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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 22/10/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 866/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio in esito all'udienza di discussione del 15/09/2025 tenuta mediante trattazione scritta, letti gli scritti conclusionali e le note d'udienza in atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 866/2024 R.G., promossa da:
STUDIO OT E ASSOCIATI DEGLI AVV.TI GIULIANO OT E
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. CP_1 P.IVA_1 CP_1
, e dell'Avv. OT GIULIANO ( ) con
[...] C.F._1 domicilio eletto in Milano, via privata Giovannino De Grassi 3
(20123),presso il difensore.
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv.. Controparte_2 P.IVA_2
IE AS, e dell'Avv. LETO GISELLA ( ) C.F._2
VIA TOMASSETTI 12 00161 ROMA;
, con domicilio eletto in VIA ARABIA
30 87100 COSENZA presso il difensore.
CONVENUTO
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale adito, respinta ogni diversa richiesta,
pagina1 di 8 - accertare l'iniquità dei compensi stabiliti nella convenzione del 13 aprile
2022 e la vessatorietà della clausola che li determina, alla luce dei commi
4 e 5 lettera g dell'art. 13 bis L. 31 dicembre 2012 n° 247 e comunque la sua nullità, insieme a quella delle clausole determinative dei compensi contenute nelle convenzioni che l'hanno preceduta e che da questa sono state poste nel nulla, ai sensi del comma 4 dell'art. 13 della medesima
Legge, alla luce dell'art. 1418 c.c. e pertanto, in forza di quanto dispongono il comma 10 del citato art. 13bis della Legge Professionale
247/2012 e il secondo comma dell'art. 1419 c.c.;
- determinare, per gli effetti del combinato disposto del 2° comma dell'art. 1419 e del comma 10 dell'art. 13bis della Legge Professionale 247/2012 i compensi spettanti all'Associazione Professionale ricorrente alla luce del
D.M. n° 147/2022 e ss. mm. e delle tabelle ad esso allegate e, di conseguenza,
- condannare in persona del suo Presidente Controparte_2 al pagamento a favore di e Associati degli Controparte_3 Parte_1
Avv.ti Giuliano Votta e in persona dei soci e legali CP_1 rappresentanti Giuliano Votta e , per le causali descritte in atti, CP_1 della somma di € 3.029,99 o quella maggiore o minore ritenuta giusta, con gli interessi al tasso previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (art. 5 Dlgs 9 ottobre 2002 n°
231), dalla data di invio delle parcelle fino al saldo;
- condannare parte resistente al rimborso a favore della ricorrente delle spese processuali, con l'aumento del 30% previsto dall'art. 4, comma 1 bis, del D.M. n.55/2014 e ss. mm. compresi spese generali nella misura del 15% e contributo alla revidenza. Pt_2
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
1) IN VIA PRELIMINARE:
Accertare il difetto di competenza territoriale, per le motivazioni esposte in narrativa e, per l'effetto, dichiarare la relativa incompetenza del Tribunale di Lanciano con relativa competenza territoriale del Tribunale Ordinario di
Cosenza.
pagina2 di 8 2) IN VIA PRELIMINARE GRADATA:
Accertare la frammentazione dei giudizi ed indicare quale Foro unico competente il Tribunale di Milano, come esposto in narrativa.
3) IN VIA PRELIMINARE SUBORDINATA:
Accertare la inapplicabilità della normativa sull'Equo Compenso nel caso odierno per palese carenza dei requisiti e dei presupposti in capo alla
Società , per i motivi espressi in narrativa e, per Controparte_4
l'effetto, rigettare la domanda di controparte con relativa condanna alle spese ed onorari di giudizio da addebitare alla parte ricorrente.
4) NEL MERITO:
Accertare l'avvenuta contrattazione, nella fase precontrattuale, nella definizione degli accordi di convenzione sottoscritti, nonché l'errata interpretazione delle disposizioni sul patto quota lite e, pertanto, rigettare le domande avanzate dalla controparte in tema di equo compenso con relativa conferma di validità delle convenzioni legittimamente stipulate tra le parti confermando il compenso di euro 1.270,01 per come in narrativa.
