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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/12/2025, n. 9518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9518 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22692/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22692/2025 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE LUCIA PASQUALINO e CP_1 P.IVA_1 dell'avv. BOSCHETTI ANTONIO ( VIA GIULIO CESARE, 21/D 66054 VASTO;
, C.F._1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. DE LUCIA PASQUALINO ATTORE contro (C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIOVANARDI CARLO ER, Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA AMEDEI 9 20123 MILANO presso il difensore avv. GIOVANARDI CARLO ER CONVENUTO CONCLUSIONI Per CP_1
1. In via preliminare, voglia – dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in quanto i Tribunali competenti sono Lanciano o Trento, – per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, – e disporre la cancellazione della causa dal ruolo, con ogni consequenziale provvedimento;
2. In via gradata e comunque nel merito, voglia – accogliere l'opposizione ex art. 645 c.p.c., – e, per l'effetto, revocare integralmente il decreto ingiuntivo 7977/2025 emesso in data 14 maggio 2025 emesso su ricorso di – accertare e Controparte_2 dichiarare l'insussistenza del credito azionato, anche per difetto di prova del contratto originario e/o della cessione;
3. In ogni caso, voglia – condannare parte opposta alla rifusione delle spese di lite, diritti e onorari, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione a favore dei procuratori per anticipazione fattane Per Controparte_2
IN VIA PRELIMINARE - concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Milano n. 7977/2025 (R.G. n. 11721/2025), sussistendone i presupposti ai sensi degli artt. 648 e 642 co. 2 cod. proc. civ., per le ragioni illustrate al § IV della comparsa di costituzione risposta;
NEL MERITO - respingere l'opposizione promossa da nell'ambito dell'atto di CP_1 citazione in quanto inammissibili e infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte ai §§ II e III della comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo pagina 1 di 4 del Tribunale di Milano n. 7977/2025 (R.G. n. 11721/2025); - in subordine, accertare e dichiarare che sia tenuta al pagamento in favore di della somma di Euro CP_1 CP_2
27.017,15 in linea capitale (o di ogni altra diversa somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio) e, dunque, condannare al pagamento in favore di della somma di CP_1 CP_2
Euro 27.017,15 in linea capitale (o di ogni altra diversa somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio); - IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze, oltre rimborso spese generali e C.P.A.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Opposizione al decreto ingiuntivo n. 7977/2025 emesso da questo tribunale a carico di
[...] nei confronti di CP_1 Controparte_2
L'opposizione è infondata. L'eccezione di incompetenza è inammissibile, posto che la stessa non è stata sviluppata sotto tutti i possibili profili di competenza. Difetta, infatti, qualsivoglia allegazione relativo alla competenza in relazione al luogo in cui il contratto è stato stipulato e, quindi, dove è sorta l'obbligazione (art. 20 c.p.c.). Neppure la domanda può dirsi improcedibile, nel momento in cui la stessa riguarda un intermediario finanziario diverso da un istituto bancario ovvero da una società di intermediazione finanziaria (ipotesi a cui si riferisce il d. lgs. n. 28/2010 allorquando si riferisce, ai fini della necessaria, previa mediazione, ai contratti bancari e finanziari). Quanto al merito della pretesa, si osserva che l'opponente evidenzia che il decreto opposto si fonda su una cessione di credito da a ma che nel Controparte_3 Controparte_2 fascicolo monitorio non è stato prodotto il contratto originario tra l'originario creditore cedente (PSA) e la debitrice ceduta, “né è stato fornito alcun documento che dimostri l'esistenza del rapporto giuridico da cui sarebbero sorte le fatture indicate (n. 74080904, 74081228, 74081878). In assenza del contratto commerciale o degli ordini sottoscritti da
[...]
