CA
Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 29/11/2025, n. 1715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1715 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 333/2023 N. R.G. 333/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati
Filippo Labellarte Presidente - relatore
Maria Angela Marchesiello Consigliere
Alberto Binetti Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di appello, iscritta nel registro generale con numero d'ordine 333 del 2023
T R A
e , rappresentati e difesi, Parte_1 Parte_2 Parte_3 giusta mandato in calce all'atto di appello, dagli avv.ti Raffaele di Biase, del foro di Foggia, e
NE FI, del foro di Siena, elettivamente domiciliati in Trinitapoli alla via Capitano Leone n. 2
(presso lo studio dell'avv. Raffaele di Biase), nonché presso il loro domicilio digitale e . Email_1 Email_2
APPELLANTI
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, Controparte_1 giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione, dall' avv. Luigi Miranda, del foro di Foggia, elettivamente domiciliata in Foggia al viale Giuseppe di Vittorio n. 115, nonché presso il suo domicilio digitale . Email_3
APPELLATA
E incorporante per fusione Controparte_2 Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
pagina 1 di 13 avverso la sentenza n. cron. 281/2023 del 30.1.2023, emessa dal Tribunale di Foggia - Sezione
Civile in composizione monocratica e pubblicata in data 31.1.2023, nel giudizio portante il numero di R.G. 2550/2016.
*
All'udienza ex art. 352 c.p.c. (post riforma Cartabia) del 16.5.2025, che si è svolta mediante lo scambio e il deposito telematico di brevi note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, nonché e Parte_1 Parte_2 Pt_3
, quest'ultimi quali fideiussori di essa società, convenivano, innanzi al Tribunale di Bari,
[...] chiedendo quanto segue: 1) accertata l'usurarietà del tasso di interesse applicato Controparte_3 dalla in relazione al contratto di mutuo fondiario del 23.1.2008 (rep. 6723) e al successivo atto di CP_4 erogazione finale e quietanza del 26.2.2015 (rep. 170797), previa declaratoria di nullità della clausola contrattuale, condannare la convenuta alla restituzione degli interessi illegittimamente addebitati, quantificati in € 25.000,00; 2) accertata la violazione del dovere di buona fede da parte della per CP_4 avere essa provveduto con grave ritardo al frazionamento del mutuo richiesto, condannarla al risarcimento dei danni;
3) accertare la nullità del detto contratto di mutuo per violazione dell'art. 2 ex l.
287/1990; 4) condannare la al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivati dal CP_4 complesso delle condotte illegittime tenuta dalla convenuta;
5) ordinare la rettifica della segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia illegittimamente operata;
6) accertare l'illegittima revoca degli affidamenti disposta dalla e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni;
7) accertare CP_4
l'illegittima applicazione di interessi ultra-legali, anatocistici ed usurari, commissioni di massimo scoperto (c.m.s.), valute e spese non pattuite, in relazione al contratto di conto corrente n. 2576 (già
2819) e, per l'effetto, previa rideterminazione del saldo, condannare la convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre al risarcimento degli ulteriori danni;
8) dichiarare l'invalidità ed inefficacia della garanzie fideiussorie prestate da e;
9) accertare Parte_2 Parte_3
l'esecuzione di operazioni non autorizzate in relazione al contratto di sconto di portafoglio commerciale;
10) accertare, in ogni caso, l'abuso di posizione dominante e la violazione del dovere di buona fede da parte di con la conseguente condanna al risarcimento dei danni. Controparte_3
A fondamento della domanda gli attori deducevano: a) che, con atto notarile del 23.1.2008,
[...] aveva concesso a un mutuo fondiario di € 1.100.000,00, da erogarsi per CP_3 Parte_1 stati di avanzamento lavori al tasso del 5,20%, con la previsione del successivo frazionamento in quote del mutuo e dell'ipoteca iscritta a garanzia sugli immobili;
b) che e Parte_2 Parte_3
pagina 2 di 13 avevano prestato fideiussione specifica a garanzia del detto finanziamento;
c) che, alla data del
14.11.2013. la Banca aveva erogato alla mutuataria la somma complessiva di € 1.000.000,00 in varie soluzioni;
d) che, con lettera del 14.11.2013, aveva comunicato all'istituto di credito Parte_1
l'ultimazione del programma costruttivo e chiesto l'erogazione della somma di € 50.000,00, al fine di poter saldare le rate di preammortamento scadute e “di restringere l'ipoteca relativamente all'immobile promesso in vendita a ”; e) che, con lettera del 7.2.2014, Parte_4 [...] aveva comunicato l'iter di valutazione della domanda di frazionamento;
f) che, con CP_3 successive lettere del 9.4.2014 e del 3.6.2014, erano stati revocati affidamenti bancari e segnalati gli attori a sofferenza alla Centrale Rischi della Banca D'Italia; g) che, a seguito dello scambio di corrispondenza, in data 26.2.2015, era stato stipulato l'atto di erogazione finale e quietanza del mutuo con il relativo frazionamento, ancorchè con una riduzione della somma mutuata di € 50.000,00; h) che l'illegittimo rinvio del frazionamento del mutuo aveva comportato l'insorgere di transazioni e giudizi civili tra la società attrice e quale venditrice del terreno su cui la società aveva Parte_4 realizzato il piano edificatorio;
i) che la revoca degli affidamenti aveva determinato la “paralisi creditizia e bancaria”, che, unitamente all'illegittimo rinvio del frazionamento del mutuo, aveva determinato la “perdita di chance di vendita” degli immobili edificati;
j) che, quanto alle condizioni contrattuali applicate dalla il TEG del mutuo, comprensivo della mora e della commissione di CP_4 estinzione anticipata, era stato pari al 9,6655%, quindi, superiore al tasso soglia ex l. 108/96
(8,3375%); k) che le condotte illegittime della avevano procurato agli attori anche un danno non CP_4 patrimoniale;
l) che, il contratto di conto corrente n. 2576 era nullo per mancanza della forma scritta, oltre ad essere viziato dall'applicazione di interessi ultra-legali non pattuiti, anatocistici ed usurari,
c.m.s., valute e spese non pattuite, come dimostrato dalla relazione tecnica di parte allegata in atti;
m) che, da ultimo, in relazione al contratto di sconto di portafoglio commerciale, la non aveva mai CP_4 consegnato una copia del contratto e aveva eseguito operazioni non autorizzate.
Nel costituirsi, eccepiva la nullità dell'atto di citazione, mentre, nel merito, Controparte_3 chiedeva il rigetto delle domande, con vittoria di spese di lite.
Istruita la causa documentalmente e a mezzo C.T.U., il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, con sentenza n. 281/2023 del 31.1.2023, ha rigettato le domande e condannato gli attori alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, il giudice di prime cure ha escluso l'usurarietà del tasso di interesse nel contratto di mutuo fondiario, e ciò in applicazione del principio sancito da Cass. civ. n. 19597/20, secondo cui
“nello svolgimento del rapporto contrattuale, la verifica di usurarietà va compiuta attraverso il raffronto tra il tasso di mora in concreto applicato - autonomamente considerato con la specifica pagina 3 di 13 allegazione e dimostrazione dell'effettivo ammontare degli interessi addebitati a tale titolo - ed il cd. tasso soglia calcolato includendovi la maggiorazione media degli interessi moratori rilevata nei decreti ministeriali”. A conferma di ciò, ha richiamato gli esiti della C.T.U. nella parte in cui ha rilevato che “alla data della stipula dell'atto di erogazione finale e quietanza del mutuo, il TEG contrattuale, calcolato computandovi il tasso di interesse corrispettivo convenzionalmente determinato nella misura del 5,132 % e le spese geneticamente collegate all'erogazione del credito (spese di istruttoria e peritali), era pari al 5,253 % e dunque inferiore al tasso soglia ex art. l. 108/96 pari all'8,338% (inferiore, altresì, al tasso soglia puro, cioè senza considerare la maggiorazione media degli interessi moratori come indicato dalla citata pronuncia delle SS.UU.).
Il Tribunale ha disatteso l'ulteriore domanda risarcitoria, formulata dagli attori sul presupposto di asseriti danni conseguiti all'ingiustificato ritardo nel frazionamento del mutuo da parte della Banca convenuta, rimasti oltretutto indimostrati.
E infatti, richiamato l'art. 39 TUB, il primo giudice ha osservato che l'originaria domanda di frazionamento formulata dalla società attrice nel 2013 fu condizionata alla restrizione dell'ipoteca ed alla liberazione dell'immobile oggetto di permuta con , condizione, questa, verificatasi Parte_4 soltanto con la nota del 12.1.2015, allorquando la società richiese il frazionamento proporzionale comunicando i dati catastali delle singole porzioni immobiliari. Pertanto, avendo l'attrice conseguito il frazionamento in data 26.2.2015, la rispettò il termine di 90 giorni di cui al citato art. 39, co. 6 CP_4 bis, TUB, decorrente, per l'appunto, dalla richiamata nota del 12.1.2015.