5) IN VIA SUBORDINATA:
Nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese di controparte l'errato calcolo del compenso asseritamente preteso sulla scorta di una interpretazione contraria ai dettami normativi e, per l'effetto, rideterminare, secondo quanto stabilito dal DM 55/2014, gli importi effettivi da riconoscere alla controparte
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
Con ricorso iscritto il 10/12/24, lo Studio ha citato Parte_3 in giudizio per ottenere l'accertamento della nullità Controparte_2 delle convenzioni sui compensi professionali stipulate tra le parti e la conseguente liquidazione giudiziale dei compensi spettanti per l'attività difensiva svolta nel giudizio 345/2021 RGE del Tribunale di Lanciano.
Ha dedotto la nullità delle convenzioni regolanti i rapporti tra le parti, in particolare quella datata 13/04/2022, contenenti clausole di pagina3 di 8 determinazione dei compensi nulle per violazione del divieto del patto di quota lite e delle disposizioni in materia di equo compenso di cui agli artt-
13, comma 4 e 13-bis della, della L. n. 247/2012, in quanto convenzioni unilateralmente predisposte dalla convenuta in violazione dei parametri ministeriali.
Il decreto di fissazione dell'udienza è stato notificato alla parte convenuta che si è costituita contestando la domanda. La convenuta ha eccepito il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Lanciano e sostenuto la competenza del tribunale di Cosenza, in subordine del
Tribunale di Milano;
l'inapplicabilità della normativa sull'equo compenso;
la validità delle pattuizioni assunte a fronte di specifica contrattazione, , in subordine la rideterminazione secondo i parametri di cui al DM 55/2014
Il giudizio di natura documentale è stato rinviato per la discussione e decisione all'udienza del 15/09/2025 tenuta mediante trattazione scritta, con assegnazione dei termini per memorie conclusionali
DIRITTO
I. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale, da rigettare perché infondata
II. Il ricorso presentato ai sensi del DLGS 150/11 introduce una domanda di determinazione del compenso del professionista.
L'art.14 co.2 del detto decreto individua la competenza funzionale inderogabile del Tribunale dinanzi al quale si è svolta la procedura in relazione alla quale è chiesta la liquidazione del compenso. La richiesta attiene la procedura esecutiva n. 345/2021 RGE di questo
Tribunale che pertanto è l'unico competente a decidere sulla controversia. (Cass. Civ., Sez. VI, ord. n. 548/2017).
III. Non depone in senso contrario la clausola n. 9 della convenzione che non indica la competenza esclusiva del Tribunale di Cosenza.
Assume pertanto rilievo l'art.29, co.2, c.p.c. secondo cui "l'accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito".
IV. Anche l'eccezione di indebito frazionamento del credito va rigettata,
pagina4 di 8 in quanto la competenza prevista dall'art.14 del D.Lgs. n.150/2011 ha natura funzionale e territoriale inderogabile, e ne consegue che alla parte ricorrente è consentito unicamente avanzare la domanda dinanzi al Tribunale inderogabilmente competente. L'eccezione assumerebbe tutt'al più rilevo nel caso, qui non rinveniente, di presentazione plurime e separate domande di liquidazione di compensi per attività svolte dinanzi a questo Tribunale.
V. Ne merito, deve innanzi tutto rilevarsi che parte ricorrente chiede la nullità delle clausole vessatorie contenute nell'accordo del
13/04/2022 e negli accordi precedenti. la normativa generale codicistica prevede che alla dichiarazione di nullità di una clausola contrattuale non segua la nullità dell'intero contratto. Nel consegue che all'accordo del 13/04/22 resta valido per tutto quanto non attinto dal presente giudizio, in primis la la statuizione secondo cui
“Il presente annulla e sostituisce ogni altro pregresso accordo precedentemente intercorso tra le parti".
VI. Questo rende superfluo il richiamo di parte attrice alle convenzioni preesistenti, avendole consensualmente già annullate
VII. La clausola della convenzione del 13 aprile 2022 che determina il compenso dell'avvocato in una percentuale degli importi effettivamente recuperati dai debitori è affetta da nullità per violazione del divieto del patto di quota lite sancito dall'art. 13, comma 4, della L. n. 247/2012, che vieta espressamente "i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa".
