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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 7534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7534 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'esito della trattazione della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, decorso il termine assegnato, letti gli atti e le note depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 26318/2024 R.G. Lav. avente ad
OGGETTO: differenze retributive
TRA cf. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Galluccio, con elezione di domicilio in Aversa alla
Via Giotto n. 87, presso lo studio dello stesso, giusta procura allegata in atti
Ricorrenti
E
(P. IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di P.IVA_1 mandato in atti, all'avv. Alessandro Librino, con il quale elettivamente domicilia.
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 2.12.2024, il ricorrente in epigrafe ha dedotto di lavorare alle dipendenze dalla convenuta con profilo di “Operatore Socio Controparte_1
Sanitario attuale Ctg. BS”, con turnazione regolare mattina/pomeriggio/notte; di aver prestato lavoro in giorni festivi infrasettimanali nei giorni e secondo gli orari indicati nei
“cartellini sanitari” allegati al ricorso.
Tanto premesso, lamentando di non aver mai goduto, in relazione al lavoro prestato nei giorni festivi suddetti, del riposo compensativo, né di aver ricevuto il compenso per il lavoro straordinario effettuato, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, ha concluso per sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 34, commi 7 e 8, del C.C.N.L. del personale del comparto
1 Sanità del 20.09.2001, cosi come sostituiti dagli artt. 2, comma 6, e 31, commi 7 e 8, del
C.C.N.L 2016- 2018, la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo pari al
30% in relazione all'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali nei giorni indicati in ricorso, e per l'effetto condannare l' onvenuta al pagamento in proprio favore CP_1 dell'importo di € 725,04, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
spese vinte.
Si è costituita l' convenuta che ha eccepito, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità della domanda per carenza assertiva e documentale, nonché la decadenza dal diritto azionato, per non aver formulato il ricorrente la richiesta di cui all'art. 9 del CCNL integrativo comparto sanità del 20.09.2001 nel termine di giorni 30 in esso indicato.
Nel merito, ha dedotto l'infondatezza delle domande, affermando che, la cumulabilità degli istituti di cui agli artt. 9 CCNL 20.09.2001 e 44 CCNL 1.09.1995 implica che il lavoratore turnista abbia prestato la propria attività nelle giornate festive infrasettimanali in eccedenza ai limiti orari fissati per la generalità dei lavoratori, ossia che abbia prestato lavoro straordinario;
che per il lavoro prestato nelle giornate festive/festive infrasettimanali è stata corrisposta al ricorrente, oltre alla retribuzione ordinaria globale giornaliera, l'indennità festiva di cui all'art. 106, comma 4, del CCNL 2019-2021; che allo stesso è stata altresì riconosciuta l'indennità di turno di cui al precitato art. 106, comma 2
(precedentemente disciplinata dall'art. 86 comma 3, del CCNL 2016-2018 e, ancor prima, dall'art 44, comma 3 , del CCNL 1994-1995); che al ricorrente è stato altresì regolarmente erogato il compenso per il lavoro straordinario, feriale o festivo, eventualmente autorizzato e prestato;
che, pertanto, null'altro è dovuto;
ha evidenziato, inoltre, la mancata dimostrazione circa l'effettivo superamento dell'orario di lavoro contrattualmente previsto, per effetto della prestazione resa nei giorni festivi infrasettimanali;
ha dedotto, altresì, che il godimento in concreto di riposi compensativi in misura maggiore a quella dovuta, con conseguente insussistenza del diritto all'alternativa maggiorazione per lavoro straordinario;
infine, ha contestato i conteggi. Ha concluso per il rigetto delle domande, con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa era rinviata per la discussione, quindi il giudice assegnava alle parti termine per il deposito di note scritte in sostituzione della udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149); scaduto il termine, letti gli atti e le note depositate, la causa era decisa con la presente sentenza, depositata nei termini di legge.
***
Preliminarmente, si dichiara infondata l'eccezione di nullità.
Com'è noto, l'art. 414 c.p.c. richiede, tra i requisiti dell'atto introduttivo del giudizio, la formulazione delle circostanze di fatto e degli elementi di diritto posti a base della domanda. Tale prescrizione, con specifico riferimento ai fatti da dedurre, è finalizzata a
2 consentire alla controparte di prendere posizione in maniera precisa e non generica in ordine all'oggetto del contendere, ed al giudicante di essere in condizione, sin dall'inizio della controversia, di conoscere tutti gli elementi della stessa onde poter esercitare l'attività istruttoria che si dovesse rendere necessaria ai fini dell'indagine di merito.
Pertanto, la violazione della disposizione in esame viene integrata ogni qualvolta, dall'esame complessivo del ricorso, risultino del tutto omessi, ovvero articolati in maniera assolutamente generica, i fatti rilevanti posti a base della domanda.
Nel caso in esame, il ricorrente ha allegato in modo dettagliato, nel ricorso introduttivo, le circostanze di fatto (sede di appartenenza, qualifica, turni di lavoro) e le ragioni di diritto discendenti dalle norme nazionali e dalla contrattazione collettiva, a sostegno della domanda formulata. In tal guisa articolato, l'atto introduttivo del giudizio ha consentito sia alla controparte di difendersi nel merito senza limitarsi a generiche contestazioni, sia a questo Giudice di esercitare consapevolmente i poteri istruttori ai fini dell'indagine della fondatezza della pretesa azionata in giudizio.
Risulta parimenti infondata l'eccezione di decadenza sollevata dalla resistente.
