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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 26/08/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di LÌ
- Sezione Civile -
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice
Dott.ssa BARBARA VACCA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. n. 1278/2023, promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
EDOARDO PAGLIERI (c.f. ) e dall'avv. LORENZO PAGLIERI C.F._1
(c.f. ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale sito C.F._2
ad Alba, Piazza Pertinace, n. 6.
ATTORE
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'avv. DANIELA. (c.f. ed elettivamente Pt_2 C.F._3
domiciliata presso il suo studio legale sito a Bologna, via Riva Reno n. 15
CONVENUTO
CONCLUSIONI ATTORE: “Rigettata ogni diversa istanza, eccezione, difesa e deduzione. In via istruttoria:
- ammettere prove orali per interrogatorio e testi dedotte in memoria 19/12/2023 ex art.183 c.6 n.2 c.p.c.; - disporre la convocazione del CTU a chiarimenti in relazione a quanto osservato e contestato nella memoria difensiva 16/9/2024.
Nel merito:
A) Accertare, riconoscere e dichiarare l'inadempimento di parte convenuta in relazione al rapporto contrattuale di fabbricazione su misura, fornitura e posa in opera di portoncino di ingresso condominiale, serramenti e zanzariere di cui alle proposte d'ordine 2/7-
24/7/2020 e 5/7-24/7/2020 (doc.1-2) per gravi vizi e difetti di fabbricazione e posa in opera come rilevato e descritto nella relazione tecnica di perizia Geom. Per_1
7/2/2022.
B) Dichiarare la risoluzione parziale del rapporto contrattuale relativamente a n.13 serramenti e n.41 zanzariere inutilizzabili e quindi sostituiti.
C) Dichiarare tenuta e conseguentemente condannare parte convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, ad indennizzare e risarcire parte attrice relativamente alla fornitura di serramenti e zanzariere con gravi vizi e difetti e ciò sia per quanto riguarda quelli inutilizzabili e sostituiti sia per quanto riguarda quelli riparabili (e non da sostituire) e che sono stati in parte inizialmente riparati a campione ed in parte successivamente pure riparati, con risarcimento danni in ammontare pari al costo di serramenti e zanzariere sostitutivi di quelli non riparabili e con risarcimento danni in ammontare pari al costo degli interventi di riparazione eseguiti per serramenti e zanzariere riparabili e quindi non da sostituire.
D) Accertare, riconoscere e dichiarare che serramenti e zanzariere oggetto di fabbricazione su misura, fornitura e posa in opera presentavano gravi vizi e difetti quali rilevati e descritti nella relazione tecnica di perizia Geom. 7/2/2022 che hanno richiesto Per_1
più interventi di riparazione eseguiti sia dal posatore di parte convenuta in date 26-27-28 gennaio 2022 sia (stante l'omesso completo rimedio) direttamente da parte di
[...]
sia da altro posatore (ditta Germano Snc) intervenuto successivamente su Parte_1
incarico di parte attrice (con interventi eseguiti in parte inizialmente a campione ed in parte successivamente).
E) Accertare, riconoscere e dichiarare che - essendosi parte convenuta sottratta sia a più inviti di sopralluogo in contraddittorio sia all'esecuzione di interventi di completo rimedio a gravi vizi e difetti di fornitura e posa in opera lamentati da parte attrice ed
2 essendovi urgenza di consegna del fabbricato a favore del committente Soc. CP_2
- parte attrice si è trovata costretta a richiedere urgenti interventi di terzi sia per
[...]
quanto riguarda la sostituzione di serramenti e di zanzariere non riparabili e quindi inutilizzabili sia per quanto riguarda interventi di rimedio di gravi vizi e difetti di fornitura e posa in opera di altri serramenti e zanzariere;
il tutto come da relazione tecnica di perizia Geom. 7/2/2022. Per_1
F) Accertare, riconoscere e dichiarare che nulla è più dovuto da parte attrice a parte convenuta in relazione ai lamentati gravi vizi e difetti di fabbricazione su misura, fornitura e posa in opera di serramenti e zanzariere.
G) Accertare, riconoscere e dichiarare tenuta e conseguentemente condannare parte convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a parte attrice – a titolo di risarcimento danni - le seguenti somme:
Euro 42.453,05 di importo di più fatture della ditta per fornitura e Parte_3
posa di serramenti e zanzariere sostitutivi e per vari interventi di riparazione di manufatti non sostituiti
Euro 5.000,00 (in via equitativa) per assistenza tecnica di cantiere e per relativi interventi riparatori direttamente eseguiti da Parte_1
Euro 3.309,50 di fattura Geom. per attività di verifica e sopralluoghi e Parte_4
redazione di relazioni tecniche circa vizi e difetti di fornitura e posa di serramenti e zanzariere, oltre portoncino d'ingresso
Euro 2.000,00 per spesa di assistenza legale stragiudiziale anteriore alla causa
Euro 52.762,55 Totale a ridimensionamento e riduzione dell'importo originariamente richiesto in atto di citazione
H) Quanto sopra, se del caso, con eventuale parziale compensazione di dare/avere tra le parti.
I) Oltre interessi ex art.1284 c.4 Cod.Civ. (ex Lege n.162/14 e D.Lgs. n.231/02) dalla data 8/2/2022 di notifica dell'atto di citazione dinanzi al Tribunale di Asti fino al momento del pagamento a saldo.
L) Con opposizione alla domanda riconvenzionale avversaria, da ritenersi del tutto infondata in fatto ed in diritto.
M) Con il favore di spese tutte di causa (atto redatto come indicato dal D.M.n.37/18)”.
3 CONCLUSIONI CONVENUTO: “Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
In via principale: si chiede di accertare e dichiarare che
➢ L'unico rapporto contrattuale esistente tra le parti l'ordine n. 7940 del 03.05.2021;
➢ Il materiale consegnato da è conforme a quanto contenuto nell'ordine n. CP_1
7940 del 03.05.2021;
➢ ha consegnato tutto il materiale ordinato e comunque accertare e CP_1
dichiarare la tardività delle denunce;
➢ i vizi e difetti contestati da relativi al materiale fornito dalla Parte_1
convenuta, non sono addebitabili a CP_1
➢ i vizi e difetti denunciati da parte attrice relativi alla posa in opera, sono da imputare alla , ditta incaricata per l'installazione da CP_3 [...]
Parte_1
➢ non urgenti i lavori fatti eseguite a campione;
➢ il documento Preventivo n. 202200029 del 07.02.2022 emesso dalla ditta
[...]
documento non fiscale;
Parte_3
➢ tutti i preventivi della ditta non conformi ai prezzi di Parte_3
mercato;
Per l'effetto rigettare tutte le domande formulate dall'attrice perché infondate in fatto ed in diritto.
In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertato un inadempimento da parte di per il materiale Controparte_1
venduto per cui è causa, accertare il minor danno subito dall'attrice, tenendo conto della tardività delle denunce, escludendo tutti i costi relativi ai lavori eseguiti a campione, anche perché non urgenti, tutti i costi relativi alle zanzariere, per le motivazioni di cui in atti, il costo della leva sull'anta secondaria in quanto esclusa nel contratto e dal valore dello stesso con la dicitura “detrazione per apertura a battente”. Ed inoltre, si chiede che il danno venga determinato per le eventuali riparazioni o sostituzioni, secondo i costi di mercato al momento delle esecuzioni delle stesse, come quantificati dal CTU.
In via riconvenzionale: accertare che è tenuta al pagamento dell'importo Parte_1
di € 13.596,90 oltre interessi moratori dal dovuto al saldo in forza della fattura n.
4 SC21002744 e per l'effetto condannarla al relativo pagamento in favore di CP_1
In ogni caso, spese e competenze anche del giudizio R.G. n. 366/2022 comprensivo di accertamento tecnico in corso di causa R.G. n. 366-1/2022, come da ordinanza del
Giudice Dott. Amoroso del Tribunale di Asti;
Con vittoria delle competenze e spese di causa”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO (concisa esposizione)
Con citazione in riassunzione notificata il 26/04/2023 ha Parte_1
premesso di aver convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Asti, con citazione dell'08/02/2022, sponendo che: Controparte_1
su incarico della aveva costruito un fabbricato, sito in Alba, via Controparte_4
Santa Margherita, composto di piano interrato, piano terra e due piani superiori con 12 alloggi;
per la fornitura e posa in opera di portoncini, serramenti e zanzariere si era rivolta alla convenuta con la quale aveva stipulato un accordo contrattuale in data CP_1
24/07/2020 a seguito di proposta d'ordine n. 2099981880 del 2/7/2020 relativa alla fabbricazione su misura, fornitura e posa in opera di portoncino di ingresso condominiale in alluminio, con consegna e posa in opera prevista entro il 30/06/2021, e fatturazione diretta al posatore di € 100 oltre IVA in deroga al punto 8 delle condizioni contrattuali, nonché la proposta d'ordine n. 2000005430 del 5/7/2020 relativa alla fabbricazione su misura, fornitura e posa in opera di serramenti e zanzariere per tutti gli alloggi del fabbricato (n.4 finestre a un'anta - n.3 finestre a due ante - n.14 portafinestre a un'anta -
n.27 portafinestre a due ante - n.3 portafinestre con alzante SX fisso e DX scorrevole - n.9 portafinestre con alzante SX fisso e DX scorrevole, di diversa misura rispetto alle precedenti), anche con fornitura di “materiale posa clima”, con la previsione della costruzione su misura, fornitura, consegna e posa in opera entro il 30/6/2021 con “posa in opera fatturazione diretta al posatore 48 pz Euro 2.880,00, posa scorrevoli alzanti n.12 pz Euro
1.200,00, posa zanzariere 1.800,00 – Totale posa Euro 5.880,00 + IVA”, con l'effetto che la pattuizione contrattuale comprendeva anche l'installazione e posa in opera in deroga al
“punto 8” delle condizioni contrattuali;
5 aveva emesso la fattura del 30/7/2020 numero CS/1345, di € 11.145,00, oltre CP_1
IVA per complessivi € 13.596,90 con la causale “RIF NS CTR 2000005430/2020 -
Condominio Alba - acconto contratto IVA 22%” - “RIF NS CTR 2099981880/2020 – Rif
[...]
- ingresso condominiale alluminio - acconto contratto IVA 22%”; Parte_1
in vista della fornitura da eseguire entro il 30/06/2021 aveva inviato il CP_1
documento, denominato numero d'ordine 03/05/2021 e riguardante la complessiva fornitura di cui alle precedenti proposte d'ordine in cui era prevista “posa in opera fattura diretta al posatore”, con l'annotazione “posa esclusa”, di tal ché per la posa delle forniture, su indicazione della quale suo montatore di fiducia, aveva incaricato CP_1
la che aveva ricevuto istruzioni sul montaggio dalla stessa Controparte_5 CP_1
provvedendo poi al pagamento;
a fronte del complessivo importo di € 74.449 oltre IVA, portato da 4 fatture emesse da era stato pagato quasi interamente quanto dovuto, ad eccezione dell'importo di CP_1
€ 13.596; vi erano stati ritardi nella fornitura e nella posa da parte della rispetto agli CP_1
accordi contrattuali, tanto che con p.e.c. del 21/09/2021 aveva sollecitato la posa dei serramenti e delle zanzariere consegnate, protrattasi da parte di fino alla CP_5
prima settimana di dicembre 2021 facendo emergere, nel corso della posa, gravi vizi e difetti, oltre che la mancanza dei coprifili, denunciati a con p.e.c. del CP_1
28/12/2021, rinnovata con missiva del legale trasmessa con p.e.c. del 13/01/2022 e successivo invito, con p.e.c. del 18/01/2022, a partecipare al sopralluogo che sarebbe stato eseguito il 20/01/2022 da parte di un tecnico dalla stessa incaricato, geom.
per effettuare un accertamento tecnico sullo stato di fabbricazione, fornitura e Per_1
posa in opera dei manufatti;
non aveva partecipato a tale sopralluogo e con p.e.c. del 21/01/2022 era stato CP_1
trasmesso il primo prospetto redatto dal geom. con l'indicazione dei vizi Per_1
riscontrati, cui era seguito, su incarico della l'effettuazione da parte di CP_1
di un nuovo intervento di verifica e tentativo di rimedio alla posa, in esito CP_5
al quale il posatore aveva precisato “sono venuti alla luce diverse problematiche: ante da sostituire, ferramenta da riordinare, rifacimento di gran parte delle zanzariere a due ante”, con
6 conseguente ascrivibilità delle problematiche alla fabbricazione dei serramenti e zanzariere e, dunque, alla fornitura da parte di CP_1
successivamente a tale intervento di , avvenuto nei giorni 26-27-28 gennaio CP_5
2022, il geom. aveva effettuato una nuova verifica riscontrando la persistenza di Per_1
gravi vizi e difetti di fabbricazione, di fornitura e di posa in opera di portoncino di ingresso condominiale, serramenti e zanzariere ed aveva redatto un secondo prospetto, inviato a con p.e.c. del legale del 28/1/2022, con invito ad un sopralluogo in CP_1
loco entro e non oltre il giorno 01/02/2022, data in cui era stato eseguito senza la presenza di che non aveva inteso partecipare né a quello né ad altri sopralluoghi;
CP_1
dovendo far fronte agli impegni contrattuali assunti con la committente Controparte_4
aveva pertanto dovuto richiedere l'intervento urgente di terzi per rimediare ai gravi
[...]
vizi e difetti della fornitura e posa, con necessità di sostituire, in quanto affetti da vizi non rimediabili, 28 nuovi serramenti e 41 zanzariere.
