TRIB
Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 06/02/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1143/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
CASIRAGHI FEDERICO, dell'avv. SALTI MARIA CHIARA e dell'avv. FERRARI DENISE, elettivamente domiciliato in STR. DELLA REPUBBLICA 56 PARMA, presso lo studio dei difensori
- OPPONENTE -
C o n t r o
Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. DELLA
[...] P.IVA_2
OP DA, dell'avv. AGNETTI FRANCESCO, dell'avv. CALANDRUCCIO MICHELE e dell'avv. MORA MARINA, elettivamente domiciliata in STR. FARINI 18 PARMA, presso lo studio dell'avv. DELLA OP DA e dell'avv. AGNETTI FRANCESCO
-OPPOSTO –
Causa Civile iscritta al 1143/2023 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, Parte_1
provvisoriamente esecutivo, n. 110/2023, emesso dal Tribunale di Parma, in data 30.01.2023, a favore della in concordato preventivo, per la somma capitale di euro Controparte_1
345.871,39, oltre interessi moratori e spese del procedimento, quale residuo corrispettivo ancora dovuto, in esecuzione di due contratti d'appalto, aventi ad oggetto servizi di movimentazione merci, all'interno delle piattaforme rispettivamente di Pedrignano e di Rubbiano, intercorso tra le parti fino al 31.08.2020, data in cui la affittava, ad altra società, il ramo d'azienda. CP_1
Con l'opposizione, ha eccepito di avere legittimamente sospeso ogni pagamento, ai sensi Pt_1 dell'art. 1460 c.c., in particolare:
1) per avere ricevuto, quale società responsabile in solido unitamente alla , richieste di CP_1
risarcimento da parte di alcuni lavoratori, attivi nei siti di Pedrignano e Rubbiano, elencati nell'atto introduttivo;
2) per essere, la Cooperativa, venuta meno alle obbligazioni, contrattualmente pattuite (l'art. 3, lett.
b), di consegna periodica, all'appaltante, della documentazione attestante la regolarità contributiva nei confronti dei propri dipendenti o soci lavoratori e delle società subappaltatrici, e CP_2
Green Job, non consentendo, inoltre, il controllo periodico sul corretto adempimento delle obbligazioni di carattere contributivo e retributivo nei confronti dei dipendenti o soci lavoratori
(art.3, lett.c);
3) per avere omesso di provvedere alla trasmissione, nei confronti del committente, delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973 unitamente a un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nell'esecuzione delle opere e/o servizi commissionati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro, l'ammontare della retribuzione corrisposta e il dettaglio delle ritenute fiscali, come imposto dall'art. 4, D.L. n. 124 del
26 ottobre 2019, convertito in legge n. 157/2019, il quale, al comma terzo, prevede che, laddove sia maturato il diritto a ricevere i corrispettivi dall'impresa appaltatrice e questa non abbia adempiuto ai propri doveri, il committente debba “sospendere, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa…”;
4) per essere, la Cooperativa, venuta meno all'obbligo di corresponsione dei contributi previdenziali inerenti ai propri dipendenti, maturando un ingente debito, per oltre un milione di euro, nei confronti dei relativi Istituti di previdenza e sicurezza sociale, esponendo nella sua Pt_1
2 qualità di committente e obbligata in solido, ai sensi dell'art. 29 del D.L.vo n. 276/2003, al grave rischio di vedersi destinataria, anche da parte dell' , oltre che da parte dei lavoratori, della CP_3
relativa azione volta al recupero del credito contributivo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 9 della legge n. 335/1995, con conseguente giustificata sospensione dei pagamenti, da parte di a norma dell'art. 3, lett. d) dei due contratti d'appalto in oggetto. Pt_1
Conseguentemente, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della alla restituzione dell'importo già versato in esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, CP_1
oltre interessi di legge dalla data dell'esborso al saldo.
Infine, l'opponente, richiamando l'art. 10, lett a), n. 2) del contratto c.d. Rubbiano, che, per l'ipotesi di “omessa o ritardata fornitura della certificazione attestante la regolarità contributiva rilasciata da e INAIL o il DURC”, prevedeva l'applicazione, a carico della di una penale CP_3 CP_1 pari a euro 200,00 “per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza dell'ultimo DURC fornito”, ha chiesto in via riconvenzionale, la condanna di parte opposta, al pagamento, a tale titolo, della somma di euro 46.600,00, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo.