Sul punto, si rileva che, a mente dell'art. 9 del CCNL 20.09.2001 riprodotto dall'art. 29, co.
6, C.C.N.L di categoria 2016-2018, al lavoratore che abbia prestato attività lavorativa in giorno festivo infrasettimanale è rimessa la scelta - libera e condizionata solo dalla sua tempistica - di preferire se riposare per il tempo corrispondente al lavoro prestato nella festività infrasettimanale oppure se ricevere un compenso ulteriore aggiuntivo rispetto a quello ordinariamente percepito. Tale scelta non è tuttavia soggetta ad un termine decadenziale tale da dar luogo alla perenzione del diritto di esercitare l'opzione, come erroneamente sostenuto dalla Azienda convenuta. E, invero, la decadenza è istituto eccezionale, nonché di stretta applicazione e richiede l'univoca, anche se non espressa, enunciazione delle conseguenze pregiudizievoli nei confronti di chi non esercita un diritto nel tempo indicato.
Nel caso in esame, la locuzione “da effettuarsi entro 30 gg” introduce, invece, un termine privo di espresse conseguenze sanzionatorie, se non il decorso del tempo a fini prescrizionali.
Nel merito, le domande sono fondate, secondo le argomentazioni già espresse nelle numerose pronunce emesse da questo Tribunale e dalla Corte d'Appello di Napoli sul medesimo oggetto e nei confronti della medesima Azienda Pubblica, cui questo giudicante, melius , intende aderire, richiamandone ex art. 118 disp. att. c.p.c. il CP_2 percorso motivazionale (cfr. sentenze depositate in atti e recente sentenza GL Trib. NA dott.ssa A. Bonfiglio del 29.03.2024 in RG. 2395/2023).
In particolare, la domanda ha ad oggetto la richiesta di remunerazione dei giorni festivi
3 infrasettimanali in cui il ricorrente ha lavorato come turnista, alla stregua dell'art. 9 del
CCNL 20.09.2001 riprodotto nell'art. 29, 6° comma CCNL 2016/2018, ritenendo che la maggiorazione prevista dall'art. 44 del CCNL 1.9.1995 pacificamente percepita, è volta a compensare unicamente la gravosità del lavoro prestato secondo turni, che si accentua quando la prestazione ricade anche in un giorno festivo, e che tale indennità non è di per sé incompatibile con gli istituti disciplinati, in via generale e per tutto il personale, dagli artt. 20 CCNL 1.9.1995 e 34 CCNL 7.4.1999, ai quali si riferisce l'integrazione operata dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001.
Il quadro normativo di riferimento è il seguente.
L'art. 44 del CCNL 01.09.1995, rubricato “indennità per particolari condizioni di lavoro” dispone che “Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di
L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva”.
L'art. 9 del CCNL 20.09.2001 invocato da parte ricorrente e riprodotto dall'art. 29, co. 6
C.C.N.L di categoria 2016-2018, rubricato “riposo compensativo per le giornate festive lavorate”, prevede “ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1° settembre
1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. L'art. 9 come riprodotto, in relazione all'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, dà quindi titolo “a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni”, alla fruizione di un corrispondente giorno di riposo compensativo ovvero alla percezione del compenso per lavoro straordinario festivo.
Si rimette dunque al lavoratore la scelta - condizionata solo dalla sua tempistica - di preferire se riposare per il tempo corrispondente al lavoro prestato nella festività infrasettimanale oppure se ricevere un compenso ulteriore aggiuntivo rispetto a quello ordinariamente percepito.
L' convenuta persevera - anche dopo l'intervento ermeneutico della Suprema CP_1
Corte, come sarà nel prosieguo della presente motivazione evidenziato - nella negazione del diritto invocato dai ricorrenti, assumendo che nulla è dovuto al personale turnista ai sensi dell'art. 9 citato, dal momento che tale norma sarebbe applicabile a tale categoria di personale, solo laddove esso espleti nei giorni festivi infrasettimanali una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario e il normale turno di lavoro, giacché, riconoscendo al personale turnista il trattamento economico di cui all'art. 9, anche laddove la prestazione festiva fosse svolta entro l'orario ordinario, si creerebbe una disparità di
4 trattamento con il personale non turnista.
La prospettata tesi difensiva risulta infondata.
Il trattamento economico di cui all'art. 9 riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, è solo parametrato alle aliquote retributive previste per il lavoro straordinario, ma non è correlato alla prestazione resa oltre l'orario ordinario, potendo escludersi tale condizione sia in base al tenore testuale della norma, sia in base alla sua finalità, considerato altresì - sotto il profilo sistematico - che la clausola contrattuale è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità
(lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo.
La cumulabilità dell'indennità di turno con il riposo compensativo o la maggiorazione di cui all'art. 9, riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, discende dalla diversità ontologica dei due trattamenti, come correttamente evidenziato dai Giudici di legittimità, per cui può senz'altro ritenersi che l'art.9 riprodotto è rivolto a tutte le categorie di lavoratori, sia non turnisti che turnisti, per cui per quest'ultima categoria, è senz'altro cumulabile con l'indennità prevista dall'art. 44 cit.
A tale riguardo, va segnalato che, in senso favorevole alla tesi sostenuta in ricorso, sono intervenute molteplici pronunce della Cassazione, tra cui la sentenza del 01/08/2022
n.23880, a conferma di precedenti decisioni (Cassazione civile sez. lav., 25/01/2021, n. 1505;
Cassazione civile sez. lav., 10/03/2021, n. 6716; Cassazione civile sez. lav., 10/11/2021, n.
