TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/10/2025, n. 4592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4592 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11027/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11027/2024 tra
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 on il patrocinio dell'avv. Domenico Eugenio Sansalone, che li rappresenta per Parte_5 procura alle liti 10.6.2024
ATTORI
e
, con il patrocinio dell'avv. Giorgio Controparte_1
Strambi, che lo rappresenta per procura alle liti 3.9.2024
CONVENUTO
Oggi 27 ottobre 2025 innanzi al dott.ssa Simonetta Rossi, sono comparsi:
- per , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
e l'avv. Giulia Lombardo in sost. dell'SANSALONE DOMENICO
[...] Parte_5
EUGENIO per delega orale
- per 12 l'avv. STRAMBI GIORGIO. Controparte_1 Controparte_1 CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'avv. Lombardo precisa le conclusioni come da atto introduttivo richiamandosi alle note conclusive depositate in data 29.9.2025.
L'avv. Strambi precisa le conclusioni richiamando quelle della note conclusive.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dei difensori alla lettura della sentenza in loro assenza
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa:
Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11027/2024 avente ad oggetto: impugnazione di deliberazione assembleare promossa da:
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 on il patrocinio dell'avv. Domenico Eugenio Sansalone, che li rappresenta per Parte_5 procura alle liti 10.6.2024
ATTORI contro
, con il patrocinio dell'avv. Giorgio Strambi, che lo Controparte_1 rappresenta per procura alle liti 3.9.2024
CONVENUTO
Udienza di discussione 27.10.2025
CONCLUSIONI
Per , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Parte_5
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contra ria istanza ed eccezione:
Nel merito:
- Accertare e dichiarare nulla e/o annullabile la delibera assembleare adottata dal
[...]
in del 15.03.2024, in persona dello Controparte_2 CP_1 Controparte_3
come sopra meglio individuato, in persona dell'amministratore per i
[...] CP_4 motivi gradatamente esposti in diritto, con ogni conseguenza di legge, condannando il convenuto al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente CP_1 giudizio, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Per : Controparte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale, reiectis adversis,(..)
In via principale pagina 2 di 8 Ritenere e dichiarare la validità di tutti i punti della delibera assembleare assunta dal in del 15.03.2024 per le ragioni illustrate in narrativa Controparte_2 CP_1
e, per l'effetto, respingere le domande di nullità e annullabilità avanzate dagli attori signori
, , e Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_4 Pt_5 andando assolto il da tutte le richieste attoree.
[...] Controparte_2
Vinte le spese, competenze e onorari di causa, ivi compresi gli oneri fiscali IVA, CPA come per legge ed oltre ancora l'indennità forfettaria del 15% ex art. 15 delle tariffe ministeriali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 quali condomini dello stabile sito in , (in seguito Parte_5 CP_1 Controparte_1
“ ”) hanno impugnato le seguenti deliberazioni assunte dall'assemblea in data CP_1
15.3.2024:
(I) deliberazioni assunte ai punti 1 (Approvazione Conto Consuntivo Esercizio 2023
e relativo riparto), 2 (Approvazione richieste precedente amministratore e relativo riparto) e 3 (Approvazione Bilancio Preventivo Gestione ordinaria 2024 e relativo riparto con scadenze) (a) per violazione dell'art. 1130 bis c.c. poiché la documentazione unita all'invio del consuntivo con relativa convocazione assembleare non includeva la “Nota esplicativa” e il “Registro di Contabilità” e
(b) per la presenza di palesi errori contabili contenuti nel rendiconto sui seguenti aspetti:
- spese di amministrazione difformi rispetto al preventivo – (i) produzione e stampa copie passaggio assemblea del 09.05.2023 previste ben 16 con importi variabili per un totale di € 1743,16; (ii) voci relative ai solleciti di pagamento e alle messe in mora, sino al 2029; (iii) voce “trattazione legale decreto ingiuntivo e pignoramento” per ben € 1.220,00 e quella “trattazione legale decreto ingiuntivo” per € 366,00, costi non preventivati;
spese legali a vario titolo e loro scorretta imputazione nelle spese personali anziché in quelle generali;
- spese generali e varie del consuntivo con errori nell'indicazione del numero delle fatture e nel loro importo superiore a quello preventivato, nelle certificazioni effettuate e fatturate dal precedente amministratore e nelle somme già indicate nel bilancio precedente.