si osserva, non sarebbe possibile verificare la causa del credito, l'esatto ammontare CP_1 del dovuto, la corretta esecuzione della prestazione da parte della cedente. Ora, premesso che una volta instaurato il giudizio di merito, a essere oggetto dello stesso è la pretesa creditoria e non il decreto ingiuntivo in quanto tale (sicché non rileva la correttezza della sua emissione o meno), si osserva quanto segue. In data 29.9.2023 perviene, dalla all'indirizzo Email_1 Email_2 la seguente email “[…] E' mia espressa volontà quella di adempiere pienamente al debito assunto con la e per questo, per dimostrare la mia buona Controparte_4 volontà, anche se in un momento difficile di poco lavoro, mi impegno a bonificare l'importo di
€ 15.000,00 entro i prossimi 15 giorni”. Seguono le parole “ Amministratore Testimone_1
IC ”. Controparte_5
Il 28.2.2025, viene inoltrata la seguente email: “Vi informiamo che abbiamo Parte_1 ultimato il controllo dei resi e cauzionati e constatato che, in effetti, sono state emesse n.2 DDT per resi in mesi diversi a fronte di un mancato ritiro da parte del corriere incaricato dalla : confermiamo, quindi, l'importo del debito in € 27.017,51. Controparte_6
Nel contempo, Vi proponiamo il seguente piano di rientro: pagina 2 di 4 • Bonifico bancario settimanale di € 2.000,00 Purtroppo, come più volte dichiarato, non abbiamo possibilità di un pagamento superiore in quanto abbiamo il pignoramento dei c/c bancari: riusciamo a pagare quella cifra in virtù degli incassi che facciamo dalla ns. officina meccanica”. Seguono le parole “ Testimone_1
Amministratore IC ”. Controparte_5
Ora, la pec integra un particolare tipo di posta elettronica certificata, caratterizzata dal fatto che le comunicazioni inviate alla casella di posta elettronica, per l'appunto, certificata producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento gli stessi effetti giuridici della comunicazione della raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono a notificazione a mezzo della posta. Inoltre le comunicazioni in questione si intendono spedite dal mittente se inviate dal proprio gestore, e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario (1).
Secondo Cass. n. 10091/2024, la posta elettronica certificata dimostra l'invio e la ricezione del messaggio, ma non garantisce il contenuto del documento allegato, con riferimento a paternità dell'autore, contenuto e data certa (2). Ovvio, tuttavia, che tale principio impone una contestazione significativa e non generica da parte di colui che ne appare essere il mittente. Difficile quindi non attribuire alla pec un valore probatorio pieno, in mancanza di una contestazione sufficientemente specifica. É difficile poi non riscontrare nelle email in esame un riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c., apoditticamente smentita da parte opponente. In questo contesto non è peraltro parte opposta che deve provare l'origine del proprio credito, bensì parte opponente a dove provare l'insussistenza del relativo debito, per es. dimostrando che la fornitura non ha avuto luogo. Nella stessa logica, non deve essere parte convenuta opposta a dimostrare che il 1 Cfr. l'art. 6 del d. lgs. n. 82/2005: “
1. Le comunicazioni tramite i domicili digitali sono effettuate agli indirizzi inseriti negli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, o a quello eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies. Le comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali di cui all'articolo 3-bis producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente. Le suddette comunicazioni si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo. La data e l'ora di trasmissione e ricezione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida”. 2 Cfr. l'art. 6 del d. lgs. n. 82/2005: “
1. Le comunicazioni tramite i domicili digitali sono effettuate agli indirizzi inseriti negli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, o a quello eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies. Le comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali di cui all'articolo 3-bis producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente. Le suddette comunicazioni si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo. La data e l'ora di trasmissione e ricezione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida”. pagina 3 di 4 riconoscimento di debito è relativo a fatture (e dunque a forniture) diverse da quelle poste a base del ricorso;