33126; Cassazione civile sez. lav., 24/01/2022, n. 2006; Cassazione civile sez. lav., 1/12/2015,
n. 24439).
Si richiama in proposito l'ennesima decisione della Corte di Cassazione, confermativa di un orientamento ormai consolidato, l'ordinanza del 18/07/2023, n.20743. I Giudici di legittimità nella citata pronuncia (n. 20743/2023) hanno ulteriormente ribadito che “…la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5). Il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del
1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le
5 esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva".
In questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1.9.1995 che agli artt. 18, 19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore".
L'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo".
Infine con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
All'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
La contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al
6 riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi
(art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di E 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a C 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore"). Occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art.
27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista.
Così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, la tesi sostenuta dall' secondo cui CP_1
l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, non è rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., in quanto il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, laddove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (commi 7 e 17).
Deve aggiungersi che la clausola contrattuale della quale i lavoratori invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 è stata dunque individuata nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo;
ha errato il giudice d'appello nell'estendere ai lavoratori del comparto sanità l'orientamento espresso da questa Corte in relazione all'interpretazione dell'art. 22 del CCNL 14.9.2000 per i dipendenti degli
7 enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201/2019; Cass. n. 16600/2019; Cass. n. 21412/2019), atteso che in quel caso la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro...); è inserita nell'ambito di una disposizione che detta una disciplina completa del lavoro in turni;
riconosce una maggiorazione per il lavoro prestato nel giorno festivo, calcolata su una base di calcolo diversa da quella prevista per il non turnista, che tiene conto ex art. 52 lett. c) CCNL 14.9.2000 del minimo tabellare, della retribuzione di anzianità e di posizione e di ogni altro assegno continuativo.
Viceversa, la disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre
a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa.
Né può giungersi a diverse conclusioni valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il
24.9.2011, ribadito il 16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21.5.2018, in quanto non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 49), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878/2015)” (così l'ordinanza citata in motivazione).
I Giudici di legittimità hanno quindi elaborato il seguente principio di diritto: “L'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta
a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
In buona sostanza, l'art. 29, 6° comma C.C.N.L di categoria 2016-2018 riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario;
esso attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro, negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro
8 straordinario festivo. Di contro, l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
La convenuta sostiene che non risultano eccedenze orarie equivalenti Controparte_1
a turni autorizzati e di avere fatto fruire al ricorrente un numero maggiore di riposi rispetto a quelli dovuti. In realtà, si tratta di normali riposi legati all'articolazione dei turni di lavoro e di lavoro straordinario prestato durante l'esecuzione dei turni di lavoro.
Del resto, il ricorrente ha dedotto di non aver mai optato per la fruizione del riposo compensativo rispetto alla maggiorazione prevista dall'art. 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018 (già art. 9) né, di contro, l' ha allegato prima ancora che CP_1 provato, che sia stata presentata una siffatta istanza, o che sia stata inoltrata - prima della presente sede giudiziaria - la richiesta del compenso contrattuale.
D'altro canto, non è ragionevole ipotizzare che l' pur avendo Controparte_1 formalmente e fermamente negato l'applicabilità dell'art. 29, 6° comma (già art. 9) al personale turnista, sia in sede aziendale che in sede processuale, abbia invece spontaneamente dato corso alla sua esecuzione, riconoscendo il diritto al riposo compensativo, peraltro senza alcuna richiesta da parte dei dipendenti turnisti.
Un tale comportamento pregiudiziale e giudiziale evidenzia, quindi, che non viene in discussione la verifica dell'ammontare dei riposi compensativi goduti e/o la remunerazione del lavoro straordinario prestato in base ai turni di lavoro, bensì la loro imputazione che, per le ragioni sopra enunciate, non risulta avvenuta per effetto dell'art. 29 cit. in quanto l' ne nega il diritto, ove la prestazione lavorativa resa nella CP_1 giornata festiva infrasettimanale resti nei limiti dell'orario ordinario.
I principi affermati dalla Suprema Corte portano in definitiva a superare la prospettazione della resistente, secondo cui l'articolazione oraria ordinaria dei turnisti consente di assicurare che il monte ore lavorabili da parte del dipendente turnista sia esattamente identico a quello richiesto a qualsiasi altro dipendente aziendale.
Sostiene, in particolare, l' pubblica che dall'esame dei turni mensili osservati dal CP_1 ricorrente emergerebbe che, laddove ha lavorato nei giorni festivi infrasettimanali, avrebbe goduto poi di riposi pari ed anche maggiori di quelli che avrebbe dovuto fruire.
Tuttavia, tale modulazione oraria rientra nella turnazione e l'eventuale diverso monte orario non ha carattere satisfattorio dell'obbligazione alternativa sancita dalla clausola contrattuale in ipotesi di svolgimento della prestazione in giornata festiva, pur senza
9 considerare - come già evidenziato - che non è dato comprendere per quale ragione l' avrebbe riconosciuto il giorno di riposo “in più” nel mese in cui ricorre la CP_1 festività infrasettimanale in assenza di espressa scelta del lavoratore e soprattutto non ritenendo applicabile al turnista la maggiorazione di cui si controverte.
Non da ultimo va considerato che dai prospetti paga versati agli atti non si comprende quali siano i riposi compensativi fruiti;
non vi è prova che siano connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa in una specifica giornata festiva, né che siano stati riconosciuti proprio in applicazione della normativa contrattuale riportata così come qui correttamente interpretata. Pertanto, detti documenti non risultano dirimenti.