Parte opposta si è costituita contestando integralmente le avverse eccezioni e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo, oltre interessi moratori ex art. 5 d.lgs. n. 231/2002 dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo e rifusione delle spese processuali anche del procedimento monitorio, ed il rigetto dell'avversa domanda riconvenzionale, in particolare, eccependo la contrarietà a buona fede dell'eccezione di inadempimento, in quanto asseritamente sollevata, per la prima volta, dall'opponente, il 25.01.2023, cioè il giorno dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, in assenza di presupposti.
A parere di questo organo giudicante, l'opposizione è fondata per le ragioni che seguono.
La controversia verte unicamente sulla legittimità dell'eccezione di inadempimento, esercitata dall'opponente, ex art. 1460 c.c., in data 25.01.2023 (doc. 3 di parte opposta), con riguardo ai due contratti di appalto c.d. Pedrignano e Rubbiano, cessati, pacificamente, in data 31.08.2020. ha giustificato la sospensione del pagamento delle prestazioni ricevute dalla Parte_2
Cooperativa (acconsentendo a pagare, sul debito residuo, il solo anticipo di euro 700.000,00), a seguito dei gravi inadempimenti di quest'ultima ed in applicazione di quanto contrattualmente previsto dall'art. 3 lett. d) dei due contratti d'appalto, che autorizza l'Appaltante a sospendere i pagamenti dovuti all'Appaltatrice, in caso di omesso trattamento retributivo e contributivo a norma di legge e fino alla totale copertura di quanto dovuto ai lavoratori .
In particolare, , con l'opposizione, ha lamentato: Pt_1
3 1) di avere ricevuto, quale società responsabile in solido unitamente alla Cooperativa, richieste di risarcimento da parte di alcuni lavoratori di quest'ultima, attivi nei siti di Pedrignano e Rubbiano;
2) l'inadempimento, da parte della dell'obbligazione contrattuale di informativa CP_1
periodica, circa la regolarità contributiva e retributiva nei confronti dei dipendenti della stessa e dei subappaltatori autorizzati da sia in violazione dell'art. 3 lett b) dei contratti (docc. 3 e 4), Pt_1
che imponeva la trasmissione trimestrale, da parte della delle attestazioni di regolarità CP_1
CP_ contributiva rilasciata da ed Inail, oppure del Durc, sia in violazione dell'art. 4 D.L. n. 124 del
26 ottobre 2019, convertito in legge n. 157/2019, che imponeva la trasmissione delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973 unitamente a un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nell'esecuzione delle opere e/o servizi commissionati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro, l'ammontare della retribuzione corrisposta e il dettaglio delle ritenute fiscali;
3) l'omesso versamento, da parte della dei contributi previdenziali inerenti ai propri CP_1
dipendenti, con conseguente maturazione di un ingente debito, per oltre un milione di euro, nei confronti dei relativi Istituti di previdenza e sicurezza sociale, ed esposizione anche di Pt_1
nella sua qualità di committente e obbligata in solido, ai sensi dell'art. 29 del D.Lvo n. 276/2003,
CP_ alle azioni sia dei lavoratori che dell'
Parte opposta ha contestato la legittimità della suddetta eccezione, per essere contraria a buona fede, in particolare, perché:
Number 1 ha sollevato l'eccezione, per la prima volta, solamente in data 25.01.2023, cioè il giorno dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, sebbene la abbia sollecitato il CP_1
pagamento del debito già in data 20.12.2022, e nonostante:
1) tutti i lavoratori, in forza alla data dell'affitto del ramo 1 (31.08.2020) abbiano Pt_1
sottoscritto verbale di conciliazione in sede sindacale, con il quale ciascuno di loro ha dichiarato di null'altro pretendere dalla committente , Number1 e Pt_3 CP_1
2) nel periodo oggetto delle lavorazioni eseguite in appalto (agosto 2020), 1 fosse in Pt_1
possesso di tutta la documentazione relativa alla regolarità contributiva e retributiva, ad essa trasmessa dalla Cooperativa, che, comunque, era consultabile sul portale di Parte_4
3) pur ammettendo che potrebbe essere astrattamente esposta al regime di solidarietà per Pt_1
CP_ il versamento degli oneri contributivi dei lavoratori all' in primo luogo, l'opponente non abbia dimostrato che il debito contributivo, effettivamente in capo alla Cooperativa, riguarda il periodo ed i contratti oggetto di causa, ma, comunque, nonostante tale debito sia stato integralmente estinto dalla stessa coobbligata solidale, che, all'esito, ha versato la differenza, pari ad euro Parte_1
4 770.502,00, ancora dovuta alla sulle fatture emesse per il periodo maggio-giugno- CP_1
luglio 2020.
