TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 27/05/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
OGGETTO Opposizione a decreto ingiuntivo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c., come novellato l'art. 281 sexies c.p.c. dal d.l.vo n. 149/2022, dal 26.11.2024 dichiarato applicabile dall'art. 7, co. 3, d.l.vo n. 164/2024 anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28.2.2023, sentita la discussione delle parti all'udienza del 28.1.2025, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 4793 dell'anno
2022 del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
e , entrambi rappresentati Parte_1 Parte_2
e difesi dagli avv.ti Sabrina Russo e Carla Antonia Distaso,
con studio in San Ferdinando di Puglia, ed elettivamente domiciliati all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il loro rispettivo domicilio digitale
OPPONENTI
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Controparte_1 Zaccaro, con studio in Andria, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
OPPOSTO
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti a verbale della predetta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Salvo che per il su richiamato art. 127 ter c.p.c., la causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con il menzionato d.l.vo n. 149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio,
notificato il 9.10.2022, gli attori hanno proposto rituale opposizione al decreto n. 1005/2022 di questo Tribunale, con cui è stato ingiunto loro di pagare in solido in favore del
, dottore commercialista, la somma di € 11.419,20, CP_1
oltre ad interessi e spese del procedimento monitorio;
tanto a titolo di compenso, pari a complessivi € 9.000,00, oltre ad accessori di legge per contributo previdenziale ed IVA,
spettanti al professionista per l'attività di <
contabilità relativa alle annualità 2019 – 2020 - 2021>>
2 prestata in favore del quale titolare della ditta Pt_1
LD. INOX in forza di <>
sottoscritta dalle parti il 1°.
7.2019 ed anche dalla Pt_2
quale obbligata in solido con il , prodotta a corredo Pt_1
del ricorso per ingiunzione.
Con l'opposizione proposta, non è contestata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2712 e 2719 c.c., la conformità
all'originale della copia informatica della predetta lettera d'incarico; non è contestata l'autenticità delle firme che vi risultano apposte dagli opponenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 215, co. 1, n. 2, c.p.c.; non sono sotto alcun profilo contestate la validità ed efficacia del contratto di opera professionale da essa documentato.
A motivi di opposizione il e la deducono Pt_1 Pt_2
invece la inesatta determinazione della somma ingiunta, per ciò che: 1) essa non trova riscontro certo nel regolamento negoziale che le parti hanno concordato;
2) nel triennio oggetto della richiesta di pagamento avanzata col ricorso per ingiunzione il ha già pagato in favore del Pt_1
commercialista a) fattura n. 116 del 28.7.2020 dell'importo di € 1.881,09, b) fattura n. 44 del 16.3.2021 dell'importo di € 2.672,00, c) fattura n. 186 del 12.10.2021 dell'importo di € 3.559,10, d) l'importo di € 500,00 in data 8.4.2022, in conto alla fattura proforma del 14.2.2022 posta a fondamento della domanda monitoria, per il quale il professionista ha emesso fattura n. 91 del 18.4.2022, di modo che tali importi
3 vanno decurtati dal credito azionato;
3) il dott. CP_1
non ha ragione di pretendere anche per l'anno 2021 il compenso previsto in contratto per l'intera annualità, in quanto il rapporto fra le parti si è risolto per effetto del recesso esercitato dal a decorrere dal 1°.
2.2022 e Pt_1
a tale data erano ancora a compiersi dal commercialista plurimi adempimenti, contabilmente relativi all'anno precedente, a cui l'opposto non ha più provveduto.
Invero, la c.d. lettera di incarico recante il regolamento del contratto di opera professionale concluso fra le parti del rapporto, da entrambe le quali è sottoscritta, oltre che dalla , coobbligata per le obbligazioni assunte dal Pt_2
prevedeva che il dott. prestasse per Pt_1 CP_1
l'impresa individuale del attività così del tutto Pt_1
genericamente indicate: < Assistenza e patrocinio;
Formazione di Bilanci e di rendiconti;
Consulenza ed assistenza nelle procedure concorsuali e stragiudiziali;
Perizie e valutazioni;
costituzione di società, Pratiche lavoro;
Finanziamenti agevolati alle imprese>> (art. 1).
