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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 27/02/2026, n. 1277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1277 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1277/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MAIO IGINA, Presidente e Relatore
CARIDI FRANCO, Giudice
TOCCI STEFANO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5302/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cittaducale
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 40/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RIETI sez. 2 e pubblicata il 26/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 320 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1007/2026 depositato il
26/02/2026
Richieste delle parti:
Appellante: si riporta agli atti
Appellato: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato lRicorrente_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Rappresentante_1, rappresentato e difeso per la carica dal dott. Difensore_1, ha proposto appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Rieti n. 40/2024, emessa in data 22.1.2024, depositata in data 26.3.2024, chiedendone la riforma, con vittoria di spese.
Con la pronuncia in esame è stato respinto il ricorso avverso un avviso di accertamento per IMU in relazione all'annualità 2018, avente ad oggetto immobili che l'ente appellante sostiene essere “immobili sociali”, destinati a edilizia convenzionata, dunque esenti da imposta.
Il primo giudice ha ritenuto l'avviso corredato di adeguata motivazione e non spettante l'agevolazione, non essendovi prova che i beni presentassero le caratteristiche di alloggi sociali, come tali esenti da imposta, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture del 22.4.2008.
Parte appellante ha censurato la sentenza per violazione di legge e illegittimità della motivazione.
Ha in particolare evidenziato che aveva presentato dichiarazione IMU per l'anno 2014, barrando la casella “esenzione” per tutti gli immobili in contestazione, e che nessuna motivazione era stata riportata nell'avviso impugnato sulla non spettanza dell'invocata esenzione;
che sulla destinazione sociale degli immobili era stata offerta prova con l'allegazione dei contratti di locazione e dei decreti di assegnazione emessi dal Comune di Cittaducale, oltre che con l'allegazione del bilancio chiuso al 31.12.2018, quest'ultimo comprovante come gli immobili oggetto della pretesa fossero tutti interamente finanziati da contributi pubblici.
Il Comune di Cittaducale si è costituito in giudizio per contestare le contrarie deduzioni e chiedere la conferma della sentenza impugnata;
ha chiesto dichiararsi inammissibile l'appello nella parte riguardante la disapplicazione delle sanzioni, sostenendo che si tratti di motivo nuovo, non proposto in primo grado.
L'Ater ha successivamente depositato numerose ordinanze della Corte di Cassazione con le quali erano state cassate con rinvio le pronunce intervenute in materia di Imu e Tasi nel contenzioso con altre amministrazioni comunali, nonché una memoria in cui ha insistito per l'accoglimento del gravame, previa occorrendo nomina di Ctu.
Il giudizio veniva chiamato all'udienza del 16.12.2025; Tuttavia, a causa del mancato funzionamento del collegamento audiovideo di una delle parti processuali, veniva rinviato all'udienza odierna.
La parte appellata depositava giurisprudenza favorevole.
All'odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello non sia meritevole di accoglimento.
Va premesso che il primo giudice ha correttamente osservato come l'avviso impugnato fosse adeguatamente motivato sui presupposti dell'imposizione, sull'indicazione degli immobili oggetto della pretesa, sulle norme di riferimento e sui criteri di calcolo dell'imposta.
Ha invero lamentato l'ATER l'omessa motivazione sulla non assoggettabilità degli immobili elencati ad esenzione d'imposta, errando - tuttavia - sui principi di riparto dell'onere probatorio, essendo consolidata la giurisprudenza nel sostenere che l'onere della prova sull'esenzione d'imposta grava su chi la invoca.
Ciò posto, va rilevato che l'ente appellante non ha adeguatamente assolto all'onere probatorio su di esso gravante.
Al riguardo, si ricorda che il legislatore, all'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 cit. ha previsto espressamente un'agevolazione consistente in una detrazione di Euro 200 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, risultando, pertanto, evidente la volontà del legislatore di differenziare gli alloggi ex IACP da quelli «sociali », che, invece, sono esenti dal prelievo per espressa disposizione di legge (art. 13, co. 2, lett. b, del D.L. n.201/2011 cit.).
