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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 23/06/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente
Dott. Ettore Di Roberto Giudice rel.
Dott. Maurizio Drigani Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. 1052/2022 R.G.A.C. avente per oggetto:
SEPARAZIONE GIUDIZIALE TRA CONIUGI promossa da:
nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Orsola Palladino
- RICORRENTE -
nei confronti di
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
Marzia Sperandeo
- RESISTENTE -
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, A. dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi;
B. pronunciare la separazione dei coniugi autorizzandoli a vivere separati sin da ora, ordinandone l'annotazione al competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di La Spezia;
C. disporre a carico del marito la corresponsione, alla moglie , non Parte_1 economicamente autosufficiente, l'importo mensile di € 800,00 o della somma meglio vista, per il di lei mantenimento. Tale somma, soggetta a rivalutazione annuale ISTAT come per legge, verrà versata, in via anticipata, entro il giorno 15 di ogni mese;
D. Con ogni altra conseguenza anche in punto onorari e spese della procedura. In particolare si chiede che Codesto Tribunale voglia precisare che l'assegno di mantenimento, anche quello stabilito in via provvisoria, deve decorrere dalla data di proposizione della domanda di separazione” Per il convenuto:
“Voglia dichiarare la separazione dei coniugi autorizzandoli sin d'ora a vivere separati essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151 c.c.; -Voglia respingere la domanda avversa di riconoscimento di un mantenimento in favore della moglie per l'importo di €
800,00 in quanto infondata non disponendo nulla al riguardo;
In via gradata, nell'ipotesi non voluta di accoglimento della domanda di riconoscimento del mantenimento Voglia ricondurlo ad una somma mensile non superiore ad € 150,00”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in data 05.12.2015 alla Spezia;
l'inizio della loro Pt_1 CP_1
convivenza risale al 2004.
Dall'unione non sono nati figli.
Il presente giudizio è stato introdotto con ricorso depositato in data 30.5.2022, con il quale , Pt_1 lamentando l'abbandono della casa familiare da parte dell'odierno convenuto nel gennaio del 2022, ha chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione dei coniugi.
si è costituito con comparsa del 14.7.2022, non opponendosi alla domanda in punto status, ma CP_1
contestando quanto ex adverso prospettato circa le possibili ragioni della crisi.
In tale sede non occorre, tuttavia, accertare i fatti e le dinamiche che hanno portato alla fine della relazione tra le parti, in assenza di richieste di addebito.
La separazione può essere senz'altro pronunciata, ai sensi dell'art. 151 c.c. non essendo revocabile in dubbio l'obiettiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
E' in questione il diritto della ricorrente ad ottenere dal marito un contributo per il mantenimento.
pretende a tale titolo la somma mensile di 800,00 euro (o quella diversa meglio vista); Pt_1 CP_1
sostiene di non dover alcunchè e solo in via subordinata è disponibile a riconoscere un importo non superiore a 150,00 euro al mese.
Con i provvedimenti provvisori di cui all'ordinanza presidenziale del 15.12.2022 è stato previsto un assegno di 400,00 euro al mese.
La ricorrente, a fondamento della propria domanda, ha dedotto: di aver lavorato per una decina di anni alle dipendenze della gelateria “Nonna Papera”; di aver rassegnato le dimissioni nel 2007; di aver successivamente rilevato un'attività di lavanderia, cessata dopo soli cinque anni, con la vendita delle relative attrezzature;
di non aver più lavorato durante gli anni del matrimonio, per volontà/imposizione del marito;
che dopo la fine della convivenza ha omesso ogni CP_1
CP_ contribuzione economica;
di vivere in una casa popolare di proprietà di di riuscire a far fronte alle necessità quotidiane solo grazie all'aiuto di amici e parenti (tra i quali i due figli, nati da precedente relazione). Il convenuto ha di contro fatto rilevare: che la moglie ha deciso di lasciare l'impiego in gelateria nonostante il suo parere contrario;
di averla comunque sostenuta economicamente al momento dell'avvio della nuova attività di lavanderia, finanziandone l'acquisto (mediante stipula di un prestito di 47.250,00 euro, da restituire in rate mensili); che in costanza di matrimonio avrebbe quindi Pt_1 iniziato a lavorare “in nero” facendo pulizie e da ultimo presterebbe la propria attività alla Spezia per più giorni alla settimana presso l'abitazione della famiglia oltre che presso la scuola materna Per_1
”; di essersi trasferito a Caselle Torinese, dove è assegnatario di un immobile Persona_2
per il cui godimento paga un corrispettivo di circa 450,00 euro al mese.
ha contestato che il marito possa aver finanziato l'acquisto della lavanderia (anche se in sede Pt_1
di interrogatorio libero ha quantomeno ammesso che egli saldò i debiti residui dell'attività, per “circa
10.800,00 euro”; cfr. verbale d'udienza del 13.12.2022); ribadendo di non svolgere alcuna attività lavorativa non regolarizzata.