In altri termini, dai documenti di cui si dispone e, in particolare, dai cedolini paga (cfr. colonne “voci” e “descrizioni”), così come dai “cartellini sanitari”, non emerge alcun dato specifico che consenta di imputare i riposi alle previsioni dell'art. 29, 6° comma che si sta scrutinando, posto che l'opzione attribuita dalla clausola contrattuale al lavoratore/creditore tra riposo compensativo o maggiorazione retributiva, può essere legittimamente espressa entro 30 giorni. Si dovrebbe registrare pertanto un inevitabile
“sfalsamento” temporale tra la giornata festiva infrasettimanale lavorata e la registrazione dei riposi compensativi in busta paga, che l' - seppure solo ex post, ossia nelle CP_1 difese svolte nella presente sede giudiziale - asserisce di aver riconosciuto unilateralmente in assenza di opzione del lavoratore.
L' noltre avrebbe dovuto allegare e provare di aver predisposto, con il necessario CP_1 anticipo e con certa comunicazione al personale interessato, i turni dei lavoratori coinvolti, per assicurare la regolarità del servizio pubblico essenziale erogato, garantendo al contempo la fruizione del riposo compensativo per ogni festività infrasettimanale oggetto del presente giudizio.
Conclusivamente, deve affermarsi che le eccezioni di merito dell affondano in CP_1 una tesi interpretativa delle clausole contrattuali scrutinate che, di contro, deve ritenersi infondata, giacché la resistente - giova ribadirlo - afferma che il riposo de quo vada riconosciuto solo in presenza di una prestazione oraria eccedente l'orario ordinario, mentre la norma contrattuale lo ricollega unicamente allo svolgimento dell'attività nella giornata festiva infrasettimanale, a prescindere dal superamento o meno del monte ore giornaliero settimanale o mensile, posto che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, l'orario di lavoro va a ridursi per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
In ordine alla quantificazione del credito, dalla documentazione in atti (cfr. cartellini marcatempo) risulta che la ricorrente ha svolto attività lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali analiticamente indicati in ricorso e per la durata oraria ivi indicata, dati su cui è stato sviluppato il conteggio, al quale può farsi utile riferimento.
In particolare, prive di riscontro sono risultate le eccezioni della in ordine al minor CP_1
10 numero di ore lavorate in alcune delle giornate festive considerate nei conteggi.
Parte ricorrente ha sviluppato calcoli analitici, riportando per ogni anno e per ogni mese d'interesse, giorni, ore e importi, facendo applicazione delle maggiorazioni previste dalle parti collettive a seconda del segmento temporale giornaliero in cui si colloca la prestazione lavorativa ed utilizzando la misura oraria del compenso per il lavoro straordinario festivo in relazione alle retribuzioni fissate dal CCNL 2016-2018 al 1° gennaio
2016, tenuto conto della paga oraria (cfr. conteggio dei ricorsi ).
Sul punto, appare utile precisare che la corresponsione delle somme dovute a titolo di straordinario non fa venire meno il diritto del dipendente a percepire l'indennità di cui al citato art. 9, anche - e soprattutto - per il lavoro prestato in eccedenza rispetto a quello ordinario, trattandosi di causali di pagamento diverse tra loro. In altri termini, la maggiorazione del 30 % prevista dal CCNL per il lavoro festivo infrasettimanale si applica non solo alla paga oraria corrisposta per le ore di lavoro ordinario, ma anche a quella da corrispondere per il lavoro straordinario espletato nelle medesime giornate.
Va invece accolta l'eccezione della convenuta circa l'erronea inclusione, tra i giorni festivi infrasettimanali indicati in ricorso, delle giornate del 31 marzo 2023 e del 1° aprile 2023, trattandosi al contrario di giorni feriali. Pertanto, dal computo andranno espunte entrambe le giornate predette.
Conclusivamente, va riconosciuto il diritto della ricorrente, per la prestazione lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali resa nei periodi sopra indicati, alla maggiorazione del
30%, come da domanda, in virtù dell'art. 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018
(già art. 9 del CCNL 2001) e l' resistente condannata al pagamento in suo favore CP_1 dell'importo di € 542,52 (ottenuto espungendo dall'importo richiesto in ricorso le giornate del 31.03.2023 e 1.04.2023), oltre interessi legali dalle scadenze mensili al saldo, ex art. 22,
36° comma legge 724/94, da calcolare sugli importi netti da erogare, secondo il seguente principio: “In caso di ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria vanno calcolati sulla somma dovuta al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, come previsto dall'art. 3, comma 2, del d.m. n. 352 del 1998, senza che possa configurarsi in tale disciplina un eccesso di delega dell'autorità amministrativa, costituendo l'individuazione della base di computo una tra le possibili modalità applicative del divieto di cumulo ex art. 22, comma
36, della l. n. 724 del 1994 (cfr. Cass SU 14429/ 2017; cfr. Cass 20765/2018).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della serialità delle questioni trattate e della avvenuta riunione.
P.Q.M.