A tale ultimo proposito, l'opposta ha allegato: che si è sostituita alla nel pagamento dei dipendenti, dell'Irpef e dei Pt_1 CP_1
contributi previdenziali, per la somma complessiva di euro 1.329.527,22, che ha poi compensato in data 27.08.2020 con parte del proprio debito nei confronti della per le fatture di cui CP_1
sopra, di importo complessivo pari ad euro 2.100.075,01; che, dall'esame dei prospetti dei contributi dovuti per tali mesi, risulta che, per i cantieri Pt_1
(compresi Rubbiano e Pedrignano che risultano espressamente indicati nel prospetto contenente tutti i cantieri attivi di doc. 9) erano dovuti i seguenti importi: CP_1
- Euro 100.711 per giugno 2020, pagati dalla stessa che ha eseguito il versamento;
Pt_1
- Euro 163.843 per luglio 2020, pagati dalla stessa che ha eseguito il versamento;
Pt_1
- Euro 138.043 per agosto 2020. pagati dalla in data 17.09.2020, e relativi ai contributi CP_1
riferiti al cantiere Number1.
Venendo all'esame della documentazione prodotta dalle parti, si osserva quanto segue.
I contratti d'appalto oggetto di causa, all'art. 3, prevedono, a carico dell'Appaltatore, la serie di obblighi informativi descritta da 1, ed alla lett. d) di tale articolo, il diritto dell'Appaltante Pt_1
di sospendere i pagamenti all'Appaltatore, in caso di omesso trattamento retributivo o contributivo a norma di legge, fino alla totale copertura di quanto dovuto ai lavoratori (docc. 3 e 4 opponente). ha prodotto in giudizio una pec inviata alla Cooperativa in data 22.09.2020, con la quale, Pt_1 già all'epoca, ha lamentato di avere ricevuto solo una parte della documentazione necessaria a provare l'avvenuto pagamento degli importi dovuti ai lavoratori che hanno prestato la propria attività nell'ambito dei contratti ed ha chiesto, tra l'altro, l'invio dei tabulati contributivi per ciascun cantiere ed il dettaglio dei nominativi, “comprensivo di tutti gli elementi previsti dal D.L. 124/2019
e dalla circolare ADE 1/E del 12.02.2020”, avvisando la Cooperativa della propria intenzione, in mancanza, di sospendere il pagamento degli importi ancora dovuti (doc. 8).
Nelle proprie difese, tuttavia, non ha sollevato contestazioni specifiche con riguardo Pt_1
all'allegazione avversaria, dell'eseguito versamento dei contributi non solo per le mensilità di giugno e luglio 2020 (peraltro, da parte della stessa , ma anche per la mensilità di agosto Pt_1
2020 (solamente quest'ultima da parte della , che risultano, in ogni caso, provati dai CP_1
docc. 10, 11 e 12, prodotti dalla e non contestati dall'opponente. CP_1
Che il versamento dei contributi fino al mese di agosto 2020 sia avvenuto è, d'altra parte, confermato dalla stessa condotta stragiudiziale della che ha versato alla Cooperativa una Pt_1
5 parte (euro 300.000,00) della differenza, ancora dovuta, dei corrispettivi per il periodo maggio- luglio 2020, in data 18.09.2020 (doc. 7 di parte opponente), ovvero il giorno successivo al versamento, da parte della Cooperativa, della mensilità di agosto dei suddetti contributi (v. doc. 12 cit.).
L'unico motivo addotto da per giustificare la sospensione del pagamento, che, quindi, Pt_1
rimane da esaminare nel presente giudizio, è quello relativo alle diffide per il pagamento di differenze retributive (con conseguenti riflessi sia contributivi che fiscali), che la Società ha allegato di avere ricevuto in qualità di responsabile solidale, ex art. 29 del D.Lvo n. 276/2003, da alcuni lavoratori impiegati nei siti di Pedrignano e Rubbiano.