L'incarico, <
continuativo>>, era contraddittoriamente conferito per una
<>, salvo il diritto di recesso di ciascuna parte, e però con la previsione nel contempo che fosse <
così di seguito salvo disdetta da comunicarsi da una delle
4 parti a mezzo lettera raccomandata A.R. con preavviso di almeno 6 mesi>> (art. 6): ciò che avrebbe necessariamente presupposto la previsione di un termine di scadenza del contratto, che non è fissato, inconciliabilmente incompatibile con la predetta previsione di una <
illimitata>> dello stesso.
E altrettanto confusamente era previsto quanto al compenso che esso ammontasse <> ad <<€ 3.000,00 oltre alla pratica lavoro, all'iva e al contributo alla cassa dottore e commercialisti>>, non è precisato in relazione a quale lasso di tempo, a corrispondersi con cadenza trimestrale e fatto salvo il diritto del professionista di richiedere acconti, con la previsione poi che, <
lavoro, tenuta contabilità IVA e adempimenti fissi diversi>>, lo stesso <
definitiva solo alla conclusione dell'incarico, sulla base delle prestazioni professionali che si saranno rese effettivamente necessarie>>, facendo a quel punto applicazione delle <
momento della conclusione dell'incarico>> (art. 7).
Senonché, a fronte dell'incerto quadro che è in effetti delineato dalla lettera delle predette incongrue clausole,
interpretando tuttavia, a mente dell'art. 1362 c.c., la relativa <>, anche alla luce delle posizioni che esse risultano avere rispettivamente assunto dopo la conclusione del contratto, sembra doversi
5 ritenere che, nella sostanza, in forza dell'opera che è
incontroverso essere stata svolta dal professionista in esecuzione del contratto in questione, pacificamente risoltosi a decorrere dal 1°.2.2022, in tutti e tre gli anni per i quali egli chiede di essere pagato, dal 2019 al 2021,
il dott. ha effettivamente maturato, per compenso CP_1
dell'attività prestata, diversa da quella riguardante pratiche di lavoro, per la cui remunerazione è fatta riserva nel ricorso per ingiunzione di separata azione, il diritto a percepire l'importo preteso, di € 3.000,00 per ciascun anno.
Alla stregua della predetta interpretazione della <
intenzione delle parti>>, nell'ammontare annuo di € 3.000,00
pare infatti doversi individuare l'importo minimo,
forfettariamente determinato, spettante al commercialista a remunerazione di tutte le prestazioni diverse da quelle relative alle pratiche di lavoro eseguite in ciascun anno,
questa essendo l'unica distinzione operata in contratto per tipi di attività, indipendentemente dalla loro afferenza ad adempimenti di competenza dell'anno in corso, di anni precedenti o di anni successivi, comunque dovuto per l'annualità, salvo conguaglio alla cessazione del rapporto,
a determinarsi, in rapporto alla concreta consistenza dell'attività prestata, secondo la tariffa professionale in vigore a quel momento - ovvero, più propriamente, secondo i parametri ministeriali che hanno sostituito le tariffe
6 professionali in forza dell'art. 9, co. 1 e 2,n d.l. n.
1/2012 conv. in l. n. 27/2012 - del quale il professionista non fa qui tuttavia richiesta;
né, pur nel silenzio del regolamento contrattuale, può quivi dubitarsi che il suddetto compenso forfettario vada parametrato all'anno,
così come assunto nel ricorso per ingiunzione, dacché l'unica plausibile alternativa, a tenore del contratto inter partes,
potrebbe essere costituita dal trimestre, ivi fissato quale termine di pagamento, col risultato tuttavia che il contratto verrebbe ad assumere per il cliente una onerosità maggiore di quella prospettata dal professionista.
E difatti è documentato e incontroverso che, a seguito del recesso esercitato dal a decorrere dal 1°.