11 a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l'
[...]
al pagamento di € 542,52 in favore di Controparte_1
, per le causali di cui in motivazione, oltre interessi legali decorrenti Parte_1 dalla maturazione di ciascuna componente del credito al soddisfo, da calcolare sugli importi netti da erogare;
b) condanna l' al Controparte_1 pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 330,00 a titolo di onorario, oltre spese generali e oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Si comunichi
Napoli 21.10.2025
Il Giudice dott.ssa Gabriella Gagliardi
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'esito della trattazione della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, decorso il termine assegnato, letti gli atti e le note depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 26318/2024 R.G. Lav. avente ad
OGGETTO: differenze retributive
TRA cf. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Galluccio, con elezione di domicilio in Aversa alla
Via Giotto n. 87, presso lo studio dello stesso, giusta procura allegata in atti
Ricorrenti
E
(P. IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di P.IVA_1 mandato in atti, all'avv. Alessandro Librino, con il quale elettivamente domicilia.
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 2.12.2024, il ricorrente in epigrafe ha dedotto di lavorare alle dipendenze dalla convenuta con profilo di “Operatore Socio Controparte_1
Sanitario attuale Ctg. BS”, con turnazione regolare mattina/pomeriggio/notte; di aver prestato lavoro in giorni festivi infrasettimanali nei giorni e secondo gli orari indicati nei
“cartellini sanitari” allegati al ricorso.
Tanto premesso, lamentando di non aver mai goduto, in relazione al lavoro prestato nei giorni festivi suddetti, del riposo compensativo, né di aver ricevuto il compenso per il lavoro straordinario effettuato, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, ha concluso per sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 34, commi 7 e 8, del C.C.N.L. del personale del comparto
1 Sanità del 20.09.2001, cosi come sostituiti dagli artt. 2, comma 6, e 31, commi 7 e 8, del
C.C.N.L 2016- 2018, la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo pari al
30% in relazione all'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali nei giorni indicati in ricorso, e per l'effetto condannare l' onvenuta al pagamento in proprio favore CP_1 dell'importo di € 725,04, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
spese vinte.
Si è costituita l' convenuta che ha eccepito, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità della domanda per carenza assertiva e documentale, nonché la decadenza dal diritto azionato, per non aver formulato il ricorrente la richiesta di cui all'art. 9 del CCNL integrativo comparto sanità del 20.09.2001 nel termine di giorni 30 in esso indicato.
Nel merito, ha dedotto l'infondatezza delle domande, affermando che, la cumulabilità degli istituti di cui agli artt. 9 CCNL 20.09.2001 e 44 CCNL 1.09.1995 implica che il lavoratore turnista abbia prestato la propria attività nelle giornate festive infrasettimanali in eccedenza ai limiti orari fissati per la generalità dei lavoratori, ossia che abbia prestato lavoro straordinario;
che per il lavoro prestato nelle giornate festive/festive infrasettimanali è stata corrisposta al ricorrente, oltre alla retribuzione ordinaria globale giornaliera, l'indennità festiva di cui all'art. 106, comma 4, del CCNL 2019-2021; che allo stesso è stata altresì riconosciuta l'indennità di turno di cui al precitato art. 106, comma 2
(precedentemente disciplinata dall'art. 86 comma 3, del CCNL 2016-2018 e, ancor prima, dall'art 44, comma 3 , del CCNL 1994-1995); che al ricorrente è stato altresì regolarmente erogato il compenso per il lavoro straordinario, feriale o festivo, eventualmente autorizzato e prestato;
che, pertanto, null'altro è dovuto;
ha evidenziato, inoltre, la mancata dimostrazione circa l'effettivo superamento dell'orario di lavoro contrattualmente previsto, per effetto della prestazione resa nei giorni festivi infrasettimanali;
ha dedotto, altresì, che il godimento in concreto di riposi compensativi in misura maggiore a quella dovuta, con conseguente insussistenza del diritto all'alternativa maggiorazione per lavoro straordinario;
infine, ha contestato i conteggi. Ha concluso per il rigetto delle domande, con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa era rinviata per la discussione, quindi il giudice assegnava alle parti termine per il deposito di note scritte in sostituzione della udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149); scaduto il termine, letti gli atti e le note depositate, la causa era decisa con la presente sentenza, depositata nei termini di legge.
***
Preliminarmente, si dichiara infondata l'eccezione di nullità.
Com'è noto, l'art. 414 c.p.c. richiede, tra i requisiti dell'atto introduttivo del giudizio, la formulazione delle circostanze di fatto e degli elementi di diritto posti a base della domanda. Tale prescrizione, con specifico riferimento ai fatti da dedurre, è finalizzata a
2 consentire alla controparte di prendere posizione in maniera precisa e non generica in ordine all'oggetto del contendere, ed al giudicante di essere in condizione, sin dall'inizio della controversia, di conoscere tutti gli elementi della stessa onde poter esercitare l'attività istruttoria che si dovesse rendere necessaria ai fini dell'indagine di merito.
Pertanto, la violazione della disposizione in esame viene integrata ogni qualvolta, dall'esame complessivo del ricorso, risultino del tutto omessi, ovvero articolati in maniera assolutamente generica, i fatti rilevanti posti a base della domanda.
Nel caso in esame, il ricorrente ha allegato in modo dettagliato, nel ricorso introduttivo, le circostanze di fatto (sede di appartenenza, qualifica, turni di lavoro) e le ragioni di diritto discendenti dalle norme nazionali e dalla contrattazione collettiva, a sostegno della domanda formulata. In tal guisa articolato, l'atto introduttivo del giudizio ha consentito sia alla controparte di difendersi nel merito senza limitarsi a generiche contestazioni, sia a questo Giudice di esercitare consapevolmente i poteri istruttori ai fini dell'indagine della fondatezza della pretesa azionata in giudizio.
Risulta parimenti infondata l'eccezione di decadenza sollevata dalla resistente.