(II) Deliberazione assunta al punto 4 (Disamina Preventivi Ibcari progettazione
Impianto elettrico condominiale propedeutico CPI) per mancanza del quorum deliberativo, trattandosi di voce straordinaria e in quanto l'adeguamento dell'impianto elettrico della scala e delle parti comuni non era strettamente collegato alla richiesta e al rilascio dell'autorizzazione alla prevenzione incendi. pagina 3 di 8 (III) Deliberazione assunta al punto 5 (Aggiornamento azione legale a seguito mediazione con precedente amministratore) per la genericità dell'incarico, per l'assenza di un preventivo da sottoporre ai condomini e per la presenza di una previa azione penale con lo stesso oggetto.
Gli attori hanno concluso chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva delle deliberazioni assunte ai punti 1, 2 e 5 dell'ordine del giorno e, nel merito, la declaratoria di nullità o l'annullamento delle deliberazioni impugnate.
Il ha eccepito, in via pregiudiziale, l'improcedibilità del giudizio per la mancanza CP_1 di simmetria tra le domande proposte in sede di mediazione e l'oggetto del giudizio.
Nel merito ha sostenuto l'infondatezza dell'impugnazione delle deliberazioni assunte ai punti
1, 2 e 3 in quanto (a) non sussiste un obbligo di allegazione, unitamente alla convocazione assembleare, della “Nota esplicativa” e del “Registro di Contabilità”, bensì il dovere di mettere a disposizione ai condomini che ne facciano richiesta la documentazione, come era avvenuto nella fattispecie e (b) non sussistevano errori contabili né con riguardo alle spese di amministrazione, spese corrette nel loro ammontare e il cui aumento era correlato a tutte le iniziative legali assunte dagli attori, né con riguardo alle spese legali, la cui contestazione era superata dall'ottenimento, nei confronti degli attori, di decreti ingiuntivi né, infine, con riguardo alle spese genarli trattandosi di spese allineate e conformi con quelle approvate dall'assemblea.
Il ha sostenuto, infine, l'infondatezza dell'impugnazione della deliberazione CP_1 assunta al punto 4, atteso che la messa a norma dell'impianto elettrico rientra tra le opere di manutenzione urgenti che l'amministratore può eseguire anche senza previa autorizzazione assembleare, mentre l'attività di recupero crediti - di cui alla deliberazione assunta al punto 5
- rientra nuovamente tra gli obblighi che l'amministratore ha senza necessità di autorizzazione assembleare.
Parte convenuta ha concluso chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di improcedibilità del giudizio e nel merito il rigetto delle domande attoree.
Con ordinanza 11.9.2024, il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva delle deliberazioni impugnate.
Con successivo provvedimento 17.12.2024, il Giudice ha ritenuto che la CTU richiesta dagli attori non fosse necessaria ai fini della decisione e la causa è stata discussa all'udienza odierna, sulle conclusioni come in epigrafe trascritte.
2. Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di improcedibilità della domanda proposta da parte convenuta.
Il ha sostenuto l'improcedibilità per la mancanza di simmetria tra le domande CP_1 proposte in sede di mediazione e l'oggetto del presente giudizio.
pagina 4 di 8 L'eccezione non appare accoglibile.
Ai sensi dell'art. 3 del d. lgs. n. 28/2010 “gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità”, e da ciò deriva una connaturale informalità degli atti e della sua procedura. Inoltre, l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 28/2010 prevede l'indicazione nell'istanza di mediazione dell'oggetto e delle ragioni della pretesa, con la conseguenza che rilevano solo quelle difformità tra l'oggetto e titolo dell'istanza di mediazione e oggetto e titolo della successiva causa che determinano un ampliamento della domanda giudiziale che risulta avere un petitum più ampio di quello della domanda di mediazione, poiché fondata su fatti costitutivi ulteriori rispetto a quelli dedotti nella fase stragiudiziale ovvero su differenti pretese (cfr. Tribunale di Torino 1519/23).
Nel caso di specie, l'oggetto del giudizio non ha modificato né ampliato il petitum già contenuto nella domanda di mediazione, fondata sui medesimi fatti costitutivi della presente impugnazione.
Ne discende che la domanda in esame deve ritenersi procedibile.