VIII. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "il patto di quota lite è integrato anche nel caso in cui il compenso dell'avvocato sia convenzionalmente correlato al risultato pratico dell'attività svolta, realizzandosi in tal modo la partecipazione del professionista agli interessi pratici esterni alla prestazione richiestagli, che il divieto suddetto mira a scongiurare" (Cass. Civ., Sez. II, sent. n.
23738/2024).
IX. Nel caso di specie, la convenzione del 13 aprile 2022 prevedeva pagina5 di 8 che il compenso dell'avvocato fosse determinato in una percentuale degli importi effettivamente incassati dai debitori, con la conseguenza che in caso di mancato recupero (come avvenuto per entrambe le procedure in questione, conclusesi con estinzione per mancato ritrovamento dei veicoli) nessun compenso sarebbe spettato al professionista. Tale pattuizione integra chiaramente un patto di quota lite vietato, in quanto subordina il diritto al compenso al risultato pratico dell'attività svolta, indipendentemente dall'impegno professionale profuso e dalla correttezza dell'operato del legale.
X. Accertata la nullità della clausola determinativa del compenso per violazione del divieto del patto di quota lite, Analogo rilevo va formulato in relazione alle censure di nullità formulate dal ricorrente relative all'art. 13-bis della L. n. 247/2012 in materia di equo compenso: L'evidente scostamento portato nelle pattuizioni richiamate rispetto ai minimi tariffari costituisce evidente squilibrio a svantaggio del professionista, a fronte del quale non si rinvengono pattuizioni compensative, anzi, in senso ulteriormente deteriore della condizione del professionista si profilano le clausole secondo cui Gli incarichi saranno affidati in relazione alle esigenze di
[...]
senza obblighi in capo alla stessa di garantire un CP_2 numero minimo di pratiche da trattare, oppure “Il Professionista rinuncia a favore della Committente, alla richiesta di distrazione delle spese liquidate dall'autorità competente ritenendo congruo il compenso pattuito come da schema compensi del presente contratto. quest'ultima, in particolare, pone la contraente in condizione di beneficiare di eventuali differenze in melius sulle liquidazioni giudiziali delle spese rispetto alle pattuizioni intercorse con il professionista
XI. Risulta invece irrilevante ai fini della decisione l'esame circa la natura partecipata o unilaterale della predisposizione del testo della convenzione, sia poiché in entrambi i casi la pattuizione sarebbe comunque nulla per violazione di norma imperativa. Il tenore con cui le parti descrivono i rispettivi contegni sia in fase di pagina6 di 8 contrattazione che di esecuzione degli accordi non ha utilità pratica.
XII. A seguito della nullità della clausola di determinazione del compenso, questo va liquidato sulla base dei parametri ministeriali vigenti
XIII. Il procedimento RGE del Tribunale di Lanciano ha avuto ad oggetto un ricorso per sequestro di autoveicolo ai sensi dell'art.7 l 436/27;
XIV. La liquidazione del compenso per tale procedura è già stata effettuata dal G.E. come risulta dall'ordinanza di assegnazione del
25/03/2024. Il GE ha applicato i valori mediani di cui alla tabella n
16 per procedure esecutive mobiliari, tenendo a riferimento il valore di realizzo ricompreso nello scaglione fino ad € 26.000,00. Non si rinviene agli atti la nota spese depositata nell'ambito della procedura. La parcella inviata dagli avv. Votta a il CP_2
30/07/24 (doc.26b) richiama i compensi indicati in tabella per lo scaglione di valore superiore ad € 26.000, alle quali applica maggiorazioni di cui all'art.
4. Nell'ambito della procedura il ricavato ammonta ad € 10.881,71, ed il credito della procedente è stato determinato in € 24.997,47. Ne consegue che il corretto scaglione di valore è quello tenuto a riferimento dal GE (fino a 26000,00)
Inoltre non si rinvengono ragioni che possano giustificare la maggiorazione richiesta ai sensi dell'art.4, dato che le allegazioni documentali contemplano il ricorso che non tratta questioni di diritto di complessità particolare, oltre a varie istanze di differimento per attività di notifica. Si tratta d'altro canto di valutazioni già effettuate dal G:E: in seno alla procedura dalle quali non si rinviene ragione di scostamento.