Tanto premesso, si procede ad accertare le condizioni economiche delle parti.
, già in Marina Militare, è pensionato. CP_1
I suoi redditi risultano dai modelli 730 prodotti: in quello del 2023 (per il 2022), analogamente all'anno precedente, sono dichiarati circa 30.000,00 euro di imponibile, con un'imposta netta di circa
6.000,00 euro;
in quello del 2024 (per il 2023) sono dichiarati quasi 35.000,00 euro, con imposta netta di poco meno di 7.000,00 euro.
Si è detto sopra dell'onere abitativo a cui la parte deve far fronte mensilmente, come documentato.
Quanto, poi, al finanziamento a cui pure si è accennato, con rate di 396,00 euro, esso risulta essersi estinto in corso di causa.
Passando a , in atti è la relazione investigativa datata 11.7.2022 di cui al doc. 7 nel fascicolo Pt_1 di parte convenuta, come confermata in corso di istruttoria dal teste (cfr. verbale d'udienza Tes_1
del 5.6.2024).
Risulta che l'odierna ricorrente durante il periodo di osservazione (da lunedì 27.6.2022 a venerdì
8.7.2022): ha frequentato in quattro giornate, per alcune ore nel mattino, l'immobile in viale Italia dove vive la famiglia ha effettuato cinque accessi presso una scuola materna. Per_1
ha giustificato tali circostanze sostenendo: nel primo caso, che in quel periodo stava andando Pt_1
a fare compagnia a una vecchia amica, che si era fatta male cadendo;
nel secondo, che era andata a vedere come si svolgeva la didattica, in vista della possibile iscrizione del nipote, conoscendo la titolare dell'asilo.
Ebbene, si tratta di allegazioni già di per sé scarsamente credibili che comunque non hanno trovato adeguata conferma all'esito dell'istruttoria orale svolta, tenuto conto che gli unici testimoni dedotti e quindi sentiti (cfr. verbale d'udienza del 28.3.2024) sono i famigliari di stessa (i figli e i Pt_1 genitori del marito della figlia) e che non sono stati neppure indicati quei terzi che pure avrebbero potuto essere a conoscenza diretta dei fatti di interesse.
Può quindi ritenersi che la ricorrente abbia in effetti recentemente svolto attività lavorativa non regolare.
Non vi sono del resto elementi in giudizio sulla cui base in ipotesi escludere che ella continui a essere dotata di capacità lavorativa e di guadagno, seppure limitata dall'età e dalle condizioni di salute (come attestate nella documentazione medica depositata in data 22.11.2023).
Di tale (ridotta) capacità deve quindi qui tenersi conto (come già fatto in via provvisoria).
Infine, va osservato che la ricorrente ha documentato che nel corso del 2022 per alcuni mesi ha dovuto
CP_ corrispondere ad , per le ragioni indicate in atti, un canone di locazione più che raddoppiato rispetto a quello normalmente dovuto per abitare l'immobile di LA GI AG alla Spezia.
Ora, alla luce di tutto quanto sopra riportato, il Collegio ritiene: che tra le parti sussista una disparità di condizioni rilevante ai presenti fini e che sia quindi dovuto un contributo in favore del coniuge più debole;
che la somma richiesta in principalità da sia, tuttavia, eccessiva;
che l'importo di Pt_1
400,00 euro al mese già stabilito a tale titolo con l'ordinanza presidenziale sia congruo;
che quanto così posto a carico di sia da intendersi dal tempo della domanda e quindi a decorrere da giugno CP_1
del 2022 compreso.
Le spese di lite, stanti natura ed esito del giudizio, possono essere compensate in ragione di un mezzo;
la restante metà viene posta a carico del convenuto.
La liquidazione è effettuata come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non elevata complessità della stessa e dell'attività processuale resasi necessaria, tale da giustificare l'applicazione di una riduzione secondo giustizia dei valori medi previsti in tabella (la n. 2) per le quattro fasi in rilievo.
Poiché la ricorrente risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione è effettuata a favore dell'Erario; richiamandosi Cass. ord. 22017/2018, secondo cui: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R.”.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: pronuncia la separazione personale tra e , generalizzati come in epigrafe e coniugatisi in data 5.12.2015 Parte_1 CP_1 alla Spezia, con trascrizione nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune per l'anno 2015 al n. 152, parte I;
pone a carico di , con effetto dal giugno del 2022, un assegno a titolo di mantenimento della CP_1
moglie di 400,00 euro, da versare tramite bonifico bancario sul conto corrente della moglie o altro mezzo di pagamento concordato tra le parti entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento annuale automatico secondo gli indici ISTAT;
condanna a pagare allo Stato metà delle spese di lite, metà che si liquida in 2.500,00 euro per CP_1
compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA;
compensa il restante mezzo.
Manda al cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento.
Così deciso alla Spezia in data 19.6.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani