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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 05/02/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
4721/2017
TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE Giudice istruttore dott.ssa Rossella Pezzella
Udienza del 05/02/2025
All'udienza odierna è presente per parte attrice l'avv. RANALDI ETTORE, mentre per parte convenuta l'avv. Enzo Clemente per Controparte_1 delega dell'avv. FRAIOLI, per l'avv. ANTONIO Controparte_2
SIMEONE, per l'avv. Federico Gallaccio. ON
Gli stessi procedono alla discussione orale della causa riportandosi a tutto quanto dedotto e prodotto nei propri scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. Chiedono che la causa sia decisa tramite lettura del dispositivo e delle succinte ragioni in fatto e in diritto della decisione.
Il G.I.
Si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
1
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 4721 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. all'udienza del 5.2.2025 e vertente tra tra
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Ettore Ranaldi dichiaratosi antistatario
-attore in riassunzione-
e
(P.I. , in persona del Controparte_4 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Antonio Fraioli
-convenuta in riassunzione-
e
(C.F. , in qualità di erede ON C.F._2 di , rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, Persona_1 dall'avv. Federico Gallaccio dichiaratosi antistatario
-terza chiamata in causa in riassunzione-
2 e
(C.F. , Controparte_2 C.F._3 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Antonio
Simeone
-litisconsorte necessario-
OGGETTO: vendita cosa altrui
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 5.2.2025 le parti concludevano come da verbale di pari data
Dando lettura all'odierna udienza del dispositivo e delle seguenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 evocava in giudizio deducendo che un terreno di Controparte_4 sua proprietà esclusiva adibito ad uliveto, sito nel Comune di Sant'Elia
Fiumerapido (FR) e distinto al Catasto al Foglio n. 27, Particella 205, a far data dal 28 gennaio 2016, risulta intestato alla Controparte_4 sebbene nessun atto dispositivo fosse stato da lui realizzato
[...] dall'anno 1985, ovvero dal momento in cui lo stesso ne diveniva formalmente proprietario per effetto di atto di donazione;
che con missiva del 6 giugno 2017 La precisava di essersi Persona_1 accordato, in data 9 giugno 2015, con il sig. per il Controparte_2 trasferimento di proprietà in favore di quest'ultimo di un terreno (sito in
Sant'Elia Fiumerapido e distinto al catasto al Foglio 27, particella 621), con l'intesa che quest'ultimo avrebbe poi provveduto alla redazione materiale del necessario preliminare di vendita e che l'errore nell'indicazione della particella di cui il sig. non risulta Persona_1 proprietario è ascrivibile in via esclusiva al sig. che Controparte_2 materialmente provvedeva alla redazione del preliminare di vendita;
che con atto notarile del 28 gennaio 2016, a mezzo del notaio dott.
3 , il sig. conferiva alla Persona_2 Controparte_2 [...] la “proprietà” esclusiva del bene de quo. CP_4
Sulla base di tali deduzioni, l'attore rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la nullità dell'atto preliminare di vendita recante data 09 giugno 2005 avente ad oggetto il fondo agricolo di proprietà dell'istante distinto al
Catasto al Foglio 27, Particella 205 per i motivi di cui in premessa con tutte le più ampie conseguenze di legge e, per l'effetto, inibire ogni e qualsivoglia attività dispositiva sul fondo medesimo da parte di soggetti diversi rispetto al legittimo proprietario, sig. Per Parte_1
l'effetto, altresì, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito annullare ogni atto dispositivo che in seguito alla presunta alienazione del fondo in contestazione da parte di soggetti estranei rispetto al legittimo proprietario sia stato eseguito sul bene medesimo da parte del sig.
. Per l'effetto, infine, Voglia l'Ill.mo Tribunale Controparte_2 adito condannare la parte convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti
e patiendi, patrimoniali e non, dal sig. da Parte_1 quantificarsi in via equitativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 23.2.2018, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_4 della domanda principale e di essere autorizzata a chiamare in causa, con differimento della prima udienza di trattazione, , Persona_1 quale dante causa di con riferimento al terreno in Controparte_2 contesa, poi conferito dal predetto alla stessa società, per essere manlevata da ogni danno ed ogni spesa in caso di fondatezza della domanda principale e per chiedere i danni subiti dalla vendita in relazione al successivo conferimento del bene.