2.2022 e Pt_1
della fattura proforma del 14.2.2022, con cui il professionista ha conseguentemente avanzato richiesta di pagamento della complessiva somma di € 14.557,06,
comprensiva di oneri previdenziali e fiscali e al netto di ritenuta d'acconto, di cui € 9.000,00 per complessivo compenso relativo al triennio 2019 – 2021 dovuto per l'attività diversa da quella riguardante le pratiche di lavoro, secondo la previsione fatta in contratto di €
3.000,00 per anno e senza pretesa di conguagli di sorta, ed
€ 4.620,00 per complessivo compenso dovuto per l'attività
riguardante pratiche di lavoro, con missiva a riscontro del legale del del 5.3.2022, è dato atto della Pt_1
incondizionata disponibilità dello stesso a dare pressocché
7 pieno soddisfacimento alla predetta richiesta, salvo a provvedervi in più soluzioni, entro un certo lasso di tempo:
col che non è sollevata alcuna obiezione dagli opponenti quanto alla debenza dell'intero importo annuo di € 3.000,00
forfettariamente previsto nel contratto per cui è causa anche per l'anno 2019, nel quale il commercialista pure ha iniziato a prestare la sua opera sotto il vigore del contratto medesimo soltanto dal 1° luglio, né tanto meno anche per l'anno 2021.
Rimane allora soltanto da verificare se, a deconto del credito che il dott. ha qui inteso far valere, vadano CP_1
o meno considerate le somme che gli opponenti deducono di avere pagato nel triennio di cui qui si tratta e che è
incontestato essere state pagate.
Ora, è parimenti documentato e/o incontroverso che: la fattura n. 116/2020 è stata emessa per compenso relativo ad attività svolta per pratiche di lavoro;
la fattura n. 44/2021
è stata emessa per <
2018>> ed altre prestazioni relative ad adempimenti pregressi;
la fattura n. 186/2021 è stata emessa per
<>; la somma di € 500,00 è stata pagata in conto al credito come sopra vantato con la fattura proforma del 14.2.2022, senza specificazione da parte del solvens della imputazione del pagamento a compenso per l'attività relativa a pratiche di lavoro o a compenso per l'attività "diversa", e, a fronte di
8 tale pagamento, è stata emessa dall'accipiens la fattura n.
91/2022, con causale <
14/02/2022 come da riconoscimento del debito>>.
Consegue quanto di seguito.
Poiché la fattura n. 116/2020 è stata emessa per compenso relativo ad attività svolta per pratiche di lavoro, la somma pagata dal a questo titolo non rientra nel compenso Pt_1
annuo di € 3.000,00 forfettariamente previsto nel contratto inter partes a remunerazione dell'attività "diversa", del cui pagamento qui si dibatte.
Per come è previsto in contratto, nel quale non è fatta alcun'altra distinzione che quella fra attività relativa a pratiche di lavoro e attività "diversa", il compenso pagato per le prestazioni oggetto della fattura n. 44/2021,
costituenti attività "diversa", ben potrebbe in effetti rientrare nella somma richiesta in pagamento col ricorso per ingiunzione ove le prestazioni in parola fossero state compiute nel triennio di cui qui si tratta;
e tuttavia di tale circostanza non v'è prova, che incombeva sugli opponenti l'onere di fornire, ex art. 2697, co. 2, c.c., provato essendo unicamente che nel triennio 2019 – 2021 tale compenso
è stato fatturato.
Sulla scorta delle medesime considerazioni, va per contro imputato al capitale ingiunto col provvedimento monitorio opposto, siccome diretto a remunerare attività diversa da
9 quella riguardante pratiche di lavoro, l'importo di €
3.559,10 pagato dal per le prestazioni oggetto della Pt_1
fattura n. 186/2021, che lo stesso opposto allega di avere eseguito fra il 2020 e il 2021, ai fini del conseguimento da parte della ditta del di un credito d'imposta. Pt_1
In quanto né il debitore, nel pagare la somma di € 500,00 in conto al maggiore ammontare richiesto dal professionista con la fattura proforma del 14.2.2022, ha dichiarato se l'acconto versato andasse imputato a compenso dell'attività
riguardante pratiche di lavoro ovvero a compenso di attività
"diversa", ai sensi e per gli effetti dell'art. 1193, co. 1,
c.c., né il creditore, nel quietanzare tale pagamento con l'emissione della fattura n. 91/2012, ha ivi dichiarato una determinata imputazione della somma ricevuta, a pagamento dell'una o dell'altra voce di credito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1195 c.c., tale pagamento deve essere imputato facendo applicazione dei criteri sussidiari gradatamente stabiliti dal secondo comma dell'art. 1193
c.c.: e quindi, in concreto, al credito ingiunto, costituendo questo il credito più oneroso, rispetto al minore ammontare dell'altro credito, relativo al compenso richiesto per le attività riguardanti pratiche di lavoro, entrambi scaduti e ugualmente non garantiti.
