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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 17/12/2025, n. 1978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1978 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SEZIONE II CIVILE - Controversie del lavoro
n. 5808/2023 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 16 dicembre 2025, ad ore 9.45 , il Giudice applicato, dott. Pier Francesco Bazzega, dà atto:
- che con provvedimento del 7.11.2025 è stato disposto che l'udienza odierna si svolgesse nelle forme dell'art. 127 cpc, senza contestazioni delle parti;
- che parte ricorrente non ha depositato note di udienza nel termine assegnato;
- che parte resistente ha depositato proprie note di udienza in data 9.12.2025 , il cui contenuto è qui richiamato.
Il Giudice, preso atto del contenuto delle note di udienza, decide la causa con sentenza a norma degli artt. 429 e 127ter cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 5808/2023 R.G. promossa da
(C.F. , con l'avv. ELIA Parte_1 C.F._1
CE parte attrice contro
(C.F. ), con l'avv. MIGLIO SIMONA CP_1 P.IVA_1 parte convenuta
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 16.12.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto nei confronti di l'accoglimento delle seguenti Parte_1 CP_1
conclusioni:
“A) NEL MERITO: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, alla maggiorazione ex art. 38 L. n. 448/2001, sul trattamento SOART in godimento, per il periodo dal 01.01.2018 al febbraio 2021, per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
B) Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Ha allegato di essere titolare del trattamento ai superstiti n. 020701535731788, Pt_2
con decorrenza da agosto 2017, di aver chiesto con domanda del 3.2.2021 la maggiorazione ex art. 38 l. 448/2021, di averla ottenuta a decorrere dal successivo mese di pagina 2 di 5 marzo 2021, ma di non aver ricevuto gli arretrati decorrenti dal 1.1.2018, pur avendone diritto.
Si è costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa, documentale, è stata discussa all'udienza cartolare del 16.12.2025.
***
Il ricorso va rigettato, condividendosi quanto già affermato nei precedenti di questo
Tribunale e della Corte di Appello di Roma prodotti in allegato alla memoria difensiva di
. CP_1
L'art. 1 della legge 544/1988, rubricato “Maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici”, prevede: “1. Con effetto dal 1° luglio 1988, ai titolari ultrasessantacinquenni di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori, della gestione speciale per il lavoratori delle miniere, cave e torbiere, delle gestioni speciali per i commercianti, per gli artigiani, per il coltivatori diretti, mezzadri e coloni, è corrisposta, a domanda, una
maggiorazione sociale delle pensioni nella misura di lire 50.000 mensili, per tredici mensilità [segue la specificazione delle condizioni reddituali] […]
5. La maggiorazione sociale è posta a carico del Fondo sociale ed e' corrisposta, con le
stesse modalità previste per l'erogazione delle pensioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ( , al quale compete l'accertamento delle condizioni per la CP_1
concessione.
6. La domanda per ottenere la maggiorazione sociale, corredata dal certificato di stato di famiglia, nonché da una dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo attestante
l'esistenza dei prescritti requisiti, è presentata alla sede dell territorialmente CP_1
competente. […] 10. La maggiorazione sociale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non è cedibile, nè sequestrabile, nè
pagina 3 di 5 pignorabile. […]”.
L'art. 38 della legge n. 448/2001 prevede che:
“
1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici
[per quel che qui interessa]: a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni”.
La norma da ultimo citata, che poi contiene una dettagliata disciplina delle condizioni reddituali per fruire del beneficio, nonché delle ipotesi di indebito, nulla dispone invece in ordine alla decorrenza, sicché deve ritenersi tutt'ora in vigore quanto previsto dal citato art. 1 L. 544/1988, con conseguente decorrenza del beneficio dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, come avvenuto nel caso di specie.
CP_ A nulla rileva quanto indicato nella circolare n. 44/2002, invocata dalla ricorrente,
poiché (i) non si tratta di far valer il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell'ammontare dei singoli ratei, bensì il diritto ad ottenere un beneficio aggiuntivo, dotato di una sua specifica individualità e autonomia, perchè
ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto - in base ai criteri ordinari - il diritto al trattamento pensionistico;
(ii) la circolare non può ovviamente derogare al disposto di norma primaria.
Le spese seguono la soccombenza ma si prende atto della dichiarazione della ricorrente ex art. 152 disp. att. cpc.
p.q.m.
il Giudice, definitivamente decidendo:
1. rigetta il ricorso;
pagina 4 di 5 2. dichiara la soccombenza della ricorrente ma prende atto della dichiarazione da costei resa ex art. 152 disp. att. cpc.
Sentenza resa ex artt. 127ter e 429 cpc.