In proposito, si osserva che ha fornito prova di tali diffide, del luglio-agosto 2022, per Pt_1
quanto riguarda i seguenti dipendenti della Cooperativa: Avantaggio S., Murgana G.F., LI
G., LE D., AN M., AN R. (doc. 10 opponente), TI A., AR S., AL A.,
PA M., ZI S. (doc.17 opponente), e per quanto riguarda il subappaltatore Green Job:
Zambrano D., del maggio 2022 (doc. 11 opponente).
inoltre, ha provato che la maggior parte di tali lavoratori ha sottoscritto verbale di Pt_1
conciliazione in sede sindacale solamente in data 15.05.2023 (Avantaggio S., Murgana G.F.,
LI G., AN M., TI A., AR S., AL A., PA M., ZI S., doc. 17 cit.) e in data 19.05.2023 (Zambrano D., doc. 18 opponente), ovvero in epoca successiva all'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
Poiché il sopra citato art. 3 lett. d) dei contratti d'appalto per cui è causa prevede il diritto dell'Appaltante, in caso di omesso trattamento retributivo o contributivo a norma di legge, di trattenere eventuali importi dovuti all'Appaltatrice fino alla totale copertura di quanto dovuto ai lavoratori, si ritiene che abbia correttamente operato, dal momento che, nel momento in Pt_1
cui il decreto ingiuntivo è stato emesso, nessuna delle suddette conciliazioni era ancora stata firmata.
Conseguentemente, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Tuttavia, poiché non ha contestato la debenza della somma pretesa dalla , ma Pt_1 CP_1
si è limitata a giustificare la sospensione dei pagamenti con riferimento all'epoca i cui il decreto ingiuntivo è stato chiesto ed emesso;
poiché Number 1 non ha formulato specifiche contestazioni e domande a seguito delle complessive conciliazioni sindacali con i lavoratori e transazioni con gli enti previdenziali, in parte perfezionate in corso di causa dalla , delle quali la stessa ha CP_1
fornito prova documentale (docc. 19a, 19b e 19c, 22a e 22b); poiché, in particolare, non Pt_1
ha eccepito la sussistenza di problematiche riguardanti la loro esecuzione, se non con riguardo alle
6 transazioni con gli enti previdenziali, superate, però dal deposito delle relative quietanze di pagamento (docc. 22 a e 22 b cit. opposta); poiché, infine, alla luce della condotta processuale di
è verosimile che, al momento attuale, tutte le conciliazioni abbiano avuto regolare Pt_1
esecuzione, si ritiene che i presupposti per la sospensione del pagamento siano venuti meno e che, conseguentemente, l'opponente debba essere condannata al pagamento del proprio residuo debito, in quanto pacifico e non più soggetto a sospensione.
Alla luce di quanto sopra, la domanda di restituzione della somma pagata in data 09.03.2023 (doc.
14) deve essere accolta limitatamente agli interessi moratori, in quanto corrisposti con riferimento al periodo soggetto a sospensione e, pertanto, non dovuti, ed alle spese liquidate con il decreto ingiuntivo, in quanto revocato. Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla data della domanda al saldo.
Infine, per quanto riguarda la domanda riconvenzionale, Number 1 ha chiesto l'applicazione della penale prevista dall'art. 10, lett a), n. 2) del contratto c.d. Rubbiano, per l'ipotesi di “omessa o ritardata fornitura della certificazione attestante la regolarità contributiva rilasciata da e CP_3
INAIL o il DURC”, e pari a euro 200,00 “per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza dell'ultimo DURC fornito”.
Tuttavia, di ritiene che tale clausola, quantificando la penale solo per ogni giorno di ritardo nella consegna della documentazione, trovi applicazione unicamente nell'ipotesi di ritardato adempimento nel corso di esecuzione del contratto, e non, come pretende l'opponente, quando il
Committente lamenti l' inadempimento, alla data di cessazione del contratto, peraltro, intervenuta
(31.08.2020) ben più di due anni prima della formulazione della domanda riconvenzionale, primo atto con il quale la clausola è stata fatta valere.
La reciproca parziale soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: in accoglimento dell'opposizione proposta da revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 110/2023, emesso dal Tribunale di Parma a favore della
[...]
in concordato preventivo;
Controparte_1
dichiara tenuta e condanna in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, a pagare, a parte opposta, la somma di euro 345.871,39, oltre interessi moratori di legge dalla data della sentenza al saldo;
7 preso atto dell'intervenuto pagamento della somma di cui al decreto ingiuntivo opposto, da parte dell'opponente, in data 09.03.2023, condanna la Controparte_1
in concordato preventivo, a restituire le sole somme versate dall'opponente
[...]
a titolo di interessi moratori e di spese processuali della fase monitoria, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.
Respinge la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente.
Dichiara le spese processuali integralmente compensate tra le parti.
