Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/10/2018, n. 26244
CASS
Sentenza 18 ottobre 2018

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La sentenza in esame, emessa dalla Corte di Cassazione, riguarda un ricorso presentato dall'INPS contro una decisione della Corte d'Appello di Trieste, che aveva accolto le opposizioni di un socio e del coniuge di una società, escludendo l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti per l'attività di import-export svolta dalla società stessa. L'INPS sosteneva che l'attività del socio fosse di natura commerciale e che, pertanto, fosse dovuta la doppia contribuzione previdenziale. La Corte d'Appello, al contrario, aveva ritenuto che l'attività fosse di tipo industriale e che l'apporto lavorativo del socio non fosse prevalente rispetto agli altri fattori produttivi.

Il giudice della Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS, evidenziando che la sentenza impugnata si fondava su due rationes decidendi autonome: l'esclusione della natura commerciale dell'attività e l'insussistenza dell'apporto lavorativo prevalente. La Corte ha sottolineato che, per contestare una sentenza basata su più ragioni, è necessario impugnare specificamente ciascuna di esse; in mancanza, il ricorso risulta inammissibile. Pertanto, la Corte ha confermato la decisione della Corte d'Appello, condannando l'INPS al pagamento delle spese processuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/10/2018, n. 26244
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26244
    Data del deposito : 18 ottobre 2018

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