il relativo onere grava su parte attrice opponente, che ha reso la dichiarazione di debito suddetta. Circostanza che, peraltro, sarebbe stata agevolmente comprovabile, se veritiera. Consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto. Spese pari a € 5.900.00, oltre spese generali 15% e c.p.a. (non anche i.v.a., essendo parte convenuta opposta soggetto passivo d'imposta che, in tale qualità, già porta a credito l'i.v.a. esposta in fattura dal suo patrocinante).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta RESPINGE L'opposizione al decreto ingiuntivo n. 7977/2025 emesso da questo tribunale e per l'effetto ne DICHIARA L'esecutorietà CONDANNA al pagamento in favore di di € 5.900.00, oltre spese generali 15% CP_1 Controparte_2
e c.p.a. Milano, 10 dicembre 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22692/2025 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE LUCIA PASQUALINO e CP_1 P.IVA_1 dell'avv. BOSCHETTI ANTONIO ( VIA GIULIO CESARE, 21/D 66054 VASTO;
, C.F._1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. DE LUCIA PASQUALINO ATTORE contro (C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIOVANARDI CARLO ER, Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA AMEDEI 9 20123 MILANO presso il difensore avv. GIOVANARDI CARLO ER CONVENUTO CONCLUSIONI Per CP_1
1. In via preliminare, voglia – dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in quanto i Tribunali competenti sono Lanciano o Trento, – per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, – e disporre la cancellazione della causa dal ruolo, con ogni consequenziale provvedimento;
2. In via gradata e comunque nel merito, voglia – accogliere l'opposizione ex art. 645 c.p.c., – e, per l'effetto, revocare integralmente il decreto ingiuntivo 7977/2025 emesso in data 14 maggio 2025 emesso su ricorso di – accertare e Controparte_2 dichiarare l'insussistenza del credito azionato, anche per difetto di prova del contratto originario e/o della cessione;
3. In ogni caso, voglia – condannare parte opposta alla rifusione delle spese di lite, diritti e onorari, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione a favore dei procuratori per anticipazione fattane Per Controparte_2
IN VIA PRELIMINARE - concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Milano n. 7977/2025 (R.G. n. 11721/2025), sussistendone i presupposti ai sensi degli artt. 648 e 642 co. 2 cod. proc. civ., per le ragioni illustrate al § IV della comparsa di costituzione risposta;
NEL MERITO - respingere l'opposizione promossa da nell'ambito dell'atto di CP_1 citazione in quanto inammissibili e infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte ai §§ II e III della comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo pagina 1 di 4 del Tribunale di Milano n. 7977/2025 (R.G. n. 11721/2025); - in subordine, accertare e dichiarare che sia tenuta al pagamento in favore di della somma di Euro CP_1 CP_2
27.017,15 in linea capitale (o di ogni altra diversa somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio) e, dunque, condannare al pagamento in favore di della somma di CP_1 CP_2
Euro 27.017,15 in linea capitale (o di ogni altra diversa somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio); - IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze, oltre rimborso spese generali e C.P.A.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Opposizione al decreto ingiuntivo n. 7977/2025 emesso da questo tribunale a carico di
[...] nei confronti di CP_1 Controparte_2
L'opposizione è infondata. L'eccezione di incompetenza è inammissibile, posto che la stessa non è stata sviluppata sotto tutti i possibili profili di competenza. Difetta, infatti, qualsivoglia allegazione relativo alla competenza in relazione al luogo in cui il contratto è stato stipulato e, quindi, dove è sorta l'obbligazione (art. 20 c.p.c.). Neppure la domanda può dirsi improcedibile, nel momento in cui la stessa riguarda un intermediario finanziario diverso da un istituto bancario ovvero da una società di intermediazione finanziaria (ipotesi a cui si riferisce il d. lgs. n. 28/2010 allorquando si riferisce, ai fini della necessaria, previa mediazione, ai contratti bancari e finanziari). Quanto al merito della pretesa, si osserva che l'opponente evidenzia che il decreto opposto si fonda su una cessione di credito da a ma che nel Controparte_3 Controparte_2 fascicolo monitorio non è stato prodotto il contratto originario tra l'originario creditore cedente (PSA) e la debitrice ceduta, “né è stato fornito alcun documento che dimostri l'esistenza del rapporto giuridico da cui sarebbero sorte le fatture indicate (n. 74080904, 74081228, 74081878). In assenza del contratto commerciale o degli ordini sottoscritti da
[...]