3. Nel merito, il primo motivo di impugnazione delle deliberazioni assunte dall'assemblea del
, in data 15.3.2024 concernente il mancato invio Parte_6 unitamente alla convocazione assembleare della “Nota esplicativa” e del “Registro di
Contabilità non è fondato.
L'art. 66 disp att. c.c. non prevede l'obbligo per l'amministratore di allegare all'avviso di convocazione il registro di contabilità e la nota esplicativa in quanto l'obbligo di preventiva informazione dei condomini in ordine al contenuto degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea risponde alla finalità di far conoscere ai convocati, sia pure in termini non analitici e minuziosi, l'oggetto essenziale dei temi da esaminare, in modo da consentire una partecipazione consapevole alla discussione e alla relativa deliberazione (in tal senso Cass. civ. sez. VI, 14 giugno 2018, n. 15587; Cass. civ. sez. II, 21 settembre 2017, n. 21966).
Non è quindi configurabile un obbligo, per l'amministratore condominiale, di allegare all'avviso di convocazione anche i documenti giustificativi o i bilanci da approvare, non venendo affatto pregiudicato il diritto alla preventiva informazione sui temi in discussione, fermo restando che ad ognuno dei condomini è riconosciuta la facoltà di richiedere, anticipatamente e senza interferire sull'attività condominiale, le copie dei documenti oggetto di (eventuale) approvazione (Cass. civ. sez. II, 19 settembre 2014, n. 19799 e
Cass.21271/2020).
4. Con il secondo motivo di impugnazione della deliberazione adottata al punto 1gli attori si dolgono della presenza di asseriti errori nella redazione del rendiconto 2023 con riguardo alle spese di amministrazione, alle spese legali e alle spese varie.
In relazione alla spese di amministrazione, gli attori si dolgono che le stesse sono difformi pagina 5 di 8 rispetto al preventivo – (i) produzione e stampa copie passaggio assemblea del 09.05.2023 previste ben 16 con importi variabili per un totale di € 1743,16; (ii) voci relative ai solleciti di pagamento e alle messe in mora, sino al 2029; (iii) voce “trattazione legale decreto ingiuntivo e pignoramento” per ben € 1.220,00 e quella “trattazione legale decreto ingiuntivo” per €
366,00, costi non preventivati e (iv) spese legali a vario titolo e loro scorretta imputazione nelle spese personali anziché in quelle generali.
Le doglianze relative alle spese di amministrazione appaiono accoglibili limitatamente a quelle spese la cui imputazione inerisce ai singoli attori.
Si tratta, infatti, di contestazioni che riguardano spese personali attribuite a (i)
[...]
, unità A2 per € 245,56, (ii) a unità A22 per € 627,10, Parte_1 Parte_2
(iii) ad , unità A 10 per € 482,37, (iv) ad unità A6 per € Parte_3 Parte_4
378,97 e (v) a unità A20 per € 245,64. Parte_5
Per tutte le unità nel rendiconto 2023 (doc. 5 di parte attrice) viene attribuita la spesa personale di € 90,26 – che solo per di € 180, 56 - a titolo di “produzione e stampa Parte_2 copie passaggio di consegne come da richiesta in delibera di assemblea 9.5.2023” nonché
l'ulteriore spesa di € 94,28 sempre a titolo di “Produzione copie passaggio di consegne come da richiesta in assemblea 9.5.2023”.
Gli attori contestano che si tratti di spesa non preventivata e riportata per sedici volte.
La circostanza che questa voce sia riportata per sedici volte è ininfluente perché si tratta di spesa relativa a ogni singola unità abitativa.
Era, peraltro, onere del provare che tale spesa fosse effettivamente derivante CP_1 dalla richiesta di documentazione proveniente dall'assemblea del 9.5.2023 e in particolare dai condomini cui è stata addebitata.
Tale prova non è stata fornita, non risultando prodotto il verbale di tale assemblea.
Ne consegue che le somme richieste a questo titolo non sono dovute.
Parimenti non dovute, quali spese personali, sono le somme richieste a titolo di messa in mora per € 61 quanto alle unità A2, A6, A10, A 20 e per € 120,00 per l'unità A22 e le spese a titolo di diffida stragiudiziale per le unità A6 per € 133,43, A10 per € 146,53 e A22 per €
139,98: si tratta di spese sostenute nell'interesse del Condominio da ripartirsi tra tutti i condomini per millesimi, secondo la tabella delle spese generali.
Al contrario non può essere accolta la doglianza in ordine all'attribuzione all'unità A12, appartenente a condomino diverso dagli attori, delle spese legali, per carenza di interesse ad agire in capo agli attori trattandosi di spesa personale di soggetto terzo che solo è legittimato a contestarla.
Con riguardo, invece, alle spese generali e all'attribuzione al numero di fattura 0, il precisa che si tratta di fattura pro forma che verrà sostituita con l'effettiva al CP_1 momento dell'emissione della stessa. Si ritiene, invero, che in assenza della contestazione specifica sull'esistenza di questa spesa e sul suo pagamento, la doglianza non può essere pagina 6 di 8 accolta.
Risultano, invece, fondate le ulteriori contestazioni relative alla difformità tra il compenso approvato e quanto richiesto. Si osserva, infatti, che nel documento 9 di parte attrice vi sono specifiche contestazioni sulla difformità tra il compenso previsto e quello richiesto con le fatture 17,18,19,26,27,29 e 30 del 2024 emesse dall'amministratore e sulla circostanza che sono riportate nel rendiconto fatture già presenti nei bilanci 2021 e 2022 – REVIS s.r.l., fattura n.506/23, fattura n. 1687/22, SMAT 2200562882 del 22.7.2022, fattura Parte_7
l'Igienica s.r.l. n. 5484/22, fattura En&Gas E2307279 del 31.12.2022 e n. 1581/23: Parte_7 di fronte a tali specifiche contestazioni era onere del fornire e CP_1 CP_5 dimostrare la correttezza delle voci riportate nel rendiconto. Tale onere non è stato assolto.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'impugnazione avverso la deliberazione assunta al punto
1 del verbale dell'assemblea del del 15.3.2024 avente ad Controparte_2 oggetto “Approvazione Conto Consuntivo Esercizio 2023 e relativo riparto” deve essere accolta, con conseguente annullamento della deliberazione impugnata.
5.Non può, invece, essere accolta l'impugnazione della deliberazione assunta al punto 4 avente ad oggetto: “Disamina Preventivi Ibcari progettazione Impianto elettrico condominiale propedeutico CPI”. Gli attori si dolgono del mancato raggiungimento del quorum, trattandosi di lavori straordinari.
Il allega, invece, che si tratti di lavori urgenti di adeguamento dell'impianto alla CP_1 normativa vigente.
Tale allegazione, invero, non è specificamente contestata da controparte che non contesta la natura di adeguamento dell'impianto elettrico, ma solo la natura straordinaria dell'opera.
Ne consegue che trattandosi di opera necessaria all'adeguamento alla normativa vigente, opera che peraltro per l'ammontare - € 1.100,00 più Iva - non può essere ritenuta riparazione straordinaria, l'impugnazione deve essere rigettata.
5.Deve, parimenti, essere rigettata l'impugnazione della liberazione assunta al punto 5 dall'assemblea del 15.3.2024 avente ad oggetto: “(Aggiornamento azione legale a seguito mediazione con precedente amministratore): gli attori sostengono la genericità dell'incarico,
l'assenza di un preventivo da sottoporre ai condomini e la presenza di una previa azione penale con lo stesso oggetto. Si dissociano, infine, dall'azione ai sensi dell'art. 1132 c.c.
Invero, la deliberazione non è generica, risultando conferito all'avv. Strambi l'incarico di porre in essere le azioni necessarie al recupero di quanto emerso nel passaggio di consegne.
Inoltre, gli attori hanno esercitato il diritto loro conferito dall'art. 1132 c.c. di dissentire dalla deliberazione, con conseguente carenza di interesse ad impugnare la deliberazione.
6. Le spese di lite, alla luce della parziale soccombenza, devono essere interamente pagina 7 di 8 compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
ANNULLA la deliberazione assunta dal sito in , nel corso CP_1 CP_1 Controparte_1 dell'assemblea del 15.3.2024 al punto 1. dell'ordine del giorno rubricato “Approvazione Conto
Consuntivo Esercizio 2023 e relativo riparto”.