Quanto al contratto di conto corrente e di sconto di portafoglio commerciale, infine, gli attori – si legge in sentenza - non hanno assolto l'onere probatorio, attesa la genericità delle allegazioni, tra l'altro non supportate, per quanto riguarda il secondo contratto, dalla relativa produzione documentale, non potendo trovare accoglimento l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. “in mancanza della prova dell'impossibilità dell'acquisizione della stessa documentazione in via stragiudiziale”.
Ad ogni buon conto, il giudice di prime cure ha escluso la nullità delle condizioni economiche applicate al contratto di conto corrente, non condividendo la consulenza di parte, allegata in atti, perché
“inattendibile”, giungendo essa “ad un ricalcolo del saldo di conto corrente svincolato dall'esame delle specifiche condizioni economiche riportate nel contratto di conto corrente allegato al fascicolo di parte convenuta”1. 1 Cfr. pg. 6 della sentenza: “In particolare il consulente di parte, nel ricalcolare il saldo, ha applicato il tasso di interesse legale sostitutivo ed ha eliminato la capitalizzazione degli interessi e le commissioni, non considerando le clausole contrattuali che determinano il tasso di interesse debitore, la misura delle commissioni e delle spese, la pari periodicità trimestrale della capitalizzazione degli interessi in conformità alla previsione del novellato art. 120 TUB”. pagina 4 di 13 Avverso la sentenza hanno proposto appello nonché e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, eccependo, in via preliminare, la nullità della decisione per violazione dell'art. 100 c.p.c.,
[...] mentre, nel merito, hanno chiesto di accogliere le domande, con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si è costituita quale cessionaria di concludendo per il Controparte_1 Controparte_3 rigetto delle domande, con vittoria di spese di lite.
All'udienza ex art. 352 c.p.c. (post riforma Cartabia) del 16.5.2025, invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa è stata introitata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Anzitutto, va dichiarata la contumacia di (incorporante per fusione Controparte_2 [...] 2, la quale, ancorchè regolarmente citata, non si è costituita nel presente grado di giudizio. CP_3
Sempre in via preliminare, va rilevato che si è formato giudicato su alcune delle questioni oggetto della pronuncia di primo grado (rigetto della domanda risarcitoria “per ingiustificato ritardo nel frazionamento del mutuo” e di accertamento di “operazioni non autorizzate” in relazione al contratto di sconto di portafoglio – v. conclusioni n. 3 e n. 8 dell'atto di citazione in appello), attesa la mancata proposizione di gravame sui punti innanzi indicati. Altre questioni, invece, ancorchè implicitamente rigettate dal Tribunale, non risultano riproposte con l'atto di appello, non rilevando la formulazione delle medesime conclusioni rassegnate nel precedente grado di giudizio o i brevi riferimenti contenuti soltanto nella memoria di replica (v. conclusioni n. 4, n. 5, n. 7 e n. 9 dell'atto di citazione in appello).
Ciò detto, col primo motivo di appello, si deduce la nullità della impugnata sentenza, in quanto erroneamente pronunciata – a dire degli appellanti - nei confronti di sebbene Controparte_3 non fosse più il “soggetto legittimato a rivendicare” il credito controverso per effetto della sua cessione a intervenuta nelle more del giudizio di primo grado. Controparte_1
L'eccezione è infondata e va rigettata. Va qui applicato il principio di diritto affermato dalla S.C., secondo cui il successore a titolo particolare nel diritto controverso non è terzo, bensì l'effettivo titolare del diritto in contestazione, tanto da poter essere destinatario dell'impugnazione proposta dall'avversario del cedente e da poter resistere alla medesima senza che tale suo diritto possa essere condizionato dal suo mancato intervento nelle fasi pregresse del giudizio, così com'è legittimato a proporre impugnazione avverso la sentenza, anche pronunciata nei confronti del dante causa non estromesso, assumendo la stessa posizione di quest'ultimo, mentre è esclusa l'esperibilità da parte sua dell'opposizione ordinaria di terzo ex art. 404
c.p.c., comma 1, (in tal senso, Cass. civ. n. 21492/2018, che richiama Cass. n. 10876/2007).
Ora, pacifica e non contestata nel caso di specie la successione a titolo particolare del diritto controverso, per effetto della cessione dei crediti intervenuta tra e Controparte_3 CP_1
in forza del contratto del 20.4.2018 (in G.U. n. 52/2018), non inficia la validità della sentenza
[...] impugnata il fatto che essa sia stata resa nei confronti della cedente, la quale non risulta essere stata estromessa dal giudizio. Detta pronuncia, invero, proprio in ragione della dedotta successione, ha spiegato i propri effetti anche sulla cessionaria (cfr. Cass. civ. n. 22424/2009, secondo cui: “La cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie
e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti”).
Merita di essere qui precisato che, nelle note di udienza del 3.11.2022, e successiva comparsa conclusionale di primo grado, è indicata quale cessionaria di Controparte_1 Controparte_3
dandosi atto del suo subentro nella medesima posizione processuale di convenuta. Tuttavia,
[...]
l'intervento della cessionaria è avvenuto senza un formale atto di costituzione ex art. 111 c.p.c., di cui, tra l'altro, non si fa menzione nei passaggi della sentenza.
D'altronde, è significativo che siano gli appellanti a convenire soltanto la cedente nel presente grado di appello, pur ritenendo unico “soggetto legittimato”, la quale, però, non è stata citata Controparte_1
(il contradditorio, in ogni caso, risulta integrato nei confronti della cessionaria, stante la sua volontaria costituzione in appello con comparsa del 19.5.2023).
Col secondo motivo, gli appellanti lamentano l'illegittima applicazione di interessi anatocistici in violazione della delibera CICR del 9.2.2000, avendo la per un verso, pattuito un tasso effettivo CP_4
(TAE) coincidente col tasso nominale (TAN), non capitalizzando gli interessi a favore del correntista ed eludendo la pari periodicità trimestrale, per l'altro, continuato ad applicare interessi anatocistici, dall'1.1.2014 al 15.4.2016, nonostante il divieto ex art. 120 TUB - ratione temporis applicabile. Col pagina 6 di 13 terzo motivo, si lamenta l'indeterminatezza e indeterminabilità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto (c.m.s.), risultandone indicata soltanto la percentuale di calcolo. Col sesto motivo, si censura il rigetto dell'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., non rilevando – a dire degli appellanti – la mancata richiesta di acquisizione della documentazione in via stragiudiziale.
I motivi, da trattarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati e vanno rigettati.
Nel rigettare la domanda di ripetizione di indebito formulata da e dai fideiussori, sul Parte_1 presupposto della nullità delle condizioni economiche applicate dalla nell'ambito del contratto di CP_4 conto corrente n. 2576, il primo giudice si è correttamente attenuto ai principi che regolano l'onere probatorio in materia di contratti bancari.
Costituisce ius receptum, infatti, quello secondo cui il correntista che agisce in giudizio per la ripetizione e/o anche solo per l'accertamento degli addebiti illegittimi e la rettifica di determinate poste, ha l'onere di allegare e provare - ai sensi dell' art. ex art. 2697 c.c. - gli elementi costitutivi dell'azione promossa e, quindi, non solo gli avvenuti pagamenti, ma anche l'inesistenza originaria o sopravvenuta di una sua causa giustificativa per la parte che si assume non dovuta, indicando specificamente le poste contestate e documentando l'andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto (così Cass. civ. n. 33009/2019; n. 30822/2018; n. 24948/2017).
Di conseguenza, perché possa ritenersi assolto detto onere probatorio, è necessario che venga prodotto soprattutto il contratto, al fine di dimostrare la sussistenza di clausole invalide o anche la mancata pattuizione per iscritto di condizioni per le quali la normativa – sia generale che di settore (v. art. 1284 cc e 117 TUB) – richieda la forma scritta;
indispensabile, altresì, la produzione degli estratti conto del rapporto di conto corrente, al fine di dimostrare, mediante specifica e non generica contestazione, la dettagliata indicazione dei movimenti del rapporto, indispensabile alla verifica delle poste addebitate e della concreta applicazione di clausole illegittime, per potersi pervenire alla determinazione del saldo finale (in tal senso App. Bari n. 1388/2024, che richiama Cass. civ. n. 7895/2020).
È il caso di rammentare, poi, che il correntista che si trova nella impossibilità di reperire la richiamata documentazione a sostegno della propria domanda, potrebbe sempre procedere, prima dell'azione giudiziale, a inoltrare alla banca una richiesta di acquisizione della stessa ex 119 T.U.B.; soltanto nel caso in cui tale richiesta rimanesse inevasa, potrebbe ragionevolmente ritenersi assolto l'onere probatorio, difettando, al contrario, in caso di inerzia del correntista, senza alcuna possibilità di colmare tale noncuranza con la successiva istanza giudiziale ex art. 210 c.p.c. (tra le altre, Cass. civ. n.
35605/2023 secondo cui: “Il diritto del cliente di ottenere, ex art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio può essere esercitato, nei confronti della banca inadempiente, attraverso un'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. pagina 7 di 13 nel corso di un giudizio, a condizione che la documentazione invocata sia stata precedentemente fatta oggetto di richiesta - non necessariamente stragiudiziale - e siano decorsi novanta giorni senza che
l'istituto di credito abbia proceduto alla relativa consegna.”; n. 23861/2022; n. 24641/2021).
