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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/10/2025, n. 3608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3608 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Dora Alessia Limongelli, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7195 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “Responsabilità ex art. 2049- 2051-2052 c.c.”,
e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] c.f. Parte_1 residente in [...](Na) in Barone CC CodiceFiscale_1
Galdieri,320 ed elettivamente domiciliata in Napoli, Via Ponte di Tappia 82, presso la soc. (C.F. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore unico avv. il quale lo rappresenta e Controparte_2 difende anche disgiuntamente con l'Avv.Ilaria Riccelli (codice fiscale
[...]
) giusta procura in atti C.F._2
ATTORE
E
(C.F. , in persona del Sindaco Controparte_3 P.IVA_2 dott.ssa , l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Grumo Nevano CP_4
(NA) alla via M. Buonarroti n. 11 presso lo studio dell'avv. Angela Crispino
(c.f. ) che lo rappresenta e difende in virtù di procura CodiceFiscale_3 rilasciata su foglio separato, preceduta dalla delibera di G. C. n. 8 del 30/01/2025
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 14.10.2025
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RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio il , per accertarne l'esclusiva responsabilità - Controparte_3 quale ente proprietario della strada - e ottenerne la condanna al risarcimento dei danni in misura non inferiore ad € 22.379,53 per le lesioni riportate in conseguenza del sinistro verificatosi in data 28.06.2021, alle ore 21.00 circa, in
Casandrino via Reverendo ON TO MI all'altezza del civico n. 8.
Esponeva l'attore che nelle predette circostanze di tempo e luogo, nel mentre percorreva il marciapiede, giunto all'altezza del civico 8, cadeva rovinosamente al suolo a causa di un avvallamento non segnalato né visibile;
che trascorsa la nottata a casa, la mattina successiva veniva accompagnato all'Ospedale S.
GI di DI in Frattamaggiore ove gli venivano apportate le prime cure con diagnosi: “Trauma distorsivo ginocchio destro” prognosi di 5 giorni;
che in data 12.07.2021 effettuava risonanza magnetica dalla quale si evincevano le lesioni al ginocchio destro “stria longitudinale di lesione del corpo e del corno posteriore del menisco mediale. lesione del legamento crociato anteriore, che è tumefatto, relativamente iperintenso ed a margini sfumati. Presenza di focolai di edema intraosseo sul versante anteriore del condilio femorale esterno e sul versante posteriore dell'adiacente emipiatto tibiale. Presenza di versamenti intra- articolare”; altresì che in data 10.08.2021 effettuata una visita all'ambulatorio di ortopedia generale dell' Controparte_5
, veniva prospettata dai sanitari la necessità di un intervento chirurgico
[...] per la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, cui l'istante si sottoponeva in data 14.10.2021 per essere dimesso il giorno successivo con terapia domiciliare farmacologica, fisioterapia e tutore;
infine che in data
18.1.2023 veniva inoltrata a mezzo Pec una diffida alla parte convenuta onde ottenere il risarcimento dei danni tutti subiti e in pari data invito alla negoziazione assistita alle quali l'ente non forniva riscontro rendendo necessario adire la giustizia.
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Si è costituito in giudizio il , eccependo preliminarmente Controparte_3 la nullità dell'atto di citazione per vizio della edictio actionis e nel merito l'infondatezza della domanda, essendo l'evento imputabile alla disattenzione dell'attore. Formulava, pertanto, l'ente convenuto le seguenti conclusioni: “1.
Rigettare integralmente la domanda attrice per evidente relativa infondatezza in fatto e in diritto, oltre che ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c. In subordine e gradatamente:
2. Accertare e dichiarare la concorrente responsabilità dell'attore nella produzione dell'evento lesivo ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. e conseguentemente, ridurre in proporzione, in misura sensibile, il quantum debeatur;
3. Condannare parte attrice al pagamento, in favore del delle spese di CP_3 giudizio, maggiorati come per legge”.
Alla udienza di comparizione, fallito il tentativo di conciliazione, la causa ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la discussione.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c. sollevata dall'ente convenuto, tenuto conto che l'atto introduttivo complessivamente esaminato nella parte che raccoglie le conclusioni oltre che in quella espositiva (cfr. Cassazione civile, sez. III, 1° giugno 2001, n. 7448 Sez. 1, Sentenza n. 20294 del 25/09/2014) consente di comprendere appieno l'oggetto della domanda e le circostanze di fatto poste a suo fondamento ponendo l'altra parte nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese;
pertanto, non può dirsi violato il diritto di difesa, essendo questa senza dubbio stata posta in grado – come ha concretamente fatto – di esplicare tutte le proprie difese nel merito.
La domanda attorea è infondata e non può essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
Giova, in via preliminare, osservare che la controversia in esame debba ricondursi alla previsione di cui all'art. 2051 c.c., avendo l'istante, nell'atto di citazione, allegato che la responsabilità del per i danni sofferti, CP_3 discendeva dalla presenza di un avvallamento sul marciapiede non segnalata né visibile che ne procurava la caduta.
Secondo l'orientamento espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità, va superato il precedente indirizzo interpretativo, che riteneva applicabile l'art. 3
2051 cc nei confronti della P.A., per le categorie di beni demaniali quali le strade pubbliche, solamente quando, per le ridotte dimensioni, né è possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte della P.A., tale da impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti (Cass. 26 settembre 2006, n.