Su tali basi, era stato introdotto il giudizio al fine di ottenere l'accertamento dell'inadempimento contrattuale di e di null'altro dover corrispondere per la CP_1
fornitura con condanna di questa al risarcimento dei danni subiti per i vizi e difetti della fornitura, quantificati in complessivi € 112.186,50 oltre IVA.
A seguito della costituzione di davanti al Tribunale di Asti e dell'eccezione di CP_1
incompetenza territoriale da questa sollevata in forza della clausola negoziale contenuta nelle due proposte d'ordine indicante la competenza esclusiva del foro di LÌ, alla prima udienza del 14/09/2022, pur con le incertezze circa la validità di tale clausola, ai sensi dell'art. 38 c.p.c. aveva dichiarato di aderirvi e il giudice aveva ordinato la cancellazione della causa da ruolo con ordinanza del 01/02/2023. Nel rispetto del termine per la riassunzione era stato quindi notificato l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, riproponendo interamente il contenuto dell'originario giudizio, salva successiva riduzione della domanda all'importo di € 52.762,55. in breve solo si è costituita con Controparte_1 CP_1
comparsa del 26/09/2023, a seguito della notifica dell'atto di citazione in riassunzione del giudizio originariamente proposto davanti al Tribunale di Asti – nel corso del quale, ha precisato la convenuta, era stato richiesto, con ricorso notificato in data 24/02/2022, un accertamento tecnico preventivo, dichiarato inammissibile con ordinanza del
7 13/04/2022 a fronte dell'eccezione di incompetenza sollevata e della ritenuta infondatezza dell'eccezione di invalidità della clausola istitutiva della competenza esclusiva del tribunale di LÌ (tanto che poi nel giudizio di merito, svolto davanti allo stesso giudice istruttore, aveva aderito all'eccezione ex art. 38 c.p.c.) – Parte_1
rappresentando che: le proposte d'ordine n. 81880 del 02/07/2020 sottoscritta in data 24.07.2020 e la n.
5430 del 05.07.2020 erano state successivamente sostituite dall'ordine n. 7940 del
03/05/2021, trasmesso in data 27.05.2021, in cui erano stati ridefiniti gli ordini e la data di consegna ed esclusa la posa in opera;
nel nuovo ordine la consegna, originariamente indicata per il 30/06/2021, era stata infatti concordata per la settimana n. 30 (vale a dire dal 24 luglio al primo agosto) a condizione che l'ordine venisse restituito firmato e pagato l'acconto entro il 19/05/2021, mentre aveva restituito l'ordine firmato solo il 26/05/2021 e versato Parte_1
l'acconto in data 28/05/2021, posticipando in tal modo la consegna di due settimane e, tenuto conto della prevista sospensione dell'attività nelle quattro settimane di agosto, la fornitura era stata tempestivamente consegnata in data 15/09/2021; la posa in opera, non compresa nella fornitura, era stata direttamente affidata da
[...]
alla con contratto del 13/09/2021, contenenti prezzi Parte_1 CP_3 CP_6
ben diversi da quelli originariamente concordati per la posa;
alcuna direttiva era mai stata impartita alla e, peraltro, gli infissi e i CP_3
serramenti erano stati montati prima ancora che fosse realizzato il pavimento, in contrasto con la buona norma sulla posa e dimostrando i ritardi del cantiere;
i ritardi nella fornitura e vizi e difetti dei manufatti, consegnati il 15/09/2021, erano stati del tutto tardivamente sollevati solo nel mese di dicembre 2021 così come la mancanza dei coprifili era stata lamentata solo con la missiva del 28/12/2021; in merito agli inviti ricevuti con p.e.c. del 18/01/2022 e del 28/01/2022 a partecipare in contraddittorio a sopralluoghi, avvenuti rispettivamente il 20/01/2022 e 01/02/2022, che le due comunicazioni stano state inviate con un preavviso eccessivamente ristretto, tale da impedire l'individuazione di un tecnico e la partecipazione all'incontro in luogo distante ca. 400 km. dalla propria sede, aggiungendo che, in ogni caso, erano stati eseguiti sopralluoghi anche nelle date del 12/01/2022, 28/01/2022 e 07/02/2022, oltre ad una
8 verifica acustica in data 31/01/2022, senza alcuna preventiva comunicazione o convocazione, come appreso dalla lettura della relazione predisposta dal geom. Per_1
non era configurabile alcuna urgenza nei lavori fatti eseguire a campione alla ditta il cui preventivo, oltre a non essere suffragato da fattura, risultava del tutto Pt_3
eccessivo;
i risultati dei rilievi acustici non erano addebitabili agli infissi forniti che risultavano conformi al valore di 36 DB previsto in contratto, incidendo nel mancato raggiungimento della soglia di almeno 40 DB anche i valori dei muri;
le problematiche riscontrate dal geom. erano imputabili all'incuria con cui erano Per_1
stati conservati i serramenti e gli infissi, con prolungata esposizione a condizioni di umidità e temperature basse dovute al montaggio effettuato prima del sottofondo e del massetto, come riscontrabile dalle stesse fotografie contenute nella relazione;
le descrizioni e quantificazioni effettuate dal geom. oltre che recisamente Per_2
contestate, erano contraddittorie ed eccessive, essendo state previste sostituzioni anche di merce non difettosa o con modelli superiori rispetto a quelli ordinati (riferimento alle zanzariere relative alle ante scorrevoli) come dettagliatamente spiegato nella comparsa. ha pertanto contestato tutte le domande proposte nei suoi confronti CP_1
chiedendone il rigetto e proponendo domanda riconvenzionale per il pagamento della seconda rata di € 13.596,90 scaduta il 31/12/2021 in relazione alla fattura n.
SNC21002744 del 15.09.2021 di complessivi € 37.193,80 (rectius € 27.193,80).
Alla prima udienza del 23/10/2023, su istanza delle parti sono stati assegnati i termini ex art. 183, 6° co. c.p.c. Depositate le relative memorie, con ordinanza del 13/02/2024, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 17/01/2024 svolta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposta CTU, con riserva all'esito di ogni valutazione sulle prove orali.
Conferito l'incarico al CTU all'udienza del 29/02/2024 e depositato l'elaborato peritale, con provvedimento del 13/08/2024 sono state rigettate le istanze istruttorie, ritenute superflue alla luce degli accertamenti peritali, e le parti sono state convocate all'udienza già fissata del 20/11/2024 per un tentativo di conciliazione.
Stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione e respinta con ordinanza del
29/11/2024 la richiesta di convocazione del CTU a chiarimenti, la causa è stata rinviata
9 per precisazione delle conclusioni all'udienza del 07/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte. Con ordinanza in pari data, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali.
La domanda proposta da è solo in parte fondata e va accolta nei Parte_1
termini e nei limiti di seguito esposti.
È opportuno, anzitutto, precisare quali siano gli accordi contrattuali valevoli tra le parti.
Come si evince dalla documentazione prodotta, nel luglio 2020 ha trasmesso CP_1
alla due proposte d'ordine, la n. 2099981880 del 02/07/2020, relativa Parte_1
alla fabbricazione su misura, fornitura e posa di portoncino di ingresso condominiale in alluminio (Porta a 1 anta apertura esterna “Alumil MD67” larghezza 1405mm x altezza
2175mm, completa di push-bar per maniglione antipanico a 3 p. di chiusura, Ral
Standard 7012) da installare in opera entro il 30/06/2021, con fatturazione diretta al posatore quantificata in € 100 oltre IVA e la n. 2000005430 del 05/07/2020, relativa alla fabbricazione su misura, fornitura e posa in opera di serramenti “Over 68” in legno lamellare e zanzariere tipo standard per tutti gli alloggi del fabbricato (per l'esattezza: 4
Finestra a 1 anta modello “Over 68” larghezza 900mm x altezza 1350mm, Ral 9010 bianco;
3 Finestra a 2 ante modello “Over 68” larghezza 1700mm x altezza 1350mm, Ral
9010 bianco;
14 Portafinestra a 1 anta modello “Over 68” larghezza 900mm x altezza
2350mm, Ral 9010 bianco;
27 Portafinestra a 2 ante modello “Over 68” larghezza
1700mm x altezza 2350mm, Ral 9010 bianco;
3 Alzante Sx Fisso Dx Scorrevole, modello
“Over 68” larghezza 2100mm x altezza 2350mm, Ral 9010 bianco;
9 Alzante Sx Fisso Dx
Scorrevole, modello “Over 68” larghezza 2500mm x altezza 2350mm, Ral 9010 bianco;
1
Materiale Posa Clima, (Hannoband BG1XL L-10mm Fuga 2-4mm 18 rotoli, Nastro in schiuma di pvc Vitoseal 50x5 20m 5rotoli, MS Polimero Bianco 290ml 2 pezzi, Sigillante
F-Polymer 25 Trasparente 300ml 10 pezzi, Schiuma elastica Poliuretanica fonoass coibent.
19 pezzi, Turbovite 90mm T30 Testa Cilindrica 594 pezzi); 4 Zanzariera verticale ad incasso standard, larghezza ext guida 800mm x ext cassonetto 1300mm, Colore Fascia 1 5-
Ral 9010; Zanzariera verticale ad incasso standard, larghezza ext guida 1700mm x ext cassonetto 1350mm, Colore Fascia 1 5-Ral 9010; 27 Zanzariera laterale ad incasso standard con guida 25mm doppia, larghezza ext guida 1700mm x ext cassonetto
10 2350mm, Colore Fascia 1 5-Ral 9010; 3 Zanzariera laterale ad incasso guida ribassata
5mm doppia, larghezza ext guida 2100mm x ext cassonetto 2350mm, Colore Fascia 1 5-
Ral 9010; 9 Zanzariera laterale ad incasso guida ribassata 5mm doppia, larghezza ext guida
2500mm x ext cassonetto 2350mm, Colore Fascia 1 5-Ral 9010; 48 maniglie finestre e porte finestre, modello TOULON Dk Secustik con quadro regolabile alluminio argento;
12 maniglie scorrevoli, modello TOULON per alzante con maniglietta alluminio argento), con consegna e posa entro il 30/06/2021 e fatturazione della posa in opera diretta al posatore, quantificata in € 5.880 oltre IVA.
In entrambe le proposte d'ordine, la posa in opera, con fatturazione diretta al posatore, era prevista in deroga alle condizioni generali di contratto della che, all'art. 8, CP_1
escludevano la posa dalla fornitura.
A fronte di tali due proposte d'ordine, ha emesso alla la CP_1 Parte_1
fattura CS/1345 del 30/07/2020 in acconto per il complessivo importo di € 13.596,90 al lordo di IVA, ritualmente corrisposto a conferma degli ordinativi.
In data 03/05/2021, approssimandosi il termine previsto per la consegna della fornitura, ha trasmesso a con numero d'ordine 2199907940, un nuovo CP_1 Parte_1
accordo contrattuale, o meglio l'ordine definitivo, relativo alla complessiva fornitura di cui alle due precedenti conferme d'ordine, con alcune modifiche rispetto agli iniziali accordi in merito alle misure, al numero dei serramenti (rimasto identico nel modello
“Over 68”), all'eliminazione dell'anta a battente e alla modifica di alcune tipologie di zanzariere, oltre all'avvenuta esclusione della posa.
Nello specifico, la fornitura descritta nell'ordine del 03/05/2021 riguardava:
10 Portafinestra a 1 anta modello “Over 68” larghezza 900mm x altezza 2340mm, Ral
9010 bianco.
4 Portafinestra a 1 anta modello “Over 68” larghezza 900mm x altezza 2340mm, Ral 9010 bianco.
9 Alzante Dx Fisso Sx Scorrevole, modello “Over 68” larghezza 2500mm x altezza
2345mm, Ral 9010 bianco.
10 Portafinestra a 2 ante modello “Over 68” larghezza 1700mm x altezza 2345mm, Ral
9010 bianco.
11 10 Portafinestra a 2 ante modello “Over 68” larghezza 1700mm x altezza 2345mm, Ral
9010 bianco.
7 Portafinestra a 2 ante modello “Over 68” larghezza 1700mm x altezza 2345mm, Ral
9010 bianco.
3 Finestra a 2 ante modello “Over 68” larghezza 1700mm x altezza 1345mm Ral 9010 bianco.
3 Alzante Dx Fisso Sx Scorrevole, modello “Over 68” larghezza 2100mm x altezza
2345mm, Ral 9010 bianco.
4 Finestra a 1 anta modello “Over 68” larghezza 900mm x altezza 1345mm, Ral 9010 bianco.
8 Zanzariera laterale ad incasso standard con guida 25mm singola, larghezza ext guida
865mm x ext cassonetto 2327mm, Colore Fascia 1 5-Ral 9010.