Tale soluzione costituisce un giusto equilibrio tra il diritto del correntista di ottenere la documentazione bancaria, anche in corso di causa, e l'esigenza processuale di non consentire istanze esplorative, generiche, non corredate da ragioni esplicative della mancata previa richiesta alla banca, non potendo la richiamata istanza ex art. 210 c.p.c. in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante (in tal senso, Cass. civ. n. 36082/2023; n. 31251/2021). Ne consegue che detta istanza va rigettata allorquando l'interessato poteva – e non l'ha fatto - acquisirne una copia di propria iniziativa e produrla in causa.
Ebbene, a tale onere probatorio si sono indubbiamente sottratti gli appellanti, in quanto si sono limitati, con riferimento al rapporto di conto corrente, a formulare deduzioni del tutto generiche e sganciate dalle condizioni contrattuali pattuite e applicate, essendo pacifica e non contestata l'esistenza del contratto in forma scritta, di cui, però, gli stessi non hanno prodotto una copia.
Non è bastato, quindi, lamentare l'applicazione della capitalizzazione trimestrale ai soli interessi passivi e la differenza con gli tassi d'interesse attivi, per essere quest'ultimi “ridotti a frazione di decimale” (pag. 9 atto di citazione di primo grado). Altrettanto generica l'eccezione di nullità della clausola delle c.m.s., in quanto ancorata al mero dato della “indeterminatezza e indeterminabilità del calcolo” e dell'ammontare “della commissione servizio affidamento e della commissione di istruttoria veloce” (pag. 10 atto di citazione di primo grado), senza alcun riferimento ad un dato numerico.
Siffatto deficit, sia di allegazione che probatorio, non è stato colmato nemmeno dal richiamo in citazione alla consulenza tecnica di parte, le cui conclusioni sono state ritenute “inattendibili” dal primo giudice, perché “basate su un ricalcolo del saldo di conto corrente svincolato dall'esame delle specifiche condizioni contrattuali”; e non poteva essere diversamente, essendo stato lo stesso perito a rilevare che “Non risulta agli atti alcun contratto di apertura di conto corrente né di apertura di credito” (pag. 6 della relazione).
E inoltre, dall'esame di detta consulenza di parte non si comprendono i passaggi che hanno portato il perito di parte a determinare in € 10.292,39 l'importo degli interessi anatocistici applicati dalla Banca al conto corrente n. 2576, risultando non pertinente la premessa circa la nullità della clausola nei contratti stipulati ante delibera CICR del 9.2.2000, essendo stato quello de quo concluso in data
16.4.2009; d'altro canto, risulta l'arbitraria esclusione delle c.m.s. per “mancanza di causa”.
Alla luce delle argomentazioni svolte dal giudice di prime cure in sentenza (difetto dell'onere probatorio;
genericità delle contestazioni;
valida pattuizione delle clausole contrattuali;
“inattendibilità” pagina 8 di 13 della consulenza di parte), non giova agli appellanti rimettere in discussione la validità delle medesime clausole sotto ulteriori profili, non potendosi trascurare – ancora una volta - la genericità delle obiezioni e il comportamento processuale della medesima parte, che costituiscono un limite al supplemento istruttorio in questa fase di giudizio.
In primo luogo, rileva il silenzio de e dei fideiussori, e Parte_1 Parte_2 Pt_3
, una volta acquisito il contratto con la sua produzione in giudizio da parte di
[...] Controparte_3
circostanza, questa, che avrebbe consentito loro di superare la genericità delle deduzioni
[...] ancorandole ad un riscontro documentale.
A ciò si aggiunge, poi, l'acquiescenza mostrata all' ordinanza che ha rigettato la richiesta di C.T.U. in relazione al conto corrente n. 2576, perché ritenuta “esplorativa” in difetto di documentazione necessaria al ricalcolo del saldo contabile, stante la dichiarata inammissibilità dell'istanza ex art. 210
c.p.c.
A tale ultimo proposito, è significativo, poi, che gli appellanti non abbiano reiterato le richieste istruttorie in sede di precisazione di conclusioni di primo grado3, né depositato la comparsa conclusionale e la successiva memoria nei termini ex art. 190 c.p.c.
In nessuna delle censure in esame gli appellanti hanno specificatamente confutato le ragioni di rigetto della domanda espresse dal Tribunale, rimanendo per contro le doglianze su un piano di assoluta genericità e inammissibilità.
In ambito applicativo, è ormai invalso il principio per cui l'art. 342 c.p.c. - modificato dal d.l. n.
83/2012 (conv. con modif. dalla l. n. 134/2012) - vada inteso nel senso che l'atto d'impugnazione debba contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione gravata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (impianto controfattuale), ancorché senza l'impiego di particolari forme sacramentali, ovvero senza che l'appellante sia gravato della reda-zione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (tra le altre, v. App. Bari n. 277/2025, che richiama Cass. civ. n. 27199/2017).
L'appellante è quindi tenuto ad offrire una concreta confutazione del percorso motivazionale scelto dal giudice di primo grado, precisando sotto quali aspetti la decisione sia censurabile, quale critica possa essere mossa all'iter logico seguito dal giudice, nonché quale modifica si renda necessaria. 3 V. note udienza del 3.11.2022: “[…] il sottoscritto procuratore e difensore degli attori preliminarmente reitera la richiesta di integrazione della espletata C.T.U. per quanto dedotto dal C.T.P. Dott. e per quanto dedotto all'udienza Per_2 del 19.04.2018, perché ammissibile e rilevante ai fini dell'esatto decidere del presente procedimento […]”. Si precisa che, all'udienza del 19.4.2018, gli appellanti hanno chiesto integrazione c.t.u. per il ricalcolo del c/c n. 2576, dando atto del deposito degli estratti conti. Tuttavia, il primo giudice ha rigettato detta richiesta, rilevando che detto conto corrente “è, in ogni caso, collegato ad un contratto di sconto di portafoglio commerciale in relazione al quale nulla è stato prodotto”. pagina 9 di 13 Sul punto, l'atto di impugnazione in esame non soddisfa i requisiti prescritti dalla disposizione processuale, non emerge in alcun modo la critica a cui si presta la decisione di primo grado.
Essa, invero, è stata rigorosa nel premettere il consolidato principio per cui nella ripetizione di indebito opera il richiamato principio dell'onere della prova a carico del correntista, il quale è tenuto – come innanzi ricordato - a dimostrare gli avvenuti pagamenti e la mancanza di una valida causa debendi mediante la produzione del contratto contenente siffatte clausole e la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che in difetto non può essere accolta la domanda di restituzione.
L'obbligo di rispettare i requisiti essenziali di intellegibilità e specificità delle ragioni di impugnazione
è stato soltanto eluso mediante l'immotivata affermazione per cui “il giudice di primo grado avrebbe dovuto accogliere la domanda e dichiarare la nullità clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi” e “della commissione di massimo scoperto e delle altre voci di costo per messa a disposizione dei fondi” (pag. 5 e 6 atto di appello).
Col quarto e quinto motivo, si censura il rigetto della domanda di nullità dei contratti di mutuo per usurarietà dei tassi di mora pattuiti, in quanto erroneamente esclusa dal primo giudice sulla base di un calcolo privo di fondamento normativo e senza considerare, tra le altre voci di costo, la commissione di estinzione anticipata.
Le prefate censure sono infondate e vanno rigettate.
La C.T.U. di primo grado, le cui conclusioni - logiche e immuni da vizi - sono state condivise dal
Tribunale, ha rilevato, in relazione al contratto di mutuo fondiario, la validità delle condizioni contrattuali, prendendo posizione sul criterio metodologico utilizzato per verifica l'usura del tasso di mora e sull'esclusione dai costi della commissione di estinzione anticipata.
Il consulente e il giudice si sono attenuti ai principi indicati dalla pronuncia n. 19597/2020 delle
SS.UU., secondo cui, come per gli interessi corrispettivi la legge ha introdotto la qualificazione oggettiva della fattispecie usuraria mediante il tasso-soglia, “del pari, per gli interessi moratori,
l'identificazione dell'interesse usurario passa dal tasso medio statisticamente rilevato, in modo altrettanto oggettivo ed unitario, idoneo a limitare l'esigenza di misurarsi con valutazioni puramente discrezionali”, così salvaguardando il “principio di simmetria” - già affermato dalla Cassazione - tra il tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente a norma della l. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, ed il tasso effettivo globale della singola operazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 16303/2018; n. 22270/2016;
n. 12965/2016).
In buona sostanza, sono le rilevazioni di Banca d'Italia sulla maggiorazione media, prevista nei contratti del mercato a titolo di interesse moratorio, a fondare la fissazione di un cd. tasso- soglia limite, pagina 10 di 13 che anche questo comprenda, di modo che la clausola sugli interessi moratori risulterà usuraria ove
“nettamente distante dalla media delle clausole analogamente stipulate”.
Tale rilevazione costituisce, perciò, l'unico parametro privilegiato di comparazione che permette di accedere a valutazioni basate su dati fattuali di tipo statistico medio, scongiurando, a fini di uguaglianza, difformità di applicazione, né rilevando – contrariamente a quanto lamentato dagli appellanti – che detta rilevazione non sia prevista dalla legge e, significatamene, dall'art. 2 l. n.