20827; Cass. 12 luglio 2006, n. 15779; Cass. 6 luglio 2006, n. 15383). La disciplina dell'art 2051 cc esclude l'addebitabilità dell'evento al custode tutte le volte che l'evento stesso sia derivato dal caso fortuito, inteso nel senso più ampio, ossia comprensivo anche del fatto del terzo e della colpa del danneggiato
(cfr. Cass. Civ., 88/6340), fattori che, nell'intervenire nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità (Cass. Civ., 90/4257), escludono la responsabilità del custode medesimo (cfr. anche Cass. Civ., 94/1332). Infine, sotto il profilo probatorio, deve porsi in rilievo che, ai fini della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, che sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno (Cass. Civ., Sez. III, 16 febbraio 2001, n.
2331); spetta invece al custode provare il caso fortuito nei termini di cui sopra.
Comunque si voglia qualificare la domanda, sia a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., sia ex art. 2043 c.c., è sempre necessario accertare in via preliminare l'esistenza dell'evento e del nesso di causalità con il danno lamentato.
A riguardo, deve in primo luogo evidenziarsi che parte attrice ha mutato la prospettazione dei fatti posti a fondamento della domanda (secondo la quale l'attore sarebbe caduto a causa di un avvallamento sul marciapiede di via
Reverendo ON TO MI in prossimità del civico 8), atteso che nell'articolare i mezzi istruttori nella memoria ex art 171 ter n. 2 c.p.c. ha chiesto di provare che l'attore “rovinava al suolo a causa di un avvallamento non segnalato né visibile del manto stradale” e ha prodotto una foto dello stato dei luoghi, ove in primo piano vi è un avvallamento proprio al centro della carreggiata - deputata al transito dei veicoli – e solo sullo sfondo un marciapiede invaso da sterpaglie.
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Ciò posto, pur volendo considerare provata la dinamica dedotta, ciò non si sarebbe comunque tradotto in un accoglimento della domanda attorea per i motivi che seguono.
L'utilizzatore di una strada è tenuto a preservare la propria incolumità: lo impone il generale principio di auto responsabilità – affermato dalla Corte costituzionale proprio in materia di insidie stradali – per il quale gli utenti dei beni sia pubblici che privati hanno l'onere di prestare particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario di tali beni, al fine appunto di salvaguardare la propria incolumità (Corte cost. 159/99); tale onere di attenzione non si esaurisce in quello dell'utilizzo normale e conforme alla destinazione dei singoli beni, ma comporta anche il dovere di prestare particolare attenzione nell'uso degli stessi, in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l'utilizzo di ciascun bene comporta. In particolare, in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della
P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (Cass. 22 ottobre 2013
n. 23919; Cass. 16 maggio 2013 n. 11946); anche nella fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051
c.c. (Cass. 20 gennaio 2014 n. 999).
Nel caso che qui ci occupa, l'avvallamento sul quale l'attore sarebbe caduto – come emerge dalla foto dello stato dei luoghi - è situato proprio al centro del manto stradale, nella carreggiata destinata al transito dei veicoli, con la
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conseguenza che per incappare nel suddetto avvallamento ben visibile (essendo avvenuto il sinistro nel mese di giugno quando il sole notoriamente tramonta più tardi e in ogni caso in una strada servita da illuminazione pubblica), l'attore avrebbe dovuto trovarsi a camminare proprio al centro della strada.
Neppure potrebbe sostenersi che l'attore sia incappato nell'avvallamento nel mentre attraversava la strada, non essendo stata neppure stata allegata siffatta circostanza e in ogni caso nel punto ove era allocata la buca non era comunque consentito l'attraversamento ai pedoni.
Non si comprende allora per quale motivo – se non per disattenzione – il pedone
(di giovane età) abbia deciso di mettere volontariamente e scientemente il piede in una buca ben visibile sul selciato, coperta da brecciolino più chiaro (così rischiando di cadere) invece di attraversare in un più sicuro punto ove non c'erano buche.
Va altresì rimarcato che nella specie non può neppure ritenersi comprovato sufficientemente che l'attore abbia riportato lesioni in conseguenza del sinistro descritto in citazione, non essendo stato versato in atti né il referto di PS dell'Ospedale San GI di DI in Frattamaggiore presso il quale l'attore si sarebbe recato il giorno successivo, né l'ulteriore documentazione medica richiamata nell'atto di citazione (referto RM, cartella clinica dell'AO S. AN e
S. AS in ). CP_5
Alla luce di tale quadro probatorio, obiettivamente equivoco e non essendo stata offerta alcuna idonea prova documentale delle lesioni riportate dall'attore in conseguenza del sinistro, non potendosi considerare tale la relazione del consulente medico di parte, alcuna consulenza avrebbe potuto essere disposta, essendo noto che la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Al limite
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costituito dal divieto di compiere indagini esplorative è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al c.t.u. anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse (Cass. civ., Sez. III, 14/02/2006, n.
3191).
Dalle considerazioni finora svolte deriva, quindi, il rigetto della domanda giudiziale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147 del 2022, discostandosi dai valori medi tenuto conto dell'attività espletata, dell'assenza di attività istruttoria e della non complessità della questione trattata.
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al numero 7195 R.G.A.C. dell'anno 2024, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta, per le causali di cui in motivazione, la domanda;
b) condanna al pagamento, in favore del Parte_1 CP_3
delle spese di lite che si liquidano in € 2.540,00 per compensi,
[...] oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e
CPA come per legge.
Aversa, 20 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Dora Alessia Limongelli
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