RIGETTA le ulteriori domande proposte da , Parte_1 Parte_2
, e nei confronti del Condominio sito in Parte_3 Parte_4 Parte_5
, . CP_1 Controparte_1
DISPONE l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Torino, 27 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11027/2024 tra
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 on il patrocinio dell'avv. Domenico Eugenio Sansalone, che li rappresenta per Parte_5 procura alle liti 10.6.2024
ATTORI
e
, con il patrocinio dell'avv. Giorgio Controparte_1
Strambi, che lo rappresenta per procura alle liti 3.9.2024
CONVENUTO
Oggi 27 ottobre 2025 innanzi al dott.ssa Simonetta Rossi, sono comparsi:
- per , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
e l'avv. Giulia Lombardo in sost. dell'SANSALONE DOMENICO
[...] Parte_5
EUGENIO per delega orale
- per 12 l'avv. STRAMBI GIORGIO. Controparte_1 Controparte_1 CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'avv. Lombardo precisa le conclusioni come da atto introduttivo richiamandosi alle note conclusive depositate in data 29.9.2025.
L'avv. Strambi precisa le conclusioni richiamando quelle della note conclusive.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dei difensori alla lettura della sentenza in loro assenza
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa:
Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11027/2024 avente ad oggetto: impugnazione di deliberazione assembleare promossa da:
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 on il patrocinio dell'avv. Domenico Eugenio Sansalone, che li rappresenta per Parte_5 procura alle liti 10.6.2024
ATTORI contro
, con il patrocinio dell'avv. Giorgio Strambi, che lo Controparte_1 rappresenta per procura alle liti 3.9.2024
CONVENUTO
Udienza di discussione 27.10.2025
CONCLUSIONI
Per , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Parte_5
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contra ria istanza ed eccezione:
Nel merito:
- Accertare e dichiarare nulla e/o annullabile la delibera assembleare adottata dal
[...]
in del 15.03.2024, in persona dello Controparte_2 CP_1 Controparte_3
come sopra meglio individuato, in persona dell'amministratore per i
[...] CP_4 motivi gradatamente esposti in diritto, con ogni conseguenza di legge, condannando il convenuto al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente CP_1 giudizio, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Per : Controparte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale, reiectis adversis,(..)
In via principale pagina 2 di 8 Ritenere e dichiarare la validità di tutti i punti della delibera assembleare assunta dal in del 15.03.2024 per le ragioni illustrate in narrativa Controparte_2 CP_1
e, per l'effetto, respingere le domande di nullità e annullabilità avanzate dagli attori signori
, , e Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_4 Pt_5 andando assolto il da tutte le richieste attoree.
[...] Controparte_2
Vinte le spese, competenze e onorari di causa, ivi compresi gli oneri fiscali IVA, CPA come per legge ed oltre ancora l'indennità forfettaria del 15% ex art. 15 delle tariffe ministeriali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 quali condomini dello stabile sito in , (in seguito Parte_5 CP_1 Controparte_1
“ ”) hanno impugnato le seguenti deliberazioni assunte dall'assemblea in data CP_1
15.3.2024:
(I) deliberazioni assunte ai punti 1 (Approvazione Conto Consuntivo Esercizio 2023
e relativo riparto), 2 (Approvazione richieste precedente amministratore e relativo riparto) e 3 (Approvazione Bilancio Preventivo Gestione ordinaria 2024 e relativo riparto con scadenze) (a) per violazione dell'art. 1130 bis c.c. poiché la documentazione unita all'invio del consuntivo con relativa convocazione assembleare non includeva la “Nota esplicativa” e il “Registro di Contabilità” e
(b) per la presenza di palesi errori contabili contenuti nel rendiconto sui seguenti aspetti:
- spese di amministrazione difformi rispetto al preventivo – (i) produzione e stampa copie passaggio assemblea del 09.05.2023 previste ben 16 con importi variabili per un totale di € 1743,16; (ii) voci relative ai solleciti di pagamento e alle messe in mora, sino al 2029; (iii) voce “trattazione legale decreto ingiuntivo e pignoramento” per ben € 1.220,00 e quella “trattazione legale decreto ingiuntivo” per € 366,00, costi non preventivati;
spese legali a vario titolo e loro scorretta imputazione nelle spese personali anziché in quelle generali;
- spese generali e varie del consuntivo con errori nell'indicazione del numero delle fatture e nel loro importo superiore a quello preventivato, nelle certificazioni effettuate e fatturate dal precedente amministratore e nelle somme già indicate nel bilancio precedente.