198/1996.
In definitiva, quindi, la S.C. distingue il tasso soglia usurario legale, che, alla stregua del decreto ministeriale vigente alla data del contratto, si determina aumentando della metà i tassi effettivi globali medi (TEGM), dalla soglia massima, che tiene conto sia del TEGM sia del "di più" di comparazione relativo agli interessi moratori, ed alla quale si perviene tramite la seguente formula: “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto” (Cass. civ. n,
19597/2020, cit.).
Ebbene, applicando tale formula al caso di specie, si rileva che, alla data della stipula dell'atto di erogazione finale e quietanza di mutuo fondiario del 26.2.20154, non solo il TAEG contrattuale
(5,253%) era inferiore al tasso soglia usura dell'8,338% - rilevato da Banca d'Italia per il periodo
1.1.2015 – 31.3.2015, ma anche il tasso di mora, pattuito nella misura dell'8,338%, non superava il tasso soglia, e ciò anche prescindendo dalla maggiorazione media degli interessi moratori come stabilito dalla citata pronuncia delle SS.UU. Il contratto di mutuo, infatti, era oggetto alla disciplina di cui al D.M. del primo trimestre 2015, il quale prevedeva, per le operazioni per i mutui ipotecari a tasso variabile, il TEGM dell'8,338%, e dava, altresì̀, conto che - secondo l'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia - i tassi di mora pattuiti sul mercato presentavano, rispetto ai tassi percentuali corrispettivi, una maggiorazione media pari a 2,1 punti percentuali, cui applicare la maggiorazione del 50%.
E ancora, errano gli appellanti nel ricomprendere la commissione di estinzione anticipata tra i costi da considerare ai fini della verifica dell'usura.
È noto, infatti, che detta commissione non concorre alla determinazione del tasso usurario, non trattandosi di costo collegato all'erogazione del credito, come richiesto dall'art. 644, 5° co., c.p., ma di un elemento incerto ed eventuale del negozio, che potrebbe venire ad esistenza solo se il mutuatario eserciti il diritto potestativo di recedere dal contratto e senza che la banca possa interferire nell'esercizio di tale diritto, e, quindi, funzionale ad indennizzare il mutuante del mancato guadagno collegato al rimborso anticipato del credito (Cass. civ. n. 13228/2023; n. 8109/2022; n. 7352/2022;
App. Bari n. 1404/ 2021).
In altri termini, la funzione della stessa non è quella di remunerare l'erogazione del credito, come richiesto dalla legge n. 108 del 1996 ai fini della valutazione della usurarietà dei tassi pattuiti, bensì quella di compensare la banca mutuante delle conseguenze economiche per sé negative derivanti dall'estinzione anticipata del debito da restituzione, nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare la facoltà di recesso prima della scadenza naturale del contratto, che, nel caso di specie, non è stata neanche allegata.
Ad ogni buon conto, il nominato consulente ha escluso il superamento del tasso soglia anche ipotizzato due soluzioni alternative di applicazione della ridetta spesa: i) quella di estinzione anticipata a seguito del pagamento della prima rata;
ii) quella di estinzione anticipata a seguito del pagamento della seconda rata, in quanto antecedente alla data dell'atto di citazione. Nell'una e nell'altra ipotesi, il
TAEG è risultato inferiore al tasso soglia usura rilevato da Banca d'Italia per il periodo e la classe di operazioni in oggetto (8,338%).
In definitiva, si impone il rigetto dell'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 Pt_3
, con conferma della sentenza n. cron. 281/2023 del 30.1.2023, emessa dal Tribunale di Foggia
[...]
- Sezione Civile in composizione monocratica, pubblicata in data 31.1.2023, nel giudizio portante il numero di R.G. 2550/2016.
Le spese del presente giudizio, da liquidarsi in dispositivo (secondo i parametri di cui al D.M.
147/2022, vigenti a far data dal 23 ottobre 2022, valore indeterminabile – complessità bassa), sono pagina 12 di 13 poste interamente a carico degli appellanti nei limiti della somma (€ 2.893,43) indicata nella nota spese depositata in atti da Controparte_1
Invero, “In tema di spese giudiziali, quando la parte presenta la nota delle spese, secondo quanto è previsto dall'art. 75 disp. att., specificando la somma domandata, il giudice (nella specie giudice
d'appello chiamato a regolare le spese dei due gradi di giudizio) non può attribuire alla parte a titolo di rimborso delle spese, una somma di entità superiore” (Cass. civ., Sez. VI - 3, 14/05/2013, n. 11522).
***
Trattandosi di appello proposto dopo il 30.1.2013 trova applicazione il comma 1-quater dell'art. 13 del
D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da e , avverso la sentenza n. cron. 281/2023 del Parte_1 Parte_2 Parte_3
30.1.2023, emessa dal Tribunale di Foggia - Sezione Civile in composizione monocratica, pubblicata in data 31.1.2023, nel giudizio portante il numero di R.G. 2550/2016, così provvede:
1) dichiara la contumacia di (già ; Controparte_2 Controparte_3
2) rigetta l'appello;
3) condanna e , in solido tra loro, alla rifusione Parte_1 Parte_2 Parte_3 delle spese di lite in favore di che liquida, per il presente grado di giudizio, Controparte_1 in € 2.893,43, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione, a carico degli appellanti, del comma
1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità
24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso il 24 ottobre 2025 in camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Presidente relatore - estensore
dott. Filippo Labellarte
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Con riguardo alla vicenda successoria, si veda pg. 2 della comparsa di costituzione e risposta di “[…] Controparte_1
- che con atto di fusione del 10.10.2018 per atto a rogito notar di Torino del Rep.
7.660 Racc. Persona_1 3.703, ha incorporato il ed in dipendenza della fusione la società Controparte_2 Controparte_3 incorporante è subentrata alla società incorporata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere od in fieri (All.2). - che unipersonale a responsabilità limitata […] ai sensi della legge 130/1999 iscritta al n° Controparte_5 35449.8 dell'elenco delle società veicolo istituito presso la Banca d'Italia, nell'ambito di una operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della legge 130/1999 relativa a crediti ceduti dalle banche appartenenti al Gruppo
[...]
(i “Cedenti) in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 7.1 della legge CP_2 130/1999 concluso in data 20 aprile 2018 con efficacia economica 01 gennaio 2018 ed efficacia giuridica 23 aprile 2018, G.U. parte seconda n. 52 del 5.5.2018 (All.3), ha acquistato pro-soluto dai Cedenti un portafoglio di crediti. I dati indicativi dei crediti ceduti sono messi a disposizione sul sito internet www.intesasanpaolo.com”. pagina 5 di 13 4 Per maggiore chiarezza espositiva si richiama pg. 23 della relazione del c.t.u.: “Come già esposto in precedenza, in data 23.01.2008 la Società ha stipulato con la Banca un contratto di mutuo (Repertorio n. 6723 – Raccolta n. 4931), per un importo di € 1.100.000,00, da restituire nel termine massimo di anni 15, con facoltà della Banca di variare detto termine in sede di stipulazione dell'atto pubblico di quietanza. Veniva stabilito, solo ai soli fini ipotecari, il tasso di interesse nella misura del 5,200% nominale annuo. Veniva, inoltre, convenuto un tasso di mora variabile, prevedendo che questo fosse
“stabilito per ogni trimestre solare, aumentato del 50% e arrotondando il risultato dello 0,05 inferiore, il tasso effettivo globale medio degli interessi corrispettivi pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della legge numero 108/96 per la categoria di operazioni qualificate come mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso o tasso variabile in base alla tipologia di tasso scelta dalla parte mutuataria al momento dell'atto o degli atti di quietanza”. Il valore alla stipula di detto tasso era pari al 8,338%. Tale tasso si sarebbe applicato in caso di ritardato pagamento delle rate previste dal piano di ammortamento. In data 26.02.2015 con atto di erogazione e quietanza di mutuo fondiario per Notar
[...]