XV. Ne consegue che la, liquidazione in favore del professionista può essere effettuata in conformità alle valutazioni del G.E. nella suddetta procedura, assunte per la liquidazione dele spese di lite in favore della parte, e quindi in € 1.314,78 di cui € 857,00 per compensi, € 128,55 per spese generali, € 39.42 per CAP e €
225,49 per IVA, € 64,32 per esborsi, questi ultimi indicati nella parcella del 30/07/24 alla convenuta e non specificamente pagina7 di 8 contestate
XVI. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come segue secondo tabella allegata al DM 147/2022, per il valore della domanda:
Fase studio 425
Fase introduttiva 425
Fase istruttoria - trattazione 425 ridotta per causa documentale
Fase decisionale 425 ridotta per difetto evenienze
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara nulle le clausole determinative del compenso contenute nella convenzione del 13/04/22 per contrasto con il disposto di cui agli art.13, comma 4, e 13 bis co 4 della L. n. 247/2012;
2) liquida in favore dello e Associati degli Avv.ti Giuliano Parte_1
Votta e per le prestazioni professionali svolte nel CP_1 giudizio 345/21 RGE del Tribunale di Lanciano il compenso in
€ 1.314,78 di cui € 857,00 per compensi, € 128,55 per spese generali, € 39.42 per CAP e € 225,49 per IVA, € 64,32 per esborsi,
e condanna la convenuta al pagamento in favore della ricorrente delle somme così determinate, con interessi dalla domanda;
3) Condanna la convenuta a pagare a parte Controparte_2 ricorrente le spese di lite che liquida in € 1.700,00 per compensi ed
€ 145,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali cpa ed iva di legge se dovuta
4) Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Sentenza resa ex art. 429 cpc e 127 ter cpc pubblicata mediante deposito con esonero da lettura per trattazione scritta dell'udienza di discussione
Lanciano, 20 ottobre 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
pagina8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio in esito all'udienza di discussione del 15/09/2025 tenuta mediante trattazione scritta, letti gli scritti conclusionali e le note d'udienza in atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 866/2024 R.G., promossa da:
STUDIO OT E ASSOCIATI DEGLI AVV.TI GIULIANO OT E
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. CP_1 P.IVA_1 CP_1
, e dell'Avv. OT GIULIANO ( ) con
[...] C.F._1 domicilio eletto in Milano, via privata Giovannino De Grassi 3
(20123),presso il difensore.
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv.. Controparte_2 P.IVA_2
IE AS, e dell'Avv. LETO GISELLA ( ) C.F._2
VIA TOMASSETTI 12 00161 ROMA;
, con domicilio eletto in VIA ARABIA
30 87100 COSENZA presso il difensore.
CONVENUTO
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale adito, respinta ogni diversa richiesta,
pagina1 di 8 - accertare l'iniquità dei compensi stabiliti nella convenzione del 13 aprile
2022 e la vessatorietà della clausola che li determina, alla luce dei commi
4 e 5 lettera g dell'art. 13 bis L. 31 dicembre 2012 n° 247 e comunque la sua nullità, insieme a quella delle clausole determinative dei compensi contenute nelle convenzioni che l'hanno preceduta e che da questa sono state poste nel nulla, ai sensi del comma 4 dell'art. 13 della medesima
Legge, alla luce dell'art. 1418 c.c. e pertanto, in forza di quanto dispongono il comma 10 del citato art. 13bis della Legge Professionale
247/2012 e il secondo comma dell'art. 1419 c.c.;
- determinare, per gli effetti del combinato disposto del 2° comma dell'art. 1419 e del comma 10 dell'art. 13bis della Legge Professionale 247/2012 i compensi spettanti all'Associazione Professionale ricorrente alla luce del
D.M. n° 147/2022 e ss. mm. e delle tabelle ad esso allegate e, di conseguenza,
- condannare in persona del suo Presidente Controparte_2 al pagamento a favore di e Associati degli Controparte_3 Parte_1
Avv.ti Giuliano Votta e in persona dei soci e legali CP_1 rappresentanti Giuliano Votta e , per le causali descritte in atti, CP_1 della somma di € 3.029,99 o quella maggiore o minore ritenuta giusta, con gli interessi al tasso previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (art. 5 Dlgs 9 ottobre 2002 n°
231), dalla data di invio delle parcelle fino al saldo;
- condannare parte resistente al rimborso a favore della ricorrente delle spese processuali, con l'aumento del 30% previsto dall'art. 4, comma 1 bis, del D.M. n.55/2014 e ss. mm. compresi spese generali nella misura del 15% e contributo alla revidenza. Pt_2
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
1) IN VIA PRELIMINARE:
Accertare il difetto di competenza territoriale, per le motivazioni esposte in narrativa e, per l'effetto, dichiarare la relativa incompetenza del Tribunale di Lanciano con relativa competenza territoriale del Tribunale Ordinario di
Cosenza.
