Sentenza 20 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/04/2025, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 7623/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso da:
(C.F. ), nata a [...]_1 C.F._1
il 28/08/1987, elettivamente domiciliata in Genova, Via Sestri 9D/1, presso e nello studio dell'Avv. CICCHESE ERSILIA (C.F. che la C.F._2
rappresenta e la difende come da procura in atti
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), nato a [...]_1 C.F._3
(TO) il 23/08/1981
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale d'udienza del 09/01/2025
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1
Visto il ricorso proposto da , al fine di ottenere la di Parte_1
affidamento, collocazione, regole di frequentazione e mantenimento del figlio minore (nato a [...] il [...]), Persona_1
avuto nel corso della relazione sentimentale e stabile convivenza more uxorio con e regolarmente riconosciuto da entrambi i genitori;
Controparte_1
All'udienza del 09/01/2025, fissata per la comparizione personale delle parti,
nonostante la ritualità della notifica di ricorso e decreto di Controparte_1
fissazione non si costituiva, ma compariva personalmente;
Alla medesima udienza le parti hanno raggiunto un accordo in punto di affidamento, collocazione, regole di frequentazione e mantenimento del figlio minore , ; Per_1 Persona_1
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Stante l'intervenuto accordo fra le parti, sussistono i presupposti di cui all'art. 92
c.p.c. per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c.
OMOLOGA
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti e Parte_1 Controparte_1
“1. Il figlio minore , , nato a [...] il [...] è Per_1 Persona_1
affidato congiuntamente ad entrambi i genitori. Entrambi i genitori, di conseguenza potranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sul minore sulle questioni di straordinaria amministrazione con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che lo riguardano e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenuto conto delle capacità dell'inclinazione naturale e aspirazioni del figlio. Ciascun genitore quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
2. Il minore sarà collocato presso la madre in via 2 dicembre 1944 nr. 99/4 sc. B in Genova
3. Il padre potrà vedere il figlio secondo le seguenti modalità di visita:
- nei fine settimana alternati dal sabato alla domenica prevedendo che per i primi sei mesi decorrenti dalla definizione del presente accordo il padre riaccompagni il minore a casa dalla madre il sabato sera e lo riprenda la
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 domenica mattina inserendo con gradualità il pernottamento del minore presso l'abitazione paterna;
- due pomeriggi alla settima all'uscita di scuola o comunque dalle 16.00 alle 20 tenuto anche conto della giornata di riposo dal lavoro del papà che, come si è detto oltre ai turni ha anche la reperibilità durante la settimana –
e quindi anche di sabato o domenica – con un solo giorno di riposo non programmabile;
- durante le vacanze natalizie i genitori seguiranno il criterio dell'alternanza suddividendo i periodi dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre mattina al 06 gennaio con l'altro genitore;
per quelle pasquali alterneranno un anno con un genitore ed un anno con l'altro, salvo diverso accordo indispensabile in caso di vacanze all'estero.
- durante le vacanze estive una settimana da comunicare entro il 30 maggio di ogni anno.
4. Il Signor corrisponderà alla Signora entro il Controparte_1 Pt_1
giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore
, l'importo mensile di € 250,00 somma annualmente rivalutabile secondo Per_1
gli indici Istat;
il tutto da corrispondersi mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre.
5. Il padre inoltre concorrerà, nella misura del 100% al pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore e per le stesse, anche per le modalità del relativo rimborso si fa espresso richiamo al verbale di sezione del 15.09.2016 ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di
Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/).
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 Le spese dovranno essere prontamente rimborsate al genitore che le ha anticipate previa presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa da parte di quest'ultimo”
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 18/04/2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5