, repertorio n. 170797, le parti concordavano la riduzione del mutuo a Euro 1.050.000,00, diminuendo, pertanto, Per_3 l'importo della somma di Euro 50.000,00. Il mutuo veniva frazionato in quote sulle singole unità catastalmente individuate, costituenti il complesso residenziale […] La durata dei mutui veniva stabilita in anni 15 oltre al periodo intercorrente fra la data del 26.02.2015 e l'ultimo giorno del mese di febbraio 2015 (preammortamento tecnico). Il tasso percentuale degli interessi dovuto per ciascun semestre venisse determinato in misura pari alla metà della somma dei seguenti addendi:• una quota fissa nominale annua pari a 5 punti percentuali, denominata spread;
• una quota variabile pari al tasso percentuale lettera nominale annuo per depositi interbancari in Euro a sei mesi (base 360) – denominato EURIBOR. Il tasso di interesse al 26.02.2015 era pari a 5,132%. Veniva, infine, stabilito che, nell'ipotesi di estinzione anticipata totale o parziale dei mutui o di risoluzione ai sensi di legge o di contratto, sarebbe spettato alla unicamente un compenso percentuale CP_4 sul capitale anticipatamente restituito nella misura dell'1,00%.”. pagina 11 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati
Filippo Labellarte Presidente - relatore
Maria Angela Marchesiello Consigliere
Alberto Binetti Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di appello, iscritta nel registro generale con numero d'ordine 333 del 2023
T R A
e , rappresentati e difesi, Parte_1 Parte_2 Parte_3 giusta mandato in calce all'atto di appello, dagli avv.ti Raffaele di Biase, del foro di Foggia, e
NE FI, del foro di Siena, elettivamente domiciliati in Trinitapoli alla via Capitano Leone n. 2
(presso lo studio dell'avv. Raffaele di Biase), nonché presso il loro domicilio digitale e . Email_1 Email_2
APPELLANTI
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, Controparte_1 giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione, dall' avv. Luigi Miranda, del foro di Foggia, elettivamente domiciliata in Foggia al viale Giuseppe di Vittorio n. 115, nonché presso il suo domicilio digitale . Email_3
APPELLATA
E incorporante per fusione Controparte_2 Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
pagina 1 di 13 avverso la sentenza n. cron. 281/2023 del 30.1.2023, emessa dal Tribunale di Foggia - Sezione
Civile in composizione monocratica e pubblicata in data 31.1.2023, nel giudizio portante il numero di R.G. 2550/2016.
*
All'udienza ex art. 352 c.p.c. (post riforma Cartabia) del 16.5.2025, che si è svolta mediante lo scambio e il deposito telematico di brevi note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, nonché e Parte_1 Parte_2 Pt_3
, quest'ultimi quali fideiussori di essa società, convenivano, innanzi al Tribunale di Bari,
[...] chiedendo quanto segue: 1) accertata l'usurarietà del tasso di interesse applicato Controparte_3 dalla in relazione al contratto di mutuo fondiario del 23.1.2008 (rep. 6723) e al successivo atto di CP_4 erogazione finale e quietanza del 26.2.2015 (rep. 170797), previa declaratoria di nullità della clausola contrattuale, condannare la convenuta alla restituzione degli interessi illegittimamente addebitati, quantificati in € 25.000,00; 2) accertata la violazione del dovere di buona fede da parte della per CP_4 avere essa provveduto con grave ritardo al frazionamento del mutuo richiesto, condannarla al risarcimento dei danni;
3) accertare la nullità del detto contratto di mutuo per violazione dell'art. 2 ex l.
287/1990; 4) condannare la al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivati dal CP_4 complesso delle condotte illegittime tenuta dalla convenuta;
5) ordinare la rettifica della segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia illegittimamente operata;
6) accertare l'illegittima revoca degli affidamenti disposta dalla e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni;
7) accertare CP_4
l'illegittima applicazione di interessi ultra-legali, anatocistici ed usurari, commissioni di massimo scoperto (c.m.s.), valute e spese non pattuite, in relazione al contratto di conto corrente n. 2576 (già
2819) e, per l'effetto, previa rideterminazione del saldo, condannare la convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre al risarcimento degli ulteriori danni;
8) dichiarare l'invalidità ed inefficacia della garanzie fideiussorie prestate da e;
9) accertare Parte_2 Parte_3
l'esecuzione di operazioni non autorizzate in relazione al contratto di sconto di portafoglio commerciale;
10) accertare, in ogni caso, l'abuso di posizione dominante e la violazione del dovere di buona fede da parte di con la conseguente condanna al risarcimento dei danni. Controparte_3
A fondamento della domanda gli attori deducevano: a) che, con atto notarile del 23.1.2008,
[...] aveva concesso a un mutuo fondiario di € 1.100.000,00, da erogarsi per CP_3 Parte_1 stati di avanzamento lavori al tasso del 5,20%, con la previsione del successivo frazionamento in quote del mutuo e dell'ipoteca iscritta a garanzia sugli immobili;
b) che e Parte_2 Parte_3
pagina 2 di 13 avevano prestato fideiussione specifica a garanzia del detto finanziamento;
c) che, alla data del
14.11.2013. la Banca aveva erogato alla mutuataria la somma complessiva di € 1.000.000,00 in varie soluzioni;
d) che, con lettera del 14.11.2013, aveva comunicato all'istituto di credito Parte_1
l'ultimazione del programma costruttivo e chiesto l'erogazione della somma di € 50.000,00, al fine di poter saldare le rate di preammortamento scadute e “di restringere l'ipoteca relativamente all'immobile promesso in vendita a ”; e) che, con lettera del 7.2.2014, Parte_4 [...] aveva comunicato l'iter di valutazione della domanda di frazionamento;
f) che, con CP_3 successive lettere del 9.4.2014 e del 3.6.2014, erano stati revocati affidamenti bancari e segnalati gli attori a sofferenza alla Centrale Rischi della Banca D'Italia; g) che, a seguito dello scambio di corrispondenza, in data 26.2.2015, era stato stipulato l'atto di erogazione finale e quietanza del mutuo con il relativo frazionamento, ancorchè con una riduzione della somma mutuata di € 50.000,00; h) che l'illegittimo rinvio del frazionamento del mutuo aveva comportato l'insorgere di transazioni e giudizi civili tra la società attrice e quale venditrice del terreno su cui la società aveva Parte_4 realizzato il piano edificatorio;
i) che la revoca degli affidamenti aveva determinato la “paralisi creditizia e bancaria”, che, unitamente all'illegittimo rinvio del frazionamento del mutuo, aveva determinato la “perdita di chance di vendita” degli immobili edificati;
j) che, quanto alle condizioni contrattuali applicate dalla il TEG del mutuo, comprensivo della mora e della commissione di CP_4 estinzione anticipata, era stato pari al 9,6655%, quindi, superiore al tasso soglia ex l. 108/96
(8,3375%); k) che le condotte illegittime della avevano procurato agli attori anche un danno non CP_4 patrimoniale;
l) che, il contratto di conto corrente n. 2576 era nullo per mancanza della forma scritta, oltre ad essere viziato dall'applicazione di interessi ultra-legali non pattuiti, anatocistici ed usurari,
c.m.s., valute e spese non pattuite, come dimostrato dalla relazione tecnica di parte allegata in atti;
m) che, da ultimo, in relazione al contratto di sconto di portafoglio commerciale, la non aveva mai CP_4 consegnato una copia del contratto e aveva eseguito operazioni non autorizzate.
Nel costituirsi, eccepiva la nullità dell'atto di citazione, mentre, nel merito, Controparte_3 chiedeva il rigetto delle domande, con vittoria di spese di lite.
Istruita la causa documentalmente e a mezzo C.T.U., il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, con sentenza n. 281/2023 del 31.1.2023, ha rigettato le domande e condannato gli attori alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, il giudice di prime cure ha escluso l'usurarietà del tasso di interesse nel contratto di mutuo fondiario, e ciò in applicazione del principio sancito da Cass. civ. n. 19597/20, secondo cui
“nello svolgimento del rapporto contrattuale, la verifica di usurarietà va compiuta attraverso il raffronto tra il tasso di mora in concreto applicato - autonomamente considerato con la specifica pagina 3 di 13 allegazione e dimostrazione dell'effettivo ammontare degli interessi addebitati a tale titolo - ed il cd. tasso soglia calcolato includendovi la maggiorazione media degli interessi moratori rilevata nei decreti ministeriali”. A conferma di ciò, ha richiamato gli esiti della C.T.U. nella parte in cui ha rilevato che “alla data della stipula dell'atto di erogazione finale e quietanza del mutuo, il TEG contrattuale, calcolato computandovi il tasso di interesse corrispettivo convenzionalmente determinato nella misura del 5,132 % e le spese geneticamente collegate all'erogazione del credito (spese di istruttoria e peritali), era pari al 5,253 % e dunque inferiore al tasso soglia ex art. l. 108/96 pari all'8,338% (inferiore, altresì, al tasso soglia puro, cioè senza considerare la maggiorazione media degli interessi moratori come indicato dalla citata pronuncia delle SS.UU.).
Il Tribunale ha disatteso l'ulteriore domanda risarcitoria, formulata dagli attori sul presupposto di asseriti danni conseguiti all'ingiustificato ritardo nel frazionamento del mutuo da parte della Banca convenuta, rimasti oltretutto indimostrati.
E infatti, richiamato l'art. 39 TUB, il primo giudice ha osservato che l'originaria domanda di frazionamento formulata dalla società attrice nel 2013 fu condizionata alla restrizione dell'ipoteca ed alla liberazione dell'immobile oggetto di permuta con , condizione, questa, verificatasi Parte_4 soltanto con la nota del 12.1.2015, allorquando la società richiese il frazionamento proporzionale comunicando i dati catastali delle singole porzioni immobiliari. Pertanto, avendo l'attrice conseguito il frazionamento in data 26.2.2015, la rispettò il termine di 90 giorni di cui al citato art. 39, co. 6 CP_4 bis, TUB, decorrente, per l'appunto, dalla richiamata nota del 12.1.2015.
Quanto al contratto di conto corrente e di sconto di portafoglio commerciale, infine, gli attori – si legge in sentenza - non hanno assolto l'onere probatorio, attesa la genericità delle allegazioni, tra l'altro non supportate, per quanto riguarda il secondo contratto, dalla relativa produzione documentale, non potendo trovare accoglimento l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. “in mancanza della prova dell'impossibilità dell'acquisizione della stessa documentazione in via stragiudiziale”.