pagina2 di 8 2) IN VIA PRELIMINARE GRADATA:
Accertare la frammentazione dei giudizi ed indicare quale Foro unico competente il Tribunale di Milano, come esposto in narrativa.
3) IN VIA PRELIMINARE SUBORDINATA:
Accertare la inapplicabilità della normativa sull'Equo Compenso nel caso odierno per palese carenza dei requisiti e dei presupposti in capo alla
Società , per i motivi espressi in narrativa e, per Controparte_4
l'effetto, rigettare la domanda di controparte con relativa condanna alle spese ed onorari di giudizio da addebitare alla parte ricorrente.
4) NEL MERITO:
Accertare l'avvenuta contrattazione, nella fase precontrattuale, nella definizione degli accordi di convenzione sottoscritti, nonché l'errata interpretazione delle disposizioni sul patto quota lite e, pertanto, rigettare le domande avanzate dalla controparte in tema di equo compenso con relativa conferma di validità delle convenzioni legittimamente stipulate tra le parti confermando il compenso di euro 1.270,01 per come in narrativa.
5) IN VIA SUBORDINATA:
Nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese di controparte l'errato calcolo del compenso asseritamente preteso sulla scorta di una interpretazione contraria ai dettami normativi e, per l'effetto, rideterminare, secondo quanto stabilito dal DM 55/2014, gli importi effettivi da riconoscere alla controparte
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
Con ricorso iscritto il 10/12/24, lo Studio ha citato Parte_3 in giudizio per ottenere l'accertamento della nullità Controparte_2 delle convenzioni sui compensi professionali stipulate tra le parti e la conseguente liquidazione giudiziale dei compensi spettanti per l'attività difensiva svolta nel giudizio 345/2021 RGE del Tribunale di Lanciano.
Ha dedotto la nullità delle convenzioni regolanti i rapporti tra le parti, in particolare quella datata 13/04/2022, contenenti clausole di pagina3 di 8 determinazione dei compensi nulle per violazione del divieto del patto di quota lite e delle disposizioni in materia di equo compenso di cui agli artt-
13, comma 4 e 13-bis della, della L. n. 247/2012, in quanto convenzioni unilateralmente predisposte dalla convenuta in violazione dei parametri ministeriali.
Il decreto di fissazione dell'udienza è stato notificato alla parte convenuta che si è costituita contestando la domanda. La convenuta ha eccepito il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Lanciano e sostenuto la competenza del tribunale di Cosenza, in subordine del
Tribunale di Milano;
l'inapplicabilità della normativa sull'equo compenso;
la validità delle pattuizioni assunte a fronte di specifica contrattazione, , in subordine la rideterminazione secondo i parametri di cui al DM 55/2014
Il giudizio di natura documentale è stato rinviato per la discussione e decisione all'udienza del 15/09/2025 tenuta mediante trattazione scritta, con assegnazione dei termini per memorie conclusionali
DIRITTO
I. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale, da rigettare perché infondata
II. Il ricorso presentato ai sensi del DLGS 150/11 introduce una domanda di determinazione del compenso del professionista.