Sul punto, si rileva che, a mente dell'art. 9 del CCNL 20.09.2001 riprodotto dall'art. 29, co.
6, C.C.N.L di categoria 2016-2018, al lavoratore che abbia prestato attività lavorativa in giorno festivo infrasettimanale è rimessa la scelta - libera e condizionata solo dalla sua tempistica - di preferire se riposare per il tempo corrispondente al lavoro prestato nella festività infrasettimanale oppure se ricevere un compenso ulteriore aggiuntivo rispetto a quello ordinariamente percepito. Tale scelta non è tuttavia soggetta ad un termine decadenziale tale da dar luogo alla perenzione del diritto di esercitare l'opzione, come erroneamente sostenuto dalla Azienda convenuta. E, invero, la decadenza è istituto eccezionale, nonché di stretta applicazione e richiede l'univoca, anche se non espressa, enunciazione delle conseguenze pregiudizievoli nei confronti di chi non esercita un diritto nel tempo indicato.
Nel caso in esame, la locuzione “da effettuarsi entro 30 gg” introduce, invece, un termine privo di espresse conseguenze sanzionatorie, se non il decorso del tempo a fini prescrizionali.
Nel merito, le domande sono fondate, secondo le argomentazioni già espresse nelle numerose pronunce emesse da questo Tribunale e dalla Corte d'Appello di Napoli sul medesimo oggetto e nei confronti della medesima Azienda Pubblica, cui questo giudicante, melius , intende aderire, richiamandone ex art. 118 disp. att. c.p.c. il CP_2 percorso motivazionale (cfr. sentenze depositate in atti e recente sentenza GL Trib. NA dott.ssa A. Bonfiglio del 29.03.2024 in RG. 2395/2023).
In particolare, la domanda ha ad oggetto la richiesta di remunerazione dei giorni festivi
3 infrasettimanali in cui il ricorrente ha lavorato come turnista, alla stregua dell'art. 9 del
CCNL 20.09.2001 riprodotto nell'art. 29, 6° comma CCNL 2016/2018, ritenendo che la maggiorazione prevista dall'art. 44 del CCNL 1.9.1995 pacificamente percepita, è volta a compensare unicamente la gravosità del lavoro prestato secondo turni, che si accentua quando la prestazione ricade anche in un giorno festivo, e che tale indennità non è di per sé incompatibile con gli istituti disciplinati, in via generale e per tutto il personale, dagli artt. 20 CCNL 1.9.1995 e 34 CCNL 7.4.1999, ai quali si riferisce l'integrazione operata dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001.
Il quadro normativo di riferimento è il seguente.
L'art. 44 del CCNL 01.09.1995, rubricato “indennità per particolari condizioni di lavoro” dispone che “Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di
L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva”.
L'art. 9 del CCNL 20.09.2001 invocato da parte ricorrente e riprodotto dall'art. 29, co. 6
C.C.N.L di categoria 2016-2018, rubricato “riposo compensativo per le giornate festive lavorate”, prevede “ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1° settembre
1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. L'art. 9 come riprodotto, in relazione all'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, dà quindi titolo “a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni”, alla fruizione di un corrispondente giorno di riposo compensativo ovvero alla percezione del compenso per lavoro straordinario festivo.
Si rimette dunque al lavoratore la scelta - condizionata solo dalla sua tempistica - di preferire se riposare per il tempo corrispondente al lavoro prestato nella festività infrasettimanale oppure se ricevere un compenso ulteriore aggiuntivo rispetto a quello ordinariamente percepito.
L' convenuta persevera - anche dopo l'intervento ermeneutico della Suprema CP_1
Corte, come sarà nel prosieguo della presente motivazione evidenziato - nella negazione del diritto invocato dai ricorrenti, assumendo che nulla è dovuto al personale turnista ai sensi dell'art. 9 citato, dal momento che tale norma sarebbe applicabile a tale categoria di personale, solo laddove esso espleti nei giorni festivi infrasettimanali una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario e il normale turno di lavoro, giacché, riconoscendo al personale turnista il trattamento economico di cui all'art. 9, anche laddove la prestazione festiva fosse svolta entro l'orario ordinario, si creerebbe una disparità di
4 trattamento con il personale non turnista.
La prospettata tesi difensiva risulta infondata.
Il trattamento economico di cui all'art. 9 riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, è solo parametrato alle aliquote retributive previste per il lavoro straordinario, ma non è correlato alla prestazione resa oltre l'orario ordinario, potendo escludersi tale condizione sia in base al tenore testuale della norma, sia in base alla sua finalità, considerato altresì - sotto il profilo sistematico - che la clausola contrattuale è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità
(lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo.
La cumulabilità dell'indennità di turno con il riposo compensativo o la maggiorazione di cui all'art. 9, riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, discende dalla diversità ontologica dei due trattamenti, come correttamente evidenziato dai Giudici di legittimità, per cui può senz'altro ritenersi che l'art.9 riprodotto è rivolto a tutte le categorie di lavoratori, sia non turnisti che turnisti, per cui per quest'ultima categoria, è senz'altro cumulabile con l'indennità prevista dall'art. 44 cit.
A tale riguardo, va segnalato che, in senso favorevole alla tesi sostenuta in ricorso, sono intervenute molteplici pronunce della Cassazione, tra cui la sentenza del 01/08/2022
n.23880, a conferma di precedenti decisioni (Cassazione civile sez. lav., 25/01/2021, n. 1505;
Cassazione civile sez. lav., 10/03/2021, n. 6716; Cassazione civile sez. lav., 10/11/2021, n.