Ad ogni buon conto, il giudice di prime cure ha escluso la nullità delle condizioni economiche applicate al contratto di conto corrente, non condividendo la consulenza di parte, allegata in atti, perché
“inattendibile”, giungendo essa “ad un ricalcolo del saldo di conto corrente svincolato dall'esame delle specifiche condizioni economiche riportate nel contratto di conto corrente allegato al fascicolo di parte convenuta”1. 1 Cfr. pg. 6 della sentenza: “In particolare il consulente di parte, nel ricalcolare il saldo, ha applicato il tasso di interesse legale sostitutivo ed ha eliminato la capitalizzazione degli interessi e le commissioni, non considerando le clausole contrattuali che determinano il tasso di interesse debitore, la misura delle commissioni e delle spese, la pari periodicità trimestrale della capitalizzazione degli interessi in conformità alla previsione del novellato art. 120 TUB”. pagina 4 di 13 Avverso la sentenza hanno proposto appello nonché e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, eccependo, in via preliminare, la nullità della decisione per violazione dell'art. 100 c.p.c.,
[...] mentre, nel merito, hanno chiesto di accogliere le domande, con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si è costituita quale cessionaria di concludendo per il Controparte_1 Controparte_3 rigetto delle domande, con vittoria di spese di lite.
All'udienza ex art. 352 c.p.c. (post riforma Cartabia) del 16.5.2025, invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa è stata introitata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Anzitutto, va dichiarata la contumacia di (incorporante per fusione Controparte_2 [...] 2, la quale, ancorchè regolarmente citata, non si è costituita nel presente grado di giudizio. CP_3
Sempre in via preliminare, va rilevato che si è formato giudicato su alcune delle questioni oggetto della pronuncia di primo grado (rigetto della domanda risarcitoria “per ingiustificato ritardo nel frazionamento del mutuo” e di accertamento di “operazioni non autorizzate” in relazione al contratto di sconto di portafoglio – v. conclusioni n. 3 e n. 8 dell'atto di citazione in appello), attesa la mancata proposizione di gravame sui punti innanzi indicati. Altre questioni, invece, ancorchè implicitamente rigettate dal Tribunale, non risultano riproposte con l'atto di appello, non rilevando la formulazione delle medesime conclusioni rassegnate nel precedente grado di giudizio o i brevi riferimenti contenuti soltanto nella memoria di replica (v. conclusioni n. 4, n. 5, n. 7 e n. 9 dell'atto di citazione in appello).
Ciò detto, col primo motivo di appello, si deduce la nullità della impugnata sentenza, in quanto erroneamente pronunciata – a dire degli appellanti - nei confronti di sebbene Controparte_3 non fosse più il “soggetto legittimato a rivendicare” il credito controverso per effetto della sua cessione a intervenuta nelle more del giudizio di primo grado. Controparte_1
L'eccezione è infondata e va rigettata. Va qui applicato il principio di diritto affermato dalla S.C., secondo cui il successore a titolo particolare nel diritto controverso non è terzo, bensì l'effettivo titolare del diritto in contestazione, tanto da poter essere destinatario dell'impugnazione proposta dall'avversario del cedente e da poter resistere alla medesima senza che tale suo diritto possa essere condizionato dal suo mancato intervento nelle fasi pregresse del giudizio, così com'è legittimato a proporre impugnazione avverso la sentenza, anche pronunciata nei confronti del dante causa non estromesso, assumendo la stessa posizione di quest'ultimo, mentre è esclusa l'esperibilità da parte sua dell'opposizione ordinaria di terzo ex art. 404
c.p.c., comma 1, (in tal senso, Cass. civ. n. 21492/2018, che richiama Cass. n. 10876/2007).
Ora, pacifica e non contestata nel caso di specie la successione a titolo particolare del diritto controverso, per effetto della cessione dei crediti intervenuta tra e Controparte_3 CP_1
in forza del contratto del 20.4.2018 (in G.U. n. 52/2018), non inficia la validità della sentenza
[...] impugnata il fatto che essa sia stata resa nei confronti della cedente, la quale non risulta essere stata estromessa dal giudizio. Detta pronuncia, invero, proprio in ragione della dedotta successione, ha spiegato i propri effetti anche sulla cessionaria (cfr. Cass. civ. n. 22424/2009, secondo cui: “La cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie
e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti”).
Merita di essere qui precisato che, nelle note di udienza del 3.11.2022, e successiva comparsa conclusionale di primo grado, è indicata quale cessionaria di Controparte_1 Controparte_3
dandosi atto del suo subentro nella medesima posizione processuale di convenuta. Tuttavia,
[...]
l'intervento della cessionaria è avvenuto senza un formale atto di costituzione ex art. 111 c.p.c., di cui, tra l'altro, non si fa menzione nei passaggi della sentenza.
D'altronde, è significativo che siano gli appellanti a convenire soltanto la cedente nel presente grado di appello, pur ritenendo unico “soggetto legittimato”, la quale, però, non è stata citata Controparte_1
(il contradditorio, in ogni caso, risulta integrato nei confronti della cessionaria, stante la sua volontaria costituzione in appello con comparsa del 19.5.2023).
Col secondo motivo, gli appellanti lamentano l'illegittima applicazione di interessi anatocistici in violazione della delibera CICR del 9.2.2000, avendo la per un verso, pattuito un tasso effettivo CP_4
(TAE) coincidente col tasso nominale (TAN), non capitalizzando gli interessi a favore del correntista ed eludendo la pari periodicità trimestrale, per l'altro, continuato ad applicare interessi anatocistici, dall'1.1.2014 al 15.4.2016, nonostante il divieto ex art. 120 TUB - ratione temporis applicabile. Col pagina 6 di 13 terzo motivo, si lamenta l'indeterminatezza e indeterminabilità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto (c.m.s.), risultandone indicata soltanto la percentuale di calcolo. Col sesto motivo, si censura il rigetto dell'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., non rilevando – a dire degli appellanti – la mancata richiesta di acquisizione della documentazione in via stragiudiziale.
I motivi, da trattarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati e vanno rigettati.
Nel rigettare la domanda di ripetizione di indebito formulata da e dai fideiussori, sul Parte_1 presupposto della nullità delle condizioni economiche applicate dalla nell'ambito del contratto di CP_4 conto corrente n. 2576, il primo giudice si è correttamente attenuto ai principi che regolano l'onere probatorio in materia di contratti bancari.
Costituisce ius receptum, infatti, quello secondo cui il correntista che agisce in giudizio per la ripetizione e/o anche solo per l'accertamento degli addebiti illegittimi e la rettifica di determinate poste, ha l'onere di allegare e provare - ai sensi dell' art. ex art. 2697 c.c. - gli elementi costitutivi dell'azione promossa e, quindi, non solo gli avvenuti pagamenti, ma anche l'inesistenza originaria o sopravvenuta di una sua causa giustificativa per la parte che si assume non dovuta, indicando specificamente le poste contestate e documentando l'andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto (così Cass. civ. n. 33009/2019; n. 30822/2018; n. 24948/2017).
Di conseguenza, perché possa ritenersi assolto detto onere probatorio, è necessario che venga prodotto soprattutto il contratto, al fine di dimostrare la sussistenza di clausole invalide o anche la mancata pattuizione per iscritto di condizioni per le quali la normativa – sia generale che di settore (v. art. 1284 cc e 117 TUB) – richieda la forma scritta;
indispensabile, altresì, la produzione degli estratti conto del rapporto di conto corrente, al fine di dimostrare, mediante specifica e non generica contestazione, la dettagliata indicazione dei movimenti del rapporto, indispensabile alla verifica delle poste addebitate e della concreta applicazione di clausole illegittime, per potersi pervenire alla determinazione del saldo finale (in tal senso App. Bari n. 1388/2024, che richiama Cass. civ. n. 7895/2020).
È il caso di rammentare, poi, che il correntista che si trova nella impossibilità di reperire la richiamata documentazione a sostegno della propria domanda, potrebbe sempre procedere, prima dell'azione giudiziale, a inoltrare alla banca una richiesta di acquisizione della stessa ex 119 T.U.B.; soltanto nel caso in cui tale richiesta rimanesse inevasa, potrebbe ragionevolmente ritenersi assolto l'onere probatorio, difettando, al contrario, in caso di inerzia del correntista, senza alcuna possibilità di colmare tale noncuranza con la successiva istanza giudiziale ex art. 210 c.p.c. (tra le altre, Cass. civ. n.
35605/2023 secondo cui: “Il diritto del cliente di ottenere, ex art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio può essere esercitato, nei confronti della banca inadempiente, attraverso un'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. pagina 7 di 13 nel corso di un giudizio, a condizione che la documentazione invocata sia stata precedentemente fatta oggetto di richiesta - non necessariamente stragiudiziale - e siano decorsi novanta giorni senza che
l'istituto di credito abbia proceduto alla relativa consegna.”; n. 23861/2022; n. 24641/2021).