4 Con comparsa di costituzione e risposta del 17.9.2018 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle pretese attoree ed Persona_1 insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Giudice adito, respinta ogni avversa istanza e richiesta, - accertata e dichiarare la responsabilità del Signor nella Controparte_2 condotta della trattative e nella sottoscrizione dell'atto preliminare di vendita recante data 09.06.2005, per quanto esposto in fatto ed in diritto
e per l'effetto dichiarare la parziale nullità/annullabilità dell'atto preliminare di vendita e ciò relativamente alla vendita della particella 205 foglio 27, con condanna di spese e danni patiti da quantificarsi in via equitativa a carico di parte convenuta . Per l'effetto, Voglia
l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di mediazione ex art. 5, D. Lgs. n. 28/10 così come argomentato nella narrativa del presente atto;
Con vittoria di compensi e spese del presente giudizio”.
All'udienza del 18.9.2018 il giudice assegnava alle parti termine di quindici giorni per presentare la domanda di mediazione regolarmente esperita come risulta dal verbale di mediazione del 4.2.2019 in atti.
All'udienza del 19.3.2019 il giudizio veniva interrotto per il decesso di
. Il processo veniva riassunto da con Persona_1 Parte_1 ricorso depositato il 3.6.2019. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 10.12.2019 si costituiva in giudizio , in ON qualità di erede di , riportandosi alla comparsa di Persona_1 costituzione e risposta depositata dal proprio dante causa.
Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., l'attore precisava le proprie conclusioni chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la nullità dell'atto preliminare di vendita recante data 09 giugno 2005 avente ad oggetto il fondo agricolo di proprietà dell'istante distinto al Catasto al Foglio 27, Particella 205 per i motivi di
5 cui in premessa con tutte le più ampie conseguenze di legge e, per
l'effetto, inibire ogni e qualsivoglia attività dispositiva sul fondo medesimo da parte di soggetti diversi rispetto al legittimo proprietario, sig. Parte_1
Per l'effetto, altresì, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito annullare
[...] ogni atto dispositivo che in seguito alla presunta alienazione del fondo in contestazione da parte di soggetti estranei rispetto al legittimo proprietario sia stato eseguito sul bene medesimo da parte del sig.
. Per l'effetto, infine, Voglia l'Ill.mo Tribunale Controparte_2 adito condannare le parti convenute, in solido o non tra di loro, al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, patrimoniali e non, dal sig. da quantificarsi in via equitativa. Con vittoria di Parte_1 spese, competenze ed onorari del presente giudizio ex art. 14 D.M. n.
127/2004, IVA e CPA”.
La causa, istruita con prova documentale e orale, veniva posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del
6.12.2023, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c.
Con sentenza non definitiva n. 1588/2023 pubblicata il 7.12.2023, veniva dichiarata l'inammissibilità delle domande proposte da P_
, quale erede di , e con separata ordinanza la
[...] Persona_1 causa veniva rimessa in trattazione per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , parte di entrambi gli atti Controparte_2 impugnati dall'attore e quindi litisconcorte necessario ai sensi dell'art. 102 c.p.c.
In data 27.12.2023 l'attore notificava l'atto di citazione per integrazione del contraddittorio ad . Controparte_2
Con comparsa di costituzione e risposta del 10.5.2024, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle pretese Controparte_2 attoree e l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo
6 Tribunale di Cassino, contrariis rejectis, in via principale ed in accoglimento dei motivi tutti sopra esposti, rigettare le avverse domande spiegate nei confronti dello stesso. In via subordinata e conseguenzialmente in caso di accoglimento della domanda attorea, condannare il sig. , e per lo stesso, l'erede costituita sig.ra Persona_1
, alla restituzione del prezzo pagato dal sig. ON [...]
(con la maggiorazione degli interessi legali e della Controparte_2 svalutazione monetaria a far data dal 09.06.2005 all'attualità) per il terreno di cui al F. 27, p.lla 205 oltre alle spese ed ai pagamenti sostenuti per il contratto e tutte quelle sostenute per il terreno, ai sensi dell'art.
1479 comma 2°, cod. civ. e di ogni altra somma dovuta in conseguenza dell'accoglimento della domanda di rivendica dell'attore. Riservando, sin da ora, ad altro giudizio la domanda di risarcimento del maggior danno patito. Il tutto con la vittoria di spese e compensi oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
La causa, istruita con prova documentale e orale, è stata posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 5.2.2025.