Parma, 06/02/2025
Il Giudice Unico
Dott. Antonella Ioffredi
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
CASIRAGHI FEDERICO, dell'avv. SALTI MARIA CHIARA e dell'avv. FERRARI DENISE, elettivamente domiciliato in STR. DELLA REPUBBLICA 56 PARMA, presso lo studio dei difensori
- OPPONENTE -
C o n t r o
Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. DELLA
[...] P.IVA_2
OP DA, dell'avv. AGNETTI FRANCESCO, dell'avv. CALANDRUCCIO MICHELE e dell'avv. MORA MARINA, elettivamente domiciliata in STR. FARINI 18 PARMA, presso lo studio dell'avv. DELLA OP DA e dell'avv. AGNETTI FRANCESCO
-OPPOSTO –
Causa Civile iscritta al 1143/2023 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, Parte_1
provvisoriamente esecutivo, n. 110/2023, emesso dal Tribunale di Parma, in data 30.01.2023, a favore della in concordato preventivo, per la somma capitale di euro Controparte_1
345.871,39, oltre interessi moratori e spese del procedimento, quale residuo corrispettivo ancora dovuto, in esecuzione di due contratti d'appalto, aventi ad oggetto servizi di movimentazione merci, all'interno delle piattaforme rispettivamente di Pedrignano e di Rubbiano, intercorso tra le parti fino al 31.08.2020, data in cui la affittava, ad altra società, il ramo d'azienda. CP_1
Con l'opposizione, ha eccepito di avere legittimamente sospeso ogni pagamento, ai sensi Pt_1 dell'art. 1460 c.c., in particolare:
1) per avere ricevuto, quale società responsabile in solido unitamente alla , richieste di CP_1
risarcimento da parte di alcuni lavoratori, attivi nei siti di Pedrignano e Rubbiano, elencati nell'atto introduttivo;
2) per essere, la Cooperativa, venuta meno alle obbligazioni, contrattualmente pattuite (l'art. 3, lett.
b), di consegna periodica, all'appaltante, della documentazione attestante la regolarità contributiva nei confronti dei propri dipendenti o soci lavoratori e delle società subappaltatrici, e CP_2
Green Job, non consentendo, inoltre, il controllo periodico sul corretto adempimento delle obbligazioni di carattere contributivo e retributivo nei confronti dei dipendenti o soci lavoratori
(art.3, lett.c);
3) per avere omesso di provvedere alla trasmissione, nei confronti del committente, delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973 unitamente a un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nell'esecuzione delle opere e/o servizi commissionati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro, l'ammontare della retribuzione corrisposta e il dettaglio delle ritenute fiscali, come imposto dall'art. 4, D.L. n. 124 del
26 ottobre 2019, convertito in legge n. 157/2019, il quale, al comma terzo, prevede che, laddove sia maturato il diritto a ricevere i corrispettivi dall'impresa appaltatrice e questa non abbia adempiuto ai propri doveri, il committente debba “sospendere, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa…”;
4) per essere, la Cooperativa, venuta meno all'obbligo di corresponsione dei contributi previdenziali inerenti ai propri dipendenti, maturando un ingente debito, per oltre un milione di euro, nei confronti dei relativi Istituti di previdenza e sicurezza sociale, esponendo nella sua Pt_1
2 qualità di committente e obbligata in solido, ai sensi dell'art. 29 del D.L.vo n. 276/2003, al grave rischio di vedersi destinataria, anche da parte dell' , oltre che da parte dei lavoratori, della CP_3
relativa azione volta al recupero del credito contributivo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 9 della legge n. 335/1995, con conseguente giustificata sospensione dei pagamenti, da parte di a norma dell'art. 3, lett. d) dei due contratti d'appalto in oggetto. Pt_1
Conseguentemente, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della alla restituzione dell'importo già versato in esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, CP_1
oltre interessi di legge dalla data dell'esborso al saldo.
Infine, l'opponente, richiamando l'art. 10, lett a), n. 2) del contratto c.d. Rubbiano, che, per l'ipotesi di “omessa o ritardata fornitura della certificazione attestante la regolarità contributiva rilasciata da e INAIL o il DURC”, prevedeva l'applicazione, a carico della di una penale CP_3 CP_1 pari a euro 200,00 “per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza dell'ultimo DURC fornito”, ha chiesto in via riconvenzionale, la condanna di parte opposta, al pagamento, a tale titolo, della somma di euro 46.600,00, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo.