Tale soluzione costituisce un giusto equilibrio tra il diritto del correntista di ottenere la documentazione bancaria, anche in corso di causa, e l'esigenza processuale di non consentire istanze esplorative, generiche, non corredate da ragioni esplicative della mancata previa richiesta alla banca, non potendo la richiamata istanza ex art. 210 c.p.c. in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante (in tal senso, Cass. civ. n. 36082/2023; n. 31251/2021). Ne consegue che detta istanza va rigettata allorquando l'interessato poteva – e non l'ha fatto - acquisirne una copia di propria iniziativa e produrla in causa.
Ebbene, a tale onere probatorio si sono indubbiamente sottratti gli appellanti, in quanto si sono limitati, con riferimento al rapporto di conto corrente, a formulare deduzioni del tutto generiche e sganciate dalle condizioni contrattuali pattuite e applicate, essendo pacifica e non contestata l'esistenza del contratto in forma scritta, di cui, però, gli stessi non hanno prodotto una copia.
Non è bastato, quindi, lamentare l'applicazione della capitalizzazione trimestrale ai soli interessi passivi e la differenza con gli tassi d'interesse attivi, per essere quest'ultimi “ridotti a frazione di decimale” (pag. 9 atto di citazione di primo grado). Altrettanto generica l'eccezione di nullità della clausola delle c.m.s., in quanto ancorata al mero dato della “indeterminatezza e indeterminabilità del calcolo” e dell'ammontare “della commissione servizio affidamento e della commissione di istruttoria veloce” (pag. 10 atto di citazione di primo grado), senza alcun riferimento ad un dato numerico.
Siffatto deficit, sia di allegazione che probatorio, non è stato colmato nemmeno dal richiamo in citazione alla consulenza tecnica di parte, le cui conclusioni sono state ritenute “inattendibili” dal primo giudice, perché “basate su un ricalcolo del saldo di conto corrente svincolato dall'esame delle specifiche condizioni contrattuali”; e non poteva essere diversamente, essendo stato lo stesso perito a rilevare che “Non risulta agli atti alcun contratto di apertura di conto corrente né di apertura di credito” (pag. 6 della relazione).
E inoltre, dall'esame di detta consulenza di parte non si comprendono i passaggi che hanno portato il perito di parte a determinare in € 10.292,39 l'importo degli interessi anatocistici applicati dalla Banca al conto corrente n. 2576, risultando non pertinente la premessa circa la nullità della clausola nei contratti stipulati ante delibera CICR del 9.2.2000, essendo stato quello de quo concluso in data
16.4.2009; d'altro canto, risulta l'arbitraria esclusione delle c.m.s. per “mancanza di causa”.
Alla luce delle argomentazioni svolte dal giudice di prime cure in sentenza (difetto dell'onere probatorio;
genericità delle contestazioni;
valida pattuizione delle clausole contrattuali;
“inattendibilità” pagina 8 di 13 della consulenza di parte), non giova agli appellanti rimettere in discussione la validità delle medesime clausole sotto ulteriori profili, non potendosi trascurare – ancora una volta - la genericità delle obiezioni e il comportamento processuale della medesima parte, che costituiscono un limite al supplemento istruttorio in questa fase di giudizio.
In primo luogo, rileva il silenzio de e dei fideiussori, e Parte_1 Parte_2 Pt_3
, una volta acquisito il contratto con la sua produzione in giudizio da parte di
[...] Controparte_3
circostanza, questa, che avrebbe consentito loro di superare la genericità delle deduzioni
[...] ancorandole ad un riscontro documentale.
A ciò si aggiunge, poi, l'acquiescenza mostrata all' ordinanza che ha rigettato la richiesta di C.T.U. in relazione al conto corrente n. 2576, perché ritenuta “esplorativa” in difetto di documentazione necessaria al ricalcolo del saldo contabile, stante la dichiarata inammissibilità dell'istanza ex art. 210
c.p.c.
A tale ultimo proposito, è significativo, poi, che gli appellanti non abbiano reiterato le richieste istruttorie in sede di precisazione di conclusioni di primo grado3, né depositato la comparsa conclusionale e la successiva memoria nei termini ex art. 190 c.p.c.
In nessuna delle censure in esame gli appellanti hanno specificatamente confutato le ragioni di rigetto della domanda espresse dal Tribunale, rimanendo per contro le doglianze su un piano di assoluta genericità e inammissibilità.
In ambito applicativo, è ormai invalso il principio per cui l'art. 342 c.p.c. - modificato dal d.l. n.
83/2012 (conv. con modif. dalla l. n. 134/2012) - vada inteso nel senso che l'atto d'impugnazione debba contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione gravata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (impianto controfattuale), ancorché senza l'impiego di particolari forme sacramentali, ovvero senza che l'appellante sia gravato della reda-zione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (tra le altre, v. App. Bari n. 277/2025, che richiama Cass. civ. n. 27199/2017).
L'appellante è quindi tenuto ad offrire una concreta confutazione del percorso motivazionale scelto dal giudice di primo grado, precisando sotto quali aspetti la decisione sia censurabile, quale critica possa essere mossa all'iter logico seguito dal giudice, nonché quale modifica si renda necessaria. 3 V. note udienza del 3.11.2022: “[…] il sottoscritto procuratore e difensore degli attori preliminarmente reitera la richiesta di integrazione della espletata C.T.U. per quanto dedotto dal C.T.P. Dott. e per quanto dedotto all'udienza Per_2 del 19.04.2018, perché ammissibile e rilevante ai fini dell'esatto decidere del presente procedimento […]”. Si precisa che, all'udienza del 19.4.2018, gli appellanti hanno chiesto integrazione c.t.u. per il ricalcolo del c/c n. 2576, dando atto del deposito degli estratti conti. Tuttavia, il primo giudice ha rigettato detta richiesta, rilevando che detto conto corrente “è, in ogni caso, collegato ad un contratto di sconto di portafoglio commerciale in relazione al quale nulla è stato prodotto”. pagina 9 di 13 Sul punto, l'atto di impugnazione in esame non soddisfa i requisiti prescritti dalla disposizione processuale, non emerge in alcun modo la critica a cui si presta la decisione di primo grado.
Essa, invero, è stata rigorosa nel premettere il consolidato principio per cui nella ripetizione di indebito opera il richiamato principio dell'onere della prova a carico del correntista, il quale è tenuto – come innanzi ricordato - a dimostrare gli avvenuti pagamenti e la mancanza di una valida causa debendi mediante la produzione del contratto contenente siffatte clausole e la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che in difetto non può essere accolta la domanda di restituzione.
L'obbligo di rispettare i requisiti essenziali di intellegibilità e specificità delle ragioni di impugnazione
è stato soltanto eluso mediante l'immotivata affermazione per cui “il giudice di primo grado avrebbe dovuto accogliere la domanda e dichiarare la nullità clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi” e “della commissione di massimo scoperto e delle altre voci di costo per messa a disposizione dei fondi” (pag. 5 e 6 atto di appello).
Col quarto e quinto motivo, si censura il rigetto della domanda di nullità dei contratti di mutuo per usurarietà dei tassi di mora pattuiti, in quanto erroneamente esclusa dal primo giudice sulla base di un calcolo privo di fondamento normativo e senza considerare, tra le altre voci di costo, la commissione di estinzione anticipata.
Le prefate censure sono infondate e vanno rigettate.
La C.T.U. di primo grado, le cui conclusioni - logiche e immuni da vizi - sono state condivise dal
Tribunale, ha rilevato, in relazione al contratto di mutuo fondiario, la validità delle condizioni contrattuali, prendendo posizione sul criterio metodologico utilizzato per verifica l'usura del tasso di mora e sull'esclusione dai costi della commissione di estinzione anticipata.
Il consulente e il giudice si sono attenuti ai principi indicati dalla pronuncia n. 19597/2020 delle
SS.UU., secondo cui, come per gli interessi corrispettivi la legge ha introdotto la qualificazione oggettiva della fattispecie usuraria mediante il tasso-soglia, “del pari, per gli interessi moratori,
l'identificazione dell'interesse usurario passa dal tasso medio statisticamente rilevato, in modo altrettanto oggettivo ed unitario, idoneo a limitare l'esigenza di misurarsi con valutazioni puramente discrezionali”, così salvaguardando il “principio di simmetria” - già affermato dalla Cassazione - tra il tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente a norma della l. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, ed il tasso effettivo globale della singola operazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 16303/2018; n. 22270/2016;
n. 12965/2016).
In buona sostanza, sono le rilevazioni di Banca d'Italia sulla maggiorazione media, prevista nei contratti del mercato a titolo di interesse moratorio, a fondare la fissazione di un cd. tasso- soglia limite, pagina 10 di 13 che anche questo comprenda, di modo che la clausola sugli interessi moratori risulterà usuraria ove
“nettamente distante dalla media delle clausole analogamente stipulate”.
Tale rilevazione costituisce, perciò, l'unico parametro privilegiato di comparazione che permette di accedere a valutazioni basate su dati fattuali di tipo statistico medio, scongiurando, a fini di uguaglianza, difformità di applicazione, né rilevando – contrariamente a quanto lamentato dagli appellanti – che detta rilevazione non sia prevista dalla legge e, significatamene, dall'art. 2 l. n.