Di modo che, detratto dal credito ingiunto, effettivamente spettante al dott. in corrispettivo dell'opera CP_1
professionale come innanzi prestata in favore della ditta
10 del , nella misura in cui il professionista ha quivi Pt_1
inteso farne richiesta, la complessiva somma di € 4.059,10,
di cui alle sue suddette fatture n. 186/2021 e n. 91/2022,
ammonta alla minore cifra di € 7.360,10 la somma che gli opponenti vanno in definitiva condannati in solido a pagare in favore dell'opposto previa revoca del provvedimento monitorio, oltre alle spese del presente giudizio, fino a concorrenza della metà e compensate per l'altra metà in ragione della parziale soccombenza reciproca, nella misura così ridotta liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulle domande come sopra proposte da nei confronti di Controparte_1 Pt_1
e e viceversa, così provvede,
[...] Parte_2
respinta o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto, n. 1005/2022 di questo Tribunale;
- condanna gli opponenti a pagare in solido in favore dell'opposto la somma di € 7.360,10, oltre agli interessi su tale minore somma come già riconosciuti col decreto ingiuntivo opposto;
- dichiara le spese del presente giudizio compensate fra le parti per la metà e condanna gli opponenti a pagarne in favore dell'opposto l'altra metà, che, in tale misura
11 ridotta, si liquida nella complessiva somma di € 2.118,50
per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge.
Trani, 27.5.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c., come novellato l'art. 281 sexies c.p.c. dal d.l.vo n. 149/2022, dal 26.11.2024 dichiarato applicabile dall'art. 7, co. 3, d.l.vo n. 164/2024 anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28.2.2023, sentita la discussione delle parti all'udienza del 28.1.2025, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 4793 dell'anno
2022 del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
e , entrambi rappresentati Parte_1 Parte_2
e difesi dagli avv.ti Sabrina Russo e Carla Antonia Distaso,
con studio in San Ferdinando di Puglia, ed elettivamente domiciliati all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il loro rispettivo domicilio digitale
OPPONENTI
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Controparte_1 Zaccaro, con studio in Andria, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
OPPOSTO
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti a verbale della predetta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Salvo che per il su richiamato art. 127 ter c.p.c., la causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con il menzionato d.l.vo n. 149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio,
notificato il 9.10.2022, gli attori hanno proposto rituale opposizione al decreto n. 1005/2022 di questo Tribunale, con cui è stato ingiunto loro di pagare in solido in favore del
, dottore commercialista, la somma di € 11.419,20, CP_1
oltre ad interessi e spese del procedimento monitorio;
tanto a titolo di compenso, pari a complessivi € 9.000,00, oltre ad accessori di legge per contributo previdenziale ed IVA,
spettanti al professionista per l'attività di <
contabilità relativa alle annualità 2019 – 2020 - 2021>>
2 prestata in favore del quale titolare della ditta Pt_1
LD. INOX in forza di <>
sottoscritta dalle parti il 1°.
7.2019 ed anche dalla Pt_2
quale obbligata in solido con il , prodotta a corredo Pt_1
del ricorso per ingiunzione.
Con l'opposizione proposta, non è contestata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2712 e 2719 c.c., la conformità
all'originale della copia informatica della predetta lettera d'incarico; non è contestata l'autenticità delle firme che vi risultano apposte dagli opponenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 215, co. 1, n. 2, c.p.c.; non sono sotto alcun profilo contestate la validità ed efficacia del contratto di opera professionale da essa documentato.