L'art.14 co.2 del detto decreto individua la competenza funzionale inderogabile del Tribunale dinanzi al quale si è svolta la procedura in relazione alla quale è chiesta la liquidazione del compenso. La richiesta attiene la procedura esecutiva n. 345/2021 RGE di questo
Tribunale che pertanto è l'unico competente a decidere sulla controversia. (Cass. Civ., Sez. VI, ord. n. 548/2017).
III. Non depone in senso contrario la clausola n. 9 della convenzione che non indica la competenza esclusiva del Tribunale di Cosenza.
Assume pertanto rilievo l'art.29, co.2, c.p.c. secondo cui "l'accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito".
IV. Anche l'eccezione di indebito frazionamento del credito va rigettata,
pagina4 di 8 in quanto la competenza prevista dall'art.14 del D.Lgs. n.150/2011 ha natura funzionale e territoriale inderogabile, e ne consegue che alla parte ricorrente è consentito unicamente avanzare la domanda dinanzi al Tribunale inderogabilmente competente. L'eccezione assumerebbe tutt'al più rilevo nel caso, qui non rinveniente, di presentazione plurime e separate domande di liquidazione di compensi per attività svolte dinanzi a questo Tribunale.
V. Ne merito, deve innanzi tutto rilevarsi che parte ricorrente chiede la nullità delle clausole vessatorie contenute nell'accordo del
13/04/2022 e negli accordi precedenti. la normativa generale codicistica prevede che alla dichiarazione di nullità di una clausola contrattuale non segua la nullità dell'intero contratto. Nel consegue che all'accordo del 13/04/22 resta valido per tutto quanto non attinto dal presente giudizio, in primis la la statuizione secondo cui
“Il presente annulla e sostituisce ogni altro pregresso accordo precedentemente intercorso tra le parti".
VI. Questo rende superfluo il richiamo di parte attrice alle convenzioni preesistenti, avendole consensualmente già annullate
VII. La clausola della convenzione del 13 aprile 2022 che determina il compenso dell'avvocato in una percentuale degli importi effettivamente recuperati dai debitori è affetta da nullità per violazione del divieto del patto di quota lite sancito dall'art. 13, comma 4, della L. n. 247/2012, che vieta espressamente "i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa".
VIII. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "il patto di quota lite è integrato anche nel caso in cui il compenso dell'avvocato sia convenzionalmente correlato al risultato pratico dell'attività svolta, realizzandosi in tal modo la partecipazione del professionista agli interessi pratici esterni alla prestazione richiestagli, che il divieto suddetto mira a scongiurare" (Cass. Civ., Sez. II, sent. n.
23738/2024).
IX. Nel caso di specie, la convenzione del 13 aprile 2022 prevedeva pagina5 di 8 che il compenso dell'avvocato fosse determinato in una percentuale degli importi effettivamente incassati dai debitori, con la conseguenza che in caso di mancato recupero (come avvenuto per entrambe le procedure in questione, conclusesi con estinzione per mancato ritrovamento dei veicoli) nessun compenso sarebbe spettato al professionista. Tale pattuizione integra chiaramente un patto di quota lite vietato, in quanto subordina il diritto al compenso al risultato pratico dell'attività svolta, indipendentemente dall'impegno professionale profuso e dalla correttezza dell'operato del legale.
X. Accertata la nullità della clausola determinativa del compenso per violazione del divieto del patto di quota lite, Analogo rilevo va formulato in relazione alle censure di nullità formulate dal ricorrente relative all'art. 13-bis della L. n. 247/2012 in materia di equo compenso: L'evidente scostamento portato nelle pattuizioni richiamate rispetto ai minimi tariffari costituisce evidente squilibrio a svantaggio del professionista, a fronte del quale non si rinvengono pattuizioni compensative, anzi, in senso ulteriormente deteriore della condizione del professionista si profilano le clausole secondo cui Gli incarichi saranno affidati in relazione alle esigenze di
[...]
senza obblighi in capo alla stessa di garantire un CP_2 numero minimo di pratiche da trattare, oppure “Il Professionista rinuncia a favore della Committente, alla richiesta di distrazione delle spese liquidate dall'autorità competente ritenendo congruo il compenso pattuito come da schema compensi del presente contratto. quest'ultima, in particolare, pone la contraente in condizione di beneficiare di eventuali differenze in melius sulle liquidazioni giudiziali delle spese rispetto alle pattuizioni intercorse con il professionista
XI. Risulta invece irrilevante ai fini della decisione l'esame circa la natura partecipata o unilaterale della predisposizione del testo della convenzione, sia poiché in entrambi i casi la pattuizione sarebbe comunque nulla per violazione di norma imperativa. Il tenore con cui le parti descrivono i rispettivi contegni sia in fase di pagina6 di 8 contrattazione che di esecuzione degli accordi non ha utilità pratica.