(II) Deliberazione assunta al punto 4 (Disamina Preventivi Ibcari progettazione
Impianto elettrico condominiale propedeutico CPI) per mancanza del quorum deliberativo, trattandosi di voce straordinaria e in quanto l'adeguamento dell'impianto elettrico della scala e delle parti comuni non era strettamente collegato alla richiesta e al rilascio dell'autorizzazione alla prevenzione incendi. pagina 3 di 8 (III) Deliberazione assunta al punto 5 (Aggiornamento azione legale a seguito mediazione con precedente amministratore) per la genericità dell'incarico, per l'assenza di un preventivo da sottoporre ai condomini e per la presenza di una previa azione penale con lo stesso oggetto.
Gli attori hanno concluso chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva delle deliberazioni assunte ai punti 1, 2 e 5 dell'ordine del giorno e, nel merito, la declaratoria di nullità o l'annullamento delle deliberazioni impugnate.
Il ha eccepito, in via pregiudiziale, l'improcedibilità del giudizio per la mancanza CP_1 di simmetria tra le domande proposte in sede di mediazione e l'oggetto del giudizio.
Nel merito ha sostenuto l'infondatezza dell'impugnazione delle deliberazioni assunte ai punti
1, 2 e 3 in quanto (a) non sussiste un obbligo di allegazione, unitamente alla convocazione assembleare, della “Nota esplicativa” e del “Registro di Contabilità”, bensì il dovere di mettere a disposizione ai condomini che ne facciano richiesta la documentazione, come era avvenuto nella fattispecie e (b) non sussistevano errori contabili né con riguardo alle spese di amministrazione, spese corrette nel loro ammontare e il cui aumento era correlato a tutte le iniziative legali assunte dagli attori, né con riguardo alle spese legali, la cui contestazione era superata dall'ottenimento, nei confronti degli attori, di decreti ingiuntivi né, infine, con riguardo alle spese genarli trattandosi di spese allineate e conformi con quelle approvate dall'assemblea.
Il ha sostenuto, infine, l'infondatezza dell'impugnazione della deliberazione CP_1 assunta al punto 4, atteso che la messa a norma dell'impianto elettrico rientra tra le opere di manutenzione urgenti che l'amministratore può eseguire anche senza previa autorizzazione assembleare, mentre l'attività di recupero crediti - di cui alla deliberazione assunta al punto 5
- rientra nuovamente tra gli obblighi che l'amministratore ha senza necessità di autorizzazione assembleare.
Parte convenuta ha concluso chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di improcedibilità del giudizio e nel merito il rigetto delle domande attoree.
Con ordinanza 11.9.2024, il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva delle deliberazioni impugnate.
Con successivo provvedimento 17.12.2024, il Giudice ha ritenuto che la CTU richiesta dagli attori non fosse necessaria ai fini della decisione e la causa è stata discussa all'udienza odierna, sulle conclusioni come in epigrafe trascritte.
2. Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di improcedibilità della domanda proposta da parte convenuta.
Il ha sostenuto l'improcedibilità per la mancanza di simmetria tra le domande CP_1 proposte in sede di mediazione e l'oggetto del presente giudizio.
pagina 4 di 8 L'eccezione non appare accoglibile.
Ai sensi dell'art. 3 del d. lgs. n. 28/2010 “gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità”, e da ciò deriva una connaturale informalità degli atti e della sua procedura. Inoltre, l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 28/2010 prevede l'indicazione nell'istanza di mediazione dell'oggetto e delle ragioni della pretesa, con la conseguenza che rilevano solo quelle difformità tra l'oggetto e titolo dell'istanza di mediazione e oggetto e titolo della successiva causa che determinano un ampliamento della domanda giudiziale che risulta avere un petitum più ampio di quello della domanda di mediazione, poiché fondata su fatti costitutivi ulteriori rispetto a quelli dedotti nella fase stragiudiziale ovvero su differenti pretese (cfr. Tribunale di Torino 1519/23).
Nel caso di specie, l'oggetto del giudizio non ha modificato né ampliato il petitum già contenuto nella domanda di mediazione, fondata sui medesimi fatti costitutivi della presente impugnazione.
Ne discende che la domanda in esame deve ritenersi procedibile.