6 Zanzariera laterale ad incasso standard con guida 25mm singola, larghezza ext guida
865mm x ext cassonetto 2327mm, Colore Fascia 1 5-Ral 9010.
9 Zanzariera laterale Magnum ad incasso standard guida ribassata 5mm doppia, larghezza ext guida 2475mm x ext cassonetto 2332mm, Colore Fascia 1 5-Ral 9010.
10 Zanzariera laterale ad incasso standard con guida 25mm doppia, larghezza ext guida
1665mm x ext cassonetto 2325mm, Colore Fascia 1.
10 Zanzariera laterale ad incasso standard con guida 25mm doppia, larghezza ext guida
1665mm x ext cassonetto 2325mm, Colore Fascia 1.
7 Zanzariera laterale ad incasso standard con guida 25mm doppia, larghezza ext guida
1665mm x ext cassonetto 2325mm, Colore Fascia 1.
3 Zanzariera verticale ad incasso standard, larghezza ext guida 1665mm x ext cassonetto
1327mm, Colore Fascia 1 5-Ral 9010.
3 Zanzariera laterale Magnum ad incasso guida ribassata 5mm doppia, larghezza ext guida
2075mm x ext cassonetto 2332mm, Colore Fascia 1 5-Ral 9010.
4 Zanzariera verticale ad incasso standard, larghezza ext guida 865mm x ext cassonetto
1327mm, Colore Fascia 1 5-Ral 9010.
48 maniglie finestre e porte finestre, modello TOULON Dk Secustik con quadro regolabile alluminio argento.
12 maniglie scorrevoli, modello TOULON per alzante con maniglietta alluminio argento.
12 60 listelli legno per supporto zanzariera.
1 Porta a 1 anta apertura esterna sistema “Alumil MD67” larghezza 1403mm x altezza
2174mm, completa di maniglione antipanico a 3 p. di chiusura, Ral 9007.
Materiale Posa Clima (Hannoband BG1XL L-10mm Fuga 2-4mm 19 rotoli, Nastro in schiuma di pvc Vitoseal 50x5 20m 4 rotoli, MS Polimero Bianco 290ml 48 pezzi,
Sigillante F-Polymer 25 Trasparente 300ml 11 pezzi, Schiuma elastica Poliuretanica fonoass coibent. 20 pezzi, Turbovite 90mm T30 Testa Cilindrica 600 pezzi).
Il tutto per un importo complessivo di € 74.300 oltre IVA, posa esclusa (sostanzialmente corrispondente a quello delle iniziali proposte che esponevano un prezzo di € 74.833,87), con consegna franco fabbrica nella settimana n. 30 (vale a dire l'ultima settimana di luglio), condizionata al fatto che l'ordine tornasse controfirmato e l'acconto versato entro il 19/05/2021 (da aggiungere all'iniziale acconto di € 11.145 oltre IVA già corrisposto nel
2020).
Tale ordine n. 7940/2021, come si evince dal documento prodotto in atti, risulta essere stato restituito alla sottoscritto e controfirmato in ogni pagina dalla CP_1 [...]
in data 26/05/2021 e il bonifico di acconto effettuato in data 28/05/2021 Parte_1
(circostanza questa non contestata da parte attrice seppur non documentata).
È pertanto di tutta evidenza che l'accordo commerciale vincolante tra le parti sia quello del maggio 2021 che, seppur sostanzialmente confermativo delle iniziali proposte di ordine del 2020, contiene tuttavia una nuova regolamentazione sia sulle forniture
(parzialmente modificate rispetto all'originario ordine, come sopra specificato e come meglio dettagliato nella relazione peritale del CTU alla quale si fa rimando), sia sui termini di consegna e sia, soprattutto – per quanto maggiormente interessa il presente giudizio – sull'esclusione della posa in opera.
Per la posa in opera di tale fornitura risulta, infatti, che abbia stipulato Parte_1
un separato accordo con la sulla base del preventivo n. 138/2021 Controparte_5
prodotto in atti e al quale è rimasta del tutto estranea, non essendo stata fornita CP_1
alcuna prova della circostanza che tale società sarebbe stata individuata e direttamente incaricata da alla quale, diversamente, sarebbe stato inoltrato il preventivo, CP_1
intestato invece alla e datato 13/09/2021. Parte_1
13 Dovendo, pertanto, farsi riferimento agli accordi contrattuali come modificati nell'ordine definitivo del 03/05/2021, accettato con sottoscrizione apposta da il Parte_1
rapporto commerciale va qualificato non in termini di appalto ma di vendita, rientrando in tale tipologia contrattuale la fornitura, senza installazione e posa, di prodotti che seppur realizzati su misura e con le caratteristiche specifiche richieste dal cliente, rientrano nell'ambito dell'ordinario processo produttivo, come avvenuto nel caso in esame.
Ciò chiarito, e passando all'esame delle contestazioni sollevate dalla società attrice, si ritiene di poter escludere anzitutto la tardività della consegna, peraltro non pattuita come termine essenziale, avvenuta il 15/09/2021, a fronte della previsione contrattuale come modificata nell'accordo del 03/05/2021, di consegna nella settimana n. 30 ma solo ove l'ordine firmato e l'acconto fossero pervenuti entro il 19/05/2021, cosa non avvenuta.
In ogni caso si evidenzia che con la p.e.c. del 21/09/2021 non ha Parte_1
sollevato specifiche contestazioni sulla tardività della consegna dei materiali ma solo sul mancato avvio della posa in opera (il cui preventivo è stato, peraltro, sottoscritto per accettazione da solo il 13/09/2021), lamentandosi che, a tale data, i Parte_1
serramenti non erano stati ancora posati.
Nessuna prova è stata inoltre fornita di eventuali pregiudizi subiti a causa di tale lamentato ritardo.
In merito, invece, ai ritardi nella posa in opera, per quanto sopra già esposto in ordine agli accordi vincolanti tra le parti, deve ritenersi provato che non dovesse CP_1
occuparsi della posa in opera, affidata da ad altro soggetto, la Parte_1
con conseguente esclusione di ogni responsabilità di Controparte_7 CP_1
derivante da tale attività di posa, per la quale dovrà eventualmente Parte_1
rivolgersi a chi è stata incaricata di provvedervi.
Con riguardo alle contestazioni sui vizi e difetti della fornitura, va anzitutto esclusa l'eccepita decadenza per tardività delle contestazioni.
È provato che la merce sia stata fornita e consegnata imballata e che della posa in opera dovesse occuparsi altra ditta. Non può dunque farsi decorrere dalla consegna il termine per la denuncia dei vizi e difetti della merce fornita, di cui l'odierna attrice si è potuta
14 rendere conto solo una volta effettuata la posa in opera, terminata nel dicembre 2021, ed individuate le cause da parte del tecnico incaricato.
Pretestuosa è l'eccezione sollevata dalla convenuta sul fatto che la merce avrebbe dovuto essere accettata con riserva.
Richiamato il dovere delle parti di comportarsi con diligenza e buona fede nell'esecuzione del contratto, essendo la merce stata consegnata imballata e destinata ad essere “sballata”
e montata da terzi, l'accettazione con riserva avrebbe potuto correttamente essere apposta, ed esigersi, solo ove gli imballi fossero risultati rovinati o ammaccati esternamente ma non certo per prevenire eventuali difetti della merce non visibili dall'esterno.
La denuncia dei difetti va, dunque, ritenuta tempestiva.
Pur con i limiti dovuti al fatto che al momento dell'accertamento tecnico da parte del
CTU in quasi tutti gli alloggi erano stati già installati nuovi infissi e nuove zanzariere ed eseguiti gli interventi di ripristino, mentre i materiali forniti da erano stati CP_1
smontati e spostati presso lo stabilimento di senza un previo Parte_1
sopralluogo effettuato alla presenza anche di o richiesta di accertamento CP_1
giudiziale (si osserva, a tale riguardo, che il ricorso per ATP proposto in corso di causa nel febbraio 2022 davanti al Tribunale di Asti è stato dichiarato inammissibile), il CTU, dopo un attento e approfondito esame degli atti di causa ed effettuati i sopralluoghi per la verifica dei vari manufatti, sia quelli montati negli alloggi che quelli conservati presso il magazzino della società attrice, ha riscontrato la presenza di alcuni vizi, prevalentemente dovuti all'attività di posa in opera e solo in parte ascrivibili a difetti costruttivi (per materiale di fornitura, quali la ferramenta risultata arrugginita nel giro di poco tempo e imperfezioni in alcuni serramenti, poi smontati e sostituiti).
Con riguardo ai vizi riconducibili all'attività di posa in opera, per i motivi sopra già esposti, va esclusa la responsabilità di CP_1
Tuttavia, oltre ai vizi e difetti dovuti alla posa, il CTU ha rilevato anche difetti su alcuni serramenti e zanzariere, per la cui dettagliata descrizione di quanto rinvenuto nei 12 alloggi e nelle parti comuni, oltre che su quelli sostituiti e visionati presso la
[...]
si rimanda alla CTU (pagg. 20-31 quanto alle descrizioni e pagg. 33-43 Parte_1
quanto ai vizi riscontrati) e ai relativi allegati fotografici, da ritenersi qui richiamati.
15 Complessivamente il CTU ha accertato che alla data del sopralluogo risultavano sostituiti
9 serramenti e 37 zanzariere, posto che nell'alloggio 11 non erano stati sostituiti i 4 serramenti e le 4 zanzariere (che parte attrice ha affermato di aver fatto realizzare in vista della sostituzione, non ancora avvenuta essendo il proprietario dell'alloggio un cittadino straniero che alla data della consulenza non aveva ancora dato la disponibilità all'intervento).
Per quanto riguarda i serramenti originali smontati e conservati presso Parte_1
il CTU ha riferito che si trattava di “serramenti accatastati presso il deposito dell'impresa, sui quali ha riscontrato delle anomalie più o meno accentuate sugli infissi quali: montanti leggermente curvi, rottura delle cornici, alcuni elementi fermavetro distaccati e porzioni di telaio spezzate”, evidenziando tuttavia la difficoltà di “ricondurre con certezza i vizi a un difetto costruttivo in quanto lo stato dei serramenti accatastati e presenti all'interno del deposito dell'impresa presentavano segni di bagnamento, rotture di vetri, coprifili distaccati, che denotavano una imperizia nello smontaggio o un cattivo sistema di ricovero, che ad oggi impedisce una analisi precisa dello stato originario degli stessi”.
Ha inoltre precisato il CTU che la posa avvenuta prima del getto del sottofondo, come comprovata dalle fotografie prodotte in atti, “potrebbe avere contribuito a provocare danni e macchie, non imputabili alla costruzione dell'infisso. Infatti, come si è rilevato negli infissi originali ancora presenti negli alloggi (descrizione punto A), ci sono dei vizi, ma di lieve entità, anche dovuta ad una posa non perfetta, e ripristinabili in loco con degli interventi di manutenzione”, senza che tuttavia lo stesso CTU abbia potuto indicare se, e in quale misura, il montaggio degli infissi effettuato prima del sottofondo abbia causato o contribuito alla formazione dei vizi riscontrati.
Quanto alle condizioni dei serramenti sostituiti, si riporta la descrizione fornita dal CTU con riferimento all'alloggio cui erano destinati:
“Serramenti smontati dall'alloggio n° 1
1.1 Serramento “porta-finestra” dimensioni 1600mm x 2300mm.
Sull'originale è stato rilevato: una leggera piega nella parte alta (anta primaria) e una leggera curvatura nella parte alta (anta secondaria).
1.3 Serramento “porta-finestra” dimensioni 1600mm x 2300mm.
16 Sull'originale è stata rilevato: una rottura nella cornice, una leggera apertura nella parte alta (anta primaria) e una leggera curvatura e scorticature (anta secondaria).
1.4 Serramento “porta-finestra” dimensioni 1600mm x 2300mm.
Sull'originale è stata rilevato: una leggera apertura nella parte bassa con fermavetro distaccato
(anta primaria) e parte del telaio spezzato (anta secondaria).
Serramenti smontati dall'alloggio n° 2.
2.3 Serramento “porta-finestra” dimensioni 1600mm x 2300mm.
Sull'originale è stata rilevato: una evidente curvatura nella parte alta (anta primaria) e la presenza di un vetro rotto (anta secondaria).
2.5 Serramento “porta-finestra” dimensioni 1600mm x 2300mm.
Sull'originale è stata rilevato: fermavetro staccato ed elemento traverso dritto ma leggermente più corto nella parte (anta primaria), anta secondaria piegata nella parte alta e spezzata in porzione di montante, presenza di fermavetro in listello di legno (anta secondaria).
Serramenti smontati dall'alloggio n° 7.
7.1 Serramento “porta-finestra” dimensioni 1600mm x 2300mm.
Sull'originale è stato rilevato: anta primaria in cui manca il profilo fermavetro, evidente apertura nel montante centrale che risulta spezzato, curvatura dei profili;
anta secondaria con leggera curvatura e montante corto.
7.3 Serramento “porta-finestra” dimensioni 1600mm x 2300mm.
Sull'originale è stato rilevato: nell'anta primaria apertura nella parte alta, nell'anta secondaria leggera piega nella parte bassa.
7.4 Serramento “porta-finestra” dimensioni 1600mm x 2300mm.
Sull'originale è stato rilevato: nell'anta primaria leggera curvatura con evidenti sfiori, nell'anta secondaria leggera curvatura e rimozione del fermavetro”.
Tenendo conto dei vizi accertati e descritti in relazione ad ogni singolo alloggio e alle parti comuni e rimandando all'elaborato peritale per la dettagliata descrizione, il CTU ha riassuntivamente quantificato come segue i costi ritenuti congrui per gli interventi resisi necessari, precisando che trattandosi di interventi minimali, risultava impossibile scorporare l'intervento di regolazione dovuto alla posa da quello dovuto alla sostituzione dei materiali ritenuti non idonei:
“Alloggio n. 1):
17 - Interventi necessari su serramenti €. 160,00
- Sostituzione serramento €. 2.463,60
- Interventi riconosciuti e descritti nelle fatture €. 240,00
- Per sostituzione zanzariere €. 597,30
- Per inserimento “Anta leva” €. 195,00
Totale €. 3.655,90
Alloggio n. 2):
- Interventi necessari su serramenti €. 185,00
- Sostituzione serramento €.1.642,40
- Interventi riconosciuti e descritti nelle fatture €. 240,00
- Per sostituzione zanzariere €. 522,20
- Per inserimento “Anta leva” €. 130,00
Totale €. 2.719,60
Alloggio n. 3):
- Interventi necessari su serramenti €. 365,00
- Interventi riconosciuti e descritti nelle fatture (€.
0.00 in quanto non risultano interventi diretti)
- Per sostituzione zanzariere €. 597,30
- Per inserimento “Anta leva” €. 195,00
Totale €.1.157,30
Alloggio n. 4):
- Interventi necessari su serramenti €. 590,00
- Interventi riconosciuti e descritti nelle fatture €. 17,95 (n. 1 guida zanzariera)
- Per sostituzione zanzariere €. 168,10
- Per inserimento “Anta leva” €. 130,00
Totale €. 906,05
Alloggio n. 5):
- Interventi necessari su serramenti €. 425,00
- Interventi riconosciuti e descritti nelle fatture (€.
0.00 in quanto non risultano interventi diretti)
- Per sostituzione zanzariere €. 597,30
- Per inserimento “Anta leva” €. 195,00
Totale €.1.217,30
18 Alloggio n. 6):
- Interventi necessari su serramenti €. 120,00
- Interventi riconosciuti e descritti nelle fatture (€.
0.00 in quanto non risultano interventi diretti)
- Per sostituzione zanzariere €. 354,10
- Per inserimento “Anta leva” €. 130,00
Totale €. 604,10
Alloggio n. 7):
- Interventi necessari su serramenti €. 0,00
- Interventi riconosciuti e descritti nelle fatture (€.
0.00 in quanto non risultano interventi diretti)
- Sostituzione serramento €. 2.463,60
- Per sostituzione zanzariere €. 597,30
- Per inserimento “Anta leva” €. 195,00
Totale €. 3.255,90
Alloggio n. 8):
- Interventi necessari su serramenti €. 40,00
- Interventi riconosciuti e descritti nelle fatture (€.
0.00 in quanto non risultano interventi diretti)
- Per sostituzione zanzariere €. 429,20
- Per inserimento “Anta leva” €. 130,00
Totale €. 599,20
Alloggio n. 9):
- Interventi necessari su serramenti €. 1.780,00
- Interventi riconosciuti e descritti nelle fatture (€.
0.00 in quanto non risultano interventi diretti)
- Sostituzione serramento €. 2.129,24
- Per sostituzione zanzariere €. 597,30
- Per inserimento “Anta leva” €. 195,00
Totale €. 4.701,54
Alloggio n. 10):
- Interventi necessari su serramenti €. 1.215,00
- Interventi riconosciuti e descritti nelle fatture €. 17,95 (n. 1 guida zanzariera)
- Per sostituzione zanzariere €. 354,10
- Per inserimento “Anta leva” €. 130,00
19 Totale €. 1.717,05
Alloggio n. 11)- Serramenti non sostituti-
- Interventi necessari su serramenti €. 1.330,00
- Interventi riconosciuti e descritti nelle fatture €. 17,95 (n. 1 guida zanzariera)
- Per sostituzione zanzariere €. 597,30
- Per inserimento “Anta leva” €. 195,00
Totale €. 2.140,25
Alloggio n. 12):
- Interventi necessari su serramenti €. 605,00
- Interventi riconosciuti e descritti nelle fatture €. 17,95 (n. 1 guida zanzariera)
- Per sostituzione zanzariere €. 336,20
- Per inserimento “Anta leva” €. 130,00
Totale €. 1.089,15
Riepilogando:
- Costi complessivi per interventi sui serramenti originali visionati in quanto ancora presenti negli appartamenti, dovuti a vizi di posa e materiale viziato €. 6.815,00 di cui €. 1.105,00 per materiali da sostituire.
- Costi per l'inserimenti della leva sull'anta secondaria € 1.950,00
- Costi sostenuti per sostituzione zanzariere (prezzo dell'ordine 7941) € 5.747,70
- Costi per sostituzione serramenti (prezzo dell'ordine 7941) € 8.698,84
- Congruità dei costi degli interventi (fattura €. 551,80 ”. Pt_3
Con riferimento alla quantificazione come sopra proposta dal CTU e tenendo conto anche dei rilievi dei CTP e dal complessivo esame degli atti di causa, devono essere fatte le seguenti precisazioni e correzioni.
Anzitutto, si rileva che, pur tenendosi conto di quanto precisato dal CTU sul fatto che dalla quantificazione dei costi per gli interventi, essendo di minima entità, non sarebbe possibile scorporare l'intervento di regolazione dovuto ad un vizio nella posa da quello dovuto alla sostituzione dei materiali ritenuti non idonei, non può non evidenziarsi che per alcuni degli alloggi visionati il CTU abbia riferito di non aver riscontrato difetti costruttivi ma solo vizi di posa. Si tratta, in particolare, degli alloggi 1, 2, 3 e 4. Per tali alloggi, fermi i restanti costi quantificati per le sostituzioni, vanno espunti quelli
20 quantificati per porre rimedio ai vizi che riguardano la sola posa dei serramenti, pari complessivamente per i 4 alloggi a € 1.300.
Tale importo andrà dunque detratto da quello stimato dal CTU nel riepilogo in complessivi € 6.815.
Con riguardo ai criteri utilizzati dal CTU per la quantificazione dei costi, avvenuta tenendo conto dei costi previsti nel contratto d'ordine n. 7940 del 2021, e non di quanto indicato nella fattura della ditta incaricata degli interventi sostitutivi, la stessa Pt_3
risulta corretta e va condivisa, avendo il CTU verificato che i prezzi effettivamente applicati (e non quelli di listino) erano ben più alti e che parte del materiale sostituito era differente per qualità rispetto a quello ordinato a CP_1
In particolare, quanto alle zanzariere, il CTU ha verificato che quelle sostituite erano differenti rispetto a quelle previste contrattualmente, essendo stato montato un modello qualitativamente migliore e più costoso rispetto a quelli originariamente ordinati a ed ha quindi, correttamente indicato i costi delle zanzariere facendo riferimento CP_1
agli originari accordi contrattuali (il costo delle zanzariere da contratto con era CP_1
di € 93,00 cadauna per le zanzariere Standard misure 865x2327 e di € 168,10 cadauna per le zanzariere Standard misure 1665x2325 mentre il prezzo esposto nelle fatture della ditta è pari a € 235,20 cadauna per misure 850x2340 e pari a € 420,00 cadauna Pt_3
per misure 1650x2350).
Con riferimento ai costi per l'inserimento delle aste a leva negli infissi – che contrariamente a quanto rilevato dalla convenuta erano previste anche nell'ordine del
03/05/2021 – il CTU, recependo le osservazioni del consulente di parte attrice, ha riconosciuto di non aver inizialmente conteggiato ed ha quindi provveduto, nella stesura definitiva della perizia, ad integrarla con la quantificazione del costo per tale intervento, indicato in € 65 per ciascuna sostituzione, poi erroneamente conteggiata per 30 infissi benché quelli effettivamente oggetto di tale intervento siano stati solo 19, come correttamente evidenziato dalla società attrice, non dovendosi conteggiare gli infissi sostituiti in quanto non riparabili.
Non essendovi stato contraddittorio su tale quantificazione effettuata dal CTU ed avendo lo stesso CTU riconosciuto che l'inserimento dell'asta a leva fatto “a posteriori, vizia la fornitura stessa, poiché l'infisso non è esattamente quello ordinato”, ancorché la modifica, con
21 l'inserimento della leva, una volta eseguita renda l'infisso perfettamente funzionale e completo, si ritiene congruo riconoscere per tale voce un aumento fino al doppio del costo stimato dal CTU sia in considerazione della svalutazione dell'infisso per effetto di tale modifica sia dei maggiori tempi necessari per effettuare, ex post, un tale intervento in loco su diversi alloggi. Essendo 19 e non 30 gli infissi in cui è stato fatto l'intervento di inserimento dell'asta a leva, il costo complessivo riconoscibile per tale problematica va determinato in € 2.470 (19 x € 65 + aumento pari al doppio).
Con riguardo ai vizi acustici, nel corso delle operazioni peritali vi è stata una concorde rinuncia all'accertamento, avendo il consulente di parte attrice riconosciuto che gli infissi avevano le caratteristiche di fonoassorbenza previste in contratto.
Conclusivamente, i costi per porre rimedio ai difetti riferibili alla sola fornitura di infissi e zanzariere (esclusi, dunque, quelli dovuti alla posa in opera), risarcibili alla
[...]
e da addebitare a vanno quantificati, con le correzioni sopra Parte_1 CP_1
indicate, in complessivi € 22.983,34.
Considerato che la società attrice non ha corrisposto – circostanza questa pacifica e non contestata – l'ultima rata della fornitura di pari a € 11.145, al netto di IVA in CP_1
scadenza il 31/12/2021 (si osserva, a tale riguardo che la fattura prodotta dalla convenuta e oggetto della domanda riconvenzionale, n. SNC21002744 del 15/09/2021, al netto degli acconti già versati, reca un saldo di € 27.193,80, compresa IVA e non di €
37.193,80 come indicato in comparsa), tale importo a debito della va Parte_1
compensato con quanto alla stessa dovuto a fronte dei vizi come sopra quantificati.
Si osserva, infatti, che i vizi della fornitura sono risultati modesti rispetto a quelli riferibili alla posa in opera, avvenuta in maniera non corretta e diligente, e non vi sono quindi le condizioni per risolvere il contratto di fornitura ed escludere il pagamento del residuo prezzo pattuito.
Effettuata la compensazione, va dunque dichiarata tenuta a risarcire i danni CP_1
subiti dalla società attrice come sopra quantificati, con conseguente Parte_1
condanna a corrispondere in favore della predetta la somma di € 11.838,34, al netto di
IVA che può essere portata in detrazione trattandosi di rapporti tra imprese e maggiorata degli interessi di cui all'art. 1284, co. 4 c.c. da calcolarsi dalla presente sentenza al saldo.
Non meritano accoglimento le ulteriori pretese risarcitorie.
22 Quanto al regime delle spese legali, comprendenti anche quelle del giudizio presso il
Tribunale di Asti, concluso con la cancellazione dal ruolo a seguito di adesione all'eccezione di incompetenza ex art. 38 c.p.c. e nel cui corso era stato proposto anche procedimento di ATP dichiarato inammissibile (per la stessa eccezione di incompetenza), in considerazione della reciproca soccombenza e dell'accoglimento solo parziale della domanda, si giustifica l'integrale compensazione delle spese.
Le spese di CTU, come già liquidate con separato decreto, vanno poste in via definitiva a carico delle parti in ragione del 50% ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale di LÌ, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in ordine alle domande proposte da con citazione in Parte_1
riassunzione notificata il 26/04/2023 nei confronti di Controparte_1
in ordine alla domanda riconvenzionale da quest'ultima proposta, ogni
[...]
ulteriore domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: accertata la presenza di vizi nella fornitura e riconosciuto il diritto della società attrice al risarcimento dei danni quantificati nell'importo di € 22.983,34 al netto di IVA;
operata la compensazione con quanto ancora dovuto dalla società attrice alla convenuta a saldo del prezzo della fornitura di merce, pari a € 11.145 oltre IVA;
condanna a corrispondere a Controparte_1 [...]
la somma di € 11.838,34, esclusa IVA in quanto deducibile, Parte_1
maggiorata degli interessi di cui all'art. 1284, co. 4 c.c. dalla presente sentenza al saldo effettivo;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
pone le spese di CTU, come già liquidate, a carico definitivo delle parti, in ragione del
50% ciascuno.
Così deciso in LÌ, lì 26/08/2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Vacca
23 24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di LÌ
- Sezione Civile -
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice
Dott.ssa BARBARA VACCA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. n. 1278/2023, promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
EDOARDO PAGLIERI (c.f. ) e dall'avv. LORENZO PAGLIERI C.F._1
(c.f. ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale sito C.F._2
ad Alba, Piazza Pertinace, n. 6.
ATTORE
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'avv. DANIELA. (c.f. ed elettivamente Pt_2 C.F._3
domiciliata presso il suo studio legale sito a Bologna, via Riva Reno n. 15
CONVENUTO
CONCLUSIONI ATTORE: “Rigettata ogni diversa istanza, eccezione, difesa e deduzione. In via istruttoria:
- ammettere prove orali per interrogatorio e testi dedotte in memoria 19/12/2023 ex art.183 c.6 n.2 c.p.c.; - disporre la convocazione del CTU a chiarimenti in relazione a quanto osservato e contestato nella memoria difensiva 16/9/2024.
Nel merito:
A) Accertare, riconoscere e dichiarare l'inadempimento di parte convenuta in relazione al rapporto contrattuale di fabbricazione su misura, fornitura e posa in opera di portoncino di ingresso condominiale, serramenti e zanzariere di cui alle proposte d'ordine 2/7-
24/7/2020 e 5/7-24/7/2020 (doc.1-2) per gravi vizi e difetti di fabbricazione e posa in opera come rilevato e descritto nella relazione tecnica di perizia Geom. Per_1
7/2/2022.
B) Dichiarare la risoluzione parziale del rapporto contrattuale relativamente a n.13 serramenti e n.41 zanzariere inutilizzabili e quindi sostituiti.
C) Dichiarare tenuta e conseguentemente condannare parte convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, ad indennizzare e risarcire parte attrice relativamente alla fornitura di serramenti e zanzariere con gravi vizi e difetti e ciò sia per quanto riguarda quelli inutilizzabili e sostituiti sia per quanto riguarda quelli riparabili (e non da sostituire) e che sono stati in parte inizialmente riparati a campione ed in parte successivamente pure riparati, con risarcimento danni in ammontare pari al costo di serramenti e zanzariere sostitutivi di quelli non riparabili e con risarcimento danni in ammontare pari al costo degli interventi di riparazione eseguiti per serramenti e zanzariere riparabili e quindi non da sostituire.
D) Accertare, riconoscere e dichiarare che serramenti e zanzariere oggetto di fabbricazione su misura, fornitura e posa in opera presentavano gravi vizi e difetti quali rilevati e descritti nella relazione tecnica di perizia Geom. 7/2/2022 che hanno richiesto Per_1
più interventi di riparazione eseguiti sia dal posatore di parte convenuta in date 26-27-28 gennaio 2022 sia (stante l'omesso completo rimedio) direttamente da parte di
[...]
sia da altro posatore (ditta Germano Snc) intervenuto successivamente su Parte_1
incarico di parte attrice (con interventi eseguiti in parte inizialmente a campione ed in parte successivamente).
E) Accertare, riconoscere e dichiarare che - essendosi parte convenuta sottratta sia a più inviti di sopralluogo in contraddittorio sia all'esecuzione di interventi di completo rimedio a gravi vizi e difetti di fornitura e posa in opera lamentati da parte attrice ed
2 essendovi urgenza di consegna del fabbricato a favore del committente Soc. CP_2
- parte attrice si è trovata costretta a richiedere urgenti interventi di terzi sia per
[...]
quanto riguarda la sostituzione di serramenti e di zanzariere non riparabili e quindi inutilizzabili sia per quanto riguarda interventi di rimedio di gravi vizi e difetti di fornitura e posa in opera di altri serramenti e zanzariere;
il tutto come da relazione tecnica di perizia Geom. 7/2/2022. Per_1
F) Accertare, riconoscere e dichiarare che nulla è più dovuto da parte attrice a parte convenuta in relazione ai lamentati gravi vizi e difetti di fabbricazione su misura, fornitura e posa in opera di serramenti e zanzariere.
G) Accertare, riconoscere e dichiarare tenuta e conseguentemente condannare parte convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a parte attrice – a titolo di risarcimento danni - le seguenti somme:
Euro 42.453,05 di importo di più fatture della ditta per fornitura e Parte_3
posa di serramenti e zanzariere sostitutivi e per vari interventi di riparazione di manufatti non sostituiti
Euro 5.000,00 (in via equitativa) per assistenza tecnica di cantiere e per relativi interventi riparatori direttamente eseguiti da Parte_1
Euro 3.309,50 di fattura Geom. per attività di verifica e sopralluoghi e Parte_4
redazione di relazioni tecniche circa vizi e difetti di fornitura e posa di serramenti e zanzariere, oltre portoncino d'ingresso
Euro 2.000,00 per spesa di assistenza legale stragiudiziale anteriore alla causa
Euro 52.762,55 Totale a ridimensionamento e riduzione dell'importo originariamente richiesto in atto di citazione
H) Quanto sopra, se del caso, con eventuale parziale compensazione di dare/avere tra le parti.
I) Oltre interessi ex art.1284 c.4 Cod.Civ. (ex Lege n.162/14 e D.Lgs. n.231/02) dalla data 8/2/2022 di notifica dell'atto di citazione dinanzi al Tribunale di Asti fino al momento del pagamento a saldo.
L) Con opposizione alla domanda riconvenzionale avversaria, da ritenersi del tutto infondata in fatto ed in diritto.
M) Con il favore di spese tutte di causa (atto redatto come indicato dal D.M.n.37/18)”.
3 CONCLUSIONI CONVENUTO: “Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
In via principale: si chiede di accertare e dichiarare che
➢ L'unico rapporto contrattuale esistente tra le parti l'ordine n. 7940 del 03.05.2021;
➢ Il materiale consegnato da è conforme a quanto contenuto nell'ordine n. CP_1
7940 del 03.05.2021;
➢ ha consegnato tutto il materiale ordinato e comunque accertare e CP_1
dichiarare la tardività delle denunce;
➢ i vizi e difetti contestati da relativi al materiale fornito dalla Parte_1
convenuta, non sono addebitabili a CP_1
➢ i vizi e difetti denunciati da parte attrice relativi alla posa in opera, sono da imputare alla , ditta incaricata per l'installazione da CP_3 [...]
Parte_1
➢ non urgenti i lavori fatti eseguite a campione;
➢ il documento Preventivo n. 202200029 del 07.02.2022 emesso dalla ditta
[...]
documento non fiscale;
Parte_3
➢ tutti i preventivi della ditta non conformi ai prezzi di Parte_3
mercato;
Per l'effetto rigettare tutte le domande formulate dall'attrice perché infondate in fatto ed in diritto.
In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertato un inadempimento da parte di per il materiale Controparte_1
venduto per cui è causa, accertare il minor danno subito dall'attrice, tenendo conto della tardività delle denunce, escludendo tutti i costi relativi ai lavori eseguiti a campione, anche perché non urgenti, tutti i costi relativi alle zanzariere, per le motivazioni di cui in atti, il costo della leva sull'anta secondaria in quanto esclusa nel contratto e dal valore dello stesso con la dicitura “detrazione per apertura a battente”. Ed inoltre, si chiede che il danno venga determinato per le eventuali riparazioni o sostituzioni, secondo i costi di mercato al momento delle esecuzioni delle stesse, come quantificati dal CTU.
In via riconvenzionale: accertare che è tenuta al pagamento dell'importo Parte_1
di € 13.596,90 oltre interessi moratori dal dovuto al saldo in forza della fattura n.
4 SC21002744 e per l'effetto condannarla al relativo pagamento in favore di CP_1
In ogni caso, spese e competenze anche del giudizio R.G. n. 366/2022 comprensivo di accertamento tecnico in corso di causa R.G. n. 366-1/2022, come da ordinanza del
Giudice Dott. Amoroso del Tribunale di Asti;
Con vittoria delle competenze e spese di causa”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO (concisa esposizione)
Con citazione in riassunzione notificata il 26/04/2023 ha Parte_1
premesso di aver convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Asti, con citazione dell'08/02/2022, sponendo che: Controparte_1
su incarico della aveva costruito un fabbricato, sito in Alba, via Controparte_4
Santa Margherita, composto di piano interrato, piano terra e due piani superiori con 12 alloggi;
per la fornitura e posa in opera di portoncini, serramenti e zanzariere si era rivolta alla convenuta con la quale aveva stipulato un accordo contrattuale in data CP_1
24/07/2020 a seguito di proposta d'ordine n. 2099981880 del 2/7/2020 relativa alla fabbricazione su misura, fornitura e posa in opera di portoncino di ingresso condominiale in alluminio, con consegna e posa in opera prevista entro il 30/06/2021, e fatturazione diretta al posatore di € 100 oltre IVA in deroga al punto 8 delle condizioni contrattuali, nonché la proposta d'ordine n. 2000005430 del 5/7/2020 relativa alla fabbricazione su misura, fornitura e posa in opera di serramenti e zanzariere per tutti gli alloggi del fabbricato (n.4 finestre a un'anta - n.3 finestre a due ante - n.14 portafinestre a un'anta -
n.27 portafinestre a due ante - n.3 portafinestre con alzante SX fisso e DX scorrevole - n.9 portafinestre con alzante SX fisso e DX scorrevole, di diversa misura rispetto alle precedenti), anche con fornitura di “materiale posa clima”, con la previsione della costruzione su misura, fornitura, consegna e posa in opera entro il 30/6/2021 con “posa in opera fatturazione diretta al posatore 48 pz Euro 2.880,00, posa scorrevoli alzanti n.12 pz Euro
1.200,00, posa zanzariere 1.800,00 – Totale posa Euro 5.880,00 + IVA”, con l'effetto che la pattuizione contrattuale comprendeva anche l'installazione e posa in opera in deroga al
“punto 8” delle condizioni contrattuali;
5 aveva emesso la fattura del 30/7/2020 numero CS/1345, di € 11.145,00, oltre CP_1
IVA per complessivi € 13.596,90 con la causale “RIF NS CTR 2000005430/2020 -
Condominio Alba - acconto contratto IVA 22%” - “RIF NS CTR 2099981880/2020 – Rif
[...]
- ingresso condominiale alluminio - acconto contratto IVA 22%”; Parte_1
in vista della fornitura da eseguire entro il 30/06/2021 aveva inviato il CP_1
documento, denominato numero d'ordine 03/05/2021 e riguardante la complessiva fornitura di cui alle precedenti proposte d'ordine in cui era prevista “posa in opera fattura diretta al posatore”, con l'annotazione “posa esclusa”, di tal ché per la posa delle forniture, su indicazione della quale suo montatore di fiducia, aveva incaricato CP_1
la che aveva ricevuto istruzioni sul montaggio dalla stessa Controparte_5 CP_1
provvedendo poi al pagamento;
a fronte del complessivo importo di € 74.449 oltre IVA, portato da 4 fatture emesse da era stato pagato quasi interamente quanto dovuto, ad eccezione dell'importo di CP_1
€ 13.596; vi erano stati ritardi nella fornitura e nella posa da parte della rispetto agli CP_1
accordi contrattuali, tanto che con p.e.c. del 21/09/2021 aveva sollecitato la posa dei serramenti e delle zanzariere consegnate, protrattasi da parte di fino alla CP_5
prima settimana di dicembre 2021 facendo emergere, nel corso della posa, gravi vizi e difetti, oltre che la mancanza dei coprifili, denunciati a con p.e.c. del CP_1
28/12/2021, rinnovata con missiva del legale trasmessa con p.e.c. del 13/01/2022 e successivo invito, con p.e.c. del 18/01/2022, a partecipare al sopralluogo che sarebbe stato eseguito il 20/01/2022 da parte di un tecnico dalla stessa incaricato, geom.
per effettuare un accertamento tecnico sullo stato di fabbricazione, fornitura e Per_1
posa in opera dei manufatti;
non aveva partecipato a tale sopralluogo e con p.e.c. del 21/01/2022 era stato CP_1
trasmesso il primo prospetto redatto dal geom. con l'indicazione dei vizi Per_1
riscontrati, cui era seguito, su incarico della l'effettuazione da parte di CP_1
di un nuovo intervento di verifica e tentativo di rimedio alla posa, in esito CP_5
al quale il posatore aveva precisato “sono venuti alla luce diverse problematiche: ante da sostituire, ferramenta da riordinare, rifacimento di gran parte delle zanzariere a due ante”, con
6 conseguente ascrivibilità delle problematiche alla fabbricazione dei serramenti e zanzariere e, dunque, alla fornitura da parte di CP_1
successivamente a tale intervento di , avvenuto nei giorni 26-27-28 gennaio CP_5
2022, il geom. aveva effettuato una nuova verifica riscontrando la persistenza di Per_1
gravi vizi e difetti di fabbricazione, di fornitura e di posa in opera di portoncino di ingresso condominiale, serramenti e zanzariere ed aveva redatto un secondo prospetto, inviato a con p.e.c. del legale del 28/1/2022, con invito ad un sopralluogo in CP_1
loco entro e non oltre il giorno 01/02/2022, data in cui era stato eseguito senza la presenza di che non aveva inteso partecipare né a quello né ad altri sopralluoghi;
CP_1
dovendo far fronte agli impegni contrattuali assunti con la committente Controparte_4
aveva pertanto dovuto richiedere l'intervento urgente di terzi per rimediare ai gravi
[...]
vizi e difetti della fornitura e posa, con necessità di sostituire, in quanto affetti da vizi non rimediabili, 28 nuovi serramenti e 41 zanzariere.