XII. A seguito della nullità della clausola di determinazione del compenso, questo va liquidato sulla base dei parametri ministeriali vigenti
XIII. Il procedimento RGE del Tribunale di Lanciano ha avuto ad oggetto un ricorso per sequestro di autoveicolo ai sensi dell'art.7 l 436/27;
XIV. La liquidazione del compenso per tale procedura è già stata effettuata dal G.E. come risulta dall'ordinanza di assegnazione del
25/03/2024. Il GE ha applicato i valori mediani di cui alla tabella n
16 per procedure esecutive mobiliari, tenendo a riferimento il valore di realizzo ricompreso nello scaglione fino ad € 26.000,00. Non si rinviene agli atti la nota spese depositata nell'ambito della procedura. La parcella inviata dagli avv. Votta a il CP_2
30/07/24 (doc.26b) richiama i compensi indicati in tabella per lo scaglione di valore superiore ad € 26.000, alle quali applica maggiorazioni di cui all'art.
4. Nell'ambito della procedura il ricavato ammonta ad € 10.881,71, ed il credito della procedente è stato determinato in € 24.997,47. Ne consegue che il corretto scaglione di valore è quello tenuto a riferimento dal GE (fino a 26000,00)
Inoltre non si rinvengono ragioni che possano giustificare la maggiorazione richiesta ai sensi dell'art.4, dato che le allegazioni documentali contemplano il ricorso che non tratta questioni di diritto di complessità particolare, oltre a varie istanze di differimento per attività di notifica. Si tratta d'altro canto di valutazioni già effettuate dal G:E: in seno alla procedura dalle quali non si rinviene ragione di scostamento.
XV. Ne consegue che la, liquidazione in favore del professionista può essere effettuata in conformità alle valutazioni del G.E. nella suddetta procedura, assunte per la liquidazione dele spese di lite in favore della parte, e quindi in € 1.314,78 di cui € 857,00 per compensi, € 128,55 per spese generali, € 39.42 per CAP e €
225,49 per IVA, € 64,32 per esborsi, questi ultimi indicati nella parcella del 30/07/24 alla convenuta e non specificamente pagina7 di 8 contestate
XVI. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come segue secondo tabella allegata al DM 147/2022, per il valore della domanda:
Fase studio 425
Fase introduttiva 425
Fase istruttoria - trattazione 425 ridotta per causa documentale
Fase decisionale 425 ridotta per difetto evenienze
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara nulle le clausole determinative del compenso contenute nella convenzione del 13/04/22 per contrasto con il disposto di cui agli art.13, comma 4, e 13 bis co 4 della L. n. 247/2012;
2) liquida in favore dello e Associati degli Avv.ti Giuliano Parte_1
Votta e per le prestazioni professionali svolte nel CP_1 giudizio 345/21 RGE del Tribunale di Lanciano il compenso in
€ 1.314,78 di cui € 857,00 per compensi, € 128,55 per spese generali, € 39.42 per CAP e € 225,49 per IVA, € 64,32 per esborsi,
e condanna la convenuta al pagamento in favore della ricorrente delle somme così determinate, con interessi dalla domanda;
3) Condanna la convenuta a pagare a parte Controparte_2 ricorrente le spese di lite che liquida in € 1.700,00 per compensi ed
€ 145,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali cpa ed iva di legge se dovuta
4) Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Sentenza resa ex art. 429 cpc e 127 ter cpc pubblicata mediante deposito con esonero da lettura per trattazione scritta dell'udienza di discussione
Lanciano, 20 ottobre 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
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