Parte opposta si è costituita contestando integralmente le avverse eccezioni e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo, oltre interessi moratori ex art. 5 d.lgs. n. 231/2002 dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo e rifusione delle spese processuali anche del procedimento monitorio, ed il rigetto dell'avversa domanda riconvenzionale, in particolare, eccependo la contrarietà a buona fede dell'eccezione di inadempimento, in quanto asseritamente sollevata, per la prima volta, dall'opponente, il 25.01.2023, cioè il giorno dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, in assenza di presupposti.
A parere di questo organo giudicante, l'opposizione è fondata per le ragioni che seguono.
La controversia verte unicamente sulla legittimità dell'eccezione di inadempimento, esercitata dall'opponente, ex art. 1460 c.c., in data 25.01.2023 (doc. 3 di parte opposta), con riguardo ai due contratti di appalto c.d. Pedrignano e Rubbiano, cessati, pacificamente, in data 31.08.2020. ha giustificato la sospensione del pagamento delle prestazioni ricevute dalla Parte_2
Cooperativa (acconsentendo a pagare, sul debito residuo, il solo anticipo di euro 700.000,00), a seguito dei gravi inadempimenti di quest'ultima ed in applicazione di quanto contrattualmente previsto dall'art. 3 lett. d) dei due contratti d'appalto, che autorizza l'Appaltante a sospendere i pagamenti dovuti all'Appaltatrice, in caso di omesso trattamento retributivo e contributivo a norma di legge e fino alla totale copertura di quanto dovuto ai lavoratori .
In particolare, , con l'opposizione, ha lamentato: Pt_1
3 1) di avere ricevuto, quale società responsabile in solido unitamente alla Cooperativa, richieste di risarcimento da parte di alcuni lavoratori di quest'ultima, attivi nei siti di Pedrignano e Rubbiano;
2) l'inadempimento, da parte della dell'obbligazione contrattuale di informativa CP_1
periodica, circa la regolarità contributiva e retributiva nei confronti dei dipendenti della stessa e dei subappaltatori autorizzati da sia in violazione dell'art. 3 lett b) dei contratti (docc. 3 e 4), Pt_1
che imponeva la trasmissione trimestrale, da parte della delle attestazioni di regolarità CP_1
CP_ contributiva rilasciata da ed Inail, oppure del Durc, sia in violazione dell'art. 4 D.L. n. 124 del
26 ottobre 2019, convertito in legge n. 157/2019, che imponeva la trasmissione delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973 unitamente a un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nell'esecuzione delle opere e/o servizi commissionati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro, l'ammontare della retribuzione corrisposta e il dettaglio delle ritenute fiscali;
3) l'omesso versamento, da parte della dei contributi previdenziali inerenti ai propri CP_1
dipendenti, con conseguente maturazione di un ingente debito, per oltre un milione di euro, nei confronti dei relativi Istituti di previdenza e sicurezza sociale, ed esposizione anche di Pt_1
nella sua qualità di committente e obbligata in solido, ai sensi dell'art. 29 del D.Lvo n. 276/2003,
CP_ alle azioni sia dei lavoratori che dell'
Parte opposta ha contestato la legittimità della suddetta eccezione, per essere contraria a buona fede, in particolare, perché:
Number 1 ha sollevato l'eccezione, per la prima volta, solamente in data 25.01.2023, cioè il giorno dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, sebbene la abbia sollecitato il CP_1
pagamento del debito già in data 20.12.2022, e nonostante:
1) tutti i lavoratori, in forza alla data dell'affitto del ramo 1 (31.08.2020) abbiano Pt_1
sottoscritto verbale di conciliazione in sede sindacale, con il quale ciascuno di loro ha dichiarato di null'altro pretendere dalla committente , Number1 e Pt_3 CP_1
2) nel periodo oggetto delle lavorazioni eseguite in appalto (agosto 2020), 1 fosse in Pt_1
possesso di tutta la documentazione relativa alla regolarità contributiva e retributiva, ad essa trasmessa dalla Cooperativa, che, comunque, era consultabile sul portale di Parte_4
3) pur ammettendo che potrebbe essere astrattamente esposta al regime di solidarietà per Pt_1
CP_ il versamento degli oneri contributivi dei lavoratori all' in primo luogo, l'opponente non abbia dimostrato che il debito contributivo, effettivamente in capo alla Cooperativa, riguarda il periodo ed i contratti oggetto di causa, ma, comunque, nonostante tale debito sia stato integralmente estinto dalla stessa coobbligata solidale, che, all'esito, ha versato la differenza, pari ad euro Parte_1
4 770.502,00, ancora dovuta alla sulle fatture emesse per il periodo maggio-giugno- CP_1
luglio 2020.
A tale ultimo proposito, l'opposta ha allegato: che si è sostituita alla nel pagamento dei dipendenti, dell'Irpef e dei Pt_1 CP_1
contributi previdenziali, per la somma complessiva di euro 1.329.527,22, che ha poi compensato in data 27.08.2020 con parte del proprio debito nei confronti della per le fatture di cui CP_1
sopra, di importo complessivo pari ad euro 2.100.075,01; che, dall'esame dei prospetti dei contributi dovuti per tali mesi, risulta che, per i cantieri Pt_1
(compresi Rubbiano e Pedrignano che risultano espressamente indicati nel prospetto contenente tutti i cantieri attivi di doc. 9) erano dovuti i seguenti importi: CP_1
- Euro 100.711 per giugno 2020, pagati dalla stessa che ha eseguito il versamento;
Pt_1
- Euro 163.843 per luglio 2020, pagati dalla stessa che ha eseguito il versamento;
Pt_1
- Euro 138.043 per agosto 2020. pagati dalla in data 17.09.2020, e relativi ai contributi CP_1
riferiti al cantiere Number1.
Venendo all'esame della documentazione prodotta dalle parti, si osserva quanto segue.
I contratti d'appalto oggetto di causa, all'art. 3, prevedono, a carico dell'Appaltatore, la serie di obblighi informativi descritta da 1, ed alla lett. d) di tale articolo, il diritto dell'Appaltante Pt_1
di sospendere i pagamenti all'Appaltatore, in caso di omesso trattamento retributivo o contributivo a norma di legge, fino alla totale copertura di quanto dovuto ai lavoratori (docc. 3 e 4 opponente). ha prodotto in giudizio una pec inviata alla Cooperativa in data 22.09.2020, con la quale, Pt_1 già all'epoca, ha lamentato di avere ricevuto solo una parte della documentazione necessaria a provare l'avvenuto pagamento degli importi dovuti ai lavoratori che hanno prestato la propria attività nell'ambito dei contratti ed ha chiesto, tra l'altro, l'invio dei tabulati contributivi per ciascun cantiere ed il dettaglio dei nominativi, “comprensivo di tutti gli elementi previsti dal D.L. 124/2019
e dalla circolare ADE 1/E del 12.02.2020”, avvisando la Cooperativa della propria intenzione, in mancanza, di sospendere il pagamento degli importi ancora dovuti (doc. 8).
Nelle proprie difese, tuttavia, non ha sollevato contestazioni specifiche con riguardo Pt_1
all'allegazione avversaria, dell'eseguito versamento dei contributi non solo per le mensilità di giugno e luglio 2020 (peraltro, da parte della stessa , ma anche per la mensilità di agosto Pt_1
2020 (solamente quest'ultima da parte della , che risultano, in ogni caso, provati dai CP_1
docc. 10, 11 e 12, prodotti dalla e non contestati dall'opponente. CP_1
Che il versamento dei contributi fino al mese di agosto 2020 sia avvenuto è, d'altra parte, confermato dalla stessa condotta stragiudiziale della che ha versato alla Cooperativa una Pt_1
5 parte (euro 300.000,00) della differenza, ancora dovuta, dei corrispettivi per il periodo maggio- luglio 2020, in data 18.09.2020 (doc. 7 di parte opponente), ovvero il giorno successivo al versamento, da parte della Cooperativa, della mensilità di agosto dei suddetti contributi (v. doc. 12 cit.).
L'unico motivo addotto da per giustificare la sospensione del pagamento, che, quindi, Pt_1
rimane da esaminare nel presente giudizio, è quello relativo alle diffide per il pagamento di differenze retributive (con conseguenti riflessi sia contributivi che fiscali), che la Società ha allegato di avere ricevuto in qualità di responsabile solidale, ex art. 29 del D.Lvo n. 276/2003, da alcuni lavoratori impiegati nei siti di Pedrignano e Rubbiano.