La Suprema Corte è stata chiara nell'affermare che l'esenzione dal pagamento è prevista, pertanto, solo per gli immobili specificamente destinati ad alloggi sociali, cioè per gli immobili destinati alla locazione che abbiano le caratteristiche individuate dal decreto del ministero dell'infrastrutture, al che consegue che sono esenti dal pagamento non tutti gli alloggi IACP ma solo quelli che abbiano le caratteristiche indicate nei parametri stabiliti dal decreto ministeriale del 22 Aprile 2008. In particolare, «è alloggio sociale l'unità immobiliare destinata ad uso residenziale ed oggetto di locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati, i quali non sono in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato, essendo configurati tali immobili come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie. L'alloggio sociale deve essere dunque « adeguato, salubre, sicuro e costruito o recuperato nel rispetto delle caratteristiche tecnico-costruttive indicate agli articoli 16 e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457» e «deve essere costruito secondo principi di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico, utilizzando, ove possibile, fonti energetiche alternative», ed è altresì previsto quanto segue: «Nel caso di servizio di edilizia sociale in locazione si considera adeguato un alloggio con un numero di vani abitabili tendenzialmente non inferiore ai componenti del nucleo familiare - e comunque non superiore a cinque - oltre ai vani accessori quali bagno e cucina». Allo scopo di ravvisare il requisito oggettivo dell'imposta, occorre, quindi, distinguere gli «alloggi sociali», così come sopra definiti normativamente, dagli altri alloggi, siccome nella nozione di abitazione principale, per la quale è possibile applicare l'esenzione dell'imposta, vanno ricompresi anche gli immobili che, pur essendo di proprietà dell'ente, sono in sede di locazione destinati e inquadrabili tra gli alloggi sociali, in quanto idonei e volti a soddisfare la medesima finalità pubblica. Lo stesso
Dipartimento delle Finanze, nella risposta n. 15 delle FAQ del 3 giugno 2014 (confermata con la Circolare
MEF 1/DF del 18.3.2020), ha peraltro precisato che gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti in questione rientrano in siffatta ipotesi di assimilazione e quindi di esenzione solo nel caso in cui anche tali alloggi siano riconducibili nella definizione di alloggio sociale di cui al decreto ministeriale appena citato mentre in tutti gli altri casi, in cui non si può ricomprendere nell'ambito dell'alloggio sociale l'immobile posseduto dagli Istituti in questione, si applica la detrazione di Euro 200 (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 3844 del 15/02/2025, Rv. 674096 - 01).
Nel caso in esame la Corte di prime cure ha fatto buon governo di tali principi di diritto e va ribadito che l'appellante non ha fornito prova che gli alloggi per i quali richiede l'esenzione rispondano alle caratteristiche richieste dal decreto ministeriale del 22 Aprile 2008, essendosi limitato a versare in atti le copie di alcuni contratti di locazione, da cui certamente si deducono elementi di agevolazione per i conduttori, ma dai quali non può desumersi la sussistenza dei parametri sopra enucleati.
Neppure può essere accolta la richiesta di disporre una Ctu che nella fattispecie avrebbe una valenza sostitutiva dell'onere probatorio ricadente sulla parte.
Ne consegue che correttamente, nel caso in esame, può essere riconosciuta solo la detrazione di euro duecento.
La richiesta di disapplicazione delle sanzioni non merita accoglimento.
In merito alla "oggettiva incertezza dell'interpretazione normativa", la Suprema Corte insegna che, in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'incertezza normativa oggettiva - causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, alla stregua dell'art. 10, comma
3, del d.lgs. n. 212 del 2000 e dell'art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992 - postula una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, riferita non già ad un generico contribuente, né a quei contribuenti che, per loro perizia professionale, sono capaci di interpretazione normativa qualificata, né all'Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell'ordinamento a cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione;
ne consegue che la condizione di obiettiva incertezza normativa consiste, pertanto, in un'oggettiva impossibilità, accertabile esclusivamente dal giudice, d'individuare la norma giuridica in cui sussumere un caso di specie, mentre resta irrilevante l'incertezza soggettiva, derivante dall'ignoranza incolpevole del diritto o dall'erronea interpretazione della normativa o dei fatti di causa (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 15144 del
06/06/2025).
Nel caso in esame non si riscontra alcuna obiettiva incertezza normativa, ma anzi, i parametri ricognitivi applicabili agli "alloggi sociali" sono chiaramente enucleati dalla normativa secondaria applicabile alla presente causa come sopra evidenziato. La complessità interpretativa, piuttosto, costituisce grave motivo di giustificazione della compensazione delle spese di lite.
L'appello conclusivamente non merita accoglimento e le spese del giudizio, a causa della suddetta complessità interpretativa, sono compensate.
