Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 15/04/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2134/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 2134/2024 V.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 09.12.2024, congiuntamente da:
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Serravalle Pistoiese (PT), loc. Ponte Serravalle, via Provinciale
Lucchese 176/E, C.F. C.F._1
e nato a [...] il [...] e residente in [...]
Serravalle Pistoiese (PT), loc. Ponte di Serravalle, via Provinciale
Lucchese 176/E, C.F. rappresentati e difesi C.F._2 dall'Avv. Elisabetta Vinattieri ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in ON ER (PT), via Nazario Sauro n.
16/A, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 09.12.2024,
[...]
e esponendo di aver contratto Pt_1 Parte_2 matrimonio in ON ER (PT) in data 09.09.2017, precisavano che dall'unione era nata la figlia (il Per_1
18.02.2014).
Le parti evidenziavano peraltro che a causa di alcune incomprensioni caratteriali, da tempo veniva meno l'unione e la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) I coniugi vivranno separati nel mutuo e civile reciproco rispetto.
2) La figlia minorenne sarà affidata ad entrambi i Persona_2 genitori, secondo le disposizioni sull'affido condiviso, con collocazione e residenza anagrafica presso il padre in Serravalle loc, Ponte di Serravalle via Provinciale Luchese176/E. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia minore, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni della propria figlia;
3) Il genitori provvederanno direttamente al mantenimento della propria figlia e le spese straordinarie saranno divise a metà e così come indicate dal Protocollo del Tribunale di Pistoia n. 274 del
2018 Le parti prendono conoscenza che per spese straordinarie, si intendono tutte quelle che presentano aspetti di occasionalità o sporadicità, imprevedibilità e voluttuarietà. Le spese straordinarie si dividono in quelle che richiedono e non richiedono un preventivo accordo. Quelle che non richiedono un preventivo accordo sono le seguenti: sanitarie e di necessità ed urgenza;
esami e visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base effettuate
2 nell'ambito del SSN, compresi relativi tickets sanitarie e spese farmaceutiche conseguenziali (ad esempio spese per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche compresi occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche;
scolastiche: iscrizioni ed eventuale retta della scuola, tasse universitarie, libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari, tablet e personal computer per uso scolastico;
extrascolastiche: spese per l'attività sportiva ( compreso abbigliamento). Le spese extra assegno che richiedono il consenso espresso o tacito di entrambi i genitori sono le seguenti: sanitarie: visite mediche, esami diagnostici ed analisi cliniche, spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica, apparecchi sanitari e ortodontici, cicli di psicoterapia e logopedia;
scolastiche: ripetizioni, gite scolastiche con pernottamento, iscrizioni e rette in scuole private, lezioni private, stages, corsi di lingua, corsi di musica ed acquisto strumento musicale, corsi di preparazione selezione per l'ingresso in facoltà universitarie per la formazione o specializzazione universitaria o per l'avvio al mondo del lavoro;
spese per l'università all'estero, e alloggi fuori sede inerenti alla frequenza di scuole o università e relative utenze domestiche, corsi di formazione, viaggi di studio all'estero, pre-scuola o doposcuola a causa della separazione con copertura dell'orario di lavoro del genitore che le utilizza;
extrascolastiche: baby sitter dopo la separazione, viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio, attività sportiva agonistiche comprensiva di quanto necessario per partecipazione a spese e tornei, comprese spese trasporto e stages;
attività ludico ricreative, acquisto cellulare, spese per acquisto di mezzi di locomozione, corso per conseguimento patente, attività artistiche, culturali e ricreative.
Il genitore che intenda avanzare all'altro coniuge una richiesta di spesa straordinaria tra quelle da concordare congiuntamente, dovrà farlo per iscritto a mezzo i tradizionali mezzi di comunicazione (sms, e-mail, fax, pec, whatsapp, etc..),
3 conseguentemente l'altro coniuge dovrà manifestare per iscritto il proprio assenso o dissenso (in quest'ultimo caso motivandolo) entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio verrà inteso come consenso alla spesa.
I coniugi di comune accordo stabiliscono che la figlia minorenne continuerà ad abitare presso la casa paterna. La Persona_2 mattina il padre l'accompagnerà al pulmino per recarsi a scuola.
frequenta la quinta elementare presso la scuola Margherita Per_1
Hack di Masotti. Alla uscita dalla scuola alle 13,30 la madre andrà riprenderla e la terrà con sé o presso la casa paterna oppure presso la propria abitazione in ON ER loc. Nievole via dei Giannini 50 ove andrà ad abitare dal 7 gennaio 2025 per poi riportarla presso la casa paterna entro le ore 21. La figlia trascorrerà tutti i fine settimana il sabato con la madre e la domenica con il padre.
7) La figlia trascorrerà le feste natalizie e pasquali alternativamente con i genitori che concorderanno di volta in volta, tenendo conto di un criterio di alternatività così da garantirsi di trascorrere pari tempo con la figlia minore.
8) Per quanto riguarda le ferie estive, potrà trascorrere una Per_1 settimana di vacanza con il padre e una settimana con la madre previo accordo tra i genitori, che si informeranno reciprocamente sul luogo ove trascorreranno le vacanze.
Ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori.
9) I coniugi sono economicamente indipendenti e non avanzano alcuna reciproca pretesa avendo già concordato ogni questione di carattere economico.
Le parti dichiarano che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 17.02.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
4 Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , Parte_1 nata a [...] il [...] e nato a [...]
Firenze (FI) il 27.11.1986, che hanno contratto matrimonio in
ON ER (PT) in data 09.09.2017, alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di ON ER (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (Atto n. 101, P. 2, S. C, anno 2017);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 15.04.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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