198/1996.
In definitiva, quindi, la S.C. distingue il tasso soglia usurario legale, che, alla stregua del decreto ministeriale vigente alla data del contratto, si determina aumentando della metà i tassi effettivi globali medi (TEGM), dalla soglia massima, che tiene conto sia del TEGM sia del "di più" di comparazione relativo agli interessi moratori, ed alla quale si perviene tramite la seguente formula: “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto” (Cass. civ. n,
19597/2020, cit.).
Ebbene, applicando tale formula al caso di specie, si rileva che, alla data della stipula dell'atto di erogazione finale e quietanza di mutuo fondiario del 26.2.20154, non solo il TAEG contrattuale
(5,253%) era inferiore al tasso soglia usura dell'8,338% - rilevato da Banca d'Italia per il periodo
1.1.2015 – 31.3.2015, ma anche il tasso di mora, pattuito nella misura dell'8,338%, non superava il tasso soglia, e ciò anche prescindendo dalla maggiorazione media degli interessi moratori come stabilito dalla citata pronuncia delle SS.UU. Il contratto di mutuo, infatti, era oggetto alla disciplina di cui al D.M. del primo trimestre 2015, il quale prevedeva, per le operazioni per i mutui ipotecari a tasso variabile, il TEGM dell'8,338%, e dava, altresì̀, conto che - secondo l'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia - i tassi di mora pattuiti sul mercato presentavano, rispetto ai tassi percentuali corrispettivi, una maggiorazione media pari a 2,1 punti percentuali, cui applicare la maggiorazione del 50%.
E ancora, errano gli appellanti nel ricomprendere la commissione di estinzione anticipata tra i costi da considerare ai fini della verifica dell'usura.
È noto, infatti, che detta commissione non concorre alla determinazione del tasso usurario, non trattandosi di costo collegato all'erogazione del credito, come richiesto dall'art. 644, 5° co., c.p., ma di un elemento incerto ed eventuale del negozio, che potrebbe venire ad esistenza solo se il mutuatario eserciti il diritto potestativo di recedere dal contratto e senza che la banca possa interferire nell'esercizio di tale diritto, e, quindi, funzionale ad indennizzare il mutuante del mancato guadagno collegato al rimborso anticipato del credito (Cass. civ. n. 13228/2023; n. 8109/2022; n. 7352/2022;
App. Bari n. 1404/ 2021).
In altri termini, la funzione della stessa non è quella di remunerare l'erogazione del credito, come richiesto dalla legge n. 108 del 1996 ai fini della valutazione della usurarietà dei tassi pattuiti, bensì quella di compensare la banca mutuante delle conseguenze economiche per sé negative derivanti dall'estinzione anticipata del debito da restituzione, nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare la facoltà di recesso prima della scadenza naturale del contratto, che, nel caso di specie, non è stata neanche allegata.
Ad ogni buon conto, il nominato consulente ha escluso il superamento del tasso soglia anche ipotizzato due soluzioni alternative di applicazione della ridetta spesa: i) quella di estinzione anticipata a seguito del pagamento della prima rata;
ii) quella di estinzione anticipata a seguito del pagamento della seconda rata, in quanto antecedente alla data dell'atto di citazione. Nell'una e nell'altra ipotesi, il
TAEG è risultato inferiore al tasso soglia usura rilevato da Banca d'Italia per il periodo e la classe di operazioni in oggetto (8,338%).
In definitiva, si impone il rigetto dell'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 Pt_3
, con conferma della sentenza n. cron. 281/2023 del 30.1.2023, emessa dal Tribunale di Foggia
[...]
- Sezione Civile in composizione monocratica, pubblicata in data 31.1.2023, nel giudizio portante il numero di R.G. 2550/2016.
Le spese del presente giudizio, da liquidarsi in dispositivo (secondo i parametri di cui al D.M.
147/2022, vigenti a far data dal 23 ottobre 2022, valore indeterminabile – complessità bassa), sono pagina 12 di 13 poste interamente a carico degli appellanti nei limiti della somma (€ 2.893,43) indicata nella nota spese depositata in atti da Controparte_1
Invero, “In tema di spese giudiziali, quando la parte presenta la nota delle spese, secondo quanto è previsto dall'art. 75 disp. att., specificando la somma domandata, il giudice (nella specie giudice
d'appello chiamato a regolare le spese dei due gradi di giudizio) non può attribuire alla parte a titolo di rimborso delle spese, una somma di entità superiore” (Cass. civ., Sez. VI - 3, 14/05/2013, n. 11522).
***
Trattandosi di appello proposto dopo il 30.1.2013 trova applicazione il comma 1-quater dell'art. 13 del
D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da e , avverso la sentenza n. cron. 281/2023 del Parte_1 Parte_2 Parte_3
30.1.2023, emessa dal Tribunale di Foggia - Sezione Civile in composizione monocratica, pubblicata in data 31.1.2023, nel giudizio portante il numero di R.G. 2550/2016, così provvede:
1) dichiara la contumacia di (già ; Controparte_2 Controparte_3
2) rigetta l'appello;
3) condanna e , in solido tra loro, alla rifusione Parte_1 Parte_2 Parte_3 delle spese di lite in favore di che liquida, per il presente grado di giudizio, Controparte_1 in € 2.893,43, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione, a carico degli appellanti, del comma
1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità
24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso il 24 ottobre 2025 in camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Presidente relatore - estensore
dott. Filippo Labellarte
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Con riguardo alla vicenda successoria, si veda pg. 2 della comparsa di costituzione e risposta di “[…] Controparte_1
- che con atto di fusione del 10.10.2018 per atto a rogito notar di Torino del Rep.
7.660 Racc. Persona_1 3.703, ha incorporato il ed in dipendenza della fusione la società Controparte_2 Controparte_3 incorporante è subentrata alla società incorporata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere od in fieri (All.2). - che unipersonale a responsabilità limitata […] ai sensi della legge 130/1999 iscritta al n° Controparte_5 35449.8 dell'elenco delle società veicolo istituito presso la Banca d'Italia, nell'ambito di una operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della legge 130/1999 relativa a crediti ceduti dalle banche appartenenti al Gruppo
[...]
(i “Cedenti) in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 7.1 della legge CP_2 130/1999 concluso in data 20 aprile 2018 con efficacia economica 01 gennaio 2018 ed efficacia giuridica 23 aprile 2018, G.U. parte seconda n. 52 del 5.5.2018 (All.3), ha acquistato pro-soluto dai Cedenti un portafoglio di crediti. I dati indicativi dei crediti ceduti sono messi a disposizione sul sito internet www.intesasanpaolo.com”. pagina 5 di 13 4 Per maggiore chiarezza espositiva si richiama pg. 23 della relazione del c.t.u.: “Come già esposto in precedenza, in data 23.01.2008 la Società ha stipulato con la Banca un contratto di mutuo (Repertorio n. 6723 – Raccolta n. 4931), per un importo di € 1.100.000,00, da restituire nel termine massimo di anni 15, con facoltà della Banca di variare detto termine in sede di stipulazione dell'atto pubblico di quietanza. Veniva stabilito, solo ai soli fini ipotecari, il tasso di interesse nella misura del 5,200% nominale annuo. Veniva, inoltre, convenuto un tasso di mora variabile, prevedendo che questo fosse
“stabilito per ogni trimestre solare, aumentato del 50% e arrotondando il risultato dello 0,05 inferiore, il tasso effettivo globale medio degli interessi corrispettivi pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della legge numero 108/96 per la categoria di operazioni qualificate come mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso o tasso variabile in base alla tipologia di tasso scelta dalla parte mutuataria al momento dell'atto o degli atti di quietanza”. Il valore alla stipula di detto tasso era pari al 8,338%. Tale tasso si sarebbe applicato in caso di ritardato pagamento delle rate previste dal piano di ammortamento. In data 26.02.2015 con atto di erogazione e quietanza di mutuo fondiario per Notar
[...]
, repertorio n. 170797, le parti concordavano la riduzione del mutuo a Euro 1.050.000,00, diminuendo, pertanto, Per_3 l'importo della somma di Euro 50.000,00. Il mutuo veniva frazionato in quote sulle singole unità catastalmente individuate, costituenti il complesso residenziale […] La durata dei mutui veniva stabilita in anni 15 oltre al periodo intercorrente fra la data del 26.02.2015 e l'ultimo giorno del mese di febbraio 2015 (preammortamento tecnico). Il tasso percentuale degli interessi dovuto per ciascun semestre venisse determinato in misura pari alla metà della somma dei seguenti addendi:• una quota fissa nominale annua pari a 5 punti percentuali, denominata spread;
• una quota variabile pari al tasso percentuale lettera nominale annuo per depositi interbancari in Euro a sei mesi (base 360) – denominato EURIBOR. Il tasso di interesse al 26.02.2015 era pari a 5,132%. Veniva, infine, stabilito che, nell'ipotesi di estinzione anticipata totale o parziale dei mutui o di risoluzione ai sensi di legge o di contratto, sarebbe spettato alla unicamente un compenso percentuale CP_4 sul capitale anticipatamente restituito nella misura dell'1,00%.”. pagina 11 di 13