Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 28/03/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 28/03/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 569 2023 R.G.
Per l' è presente l'Avv. Contarino E.no in sostituzione dell'Avv. Marcedone che discute CP_1
la causa come in atti e dà atto di aver depositato gli atti relativi al procedimento penale che si
è concluso con l'archiviazione anche al fine di valutare l'attendibilità dei testi di controparte escussi in questo giudizio e nella non temuta ipotesi di soccombenza di valutare la eventuale compensazione delle spese di lite.
Per parte ricorrente è comparso l'Avv. BORGIA SALVATORE che discute la causa si oppone alla produzione avversaria effettuata in data 27.3.2025 attesa la tardività ed irritualità e inconducenza poiché il procedimento penale non ha refluenza nei confronti del ricorrente e riguardo alla prova di lavoro dello stesso nei confronti della società datrice di lavoro coinvolta nel procedimento penale.
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. non ammette la produzione relativa al procedimento penale promosso in danno di del 27.3.2025, e decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo Parte_1
e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 28/03/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 569 /2023 R.G.
Parte_2
- ricorrente contro rappresentato e difeso dall'Avv. Ivano Marcedone Controparte_2
giusta procura in atti.
- resistente
Svolgimento del Processo CP_ Con ricorso depositato il 23.02.2023, il ricorrente conveniva in giudizio l' ed opponeva l'avviso di addebito n. 59820220001807644000 notificato all'opponente il 19.1.2023 chiedendo dichiararsi prescritto il credito vantato dall'istituto convenuto eccepiva l'infondatezza e l'illegittimità della pretesa restitutoria della prestazione atteso che il Pt_3
ricorrente aveva lavorato alle dipendenze della come pizzaiolo-cuoco presso Parte_1
la pizzeria “Sottosopra” in Città Giardino, che era stato licenziato e che, dunque, ricorrevano le condizioni per richiedere l'indennità di disoccupazione. Insisteva nell'accoglimento del ricorso.
CP_ Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che deduceva la legittimità dell'operato dell'istituto ed esponeva che il ricorrente aveva presentato domanda Aspi a seguito della cessazione del rapporto di lavoro che “l'aspi veniva accolta per gg 214 per il periodo dal 18/05/2013 al 16/01/2014. E' poi accaduto che il 27/05/2016 la Guardia di
Finanza ha notificato all' l'esito degli accertamenti mirati di polizia giudiziaria, su CP_1
delega della Procura della Repubblica del Tribunale di Siracusa, comunicando che alcune società, tra cui la avevano proceduto a false assunzioni. Tra i Parte_1
nominativi dei lavoratori figurava il ricorrente il rapporto di lavoro del sig Parte_2
con era stato annullato a seguito degli esiti degli accertamenti della Parte_2 Pt_1
Guardia di Finanza, la contribuzione per il periodo dal 04/08/2012 al 06/05/2013 è stata eliminata Venivano dunque a mancare i requisiti per aver diritto alla prestazione (due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione in biennio precedente inizio periodo di disoccupazione). L'aspi percepita è stata perciò ritenuta interamente indebita”, chiedeva il rigetto dell'opposizione
Istruita la causa a mezzo i documenti prodotti dalle parti, espletate le prove orali, all'udienza odierna viene discussa e decisa come da dispositivo in atti di cui viene data lettura unitamente alle motivazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va dichiarata la tempestività dell'opposizione ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs
46/1999.
Nel merito il decidente osserva:
L'avviso di addebito opposto scaturisce da asserita indebita percezione di indennità a Pt_3
seguito di disconoscimento del rapporto di lavoro intercorso tra l'opponente e la Parte_1
[...
L'eccezione di prescrizione è infondata, posto che è alla data di notifica dell'indebito il termine ordinario di prescrizione decennale non era ancora decorso.
Ciò posto in punto di diritto il decidente osserva:
L' è un'indennità, entrata in fruizione il 1.1.2013, che spetta ai lavoratori dipendenti, Pt_3 assicurati contro la disoccupazione, che abbiano perso involontariamente l'occupazione, si applica a tutti i dipendenti privati (esclusi gli operai agricoli) compreso gli apprendisti, i soci lavoratori subordinati di cooperative e i lavoratori dello spettacolo e ne hanno diritto, in caso di licenziamento, coloro i quali hanno almeno 2 anni di anzianità contributiva e 52 settimane di contribuzione nell'ultimo biennio.
Nel caso che ci occupa, è emerso che a seguito di accertamento della Guardia di Finanza nei
CP_ confronti della società per false assunzioni, gli ispettor annullavano 31 Parte_1
rapporti di lavoro e tra questi anche quello intercorso tra l'opponente e la per effetto Pt_1
della quale l'indennità percepita veniva ritenuta indebita.
Nel corso dell'istruttoria sono stati escussi i testi madre dell'opponente, Testimone_1
e Tes_2
Entrambi i testimoni hanno confermato che l'opponente ha espletato, nel periodo in contestazione, attività lavorativa presso la pizzeria “ Sottosopra” con le mansioni di pizzaiolo.
La ha dichiarato “Mi recavo a prendere la in località LI, nei Testimone_1 Pt_4
pressi vi era caserma dei Carabinieri o Polizia del Comune di LI non ricordo bene. Presso questa pizzeria di cui non ricordo il nome vi lavorava mio figlio, ricordo che mi sono recata a prendere le pizze e mangiare anche nel locale sin in inverno che in estate, vi andavo sempre ma non ricordo l'anno è passato tanto tempo. Forse 2012, 2013 non lo ricordo preciso. Mio figlio faceva il pizzaiolo”
Il teste “il faceva il pizzaiolo. Ho frequentato la pizzeria dal 2013, mediamente Tes_2 Pt_2
mi recavo in pizzeria ogni 15-20 giorni e ciò fino ai mesi del 2015. Tutte le volte in cui mi sono recato in pizzeria vedevo il a cui dicevo come preferivo la pizza. In inverno andavo Pt_2
sovente mentre nel periodo estivo solo una volta al mese, più o meno. Non so che orari faceva, né quando abbia iniziato né quando abbia cessato di lavorare”. I testi hanno confermato quanto dedotto dal ricorrente, non si sono contraddetti e devono ritenersi attendibili.
Anche dal verbale di accertamento, allegato dall'Istituto previdenziale, si rileva che solo nei confronti del ricorrente risultava trasmessa la relativa comunicazione di assunzione del
3.8.2012.
CP_ L' all'udienza odierna, ha dichiarato a verbale che il procedimento penale si è concluso con l'archiviazione.
Pertanto, alla luce della espletata istruttoria, posto che è stata fornita la prova del rapporto di lavoro, che il ricorrente ha avuto i requisiti per percepire l'indennità Aspi, l'avviso di addebito opposto deve essere annullato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 55/14 come da dispositivo in ragione del valore della causa delle questioni giuridiche affrontate e dalle difese svolte dalle parti da distrarsi in favore dell'Avv. Salvatore Borgia che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e/o deduzione:
- Accoglie il ricorso ed annulla l'avviso di addebito n.59820220001807644000;
-Condanna l' in persona del legale rappresentante p.tempore al pagamento in favore CP_1 dell'opponente liquidate complessivamente in €. 2.697,00 oltre spese generali al 15% IVA e
CPA da distrarsi in favore dell'Avv. Salvatore Borgia che si è dichiarato antistatario.
Siracusa 28.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna