Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 28/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 757/2025 RGAC
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Augusto SABATINI, presidente relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
dott. Maria Giuseppa SCOLARO, consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 757/2025 RGAC, posta in decisione all'udienza del giorno 27.1.2025 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, e vertente
TRA
; Parte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_1
PARTE AMMESSA AL GRATUITO PATROCINIO parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. CAFARELLI Melita del foro di Messina ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale della medesima in Messina (via Lenzi n. 18); pec: ; Email_1
APPELLANTE
E
; Controparte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_2 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. GIORDANO Maria Claudia del foro di Messina ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale della medesima in Messina
(via Dogali n. 25); pec: ; Email_2 APPELLATA
con l'intervento del
Rappresentante dell'Ufficio del P.M. presso la Procura Generale di Messina;
INTERVENIENTE
avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte appellata si costituiva con atto depositato in data 8.1.2025 chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
Il rappresentante dell'ufficio del P.M. con nota del 3.10.2024 chiedeva il rigetto dell'impugnazione.
Dato atto:
- della ritualità dell'instaurazione del contraddittorio mediante comunicazione del decreto presidenziale del 27.9.2024, eseguita dalla competente Cancelleria in modalità telematica in data 30.9.2024, ore 14.49) rispetto alla superiore data di “trattazione scritta” del 27.1.2025;
- dell'avvenuto deposito – entro i termini assegnati dal citato decreto – di istanze e note di trattazione scritta ad iniziativa di tutte le parti costituite in data 24.1.2025;
rilevato che, per concorde allegazione delle parti di lite, incontestatamente risulta cessata tra le medesime la materia del contendere (in esito a rinuncia agli atti del giudizio ad iniziativa di parte appellante, aderita – in virtù di rituale procura – dal costituito procuratore di parte appellata);
ritenuto che si versa in situazione presupposto già individuata come a ciò legittimante il Giudice che procede, secondo il principio di diritto da lungi consolidato in sede di legittimità ed in seguito più non mutato (per cui si v. Cass. Civ. Sez. I, sentenza n. 6850 del 24/3/2011) in virtù del quale:
«… Ai fini della declaratoria di estinzione del processo, ai sensi dell'articolo 306 C.P.C., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è necessaria solo quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione del giudizio, non rilevando a tal fine che la parte non costituita abbia un interesse a partecipare al giudizio o un interesse dipendente da quello ivi dedotto …»;
«… La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora invece ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali …»;
e che per l'effetto nulla osta a che si provveda in rito in conformità ai superiori petita, come in dispositivo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 100 e 306 C.P.C.
Nessuna statuizione, ovviamente, va assunta in punto di spese, in difetto di domanda da parte della costituita controparte di quella rinunciante.
A termini dell'art. 134 del T.U. n. 114 del 2002 e modif. succ., secondo cui:
«… (Recupero delle spese) 1. Se lo Stato non recupera ai sensi dell'articolo 133 e se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa.
2. La rivalsa può essere esercitata per le spese prenotate e anticipate quando per sentenza o transazione la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese, o nel caso di rinuncia all'azione o di estinzione del giudizio; può essere esercitata per le sole spese anticipate indipendentemente dalla somma o valore conseguito.
3. Nelle cause che vengono definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito, ed è vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio. Ogni patto contrario è nullo.
4. Quando il giudizio è estinto o rinunciato l'attore o l'impugnante diverso dalla parte ammessa al patrocinio è obbligato al pagamento delle spese prenotate a debito.
5. Nelle ipotesi di cancellazione ai sensi dell'articolo 309 del codice di procedura civile e nei casi di estinzione diversi da quelli previsti nei commi 2 e 4, tutte le parti sono tenute solidamente al pagamento delle spese prenotate a debito …»;
la competente Cancelleria, per le spese prenotate a debito ovvero per quelle anticipate nell'interesse della parte ammessa al gratuito patrocinio, è sin d'ora autorizzata ut supra alla rivalsa conseguente verso il beneficiario di dette prenotazioni ed anticipazioni.
P. Q. M.
così provvede:
1) dichiara l'estinzione del presente giudizio e ne dispone la cancellazione dal ruolo;
2) nulla per le spese;
3) autorizza la competente Cancelleria alla rivalsa per il recupero nei confronti delle parte già ammessa al gratuito patrocinio delle spese oggetto di prenotazione e/o anticipazione di cui alla superiore motivazione.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile, il giorno 27.1.2025
Il Presidente estensore (dott. Augusto SABATINI)