33126; Cassazione civile sez. lav., 24/01/2022, n. 2006; Cassazione civile sez. lav., 1/12/2015,
n. 24439).
Si richiama in proposito l'ennesima decisione della Corte di Cassazione, confermativa di un orientamento ormai consolidato, l'ordinanza del 18/07/2023, n.20743. I Giudici di legittimità nella citata pronuncia (n. 20743/2023) hanno ulteriormente ribadito che “…la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5). Il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del
1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le
5 esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva".
In questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1.9.1995 che agli artt. 18, 19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore".
L'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo".
Infine con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
All'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
La contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al
6 riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi
(art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di E 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a C 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore"). Occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art.
27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista.
Così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, la tesi sostenuta dall' secondo cui CP_1
l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, non è rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., in quanto il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, laddove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (commi 7 e 17).
Deve aggiungersi che la clausola contrattuale della quale i lavoratori invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 è stata dunque individuata nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo;
ha errato il giudice d'appello nell'estendere ai lavoratori del comparto sanità l'orientamento espresso da questa Corte in relazione all'interpretazione dell'art. 22 del CCNL 14.9.2000 per i dipendenti degli
7 enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201/2019; Cass. n. 16600/2019; Cass. n. 21412/2019), atteso che in quel caso la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro...); è inserita nell'ambito di una disposizione che detta una disciplina completa del lavoro in turni;
riconosce una maggiorazione per il lavoro prestato nel giorno festivo, calcolata su una base di calcolo diversa da quella prevista per il non turnista, che tiene conto ex art. 52 lett. c) CCNL 14.9.2000 del minimo tabellare, della retribuzione di anzianità e di posizione e di ogni altro assegno continuativo.
Viceversa, la disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre
a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa.
Né può giungersi a diverse conclusioni valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il
24.9.2011, ribadito il 16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21.5.2018, in quanto non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 49), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878/2015)” (così l'ordinanza citata in motivazione).
I Giudici di legittimità hanno quindi elaborato il seguente principio di diritto: “L'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta
a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
In buona sostanza, l'art. 29, 6° comma C.C.N.L di categoria 2016-2018 riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario;
esso attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro, negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro
8 straordinario festivo. Di contro, l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
La convenuta sostiene che non risultano eccedenze orarie equivalenti Controparte_1
a turni autorizzati e di avere fatto fruire al ricorrente un numero maggiore di riposi rispetto a quelli dovuti. In realtà, si tratta di normali riposi legati all'articolazione dei turni di lavoro e di lavoro straordinario prestato durante l'esecuzione dei turni di lavoro.
Del resto, il ricorrente ha dedotto di non aver mai optato per la fruizione del riposo compensativo rispetto alla maggiorazione prevista dall'art. 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018 (già art. 9) né, di contro, l' ha allegato prima ancora che CP_1 provato, che sia stata presentata una siffatta istanza, o che sia stata inoltrata - prima della presente sede giudiziaria - la richiesta del compenso contrattuale.
D'altro canto, non è ragionevole ipotizzare che l' pur avendo Controparte_1 formalmente e fermamente negato l'applicabilità dell'art. 29, 6° comma (già art. 9) al personale turnista, sia in sede aziendale che in sede processuale, abbia invece spontaneamente dato corso alla sua esecuzione, riconoscendo il diritto al riposo compensativo, peraltro senza alcuna richiesta da parte dei dipendenti turnisti.
Un tale comportamento pregiudiziale e giudiziale evidenzia, quindi, che non viene in discussione la verifica dell'ammontare dei riposi compensativi goduti e/o la remunerazione del lavoro straordinario prestato in base ai turni di lavoro, bensì la loro imputazione che, per le ragioni sopra enunciate, non risulta avvenuta per effetto dell'art. 29 cit. in quanto l' ne nega il diritto, ove la prestazione lavorativa resa nella CP_1 giornata festiva infrasettimanale resti nei limiti dell'orario ordinario.
I principi affermati dalla Suprema Corte portano in definitiva a superare la prospettazione della resistente, secondo cui l'articolazione oraria ordinaria dei turnisti consente di assicurare che il monte ore lavorabili da parte del dipendente turnista sia esattamente identico a quello richiesto a qualsiasi altro dipendente aziendale.
Sostiene, in particolare, l' pubblica che dall'esame dei turni mensili osservati dal CP_1 ricorrente emergerebbe che, laddove ha lavorato nei giorni festivi infrasettimanali, avrebbe goduto poi di riposi pari ed anche maggiori di quelli che avrebbe dovuto fruire.
Tuttavia, tale modulazione oraria rientra nella turnazione e l'eventuale diverso monte orario non ha carattere satisfattorio dell'obbligazione alternativa sancita dalla clausola contrattuale in ipotesi di svolgimento della prestazione in giornata festiva, pur senza
9 considerare - come già evidenziato - che non è dato comprendere per quale ragione l' avrebbe riconosciuto il giorno di riposo “in più” nel mese in cui ricorre la CP_1 festività infrasettimanale in assenza di espressa scelta del lavoratore e soprattutto non ritenendo applicabile al turnista la maggiorazione di cui si controverte.
Non da ultimo va considerato che dai prospetti paga versati agli atti non si comprende quali siano i riposi compensativi fruiti;
non vi è prova che siano connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa in una specifica giornata festiva, né che siano stati riconosciuti proprio in applicazione della normativa contrattuale riportata così come qui correttamente interpretata. Pertanto, detti documenti non risultano dirimenti.