2. In via preliminare, occorre dichiarare l'inammissibilità delle domande spiegate dal convenuto con comparsa di Controparte_2 costituzione e risposta depositata il 10.5.2024. Il litisconsorte necessario è, infatti, tenuto a costituirsi almeno venti giorni prima dell'udienza fissata dal giudice depositando una comparsa nella quale deve proporre, a pena di decadenza, le domande nei confronti delle parti originarie. Nel caso di specie, a fronte dell'udienza di comparizione fissata dal giudice al 14.5.2024 (v. ordinanza del 6.12.2023),
[...]
si è costituito in giudizio il 10.5.2024, una volta Controparte_2 scaduto il termine di venti giorni prima dell'udienza di trattazione stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 167 c.p.c. per la proposizione di domande nuove. Da ciò discende che è Controparte_2
7 decaduto dalla facoltà di proporre domande nei confronti delle parti originarie. Va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità delle domande formulate dal predetto nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 10.5.2024.
3. Tanto precisato, le domande di parte attrice devono essere rigettate per i seguenti motivi.
La ha agito in giudizio chiedendo la declaratoria di Parte_1 nullità dell'atto denominato “preliminare di vendita” del 9.6.2005 posto in essere da e , limitatamente Persona_1 Controparte_2 alla parte avente ad oggetto l'alienazione del terreno distinto in Catasto al fg. 27, part. 205, che l'attore allega essere di sua proprietà, e di ogni successivo atto dispositivo del predetto terreno, nonché la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non, patiti e patiendi dall'attore, da quantificarsi in via equitativa.
Tale domanda non può trovare accoglimento poiché l'atto dispositivo di un bene da parte di chi non sia proprietario non è negozio né nullo ex art. 1418 c.c. né annullabile, configurando una ipotesi di carenza della legittimazione al negozio e, quindi, di contratto concluso a non domino.
Tale conclusione trova conferma nella la disciplina della vendita di cosa altrui contenuta nel codice di rito. Invero, l'art. 1478 c.c. chiarisce che l'alienità della cosa non costituisce motivo di invalidità, riconducendosi piuttosto alla categoria della vendita obbligatoria: l'altruità del bene dedotto in contratto importa l'obbligo per il venditore di far acquisire la proprietà all'acquirente. Quest'obbligo sorge sia nel caso in cui il compratore sia consapevole della non appartenenza della cosa al venditore sia nel caso contrario, disciplinato dall' art. 1479 c.c., che conferma come l'alienità del bene incide sull'esecuzione e non influisce sulla validità dell'atto. Come chiarito dalla Cassazione, per la configurabilità della vendita in parola è rilevante non il convincimento
8 che le parti abbiano dell'altruità della cosa, ma l'effettiva appartenenza ad altri della stessa (Cass. n. 7515/2007).
Alla luce delle considerazioni che precedono, può affermarsi che la vendita di cosa altrui non è affetta da invalidità, ma produce soltanto effetti obbligatori tra le parti, risultando in tal caso l'alienazione, piuttosto, meramente inopponibile al proprietario effettivo che non abbia preso parte alla stipula dell'atto.
Né può trovare accoglimento la domanda di annullamento degli atti dispositivi dedotti in lite, atteso che, sensi dell'art. 1441 c.c., la legittimazione ad agire spetta alla parte contrattuale il cui consenso è stato viziato nella formazione dell'accordo, non già a terzi estranei all'accordo negoziale.
Conclusivamente, devono essere respinte le domande aventi ad oggetto la declaratoria di nullità e annullabilità degli atti dispostivi dedotti in lite, con assorbimento dell'ulteriore domanda di risarcimento del danno.
2.3. Al rigetto della domanda attorea consegue l'assorbimento della domanda di manlevata spiegata dalla convenuta Controparte_4 nei confronti della terza chiamata , quale erede di ON [...]
. Persona_1
3. Le spese di giudizio sostenute dalle parti degli atti negoziali impugnati dall'attore, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n.
55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento
(1.100,00 -5.200,01) e dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione, fase decisionale), con l'applicazione del valore minimo, in considerazione della ridotta attività istruttoria e della semplicità delle questioni trattate, sono poste a carico di parte attrice, in omaggio al principio della soccombenza.
P.Q.M.
9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità delle domande proposte da Controparte_2
;
[...]
2) rigetta le domande dell'attore;
3) condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento in favore della convenuta che Controparte_4 liquida in euro 237,00 per spese e in euro 1.276,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a., da distrarsi in favore del procuratore del convenuto, dichiaratosi antistatario;
4) condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento in favore di , che liquida in euro Controparte_2
1.276,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a.;
5) condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento in favore della terza chiamata in causa , ON quale erede di , che liquida in euro 1.276,00 per Persona_1 compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a.