Velletri, 16 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 5 di 5
SEZIONE II CIVILE - Controversie del lavoro
n. 5808/2023 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 16 dicembre 2025, ad ore 9.45 , il Giudice applicato, dott. Pier Francesco Bazzega, dà atto:
- che con provvedimento del 7.11.2025 è stato disposto che l'udienza odierna si svolgesse nelle forme dell'art. 127 cpc, senza contestazioni delle parti;
- che parte ricorrente non ha depositato note di udienza nel termine assegnato;
- che parte resistente ha depositato proprie note di udienza in data 9.12.2025 , il cui contenuto è qui richiamato.
Il Giudice, preso atto del contenuto delle note di udienza, decide la causa con sentenza a norma degli artt. 429 e 127ter cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 5808/2023 R.G. promossa da
(C.F. , con l'avv. ELIA Parte_1 C.F._1
CE parte attrice contro
(C.F. ), con l'avv. MIGLIO SIMONA CP_1 P.IVA_1 parte convenuta
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 16.12.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto nei confronti di l'accoglimento delle seguenti Parte_1 CP_1
conclusioni:
“A) NEL MERITO: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, alla maggiorazione ex art. 38 L. n. 448/2001, sul trattamento SOART in godimento, per il periodo dal 01.01.2018 al febbraio 2021, per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
B) Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Ha allegato di essere titolare del trattamento ai superstiti n. 020701535731788, Pt_2
con decorrenza da agosto 2017, di aver chiesto con domanda del 3.2.2021 la maggiorazione ex art. 38 l. 448/2021, di averla ottenuta a decorrere dal successivo mese di pagina 2 di 5 marzo 2021, ma di non aver ricevuto gli arretrati decorrenti dal 1.1.2018, pur avendone diritto.
Si è costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa, documentale, è stata discussa all'udienza cartolare del 16.12.2025.
***
Il ricorso va rigettato, condividendosi quanto già affermato nei precedenti di questo
Tribunale e della Corte di Appello di Roma prodotti in allegato alla memoria difensiva di
. CP_1
L'art. 1 della legge 544/1988, rubricato “Maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici”, prevede: “1. Con effetto dal 1° luglio 1988, ai titolari ultrasessantacinquenni di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori, della gestione speciale per il lavoratori delle miniere, cave e torbiere, delle gestioni speciali per i commercianti, per gli artigiani, per il coltivatori diretti, mezzadri e coloni, è corrisposta, a domanda, una
maggiorazione sociale delle pensioni nella misura di lire 50.000 mensili, per tredici mensilità [segue la specificazione delle condizioni reddituali] […]
5. La maggiorazione sociale è posta a carico del Fondo sociale ed e' corrisposta, con le
stesse modalità previste per l'erogazione delle pensioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ( , al quale compete l'accertamento delle condizioni per la CP_1
concessione.
6. La domanda per ottenere la maggiorazione sociale, corredata dal certificato di stato di famiglia, nonché da una dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo attestante
l'esistenza dei prescritti requisiti, è presentata alla sede dell territorialmente CP_1
competente. […] 10. La maggiorazione sociale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non è cedibile, nè sequestrabile, nè
pagina 3 di 5 pignorabile. […]”.
L'art. 38 della legge n. 448/2001 prevede che:
“
1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici
[per quel che qui interessa]: a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni”.
La norma da ultimo citata, che poi contiene una dettagliata disciplina delle condizioni reddituali per fruire del beneficio, nonché delle ipotesi di indebito, nulla dispone invece in ordine alla decorrenza, sicché deve ritenersi tutt'ora in vigore quanto previsto dal citato art. 1 L. 544/1988, con conseguente decorrenza del beneficio dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, come avvenuto nel caso di specie.
CP_ A nulla rileva quanto indicato nella circolare n. 44/2002, invocata dalla ricorrente,
poiché (i) non si tratta di far valer il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell'ammontare dei singoli ratei, bensì il diritto ad ottenere un beneficio aggiuntivo, dotato di una sua specifica individualità e autonomia, perchè
ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto - in base ai criteri ordinari - il diritto al trattamento pensionistico;
(ii) la circolare non può ovviamente derogare al disposto di norma primaria.
Le spese seguono la soccombenza ma si prende atto della dichiarazione della ricorrente ex art. 152 disp. att. cpc.
p.q.m.
il Giudice, definitivamente decidendo:
1. rigetta il ricorso;
pagina 4 di 5 2. dichiara la soccombenza della ricorrente ma prende atto della dichiarazione da costei resa ex art. 152 disp. att. cpc.
Sentenza resa ex artt. 127ter e 429 cpc.
Velletri, 16 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
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