In proposito, si osserva che ha fornito prova di tali diffide, del luglio-agosto 2022, per Pt_1
quanto riguarda i seguenti dipendenti della Cooperativa: Avantaggio S., Murgana G.F., LI
G., LE D., AN M., AN R. (doc. 10 opponente), TI A., AR S., AL A.,
PA M., ZI S. (doc.17 opponente), e per quanto riguarda il subappaltatore Green Job:
Zambrano D., del maggio 2022 (doc. 11 opponente).
inoltre, ha provato che la maggior parte di tali lavoratori ha sottoscritto verbale di Pt_1
conciliazione in sede sindacale solamente in data 15.05.2023 (Avantaggio S., Murgana G.F.,
LI G., AN M., TI A., AR S., AL A., PA M., ZI S., doc. 17 cit.) e in data 19.05.2023 (Zambrano D., doc. 18 opponente), ovvero in epoca successiva all'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
Poiché il sopra citato art. 3 lett. d) dei contratti d'appalto per cui è causa prevede il diritto dell'Appaltante, in caso di omesso trattamento retributivo o contributivo a norma di legge, di trattenere eventuali importi dovuti all'Appaltatrice fino alla totale copertura di quanto dovuto ai lavoratori, si ritiene che abbia correttamente operato, dal momento che, nel momento in Pt_1
cui il decreto ingiuntivo è stato emesso, nessuna delle suddette conciliazioni era ancora stata firmata.
Conseguentemente, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Tuttavia, poiché non ha contestato la debenza della somma pretesa dalla , ma Pt_1 CP_1
si è limitata a giustificare la sospensione dei pagamenti con riferimento all'epoca i cui il decreto ingiuntivo è stato chiesto ed emesso;
poiché Number 1 non ha formulato specifiche contestazioni e domande a seguito delle complessive conciliazioni sindacali con i lavoratori e transazioni con gli enti previdenziali, in parte perfezionate in corso di causa dalla , delle quali la stessa ha CP_1
fornito prova documentale (docc. 19a, 19b e 19c, 22a e 22b); poiché, in particolare, non Pt_1
ha eccepito la sussistenza di problematiche riguardanti la loro esecuzione, se non con riguardo alle
6 transazioni con gli enti previdenziali, superate, però dal deposito delle relative quietanze di pagamento (docc. 22 a e 22 b cit. opposta); poiché, infine, alla luce della condotta processuale di
è verosimile che, al momento attuale, tutte le conciliazioni abbiano avuto regolare Pt_1
esecuzione, si ritiene che i presupposti per la sospensione del pagamento siano venuti meno e che, conseguentemente, l'opponente debba essere condannata al pagamento del proprio residuo debito, in quanto pacifico e non più soggetto a sospensione.
Alla luce di quanto sopra, la domanda di restituzione della somma pagata in data 09.03.2023 (doc.
14) deve essere accolta limitatamente agli interessi moratori, in quanto corrisposti con riferimento al periodo soggetto a sospensione e, pertanto, non dovuti, ed alle spese liquidate con il decreto ingiuntivo, in quanto revocato. Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla data della domanda al saldo.
Infine, per quanto riguarda la domanda riconvenzionale, Number 1 ha chiesto l'applicazione della penale prevista dall'art. 10, lett a), n. 2) del contratto c.d. Rubbiano, per l'ipotesi di “omessa o ritardata fornitura della certificazione attestante la regolarità contributiva rilasciata da e CP_3
INAIL o il DURC”, e pari a euro 200,00 “per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza dell'ultimo DURC fornito”.
Tuttavia, di ritiene che tale clausola, quantificando la penale solo per ogni giorno di ritardo nella consegna della documentazione, trovi applicazione unicamente nell'ipotesi di ritardato adempimento nel corso di esecuzione del contratto, e non, come pretende l'opponente, quando il
Committente lamenti l' inadempimento, alla data di cessazione del contratto, peraltro, intervenuta
(31.08.2020) ben più di due anni prima della formulazione della domanda riconvenzionale, primo atto con il quale la clausola è stata fatta valere.
La reciproca parziale soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: in accoglimento dell'opposizione proposta da revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 110/2023, emesso dal Tribunale di Parma a favore della
[...]
in concordato preventivo;
Controparte_1
dichiara tenuta e condanna in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, a pagare, a parte opposta, la somma di euro 345.871,39, oltre interessi moratori di legge dalla data della sentenza al saldo;
7 preso atto dell'intervenuto pagamento della somma di cui al decreto ingiuntivo opposto, da parte dell'opponente, in data 09.03.2023, condanna la Controparte_1
in concordato preventivo, a restituire le sole somme versate dall'opponente
[...]
a titolo di interessi moratori e di spese processuali della fase monitoria, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.
Respinge la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente.
Dichiara le spese processuali integralmente compensate tra le parti.
Parma, 06/02/2025
Il Giudice Unico
Dott. Antonella Ioffredi
8