P.Q.M.
la Corte respinge l'appello e compensa le spese.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MAIO IGINA, Presidente e Relatore
CARIDI FRANCO, Giudice
TOCCI STEFANO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5302/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cittaducale
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 40/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RIETI sez. 2 e pubblicata il 26/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 320 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1007/2026 depositato il
26/02/2026
Richieste delle parti:
Appellante: si riporta agli atti
Appellato: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato lRicorrente_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Rappresentante_1, rappresentato e difeso per la carica dal dott. Difensore_1, ha proposto appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Rieti n. 40/2024, emessa in data 22.1.2024, depositata in data 26.3.2024, chiedendone la riforma, con vittoria di spese.
Con la pronuncia in esame è stato respinto il ricorso avverso un avviso di accertamento per IMU in relazione all'annualità 2018, avente ad oggetto immobili che l'ente appellante sostiene essere “immobili sociali”, destinati a edilizia convenzionata, dunque esenti da imposta.
Il primo giudice ha ritenuto l'avviso corredato di adeguata motivazione e non spettante l'agevolazione, non essendovi prova che i beni presentassero le caratteristiche di alloggi sociali, come tali esenti da imposta, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture del 22.4.2008.
Parte appellante ha censurato la sentenza per violazione di legge e illegittimità della motivazione.
Ha in particolare evidenziato che aveva presentato dichiarazione IMU per l'anno 2014, barrando la casella “esenzione” per tutti gli immobili in contestazione, e che nessuna motivazione era stata riportata nell'avviso impugnato sulla non spettanza dell'invocata esenzione;
che sulla destinazione sociale degli immobili era stata offerta prova con l'allegazione dei contratti di locazione e dei decreti di assegnazione emessi dal Comune di Cittaducale, oltre che con l'allegazione del bilancio chiuso al 31.12.2018, quest'ultimo comprovante come gli immobili oggetto della pretesa fossero tutti interamente finanziati da contributi pubblici.
Il Comune di Cittaducale si è costituito in giudizio per contestare le contrarie deduzioni e chiedere la conferma della sentenza impugnata;
ha chiesto dichiararsi inammissibile l'appello nella parte riguardante la disapplicazione delle sanzioni, sostenendo che si tratti di motivo nuovo, non proposto in primo grado.
L'Ater ha successivamente depositato numerose ordinanze della Corte di Cassazione con le quali erano state cassate con rinvio le pronunce intervenute in materia di Imu e Tasi nel contenzioso con altre amministrazioni comunali, nonché una memoria in cui ha insistito per l'accoglimento del gravame, previa occorrendo nomina di Ctu.
Il giudizio veniva chiamato all'udienza del 16.12.2025; Tuttavia, a causa del mancato funzionamento del collegamento audiovideo di una delle parti processuali, veniva rinviato all'udienza odierna.
La parte appellata depositava giurisprudenza favorevole.
All'odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello non sia meritevole di accoglimento.
Va premesso che il primo giudice ha correttamente osservato come l'avviso impugnato fosse adeguatamente motivato sui presupposti dell'imposizione, sull'indicazione degli immobili oggetto della pretesa, sulle norme di riferimento e sui criteri di calcolo dell'imposta.
Ha invero lamentato l'ATER l'omessa motivazione sulla non assoggettabilità degli immobili elencati ad esenzione d'imposta, errando - tuttavia - sui principi di riparto dell'onere probatorio, essendo consolidata la giurisprudenza nel sostenere che l'onere della prova sull'esenzione d'imposta grava su chi la invoca.
Ciò posto, va rilevato che l'ente appellante non ha adeguatamente assolto all'onere probatorio su di esso gravante.
Al riguardo, si ricorda che il legislatore, all'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 cit. ha previsto espressamente un'agevolazione consistente in una detrazione di Euro 200 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, risultando, pertanto, evidente la volontà del legislatore di differenziare gli alloggi ex IACP da quelli «sociali », che, invece, sono esenti dal prelievo per espressa disposizione di legge (art. 13, co. 2, lett. b, del D.L. n.201/2011 cit.).