Cassino, 5 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
10
TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE Giudice istruttore dott.ssa Rossella Pezzella
Udienza del 05/02/2025
All'udienza odierna è presente per parte attrice l'avv. RANALDI ETTORE, mentre per parte convenuta l'avv. Enzo Clemente per Controparte_1 delega dell'avv. FRAIOLI, per l'avv. ANTONIO Controparte_2
SIMEONE, per l'avv. Federico Gallaccio. ON
Gli stessi procedono alla discussione orale della causa riportandosi a tutto quanto dedotto e prodotto nei propri scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. Chiedono che la causa sia decisa tramite lettura del dispositivo e delle succinte ragioni in fatto e in diritto della decisione.
Il G.I.
Si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
1
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 4721 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. all'udienza del 5.2.2025 e vertente tra tra
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Ettore Ranaldi dichiaratosi antistatario
-attore in riassunzione-
e
(P.I. , in persona del Controparte_4 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Antonio Fraioli
-convenuta in riassunzione-
e
(C.F. , in qualità di erede ON C.F._2 di , rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, Persona_1 dall'avv. Federico Gallaccio dichiaratosi antistatario
-terza chiamata in causa in riassunzione-
2 e
(C.F. , Controparte_2 C.F._3 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Antonio
Simeone
-litisconsorte necessario-
OGGETTO: vendita cosa altrui
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 5.2.2025 le parti concludevano come da verbale di pari data
Dando lettura all'odierna udienza del dispositivo e delle seguenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 evocava in giudizio deducendo che un terreno di Controparte_4 sua proprietà esclusiva adibito ad uliveto, sito nel Comune di Sant'Elia
Fiumerapido (FR) e distinto al Catasto al Foglio n. 27, Particella 205, a far data dal 28 gennaio 2016, risulta intestato alla Controparte_4 sebbene nessun atto dispositivo fosse stato da lui realizzato
[...] dall'anno 1985, ovvero dal momento in cui lo stesso ne diveniva formalmente proprietario per effetto di atto di donazione;
che con missiva del 6 giugno 2017 La precisava di essersi Persona_1 accordato, in data 9 giugno 2015, con il sig. per il Controparte_2 trasferimento di proprietà in favore di quest'ultimo di un terreno (sito in
Sant'Elia Fiumerapido e distinto al catasto al Foglio 27, particella 621), con l'intesa che quest'ultimo avrebbe poi provveduto alla redazione materiale del necessario preliminare di vendita e che l'errore nell'indicazione della particella di cui il sig. non risulta Persona_1 proprietario è ascrivibile in via esclusiva al sig. che Controparte_2 materialmente provvedeva alla redazione del preliminare di vendita;
che con atto notarile del 28 gennaio 2016, a mezzo del notaio dott.
3 , il sig. conferiva alla Persona_2 Controparte_2 [...] la “proprietà” esclusiva del bene de quo. CP_4
Sulla base di tali deduzioni, l'attore rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la nullità dell'atto preliminare di vendita recante data 09 giugno 2005 avente ad oggetto il fondo agricolo di proprietà dell'istante distinto al
Catasto al Foglio 27, Particella 205 per i motivi di cui in premessa con tutte le più ampie conseguenze di legge e, per l'effetto, inibire ogni e qualsivoglia attività dispositiva sul fondo medesimo da parte di soggetti diversi rispetto al legittimo proprietario, sig. Per Parte_1
l'effetto, altresì, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito annullare ogni atto dispositivo che in seguito alla presunta alienazione del fondo in contestazione da parte di soggetti estranei rispetto al legittimo proprietario sia stato eseguito sul bene medesimo da parte del sig.
. Per l'effetto, infine, Voglia l'Ill.mo Tribunale Controparte_2 adito condannare la parte convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti
e patiendi, patrimoniali e non, dal sig. da Parte_1 quantificarsi in via equitativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 23.2.2018, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_4 della domanda principale e di essere autorizzata a chiamare in causa, con differimento della prima udienza di trattazione, , Persona_1 quale dante causa di con riferimento al terreno in Controparte_2 contesa, poi conferito dal predetto alla stessa società, per essere manlevata da ogni danno ed ogni spesa in caso di fondatezza della domanda principale e per chiedere i danni subiti dalla vendita in relazione al successivo conferimento del bene.