Su tali basi, era stato introdotto il giudizio al fine di ottenere l'accertamento dell'inadempimento contrattuale di e di null'altro dover corrispondere per la CP_1
fornitura con condanna di questa al risarcimento dei danni subiti per i vizi e difetti della fornitura, quantificati in complessivi € 112.186,50 oltre IVA.
A seguito della costituzione di davanti al Tribunale di Asti e dell'eccezione di CP_1
incompetenza territoriale da questa sollevata in forza della clausola negoziale contenuta nelle due proposte d'ordine indicante la competenza esclusiva del foro di LÌ, alla prima udienza del 14/09/2022, pur con le incertezze circa la validità di tale clausola, ai sensi dell'art. 38 c.p.c. aveva dichiarato di aderirvi e il giudice aveva ordinato la cancellazione della causa da ruolo con ordinanza del 01/02/2023. Nel rispetto del termine per la riassunzione era stato quindi notificato l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, riproponendo interamente il contenuto dell'originario giudizio, salva successiva riduzione della domanda all'importo di € 52.762,55. in breve solo si è costituita con Controparte_1 CP_1
comparsa del 26/09/2023, a seguito della notifica dell'atto di citazione in riassunzione del giudizio originariamente proposto davanti al Tribunale di Asti – nel corso del quale, ha precisato la convenuta, era stato richiesto, con ricorso notificato in data 24/02/2022, un accertamento tecnico preventivo, dichiarato inammissibile con ordinanza del
7 13/04/2022 a fronte dell'eccezione di incompetenza sollevata e della ritenuta infondatezza dell'eccezione di invalidità della clausola istitutiva della competenza esclusiva del tribunale di LÌ (tanto che poi nel giudizio di merito, svolto davanti allo stesso giudice istruttore, aveva aderito all'eccezione ex art. 38 c.p.c.) – Parte_1
rappresentando che: le proposte d'ordine n. 81880 del 02/07/2020 sottoscritta in data 24.07.2020 e la n.
5430 del 05.07.2020 erano state successivamente sostituite dall'ordine n. 7940 del
03/05/2021, trasmesso in data 27.05.2021, in cui erano stati ridefiniti gli ordini e la data di consegna ed esclusa la posa in opera;
nel nuovo ordine la consegna, originariamente indicata per il 30/06/2021, era stata infatti concordata per la settimana n. 30 (vale a dire dal 24 luglio al primo agosto) a condizione che l'ordine venisse restituito firmato e pagato l'acconto entro il 19/05/2021, mentre aveva restituito l'ordine firmato solo il 26/05/2021 e versato Parte_1
l'acconto in data 28/05/2021, posticipando in tal modo la consegna di due settimane e, tenuto conto della prevista sospensione dell'attività nelle quattro settimane di agosto, la fornitura era stata tempestivamente consegnata in data 15/09/2021; la posa in opera, non compresa nella fornitura, era stata direttamente affidata da
[...]
alla con contratto del 13/09/2021, contenenti prezzi Parte_1 CP_3 CP_6
ben diversi da quelli originariamente concordati per la posa;
alcuna direttiva era mai stata impartita alla e, peraltro, gli infissi e i CP_3
serramenti erano stati montati prima ancora che fosse realizzato il pavimento, in contrasto con la buona norma sulla posa e dimostrando i ritardi del cantiere;
i ritardi nella fornitura e vizi e difetti dei manufatti, consegnati il 15/09/2021, erano stati del tutto tardivamente sollevati solo nel mese di dicembre 2021 così come la mancanza dei coprifili era stata lamentata solo con la missiva del 28/12/2021; in merito agli inviti ricevuti con p.e.c. del 18/01/2022 e del 28/01/2022 a partecipare in contraddittorio a sopralluoghi, avvenuti rispettivamente il 20/01/2022 e 01/02/2022, che le due comunicazioni stano state inviate con un preavviso eccessivamente ristretto, tale da impedire l'individuazione di un tecnico e la partecipazione all'incontro in luogo distante ca. 400 km. dalla propria sede, aggiungendo che, in ogni caso, erano stati eseguiti sopralluoghi anche nelle date del 12/01/2022, 28/01/2022 e 07/02/2022, oltre ad una
8 verifica acustica in data 31/01/2022, senza alcuna preventiva comunicazione o convocazione, come appreso dalla lettura della relazione predisposta dal geom. Per_1
non era configurabile alcuna urgenza nei lavori fatti eseguire a campione alla ditta il cui preventivo, oltre a non essere suffragato da fattura, risultava del tutto Pt_3
eccessivo;
i risultati dei rilievi acustici non erano addebitabili agli infissi forniti che risultavano conformi al valore di 36 DB previsto in contratto, incidendo nel mancato raggiungimento della soglia di almeno 40 DB anche i valori dei muri;
le problematiche riscontrate dal geom. erano imputabili all'incuria con cui erano Per_1
stati conservati i serramenti e gli infissi, con prolungata esposizione a condizioni di umidità e temperature basse dovute al montaggio effettuato prima del sottofondo e del massetto, come riscontrabile dalle stesse fotografie contenute nella relazione;
le descrizioni e quantificazioni effettuate dal geom. oltre che recisamente Per_2
contestate, erano contraddittorie ed eccessive, essendo state previste sostituzioni anche di merce non difettosa o con modelli superiori rispetto a quelli ordinati (riferimento alle zanzariere relative alle ante scorrevoli) come dettagliatamente spiegato nella comparsa. ha pertanto contestato tutte le domande proposte nei suoi confronti CP_1
chiedendone il rigetto e proponendo domanda riconvenzionale per il pagamento della seconda rata di € 13.596,90 scaduta il 31/12/2021 in relazione alla fattura n.
SNC21002744 del 15.09.2021 di complessivi € 37.193,80 (rectius € 27.193,80).
Alla prima udienza del 23/10/2023, su istanza delle parti sono stati assegnati i termini ex art. 183, 6° co. c.p.c. Depositate le relative memorie, con ordinanza del 13/02/2024, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 17/01/2024 svolta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposta CTU, con riserva all'esito di ogni valutazione sulle prove orali.
Conferito l'incarico al CTU all'udienza del 29/02/2024 e depositato l'elaborato peritale, con provvedimento del 13/08/2024 sono state rigettate le istanze istruttorie, ritenute superflue alla luce degli accertamenti peritali, e le parti sono state convocate all'udienza già fissata del 20/11/2024 per un tentativo di conciliazione.
Stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione e respinta con ordinanza del
29/11/2024 la richiesta di convocazione del CTU a chiarimenti, la causa è stata rinviata
9 per precisazione delle conclusioni all'udienza del 07/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte. Con ordinanza in pari data, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali.
La domanda proposta da è solo in parte fondata e va accolta nei Parte_1
termini e nei limiti di seguito esposti.
È opportuno, anzitutto, precisare quali siano gli accordi contrattuali valevoli tra le parti.
Come si evince dalla documentazione prodotta, nel luglio 2020 ha trasmesso CP_1
alla due proposte d'ordine, la n. 2099981880 del 02/07/2020, relativa Parte_1
alla fabbricazione su misura, fornitura e posa di portoncino di ingresso condominiale in alluminio (Porta a 1 anta apertura esterna “Alumil MD67” larghezza 1405mm x altezza
2175mm, completa di push-bar per maniglione antipanico a 3 p. di chiusura, Ral
Standard 7012) da installare in opera entro il 30/06/2021, con fatturazione diretta al posatore quantificata in € 100 oltre IVA e la n. 2000005430 del 05/07/2020, relativa alla fabbricazione su misura, fornitura e posa in opera di serramenti “Over 68” in legno lamellare e zanzariere tipo standard per tutti gli alloggi del fabbricato (per l'esattezza: 4
Finestra a 1 anta modello “Over 68” larghezza 900mm x altezza 1350mm, Ral 9010 bianco;
3 Finestra a 2 ante modello “Over 68” larghezza 1700mm x altezza 1350mm, Ral
9010 bianco;
14 Portafinestra a 1 anta modello “Over 68” larghezza 900mm x altezza
2350mm, Ral 9010 bianco;
27 Portafinestra a 2 ante modello “Over 68” larghezza
1700mm x altezza 2350mm, Ral 9010 bianco;
3 Alzante Sx Fisso Dx Scorrevole, modello
“Over 68” larghezza 2100mm x altezza 2350mm, Ral 9010 bianco;
9 Alzante Sx Fisso Dx
Scorrevole, modello “Over 68” larghezza 2500mm x altezza 2350mm, Ral 9010 bianco;
1
Materiale Posa Clima, (Hannoband BG1XL L-10mm Fuga 2-4mm 18 rotoli, Nastro in schiuma di pvc Vitoseal 50x5 20m 5rotoli, MS Polimero Bianco 290ml 2 pezzi, Sigillante
F-Polymer 25 Trasparente 300ml 10 pezzi, Schiuma elastica Poliuretanica fonoass coibent.
19 pezzi, Turbovite 90mm T30 Testa Cilindrica 594 pezzi); 4 Zanzariera verticale ad incasso standard, larghezza ext guida 800mm x ext cassonetto 1300mm, Colore Fascia 1 5-
Ral 9010; Zanzariera verticale ad incasso standard, larghezza ext guida 1700mm x ext cassonetto 1350mm, Colore Fascia 1 5-Ral 9010; 27 Zanzariera laterale ad incasso standard con guida 25mm doppia, larghezza ext guida 1700mm x ext cassonetto
10 2350mm, Colore Fascia 1 5-Ral 9010; 3 Zanzariera laterale ad incasso guida ribassata
5mm doppia, larghezza ext guida 2100mm x ext cassonetto 2350mm, Colore Fascia 1 5-
Ral 9010; 9 Zanzariera laterale ad incasso guida ribassata 5mm doppia, larghezza ext guida
2500mm x ext cassonetto 2350mm, Colore Fascia 1 5-Ral 9010; 48 maniglie finestre e porte finestre, modello TOULON Dk Secustik con quadro regolabile alluminio argento;
12 maniglie scorrevoli, modello TOULON per alzante con maniglietta alluminio argento), con consegna e posa entro il 30/06/2021 e fatturazione della posa in opera diretta al posatore, quantificata in € 5.880 oltre IVA.
In entrambe le proposte d'ordine, la posa in opera, con fatturazione diretta al posatore, era prevista in deroga alle condizioni generali di contratto della che, all'art. 8, CP_1
escludevano la posa dalla fornitura.
A fronte di tali due proposte d'ordine, ha emesso alla la CP_1 Parte_1
fattura CS/1345 del 30/07/2020 in acconto per il complessivo importo di € 13.596,90 al lordo di IVA, ritualmente corrisposto a conferma degli ordinativi.
In data 03/05/2021, approssimandosi il termine previsto per la consegna della fornitura, ha trasmesso a con numero d'ordine 2199907940, un nuovo CP_1 Parte_1
accordo contrattuale, o meglio l'ordine definitivo, relativo alla complessiva fornitura di cui alle due precedenti conferme d'ordine, con alcune modifiche rispetto agli iniziali accordi in merito alle misure, al numero dei serramenti (rimasto identico nel modello
“Over 68”), all'eliminazione dell'anta a battente e alla modifica di alcune tipologie di zanzariere, oltre all'avvenuta esclusione della posa.
Nello specifico, la fornitura descritta nell'ordine del 03/05/2021 riguardava:
10 Portafinestra a 1 anta modello “Over 68” larghezza 900mm x altezza 2340mm, Ral
9010 bianco.
4 Portafinestra a 1 anta modello “Over 68” larghezza 900mm x altezza 2340mm, Ral 9010 bianco.
9 Alzante Dx Fisso Sx Scorrevole, modello “Over 68” larghezza 2500mm x altezza
2345mm, Ral 9010 bianco.
10 Portafinestra a 2 ante modello “Over 68” larghezza 1700mm x altezza 2345mm, Ral
9010 bianco.
11 10 Portafinestra a 2 ante modello “Over 68” larghezza 1700mm x altezza 2345mm, Ral
9010 bianco.
7 Portafinestra a 2 ante modello “Over 68” larghezza 1700mm x altezza 2345mm, Ral
9010 bianco.
3 Finestra a 2 ante modello “Over 68” larghezza 1700mm x altezza 1345mm Ral 9010 bianco.
3 Alzante Dx Fisso Sx Scorrevole, modello “Over 68” larghezza 2100mm x altezza
2345mm, Ral 9010 bianco.
4 Finestra a 1 anta modello “Over 68” larghezza 900mm x altezza 1345mm, Ral 9010 bianco.
8 Zanzariera laterale ad incasso standard con guida 25mm singola, larghezza ext guida
865mm x ext cassonetto 2327mm, Colore Fascia 1 5-Ral 9010.