A motivi di opposizione il e la deducono Pt_1 Pt_2
invece la inesatta determinazione della somma ingiunta, per ciò che: 1) essa non trova riscontro certo nel regolamento negoziale che le parti hanno concordato;
2) nel triennio oggetto della richiesta di pagamento avanzata col ricorso per ingiunzione il ha già pagato in favore del Pt_1
commercialista a) fattura n. 116 del 28.7.2020 dell'importo di € 1.881,09, b) fattura n. 44 del 16.3.2021 dell'importo di € 2.672,00, c) fattura n. 186 del 12.10.2021 dell'importo di € 3.559,10, d) l'importo di € 500,00 in data 8.4.2022, in conto alla fattura proforma del 14.2.2022 posta a fondamento della domanda monitoria, per il quale il professionista ha emesso fattura n. 91 del 18.4.2022, di modo che tali importi
3 vanno decurtati dal credito azionato;
3) il dott. CP_1
non ha ragione di pretendere anche per l'anno 2021 il compenso previsto in contratto per l'intera annualità, in quanto il rapporto fra le parti si è risolto per effetto del recesso esercitato dal a decorrere dal 1°.
2.2022 e Pt_1
a tale data erano ancora a compiersi dal commercialista plurimi adempimenti, contabilmente relativi all'anno precedente, a cui l'opposto non ha più provveduto.
Invero, la c.d. lettera di incarico recante il regolamento del contratto di opera professionale concluso fra le parti del rapporto, da entrambe le quali è sottoscritta, oltre che dalla , coobbligata per le obbligazioni assunte dal Pt_2
prevedeva che il dott. prestasse per Pt_1 CP_1
l'impresa individuale del attività così del tutto Pt_1
genericamente indicate: < Assistenza e patrocinio;
Formazione di Bilanci e di rendiconti;
Consulenza ed assistenza nelle procedure concorsuali e stragiudiziali;
Perizie e valutazioni;
costituzione di società, Pratiche lavoro;
Finanziamenti agevolati alle imprese>> (art. 1).
L'incarico, <
continuativo>>, era contraddittoriamente conferito per una
<>, salvo il diritto di recesso di ciascuna parte, e però con la previsione nel contempo che fosse <
così di seguito salvo disdetta da comunicarsi da una delle
4 parti a mezzo lettera raccomandata A.R. con preavviso di almeno 6 mesi>> (art. 6): ciò che avrebbe necessariamente presupposto la previsione di un termine di scadenza del contratto, che non è fissato, inconciliabilmente incompatibile con la predetta previsione di una <
illimitata>> dello stesso.
E altrettanto confusamente era previsto quanto al compenso che esso ammontasse <> ad <<€ 3.000,00 oltre alla pratica lavoro, all'iva e al contributo alla cassa dottore e commercialisti>>, non è precisato in relazione a quale lasso di tempo, a corrispondersi con cadenza trimestrale e fatto salvo il diritto del professionista di richiedere acconti, con la previsione poi che, <
lavoro, tenuta contabilità IVA e adempimenti fissi diversi>>, lo stesso <
definitiva solo alla conclusione dell'incarico, sulla base delle prestazioni professionali che si saranno rese effettivamente necessarie>>, facendo a quel punto applicazione delle <
momento della conclusione dell'incarico>> (art. 7).
Senonché, a fronte dell'incerto quadro che è in effetti delineato dalla lettera delle predette incongrue clausole,
interpretando tuttavia, a mente dell'art. 1362 c.c., la relativa <>, anche alla luce delle posizioni che esse risultano avere rispettivamente assunto dopo la conclusione del contratto, sembra doversi
5 ritenere che, nella sostanza, in forza dell'opera che è
incontroverso essere stata svolta dal professionista in esecuzione del contratto in questione, pacificamente risoltosi a decorrere dal 1°.2.2022, in tutti e tre gli anni per i quali egli chiede di essere pagato, dal 2019 al 2021,
il dott. ha effettivamente maturato, per compenso CP_1
dell'attività prestata, diversa da quella riguardante pratiche di lavoro, per la cui remunerazione è fatta riserva nel ricorso per ingiunzione di separata azione, il diritto a percepire l'importo preteso, di € 3.000,00 per ciascun anno.