3. Nel merito, il primo motivo di impugnazione delle deliberazioni assunte dall'assemblea del
, in data 15.3.2024 concernente il mancato invio Parte_6 unitamente alla convocazione assembleare della “Nota esplicativa” e del “Registro di
Contabilità non è fondato.
L'art. 66 disp att. c.c. non prevede l'obbligo per l'amministratore di allegare all'avviso di convocazione il registro di contabilità e la nota esplicativa in quanto l'obbligo di preventiva informazione dei condomini in ordine al contenuto degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea risponde alla finalità di far conoscere ai convocati, sia pure in termini non analitici e minuziosi, l'oggetto essenziale dei temi da esaminare, in modo da consentire una partecipazione consapevole alla discussione e alla relativa deliberazione (in tal senso Cass. civ. sez. VI, 14 giugno 2018, n. 15587; Cass. civ. sez. II, 21 settembre 2017, n. 21966).
Non è quindi configurabile un obbligo, per l'amministratore condominiale, di allegare all'avviso di convocazione anche i documenti giustificativi o i bilanci da approvare, non venendo affatto pregiudicato il diritto alla preventiva informazione sui temi in discussione, fermo restando che ad ognuno dei condomini è riconosciuta la facoltà di richiedere, anticipatamente e senza interferire sull'attività condominiale, le copie dei documenti oggetto di (eventuale) approvazione (Cass. civ. sez. II, 19 settembre 2014, n. 19799 e
Cass.21271/2020).
4. Con il secondo motivo di impugnazione della deliberazione adottata al punto 1gli attori si dolgono della presenza di asseriti errori nella redazione del rendiconto 2023 con riguardo alle spese di amministrazione, alle spese legali e alle spese varie.
In relazione alla spese di amministrazione, gli attori si dolgono che le stesse sono difformi pagina 5 di 8 rispetto al preventivo – (i) produzione e stampa copie passaggio assemblea del 09.05.2023 previste ben 16 con importi variabili per un totale di € 1743,16; (ii) voci relative ai solleciti di pagamento e alle messe in mora, sino al 2029; (iii) voce “trattazione legale decreto ingiuntivo e pignoramento” per ben € 1.220,00 e quella “trattazione legale decreto ingiuntivo” per €
366,00, costi non preventivati e (iv) spese legali a vario titolo e loro scorretta imputazione nelle spese personali anziché in quelle generali.
Le doglianze relative alle spese di amministrazione appaiono accoglibili limitatamente a quelle spese la cui imputazione inerisce ai singoli attori.
Si tratta, infatti, di contestazioni che riguardano spese personali attribuite a (i)
[...]
, unità A2 per € 245,56, (ii) a unità A22 per € 627,10, Parte_1 Parte_2
(iii) ad , unità A 10 per € 482,37, (iv) ad unità A6 per € Parte_3 Parte_4
378,97 e (v) a unità A20 per € 245,64. Parte_5
Per tutte le unità nel rendiconto 2023 (doc. 5 di parte attrice) viene attribuita la spesa personale di € 90,26 – che solo per di € 180, 56 - a titolo di “produzione e stampa Parte_2 copie passaggio di consegne come da richiesta in delibera di assemblea 9.5.2023” nonché
l'ulteriore spesa di € 94,28 sempre a titolo di “Produzione copie passaggio di consegne come da richiesta in assemblea 9.5.2023”.
Gli attori contestano che si tratti di spesa non preventivata e riportata per sedici volte.
La circostanza che questa voce sia riportata per sedici volte è ininfluente perché si tratta di spesa relativa a ogni singola unità abitativa.
Era, peraltro, onere del provare che tale spesa fosse effettivamente derivante CP_1 dalla richiesta di documentazione proveniente dall'assemblea del 9.5.2023 e in particolare dai condomini cui è stata addebitata.
Tale prova non è stata fornita, non risultando prodotto il verbale di tale assemblea.
Ne consegue che le somme richieste a questo titolo non sono dovute.
Parimenti non dovute, quali spese personali, sono le somme richieste a titolo di messa in mora per € 61 quanto alle unità A2, A6, A10, A 20 e per € 120,00 per l'unità A22 e le spese a titolo di diffida stragiudiziale per le unità A6 per € 133,43, A10 per € 146,53 e A22 per €
139,98: si tratta di spese sostenute nell'interesse del Condominio da ripartirsi tra tutti i condomini per millesimi, secondo la tabella delle spese generali.