si osserva, non sarebbe possibile verificare la causa del credito, l'esatto ammontare CP_1 del dovuto, la corretta esecuzione della prestazione da parte della cedente. Ora, premesso che una volta instaurato il giudizio di merito, a essere oggetto dello stesso è la pretesa creditoria e non il decreto ingiuntivo in quanto tale (sicché non rileva la correttezza della sua emissione o meno), si osserva quanto segue. In data 29.9.2023 perviene, dalla all'indirizzo Email_1 Email_2 la seguente email “[…] E' mia espressa volontà quella di adempiere pienamente al debito assunto con la e per questo, per dimostrare la mia buona Controparte_4 volontà, anche se in un momento difficile di poco lavoro, mi impegno a bonificare l'importo di
€ 15.000,00 entro i prossimi 15 giorni”. Seguono le parole “ Amministratore Testimone_1
IC ”. Controparte_5
Il 28.2.2025, viene inoltrata la seguente email: “Vi informiamo che abbiamo Parte_1 ultimato il controllo dei resi e cauzionati e constatato che, in effetti, sono state emesse n.2 DDT per resi in mesi diversi a fronte di un mancato ritiro da parte del corriere incaricato dalla : confermiamo, quindi, l'importo del debito in € 27.017,51. Controparte_6
Nel contempo, Vi proponiamo il seguente piano di rientro: pagina 2 di 4 • Bonifico bancario settimanale di € 2.000,00 Purtroppo, come più volte dichiarato, non abbiamo possibilità di un pagamento superiore in quanto abbiamo il pignoramento dei c/c bancari: riusciamo a pagare quella cifra in virtù degli incassi che facciamo dalla ns. officina meccanica”. Seguono le parole “ Testimone_1
Amministratore IC ”. Controparte_5
Ora, la pec integra un particolare tipo di posta elettronica certificata, caratterizzata dal fatto che le comunicazioni inviate alla casella di posta elettronica, per l'appunto, certificata producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento gli stessi effetti giuridici della comunicazione della raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono a notificazione a mezzo della posta. Inoltre le comunicazioni in questione si intendono spedite dal mittente se inviate dal proprio gestore, e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario (1).
Secondo Cass. n. 10091/2024, la posta elettronica certificata dimostra l'invio e la ricezione del messaggio, ma non garantisce il contenuto del documento allegato, con riferimento a paternità dell'autore, contenuto e data certa (2). Ovvio, tuttavia, che tale principio impone una contestazione significativa e non generica da parte di colui che ne appare essere il mittente. Difficile quindi non attribuire alla pec un valore probatorio pieno, in mancanza di una contestazione sufficientemente specifica. É difficile poi non riscontrare nelle email in esame un riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c., apoditticamente smentita da parte opponente. In questo contesto non è peraltro parte opposta che deve provare l'origine del proprio credito, bensì parte opponente a dove provare l'insussistenza del relativo debito, per es. dimostrando che la fornitura non ha avuto luogo. Nella stessa logica, non deve essere parte convenuta opposta a dimostrare che il 1 Cfr. l'art. 6 del d. lgs. n. 82/2005: “
1. Le comunicazioni tramite i domicili digitali sono effettuate agli indirizzi inseriti negli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, o a quello eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies. Le comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali di cui all'articolo 3-bis producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente. Le suddette comunicazioni si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo. La data e l'ora di trasmissione e ricezione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida”. 2 Cfr. l'art. 6 del d. lgs. n. 82/2005: “
1. Le comunicazioni tramite i domicili digitali sono effettuate agli indirizzi inseriti negli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, o a quello eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies. Le comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali di cui all'articolo 3-bis producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente. Le suddette comunicazioni si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo. La data e l'ora di trasmissione e ricezione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida”. pagina 3 di 4 riconoscimento di debito è relativo a fatture (e dunque a forniture) diverse da quelle poste a base del ricorso;
il relativo onere grava su parte attrice opponente, che ha reso la dichiarazione di debito suddetta. Circostanza che, peraltro, sarebbe stata agevolmente comprovabile, se veritiera. Consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto. Spese pari a € 5.900.00, oltre spese generali 15% e c.p.a. (non anche i.v.a., essendo parte convenuta opposta soggetto passivo d'imposta che, in tale qualità, già porta a credito l'i.v.a. esposta in fattura dal suo patrocinante).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta RESPINGE L'opposizione al decreto ingiuntivo n. 7977/2025 emesso da questo tribunale e per l'effetto ne DICHIARA L'esecutorietà CONDANNA al pagamento in favore di di € 5.900.00, oltre spese generali 15% CP_1 Controparte_2
e c.p.a. Milano, 10 dicembre 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
pagina 4 di 4