Alla stregua della predetta interpretazione della <
intenzione delle parti>>, nell'ammontare annuo di € 3.000,00
pare infatti doversi individuare l'importo minimo,
forfettariamente determinato, spettante al commercialista a remunerazione di tutte le prestazioni diverse da quelle relative alle pratiche di lavoro eseguite in ciascun anno,
questa essendo l'unica distinzione operata in contratto per tipi di attività, indipendentemente dalla loro afferenza ad adempimenti di competenza dell'anno in corso, di anni precedenti o di anni successivi, comunque dovuto per l'annualità, salvo conguaglio alla cessazione del rapporto,
a determinarsi, in rapporto alla concreta consistenza dell'attività prestata, secondo la tariffa professionale in vigore a quel momento - ovvero, più propriamente, secondo i parametri ministeriali che hanno sostituito le tariffe
6 professionali in forza dell'art. 9, co. 1 e 2,n d.l. n.
1/2012 conv. in l. n. 27/2012 - del quale il professionista non fa qui tuttavia richiesta;
né, pur nel silenzio del regolamento contrattuale, può quivi dubitarsi che il suddetto compenso forfettario vada parametrato all'anno,
così come assunto nel ricorso per ingiunzione, dacché l'unica plausibile alternativa, a tenore del contratto inter partes,
potrebbe essere costituita dal trimestre, ivi fissato quale termine di pagamento, col risultato tuttavia che il contratto verrebbe ad assumere per il cliente una onerosità maggiore di quella prospettata dal professionista.
E difatti è documentato e incontroverso che, a seguito del recesso esercitato dal a decorrere dal 1°.
2.2022 e Pt_1
della fattura proforma del 14.2.2022, con cui il professionista ha conseguentemente avanzato richiesta di pagamento della complessiva somma di € 14.557,06,
comprensiva di oneri previdenziali e fiscali e al netto di ritenuta d'acconto, di cui € 9.000,00 per complessivo compenso relativo al triennio 2019 – 2021 dovuto per l'attività diversa da quella riguardante le pratiche di lavoro, secondo la previsione fatta in contratto di €
3.000,00 per anno e senza pretesa di conguagli di sorta, ed
€ 4.620,00 per complessivo compenso dovuto per l'attività
riguardante pratiche di lavoro, con missiva a riscontro del legale del del 5.3.2022, è dato atto della Pt_1
incondizionata disponibilità dello stesso a dare pressocché
7 pieno soddisfacimento alla predetta richiesta, salvo a provvedervi in più soluzioni, entro un certo lasso di tempo:
col che non è sollevata alcuna obiezione dagli opponenti quanto alla debenza dell'intero importo annuo di € 3.000,00
forfettariamente previsto nel contratto per cui è causa anche per l'anno 2019, nel quale il commercialista pure ha iniziato a prestare la sua opera sotto il vigore del contratto medesimo soltanto dal 1° luglio, né tanto meno anche per l'anno 2021.
Rimane allora soltanto da verificare se, a deconto del credito che il dott. ha qui inteso far valere, vadano CP_1
o meno considerate le somme che gli opponenti deducono di avere pagato nel triennio di cui qui si tratta e che è
incontestato essere state pagate.
Ora, è parimenti documentato e/o incontroverso che: la fattura n. 116/2020 è stata emessa per compenso relativo ad attività svolta per pratiche di lavoro;
la fattura n. 44/2021
è stata emessa per <
2018>> ed altre prestazioni relative ad adempimenti pregressi;
la fattura n. 186/2021 è stata emessa per
<>; la somma di € 500,00 è stata pagata in conto al credito come sopra vantato con la fattura proforma del 14.2.2022, senza specificazione da parte del solvens della imputazione del pagamento a compenso per l'attività relativa a pratiche di lavoro o a compenso per l'attività "diversa", e, a fronte di
8 tale pagamento, è stata emessa dall'accipiens la fattura n.