6 Zanzariera laterale ad incasso standard con guida 25mm singola, larghezza ext guida
865mm x ext cassonetto 2327mm, Colore Fascia 1 5-Ral 9010.
9 Zanzariera laterale Magnum ad incasso standard guida ribassata 5mm doppia, larghezza ext guida 2475mm x ext cassonetto 2332mm, Colore Fascia 1 5-Ral 9010.
10 Zanzariera laterale ad incasso standard con guida 25mm doppia, larghezza ext guida
1665mm x ext cassonetto 2325mm, Colore Fascia 1.
10 Zanzariera laterale ad incasso standard con guida 25mm doppia, larghezza ext guida
1665mm x ext cassonetto 2325mm, Colore Fascia 1.
7 Zanzariera laterale ad incasso standard con guida 25mm doppia, larghezza ext guida
1665mm x ext cassonetto 2325mm, Colore Fascia 1.
3 Zanzariera verticale ad incasso standard, larghezza ext guida 1665mm x ext cassonetto
1327mm, Colore Fascia 1 5-Ral 9010.
3 Zanzariera laterale Magnum ad incasso guida ribassata 5mm doppia, larghezza ext guida
2075mm x ext cassonetto 2332mm, Colore Fascia 1 5-Ral 9010.
4 Zanzariera verticale ad incasso standard, larghezza ext guida 865mm x ext cassonetto
1327mm, Colore Fascia 1 5-Ral 9010.
48 maniglie finestre e porte finestre, modello TOULON Dk Secustik con quadro regolabile alluminio argento.
12 maniglie scorrevoli, modello TOULON per alzante con maniglietta alluminio argento.
12 60 listelli legno per supporto zanzariera.
1 Porta a 1 anta apertura esterna sistema “Alumil MD67” larghezza 1403mm x altezza
2174mm, completa di maniglione antipanico a 3 p. di chiusura, Ral 9007.
Materiale Posa Clima (Hannoband BG1XL L-10mm Fuga 2-4mm 19 rotoli, Nastro in schiuma di pvc Vitoseal 50x5 20m 4 rotoli, MS Polimero Bianco 290ml 48 pezzi,
Sigillante F-Polymer 25 Trasparente 300ml 11 pezzi, Schiuma elastica Poliuretanica fonoass coibent. 20 pezzi, Turbovite 90mm T30 Testa Cilindrica 600 pezzi).
Il tutto per un importo complessivo di € 74.300 oltre IVA, posa esclusa (sostanzialmente corrispondente a quello delle iniziali proposte che esponevano un prezzo di € 74.833,87), con consegna franco fabbrica nella settimana n. 30 (vale a dire l'ultima settimana di luglio), condizionata al fatto che l'ordine tornasse controfirmato e l'acconto versato entro il 19/05/2021 (da aggiungere all'iniziale acconto di € 11.145 oltre IVA già corrisposto nel
2020).
Tale ordine n. 7940/2021, come si evince dal documento prodotto in atti, risulta essere stato restituito alla sottoscritto e controfirmato in ogni pagina dalla CP_1 [...]
in data 26/05/2021 e il bonifico di acconto effettuato in data 28/05/2021 Parte_1
(circostanza questa non contestata da parte attrice seppur non documentata).
È pertanto di tutta evidenza che l'accordo commerciale vincolante tra le parti sia quello del maggio 2021 che, seppur sostanzialmente confermativo delle iniziali proposte di ordine del 2020, contiene tuttavia una nuova regolamentazione sia sulle forniture
(parzialmente modificate rispetto all'originario ordine, come sopra specificato e come meglio dettagliato nella relazione peritale del CTU alla quale si fa rimando), sia sui termini di consegna e sia, soprattutto – per quanto maggiormente interessa il presente giudizio – sull'esclusione della posa in opera.
Per la posa in opera di tale fornitura risulta, infatti, che abbia stipulato Parte_1
un separato accordo con la sulla base del preventivo n. 138/2021 Controparte_5
prodotto in atti e al quale è rimasta del tutto estranea, non essendo stata fornita CP_1
alcuna prova della circostanza che tale società sarebbe stata individuata e direttamente incaricata da alla quale, diversamente, sarebbe stato inoltrato il preventivo, CP_1
intestato invece alla e datato 13/09/2021. Parte_1
13 Dovendo, pertanto, farsi riferimento agli accordi contrattuali come modificati nell'ordine definitivo del 03/05/2021, accettato con sottoscrizione apposta da il Parte_1
rapporto commerciale va qualificato non in termini di appalto ma di vendita, rientrando in tale tipologia contrattuale la fornitura, senza installazione e posa, di prodotti che seppur realizzati su misura e con le caratteristiche specifiche richieste dal cliente, rientrano nell'ambito dell'ordinario processo produttivo, come avvenuto nel caso in esame.
Ciò chiarito, e passando all'esame delle contestazioni sollevate dalla società attrice, si ritiene di poter escludere anzitutto la tardività della consegna, peraltro non pattuita come termine essenziale, avvenuta il 15/09/2021, a fronte della previsione contrattuale come modificata nell'accordo del 03/05/2021, di consegna nella settimana n. 30 ma solo ove l'ordine firmato e l'acconto fossero pervenuti entro il 19/05/2021, cosa non avvenuta.
In ogni caso si evidenzia che con la p.e.c. del 21/09/2021 non ha Parte_1
sollevato specifiche contestazioni sulla tardività della consegna dei materiali ma solo sul mancato avvio della posa in opera (il cui preventivo è stato, peraltro, sottoscritto per accettazione da solo il 13/09/2021), lamentandosi che, a tale data, i Parte_1
serramenti non erano stati ancora posati.
Nessuna prova è stata inoltre fornita di eventuali pregiudizi subiti a causa di tale lamentato ritardo.
In merito, invece, ai ritardi nella posa in opera, per quanto sopra già esposto in ordine agli accordi vincolanti tra le parti, deve ritenersi provato che non dovesse CP_1
occuparsi della posa in opera, affidata da ad altro soggetto, la Parte_1
con conseguente esclusione di ogni responsabilità di Controparte_7 CP_1
derivante da tale attività di posa, per la quale dovrà eventualmente Parte_1
rivolgersi a chi è stata incaricata di provvedervi.
Con riguardo alle contestazioni sui vizi e difetti della fornitura, va anzitutto esclusa l'eccepita decadenza per tardività delle contestazioni.
È provato che la merce sia stata fornita e consegnata imballata e che della posa in opera dovesse occuparsi altra ditta. Non può dunque farsi decorrere dalla consegna il termine per la denuncia dei vizi e difetti della merce fornita, di cui l'odierna attrice si è potuta
14 rendere conto solo una volta effettuata la posa in opera, terminata nel dicembre 2021, ed individuate le cause da parte del tecnico incaricato.
Pretestuosa è l'eccezione sollevata dalla convenuta sul fatto che la merce avrebbe dovuto essere accettata con riserva.
Richiamato il dovere delle parti di comportarsi con diligenza e buona fede nell'esecuzione del contratto, essendo la merce stata consegnata imballata e destinata ad essere “sballata”
e montata da terzi, l'accettazione con riserva avrebbe potuto correttamente essere apposta, ed esigersi, solo ove gli imballi fossero risultati rovinati o ammaccati esternamente ma non certo per prevenire eventuali difetti della merce non visibili dall'esterno.
La denuncia dei difetti va, dunque, ritenuta tempestiva.
Pur con i limiti dovuti al fatto che al momento dell'accertamento tecnico da parte del
CTU in quasi tutti gli alloggi erano stati già installati nuovi infissi e nuove zanzariere ed eseguiti gli interventi di ripristino, mentre i materiali forniti da erano stati CP_1
smontati e spostati presso lo stabilimento di senza un previo Parte_1
sopralluogo effettuato alla presenza anche di o richiesta di accertamento CP_1
giudiziale (si osserva, a tale riguardo, che il ricorso per ATP proposto in corso di causa nel febbraio 2022 davanti al Tribunale di Asti è stato dichiarato inammissibile), il CTU, dopo un attento e approfondito esame degli atti di causa ed effettuati i sopralluoghi per la verifica dei vari manufatti, sia quelli montati negli alloggi che quelli conservati presso il magazzino della società attrice, ha riscontrato la presenza di alcuni vizi, prevalentemente dovuti all'attività di posa in opera e solo in parte ascrivibili a difetti costruttivi (per materiale di fornitura, quali la ferramenta risultata arrugginita nel giro di poco tempo e imperfezioni in alcuni serramenti, poi smontati e sostituiti).
Con riguardo ai vizi riconducibili all'attività di posa in opera, per i motivi sopra già esposti, va esclusa la responsabilità di CP_1
Tuttavia, oltre ai vizi e difetti dovuti alla posa, il CTU ha rilevato anche difetti su alcuni serramenti e zanzariere, per la cui dettagliata descrizione di quanto rinvenuto nei 12 alloggi e nelle parti comuni, oltre che su quelli sostituiti e visionati presso la
[...]
si rimanda alla CTU (pagg. 20-31 quanto alle descrizioni e pagg. 33-43 Parte_1
quanto ai vizi riscontrati) e ai relativi allegati fotografici, da ritenersi qui richiamati.
15 Complessivamente il CTU ha accertato che alla data del sopralluogo risultavano sostituiti
9 serramenti e 37 zanzariere, posto che nell'alloggio 11 non erano stati sostituiti i 4 serramenti e le 4 zanzariere (che parte attrice ha affermato di aver fatto realizzare in vista della sostituzione, non ancora avvenuta essendo il proprietario dell'alloggio un cittadino straniero che alla data della consulenza non aveva ancora dato la disponibilità all'intervento).
Per quanto riguarda i serramenti originali smontati e conservati presso Parte_1
il CTU ha riferito che si trattava di “serramenti accatastati presso il deposito dell'impresa, sui quali ha riscontrato delle anomalie più o meno accentuate sugli infissi quali: montanti leggermente curvi, rottura delle cornici, alcuni elementi fermavetro distaccati e porzioni di telaio spezzate”, evidenziando tuttavia la difficoltà di “ricondurre con certezza i vizi a un difetto costruttivo in quanto lo stato dei serramenti accatastati e presenti all'interno del deposito dell'impresa presentavano segni di bagnamento, rotture di vetri, coprifili distaccati, che denotavano una imperizia nello smontaggio o un cattivo sistema di ricovero, che ad oggi impedisce una analisi precisa dello stato originario degli stessi”.
Ha inoltre precisato il CTU che la posa avvenuta prima del getto del sottofondo, come comprovata dalle fotografie prodotte in atti, “potrebbe avere contribuito a provocare danni e macchie, non imputabili alla costruzione dell'infisso. Infatti, come si è rilevato negli infissi originali ancora presenti negli alloggi (descrizione punto A), ci sono dei vizi, ma di lieve entità, anche dovuta ad una posa non perfetta, e ripristinabili in loco con degli interventi di manutenzione”, senza che tuttavia lo stesso CTU abbia potuto indicare se, e in quale misura, il montaggio degli infissi effettuato prima del sottofondo abbia causato o contribuito alla formazione dei vizi riscontrati.
Quanto alle condizioni dei serramenti sostituiti, si riporta la descrizione fornita dal CTU con riferimento all'alloggio cui erano destinati:
“Serramenti smontati dall'alloggio n° 1
1.1 Serramento “porta-finestra” dimensioni 1600mm x 2300mm.
Sull'originale è stato rilevato: una leggera piega nella parte alta (anta primaria) e una leggera curvatura nella parte alta (anta secondaria).
1.3 Serramento “porta-finestra” dimensioni 1600mm x 2300mm.
16 Sull'originale è stata rilevato: una rottura nella cornice, una leggera apertura nella parte alta (anta primaria) e una leggera curvatura e scorticature (anta secondaria).
1.4 Serramento “porta-finestra” dimensioni 1600mm x 2300mm.
Sull'originale è stata rilevato: una leggera apertura nella parte bassa con fermavetro distaccato
(anta primaria) e parte del telaio spezzato (anta secondaria).
Serramenti smontati dall'alloggio n° 2.
2.3 Serramento “porta-finestra” dimensioni 1600mm x 2300mm.
Sull'originale è stata rilevato: una evidente curvatura nella parte alta (anta primaria) e la presenza di un vetro rotto (anta secondaria).
2.5 Serramento “porta-finestra” dimensioni 1600mm x 2300mm.
Sull'originale è stata rilevato: fermavetro staccato ed elemento traverso dritto ma leggermente più corto nella parte (anta primaria), anta secondaria piegata nella parte alta e spezzata in porzione di montante, presenza di fermavetro in listello di legno (anta secondaria).
Serramenti smontati dall'alloggio n° 7.
7.1 Serramento “porta-finestra” dimensioni 1600mm x 2300mm.
Sull'originale è stato rilevato: anta primaria in cui manca il profilo fermavetro, evidente apertura nel montante centrale che risulta spezzato, curvatura dei profili;
anta secondaria con leggera curvatura e montante corto.