4 Con comparsa di costituzione e risposta del 17.9.2018 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle pretese attoree ed Persona_1 insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Giudice adito, respinta ogni avversa istanza e richiesta, - accertata e dichiarare la responsabilità del Signor nella Controparte_2 condotta della trattative e nella sottoscrizione dell'atto preliminare di vendita recante data 09.06.2005, per quanto esposto in fatto ed in diritto
e per l'effetto dichiarare la parziale nullità/annullabilità dell'atto preliminare di vendita e ciò relativamente alla vendita della particella 205 foglio 27, con condanna di spese e danni patiti da quantificarsi in via equitativa a carico di parte convenuta . Per l'effetto, Voglia
l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di mediazione ex art. 5, D. Lgs. n. 28/10 così come argomentato nella narrativa del presente atto;
Con vittoria di compensi e spese del presente giudizio”.
All'udienza del 18.9.2018 il giudice assegnava alle parti termine di quindici giorni per presentare la domanda di mediazione regolarmente esperita come risulta dal verbale di mediazione del 4.2.2019 in atti.
All'udienza del 19.3.2019 il giudizio veniva interrotto per il decesso di
. Il processo veniva riassunto da con Persona_1 Parte_1 ricorso depositato il 3.6.2019. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 10.12.2019 si costituiva in giudizio , in ON qualità di erede di , riportandosi alla comparsa di Persona_1 costituzione e risposta depositata dal proprio dante causa.
Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., l'attore precisava le proprie conclusioni chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la nullità dell'atto preliminare di vendita recante data 09 giugno 2005 avente ad oggetto il fondo agricolo di proprietà dell'istante distinto al Catasto al Foglio 27, Particella 205 per i motivi di
5 cui in premessa con tutte le più ampie conseguenze di legge e, per
l'effetto, inibire ogni e qualsivoglia attività dispositiva sul fondo medesimo da parte di soggetti diversi rispetto al legittimo proprietario, sig. Parte_1
Per l'effetto, altresì, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito annullare
[...] ogni atto dispositivo che in seguito alla presunta alienazione del fondo in contestazione da parte di soggetti estranei rispetto al legittimo proprietario sia stato eseguito sul bene medesimo da parte del sig.
. Per l'effetto, infine, Voglia l'Ill.mo Tribunale Controparte_2 adito condannare le parti convenute, in solido o non tra di loro, al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, patrimoniali e non, dal sig. da quantificarsi in via equitativa. Con vittoria di Parte_1 spese, competenze ed onorari del presente giudizio ex art. 14 D.M. n.
127/2004, IVA e CPA”.
La causa, istruita con prova documentale e orale, veniva posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del
6.12.2023, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c.
Con sentenza non definitiva n. 1588/2023 pubblicata il 7.12.2023, veniva dichiarata l'inammissibilità delle domande proposte da P_
, quale erede di , e con separata ordinanza la
[...] Persona_1 causa veniva rimessa in trattazione per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , parte di entrambi gli atti Controparte_2 impugnati dall'attore e quindi litisconcorte necessario ai sensi dell'art. 102 c.p.c.
In data 27.12.2023 l'attore notificava l'atto di citazione per integrazione del contraddittorio ad . Controparte_2
Con comparsa di costituzione e risposta del 10.5.2024, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle pretese Controparte_2 attoree e l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo
6 Tribunale di Cassino, contrariis rejectis, in via principale ed in accoglimento dei motivi tutti sopra esposti, rigettare le avverse domande spiegate nei confronti dello stesso. In via subordinata e conseguenzialmente in caso di accoglimento della domanda attorea, condannare il sig. , e per lo stesso, l'erede costituita sig.ra Persona_1
, alla restituzione del prezzo pagato dal sig. ON [...]
(con la maggiorazione degli interessi legali e della Controparte_2 svalutazione monetaria a far data dal 09.06.2005 all'attualità) per il terreno di cui al F. 27, p.lla 205 oltre alle spese ed ai pagamenti sostenuti per il contratto e tutte quelle sostenute per il terreno, ai sensi dell'art.
1479 comma 2°, cod. civ. e di ogni altra somma dovuta in conseguenza dell'accoglimento della domanda di rivendica dell'attore. Riservando, sin da ora, ad altro giudizio la domanda di risarcimento del maggior danno patito. Il tutto con la vittoria di spese e compensi oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
La causa, istruita con prova documentale e orale, è stata posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 5.2.2025.
