Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 102
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità dell'atto per violazione dell'art. 23 del D.L. n. 73/2022

    La certificazione dell'Università Politecnica delle Marche ha effetto solo sulla qualificazione dell'investimento, lasciando salvo il potere dell'Ufficio di censurare il credito sotto altri profili, in particolare per inesistenza delle attività di ricerca e sviluppo in concreto realizzate.

  • Rigettato
    Improcedibilità del giudizio per pendenza di giudizio pregiudiziale

    Non sussiste una piena coincidenza tra i fatti costitutivi dell'avviso di accertamento contestato nel precedente giudizio (IVA su fatture inesistenti) e l'atto di recupero del credito d'imposta oggetto del presente giudizio (inesistenza del presupposto costitutivo del credito R&S), pertanto non può essere disposta la sospensione.

  • Rigettato
    Omesso assolvimento dell'onere della prova ed al diritto ad una adeguata motivazione

    L'Amministrazione finanziaria ha fornito plurimi elementi precisi, univoci e concordanti per ritenere che il Consorzio non abbia effettuato le prestazioni di cui alle fatture emesse, basandosi sull'esame della documentazione acquisita che non consente una ricostruzione tecnica delle attività né l'individuazione dei ricercatori impiegati.

  • Rigettato
    Nullità dell'atto per violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e 42 D.p.r. 600/1973 in riferimento all'art. 3 D.L. 145/2013 – eccesso di potere per incompetenza tecnica

    La certificazione dell'Università Politecnica delle Marche ha effetto solo sulla qualificazione dell'investimento, lasciando salvo il potere dell'Ufficio di censurare il credito sotto altri profili, in particolare per inesistenza delle attività di ricerca e sviluppo in concreto realizzate.

  • Rigettato
    Nullità per violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del D.L. n. 145/2013 per effetto della certificazione universitaria

    La certificazione dell'Università Politecnica delle Marche ha effetto solo sulla qualificazione dell'investimento, lasciando salvo il potere dell'Ufficio di censurare il credito sotto altri profili, in particolare per inesistenza delle attività di ricerca e sviluppo in concreto realizzate.

  • Rigettato
    Illegittimità delle sanzioni tributarie applicate

    Il credito è stato considerato integralmente inesistente per mancanza dei presupposti costitutivi, non potendosi considerare legittimamente generato un credito fondato su prestazioni non eseguite. Nessuna incertezza normativa o di prassi ricorre nel caso di specie.

  • Rigettato
    Inapplicabilità delle sanzioni tributarie per obiettive condizioni di incertezza

    Nessuna incertezza normativa o di prassi vi è stata dal 2015 in poi, tale da giustificare la richiesta di inapplicabilità delle sanzioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 102
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno
    Numero : 102
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

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