TRIB
Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/05/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1217/2025
Tribunale di Firenze Sezione Lavoro SENTENZA
Parte_1 con gli Avv.ti Carmelo Bifano e Annamaria Goglia
RICORRENTE contro
CP_1 con i funzionari dott.ssa Loredana Massanova e Franco Goggioli
RESISTENTE
La ricorrente ha chiesto l'accertamento tecnico preventivo ai fini del riconoscimento dei requisiti sanitari per vedersi riconosciuto lo status di persona portatrice di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, com. 3 L. 104/1992. Con la memoria di costituzione l' ha dedotto di aver provveduto, con verbale in autotutela CP_1 del 29.04.2025, a riconoscere il beneficio richiesto, a far data dalla domanda amministrativa, chiedendo pertanto la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese di lite.
All'udienza odierna la ricorrente ha preso atto del riconoscimento della prestazione effettuato in autotutela dall' aderendo alla richiesta di dichiarazione della cessata materia del CP_1 contendere, e insistendo per la condanna al rimborso delle spese di lite;
l' ha ribadito le CP_1 proprie conclusioni.
Alla luce di quanto sopra, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto al regolamento delle spese di lite, parte ricorrente ha insistito per la condanna al pagamento delle spese nei confronti dell' in virtù del principio della soccombenza virtuale. CP_1
Alla luce della coincidenza tra l'oggetto della domanda e quanto riconosciuto in sede di autotutela dall' poiché tale esito è successivo e consequenziale alla tutela svolta in sede giudiziale, si CP_1 ritiene che per il principio della soccombenza virtuale l' debba essere condannato al CP_1 pagamento delle spese di lite, sulla base delle voci di tariffa per l'attività ridotta effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara cessata definitivamente la materia del contendere fra le parti.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di € 640,00, oltre CP_1 rimborso spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione a favore dei procuratori.
Firenze 12/05/2025
Il Giudice onorario dott. Massimo Carrattieri
Ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. 196/2003, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
Tribunale di Firenze Sezione Lavoro SENTENZA
Parte_1 con gli Avv.ti Carmelo Bifano e Annamaria Goglia
RICORRENTE contro
CP_1 con i funzionari dott.ssa Loredana Massanova e Franco Goggioli
RESISTENTE
La ricorrente ha chiesto l'accertamento tecnico preventivo ai fini del riconoscimento dei requisiti sanitari per vedersi riconosciuto lo status di persona portatrice di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, com. 3 L. 104/1992. Con la memoria di costituzione l' ha dedotto di aver provveduto, con verbale in autotutela CP_1 del 29.04.2025, a riconoscere il beneficio richiesto, a far data dalla domanda amministrativa, chiedendo pertanto la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese di lite.
All'udienza odierna la ricorrente ha preso atto del riconoscimento della prestazione effettuato in autotutela dall' aderendo alla richiesta di dichiarazione della cessata materia del CP_1 contendere, e insistendo per la condanna al rimborso delle spese di lite;
l' ha ribadito le CP_1 proprie conclusioni.
Alla luce di quanto sopra, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto al regolamento delle spese di lite, parte ricorrente ha insistito per la condanna al pagamento delle spese nei confronti dell' in virtù del principio della soccombenza virtuale. CP_1
Alla luce della coincidenza tra l'oggetto della domanda e quanto riconosciuto in sede di autotutela dall' poiché tale esito è successivo e consequenziale alla tutela svolta in sede giudiziale, si CP_1 ritiene che per il principio della soccombenza virtuale l' debba essere condannato al CP_1 pagamento delle spese di lite, sulla base delle voci di tariffa per l'attività ridotta effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara cessata definitivamente la materia del contendere fra le parti.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di € 640,00, oltre CP_1 rimborso spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione a favore dei procuratori.
Firenze 12/05/2025
Il Giudice onorario dott. Massimo Carrattieri
Ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. 196/2003, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.