In altri termini, dai documenti di cui si dispone e, in particolare, dai cedolini paga (cfr. colonne “voci” e “descrizioni”), così come dai “cartellini sanitari”, non emerge alcun dato specifico che consenta di imputare i riposi alle previsioni dell'art. 29, 6° comma che si sta scrutinando, posto che l'opzione attribuita dalla clausola contrattuale al lavoratore/creditore tra riposo compensativo o maggiorazione retributiva, può essere legittimamente espressa entro 30 giorni. Si dovrebbe registrare pertanto un inevitabile
“sfalsamento” temporale tra la giornata festiva infrasettimanale lavorata e la registrazione dei riposi compensativi in busta paga, che l' - seppure solo ex post, ossia nelle CP_1 difese svolte nella presente sede giudiziale - asserisce di aver riconosciuto unilateralmente in assenza di opzione del lavoratore.
L' noltre avrebbe dovuto allegare e provare di aver predisposto, con il necessario CP_1 anticipo e con certa comunicazione al personale interessato, i turni dei lavoratori coinvolti, per assicurare la regolarità del servizio pubblico essenziale erogato, garantendo al contempo la fruizione del riposo compensativo per ogni festività infrasettimanale oggetto del presente giudizio.
Conclusivamente, deve affermarsi che le eccezioni di merito dell affondano in CP_1 una tesi interpretativa delle clausole contrattuali scrutinate che, di contro, deve ritenersi infondata, giacché la resistente - giova ribadirlo - afferma che il riposo de quo vada riconosciuto solo in presenza di una prestazione oraria eccedente l'orario ordinario, mentre la norma contrattuale lo ricollega unicamente allo svolgimento dell'attività nella giornata festiva infrasettimanale, a prescindere dal superamento o meno del monte ore giornaliero settimanale o mensile, posto che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, l'orario di lavoro va a ridursi per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
In ordine alla quantificazione del credito, dalla documentazione in atti (cfr. cartellini marcatempo) risulta che la ricorrente ha svolto attività lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali analiticamente indicati in ricorso e per la durata oraria ivi indicata, dati su cui è stato sviluppato il conteggio, al quale può farsi utile riferimento.
In particolare, prive di riscontro sono risultate le eccezioni della in ordine al minor CP_1
10 numero di ore lavorate in alcune delle giornate festive considerate nei conteggi.
Parte ricorrente ha sviluppato calcoli analitici, riportando per ogni anno e per ogni mese d'interesse, giorni, ore e importi, facendo applicazione delle maggiorazioni previste dalle parti collettive a seconda del segmento temporale giornaliero in cui si colloca la prestazione lavorativa ed utilizzando la misura oraria del compenso per il lavoro straordinario festivo in relazione alle retribuzioni fissate dal CCNL 2016-2018 al 1° gennaio
2016, tenuto conto della paga oraria (cfr. conteggio dei ricorsi ).
Sul punto, appare utile precisare che la corresponsione delle somme dovute a titolo di straordinario non fa venire meno il diritto del dipendente a percepire l'indennità di cui al citato art. 9, anche - e soprattutto - per il lavoro prestato in eccedenza rispetto a quello ordinario, trattandosi di causali di pagamento diverse tra loro. In altri termini, la maggiorazione del 30 % prevista dal CCNL per il lavoro festivo infrasettimanale si applica non solo alla paga oraria corrisposta per le ore di lavoro ordinario, ma anche a quella da corrispondere per il lavoro straordinario espletato nelle medesime giornate.
Va invece accolta l'eccezione della convenuta circa l'erronea inclusione, tra i giorni festivi infrasettimanali indicati in ricorso, delle giornate del 31 marzo 2023 e del 1° aprile 2023, trattandosi al contrario di giorni feriali. Pertanto, dal computo andranno espunte entrambe le giornate predette.
Conclusivamente, va riconosciuto il diritto della ricorrente, per la prestazione lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali resa nei periodi sopra indicati, alla maggiorazione del
30%, come da domanda, in virtù dell'art. 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018
(già art. 9 del CCNL 2001) e l' resistente condannata al pagamento in suo favore CP_1 dell'importo di € 542,52 (ottenuto espungendo dall'importo richiesto in ricorso le giornate del 31.03.2023 e 1.04.2023), oltre interessi legali dalle scadenze mensili al saldo, ex art. 22,
36° comma legge 724/94, da calcolare sugli importi netti da erogare, secondo il seguente principio: “In caso di ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria vanno calcolati sulla somma dovuta al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, come previsto dall'art. 3, comma 2, del d.m. n. 352 del 1998, senza che possa configurarsi in tale disciplina un eccesso di delega dell'autorità amministrativa, costituendo l'individuazione della base di computo una tra le possibili modalità applicative del divieto di cumulo ex art. 22, comma
36, della l. n. 724 del 1994 (cfr. Cass SU 14429/ 2017; cfr. Cass 20765/2018).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della serialità delle questioni trattate e della avvenuta riunione.
P.Q.M.
11 a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l'
[...]
al pagamento di € 542,52 in favore di Controparte_1
, per le causali di cui in motivazione, oltre interessi legali decorrenti Parte_1 dalla maturazione di ciascuna componente del credito al soddisfo, da calcolare sugli importi netti da erogare;
b) condanna l' al Controparte_1 pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 330,00 a titolo di onorario, oltre spese generali e oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Si comunichi
Napoli 21.10.2025
Il Giudice dott.ssa Gabriella Gagliardi
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