2. In via preliminare, occorre dichiarare l'inammissibilità delle domande spiegate dal convenuto con comparsa di Controparte_2 costituzione e risposta depositata il 10.5.2024. Il litisconsorte necessario è, infatti, tenuto a costituirsi almeno venti giorni prima dell'udienza fissata dal giudice depositando una comparsa nella quale deve proporre, a pena di decadenza, le domande nei confronti delle parti originarie. Nel caso di specie, a fronte dell'udienza di comparizione fissata dal giudice al 14.5.2024 (v. ordinanza del 6.12.2023),
[...]
si è costituito in giudizio il 10.5.2024, una volta Controparte_2 scaduto il termine di venti giorni prima dell'udienza di trattazione stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 167 c.p.c. per la proposizione di domande nuove. Da ciò discende che è Controparte_2
7 decaduto dalla facoltà di proporre domande nei confronti delle parti originarie. Va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità delle domande formulate dal predetto nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 10.5.2024.
3. Tanto precisato, le domande di parte attrice devono essere rigettate per i seguenti motivi.
La ha agito in giudizio chiedendo la declaratoria di Parte_1 nullità dell'atto denominato “preliminare di vendita” del 9.6.2005 posto in essere da e , limitatamente Persona_1 Controparte_2 alla parte avente ad oggetto l'alienazione del terreno distinto in Catasto al fg. 27, part. 205, che l'attore allega essere di sua proprietà, e di ogni successivo atto dispositivo del predetto terreno, nonché la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non, patiti e patiendi dall'attore, da quantificarsi in via equitativa.
Tale domanda non può trovare accoglimento poiché l'atto dispositivo di un bene da parte di chi non sia proprietario non è negozio né nullo ex art. 1418 c.c. né annullabile, configurando una ipotesi di carenza della legittimazione al negozio e, quindi, di contratto concluso a non domino.
Tale conclusione trova conferma nella la disciplina della vendita di cosa altrui contenuta nel codice di rito. Invero, l'art. 1478 c.c. chiarisce che l'alienità della cosa non costituisce motivo di invalidità, riconducendosi piuttosto alla categoria della vendita obbligatoria: l'altruità del bene dedotto in contratto importa l'obbligo per il venditore di far acquisire la proprietà all'acquirente. Quest'obbligo sorge sia nel caso in cui il compratore sia consapevole della non appartenenza della cosa al venditore sia nel caso contrario, disciplinato dall' art. 1479 c.c., che conferma come l'alienità del bene incide sull'esecuzione e non influisce sulla validità dell'atto. Come chiarito dalla Cassazione, per la configurabilità della vendita in parola è rilevante non il convincimento
8 che le parti abbiano dell'altruità della cosa, ma l'effettiva appartenenza ad altri della stessa (Cass. n. 7515/2007).
Alla luce delle considerazioni che precedono, può affermarsi che la vendita di cosa altrui non è affetta da invalidità, ma produce soltanto effetti obbligatori tra le parti, risultando in tal caso l'alienazione, piuttosto, meramente inopponibile al proprietario effettivo che non abbia preso parte alla stipula dell'atto.
Né può trovare accoglimento la domanda di annullamento degli atti dispositivi dedotti in lite, atteso che, sensi dell'art. 1441 c.c., la legittimazione ad agire spetta alla parte contrattuale il cui consenso è stato viziato nella formazione dell'accordo, non già a terzi estranei all'accordo negoziale.
Conclusivamente, devono essere respinte le domande aventi ad oggetto la declaratoria di nullità e annullabilità degli atti dispostivi dedotti in lite, con assorbimento dell'ulteriore domanda di risarcimento del danno.
2.3. Al rigetto della domanda attorea consegue l'assorbimento della domanda di manlevata spiegata dalla convenuta Controparte_4 nei confronti della terza chiamata , quale erede di ON [...]
. Persona_1
3. Le spese di giudizio sostenute dalle parti degli atti negoziali impugnati dall'attore, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n.
55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento
(1.100,00 -5.200,01) e dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione, fase decisionale), con l'applicazione del valore minimo, in considerazione della ridotta attività istruttoria e della semplicità delle questioni trattate, sono poste a carico di parte attrice, in omaggio al principio della soccombenza.
P.Q.M.
9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità delle domande proposte da Controparte_2
;
[...]
2) rigetta le domande dell'attore;
3) condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento in favore della convenuta che Controparte_4 liquida in euro 237,00 per spese e in euro 1.276,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a., da distrarsi in favore del procuratore del convenuto, dichiaratosi antistatario;
4) condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento in favore di , che liquida in euro Controparte_2
1.276,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a.;
5) condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento in favore della terza chiamata in causa , ON quale erede di , che liquida in euro 1.276,00 per Persona_1 compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a.
Cassino, 5 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
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