Al contrario non può essere accolta la doglianza in ordine all'attribuzione all'unità A12, appartenente a condomino diverso dagli attori, delle spese legali, per carenza di interesse ad agire in capo agli attori trattandosi di spesa personale di soggetto terzo che solo è legittimato a contestarla.
Con riguardo, invece, alle spese generali e all'attribuzione al numero di fattura 0, il precisa che si tratta di fattura pro forma che verrà sostituita con l'effettiva al CP_1 momento dell'emissione della stessa. Si ritiene, invero, che in assenza della contestazione specifica sull'esistenza di questa spesa e sul suo pagamento, la doglianza non può essere pagina 6 di 8 accolta.
Risultano, invece, fondate le ulteriori contestazioni relative alla difformità tra il compenso approvato e quanto richiesto. Si osserva, infatti, che nel documento 9 di parte attrice vi sono specifiche contestazioni sulla difformità tra il compenso previsto e quello richiesto con le fatture 17,18,19,26,27,29 e 30 del 2024 emesse dall'amministratore e sulla circostanza che sono riportate nel rendiconto fatture già presenti nei bilanci 2021 e 2022 – REVIS s.r.l., fattura n.506/23, fattura n. 1687/22, SMAT 2200562882 del 22.7.2022, fattura Parte_7
l'Igienica s.r.l. n. 5484/22, fattura En&Gas E2307279 del 31.12.2022 e n. 1581/23: Parte_7 di fronte a tali specifiche contestazioni era onere del fornire e CP_1 CP_5 dimostrare la correttezza delle voci riportate nel rendiconto. Tale onere non è stato assolto.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'impugnazione avverso la deliberazione assunta al punto
1 del verbale dell'assemblea del del 15.3.2024 avente ad Controparte_2 oggetto “Approvazione Conto Consuntivo Esercizio 2023 e relativo riparto” deve essere accolta, con conseguente annullamento della deliberazione impugnata.
5.Non può, invece, essere accolta l'impugnazione della deliberazione assunta al punto 4 avente ad oggetto: “Disamina Preventivi Ibcari progettazione Impianto elettrico condominiale propedeutico CPI”. Gli attori si dolgono del mancato raggiungimento del quorum, trattandosi di lavori straordinari.
Il allega, invece, che si tratti di lavori urgenti di adeguamento dell'impianto alla CP_1 normativa vigente.
Tale allegazione, invero, non è specificamente contestata da controparte che non contesta la natura di adeguamento dell'impianto elettrico, ma solo la natura straordinaria dell'opera.
Ne consegue che trattandosi di opera necessaria all'adeguamento alla normativa vigente, opera che peraltro per l'ammontare - € 1.100,00 più Iva - non può essere ritenuta riparazione straordinaria, l'impugnazione deve essere rigettata.
5.Deve, parimenti, essere rigettata l'impugnazione della liberazione assunta al punto 5 dall'assemblea del 15.3.2024 avente ad oggetto: “(Aggiornamento azione legale a seguito mediazione con precedente amministratore): gli attori sostengono la genericità dell'incarico,
l'assenza di un preventivo da sottoporre ai condomini e la presenza di una previa azione penale con lo stesso oggetto. Si dissociano, infine, dall'azione ai sensi dell'art. 1132 c.c.
Invero, la deliberazione non è generica, risultando conferito all'avv. Strambi l'incarico di porre in essere le azioni necessarie al recupero di quanto emerso nel passaggio di consegne.
Inoltre, gli attori hanno esercitato il diritto loro conferito dall'art. 1132 c.c. di dissentire dalla deliberazione, con conseguente carenza di interesse ad impugnare la deliberazione.
6. Le spese di lite, alla luce della parziale soccombenza, devono essere interamente pagina 7 di 8 compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
ANNULLA la deliberazione assunta dal sito in , nel corso CP_1 CP_1 Controparte_1 dell'assemblea del 15.3.2024 al punto 1. dell'ordine del giorno rubricato “Approvazione Conto
Consuntivo Esercizio 2023 e relativo riparto”.
RIGETTA le ulteriori domande proposte da , Parte_1 Parte_2
, e nei confronti del Condominio sito in Parte_3 Parte_4 Parte_5
, . CP_1 Controparte_1
DISPONE l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Torino, 27 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 8 di 8