La Suprema Corte è stata chiara nell'affermare che l'esenzione dal pagamento è prevista, pertanto, solo per gli immobili specificamente destinati ad alloggi sociali, cioè per gli immobili destinati alla locazione che abbiano le caratteristiche individuate dal decreto del ministero dell'infrastrutture, al che consegue che sono esenti dal pagamento non tutti gli alloggi IACP ma solo quelli che abbiano le caratteristiche indicate nei parametri stabiliti dal decreto ministeriale del 22 Aprile 2008. In particolare, «è alloggio sociale l'unità immobiliare destinata ad uso residenziale ed oggetto di locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati, i quali non sono in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato, essendo configurati tali immobili come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie. L'alloggio sociale deve essere dunque « adeguato, salubre, sicuro e costruito o recuperato nel rispetto delle caratteristiche tecnico-costruttive indicate agli articoli 16 e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457» e «deve essere costruito secondo principi di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico, utilizzando, ove possibile, fonti energetiche alternative», ed è altresì previsto quanto segue: «Nel caso di servizio di edilizia sociale in locazione si considera adeguato un alloggio con un numero di vani abitabili tendenzialmente non inferiore ai componenti del nucleo familiare - e comunque non superiore a cinque - oltre ai vani accessori quali bagno e cucina». Allo scopo di ravvisare il requisito oggettivo dell'imposta, occorre, quindi, distinguere gli «alloggi sociali», così come sopra definiti normativamente, dagli altri alloggi, siccome nella nozione di abitazione principale, per la quale è possibile applicare l'esenzione dell'imposta, vanno ricompresi anche gli immobili che, pur essendo di proprietà dell'ente, sono in sede di locazione destinati e inquadrabili tra gli alloggi sociali, in quanto idonei e volti a soddisfare la medesima finalità pubblica. Lo stesso
Dipartimento delle Finanze, nella risposta n. 15 delle FAQ del 3 giugno 2014 (confermata con la Circolare
MEF 1/DF del 18.3.2020), ha peraltro precisato che gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti in questione rientrano in siffatta ipotesi di assimilazione e quindi di esenzione solo nel caso in cui anche tali alloggi siano riconducibili nella definizione di alloggio sociale di cui al decreto ministeriale appena citato mentre in tutti gli altri casi, in cui non si può ricomprendere nell'ambito dell'alloggio sociale l'immobile posseduto dagli Istituti in questione, si applica la detrazione di Euro 200 (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 3844 del 15/02/2025, Rv. 674096 - 01).
Nel caso in esame la Corte di prime cure ha fatto buon governo di tali principi di diritto e va ribadito che l'appellante non ha fornito prova che gli alloggi per i quali richiede l'esenzione rispondano alle caratteristiche richieste dal decreto ministeriale del 22 Aprile 2008, essendosi limitato a versare in atti le copie di alcuni contratti di locazione, da cui certamente si deducono elementi di agevolazione per i conduttori, ma dai quali non può desumersi la sussistenza dei parametri sopra enucleati.
Neppure può essere accolta la richiesta di disporre una Ctu che nella fattispecie avrebbe una valenza sostitutiva dell'onere probatorio ricadente sulla parte.
Ne consegue che correttamente, nel caso in esame, può essere riconosciuta solo la detrazione di euro duecento.
La richiesta di disapplicazione delle sanzioni non merita accoglimento.
In merito alla "oggettiva incertezza dell'interpretazione normativa", la Suprema Corte insegna che, in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'incertezza normativa oggettiva - causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, alla stregua dell'art. 10, comma
3, del d.lgs. n. 212 del 2000 e dell'art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992 - postula una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, riferita non già ad un generico contribuente, né a quei contribuenti che, per loro perizia professionale, sono capaci di interpretazione normativa qualificata, né all'Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell'ordinamento a cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione;
ne consegue che la condizione di obiettiva incertezza normativa consiste, pertanto, in un'oggettiva impossibilità, accertabile esclusivamente dal giudice, d'individuare la norma giuridica in cui sussumere un caso di specie, mentre resta irrilevante l'incertezza soggettiva, derivante dall'ignoranza incolpevole del diritto o dall'erronea interpretazione della normativa o dei fatti di causa (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 15144 del
06/06/2025).
Nel caso in esame non si riscontra alcuna obiettiva incertezza normativa, ma anzi, i parametri ricognitivi applicabili agli "alloggi sociali" sono chiaramente enucleati dalla normativa secondaria applicabile alla presente causa come sopra evidenziato. La complessità interpretativa, piuttosto, costituisce grave motivo di giustificazione della compensazione delle spese di lite.
L'appello conclusivamente non merita accoglimento e le spese del giudizio, a causa della suddetta complessità interpretativa, sono compensate.
P.Q.M.
la Corte respinge l'appello e compensa le spese.