7.3 Serramento “porta-finestra” dimensioni 1600mm x 2300mm.
Sull'originale è stato rilevato: nell'anta primaria apertura nella parte alta, nell'anta secondaria leggera piega nella parte bassa.
7.4 Serramento “porta-finestra” dimensioni 1600mm x 2300mm.
Sull'originale è stato rilevato: nell'anta primaria leggera curvatura con evidenti sfiori, nell'anta secondaria leggera curvatura e rimozione del fermavetro”.
Tenendo conto dei vizi accertati e descritti in relazione ad ogni singolo alloggio e alle parti comuni e rimandando all'elaborato peritale per la dettagliata descrizione, il CTU ha riassuntivamente quantificato come segue i costi ritenuti congrui per gli interventi resisi necessari, precisando che trattandosi di interventi minimali, risultava impossibile scorporare l'intervento di regolazione dovuto alla posa da quello dovuto alla sostituzione dei materiali ritenuti non idonei:
“Alloggio n. 1):
17 - Interventi necessari su serramenti €. 160,00
- Sostituzione serramento €. 2.463,60
- Interventi riconosciuti e descritti nelle fatture €. 240,00
- Per sostituzione zanzariere €. 597,30
- Per inserimento “Anta leva” €. 195,00
Totale €. 3.655,90
Alloggio n. 2):
- Interventi necessari su serramenti €. 185,00
- Sostituzione serramento €.1.642,40
- Interventi riconosciuti e descritti nelle fatture €. 240,00
- Per sostituzione zanzariere €. 522,20
- Per inserimento “Anta leva” €. 130,00
Totale €. 2.719,60
Alloggio n. 3):
- Interventi necessari su serramenti €. 365,00
- Interventi riconosciuti e descritti nelle fatture (€.
0.00 in quanto non risultano interventi diretti)
- Per sostituzione zanzariere €. 597,30
- Per inserimento “Anta leva” €. 195,00
Totale €.1.157,30
Alloggio n. 4):
- Interventi necessari su serramenti €. 590,00
- Interventi riconosciuti e descritti nelle fatture €. 17,95 (n. 1 guida zanzariera)
- Per sostituzione zanzariere €. 168,10
- Per inserimento “Anta leva” €. 130,00
Totale €. 906,05
Alloggio n. 5):
- Interventi necessari su serramenti €. 425,00
- Interventi riconosciuti e descritti nelle fatture (€.
0.00 in quanto non risultano interventi diretti)
- Per sostituzione zanzariere €. 597,30
- Per inserimento “Anta leva” €. 195,00
Totale €.1.217,30
18 Alloggio n. 6):
- Interventi necessari su serramenti €. 120,00
- Interventi riconosciuti e descritti nelle fatture (€.
0.00 in quanto non risultano interventi diretti)
- Per sostituzione zanzariere €. 354,10
- Per inserimento “Anta leva” €. 130,00
Totale €. 604,10
Alloggio n. 7):
- Interventi necessari su serramenti €. 0,00
- Interventi riconosciuti e descritti nelle fatture (€.
0.00 in quanto non risultano interventi diretti)
- Sostituzione serramento €. 2.463,60
- Per sostituzione zanzariere €. 597,30
- Per inserimento “Anta leva” €. 195,00
Totale €. 3.255,90
Alloggio n. 8):
- Interventi necessari su serramenti €. 40,00
- Interventi riconosciuti e descritti nelle fatture (€.
0.00 in quanto non risultano interventi diretti)
- Per sostituzione zanzariere €. 429,20
- Per inserimento “Anta leva” €. 130,00
Totale €. 599,20
Alloggio n. 9):
- Interventi necessari su serramenti €. 1.780,00
- Interventi riconosciuti e descritti nelle fatture (€.
0.00 in quanto non risultano interventi diretti)
- Sostituzione serramento €. 2.129,24
- Per sostituzione zanzariere €. 597,30
- Per inserimento “Anta leva” €. 195,00
Totale €. 4.701,54
Alloggio n. 10):
- Interventi necessari su serramenti €. 1.215,00
- Interventi riconosciuti e descritti nelle fatture €. 17,95 (n. 1 guida zanzariera)
- Per sostituzione zanzariere €. 354,10
- Per inserimento “Anta leva” €. 130,00
19 Totale €. 1.717,05
Alloggio n. 11)- Serramenti non sostituti-
- Interventi necessari su serramenti €. 1.330,00
- Interventi riconosciuti e descritti nelle fatture €. 17,95 (n. 1 guida zanzariera)
- Per sostituzione zanzariere €. 597,30
- Per inserimento “Anta leva” €. 195,00
Totale €. 2.140,25
Alloggio n. 12):
- Interventi necessari su serramenti €. 605,00
- Interventi riconosciuti e descritti nelle fatture €. 17,95 (n. 1 guida zanzariera)
- Per sostituzione zanzariere €. 336,20
- Per inserimento “Anta leva” €. 130,00
Totale €. 1.089,15
Riepilogando:
- Costi complessivi per interventi sui serramenti originali visionati in quanto ancora presenti negli appartamenti, dovuti a vizi di posa e materiale viziato €. 6.815,00 di cui €. 1.105,00 per materiali da sostituire.
- Costi per l'inserimenti della leva sull'anta secondaria € 1.950,00
- Costi sostenuti per sostituzione zanzariere (prezzo dell'ordine 7941) € 5.747,70
- Costi per sostituzione serramenti (prezzo dell'ordine 7941) € 8.698,84
- Congruità dei costi degli interventi (fattura €. 551,80 ”. Pt_3
Con riferimento alla quantificazione come sopra proposta dal CTU e tenendo conto anche dei rilievi dei CTP e dal complessivo esame degli atti di causa, devono essere fatte le seguenti precisazioni e correzioni.
Anzitutto, si rileva che, pur tenendosi conto di quanto precisato dal CTU sul fatto che dalla quantificazione dei costi per gli interventi, essendo di minima entità, non sarebbe possibile scorporare l'intervento di regolazione dovuto ad un vizio nella posa da quello dovuto alla sostituzione dei materiali ritenuti non idonei, non può non evidenziarsi che per alcuni degli alloggi visionati il CTU abbia riferito di non aver riscontrato difetti costruttivi ma solo vizi di posa. Si tratta, in particolare, degli alloggi 1, 2, 3 e 4. Per tali alloggi, fermi i restanti costi quantificati per le sostituzioni, vanno espunti quelli
20 quantificati per porre rimedio ai vizi che riguardano la sola posa dei serramenti, pari complessivamente per i 4 alloggi a € 1.300.
Tale importo andrà dunque detratto da quello stimato dal CTU nel riepilogo in complessivi € 6.815.
Con riguardo ai criteri utilizzati dal CTU per la quantificazione dei costi, avvenuta tenendo conto dei costi previsti nel contratto d'ordine n. 7940 del 2021, e non di quanto indicato nella fattura della ditta incaricata degli interventi sostitutivi, la stessa Pt_3
risulta corretta e va condivisa, avendo il CTU verificato che i prezzi effettivamente applicati (e non quelli di listino) erano ben più alti e che parte del materiale sostituito era differente per qualità rispetto a quello ordinato a CP_1
In particolare, quanto alle zanzariere, il CTU ha verificato che quelle sostituite erano differenti rispetto a quelle previste contrattualmente, essendo stato montato un modello qualitativamente migliore e più costoso rispetto a quelli originariamente ordinati a ed ha quindi, correttamente indicato i costi delle zanzariere facendo riferimento CP_1
agli originari accordi contrattuali (il costo delle zanzariere da contratto con era CP_1
di € 93,00 cadauna per le zanzariere Standard misure 865x2327 e di € 168,10 cadauna per le zanzariere Standard misure 1665x2325 mentre il prezzo esposto nelle fatture della ditta è pari a € 235,20 cadauna per misure 850x2340 e pari a € 420,00 cadauna Pt_3
per misure 1650x2350).
Con riferimento ai costi per l'inserimento delle aste a leva negli infissi – che contrariamente a quanto rilevato dalla convenuta erano previste anche nell'ordine del
03/05/2021 – il CTU, recependo le osservazioni del consulente di parte attrice, ha riconosciuto di non aver inizialmente conteggiato ed ha quindi provveduto, nella stesura definitiva della perizia, ad integrarla con la quantificazione del costo per tale intervento, indicato in € 65 per ciascuna sostituzione, poi erroneamente conteggiata per 30 infissi benché quelli effettivamente oggetto di tale intervento siano stati solo 19, come correttamente evidenziato dalla società attrice, non dovendosi conteggiare gli infissi sostituiti in quanto non riparabili.
Non essendovi stato contraddittorio su tale quantificazione effettuata dal CTU ed avendo lo stesso CTU riconosciuto che l'inserimento dell'asta a leva fatto “a posteriori, vizia la fornitura stessa, poiché l'infisso non è esattamente quello ordinato”, ancorché la modifica, con
21 l'inserimento della leva, una volta eseguita renda l'infisso perfettamente funzionale e completo, si ritiene congruo riconoscere per tale voce un aumento fino al doppio del costo stimato dal CTU sia in considerazione della svalutazione dell'infisso per effetto di tale modifica sia dei maggiori tempi necessari per effettuare, ex post, un tale intervento in loco su diversi alloggi. Essendo 19 e non 30 gli infissi in cui è stato fatto l'intervento di inserimento dell'asta a leva, il costo complessivo riconoscibile per tale problematica va determinato in € 2.470 (19 x € 65 + aumento pari al doppio).
Con riguardo ai vizi acustici, nel corso delle operazioni peritali vi è stata una concorde rinuncia all'accertamento, avendo il consulente di parte attrice riconosciuto che gli infissi avevano le caratteristiche di fonoassorbenza previste in contratto.
Conclusivamente, i costi per porre rimedio ai difetti riferibili alla sola fornitura di infissi e zanzariere (esclusi, dunque, quelli dovuti alla posa in opera), risarcibili alla
[...]
e da addebitare a vanno quantificati, con le correzioni sopra Parte_1 CP_1
indicate, in complessivi € 22.983,34.
Considerato che la società attrice non ha corrisposto – circostanza questa pacifica e non contestata – l'ultima rata della fornitura di pari a € 11.145, al netto di IVA in CP_1
scadenza il 31/12/2021 (si osserva, a tale riguardo che la fattura prodotta dalla convenuta e oggetto della domanda riconvenzionale, n. SNC21002744 del 15/09/2021, al netto degli acconti già versati, reca un saldo di € 27.193,80, compresa IVA e non di €
37.193,80 come indicato in comparsa), tale importo a debito della va Parte_1
compensato con quanto alla stessa dovuto a fronte dei vizi come sopra quantificati.
Si osserva, infatti, che i vizi della fornitura sono risultati modesti rispetto a quelli riferibili alla posa in opera, avvenuta in maniera non corretta e diligente, e non vi sono quindi le condizioni per risolvere il contratto di fornitura ed escludere il pagamento del residuo prezzo pattuito.
Effettuata la compensazione, va dunque dichiarata tenuta a risarcire i danni CP_1
subiti dalla società attrice come sopra quantificati, con conseguente Parte_1
condanna a corrispondere in favore della predetta la somma di € 11.838,34, al netto di
IVA che può essere portata in detrazione trattandosi di rapporti tra imprese e maggiorata degli interessi di cui all'art. 1284, co. 4 c.c. da calcolarsi dalla presente sentenza al saldo.
Non meritano accoglimento le ulteriori pretese risarcitorie.
22 Quanto al regime delle spese legali, comprendenti anche quelle del giudizio presso il
Tribunale di Asti, concluso con la cancellazione dal ruolo a seguito di adesione all'eccezione di incompetenza ex art. 38 c.p.c. e nel cui corso era stato proposto anche procedimento di ATP dichiarato inammissibile (per la stessa eccezione di incompetenza), in considerazione della reciproca soccombenza e dell'accoglimento solo parziale della domanda, si giustifica l'integrale compensazione delle spese.
Le spese di CTU, come già liquidate con separato decreto, vanno poste in via definitiva a carico delle parti in ragione del 50% ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale di LÌ, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in ordine alle domande proposte da con citazione in Parte_1
riassunzione notificata il 26/04/2023 nei confronti di Controparte_1
in ordine alla domanda riconvenzionale da quest'ultima proposta, ogni
[...]
ulteriore domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: accertata la presenza di vizi nella fornitura e riconosciuto il diritto della società attrice al risarcimento dei danni quantificati nell'importo di € 22.983,34 al netto di IVA;
operata la compensazione con quanto ancora dovuto dalla società attrice alla convenuta a saldo del prezzo della fornitura di merce, pari a € 11.145 oltre IVA;
condanna a corrispondere a Controparte_1 [...]
la somma di € 11.838,34, esclusa IVA in quanto deducibile, Parte_1
maggiorata degli interessi di cui all'art. 1284, co. 4 c.c. dalla presente sentenza al saldo effettivo;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
pone le spese di CTU, come già liquidate, a carico definitivo delle parti, in ragione del
50% ciascuno.
Così deciso in LÌ, lì 26/08/2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Vacca
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