91/2022, con causale <
14/02/2022 come da riconoscimento del debito>>.
Consegue quanto di seguito.
Poiché la fattura n. 116/2020 è stata emessa per compenso relativo ad attività svolta per pratiche di lavoro, la somma pagata dal a questo titolo non rientra nel compenso Pt_1
annuo di € 3.000,00 forfettariamente previsto nel contratto inter partes a remunerazione dell'attività "diversa", del cui pagamento qui si dibatte.
Per come è previsto in contratto, nel quale non è fatta alcun'altra distinzione che quella fra attività relativa a pratiche di lavoro e attività "diversa", il compenso pagato per le prestazioni oggetto della fattura n. 44/2021,
costituenti attività "diversa", ben potrebbe in effetti rientrare nella somma richiesta in pagamento col ricorso per ingiunzione ove le prestazioni in parola fossero state compiute nel triennio di cui qui si tratta;
e tuttavia di tale circostanza non v'è prova, che incombeva sugli opponenti l'onere di fornire, ex art. 2697, co. 2, c.c., provato essendo unicamente che nel triennio 2019 – 2021 tale compenso
è stato fatturato.
Sulla scorta delle medesime considerazioni, va per contro imputato al capitale ingiunto col provvedimento monitorio opposto, siccome diretto a remunerare attività diversa da
9 quella riguardante pratiche di lavoro, l'importo di €
3.559,10 pagato dal per le prestazioni oggetto della Pt_1
fattura n. 186/2021, che lo stesso opposto allega di avere eseguito fra il 2020 e il 2021, ai fini del conseguimento da parte della ditta del di un credito d'imposta. Pt_1
In quanto né il debitore, nel pagare la somma di € 500,00 in conto al maggiore ammontare richiesto dal professionista con la fattura proforma del 14.2.2022, ha dichiarato se l'acconto versato andasse imputato a compenso dell'attività
riguardante pratiche di lavoro ovvero a compenso di attività
"diversa", ai sensi e per gli effetti dell'art. 1193, co. 1,
c.c., né il creditore, nel quietanzare tale pagamento con l'emissione della fattura n. 91/2012, ha ivi dichiarato una determinata imputazione della somma ricevuta, a pagamento dell'una o dell'altra voce di credito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1195 c.c., tale pagamento deve essere imputato facendo applicazione dei criteri sussidiari gradatamente stabiliti dal secondo comma dell'art. 1193
c.c.: e quindi, in concreto, al credito ingiunto, costituendo questo il credito più oneroso, rispetto al minore ammontare dell'altro credito, relativo al compenso richiesto per le attività riguardanti pratiche di lavoro, entrambi scaduti e ugualmente non garantiti.
Di modo che, detratto dal credito ingiunto, effettivamente spettante al dott. in corrispettivo dell'opera CP_1
professionale come innanzi prestata in favore della ditta
10 del , nella misura in cui il professionista ha quivi Pt_1
inteso farne richiesta, la complessiva somma di € 4.059,10,
di cui alle sue suddette fatture n. 186/2021 e n. 91/2022,
ammonta alla minore cifra di € 7.360,10 la somma che gli opponenti vanno in definitiva condannati in solido a pagare in favore dell'opposto previa revoca del provvedimento monitorio, oltre alle spese del presente giudizio, fino a concorrenza della metà e compensate per l'altra metà in ragione della parziale soccombenza reciproca, nella misura così ridotta liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulle domande come sopra proposte da nei confronti di Controparte_1 Pt_1
e e viceversa, così provvede,
[...] Parte_2
respinta o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto, n. 1005/2022 di questo Tribunale;
- condanna gli opponenti a pagare in solido in favore dell'opposto la somma di € 7.360,10, oltre agli interessi su tale minore somma come già riconosciuti col decreto ingiuntivo opposto;
- dichiara le spese del presente giudizio compensate fra le parti per la metà e condanna gli opponenti a pagarne in favore dell'opposto l'altra metà, che, in tale misura
11 ridotta, si liquida nella complessiva somma di € 2.118,50
per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge.
Trani, 27.5.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
12