta (CE), alla via Caracas,28 presso lo studio del sottoscritto Avv. Gennaro Grassia
che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATO
nonché
in persona del sindaco p.t, c.f. con sede in Controparte_6 P.IVA_2
alla via Tito Livio,4 elettivamente dom.to in napoli, alla via D. Fontana,98 presso CP_6
lo studio del procuratore costituito nel giudizio di Primo Grado Avv. F. Avallone
APPELLATO contumace avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli Nord n.
10703/2024 pubblicata il 20.8.2024 nel giudizio nrg. 13061/2021 non notificata
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l' ha proposto appello Pt_3
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli Nord n. 10703/2024 pubblicata il
20.8.2024 nel giudizio nrg. 13061/2021 non notificata, deducendo, tra i vari motivi, quello,
assorbente, dell'inammissibilità dell'opposizione con impugnativa ad estratto di ruolo e l'erroneità della sentenza di prime cure che l'aveva superata, per non essere stato tenuto in conto quanto previsto dal DL 146/2021, entrato in vigore in corso di giudizio di prime cure, salvo poi chiedere in subordine il rigetto della domanda per non essere maturata la prescrizione.
Emerge dagli atti di causa che il giudizio era stato introdotto sul presupposto dell'aver l'opponente in primo grado, a seguito di estratto di ruolo, appreso della esistenza di una posta debitoria a proprio carico, risultante dalla cartella n. 02820160007994933000,
connessa all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del
C.d.S., con richiesta di accertamento della intervenuta prescrizione del credito derivante dalla suddetta cartella, anche in considerazione dell'omessa notifica di qualsivoglia atto.
, nel costituirsi nel presente giudizio, ha dedotto l'inapplicabilità del DL Controparte_5
146/2021, per essere entrato in vigore in data successiva all'introduzione del giudizio in primo grado, dunque per l'impossibilità di applicazione reatroattiva dello stesso, nel merito insistendo per la non regolarità della notifica della cartella e l'intervenuta prescrizione.
Il sebbene regolarmente citato, non si è costituito. Ne va pertanto Controparte_6
dichiarata la contumacia.
Sciogliendo la riserva assunta in data 28.10.2025, la causa viene decisa.
L'appello è fondato per la ragione, assorbente, che si va ad esporre.
Nel corso del giudizio di primo grado è intervenuto il legislatore il quale, con l'art.
3-bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215/2021, novellando l'art. 12 del DPR n. 602/1973, intitolato alla “Formazione e contenuto dei ruoli”, ha inserito il comma 4-bis, secondo cui “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di
pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli
casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un
pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto
nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente
decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Le Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. S.U., Sentenza 6/09/2022 n. 26283/2022) hanno chiarito che detta norma si applica anche ai processi in corso in quanto, sebbene non si tratti di una norma di interpretazione autentica né avente efficacia retroattiva, essa conforma e normativizza l'interesse ad agire che, quale condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione.
In applicazione della citata norma, dunque, rilevante nel giudizio di primo grado in ossequio al principio tempus regit processum e di un principio generale sotteso al vaglio della sussistenza dell'interesse ad agire sino al momento dell'emissione della decisione,
non certo sulla scorta di un'applicazione reatroattiva, il giudice di prime cure, che si è
pronunciato in data successiva alla relativa entrata in vigore, avrebbe dovuto ritenere non sussistente l'interesse ad agire dell'opponente all'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 12, co.
4-bis, d.P.R. n. 602/1973 per l'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
In conclusione, l'appello va accolto in quanto l'opposizione proposta innanzi al giudice di pace andava dichiarata inammissibile, motivo che assorbe ogni altra questione.
In ossequio al principio della soccombenza va disposta la condanna di , Controparte_5
attrice in primo grado, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, avendo riguardo all'ammontare del credito sotteso alla cartella, per quanto riguarda il valore della causa, con applicazione dei parametri medi, ed esclusione, per entrambi i gradi, della fase istruttoria, non svoltasi.
Si evidenzia che nessuna statuizione viene assunta in riferimento al Controparte_6
costituito in primo grado, non destinatario di una sentenza di condanna alle spese in quella sede, atteso che quivi non si è costituito per chiedere la riforma della sentenza con condanna alle spese per tenerlo indenne da quelle affrontate per il primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n.
10107/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli
Nord n. 10703/2024 pubblicata il 20.8.2024 nel giudizio nrg. 13061/2021 non notificata,
ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia del Controparte_6
- accoglie l'appello e per l'effetto in riforma integrale del provvedimento gravato, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta innanzi al Giudice di prime cure;
- condanna alla rifusione in favore dell'odierna appellante delle Controparte_5 Pt_3
spese sostenute per la costituzione e difesa in primo grado, che quantifica in euro 278,00
per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, come per legge;
- condanna alla rifusione in favore dell'odierna appellante delle Controparte_5 Pt_3
spese sostenute per la costituzione e difesa in secondo grado, che quantifica in euro 64,50 per esborsi ed 462,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, come per legge.
Aversa, 31.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Antonella Paone